La tassazione delle attività finanziarie nei Paesi europei

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1 La tassazione delle attività finanziarie nei Paesi europei di Fabio Le Donne e Iside Cesarini Premessa Il sistema fiscale costituisce uno strumento fondamentale di politica e di regolazione economica, che, in quanto elemento caratterizzante della sovranità nazionale, è di competenza dei singoli Stati membri. La competenza comunitaria in materia, infatti, è sussidiaria e strumentale 1 al raggiungimento degli obiettivi comuni del funzionamento del mercato unico europeo e della libera concorrenza, la cui incidenza nell ambito dei vari ordinamenti interni ha determinato ampi e profondi mutamenti nella legislazione degli Stati membri, realizzando un processo di armonizzazione delle normative nazionali. Il tema della tassazione delle attività finanziarie si 1 Le uniche norme del Trattato UE che esplicitamente trattano la materia fiscale sono contenute nella Parte terza, Titolo VII, artt Articolo 110 Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. Articolo 111 I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. Articolo 112 Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione. colloca in tale contesto ed è divenuto di sempre maggiore rilevanza a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale e della crescente integrazione dei mercati. Il dibattito politico ed economico, in ambito comunitario, ad esso relativo, è sfociato nella direttiva 2003/48/CE 2 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, volta ad assicurare un livello minimo di tassazione del risparmio e a contrastare i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa. Al fine di evitare distorsioni nei movimenti di capitali tra Stati membri, incompatibili con il mercato interno, la direttiva introduce un sistema di scambio di informazioni nominative tra le amministrazioni finanziarie degli Stati dell Unione Europea, anche in presenza di eventuali norme interne a tutela del segreto bancario, e misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva dovranno essere applicate anche dai cosiddetti Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera), nonché da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri. Il mercato unico ha rimosso gli ostacoli normativi ed economici alla libera circolazione di capitali e di servizi finanziari e in tale ambito, così aperto ai confronti, la componente fiscale costituisce uno 2 In Italia la direttiva 2003/48/CE è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Inoltre, la Comunicazione della Commissione, COM 2003, 810, afferma in modo chiaro il principio della competenza esclusiva degli Stati Membri in materia di imposizione diretta, statuendo al contempo che essi sono tenuti ad agire in modo coerente con il diritto comunitario. n. 0 - giugno 2012 pagina 4

2 degli elementi determinanti nelle scelte di investimento, che ha spesso contribuito alla migrazione dei capitali da un mercato finanziario ad un altro, creando una tendenza alla competizione fiscale tra legislazioni nazionali dei singoli Stati membri in materia di tassazione delle attività finanziarie, che ha generalmente spinto i Paesi europei a rinunciare all imposizione fiscale nei confronti dei non residenti pur di attirare capitali dall estero. L intervento dell Unione europea è, pertanto, finalizzato ad invertire la tendenza rappresentata e a realizzare un omogeneizzazione fiscale mediante un regime impositivo più coerente ed uniforme delle attività finanziarie. La presente trattazione intende analizzare l attuale regime di imposizione fiscale delle rendite finanziarie in Italia ed illustrare quello proprio degli altri Paesi europei, alla luce delle evoluzioni dell ultimo decennio. 1. LA DISCIPLINA FISCALE DELLE RENDITE FINANZIARIE IN ITALIA La riforma fiscale di cui al decreto legislativo 21 aprile 1997, n. 461, recante Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha escluso le rendite finanziarie dalla base imponibile dell imposta personale e le ha affidate a regimi sostitutivi, realizzando un sistema generale ed omogeneo di tassazione dei redditi finanziari. In particolare, sono previste due diverse tipologie di redditi derivanti da investimenti finanziari, i redditi di capitali e i redditi diversi, e tre diversi regimi di tassazione I regimi di tassazione Il D. Lgs. n. 461/1997 ha previsto tre differenti regimi di imposizione dei redditi di natura finanziaria, tre diversi e alternativi regimi di imposizione sostitutiva dell Irpef. Il legislatore della riforma ha perseguito il fine di rendere neutrale la tassazione nei tre regimi, mediante l abbandono dell imposizione progressiva del reddito finanziario e l adozione di un imposizione sostitutiva. La riforma ha introdotto un primo e principale regime, quello del così detto risparmio gestito, nel quale l imposta sostitutiva viene applicata sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo di imposta. Qualora il risultato annuo sia negativo, l