Comune di Cisterna di Latina (Provincia di Latina)

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1 Comune di Cisterna di Latina (Provincia di Latina) Approvazione, modifica e adeguamento REGOLAMENTO DEI CONTRIBTI GRAVANTI S PROVVEDIMENTI E PROCEDRE AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA CONCESSIONI EDILIZIE, ATORIZZAZIONI EDILIZIE E DENNCE DI INIZIO ATTIVITA così come modificato dal parere della 2ª Commissione Consiliare rbanistica e Decentramento LL.PP. e Trasporto, espresso nella seduta del verbale n. 80 e dal Consiglio Comunale nella seduta del SETTORE TECNICO E TECNICO-MANTENTIVO EDILIZIA PRIVATA Ing. Gianfranco Buttarelli Geom. Giuseppe Di Benedetto Marzo

2 CAPO I ONERI DI RBANIZZAZIONE ARTICOLO 1 Il Comune di Cisterna, ai sensi degli articoli 5 e 10 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle allegate e delle norme contenute nei successivi articoli. ARTICOLO 2 Il Comune, osservando le prescrizioni di cui agli articoli successivi, procede : 1. alla propria classificazione secondo il numero degli abitanti ; 2. ad individuare la tabella, rappresentativa del costo base di urbanizzazione dell'edilizia residenziale, applicabile nel Comune in relazione al numero degli abitanti ; 3. a determinare, per ciascuna zona in cui è suddiviso il territorio comunale in relazione ai vari indici territoriali o fondiari, il costo base di urbanizzazione rispettivamente per l'edilizia residenziale e per quella turistica, commerciale e direzionale ; 4. ad individuare i coefficienti applicabili al Comune in relazione all andamento demografico, alle caratteristiche geografiche ed alla classe di appartenenza ; 5. a stabilire per ciascuna zona omogenea i coefficienti che il Comune intende adottare, differenziati secondo il tipo dell'intervento edilizio e la sua natura residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale ; 6. a determinare conclusivamente, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui alle leggi regionali n. 35 e n. 71, il contributo per opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente : a) per le costruzioni residenziali ; b) per le costruzioni turistiche, commerciali e direzionali ; c) per i complessi turistici ricettivi complementari ; d) per gli impianti industriali ed artigianali. ARTICOLO 3 La classificazione del Comune è determinata sulla base dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre A tale data nel Comune di Cisterna di Latina risultano essere residenti n abitanti e, pertanto, resta classificato tra i Comuni aventi una popolazione tra i e i abitanti. ARTICOLO 4 Per l'edilizia residenziale si assume la tabella allegata A2. ARTICOLO 5 Il Comune determina il costo base di urbanizzazione desumendolo dalle allegate tabelle A2 e B pertinenti ai Comuni da a abitanti. Per le zone di Piano con indici intermedi rispetto a quelli indicati dalla tabella, si procederà alla determinazione del costo base mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici, immediatamente inferiore e immediatamente superiore alla tabella stessa. Per le zone agricole il parametro di cui alla tabella A2 si assume corrispondente al D.T.Z. 50 pari a Euro 6,81 / mc (Lire / mc). 2

3 Per le opere di urbanizzazione secondaria si prende atto di una incidenza costante per tutte le zone pari a Euro 5,23 / mc (Lire / mc). ARTICOLO 6 TABELLA RELATIVA AI COMPLESSI TRISTICI RICETTIVI COMPLEMENTARI Quando l'attività di trasformazione urbanistica, a cui si riferisce la concessione, consiste nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, il costo - base delle opere di urbanizzazione è commisurato a metro quadrato di insediamento ed è determinato sulla base della Tabella C in relazione alla superficie delle unità di soggiorno temporaneo. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda o roulotte e altro mobile itinerante e simili. Il contributo di cui al presente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente la concessione per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali concernenti le costruzioni turistiche per una densità territoriale di 250 abitanti per ettaro. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo. ARTICOLO 7 Al costo base di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, si applica, in considerazione dell'andamento demografico del Comune, che risulta essere mediamente nell'ultimo quinquennio compreso tra 0% e 6%, il coefficiente 0.80, essendo il Comune di 2ª categoria e con popolazione inferiore a abitanti, ai sensi della allegata Tabella D1 ANNO NMERO ABITANTI INCREMENTO ABITANTI % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Incremento medio quinquennale: tra 0% e 6% (media quinquenio = 0,188%) (*) Comunicazione effettuata dal Comune all ISTAT in relazione al censimento nazionale. 3

