TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Contribuzione artigiani e commercianti 2013

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1 L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A. n. 183 IN QUESTO NUMERO Labour review Pag 2 Contribuzione artigiani e commercianti Aliquote contributive e massimale 2013 Gestione separata 7 Lavoratori domestici e contribuzione Inps Contrattazione collettiva: Rinnovi contrattuali febbraio - marzo Giurisprudenza 26 Opinioni e commenti: Collaborazioni coordinate continuative a progetto e attività ispettiva 29 Scadenziario: Principali scadenze maggio 2013

2 One Click Analysis Il primo sistema gestionale realmente intelligente Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, disponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom (Suite Multi/ Redditi, Suite Paghe, etc.), le procedure permettono in modo nativo al Professionista la navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate. One Click Analysis aggiunge valore all attività di consulenza, consentendo: di svolgere la normale attività in modo più veloce, efficace e preciso di fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti di differenziarsi rispetto alla concorrenza I vantaggi: 1. Notevole risparmio di tempo 2. Possibilità di interrogare tutte le tipologie di dati di cui si ha necessità 3. Possibilità di offrire nuovi servizi ai clienti 4. Facilità di utilizzo «Con One Click impiego un ora per fare analisi che richiedevano almeno un giorno tra ricerche, esportazioni, rielaborazioni dei dati» Dott. Gaffarelli Carlo, Studiassociati CED B.g.z TeamSystem Periodico di informazione lavoristica Labour review e previdenziale Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Reg. Trib. Pesaro n 443/98 Redazione: Valentina Lo Bartolo S.E. o O. Riproduzione vietata Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

3 Novità normative - Contribuzione artigiani e commercianti Aliquote contributive e massimale 2013 Gestione separata Lavoratori domestici e contribuzione Inps Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali febbraio - marzo Giurisprudenza - Malattie professionali - nota - - Licenziamento individuale - - Mobbing - - Risoluzione del rapporto - - Aspetti previdenziali Opinioni e commenti - Collaborazioni coordinate continuative a progetto e attività ispettiva - 26 Scadenziario - Principali scadenze maggio TeamSystem Labour Review 183/2013 1

4 CONTRIBUZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2013 Circolare Inps n. 24 del L Inps con la Circolare n. 24 del ha reso nota, come di consueto, la misura della contribuzione dovuta per l anno in corso dagli artigiani e dai commercianti iscritti alla Gestione Autonoma dell Istituto, a seguito della rivalutazione del minimale giornaliero di retribuzione degli operai dei settori artigianato e commercio, che si prende come riferimento per il calcolo del minimo annuo di reddito degli assicurati, comunicandone le modalità ed i termini di versamento. Ai sensi dell articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti aumentano della misura dell 1,3% dall anno 2012 e successivamente di 0,45% ogni anno fino al raggiungere il livello del 24%. Conseguentemente le predette aliquote contributive sono pari per l anno 2013 alla misura del 21,75%. Continuano a trovare applicazione anche per l anno 2013 le agevolazioni disposte dalla Legge , n. 449 (articolo 59, comma 15) per i lavoratori autonomi, già pensionati presso le gestioni dell Inps e con più di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può essere applicato nella misura della metà (al 50%). Continuano ad applicarsi, altresì, le agevolazioni stabilite dall articolo 1, comma 2 della Legge , n. 233 per i coadiuvanti ed i coadiutori di età inferiore a 21 anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla nuova aliquota del 21,75% dovrà essere sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall articolo 5 del D.Lgs , n. 207, ai fini dell indennizzo per la cessazione differita dell attività commerciale; l obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al , come dispone l articolo 35, comma 1 della Legge n. 183 del Per effetto di quanto dispone l articolo 49, comma 1 della Legge , n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuto, altresì, un ulteriore contributo di Euro 0,62 mensili per le prestazioni di maternità. Termini e modalità di pagamento Anche nell anno 2013 gli artigiani ed i commercianti debbono pagare i contributi a mezzo di modello di pagamento unificato F24 alle seguenti scadenze: 1) 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013, nonché 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 2) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto Al fine di semplificare per gli utenti l accesso alle informazioni l Istituto ha favorito il canale telematico e, di recente, ha messo a disposizione l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall istituto, attraverso i Servizi on line del sito Pertanto, a partire dal corrente anno l Inps non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale Dati dei Mo. F24, mediante il quale si può visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Misura dei contributi per l anno 2013 Contribuzione Ivs sul minimale di reddito Per l anno 2013, il reddito minimo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei contributo Ivs dovuto da artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari ad Euro ,00. TeamSystem Labour Review 183/2013 2