imposta non viene applicata. La perdita maturata diminuisce il risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Gli adempimenti connessi alla determinazione e al versamento dell imposta sono rimessi agli intermediari (banche, SIM, fondi di investimento). La particolarità del regime in parola è rappresentata dal fatto che la tassazione colpisce i risultati maturati nel periodo di imposta, ancorché non ancora realizzati ovvero percepiti. È previsto, inoltre, un secondo regime, quello del regime del risparmio amministrato, in cui l imposta viene invece ad essere applicata secondo il criterio della realizzazione del guadagno di capitale. La sua determinazione è rimessa all intermediario al momento della cessione o del rimborso, dopo aver ridotto la plusvalenza di eventuali minusvalenze realizzate nei periodi precedenti, ma non oltre il quarto. La tassazione avviene nel momento del realizzo del guadagno di capitale. Nel terzo regime, quello così detto della dichiarazione, l imposta sostituiva è ancora applicata secondo il criterio della realizzazione. A differenza dei due precedenti regimi, il calcolo dell eventuale guadagno di capitale viene effettuato direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, relativa all anno in cui si è verificato la cessione o il rimborso. Entro l ordinario termine di versamento dell Irpef viene effettuato il pagamento dell imposta sostitutiva sul capital gain. La base imponibile è data dalla differenza tra le plusvalenze realizzate nell anno e le minusvalenze generatesi per effetto di cessioni o rimborsi intervenuti nell anno stesso o nei quattro precedenti. I tre regimi di imposizione comportano un carico tributario diverso, sia a motivo della diversa determinazione della base imponibile (in specie per l altalenante andamento dei mercati finanziari sono evidenti le anticipazioni di imposta scontate nel regime del risparmio gestito) che in funzione del momento del versamento dell imposta sostitutiva (con cadenza annuale nel risparmio gestito, una sola volta al momento della cessione in quello amministrato, entro i termini di presentazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi per i regime cd. della dichiarazione). Al fine di assicurare la neutralità dell imposta rispetto alle possibili scelte degli investitori, è stata prevista l applicazione del così detto equalizzatore, divenuto operativo in data 1 gennaio 2001, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 4 agosto 2000, strumento finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base al realizzo rispetto a quella operata sul maturato. Nell attuazione della riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, è stato scelto come criterio centrale il principio di tassazione per maturazione, anziché quello in base al realizzo. L equalizzatore, pertanto, rappresenta lo strumento necessario a rendere omogenee ed equivalenti le imposte dovute a seguito di operazioni finanziarie, a prescindere dal regime di tassazione prescelto. L applicazione dello strumento in esame porta a rettificare le differenze positive e negative realizzate sia nel regime del risparmio amministrato, dove i redditi sono tassati al momento del loro realizzo, che nel regime della dichiarazione, quando i capital gains sono soggetti a prelievo di imposta sostitutiva al momento della presentazione della dichiarazione relativa al periodo della loro percezione. n. 0 - giugno 2012 pagina 5

3 In base al combinato disposto degli artt. 81 e 82 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono interessati all'applicazione delle suddette disposizioni i soggetti che producono redditi diversi in relazione alle attività finanziarie detenute per un periodo di tempo superiore a 12 mesi e precisamente: - persone fisiche, a condizione che i redditi non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; - società semplici e soggetti a esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR, a condizione che i redditi non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; - enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, a condizione che i redditi non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; - soggetti non residenti, a condizione che i redditi si considerino prodotti nel territorio dello Stato a norma dell'art. 20 del TUIR.. In base alle disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 82 del TUIR, lo strumento di equalizzazione si applica, nei regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, a plusvalenze e minusvalenze, differenziali positivi e negativi, altri proventi e oneri derivanti dai seguenti rapporti e prodotti, se l investimento è detenuto per più di dodici mesi: - partecipazioni non qualificate in società o enti; - titoli di credito come BTP, CCT e obbligazioni; - titoli non rappresentativi di merci; - valute estere e metalli preziosi; - strumenti finanziari derivati o ad altri rapporti produttivi di redditi di capitale; - quote di fondi comuni esteri, compresa la differenza