4 ARTICOLO 8 COEFFICIENTE RELATIVO AL TERRITORIO ADIACENTE AL MARE E AI LAGHI Il Comune di Cisterna non ha alcuna porzione di territorio ricadente entro la fascia di 4 Km dalla riva del mare e di 1,5 Km dalla riva dei laghi. ARTICOLO 9 COEFFICIENTE RELATIVO AI TERRITORI MONTANI Il Comune di Cisterna non ha alcuna porzione di territorio classificato montano ai sensi delle leggi n. 991 del e n. 657 del ARTICOLO 10 COEFFICIENTE RELATIVO AI COMNI CONFINANTI CON ROMA Il Comune di Cisterna non è confinante con altri comuni con numero di abitanti superiori a ARTICOLO 11 COEFFICIENTE RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI COMNI PER NMERO DI ABITANTI Il Comune di Cisterna, avendo un numero di abitanti compreso tra e , applica il coefficiente di classe ci = 0.80 ai sensi della Tabella DI. ARTICOLO 12 INDIVIDAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE AI SENSI DEL D.I. 2 APRILE 1968 N Il Comune di Cisterna individua nell'ambito del territorio Comunale le seguenti zone omogenee : 1. Zone omogenee A : Centro Storico di cui alla perimetrazione indicata nel P. P.E. C 1 ; 2. Zone omogenee B : Le zone di cui ai P.P.E. CI, C2, C3, C4, C5, C6 ; 3. Zone omogenee C : La zona di cui al P.P.E. C8, C9, C 10, Borgo Flora ; - C8, C9, BORGO FLORA (Zona di Completamento) SOTTOZONA C2 - Legge Regionale 71/ BORGO FLORA (Zona di Espansione) SOTTOZONA C1 - Legge Regionale 71/ Zone omogenee D : La zona di cui al P.P.E. C7 e le zone incluse nella variante al P.R.G. - le aree destinate al Mantenimento Industriale la zona A.S.I. (*) ; 5. Zone omogenee E : Le zone agricole ; 6. Zone omogenee F : P.P.E. Servizi Generali. (*) nella Zona A.S.I. (Area di Sviluppo Industriale) le opere di urbanizzazione sono a carico dell'ente gestore ( Delibera di C.C. n. 34 del ). ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE RELATIVO ALLE ZONE OMOGENEE E AL TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO Il Comune stabilisce per ciascuna delle zone omogenee individuate ai sensi del precedente articolo 12, i coefficienti applicabili per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni 4

