SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO. nell' adunanza del 22 gennaio 2007 composta dai seguenti magistrati:

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1 r;iodulario LC.C.2 I I r. N.l/CONTR/CL/O7 a SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO nell' adunanza del 22 gennaio 2007 composta dai seguenti magistrati: PRESIDENTE di SEZIONE: doti. Rosario Elio BALDANZA CONSIGLIERI: dotto Paolo NERI, dotto Mario F ALCUCCI, dotto Giuseppe COGLIANDRO, dotto Renzo LIBERATI, dotto Antonio SCUDIERI, dotto Gabriele AURISICCHIO (relatore), dotto Fabio VIOLA, dotto Marco PIERONI, dotto Mario NISPI LANDI, dotto Stefano SIRAGUSA, dotto Antonio MEZZERA, dotto Vincenzo P ALOMBA, dotto Cinzia BARISANO; IO REFERENDARIO: dotto Luisa D'EVOLI ;! " i io 8 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, ll. 165; VISTE le ipotesi di accordo relative al personale non dirigente dell'ente nazionale aviazione civile (ENAC) riguardanti il quadriennio normativo ed i bienni economici e sottoscritte in data 20 luglio 2006 e pervenute alla Corte dei conti per la certificazione 1'8 gennaio 2007;, VISTA la comunicazione, in data 16 gennaio 2007, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 22 gennaio 2007;.UDITI, in data 19 gennaio 2007, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001; TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico in ordine ai costi derivanti dalle suddette ipotesi di accordo; UDITO il relatore, consigliere Gabriele AURISICCHIO; 1

2 ,.\j ;'-"!:"- -, "I C, ' \ C (' 'V /;;, "[Jj." DELffiERA ' :::. di rendere certificazione non positiva allo stato degli atti, al fine di acquisire elementi valutativi in ordine alle questioni indicate nell' allegato rapporto di certificazione. DISPONE la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione, all' ARAN, all'enac, aua Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell' economia e delle finanze. Il Presidente Preso Sez, Rosario Elio Baldanza Il Relatore _,Cons. Gabriele Aurisicchio Wi-U A '\.A-. Depositata in Segreteria 3 1 GEH t'er COPIA CON'ORMP; ALL'ORIGINALE DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI RIUNITE IN SED. DI CONTROLLO ROA.,..;3oj EN.2OU I.--,'rb P-" 2

3 ,co c \'- ---l\; q;j RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE y / Ipotesi di accordo relative al personale non dirigente dell'enac: quadriennio normativo e bienni economici e , sottoscritte in data 20 luglio 2006 e trasmesse ['8 gennaio 2007 ai fini della certifìcazione di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 165/ Gli antecedenti noffi1ativi che hanno condotto all'istituzione dell'enac e i costi contrattuali sostenuti sono esposti nel rapporto di certificazione riguardante l'ipotesi di accordo per il precedente quadriennio normativo ed il biennio economico , di cui alla delibera n. 2 del 13 dicembre 2002 di queste Sezioni riunite. Altri elementi relativi all'assetto dell'ente, soprattutto per quanto riguarda i profili finanziari e l'ordinamento del personale, sono contenuti nelle relazioni della Sezione controllo enti di questa Corte dei conti per gli esercizi dal 2000 a Si ripropone, anche per le ipotesi di contratto in esame, la questione del forte ritardo con cui sono state avviate le trattative che hanno portato alla sottoscrizione di un testo contrattuale, sia per la parte normativa che per quella economica, riguardante un quadriennio ormai trascorso. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'intesa richiesta dall'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 1 65/200 1, ha ritenuto gli atti di indirizzo, compatibili con i documenti di finanza pubblica (nota n del 16 febbraio 2006), pur evidenziando, in base all'avviso espresso dal MEF che la previsione di porre a carico delle entrate proprie dell'ente gli oneri finanziari relativi agli incarichi di struttura organizzativa ed ai compensi per il lavoro straordinario comporta la contestuale riduzione del fondo per le politiche di sviluppo del personale, sul quale in precedenza gravavano dette spese. Il conferimento degli incarichi di struttura organizzativa, inoltre, deve essere contenuto, sempre in base alle valutazioni del MEF, entro un contingente prestabilito. 3. Con la delibera del Consiglio di amministrazione (n. 51 in data 17 ottobre 2006) l'enac ha espresso parere favorevole sulle ipotesi di accordo in questione avendo ritenuto sostenibili gli oneri derivanti dai miglioramenti economici con le ordinarie entrate di bilancio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'intesa raggiunta con l'enac ha valutato positivamente le ipotesi di accordo (nota n del 29 dicembre 2006) rappresentando tuttavia l'esigenza di tenere conto di quanto segnalato dal MEF in ordine: a) all'assimilazione delle progressioni fra categorie ad assunzioni di personale, con la conseguenza dell' assoggettamento alle procedure autorizzatarie; b) all'obbligo derivante dall'art. 1, commi 189 e 191 della legge di contenere l'importo dei fondi per il trattamento accessorio entro i limiti, a decorrere dall'anno 2006, dell'ammontare complessivo del fondo 2004, -- :rl)\;l salvo l'incremento dovuto agli importi fissi previsti dai CCNL non ancora confluiti nel fondo

