AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI ********** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ********** REPUBBLICA ITALIANA
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- Cecilia Murgia
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1 ALLEGATO ALLA DEL. DI CC N. 200 DEL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI ********** CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ********** REPUBBLICA ITALIANA L anno duemila il giorno. del mese di. nella residenza municipale TRA Il Comune di Terni con sede in Terni Piazza Mario Ridolfi, 39 c.f (in seguito denominato Ente ) rappresentato dal Sig. nato a il nella qualità di Ragioniere Capo del Comune medesimo in base alla delibera della Giunta Comunale n in data. divenuta esecutiva ai sensi di legge E l Azienda di credito. con sede in Terni c.f. (in seguito denominata Tesoriere ) rappresentata dal Sig. nato a. il nella qualità di Presidente del predetto istituto di Credito, viene stipulato quanto segue: 1
2 ART. 1 Affidamento del sevizio Ai sensi della deliberazione n. del esecutiva il., il servizio di tesoreria del Comune di terni viene affidato alla la quale accetta di svolgerlo presso la sede di Terni Via. Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal fino al.. in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Restano ferme le condizioni risultanti dalla gara ad evidenza pubblica in base alla quale si è determinato l affidamento del servizio. ART. 2 Oggetto e limiti della convenzione Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all Ente e dal medesimo ordinate con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge n. 720 ed al D.L.vo n. 267/2000 e relative disposizioni integrative ed applicative nonché la custodia di titoli e valori. L esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l onere del non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l incasso. 2
3 ART. 3 Esercizio Finanziario L esercizio finanziario dell Ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. ART. 4 Riscossioni Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversali) emessi dall Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente Srvizi finanziari e/o suo delegato contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati. Le reversali dovranno ottenere, altresì, l indicazione del codice meccanografico, nonché l indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell art. 1, primo comma, della legge n. 720/1984, con esclusione in proposito di ogni responsabilità del Tesoriere. Il Tesoriere deve accettare anche senza autorizzazione dell Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell Amministrazione... Tali incassi, saranno segnalati all Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. Per le entrate riscosse senza reversale le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso de l Tesoriere risulti evidente che le entrate 3
4 rientrano fra quelle di cui all art. 1, terzo comma, del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. ART. 5 Pagamenti I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali e collettivi, emessi dall Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere Generale, oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. Il Tesoriere, però, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro 30 giorni successivi alla richiesta del Tesoriere. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto, fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall Ente dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza (bilancio corrente e residui passivi) e di cassa previsti dal bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamenti devono portare, oltre l indicazione del codice meccanografico, le altre indicazioni previste dal DLgs. N. 267/00 tra cui le indicazioni dell esercizio, del titolo, della funzione, del servizio e dell intervento cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile 4
5 della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza e al conto dei residui e alle variazioni dello stanziamento di cassa, il cognome, il nome, data e luogo di nascita, cod. fiscale e/o partita iva, la residenza del creditore, la somma lorda e/o netta da pagare, l oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi (e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito). Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli della Tesoreria contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere. L Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli l indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti secondo le seguenti modalità: Accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. Il Tesoriere provvederà a commutare d ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento di importo superiore a euro 10, individuali o collettivi, che dovessero rimanere o parzialmente inesistenti al 31 dicembre. 5
6 L Ente si impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale e del mandato l ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l indicazione sul titolo, sia dell importo delle spese che del netto pagato. Per quanto riguarda la commutazione di ufficio il tesoriere ha diritto di detrarre le sole spese vive. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi dell operazione di accreditamento o di commutazione, ad apportare il timbro pagato e la propria firma. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all Ente l importo degli assegni circolari rientrati per l irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell Ente, informazioni sull esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma. 6
7 Nel caso che l Ente beneficiario richieda l esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell art. 44 della legge 7 agosto 1982 n. 526, L Ente dovrà apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie all esecuzione dei girofondi tra le contabilità speciali. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. ART. 6 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l Ente. ART. 7 Firme autorizzate L Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. Per gli effetti di cui sopra il tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l intervento dei medesimi è dovuto all assenza o all impedimento dei titolari. 7