5 Tale valore si ottiene (ai sensi dell articolo 1, comma 3 della Legge , n. 233) moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai del settore artigianato e commercio, in vigore dal 1 gennaio 2013, pari ad Euro 47,07, e aggiungendo al prodotto l importo di Euro 671,39, ai sensi di quanto dispone l articolo 6, della Legge , n Su tale minimale la contribuzione Ivs si calcola in base alle seguenti aliquote percentuali in vigore per il corrente anno: ARTIGIANI - 21,75% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; - 18,75% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. COMMERCIANTI - 21,84% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; - 18,84% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. La riduzione contributiva al 18,75% (per gli artigiani) e al 18,84% (per i commercianti) si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo annuo risulta pari a : ARTIGIANI ,59 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; ,88 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. COMMERCIANTI ,41 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni; ,70 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i periodi inferiori all anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, è pari a Euro 278,97 ed Euro 240,57 per gli artigiani e ad Euro 280,12 ed Euro 241,72 per i commercianti. Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo deve essere riferito al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell impresa. Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale Il contributo Ivs per l anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2012 per la quota eccedente il minimale di Euro ,00 annui, in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari nel corrente anno all importo di Euro ,00. Per i redditi superiori a tale limite rimane confermato l aumento dell aliquota di un punto percentuale disposto dall articolo 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n Le aliquote contributive risultano così fissate: ARTIGIANI - 21,75% del reddito compreso tra Euro ,00 e fino ad Euro ,00; - 22,75% del reddito superiore a Euro ,00 fino al massimale di Euro ,00. COMMERCIANTI - 21,84% del reddito compreso tra Euro ,00 e fino ad Euro ,00; - 22,84% del reddito superiore a Euro ,00 fino al massimale di Euro ,00. Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le aliquote in questione sono ridotte rispettivamente per gli artigiani al 18,75% ed al 19,75%, per i commercianti al 18,84% ed al 19,84%. TeamSystem Labour Review 183/2013 3

6 Il contributo in esame - detto anche contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito, si considera come acconto sulle somme dovute sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel corso dell'anno Massimale di reddito imponibile annuo Per l anno 2013 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad Euro ,00 (Euro ,00 + Euro ,00). Il comma 4, dell articolo 1, della Legge , n. 233 stabilisce che, in presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua massima pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00%), la quota di reddito eccedente tale limite (per l anno 2013 è di Euro ,00) viene presa in considerazione ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 dello stesso limite (Euro ,00). Tali redditi sono limiti individuali e, quindi, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell impresa e non massimali globali da riferire all impresa stessa. Gli stessi riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al , iscritti con decorrenza 1 gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2013, ad Euro ,00 e lo stesso non è frazionabile in ragione mensile. Tenuto conto delle aliquote sopra illustrate, il contributo previdenziale massimo annuo per i lavoratori con anzianità contributiva al è pari a: ARTIGIANI ,08 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,75% di Euro , ,75% di Euro ,00); ,59 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (18,75% di Euro , ,75% di Euro ,00); COMMERCIANTI ,38 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,84% di Euro , ,84% di Euro ,00); ,89 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (18,84% di Euro , ,84% di Euro ,00). Per i lavoratori privi anzianità contributiva al , iscritti con decorrenza 1 gennaio 1996 o successiva il contributo previdenziale massimo annuo è pari a: ARTIGIANI - 22,074,94 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,75% di Euro , ,75% di Euro ,00); ,92 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (18,75% di Euro , ,75% di Euro ,00); COMMERCIANTI ,07 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (21,84% di Euro , ,84% di Euro ,00); ,05 annui per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (18,84% di Euro , ,84% di Euro ,00). TeamSystem Labour Review 183/2013 4