5 residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, desumendoli dalla Tabella D2. Ai fini dell'applicazione della Tabella D2 : - per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni e sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni ; - per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, semprechè non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ricostruzione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione ; - per ristrutturazione si intendono gli interventi edilizi definiti dall'art.31, lett. d) della Legge 457/78, compresi gli interventi di ristrutturazione e ripristino edilizio, il ripristino tipologico, la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente. Si definisce ristrutturazione edilizia globale quella che interessa l'intero edificio soggetta al 20% degli oneri di urbanizzazione (per costruzioni residenziali), ristrutturazione parziale ogni altro caso. Spetta, ai sensi dell articolo 9, primo comma lettera d) L. n. 10/1977, l esenzione del contributo di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che presentano, prima della ristrutturazione, le caratteristiche della unifamiliarità. La trasformazione della copertura da solaio in piano a tetto o viceversa è inquadrata nel concetto di ristrutturazione edilizia gratuita in quanto non altera il carico urbanistico. N.B. in neretto e sottolineate sono riportate le modifiche apportate dal Consiglio Comunale nella seduta del ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO PER LE SPESE DI RBANIZZAZIONE RELATIVE ALLE COSTRZIONI RESIDENZIALI, TRISTICHE, COMMERCIALI E AI COMPLESSI TRISTICI COMPLEMENTARI Il contributo da corrispondere in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è, per le costruzioni a carattere residenziale e per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o a complessi turistico - ricettivi complementari, pari al costo base delle predette opere determinato sulla base delle Tabelle A - B - C e moltiplicato successivamente per i diversi coefficienti stabiliti nelle Tabelle D1 e D2. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. ARTICOLO 15 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO PER LE COSTRZIONI O IMPIANTI INDSTRIALI O ARTIGIANALI Al fine di determinare il contributo dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10, il Comune determinerà direttamente sulla base dei dati di progetto dei piani di zona, in relazione all'effettivo fabbisogno ed ai costi correnti nel Comune, nonchè in relazione ai tipi di attività produttive, l'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando quanto disposto a carico del privato dal D.Lgs. 152/1999 e dalle relative disposizioni attuative) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Viceversa per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il Comune assume i costi base stabiliti nella Tabella I1 e riferiti, per quanto riguarda la quota (p-1) di urbanizzazione primaria, a 5

6 metro quadrato di superficie utile delle costruzioni calcolata al piano e, per quanto riguarda l'altra quota (p-2) di urbanizzazione primaria e la urbanizzazione secondaria (s), a metro quadrato di superficie di insediamento. Quando si tratti di strutture tipiche, quali capannoni, cisterne, ponti, impianti tubolari o sospesi o simili, la superficie utile da calcolarsi ai fini dell'applicazione del costo p-1, è pari alla superficie fondiaria occupata dalla proiezione della costruzione stessa. Per edifici direzionali, residenziali di servizio e assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti, va applicato il costo base c stabilito nella Tabella I1 e riferito a metro cubo. I costi base di urbanizzazione, desunti dalla Tabella I1 vengono moltiplicati per le rispettive superfici e volumi e, successivamente per i parametri della Tabella I2 e più precisamente D = 0.80 relativo all'andamento demografico e cl = 0.80 relativi al numero degli abitanti residenti al Il contributo da corrispondere è pari alla somma dei prodotti ottenuti con le operazioni di cui al precedente comma e si somma a quello stabilito in forza delle determinazioni comunali di cui al primo comma del presente articolo. Per le cave e torbiere il costo base p-2 stabilito dalla Tabella riferimento a metro quadrato di superficie insediativa va raddoppiato. Per le opere ed impianti artigianali le tabelle I1 e I2 si applicano soltanto per le costruzioni da realizzare nelle zone specificatamente destinate negli strumenti urbanistici ad artigianato o promiscuamente, ad industria ed artigianato, negli altri casi si applicano per le predette opere ed impianti le Tabelle B D1 e D2. Agli effetti dello scomputo del contributo previsto dall'art. 11 primo comma, della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10, il Comune terrà conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da enti diversi dal Comune medesimo, ovvero eseguite con concorso finanziario dello Stato o della Regione, in tale ultimo caso, lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso. ARTICOLO 16 COSTRZIONI CON DIVERSE DESTINAZIONI D SO Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi alcuna una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica, commerciale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso. Quando nell'ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio inerenti alla attività industriale, si applicano il contributo previsto nella Tabella I1, con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d'uso. ARTICOLO 17 MODALITÀ PER LO SCOMPTO DEL CONTRIBTO PER LE OPERE DI RBANIZZAZIONE DIVIETO DI COMPENSAZIONE Agli effetti dello scomputo del contributo, previsto dell'art. 11, primo comma della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, il Comune nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, deve tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammessa compensazione tra le due specie, ne è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione le spese che i concessionari debbono sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo base di urbanizzazione indicato nelle tabelle allegate. Lo scomputo del contributo di concessione è possibile soltanto quando il concessionario propone la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dai piani esecutivi vigenti, (viabilità, opere a rete) indispensabili all'agibilità dell'immobile interessato e quando il costo delle stesse da determinarsi con riferimento al prezziario regionale, risulti sicuramente maggiore del 6

