LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.

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1 LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.

2 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO UN CENTRO FINANZIARIO INTERNAZIONALE Il Granducato di Lussemburgo si trova nel cuore dell Europa, al confine con il Belgio, la Francia e la Germania. Le eccellenti vie di comunicazione internazionali e moderne, una rete di trasporti particolarmente sviluppata, un ambiente sociale e professionale qualificato, un atmosfera internazionale ed una stabilità sociale e politica, sono solo alcuni degli atouts del Lussemburgo. Questi fattori, insieme ad un ambiente legale e giuridico moderno e competitivo in ambito bancario e finanziario, contribuiscono allo sviluppo della Place Financière del Lussemburgo. Numerose, infatti, sono le società che vi hanno stabilito la loro sede o che hanno fatto del Lussemburgo una tappa importante per le loro attività finanziarie e giuridiche di rilevanza europea ed internazionale. Il Lussemburgo, tra l altro, accoglie numerose istituzioni facenti parte dell Unione Europea: la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Conti, la Corte Europea di Giustizia, per citare solo le più importanti. Più di 200 società finanziarie e bancarie hanno sede in Lussemburgo. Numerosi studi di commercialisti e fiduciari, così come numerosi studi legali specializzati in materia finanziaria e fiscale, offrono i loro servizi ad una clientela internazionale. Il Lussemburgo è anche divenuto un importante centro di domiciliazione per le società di investimento collettivo, per i fondi pensione e le società di cartolarizzazione, nonché una piazza di rilievo nel campo delle assicurazioni e delle riassicurazioni. La Borsa del Lussemburgo è un mercato florido ed improntato verso un ambito internazionale. Grazie alla sua posizione strategica al centro dell Europa, il mercato del lavoro del Lussemburgo è moderno e competitivo, il personale degli enti finanziari e giuridici è multilingue ed è supportato da una formazione approfondita e specializzata. Il Lussemburgo è uno dei paesi fondatori dell Europa e, malgrado le sue piccoli dimensioni e l esiguo numero di abitanti, è riuscito ugualmente a sviluppare un centro finanziario internazionale.

3 LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. La LMC Group S.A. è stata fondata nel settembre 1994, data a partire dalla quale ha stabilito la propria sede legale in Lussemburgo, 8, Boulevard Royal, ma con un altra denominazione. Nel gennaio 2000 abbiamo assunto la denominazione attuale e siamo divenuti «Professionnel du Secteur financier» (PSF). LMC Group S.A. è una società dinamica che offre ad una clientela sempre più esigente numerosi servizi e prodotti. Le consulenze in materia finanziaria, societaria e fiscale ed in materia contabile sono fornite direttamente da esperti e specialisti della LMC Group S.A. Una stretta collaborazione con studi legali specializzati e con professionisti in ambito bancario e finanziario, sia nazionali che internazionali, ci permettono di rispondere a quesiti in materia fiscale, giuridica, finanziaria, societaria e commerciale, posti da una clientela internazionale a cui interessa ricevere un servizio impeccabile.

4 LE NOSTRE ATTIVITÀ 1. In materia patrimoniale e fiscale A Consulenze di diritto societario Consulenze in materia di fiscalità internazionale Consulenze in materia contrattuale, finanziaria ed economica Consulenze in materia fiscale ed IVA B - Costituzione - Trasformazione - Fusione e Scissione di società lussemburghesi ed internazionali Apporto di attivi e/o di partecipazioni in società lussemburghesi ed estere C Assunzione di mandati fiduciari Domiciliazione e servizi di segreteria di società Traduzione di atti nelle principali lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, lussem burghese, spagnolo) Assunzione di cariche di amministratore D Gestione di società finanziarie e di servizi Analisi, stima e perizie di imprese Ricerca e consigli in materia di investimenti Gestione ed amministrazione di patrimoni su mandato Affitto di immobili interamente ammobiliati ed indipendenti, con o senza servizio di segreteria Registrazione di marchi e brevetti E Assistenza e contabilità Revisione annuale dei conti Dichiarazione IVA, fiscalità Deposito bilanci Messa a disposizione di commercialisti 2. Fonds d investissements (aussi pour des groupes familiaux) Domiciliazione Costituzione Intermediazione Disponiamo di professionisti in materia.