7 Contribuzione a saldo Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti è calcolato, ai sensi della Legge n. 438/1992, sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall attività che dà titolo all iscrizione nella gestione di appartenenza); lo stesso è rapportato ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, al quale il contributo si riferisce, e, pertanto, in riferimento ai contributi dell anno 2013 è rapportato ai redditi del 2013, da denunciare all Amministrazione Finanziaria nel In conseguenza di quanto precede, nell ipotesi in cui la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze stabilite sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nel 2013, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle Persone Fisiche (Irpef). Imprese con collaboratori La circolare rammenta che, nel caso in cui il titolare di impresa si avvalga anche dell attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale si debbono determinare nel seguente modo: a) imprese familiari legalmente costituite - sia i contributi del titolare, sia quelli dovuti per i collaboratori si debbono calcolare tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno a fini fiscali (articolo 50-bis e 5, comma 4 D.P.R , n. 917); b) aziende non costituite in imprese familiari - il titolare può attribuire ad ogni collaboratore una quota di reddito denunciato a fini fiscali, ma, in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori si calcolano tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (articolo 1, comma 5 Legge , n. 233). Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo La circolare precisa che per tutti coloro che esercitano l attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione dei commercianti, non è necessaria l osservanza del minimale annuo di reddito. Gli stessi sono tenuti soltanto al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull effettivo reddito, maggiorati dell importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, di Euro 0,62 mensili. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E MASSIMALE 2013 GESTIONE SEPARATA Circolare Inps n. 27 del Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 l Inps rende note le aliquote contributive e di computo, nonché il massimale, vigenti dal 1 gennaio 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, ai sensi dell articolo 2, comma 26, della Legge , n Aliquote contributive Lavoratori autonomi, autonomi occasionali, collaboratori, incaricati delle vendite a domicilio Ai sensi delle modifiche introdotte dall articolo 2, comma 57 della Legge del n. 92 (di Riforma del mercato del lavoro), come modificato dall articolo 46-bis, comma 1, lettera g) della Legge , n. 134, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o TeamSystem Labour Review 183/2013 5

8 titolari di pensione, l aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l anno 2013 viene elevata al 20%, mentre rimane ferma al 27% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. L aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione Separata che non siano pensionati e che non siano assicurati e/o provvisti di altra tutela obbligatoria è dovuta l ulteriore aliquota contributiva, istituita dall articolo 59, comma 16 della Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, alla degenza ospedaliera, agli assegni per il nucleo familiare e per determinate categorie alla malattia (Circolare n. 76 del ). La predetta aliquota, inizialmente fissata nella misura dello 0,50%, a far data dal è stata portata allo 0,72% (Messaggio Inps n del ). Conseguentemente, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata a decorrere dal 1 gennaio 2013 e le relative aliquote di computo sono così determinate: a) 27,72% (27,00% aliquota Ivs più 0,72% di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 20,00% dovuto a soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Massimale annuo di reddito e ripartizione dell onere contributivo Le predette aliquote, del 27,72% e del 20,00%, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, pari, per l anno 2013, ad Euro ,00. Con riferimento alla ripartizione dell onere contributivo rimane immutata la ripartizione tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi. Per gli associati in partecipazione resta ferma la ripartizione dell onere totale disposta dall articolo 43 della Legge n. 326/2003, fissata nella misura del 55% a carico dell associante e del 45% a carico dell associato. La circolare rammenta che il versamento dei contributi deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il Modello F24 (telematico nel caso di titolari di partita IVA). La circolare rammenta, altresì, che nel caso di professionista iscritto alla Gestione Separata, l onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite Modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013). Minimale per l accredito contributivo Per quanto concerne l accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all articolo 1, comma 3 della Legge n. 223/1990, l Istituto ha comunicato che detto minimale per l anno 2013 è pari ad Euro ,00. Pertanto, per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 20,00% avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di Euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 27,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuale pari a Euro 4.256,96 (di cui Euro 4.146,39 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell anno il predetto minimale non fosse raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (articolo 2, comma 29 della Legge n. 335/1995). Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell articolo 34 della Legge n. 342 del , si applica il disposto del comma 1 TeamSystem Labour Review 183/2013 6

