Il Direttore Emilio Grassi

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1 Determinazione n 05/2016 AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Bergamo Via Sora 4, Bergamo CF e PIVA PEC: agenziatplbergamo@pec.it Tel. 035/ Il Direttore Emilio Grassi OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di Cassa e Tesoreria dell Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo sino al 31/12/2016. CIG Z7B192E535 Richiamati: la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del Disciplina dei trasporti (pubblicata sul BURL n. 14 suppl. del ); il decreto dell Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/01/2014, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dall art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata costituita l Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo; l Accordo tra il Comune e la Provincia di Bergamo relativamente al finanziamento ed al funzionamento dell Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 513 del e con Decreto Presidenziale n. 75 del ; il verbale dell Assemblea dell Agenzia del di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e di approvazione del Bilancio Pluriennale ; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Agenzia nella seduta del con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell Agenzia del TPL di Bergamo; Considerato che: con la deliberazione dell Assemblea del veniva approvato il Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria ; con la deliberazione dell Assemblea del veniva approvata la Revisione B del Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria ; Dato atto che: al fine di dare operatività all Agenzia entro il 16/11/2015 (data indicata dalla D.g.r. 31/07/2015 n.x/3962), nelle more dell attivazione della Gara ad evidenza Pubblica indicata all Art.18 del Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria, è stato richiesto in data 04/11/2015 il servizio di Cassa e Tesoreria a UBI-Banca Popolare di Bergamo; che UBI-Banca Popolare di Bergamo è l Istituto Bancario che già svolge il servizio di Tesoreria per il Comune di Bergamo (Socio dell Agenzia); in questo modo l Agenzia ha potuto accedere, in fase di Pag. 1 di 2

2 avvio delle attività, ad un sistema di relazioni, procedure e conoscenze già consolidato ed operante, comprimendo i tempi di avvio dell operatività; le condizioni presentate dall Istituto Bancario e la relativa Bozza di Convenzione allegata all offerta del 13/11/2015 si ritengono coerenti con il Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria ; tale servizio è stato aperto nel mese di novembre 2015 presso UBI-Banca Popolare di Bergamo; Ritenuto di: procedere, nelle more dell attivazione di procedure negoziali, a formalizzare l affidamento diretto del servizio di Tesoreria dell Agenzia sino al 31 dicembre 2016, a UBI-Banca Popolare di Bergamo con la sottoscrizione della Convenzione allegata al presente provvedimento; Visti in particolare: il D. Lgs. 385/93 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria; Il Decreto Legislativo n. 163/06, art.57; Lo Statuto dell Agenzia; Il Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria; la Legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni ed integrazioni; DETERMINA DI 1. affidare, per i motivi di cui in premessa, il servizio di Cassa e Tesoreria dell Agenzia per il periodo dal 01/11/2015 al , a UBI-Banca Popolare di Bergamo con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, CF e P.IVA n , procedendo con la sottoscrizione della Convenzione allegata al presente provvedimento; 2. impegnare a favore della Banca Popolare di Bergamo su apposito capitolo di bilancio la somma di.625,00 per i costi di gestione del conto di Tesoreria. Bergamo, 30/03/2016 Il Direttore f.to Ing. Emilio Grassi Pag. 2 di 2

3 AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Bergamo Via Sora 4, Bergamo CF e PIVA PEC: agenziatplbergamo@pec.it Tel. 035/ VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di Cassa e Tesoreria dell Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo sino al 31/12/2016. CIG Z7B192E535 Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l esistenza della copertura finanziaria degli impegni assunti con l atto in oggetto ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n Bergamo, 30/03/2016 Il Direttore f.to Ing. Emilio Grassi ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata a partire dal 01/04/2016 in copia sull Albo on line nel sito web dell Agenzia (sito temporaneamente appoggiato al sito web della Provincia di Bergamo) per quindici giorni consecutivi. Bergamo, 30/03/2016 Il Direttore f.to Ing. Emilio Grassi

4 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI BERGAMO CIG: Z7B192E535 TRA L Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo - in seguito denominata Agenzia rappresentato ; E la Banca Popolare di Bergamo., con sede legale e Direzione Generale in, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Affidamento del servizio 1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso la propria dipendenza di Bergamo-Sede, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell orario lavorativo bancario. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con la Sezione. 2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art. 13, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell Agenzia nonché ai patti di cui alla presente convenzione. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Agenzia e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all Agenzia medesima e dallo stesso ordinate, con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Art. 3 Esercizio finanziario 1. L esercizio finanziario dell Agenzia ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. Art. 4 Riscossioni 1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione emessi dall Agenzia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente. Pag. 1 di 7