tra il valore di sottoscrizione e quello di realizzo delle quote. L'equalizzatore non trova applicazione, invece: - ai redditi derivanti dal possesso delle sopra menzionate attività finanziarie per un periodo inferiore ai dodici mesi; - ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti, anche se detenute per più di dodici mesi; - ai redditi di capitale diversi da quelli derivanti dalle quote di fondi comuni esteri conformi alle direttive comunitarie quali, ad esempio, utili, interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari e proventi derivanti da quote di fondi comuni italiani; - ai proventi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente come, ad esempio, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie; - ai proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali I redditi di capitale Il legislatore non ha fornito una definizione dei redditi di capitale, ma si è limitato ad elencare nell art. 44 del TUIR 3 le tipologie reddituali ricadenti in tale categoria. Le caratteristiche che accomunano tali redditi possono così sintetizzarsi: - si tratta di proventi, in denaro o in natura, derivanti dall impiego di denaro od altri beni; - non sono percepiti nell esercizio di attività di impresa (sarebbero, altrimenti, componenti di reddito di impresa); 3 Art. 44. Redditi di capitale 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater ) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui allalettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell articolo 73, comma 2, anche se non residenti; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; [b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9; c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. n. 0 - giugno 2012 pagina 6

4 - sono generalmente tassati alla fonte, ossia è il soggetto che li eroga ad effettuare una ritenuta, a titolo definitivo o di acconto, o ad assoggettarli ad imposta sostitutiva. La disciplina della categoria reddituale in esame è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Da ultimo si ricorda il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che, nel riscrivere il testo unico delle imposte sui redditi, ha introdotto importanti modifiche in materia di tassazione di tali redditi. In particolare, viene abbandonato il sistema dell imputazione dei dividendi in capo ai soci, con l eliminazione del credito di imposta e l adozione del sistema dell esenzione. I redditi di capitale sono tassati in base al principio d imputazione per cassa: essi sono, infatti, parte del reddito complessivo per il periodo d imposta in cui sono stati percepiti, senza alcuna deduzione. Il D. Lgs. n. 461/1997 ha realizzato, a decorrere dal 1 luglio 1998, il riordino delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive (comprese tra il 12,50% ed il 27%) e l applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di acconto, con il conseguente obbligo di dichiarazione dei proventi, fatta eccezione per i proventi corrisposti a persone fisiche non imprenditori ed ai soggetti non residenti nei cui confronti la ritenuta è a titolo d imposta I redditi diversi Nella categoria dei redditi diversi, di cui all art. 67 del TUIR 5, il legislatore ha fatto confluire tutti quei 4 Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 è intervenuto modificando nuovamente la disciplina delle ritenute al fine di coordinarla con le nuove disposizioni relative alla tassazione dei dividendi contenute nel DPR. n. 917/ Art. 67. Redditi diversi Testo in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 17 settembre Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono redditi che non rientrano nelle altre categorie reddituali in quanto privi di uno dei requisiti propri di tali categorie. I redditi diversi, già interessati dalla riforma attuata dal D. Lgs. n. 461/1997, che ha contribuito a chiarire la demarcazione tra i redditi in oggetto e quelli di capitale, includendo tra i primi i redditi derivanti da operazioni finanziarie, le quali possono dar luogo a risultati sia positivi che negativi in relazione al verificarsi di eventi incerti ed aleatori, sono stati oggetto di ulteriori modifiche ad opera del D. Lgs. n. 344/2003, che ha, sostanzialmente, ridisciplinato il regime di tassazione dei capital gains 6. essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante n. 0 - giugno 2012 pagina 7

5 L art. 68 TUIR esamina la disciplina relativa ai redditi diversi rappresentati da plusvalenze. In particolare, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di cui alla lettera c), diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associati non residenti, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore; i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. 6 Art. 68. Plusvalenze 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo per il 49,72% del loro ammontare (percentuale modificata dal D.M. 2 aprile La precedente percentuale era del 40%). Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 2. Per i terreni di cui allalettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui allalettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui allalettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nellelettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati n. 0 - giugno 2012 pagina 8