9 dell articolo 51 del TUIR, secondo il quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano retribuzione del periodo di imposta precedente (principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati entro il 12 del mese di gennaio 2013, riferiti alle prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel Aliquote di computo Con effetto dal 1 gennaio 2013 le aliquote di computo sono confermate nella misura del 27,72% e del 20,00% rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e/o privi di pensione e per tutti i rimanenti iscritti. LAVORATORI DOMESTICI E CONTRIBUZIONE INPS 2013 Circolare Inps n. 25 del Con la circolare n. 25 del 8 febbraio 2013 l Inps rende noti gli importi dei contributi dovuti per l anno in corso per i lavoratori domestici. Gli importi risultano aumentati nel periodo gennaio dicembre 2012 rispetto al periodo gennaio dicembre 2011 secondo l indice Istat pari al 3%; pertanto, sono state determinate la nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l anno in corso per i lavoratori domestici. A decorrere dal 1 gennaio 2013, alcune novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 hanno determinato modifiche sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico; in particolare l articolo 2 ha previsto l assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall Assicurazione Sociale per l impiego (Aslp). Pertanto, il finanziamento dell indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all Aslp, ai sensi dell articolo 2, comma 1 della Legge n. 92/2012, a cui concorrono i contributi disciplinati agli articoli 12, comma 6 (pari all 1,30%) e 28, comma 1 (pari allo 0,01%) della Legge n. 160/1975. L Istituto conferma, inoltre, che, restando in vigore gli esoneri previsti dall articolo 120 della Legge n. 388/2000, aventi decorrenza dal , e quelli previsti dall articolo 1, commi 361 e 362 della Legge n. 266/2005, aventi decorrenza , l aliquota contributiva dovuta per l assicurazione sociale per l impiego dei datori di lavoro soggetti al contributo CUAF risulta minore e ciò incide sulla misura complessiva. Inoltre, l articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012 stabilisce che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Il contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per tutti i lavoratori per i quali è stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 1 gennaio 2013, il contributo addizionale viene calcolato direttamente dall Inps al momento della generazione del bollettino Mav o dell utilizzo delle altre modalità di pagamento, a meno che il datore di lavoro, identificandosi con il proprio Pin, non comunichi al Contact Center Multicanale, al numero gratuito con tariffazione stabilita dal proprio gestore, che l assunzione è avvenuta in sostituzione di un lavoratore assente. Al fine di consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile relativi al 1 e 2 trimestre 2013, è necessario che tale informazione sia fornita entro il 28 febbraio TeamSystem Labour Review 183/2013 7

10 In ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il comma 30 dell articolo 2 della Legge n. 92/2012, prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione potrà avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l assunzione a tempo indeterminato. Con riferimento al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previsto al comma 31, articolo 2 della Legge n. 92/2012, l Inps precisa che lo stesso non è applicabile al rapporto di lavoro domestico. Si riportano, nelle seguenti tabelle, gli importi delle fasce di retribuzione oraria con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 con la corrispondente determinazione del contributo orario con quota Cuaf e senza quota Cuaf, senza e con aggiunta di contributo addizionale ex articolo 2, comma 28 della Legge 92/2012 (la quota fra parenesi è quella a carico del lavoratore). DECORRENZA DAL AL SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Con quota Cuaf Senza quota Cuaf Fino a 7,77 6,88 1,37 (0,35) 1,38(0,35) Da 7,77 a 9,47 7,77 1,55 (0,39) 1,56 (0,39) Oltre 9,47 9,47 1,89 (0,47) 1,90 (0,47) Oltre 24 ore settim. 5,00 1,00 (0,25) 1,00 (0,25) DECORRENZA DAL AL COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DA APPLICARE AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO NON INDETERMINATO Lavoratori italiani e stranieri Retribuzione oraria Importo contributo orario Effettiva Convenzionale Con quota Cuaf Senza quota Cuaf Fino a 7,77 6,88 1,47 (0,35) 1,48(0,35) Da 7,77 a 9,47 7,77 1,66 (0,39) 1,67 (0,39) Oltre 9,47 9,47 2,02 (0,47) 2,03 (0,47) Oltre 24 ore settim. 5,00 1,07 (0,25) 1,07 (0,25) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro è titolare dell indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1 del D.P.R , n. 1403). I coefficienti di ripartizione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 sono individuati nel seguente modo, rispettivamente senza e con aggiunta del contributo addizionale di cui all articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012 (la seconda tabella dei coefficienti di ripartizione si riferisce ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato ): TeamSystem Labour Review 183/2013 8

11 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DECORRENTI DAL AL SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE Gestione Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti Fpld 17,4275% 0, ,4275% 0, ASpl 1,03% 0, ,15% 0, Cuaf 0,0000% 0, Maternità 0,0000% 0, ,0000% 0, Inail 1,31% 0, ,31% 0, Fondo Garanzia Tfr 0,20% 0, ,20% 0, TOTALE 19,9675% 1, ,0875% 1, COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DECORRENTI DAL AL CON AGGIUNTA DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE DA APPLICARE AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO NON INDETERMINATO Gestione Lavoratori domestici con Cuaf Lavoratori domestici senza Cuaf Aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti Fpld 17,4275% 0, ,4275% 0, ASpl 1,03% 0, ,15% 0, Cuaf 0,0000% 0, Maternità 0,0000% 0, ,0000% 0, Inail 1,31% 0, ,31% 0, Contributo Addizionale 1,40% 0, ,40 0, Fondo Garanzia Tfr 0,20% 0, ,20% 0, TOTALE 21,3675% 1, ,4875% 1, Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 183/2013 9