5 L Agenzia si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 2. Gli ordinativi di incasso devono contenere: - la denominazione dell Agenzia; - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; - l indicazione del debitore; - la causale del versamento; - il numero progressivo dell ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; - l esercizio finanziario e la data di emissione; - le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; 3. A fronte dell incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell Agenzia, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati 4. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione della Sezione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell Agenzia stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell Agenzia. Tali incassi sono segnalati all Agenzia stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente consentito e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: a copertura del sospeso n..., rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. 5. Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. 6. Il Cassiere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche ai debitori morosi. Art 5 Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall Agenzia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente. L Agenzia s impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Pag. 2 di 7

6 2. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall Agenzia. 3. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell Agenzia; - l indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale ove richiesto; - l ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l esercizio finanziario e la data di emissione; - l eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza. 4. Il Cassiere su conforme richiesta del Tesoriere dell Agenzia, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente consentito e, comunque, entro il termine del mese in corso; dovranno, altresì, riportare l annotazione: a copertura del sospeso n...., rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall Agenzia dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere. 6. Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti della effettiva giacenza di cassa salvo quanto previsto dall art Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall Agenzia sul mandato. 8. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall Agenzia. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato ad eseguire il Pag. 3 di 7

7 pagamento ai propri sportelli o mediante l utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 9. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all Agenzia unitamente ai mandati pagati. 10. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all Agenzia. 11. L Agenzia si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. 12. Su richiesta dell Agenzia, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Cassiere. Art. 6 Trasmissione di atti e documenti 1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall Agenzia al Cassiere accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l importo complessivo degli ordinativi presentati dall inizio dell esercizio. 2. Il Cassiere, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all Agenzia le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento. 3. Almeno trimestralmente il Cassiere invia l estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. 4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all Agenzia dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. 5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Cassiere trasmetterà all Agenzia anche il foglio dell estratto conto regolato per capitale e interessi. 6. L Agenzia è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Pag. 4 di 7

8 Art. 7 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere 1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2. Il Cassiere mette a disposizione dell Agenzia copia del giornale di cassa e invia, con la periodicità di cui al precedente art. 6, l estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa anche in formato meccanografico o elettronico. Art. 8 Verifiche ed ispezioni 1. L Agenzia e l organo di revisione dell Agenzia medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Art. 9 Anticipazioni di cassa 1. L Agenzia esegue i pagamenti nei limiti delle effettive giacenze di cassa. Gli organi deliberanti del Cassiere, su richiesta dell Agenzia - corredata dalla deliberazione dell organo esecutivo possono concedere anticipazioni di cassa il cui limite viene valutato di volta in volta e a condizioni da concordare. L anticipazione di cassa non è obbligatoria per il Cassiere. L Agenzia garantisce le eventuali esposizioni con tutti i propri mezzi finanziari e con il patrimonio mobile ed immobile. 2. L Agenzia deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l utilizzo e il rimborso dell anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. In caso di cessazione del servizio, l Agenzia estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Agenzia. Art. 10 Tasso creditore 1. Sulle giacenze di cassa dell Agenzia viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 1 mese, media percentuale mese precedente, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Cassiere, sul conto di cassa, trasmettendo all Agenzia l apposito riassunto a Pag. 5 di 7

9 scalare. L Agenzia emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4. Art. 11 Corrispettivo e spese di gestione 1. Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto senza alcun compenso salvo quanto indicato al comma Il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese postali, imposte di bollo, degli oneri fiscali nonché delle spese di tenuta conto nella misura forfettaria trimestrale pari ad 125,00 (centoventicinque/00). 3. Per il periodo di durata della presente convenzione (vedi art. 13) l importo complessivo delle spese di tenuta conto è pari ad 625,00 (seicentoventicinque/00). Art. 12 Imposta di bollo 1. L Agenzia, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Art. 13 Durata della convenzione 1. La presente convenzione avrà durata dall al e potrà essere rinnovata, previo accordo deliberato tra le parti. Art. 14 Spese di stipula e di registrazione della convenzione 1. Le spese di stipulazione e dell eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d uso. Art. 15 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Pag. 6 di 7

10 Art. 16 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Agenzia e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato: L Agenzia presso la propria Sede di via Sora 4, Bergamo. Il Cassiere presso la propria Direzione Generale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8. Bergamo,.. Per l Agenzia Per la Banca Pag. 7 di 7

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