4 C\:,VL DI C.:. O.,,'.",\ COl\! '., /::'" "'" lj.il""",'--"- <,)/"':Z.J:.. '\ '-'."\ \ (k\;jc ' 4. Le ipotesi di accordo relative al quadriennio normativo ed ai bienitì'eçòìiomcì/,jl '" -, ' e si applicano al personale dell'enac non dirigente ed ai profèssi{)nisti-'" diplomati nonché, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 66/1999, ai dipendenti non dirigenti dell' Azienda nazionale per la sicurezza del volo (articoli 1, comma 1, delle due ipotesi). A tale riguardo è da rilevare che dell'azienda suddetta non si fa cenno nella documentazione allegata alle ipotesi di accordo né vi sono specifici riferimenti circa gli oneri di personale. Risulta agli atti soltanto una dichiarazione dell'azienda volta ad attestare la compatibilità degli oneri contrattuali con il proprio bilancio. Ciò posto vengono distintament esaminate le ipotesi di accordo di seguito indicate:,i' A) 5. Gli articoli 4 e 5 apportano modifiche alla disciplina della contrattazione integrativa nell'intento di promuovere l'incremento dei servizi sul territorio mediante la destinazione, a carico delle disponibilità complessive del fondo, di una quota non inferiore al lo % delle risorse destinate alla produttività collettiva e di attribuire alla contrattazione territoriale la disciplina relativa alle tipologie dell' orario di lavoro. Il nuovo sistema di classificazione comporta, per gli appartenenti all'area tecnica, economica ed amministrativa -articolata nelle categorie funzionari, collaboratori, operatori -la soppressione delle posizioni giuridiche nell' ambito di ciascuna categoria ed una più precisa definizione delle procedure selettive per i passaggi interni alle differenti posizioni economiche delle categorie (art. 12) e per la progressione nella categoria superiore (art. 13). Per il personale dell'area operativa sono previste specifiche soluzioni per la classificazione e per le progressioni (art. 14). Le progressioni avvengono nei limiti delle disponibilità a ciò finalizzate dalla contrattazione {G\ integrativa, previo espletamento delle procedure selettive. Gli incrementi retributivi inerenti ai miglioramenti stipendiali (trattamento fisso) e gli effetti sui vari istituti trovano disciplina negli arti. 26 e 27. In particolare, dal 1 gennaio 2003 l'indennità integrativa speciale è conglobata nello stipendio. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, di cui all'art. 28, sono utilizzate ai fini delle progressioni previste dal sistema di classificazione del personale, ovvero per la corresponsione di talune indennità. Tale scelta esclude la possibilità di distinguere gli oneri conseguenti a ciascuna delle due finalità, ancorchè le progressioni economiche si traducano in incrementi retributivi permanenti mentre le varie indennità costituiscano elementi del trattamento accessono. 4