8 ART. 8 Anticipazioni di tesoreria Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministro del Tesoro 26 luglio Il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell Ente, anticipazioni di tesoreria alle seguenti condizioni: Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazione concesse su tutte le entrate comunali fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dall istituto subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente. ART. 9 Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni ed altri pagamenti obbligatori per legge Il Tesoriere, provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei 8
9 quali l Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con osservanza del precedente art. 8, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni anche all eventuale anticipazione di tesoreria. ART. 10 Bilancio di previsione L Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all inizio di ciascun esercizio finanziario: a) Nelle more dell approvazione del bilancio di previsione, l elenco dei residui attivi e passivi; b) Copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme all uopo previste. L Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio. In mancanza del bilancio di previsione approvato il Tesoriere effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti della maggior spesa necessaria come dai relativi titoli emessi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi all Ente, riportanti la dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati. ART. 11 Disposizioni sull organizzazione informatizzata del servizio 9
10 Il servizio di Tesoreria deve essere organizzato in modo tale da garantire la gestione con tecniche informatizzate che permettano il collegamento diretto in tempo reale con la procedura informatica utilizzata dal Servizio Finanziario del Comune. Il Tesoriere si obbliga, ai sensi dell art. 213 del DLgs. N. 267/00, come modificato dal comma 80, art. 1, legge 30/12/2004, n. 311, a presentare, entro il termine di sei mesi dall inizio del servizio, un progetto preliminare come base di discussione con il servizio finanziario del comune per l avvio e successiva messa a regime della gestione completamente informatizzata del servizio di tesoreria. ART. 12 Altre condizioni particolari Il Tesoriere si impegna: a) Alla sponsorizzazione di attività sociali e culturali promosse dal Comune di Terni (o con il concorso di esso) per un importo pari a euro annui; b) Alla disponibilità all apertura di c/c per la canalizzazione degli stipendi del personale alle seguenti condizioni: Fido, Tasso dare %, Tasso avere %, Commissione massimo scoperto %, Spese tenuta conto: a liquidazione, Spese per operazioni: gratuite le prime a trimestre avere e dare, oltre tale numero, Carnets di assegni gratuiti, Bollo su estratto di conto corrente come per legge, Addebito utenza luce, acqua, gas, telefono in via continuativa, senza commissioni, 10
11 Prestiti personali con ritenute su busta paga al tasso del,% c) A mantenere la disponibilità di n. sportelli abilitati al servizio di Tesoreria sul territorio comunale, d) A mantenere la gratuità di ogni operazione per tutto il corso di validità della presente convenzione. ART. 13 Conto riassuntivo del movimento di cassa Il Tesoriere ha l obbligo di tenere aggiornato e custodire: a) Il conto riassuntivo del movimento di cassa; b) I bollettari della riscossione; c) Le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; d) Lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) I verbali di verifica di cassa; f) Eventuali altre evidenze previste dalla legge. ART. 14 Quadro di raccordo del conto Il Tesoriere dovrà apportare collegamento telematico con il centro elaborazione dati mediante il quale viene gestita la contabilità finanziaria dell Ente onde consentire un controllo a tempo reale della gestione finanziaria. 11
12 ART. 15 Resa del conto finanziario Il tesoriere, nei termini di legge, dovrà rendere il conto finanziario all Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento. ART. 16 Approvazione del conto consuntivo L Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto di gestione. ART. 17 Amministrazione titoli e valori in deposito Il Tesoriere a richiesta dell Ente assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell Ente alle più favorevoli condizioni consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente con l obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. ART. 17 Conto corrente attivo Il tesoriere si obbliga ad aprire ed amministrare un conto corrente bancario attivo su cui confluiranno le entrate del Comune svincolate dall obbligo di tesoreria unica applicando un tasso del % annuo lordo. 12
13 ART. 18 Segnalazione dei flussi trimestrali di cassa Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con l Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa. ART. 19 RINVIO Le Parti si impegnano ad osservare quanto altro previsto dalla normativa vigente relativamente al servizio di tesoreria ed anche più in generale quanto derivante dalle interconnessioni di esso servizio con l ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dallo stesso decreto regolato. ART. 20 Durata della convenzione La presente convenzione avrà durata dal 1/1/2006 al 31/12/2010. ART. 21 Spese stipula e registrazione della convenzione. Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell Ente. Agli effetti della registrazione si chiede l applicazione del combinato dettato in cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n ART. 22 Domicilio delle parti Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicato: 13
14 il Comune presso la propria sede comunale in Terni Palazzo Spada Piazza Mario Ridolfi, 39; il Tesoriere presso la sede. 14
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