5 I NOSTRI SERVIZI SPECIALIZZATI LMC Group S.A. è specializzata nel campo delle operazioni finanziarie per la creazione e gestione di società lussemburghesi o di altra nazionalità. LMC Group S.A. offre un servizio ad hoc per società o gruppi di società che desiderano ottimizzare le proprie strutture ed attività. LMC Group S.A. vi assiste per la costituzione o il trasferimento della sede, per la ristrutturazione delle vostre attività societarie e per l analisi globale dell impatto sul piano finanziario. Attraverso la comparazione delle legislazioni fiscali e societarie dei diversi stati membri della Comunità, nonché attraverso lo studio di trattati internazionali, LMC Group S.A elabora e propone strategie fiscali adatte ai vostri casi personali. Possiamo fungere da intermediari tra il cliente e la banca, così come tra il cliente ed i fiduciari di altre giurisdizioni (e.g. costituzione di una holding belga).

6 LE SOCIETÀ LUSSEMBURGHESI Un breve cenno in materia finanziaria alle società di gestione del patrimonio familiare, alle SOPARFI e alle Società Europee. La Società di gestione del patrimonio familiare, in breve «SPF» La Società di gestione del patrimonio familiare (in breve «SPF») è concepita come una società di investimento destinata unicamente a persone fisiche attive nella gestione dei propri patrimoni privati. La legge dell 11 maggio 2007 consente di mettere a disposizione dell investitore/i privato/i una struttura societaria destinata alla gestione di tutto o parte del proprio patrimonio mobiliare privato. Quale strumento indispensabile per la pianificazione patrimoniale, matrimoniale e in tema di successione delle persone fisiche, la SPF permette di affrancarsi dal principio di ripartizione dei rischi imposto agli organismi di investimento collettivo (in breve «OPC»). A. Le 4 condizioni richieste ai fini della creazione di una SPF. 1. Adottare la forma giuridica di uno dei quattro tipi di società di capitali seguenti : Società Anonima, Sociétà a responsabilità limitata, Sociétà in accomandita per azioni o Sociétà cooperativa organizzata in forma di Società Anonima. 2. L attività è strettamente limitata all acquisizione, detenzione, gestione e/o realizzazione di attivi finanziari ad esclusione di ogni attività commerciale. Attività autorizzate Attività proibite Acquisizione di partecipazioni, anche di maggioranza (riguardo al capitale e/o diritto di voto) a condizione di non partecipare alla gestione della società. Concedere un prestito a titolo accessorio e puramente gratuito (senza interessi) o garantire gli investimenti della società in cui la SPF detiene una partecipazione. Ogni attività di negoziazione di attivi finanziari o di servizi finanziari. Acquisizione di immobili. Concedere prestiti remunerati. Emettere valori mobiliari e contrarre debiti presso azionisti, terzi, banche senza limite (non esiste alcun indice di indebitamento massimo).