12 RINNOVI CONTRATTUALI FEBBRAIO - MARZO 2013 Panificazione - Accordo In data , tra le Parti Fippa (già Federpanificatori) e Assopanificatori (già Fiesa), da una parte, e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil (non firma Assipan), dall altra, è stato sottoscritto l accordo per i dipendenti da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane e generi alimentari e vari. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti. - Minimi tabellari (febbraio 2013, gennaio 2014); - Indennità rinnovo (febbraio 2013, aprile 2013, novembre 2013). A seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza febbraio 2013, gennaio 2014 gli importi dei minimi tabellari sono così determinati: Panifici artigiani Livelli Dal Dal A1S 1.141, ,29 A , ,95 A2 884,26 914,26 A3 753,98 779,75 A4 668,89 691,64 B , ,15 B2 747,00 772,37 B3S 695,92 719,68 B3 663,61 686,16 B4 589,76 609,89 Panifici industriali Livelli Dal Dal , , , ,27 3A 1.096, ,81 3B 1.020, , ,85 897, ,00 798, ,63 673,02 Gli aumenti stabiliti dall accordo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità, ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul Ccnl. Al personale in forza alla data del 13 febbraio 2013 è prevista l erogazione di una indennità di rinnovo con le seguenti modalità: Tipologia Febbraio 2013 Aprile 2013 Novembre 2013 Totale Panifici artigiani 60,00 60,00 60,00 180,00 Panifici industriali 85,00 85,00 85,00 255,00 TeamSystem Labour Review 183/

13 Al personale in servizio a tempo parziale l erogazione viene effettuata con criteri di proporzionalità mentre al personale assunto dal 1 gennaio 2012 l importo verrà riproporzionato percentualmente. L importo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del TFR. L accordo prevede inoltre che, a partire dal 13 febbraio 2013, in caso di inadempimento contributivo, l azienda debba corrispondere al lavoratore un importo di Euro 20,00 mensili per 14 mensilità. L importo, non assorbibile, costituisce un E.a.r., incidente sugli istituti retributivi legali e contrattuali, escluso il T.F.R.. Per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine, l intervallo fra la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in: - 20 giorni, in caso di durata del contratto pari o fino a 6 mesi; - 30 giorni se il contratto ha una durata superiore. L accordo disciplina anche i seguenti istituti contrattuali: l assistenza integrativa, la contrattazione integrativa, l apprendistato. Elettricità - Accordo In data tra le Parti Sociali Assoelettrica, Federutility, Enel, GSE, So.G.I.N., Terna con Filctem- Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, è stato sottoscritto l accordo per i dipendenti delle imprese del settore elettrico. L accordo ha valore dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti. - Minimi tabellari (aprile 2013, gennaio 2014, gennaio 2015, dicembre 2015); - Erogazione aggiuntiva (settembre 2014, settembre 2015); - Una tantum (aprile 2013). Ai lavoratori in forza alla data del 1 aprile 2013, è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di aprile 2013 e comunque entro il mese di maggio 2013, un importo forfetario definitivo copertura economica, comprensivo di qualsiasi incremento retributivo riferibile al periodo 1 gennaio marzo 2013, nelle misure di seguito indicate: Categoria Importi QS 111,23 Q 99,81 ASS 88,10 AS 82,46 A1S 78,99 A1 75,37 BSS 71,77 BS 68,71 B1S 65,48 B1 62,54 B2S 58,40 B2 54,34 CS 48,18 C1 43,61 C2 40,19 TeamSystem Labour Review 183/