6 d imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Concorrono, invece, integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze in parola se relative a partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate o di titoli, di cui alle lettere c-bis) e c-ter), sono sommate alle relative minusvalenze nonché ai redditi e alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze di cui alla lettera c-quinquies). Qualora la somma delle minusvalenze, differenziali negativi ed altri oneri risulti superiore a quella delle plusvalenze e dei differenziali positivi, l eccedenza può essere portata in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto una nuova ipotesi di esenzione da tassazione per le plusvalenze reinvestite in società di recente costituzione, laddove ricorrano ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in determinate condizioni. In base al nuovo comma 6-bis dell art. 68 TUIR, introdotto dal DL n. 112/2008, sono esenti le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) afferenti le cessioni di pacchetti partecipativi qualificati e non qualificati. La partecipazione venduta deve riguardare una società costituita da non più di sette anni e deve essere posseduta dal cedente che realizza la plusvalenza da almeno tre anni. Il reinvestimento deve essere effettuato entro due anni in società costituite da non più di tre anni. Le plusvalenze finanziarie diverse da quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva, la quale può essere assolta mediante l applicazione di uno dei tre regimi di tassazione: - del regime della dichiarazione, nel qual caso l imposta è auto liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; - del regime del risparmio amministrato, in base al quale l imposta sostitutiva è applicata dall intermediario su ciascuna plusvalenza al netto di precedenti minusvalenze; - del regime del risparmio gestito, in base al quale società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 8. I redditi di cui allalettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c- bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nellalettera c-quater) del comma 1 dell'articolo Le plusvalenze e gli altri proventi di cui allalettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. n. 0 - giugno 2012 pagina 9

7 l imposta sostitutiva è applicata dall intermediario sul risultato maturato di gestione. Dal 1 gennaio 2006 è previsto, tuttavia, che non è possibile applicare il regime del risparmio gestito e non possono più essere assoggettate ad imposta sostitutiva (per cui concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo) le plusvalenze su partecipazioni non qualificate relative a società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Per tali plusvalenze, pertanto, è obbligatorio il regime della dichiarazione e sono soggette a tassazione ordinaria Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. Manovra bis) L art. 2, commi , del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 % e del 27%. Restano esclusi dall ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (c.d. white list), i titoli di risparmio per l economia meridionale, i piani di risparmio a 7 Art. 2, commi 6-12, DL n. 138/ Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento. 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati; b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1 gennaio Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1 gennaio Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio lungo termine e le forme di previdenza complementare. In particolare, il comma 6, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del 20% l ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano: - sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del TUIR; - sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR. Oltre alle fattispecie sopra indicate, sono previste ulteriori ipotesi di esclusione dall applicazione della nova aliquota unica. Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie: - gli interessi di cui all art. 26-quater, comma 8-bis, del DPR n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi corrisposti a soggetti non residenti, cui si applica una ritenuta del 5%, a condizione che essi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell UE e degli Stati aderenti all accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list; b) garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. - gli utili di cui all art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973. La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l aliquota dell 1,375 % sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell UE e degli Stati aderenti all accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni e agli strumenti finanziari emessi da società ed enti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale sono stati emessi i titoli e gli strumenti finanziari (di cui all art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; - il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2008, n La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all art. 44 del TUIR, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 gennaio Per quanto concerne i dividendi e proventi ad essi 8 Ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. n. 252/2005, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta (comma 1). n. 0 - giugno 2012 pagina 10