5 -.;,bde i'..,, \CO. Dj Co..7- v9--'y'-,,",. "".. r.-" /.. ';""'. '... ',oc),l.ii / "c'",,""'" ' -.'" ""\- c., \ O :;:,t>:'\i;,.:fj"'i"';, :-' or.: C., [" ',i;..;:ì "Cy,"""" r-:!"', 7.,/ } '-'- t:: 1 V ""j'.'-'",-;"",: Per il perseguimento delle due finalità, a decorrere dal l gennaio 2003, le ri'\s;!.) incrementate dello 0,57% del monte salari annuale relativo al personale delle aree in serviiiò:/ dicembre 2001 (art. 28, comma 2). Un ulteriore incremento, pari ad una percentuale massima dell' 1% del monte salari 2001, è reso disponibile per il trattamento accessorio dei dipendenti da impiegare nelle nuove attività (nuovi servizi e/o processi di riorganizzazione), parametrato all'aumento delle entrate proprie dell'enac, ed a carico di queste. La mancata indicazione, nella documentazione allegata all'ipotesi di contratto, delle dinamiche relative alle voci che alimentano il fondo "unico" di ente, da cui vengono tratte le risorse per la contrattazione integrativa, solleva dubbi circa la corretta applicazione dell'art. l, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Premesso, al riguardo, che tale norma tende a bloccare la crescita dei fondi unici ai livelli raggiunti nell'esercizio 2004, nel presupposto che il fondo unico sia, appunto, la sede unica di remunerazione della retribuzione accessoria del personale, si rileva che con le disposizioni contenute nell'art. 28 dell'ipotesi di contratto, i compensi relativi alla produttività vengono ad essere posti a carico di altre fonti (entrate proprie dell' ente), con ciò riducendo la consistenza del fondo destinato alla contrattazione integrativa, in contrasto con le finalità del citato articolo 1, comma 189 della legge finanziaria per l'anno In tal modo, infatti, il confronto tra il fondo 2004 e quelli che si determineranno negli anni successivi (facendo salvo l'ammontare complessivo dei fondi che può essere incrementato degli importi fissi previsti dai CCNL che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004, art. comma 191 legge finanziaria 2006) potrà dare luogo ad una maggiore disponibilità di risorse per le esigenze della contrattazione integrativa, ove il dato di confronto (= il fondo 2004) venisse a ridursi per effetto dello scorporo di somme dovute per compensi straordinari o per incarichi di strutture organizzative. In effetti, la retribuzione accessoria complessivamente erogata verrebbe ad essere maggiore di quella risultante da una corretta applicazione dei commi 189 e segg. della legge finanziaria 2006, con prevedibile impatto anche sulla crescita delle retribuzioni medie, A tale proposto, dall' esame della spesa per retribuzioni del personale Enac a partire dal 2003 (anno dal quale si devono ritenere acquisiti i benefici contrattuali disposti dalla precedente tornata ) al 2005, si evidenzia una crescita "di fatto" non riconducibile agli incrementi fissi contrattuali, circostanza dimostrata anche dalla constatazione che le retribuzioni assunte a base di calcolo per i due bienni sono più basse (rispettivamente, e ) di quelle effettivamente in godimento, soprattutto per la categoria dei professionisti, come emerge dal seguente prospetto, che elabora dati dei conti annuali RGS. 5