14 Gli importi sono comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi, diretti ed indiretti, sia legali, che contrattuali ed esclusi dal computo del TFR. In ipotesi di passaggio di categoria nel corso del periodo suddetto, l importo forfettario viene erogato pro quota con riferimento all effettiva categoria di appartenenza. Per il passaggio di categoria nel corso del mese si considera l importo afferente alla categoria superiore, se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore a 15 giorni. Nel caso di assunzione nel corso del predetto periodo (periodo di prova) ovvero con riguardo ai lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l importo forfetario deve essere corrisposto pro quota in base ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a 3), considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per le assenze a retribuzione ridotta nel periodo considerato, la copertura economica viene corrisposta con la medesima percentuale di riduzione. In ipotesi di prestazione a part-time nel periodo considerato, la copertura economica viene corrisposta in misura proporzionale all entità della prestazione. Con la retribuzione del mese di settembre 2014 e di settembre 2015 ai lavoratori in forza alle rispettive date viene corrisposta una erogazione aggiuntiva, nelle seguenti misure: Categoria Settembre 2014 Settembre 2015 QS 177,96 504,23 Q 159,70 452,48 ASS 140,96 399,38 AS 131,93 373,81 A1S 126,39 358,09 A1 120,59 341,68 BSS 114,84 325,38 BS 109,94 311,51 B1S 104,76 296,83 B1 100,06 283,50 B2S 93,44 264,76 B2 86,95 246,35 CS 77,09 218,43 C1 69,77 197,69 C2 64,30 182,18 Gli importi sono comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, sia legali che contrattuali ed esclusi dal computo del T.F.R.. Per le assenze a contribuzione ridotta nel mese di corresponsione, l erogazione aggiuntiva viene corrisposta con la stessa percentuale di riduzione. Nel caso di prestazione a part-time, l erogazione aggiuntiva viene corrisposta in misura proporzionale all entità della prestazione. A seguito degli aumenti fissati con decorrenza aprile 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e dicembre 2015, gli importi mensili dei minimi contrattuali risultano così determinati: TeamSystem Labour Review 183/

15 Categoria Dal Dal Dal Dal QS 3.208, , , ,72 Q 2.879, , , ,87 ASS 2.541, , , ,94 AS 2.378, , , ,06 A1S 2.278, , , ,80 A , , , ,86 BSS 2.070, , , ,64 BS 1.982, , , ,87 B1S 1.888, , , ,64 B , , , ,52 B2S 1.684, , , ,94 B2S 1.567, , , ,40 CS 1.389, , , ,63 C , , , ,43 C , , , ,58 I coefficienti per ottenere la quota oraria e giornaliera sono rispettivamente 168,60 e 26,00. L accordo stabilisce degli importi che sono destinati alla definizione o all incremento del premio di risultato nel triennio 2013/2014/2015. Le quote saranno erogate, per ciascun anno di competenza, in presenza dei presupposti stabiliti dall accordo aziendale nell anno successivo, nei seguenti importi: - 120,00 per l anno 2013; - 260,00 per l anno 2014; - 420,00 per l anno Gli importi sono comprensivi degli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali e contrattuali. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono la contrattazione integrativa, l apprendistato, la qualificazione professionale e la durata, il periodo di prova e la relativa durata, nonché il lavoro a termine e il contratto di somministrazione. Terziario - Confcommercio- Protocollo In data tra le Parti Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la disciplina dell apprendistato per gli operatori di vendita del settore terziario, distribuzione e servizi. Già con l accordo del 24 marzo 2012 le Parti avevano regolamentato la disciplina del apprendistato. Il protocollo in questione integra la disciplina precedentemente dettata con riferimento agli Operatori di vendita ferma restando la precedente normativa sulla proporzione numerica, i limiti di età, la disciplina generale, la percentuale di conferma, il riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato, le procedure di applicabilità, i fondi Est, Fon.Te e For.Te. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 60 giorni. L apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dal Protocollo aggiuntivo. La durata massima è fissata in 36 mesi per entrambe le categorie. L inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati: Apprendistato finalizzato alla categoria 1: - 1 livello inferiore per i primi 18 mesi; TeamSystem Labour Review 183/