7 3. Le azioni (o quote sociali) devono essere riservate ad un numero limitato di investitori. Ai sensi della legge, si considerano investitori tutte le seguenti persone: A. persone fisiche (escluse tutte le società ed imprese), residenti o meno, attive nella gestione del proprio patrimonio privato. B. enti patrimoniali attivi esclusivamente nell interesse del patrimonio privato di una o più persone fisiche, residenti e non. C. un intermediario (che detiene azioni della SPF a titolo fiduciario) attivo per conto degli investitori di cui alle lettere a) o b). Ciascun investitore deve dichiarare per iscritto la propria qualità al domiciliatario o, in mancanza, ai dirigenti della SPF. 4. Recepire nello statuto le disposizioni della legge 11 maggio 2007 relative alla crezione di una società di gestione del patrimonio familiare. B. Lo statuto fiscale delle SPF Imposte dirette Il principio generale: la SPF è esente dall imposta sul reddito delle collettività (IRC), dall imposta commerciale comunale (ICC) e dall imposta sulla ricchezza (IF). Sono tuttavia escluse dai benefici dell esenzione fiscale, per l esercizio in corso, le SPF che hanno ricevuto almeno il 5% dell ammontare totale di dividendi provenienti da partecipazioni in società non residenti, non quotate e non soggette ad un imposta equivalente all IRC. La società residente in uno Stato membro dell Unione Europea, considerata tale dall art. 2 della Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 n. 90/43/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile a società madri e figlie di stati membri differenti, soddisfa la condizione di un imposizione comparabile. 06

8 Imposte indirette Secondo l art. 2 della legge modificata del 29 dicembre 1971 (riguardante la raccolta di capitale nelle società civili e commerciali e recante la revisione di alcune disposizioni legislative sulla percezione dei diritti di registrazione), i conferimenti in denaro o in natura fatti a società lussemburghesi, tra le quali sono ricompresse le SPF, sono soggette in via di principio ad un diritto di conferimento al tasso dell 1%. Da sottolineare che in base agli articoli 4-1 e 4-2 della suddetta legge, si avrà un esonero dal diritto di conferimento: - sulla parte del debito o prestito verso terzi - alla costituzione di una SPF, in caso di conferimenti di quote sociali rappresentanti almeno il 65% del capitale di un altra società di capitali con sede in un altro Stato membro dell Unione Europea. I conferimenti devono essere remunerati con quote della società, ed il conguaglio non può superare il 10% del valore o dell equivalente contabile delle quote attribuite. Le quote apportate non possono essere cedute prima di cinque anni. - alla costituzione di una SPF, in caso di apporto della totalità del patrimonio di una o della totalità dei rami di attività di una società di capitali con sede sociale in un altro stato della U.E.. I conferimenti devono essere remunerati con quote della società, ed il conguaglio non può superare il 10% del valore nominale o dell equivalente contabile delle quote attribuite - al momento del trasferimento della sede da uno Stato membro dell Unione Europea in Lussemburgo nella misura in cui un diritto simile sia stato percepito al momento della costitu zione nel paese di origine. - Al momento della trasformazione di una società lussemburghese in una SPF (holding 29, Soparfi, ) - Al momento dell incorporazione di riserve o utili imputati al capitale 07

9 La SPF non è soggetta ad IVA. La SPF è soggetta alla quota di abbonamento annua al tasso dello 0,25% (con un importo di 100,00 euro e con tetto a ,00 euro) dell importo del suo capitale sociale liberato aumentato dei premi d emissione e della parte di debiti che eccede l ottuplo (otto volte) del capitale sociale liberato e dei premi d emissione. La dichiarazione ed il pagamento si effettuano su base trimestrale. La base tassabile = capital liberato (CL) + premio d emissione (PE) + debiti eccedenti 8 volte l importo di (CL + PE). Si noterà che la SPF è esclusa dal beneficio delle convenzioni fiscali preventive di doppia imposizioni conclue dal Lussemburgo. Non può invocare più il beneficio della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 concernente un regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti. 08