6 +16%). 6. ". t:'.""' 'I,-:;-;:-u, C 't).<:\ --,i" COD.,.-ç --,I\!. /',... " anno Soesa media orocapite per oneri di personale (in euro) I I Si noti che nel periodo considerato, a fronte della riduzione della spesa fissa (-0,8%), prodottasi coerentemente con la riduzione di personale, quella per il trattamento accessorio cresce sensibilmente Tenendo conto che il personale dei livelli è diminuito di circa il 9%, si colgono anche gli effetti di crescita della spesa media pro capite. Conclusivamente, le soluzioni adottate per il finanziamento dei compensi accessori portano ad evidenziare che le erogazioni non saranno a carico esclusivamente del fondo unico, dato che si intende fare ricorso anche ad entrate proprie dell 'Ente per le risorse da destinare ai compensi per lavoro straordinario e per gli incarichi di strutture organizzative; in tal modo impedendo si di conoscere l'effettivo volume finanziario complessivamente assorbito dai trattamenti accessori. Ai professionisti della seconda qualifica è dedicato un apposito titolo dell'ipotesi contrattuale (articoli da 29 a 32) che reca una disciplina in parte diversa rispetto al precedente contratto, nel quale era inserita una apposita sezione riferentesi agli appartenenti sia alla prima sia alla seconda qualifica. Con la dichiarazione congiunta n. 2 le parti concordavano sull' esigenza di procedere in sede di rinnovo del CCNL alla revisione ed alla riconfigurazione dell' assetto della \, categoria. L'ipotesi di accordo in esame riguarda esclusivamente i professionisti diplomati (art. 29, comma 1), tuttavia, nell'intento di salvaguardare la unitari età della categoria dei professionisti si fa rinvio, per quanto riguarda i contenuti nonnativi ed economici, ad un'apposita sessione negoziale, da avviare contemporaneamente a quella relativa al CCNL per la dirigenza dell'ente (art. 29, comma 2). Il Titolo VI dell'ipotesi di accordo prevede miglioramenti stipendiali (artt. 30 e 31) in termini analoghi a quelli definiti per i dipendenti dei livelli. Il fondo per le politiche di sviluppo è incrementato dal l gennaio 2003 di una percentuale dello 0,57% del monte salari annuale dei dipendenti in servizio al31 dicembre 2001, mentre alla sessione negoziale di cui si è detto (art. 29, comma 2) è demandata la proporzionale suddivisione del fondo tra i professionisti delle due qualifiche. B) Ipotesi di CCNL Qer il biennio economico

7 ...';.'è.de J)i..."'", Co LO, ",-, 'O "' "\1.'fr' $-. /,-,-,,;. " ; , /.(1Jr:è"t;''. '\, r -f' I..{,,"' "!,,-,.. \ O ::: f!:'! J (:,;,'.,- \ O'\'\.'i;r"";':;"--;,\ ",\,,;..1,c...r,o, J' Ot""' v.,-,,:r;-; ",-',!, 7. Le risorsequantificate per il finanziamento dell'ipotesi di accordo relativa alje@1f4-,'-:;:;', 2005 sono in linea con gli incrementi retributivi previsti dalle leggi finanziarie per la g alità!- personale delle pubbliche amministrazioni. 8. Conclusivamente, le questioni che richiedono chiarimenti riguardano:.l'estensione dei contratti al personale dell' ANSV, non avendo partecipato l'azienda al procedimento di contrattazion e non essendo stato fornito alcun dato in ordine alle risorse ed ai relativi costi contrattuali; gli effettivi termini di crescita del fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, da ripartire mediante la contrattazione integrativa, in rapporto alle disposizioni dell'art. 1, commi 189 e seguenti, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006); il ricorso alle entrate proprie dell 'ENAC per finanziare compensi finora posti a carico del fondo unico espone al rischio di superare il limite complessivo alla spesa per retribuzione accessoria, in difformità alle disposizioni di cui sopra. Per quanto specificamente attiene alla compatibilità economica, formalmente assicurata dal rispetto del tasso di inflazione programmato, occorre comunque rilevare che la definitiva consistenza del fondo unico e il ricorso alle entrate proprie dell' ente, quale sede distinta di copertura di specifici compensi accessori, potrebbero determinare, la concessione di compensi tali da far lievitare gli oneri complessivamente derivanti dal contratto. \. 7

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