16 - Livello della qualifica finale per i successivi 18 mesi; Apprendistato finalizzato alla categoria 1: - Livello della qualifica finale per l intero periodo. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, l orario di lavoro non può essere inferiore al 60% della prestazione lavorativa settimanale degli Operatori di vendita, ferme restando per l apprendistato professionalizzante le ore di formazione e la durata previste dal Protocollo in oggetto. Il Protocollo definisce i contenuti della formazione professionale e le seguenti durate: - per i profili che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche in categoria 1 i giorni sono 22; - per i profili che richiedono normali conoscenze tecniche e adeguate capacità tecnico-pratiche in categoria 2 i giorni sono 20. L apprendista ha diritto al trattamento economico del Ccnl Terziario e del Protocollo aggiuntivo dei lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale è stato assunto. Servizi Postali in appalto - Accordo In data tra le Parti Fise-Assoposte con Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uilposte e Uiltrasporti è stato sottoscritto l accordo per la disciplina del lavoro a termine per i dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto. In materia di successione dei contratti a termine la Legge n. 134/2012 ha stabilito la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo stabiliti dalla Legge n. 92/2012 tra un contratto a termine e il successivo, oltre che per le attività stagionali, anche nei casi previsti dai contrati collettivi di ogni livello. In relazione a tali facoltà, le Parti hanno previsto, oltre che nei caso di cui all articolo 1, comma 9, lettera h) della Legge n. 92/2012, i seguenti casi di assunzioni a termine : a) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; b) temporanei incrementi dell attività produttiva disposti dalla committenza; c) copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività; d) affidamento di servizi temporanei; e) lavorazioni di carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate. Gli intervalli di tempo per la successione dei contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono così ridotti: - 20 giorni (contratto a termine fino a 6 mesi); - 30 giorni (contratto a termine oltre 6 mesi). Altre ipotesi potranno essere previste dalla contrattazione aziendale. A cura dell Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 183/

17 Malattie professionali Invalidità professionale per utilizzo del cellulare Cass. Sez. Lav., 12 ottobre 2012, n Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell origine professionale, questa può essere, invece, certamente ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quella ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell origine professionale, questa può invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. Questo è il principio che, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha espresso nella sentenza in commento, che ha la particolare prerogativa di aver riconosciuto la natura di malattia professionale non tabellata alla malattia tumorale derivante dalle radiazioni ionizzanti emesse dal telefono cellulare. Nel caso di specie, un manager conveniva in giudizio l Inail per sentirlo condannare a corrispondergli la rendita per una grave patologia tumorale dell orecchio sinistro, insorta a seguito dell uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari. A differenza del giudice di primo grado, la Corte di Appello riconosceva al ricorrente la rendita prevista per l invalidità per l 80%, ritenendo sussistere il nesso causale tra l uso dei telefoni nel corso dell attività lavorativa e l insorgenza di un neurinoma al ganglio di Gasser, e cioè di un tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e più raramente, nel caso di specie, il nervo cranico trigemino, con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgiche praticate. A tale conclusione perveniva la Corte di Appello sulla base delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale, la quale aveva rilevato che i telefoni mobili (cordless e i telefoni cellulari) diffondono le onde elettromagnetiche proprio sullo spazio endocranico nel quale era insorto il tumore e che alcuni studi scientifici approfonditi avevano dimostrato che la possibilità di contrarre la patologia aumentava proporzionalmente alla maggiore esposizione. Tuttavia, una sicura interdipendenza tra l esposizione alle radiazioni ionizzanti e la malattia contratta dal dipendente non era stata accertata in sede scientifica, ma ciò che assumeva rilievo nella fattispecie era il rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, documentato dopo una esposizione per più di dieci anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari. Perciò il consulente tecnico, e conseguentemente la Corte di Appello, concludeva la propria indagine peritale riconoscendo un ruolo almeno concausale delle frequenze nella genesi della neoplasia subita dall assicurato. L Inail ricorreva pertanto per cassazione, impugnando la decisione di appello. L Istituto contestava l efficienza patogenetica del fattore di rischio che deve essere, a parere dell istituto, supportato da un giudizio di affidabilità espresso dalla comunità scientifica e non dalla personale convinzione di un consulente tecnico. L Inail precisava a tale proposito che la Commissione scientifica per l elaborazione e la revisione periodica delle malattie, di cui è obbligatoria la segnalazione ai sensi dell articolo 139 D.P.R. n. 1124/1965, in occasione dell aggiornamento dell elenco approvato con D.M. 11 dicembre 2009, non aveva ritenuto di dover includere i tumori dei nervi cranici, indotti da esposizione alle radiofrequenze, tra le malattie di possibile origine professionale. TeamSystem Labour Review 183/