7 corrispondente contributo di concessione. Il prezziario potrà essere aggiornato sulla base dell'incremento degli indici ISTAT del costo di costruzione quando siano trascorsi almeno diciotto mesi dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino fficiale della Regione Lazio. In tal caso il prezziario verrà aggiornato al sesto mese antecedente la richiesta di concessione edilizia. La verifica dei computi metrici riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avverrà mediante parere reso dal Settore Tecnico fficio Lavori Pubblici. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate contestualmente all'intervento edilizio interessato (e, comunque completate entro il termine di validità della Concessione stessa) secondo le modalità e i materiali indicati negli elaborati progettuali. Con la stipula della convenzione il concessionario cede al Comune l'area di sedime delle opere di urbanizzazione da realizzare. Le opere invece saranno prese in consegna dal Comune previa verifica della loro idoneità e regolare esecuzione certificata a spese dell'interessato da un collaudatore nominato dal Comune. Il collaudo dovrà aver luogo dopo un anno dall'ultimazione dei lavori ed entro novanta giorni dalla richiesta di nomina da parte dell'operatore. Il concessionario resterà comunque personalmente e solidalmente obbligato con l'avente causa per vizi e difetti delle opere di urbanizzazione sino a tre anni dalla loro presa in consegna da parte del Comune. Prima del conseguimento della Concessione Edilizia il concessionario dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per la realizzazione e la buona esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. La fideiussione dovrà prevedere tra l'altro la esclusione dal beneficio di cui all'articolo 1994 del Codice Civile e la sua efficacia senza che sia necessario attendere la pronuncia giudiziaria e la rinuncia da parte del fideiussore, alla decadenza di cui all'articolo 1957 del Codice Civile. L'importo garantito sarà pari al valore delle opere aumentato del 10%, dopo l'ultimazione delle opere e sino alla presa in consegna da parte del Comune, l'importo della polizza potrà essere ridotto alla metà di quello iniziale. L'operatore dovrà impegnarsi ad inserire, negli eventuali atti di trasferimento degli immobili oggetto dell'intervento sino al decorso del termine di tre anni dalla presa in consegna delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, le seguenti clausole: 1. "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza della convenzione (e degli atti nella stessa richiamati) stipulata con il Comune di Cisterna di Latina per atto notaio del e trascritta il al n. part. accettandone i relativi effetti formali e sostanziali". 2. "L'acquirente si impegna pertanto ad osservare egli stesso le norme relative alla realizzazione dell'intervento, e ad inserire clausole eguali alle presenti negli eventuali successivi trasferimenti." 3. "L'acquirente si impegna altresì ad inviare al Comune di Cisterna di Latina, Settore Tecnico Edilizia Privata, entro due mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica dei relativi atti di trascrizioni in cui dovranno essere riportate le presenti clausole." Anche l'operatore concessionario dovrà impegnarsi ad inviare al Comune di Cisterna di Latina, Settore Tecnico Edilizia Privata, entro due mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica degli eventuali atti di trascrizione da cui dovranno risultare anche le clausole di cui ai precedenti punti 1),2) e 3). ARTICOLO 18 MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D SO Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza indicati nell'art. 10 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10, nonchè di quelle nelle zone agricole previste nell'art. 9 della medesima legge venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il 7