10 LA SOPARFI La Soprafi è una società di diritto comune, che ha principalmente per oggetto la gestione e la detenzione di partecipazioni finanziarie. E assoggettata in via di principio a tutte le imposte, ma i dividendi ed i proventi delle cessioni di partecipazioni sono esenti con riserva del rispetto di certe condizioni. Queste condizioni sono indicate nel Codice tributario lussemburghese (art.166 LIR). Questo articolo è la trasposizione in diritto lussemburghese della direttiva europea 90/435/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti. Questa direttiva è stata trasposta nel 1990 ed il testo dell articolo 166 è stato completato e modificato in seguito nel Così i redditi da una partecipazione detenuta da: 1. una società di capitali residente pienamente imponibile, 2. lo Stato, i comuni, i consorzi intercomunali, gli enti pubblici e le altre persone giuridiche di diritto pubblico indigene, 3. un ente stabile indigeno di una società che è residente in uno Stato membro dell Unione Europea e contemplata dall art. 2 della direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti (90/435/CEE), 4. un ente stabile indigeno di una società di capitali che è residente di uno Stato con il quale il Granducato di Lussemburgo ha concluso una convenzione tendente a evitare la doppia imposizione, sono esenti quando, alla data della messa a disposizione dei redditi, il beneficiario detiene o si impegna a detenere la detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e quando per tutto questo periodo il tasso di partecipazione non scende al di sotto della soglia del 10 per cento ovvero il prezzo di acquisto della partecipazione sale ad un prezzo di L esenzione si applica ai redditi che provengono da una partecipazione detenuta direttamente nel capitale sociale : 1. di una società di capitali residente pienamente imponibile, 2. di una società di capitali non residente pienamente imponibile per un imposta corris pondente all imposta sul reddito delle collettività, 3. di una società che è residente di uno Stato membro dell Unione Europea e contem plata dall articolo 2 della direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti (90/435/CEE). 09

11 LA SOCIETA EUROPEA La base legale è da trovare nella legge del 25 agosto 2006, entrata in vigore il 3 settembre L obiettivo essendo quello di creare un solo tipo di società di capitali interamente retto da un solo corpo di regole attraverso tutta l Europa, affrancato da tutte le regole nazionali. La società europea, abbreviata S.E., che ha la sua sede sociale in Lussemburgo, non è una nuova forma di società commerciale ma una variante della società anonima la quale presenta in rapporto a quest ultima alcune specificità relative alle circostanze in cui una S.E. può essere creata e dalle regole che si giustificano per la vocazione essenzialmente internazionale della S.E. La creazione di una SE di diritto lussemburghese Una SE non può essere costituita che in quattro casi di figure ben determinate dalla legge di cui tutti presuppongono un elemento transnazionale comunitario : - per via de costituzione di una S.E. holding che riunisce delle S.A. (società anonime) o Sàrl (società a responsabilità limitata) costituite secondo il diritto di uno stato membro, se: - almeno due di esse sono di Stati membri differenti o - hanno da almeno due anni una filiale o una succursale comune situata in un altro Stato membro - per via di costituzione di una filiale sotto forma di una S.E., da parte di società commerciali, di società civili o di persone giuridiche di diritto pubblico o privato costituite secondo il diritto di uno Stato membro, se : - due di esse sono del diritto di due stati membri differenti o - hanno da almeno due anni una filiale o una succursale comune situata in un altro Stato membro - per via di fusione di società anonime preesistenti di cui almeno due sono del diritto di Stati differenti dello Spazio Economico Europeo - per via di trasformazione di una Società anonima in Società Europea, se ha da almeno due anni una filiale del diritto di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo. Si noterà che la S.E. non acquista la personalità giuridica se non dal giorno della sua immatricolazione al Registro del Commercio e delle Società (e non dalla stesura dell atto notarile (statuto) come per tutte le altre società commerciali). 10