8 assimilati, ai sensi del comma 10, l aliquota del 20% si applica a quelli percepiti dal 1 gennaio Riguardo alle obbligazioni e ai titoli similari di cui all art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, l aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento delle obbligazioni e titoli similari ed equiparati, emessi in Italia, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (di cui all art. 44 del TUIR) maturati a partire dal 1 gennaio 2012 (comma 11). Infine, ai sensi del comma 12, con riferimento alle gestioni individuali di portafoglio (di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 461/1997 sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi), l aliquota del 20% si applica sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITà FINANZIARIE NEGLI ALTRI Paesi EUROPEI L analisi delle modalità di tassazione delle rendite finanziarie negli altri Paesi europei può essere utilmente condotta separatamente per le tre categorie principali di proventi da investimenti finanziari: interessi, dividendi e guadagni di capitale Interessi La tassazione degli interessi di fonte interna percepiti dai residenti si presenta disomogenea nei diversi Paesi europei, i quali si basano su modelli alternativi, dalla comprehensive income taxation alla dual income taxation. Il sistema più diffuso è quello della comprehensive income taxation, secondo il quale gli interessi sono assoggettati ad imposizione personale e progressiva, dunque rientrano nel reddito complessivo del contribuente. Tale sistema è adottato in Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, con alcune varianti. Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna prevedono, ad esempio, una ritenuta d acconto (withholding tax) alla fonte, come anticipo della tassazione ordinaria. In alcuni casi, la progressività è attenuata dalla presenza di fasce di esenzione, come in Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Una seconda modalità di tassazione degli interessi consiste nell offrire ai risparmiatori l opzione tra la comprehensive income taxation, con l applicazione o meno di ritenute d acconto, e il regime cedolare (final withholding tax), mediante applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Questo modello è adottato dal Belgio, dalla Francia e dal Portogallo. Un altro gruppo di Paesi (Austria, Grecia e Finlandia) prevede invece, come l Italia, l assoggettamento degli interessi a ritenute definitive a titolo di imposta o ad imposte sostitutive ad opera dell intermediario incaricato del pagamento. Infine, la Svezia adotta il modello della Dual Income Taxation, in cui gli interessi sui depositi e gli interessi obbligazionari, unitamente ai dividendi e alle plusvalenze, vanno a costituire l aggregato redditi di capitale, soggetto ad un prelievo di tipo proporzionale Dividendi Il trattamento fiscale dei dividendi è anch esso articolato in diversi modelli. In particolare, le modalità di tassazione osservate possono essere classificate come segue: a) inclusione dei dividendi nella base imponibile dell imposta personale e progressiva sul reddito (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna). Ad eccezione della Francia, in tutti gli altri Paesi è prevista l applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d acconto, detraibile in sede di determinazione dell imposta personale del percettore. Il Belgio concede al contribuente anche l opzione per una ritenuta definitiva; b) tassazione separata dei dividendi (Finlandia, Regno Unito, Danimarca e Svezia), con aliquote proporzionali. In Danimarca, è prevista una ritenuta definitiva del 25% per un ammontare di dividendi fino a euro; c) tassazione mediante ritenuta alla fonte definitiva (Austria, Italia e Portogallo); il Portogallo concede ai contribuenti l opzione per la tassazione ordinaria; d) non imponibilità dei dividendi in capo al percettore (Grecia). In merito alla tassazione dei dividendi, assume poi rilevanza la presenza di meccanismi finalizzati ad eliminare o attenuare il fenomeno della doppia tassazione, prima in capo alla società e poi in capo all azionista. Nell Unione europea si possono individuare due gruppi di Paesi, ciascuno dei quali prevede comunque al proprio interno caratteristiche differenti: a) Paesi che adottano il cosiddetto sistema