8 contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione. In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d'uso, diversi da quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione ed alla vecchia calcolata distintamente per le opere di i urbanizzazione primaria e secondaria. Tra le due specie non è ammessa compensazione. ARTICOLO 19 MODALITÀ PER IL CALCOLO DEL VOLME IMPONIBILE Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo, determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato in base all art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale, moltiplicando la superficie coperta come proiezione del terreno delle parti edificate fuori terra per l'altezza del fabbricato che si identifica nella distanza tra la quota del terreno immediatamente circostante a sistemazione avvenuta e la quota all'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile. Nel caso sussistano diverse quote di riferimento il volume verrà determinato mediante calcolo dell altezza media ponderale moltiplicata per la superficie coperta del fabbricato. Sono altresì esclusi dal calcolo del volume i "volumi tecnici" strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Sono infine esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. ARTICOLO 20 COSTI DI RBANIZZAZIONE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PBBLICA Nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 18 Aprile 1972 n.167 e successive modificazioni, e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, fermo restando le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore al 60 (sessanta) per cento del corrispondente contributo di urbanizzazione stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 5 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 e del presente regolamento. ARTICOLO 21 AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Il contributo per le opere di urbanizzazione è soggetto ad adeguamento in relazione all'andamento dei costi con un coefficiente riduttivo dell'80% rispetto alla variazione del costo di costruzione determinato annualmente dal Ministero LL.PP.. In applicazione dell'art. 7 della Legge 537/93 nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica (lstat). Con periodica determinazione dirigenziale si provvederà all aggiornamento dei contributi di cui al presente regolamento. 8

9 ARTICOLO 22 NOVA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DELLE OPERE DI RBANIZZAZIONE Il Comune procederà a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri (quale la classificazione per numero di abitanti, l'andamento demografico ecc...) ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche (quale l'indice di densità territoriale o la classificazione delle zone, ecc..) alle quali consegua la modificazione della misura del contributo. Il Comune si riserva altresì di procedere a nuova determinazione quando ritenga di adottare una diversa misura del contributo, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi della normativa vigente in materia. In coincidenza con l'approvazione di nuovi strumenti attuativi del P.R.G. o nell'eventuale approvazione di varianti al P.R.G. si provvederà all'adeguamento ed alla modifica del presente regolamento. Si riporta il procedimento di calcolo per l aggiornamento degli oneri di urbanizzazione a GIGNO 2002 (80% variazione costo di costruzione di un fabbricato residenziale : - variazione percentuale costo di costruzione di un fabbricato residenziale DICEMBRE 1996 (103,4) DICEMBRE 1997 (105,3) = 1,9 % - coefficiente di raccordo elaborato dall ISTAT ifra gli indici decorrenti dal Gennaio 1998 con quelli precedenti (in seguito all introduzione dell IRAP ed alla soppressione di alcuni contributi sociali) = 1, variazione percentuale costo di costruzione di un fabbricato residenziale GENNAIO 1998 (101,9) GIGNO 2002 (114,8) = 12,9 % coefficiente di aggiornamento oneri di urbanizzazione da DICEMBRE 1996 a DICEMBRE 1997, raccordati a GENNAIO 1998 : 1,9 % x 0,80 x 1,0285 = 0, coefficiente di aggiornamento oneri di urbanizzazione da GENNAIO 1998 a GIGNO 2002 : 12,9 % x 0,80 = 0,1032 0, ,1032 = 0, coefficiente di aggiornamento : 1, ARTICOLO 23 All'interno dei nuclei perimetrati ai sensi della Legge Regione Lazio 28/1980, il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri, quale contributo per la realizzazione delle dorsali pubbliche di tutte le opere di urbanizzazione primaria ed alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie dalle dorsali suddette alle utenze. ARTICOLO 24 La superficie lorda complessiva è da intendersi la proiezione a terra della sagoma del fabbricato, ad esclusione dell'interrato, coincidente con la superficie coperta dell'immobile così come definita dal Regolamento Edilizio Comunale. La superficie complessiva, ai fini della determinazione del costo di costruzione di un edificio residenziale o di un alloggio ai sensi della Legge n. 10/1977, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile aumentata del 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori. Agli effetti della determinazione del contributo dovrà essere prodotto elaborato da presentare in allegato all istanza per la realizzazione dell intervento edilizio, ove siano riepilogati tutti i dati necessari per il calcolo degli oneri stessi. 9