18 La Suprema Corte è di diverso avviso concludendo che, secondo giurisprudenza consolidata, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, nel senso che, esclusa la rilevanza dalla mera possibilità dell origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non soltanto consentire all assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve, altresì, valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio consentita diretta ad acquisire elementi ulteriori in relazione all entità dell esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dell assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possono costituire causa della malattia. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi, ravvisando nella specie, la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale. Licenziamento individuale Licenziamento illegittimo Cass. Sez. Lav., 15 novembre 2012, n E illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, per esigenze organizzative aziendali. Licenziamento e garanzie per i lavoratori Cass. Sez. Lav., 30 ottobre 2012, n Ai fini della legittimità del licenziamento, sussiste una differenza giuridica tra la categoria degli invalidi e quella degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra, cui è riconosciuta una quota di riserva, ma non le medesime garanzie previste per gli invalidi. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Cass. Sez. Lav., 6 luglio 2012, n La necessità di contenere i costi a fronte di uno stato di crisi che si concretizzi in un forte calo del fatturato aziendale, costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, dove il datore di lavoro decida di sopprimere i posti di lavoro dei dipendenti che svolgono attività commerciale diretta e dimostri l impossibilità di ricollocarli in altre funzioni, al cui svolgimento siano stabilmente addetti altri colleghi. Mancato rientro al lavoro dopo la maternità Cass. Sez. Lav., 5 settembre 2012, n E legittimo il licenziamento per colpa grave intimato ad una lavoratrice che, a fronte del comportamento scorretto del datore di lavoro (mancato pagamento di una retribuzione), reagisca non TeamSystem Labour Review 183/

19 ripresentandosi al lavoro per quaranta giorni dalla scadenza del congedo per maternità, ponendosi così in essere un comportamento ritorsivo contrario ai principi di correttezza e buona fede. Licenziamento e divieto di nova in appello Cass. Sez. Lav., 28 maggio 2012, n Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l illegittimità del licenziamento disciplinare, sostenendo l insussistenza o l irrilevanza dei fatti addebitatigli, costituisce inammissibile mutamento della domanda la richiesta in appello di accertamento della illegittimità del medesimo licenziamento anche per consumazione del potere disciplinare, in quanto gli stessi fatti posti a fondamento del licenziamento sarebbero già stati oggetto di una precedente contestazione disciplinare, già seguita dalla irrogazione di una meno grave sanzione disciplinare. Quando un medesimo danno sia stato provocato da più lavoratori, per inadempimenti contrattuali diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il datore di lavoro danneggiato, questi lavoratori non possono essere considerati corresponsabili in solido, ai sensi dell articolo 2055 c.c., norma dettata solo per la responsabilità extracontrattuale: occorrerà, invece, accertare per ciascuno di essi il nesso di causalità con l evento dannoso complessivo e quindi la concreta incidenza dell inadempimento di ciascuno (la Corte si è così pronunciata nella controversia fra un direttore della filiale e l istituto di credito, relativamente alle richieste risarcitorie avanzate dalla banca per i danni subiti dalle perdite conseguenti alle incaute aperture di credito). Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 30 maggio 2012, n Sussiste la giusta causa di licenziamento qualora un dipendente comunale, con funzioni e posizione apicale all interno dell ente, svolga attività privata in favore di un terzo negli orari in cui egli risulti regolarmente presente in ufficio o in missione, e, pertanto, venga regolarmente retribuito. Comunicazione di licenziamento disciplinare Cass. Sez. Lav., 27 novembre 2012, n In tema di consegna dell atto di licenziamento nell ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell atto desumibile dall articolo 1335 c.c.. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2012, n Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell impossibilità di repecaghe va fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in quest ultimo caso, che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una TeamSystem Labour Review 183/

20 dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro. Licenziamento illegittimo e risarcimento del danno Cass. Sez. Lav., 27 novembre 2012, n Il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha effettuato la scelta. Ciò in quanto il sistema delineato dall articolo 18 della Legge n. 300/1970 si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell interesse del lavoratore a non subire o a ridurre al minimo le conseguenze del licenziamento illegittimo (cosiddetto principio di effettività dei rimedi), assolvendo il rimedio risarcitorio la funzione di dissuadere il datore di lavoro dall inadempimento o dal ritardare l adempimento dell obbligo indennitario. Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 7 dicembre 2012, n In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l esistenza della giusta causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall articolo 2119 c.c.. Licenziamento ritorsivo Tribunale di Bari, 20 novembre 2012 Per affermare il carattere ritorsivo e, quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, l intento di rappresaglia per l attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà delle parti. Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 6 dicembre 2012, n In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche - in specie, nell articolo 2110 c.c. - in quanto questo non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, il quale scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della mera eventualità, tenendo un comportamento non improntato a principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., che debbono presiedere all esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una TeamSystem Labour Review 183/

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