classico, di doppia tassazione dei dividendi. Rientrano in questo gruppo Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia. Il Lussemburgo ed i Paesi Bassi concedono delle franchigie (rispettivamente pari a e 454 euro); inoltre, il Lussemburgo prevede un abbattimento del 50% dei dividendi, purché distribuiti da società soggette all aliquota ordinaria dell imposta sui profitti societari; b) Paesi che ricorrono al sistema dell imputazione, secondo il quale, l imposta pagata dalla società sugli utili distribuiti viene imputata, parzialmente o totalmente, all imposta personale del percettore attraverso il riconoscimento di un credito d imposta; rientrano in questo gruppo Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Solo la Finlandia e la Germania riconoscono al risparmiatore il recupero integrale dell imposta sulla società; gli altri Paesi applicano invece un credito d imposta parziale. n. 0 - giugno 2012 pagina 11

9 2.3. Guadagni di capitale L analisi del trattamento fiscale dei guadagni di capitale mette in evidenza due modelli principali: a) i guadagni di capitale sono generalmente soggetti ad imposizione, attraverso forme di tassazione separata (Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia); b) i guadagni di capitale sono generalmente esenti, soggetti a tassazione solo in casi particolari, come per plusvalenze derivanti da operazioni speculative o da partecipazioni qualificate (Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) oppure dalla vendita di azioni non quotate (Grecia). È da sottolineare che solo pochi Paesi europei applicano, come in Italia, la tassazione delle plusvalenze derivanti sia da titoli azionari sia da titoli obbligazionari. Inoltre, nonostante quasi tutti i Paesi riconoscano la possibilità di compensare le minusvalenze realizzate con le plusvalenze, solo in Svezia, come in Italia, all interno del regime del risparmio gestito, esiste la possibilità di compensare le minusvalenze anche con gli altri redditi da capitale, quali gli interessi e i dividendi. Infine, al di là dell Italia, non esistono altri esempi europei di tassazione delle plusvalenze alla maturazione e non alla realizzazione La tassazione dei redditi internazionali Con riferimento al trattamento fiscale dei flussi internazionali di redditi finanziari, cioè di quei redditi percepiti da risparmiatori che effettuano investimenti di portafoglio in Paesi diversi da quello di residenza, il carico tributario su questi redditi dipende da tre elementi: a) il trattamento ad essi accordato dal Paese di residenza del percettore (come ciascun Paese tratta i redditi di fonte estera dei suoi residenti); b) il trattamento ad essi accordato dal Paese fonte dei redditi (come ciascun Paese tratta i redditi di fonte interna dei non residenti); c) l esistenza di Convenzioni bilaterali. I flussi internazionali di reddito possono essere soggetti a tassazione sulla base di due principi: il principio della residenza ed il principio della fonte. Secondo il principio della residenza, il reddito da capitale è tassato dal Paese di residenza del percettore, indipendentemente dal fatto che esso sia prodotto all interno o all estero. Questo principio, che si applica generalmente per le imposte personali, implica che i redditi da capitale dei residenti in un dato Paese siano soggetti allo stesso trattamento, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti. Il gettito delle imposte sui redditi da capitale affluisce al Paese nel quale gli investitori individuali sono residenti. Secondo il principio della fonte, il reddito da capitale è invece soggetto ad imposizione nel Paese in cui è prodotto; in altri termini, ciascun Paese avrebbe diritto di tassare tutti i redditi prodotti al suo interno, indipendentemente dalla residenza dei percettori; contemporaneamente, dovrebbe esentare da qualunque forma di imposizione i redditi prodotti all estero dai suoi residenti. Sotto questo regime, all interno di ciascun Paese, i residenti non pagano imposte sui redditi di fonte estera e i non residenti ricevono lo stesso trattamento dei residenti sui redditi di fonte interna. Il gettito delle imposte sul capitale affluisce interamente dove l investimento finanziario è effettuato. Con il principio della fonte, il debito di imposta, a parità di reddito, dipende dalla struttura impositiva del Paese nel quale il reddito stesso è prodotto. Negli attuali sistemi tributari il principio della fonte e il principio della residenza non vengono applicati nella loro forma pura, ma si sovrappongono, poiché ciascun Paese vuole tassare i redditi prodotti al suo interno anche dai non residenti e vuole tassare anche i redditi prodotti all estero dai suoi residenti. Si verificano in tal modo fenomeni di doppia tassazione: lo stesso reddito è tassato sia nel Paese fonte sia nel Paese di residenza del percettore. Il problema è generalmente risolto o dalla legislazione unilaterale del Paese di residenza o attraverso la stipula di Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione internazionale, secondo il modello elaborato dall OCSE nel 1963 ed aggiornato nel Secondo le Convenzioni stipulate dall Italia con gli altri Paesi dell UE: - gli interessi e i dividendi vanno tassati sulla base del principio della residenza; tuttavia è accordata anche al Paese fonte la facoltà di prelevare imposte sui redditi prodotti al suo interno, ma con l applicazione di aliquote d imposta entro una certa soglia massima; - i guadagni di capitale vanno generalmente tassati solo nel Paese di residenza dell investitore, con qualche eccezione (ad esempio, se l' investitore ha la nazionalità del Paese fonte o vi è stato residente nel corso dei cinque anni precedenti l alienazione del cespite); - spetta al Paese di residenza dei contribuenti il compito di ridurre o eliminare le forme di doppia tassazione, tenendo conto delle imposte pagate all estero. In particolare, sono previste due alternative per eliminare la sovrapposizione dei tributi. Il primo metodo consiste nella concessione di un credito d imposta per le imposte pagate all estero, detraibile dal debito d imposta dovuto nel Paese di residenza; il credito è di solito limitato e, al massimo, è pari all imposta che si sarebbe pagata se l investimento fosse stato attuato nel Paese di residenza; se l imposta pagata all estero supera quella dovuta nel Paese di residenza, nella maggior parte dei casi, non è concesso il rimborso dell eccedenza né il riporto in avanti. Il secondo metodo consiste nella deduzione delle ritenute subite all estero dal reddito imponibile soggetto a tassazione nel Paese di residenza, come se fosse una spesa sostenuta per la produzione del reddito. n. 0 - giugno 2012 pagina 12

10 La tassazione dei redditi di fonte estera dei residenti Tutti gli ordinamenti fiscali nazionali, in linea di principio, applicano le imposte sui redditi delle attività finanziarie secondo il principio della residenza, in base al quale il reddito di capitale è tassato dal Paese di residenza del percettore ovunque sia prodotto. Pertanto, il prelievo fiscale sugli interessi, sui dividendi e sui guadagni di capitale di fonte estera è, nella maggior parte dei Paesi europei, uguale a quello riservato agli analoghi redditi di fonte interna. Solo pochi Paesi, quali l Austria, la Francia, la Grecia e il Portogallo, discriminano fiscalmente i redditi in base alla fonte di provenienza, interna o estera, in modo da incentivare l investimento all interno. Ad esempio, in Francia gli interessi di fonte estera sono soggetti a tassazione ordinaria, senza possibilità di optare per il regime cedolare, previsto per gli interessi di fonte interna; in Grecia, i dividendi di fonte estera sono soggetti a tassazione ordinaria, mentre quelli di fonte interna non sono imponibili in capo al percettore. Quasi tutti i Paesi prevedono unilateralmente nel proprio ordinamento, a prescindere cioè dalle Convenzioni bilaterali, meccanismi contro la doppia imposizione dei redditi internazionali derivante dall applicazione sia del principio della residenza nel Paese del percettore, sia del principio della fonte nel Paese di origine del reddito La tassazione dei redditi dei non residenti Con riferimento al trattamento fiscale che ciascun Paese prevede per i redditi prodotti al suo interno dai non residenti, si può osservare quanto segue. Gli interessi pagati ai non residenti sono, salvo poche eccezioni, non imponibili nel Paese fonte. Generalmente sono esenti anche i guadagni di capitale, ad esclusione di quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Al contrario, i dividendi sono di regola (fanno eccezione Grecia, Irlanda e Regno Unito) gravati da ritenute, comprese tra il 15% e il 30%, di solito pari alle ritenute d acconto prelevate sui residenti. Occorre inoltre sottolineare che il credito d imposta concesso ai residenti per l imposta pagata a monte dalla società non è in via di principio riconosciuto ai non residenti. Sulle normative unilaterali vengono poi ad inserirsi le disposizioni contenute nelle Convenzioni bilaterali, che, come è stato accennato, limitano il potere impositivo dei Paesi fonte. In particolare, esse stabiliscono una misura massima per le cosiddette ritenute d uscita, pari rispettivamente al 10-15% per gli interessi e al 15% per i dividendi. 