10 ARTICOLO 25 CORRESPONSIONE DELLA QOTA DI CONTRIBTO RELATIVA AGLI ONERI DI RBANIZZAZIONE La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione edilizia (o permesso di costruire) e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata secondo le modalità di cui all art. 35 del presente regolamento. CAPO II CONTRIBTO COMMISRATO ALL'INCIDENZA DEL COSTO DI COSTRZIONE ARTICOLO 26 Il Comune di Cisterna, ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 e del Decreto Ministeriale 10 Maggio 1977 stabilisce il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione sulla base delle tabelle allegate e delle norme contenute nei successivi articoli. ARTICOLO 27 NOVE COSTRZIONI Per nuove costruzioni il contributo viene determinato compilando le relative tabelle in allegato al regolamento, in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 10 Maggio All interno di fabbricati residenziali la superficie destinata a parcheggio, asservita all edificio con vincolo permanente di destinazione (atto d obbligo registrato e trascritto), non è assoggettata alla corresponsione del contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione fino alla concorrenza del rapporto minimo prescritto dall art. 41 sexies della Legge 1150/1942 (rif. Legge 122/1989) di un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione. ARTICOLO 28 RISTRTTRAZIONI AMPLIAMENTI OPERE DI COMPLETAMENTO Per ristrutturazioni ed ampliamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 Legge n. 10, il contributo viene determinato considerando l'incidenza percentuale delle opere da realizzarsi (come da seguente prospetto) sul costo di costruzione dell'intero fabbricato, determinato analogamente a quanto previsto dall' articolo 24 del presente regolamento. In relazione alla giurisprudenza, che recentemente si è consolidata, il rilascio di concessioni edilizie per opere di completamento, non è soggetto alla corresponsione di alcun contributo. Va in ogni caso corrisposta l'eventuale differenza nel caso in cui, al momento del rilascio della concessione, l'ammontare dei costi e delle percentuali applicabili sia aumentato. La determinazione dell incidenza percentuale delle opere da ultimare deve essere prodotta a firma del direttore dei lavori. Il rilascio di concessioni edilizie per opere di completamento è comunque subordinato alla preventiva realizzazione delle opere di finitura esterne una volta definito il volume dell'immobile da realizzare. INCIDENZA PERCENTALE APPROSSIMATA DEL COSTO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO NELLE COSTRZIONI EDILI - SCAVI E TRASPORTI 1 % VARIABILI - OPERE DI FONDAZIONE 6 % - OPERE IN ELEVAZIONE 20 % - VESPAI 0,5 % - SOLAI E COPERTRE 22,5 % - TRAMEZZI 4 % 10

11 - IMPERMEABILIZZAZIONI 0,5 % - PAVIMENTI 5 % - INTONACI 8 % - FOGNATRE 2 % - PIETRE LAVORATE E MARMI 4 % - TBAZIONI VARIE 1,5 % - INFISSI 10 % - RIVESTIMENTI IN MAIOLICATO 1 % - TINTEGGIATRE 2 % - OPERE IN FERRO 1,5 % - SERVIZI IGIENICI 3 % - CCINE 1 % - IMPIANTO IDRICO 3 % - IMPIANTO ELETTRICO 1,5 % - OPERE DI FINIMENTO 2 % TOTALE 100 % ARTICOLO 29 COSTO MASSIMO A MQ DELL EDILIZIA AGEVOLATA Vedi ALLEGATO 2 ARTICOLO 30 COSTO DI COSTRZIONE PER INTERVENTI TRISTICI / COMMERCIALI / DIREZIONALI Vedi ALLEGATO 3 Aggiornamento degli importi di cui alla Deliberazione di C.C. n.140 del con la quale si è determinato il contributo sul costo di costruzione di immobili ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO SL COSTO DI COSTRZIONE 1 A) CAMPEGGI ED A TTREZZA TRE TRISTICHE - RICETTIVE COMPLEMENTARI da determinarsi in relazione all intera superficie utilizzata con esclusione dei volumi a destinazione commerciale da calcolare come al successivo punto 2 B ) IMPIANTI SPORTIVI il contributo del costo di costruzione viene determinato nel seguente modo : - per edifici con qualsiasi destinazione nella misura del 7% del costo di costruzione calcolato come al successivo punto 2 ; - per piscine - compresa l'intera area di pertinenza dell'impianto ; - per campi sportivi, maneggi e simili in relazione alla superficie reale dell'impianto sportivo e simili ; C) ALBERGHI E PENSIONI nella misura del 5% del costo di costruzione calcolato come al successivo punto 2 ; D) ATTIVITA' COMMERCIALI - per edifici o parti di edifici destinati ad unità produttive commerciali - nella misura del 7% del costo di costruzione determinato come al punto 2 ; - per stazioni distributori carburanti e chioschi rivendita giornali, libri e altri generi il manufatto è soggetto alla misura del 7% del costo di costruzione calcolato come al punto 2 i piazzali in relazione all area di pertinenza ; E) ATTIVITA' DIREZIONALI per edifici o parti di edifici destinati ad unità direzionali od amministrative - nella misura del 7% del costo di costruzione determinato come al successivo punto 2. 11