12 Nel caso in cui le società coinvolte nella creazione di una S.E. impieghino dei salariati, la legge del 25 agosto 2006 prevede un lungo processo di consultazione preliminare dei rappresentanti dei lavoratori. Lo studio dettagliato di dette formalità supererebbe di molto il quadro della presente esposizione. La S.E. è una società di capitali di cui ciascun azionista non si impegna che alla concorrenza del capitale che sottoscrive. Il capitale sociale, necessariamente sottoscritto in euro, deve ammontare ad almeno ,00 euro. Le regole di funzionamento della S.E. (poteri degli organi, regole relative all emissione dei titoli, nullità, scioglimento, liquidazione, fallimento, ) sono in via di principio quelle di una società anonima ordinaria. Uno dei grandi vantaggi della S.E. è la sua mobilità intracomunitaria : è in effetti autorizzata a trasferire la sua sede sociale da uno Stato membro ad un altro Stato membro, salvo eccezioni, circondandosi di un certo formalismo mirante a proteggere gli azionisti, portatori di titoli, e creditori della S.E. Questo trasferimento non dando luogo né a scioglimento né a creazione di una nuova persona giuridica. Il cambiamento di nazionalità di una S.E. lussemburghese richiede solamente la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. Aspetti fiscali Società di capitali per natura, la S.E. beneficia della Direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri differenti, come della «direttiva fusioni» di cui il campo di applicazione è stato esteso per coprire i trasferimenti di sede di società europee. 11

13 LE NOSTRE AMBIZIONI Offrire un servizio di qualità in un quadro gradevole essendo sempre in ascolto del cliente ed in un contesto di consulenza globale in funzione delle reali necessità di ciascun cliente in particolare. Trovare per ciascun cliente la soluzione personalizzata più adatta alle sue preoccupazioni. Dare una risposta rapida e se possibile immediata alle richieste dei clienti. Permettere ai clienti un ottimizzazione dei loro investimenti dando loro la gestione tanto economica quanto fiscale i quali permetteranno loro un livello elevato di internazionalizzazione e di raggiungere al meglio e al più presto gli obiettivi che si sono posti e questo grazie particolarmente alla nostra collaborazione con una rete di professionisti specializzati in tutte le parti del mondo. 12

14 LE SOCIETA STRANIERE Possiamo, nel contesto di fiscalità internazionale che è la nostra oggi e grazie alla nostra rete internazionale di corrispondenti stranieri stabiliti in diversi punti del mondo, permettere ai nostri clienti di costituire società di diritto straniero di cui le principali sono le seguenti : Regno Unito Irland Stati Uniti Belgio Olanda Portogallo Cipro Ungheria Australia Montenegro Se si vuole ottimizzare un investimento utilizzando differenti giurisdizioni internazionali possiamo intervenire indicando la migliore strategia per il cliente. 13

15 PERCHE SCEGLIERE Luxembourg Management Company Group S.A.? Siamo una squadra multilingue con una grande esperienza.. Italiano. Francese. Inglese. Tedesco. Lussemburghese. Spagnolo Rispondiamo senza ritardo ad ognuna delle vostre domande rivolgendoci ai nostri corrispondenti per le parti più tecniche. Siamo disponibili presso i nostri uffici dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì e siamo sempre raggiungibili sul cellulare fuori da questi orari. Il cliente è la nostra priorità e la sua soddisfazione il nostro motto. Abbiamo tariffe competitive e senza sorprese. 14

16 LA NOSTRA FORZA La mobilità e la disponibilità La competenza e la serietà La pluralità di lingue La flessibilità e l ascolto del cliente Prezzi stabiliti chiaramente e senza sorprese Una squadra giovane e motivata 15

17

18 LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. Approvazione del Ministero delle Finanze del Granducato di Lussemburgo, In quanto domiciliataria di società, la LMC è sottoposta al controllo della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) Autorizzazione di stabilimento n 44/00 del 21/12/2000, 8 boulevard Royal Centre Vermont - L-2449 Luxembourg T: +352/ F: +352/ Luisella Moreschi Amministratore Delegato T: Frédérique Vigneron Addetta alla direzione T: Marc Bodelet Legale T:

19 Boulevard Royal CENTRE Av. de la Porte Neuve Place d'armes Boulevard F.D. Roosevelt Côte d'eich Place de Théâtre Place Guillaume II PHAFFENTHAL GRUND 8 BOULEVARD ROYAL, CENTRE VERMONT - L 2449 LUXEMBOURG - T: F: LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.

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