3. CONCLUSIONI L evoluzione della tassazione delle attività finanziarie nei Paesi dell UE evidenzia anzitutto, riguardo al regime fiscale dei residenti, il permanere di ampie differenze con riferimento alle modalità d imposizione (inclusione nella base imponibile dell imposta personale, ritenuta alla fonte a titolo d imposta, tassazione separata), alla misura delle aliquote e alla presenza di franchigie o esenzioni per particolari categorie di titoli. In particolare, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito e Spagna hanno lasciato immutato il sistema di tassazione degli interessi o hanno solo marginalmente modificato le aliquote. Unicamente la Germania, pur lasciando inalterate le modalità di prelievo, ha notevolmente aumentato di la ritenuta d acconto. Paesi che hanno invece modificato il loro sistema di tassazione degli interessi hanno introdotto una ritenuta a titolo d imposta o una tassazione separata. In Grecia gli interessi erano esenti ed è stata introdotta la ritenuta; in Austria, Finlandia, Svezia e Portogallo gli interessi erano inclusi nell imposta personale, ora invece sono soggetti a ritenuta definitiva o a tassazione separata; in Belgio e in Francia il nuovo regime è concesso in opzione rispetto al precedente. Considerazioni analoghe emergono anche nel caso dei dividendi. A fianco di un primo gruppo di Paesi (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda e Spagna) che non ha modificato il proprio regime impositivo, un gruppo di Paesi (Danimarca, Italia, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia) ha modificato il proprio sistema passando da un regime nel quale i dividendi erano inseriti nell imponibile dell imposta personale ad uno nel quale i dividendi sono soggetti a ritenuta d imposta o a tassazione separata, almeno in opzione. Costituiscono eccezioni in questo quadro il Portogallo (che assoggettava i dividendi a tassazione separata ed ha introdotto una ritenuta d imposta con l opzione per l inclusione nell imponibile dell imposta personale) e l Irlanda (che assoggetta i dividendi all imposta personale, ma ha introdotto una ritenuta d acconto ed ha eliminato il credito per le imposte pagate dalla società). Anche nel caso dei guadagni di capitale un gruppo di Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo e Regno Unito) ha lasciato inalterato il proprio sistema di tassazione. In Irlanda e nel Portogallo sono state ridotte le aliquote, ma i capital gains sono sempre assoggettati a tassazione separata. I Paesi Bassi hanno favorito i guadagni di capitale rivenienti da partecipazioni qualificate, mentre la Spagna ha penalizzato quelli da operazioni speculative. Finlandia e Svezia hanno introdotto la Dual Income Tax. Per quanto riguarda il regime fiscale dei non residenti sussiste una certa convergenza nel comportamento dei Paesi. Gli interessi sono generalmente considerati non imponibili; ad esempio, la Francia ha eliminato la ritenuta d uscita così come la Spagna (quest ultima almeno per i soggetti residenti in un altro Paese membro dell UE). I dividendi sono generalmente assoggettati a ritenute comprese nella forbice 25-30% (ad esempio, il Lussemburgo ha introdotto una ritenuta d uscita pari al 25%). I dividendi rimangono invece non imponibili in Grecia e in Irlanda. In questo quadro emerge il n. 0 - giugno 2012 pagina 13

11 comportamento controtendenza del Regno Unito, dove i dividendi scontavano una ritenuta del 25% mentre ora sono non imponibili. Infine, con l unica eccezione del Portogallo, si osserva una decisa convergenza verso l esenzione dei capital gains; Austria, Irlanda e Spagna hanno infatti esentato da imposte le plusvalenze dei non residenti. La tematica della tassazione delle attività finanziarie riveste un ruolo primario nella politica tributaria dei Paesi industrializzati. Non sempre, tuttavia, i sistemi tributari riescono a tassare efficacemente i fattori mobili, quali i redditi da attività finanziarie: come sottolineato in premessa, infatti, le strutture impositive sono condizionate dal principio di territorialità del potere statale. Soltanto attraverso complessi accordi internazionali e lo scambio di informazioni tra amministrazioni è possibile colpire tali redditi fuori dai confini territoriali dello Stato. In tal senso, il modello dell imposta personale onnicomprensiva (la Comprehensive Income Taxation) è da ritenersi non più adeguato con riferimento alle attività finanziarie: nella maggioranza dei xw i redditi da essi derivanti sono sottoposti ad una forma di tassazione separata dall imposta personale progressiva. Tale scelta può ritenersi adeguata sotto il profilo dell efficienza: un moderno sistema di prelievo sui proventi del risparmio dovrebbe, infatti, riflettere la logica dei mercati finanziari, secondo cui il prelievo fiscale è considerato un costo del capitale. In tale ottica, l efficienza può essere rappresentata da un prelievo fondato su aliquote proporzionali e operante in modo definitivo in capo all investitore al momento del pagamento, il quale può così pronosticare l incidenza della variabile fiscale sulla redditività del proprio investimento. Ancora nell ottica del prelievo fiscale come costo del capitale, l investitore che intenda ottenere il massimo profitto opterà, a parità di rendimento, per il mercato finanziario in cui l imposizione è minore. Tale condizione, come già evidenziato 9, innesca una concorrenza fiscale tra gli Stati, che crea delle distorsioni e perdite di efficienza, poiché le scelte d investimento sono condizionate dalla variabile fiscale e non dalla convenienza intrinseca degli strumenti finanziari. n 9 Cfr. premessa e nota 2. n. 0 - giugno 2012 pagina 14

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