12 2 il costo di costruzione degli edifici di cui al punto 1 viene riferito ad ogni piano al lordo di muri, sguinci ecc. per i volumi fuori terra. Inoltre viene stabilito un importo per piano al lordo di muri riguardo la superficie seminterrata o interrata a stretto servizio dei locali. Detti costi verranno automaticamente aggiornati ogni anno in relazione al 100% della variazione ISTAT dei costi di costruzioni verificati al Dicembre dell'anno precedente. ARTICOLO 31 La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del provvedimento amministrativo, e' corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. CAPO III INTERVENTI EDILIZI IN SANATORIA AI SENSI DELL ART. 13 DELLA LEGGE N. 47 ARTICOLO 32 NOVE COSTRZIONI Per nuove costruzioni il contributo viene determinato in misura doppia a quanto previsto dal capo I e Capo II del presente regolamento. CAPANNONI, MAGAZZINI O SIMILARI AD SO AGRICOLO Il contributo viene determinato considerando la tipologia artigianale-industriale come previsto dalla tabella I1 e I2 allegata al presente regolamento assumendo come superficie di insediamento un valore pari a tre volte la stessa ( Delibera di C.C. n del ). ARTICOLO 33 RISTRTTRAZIONI - AMPLIAMENTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO Per ristrutturazioni, ampliamenti e opere di completamento il contributo viene determinato in misura doppia a quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento e comunque in misura non inferiore ad Euro 516,46. ARTICOLO 34 Nei casi ove volume e/o superfici utili risultino inalterati, in diminuzione oppure l'aumento comporti la determinazione di un contributo a titolo di oblazione inferiore ad Euro 516,46 e comunque nei casi ove il contributo non sia analiticamente quantificabile, la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura minima di Euro 516,46. ARTICOLO 35 ATORIZZAZIONI EDILIZIE Le autorizzazioni edilizie in sanatoria ai sensi dell art. 13 della Legge n. 47 (già art. 36 del D.P.R. 380/2001) sono subordinate al pagamento della sanzione pecuniaria della somma di Euro 516,46 12

13 CAPO IV RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E SANZIONI PER IL RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBTO ARTICOLO 36 RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E consentito il pagamento rateizzato degli oneri di concessione edilizia, (comprensivi del contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota di contributo afferente il costo di costruzione) per tutti o parte dei contributi sopra menzionati, mediante un numero di rate semestrali non superiore a quattro e stipula di apposita polizza fideiussoria. In caso di mancato pagamento nei termini delle somme ammesse a rateizzazione verranno applicate le maggiorazioni previste dall art. 3 della Legge n. 47. Inoltre le polizze fideiussorie dovranno : - prestare garanzia fino alla concorrenza del capitale assicurato comprensivo della sanzione massima prevista dall art. 3 della Legge n. 47 e quindi pari al doppio degli oneri rateizzati ; - prestare garanzia fino al momento della liberazione del contraente ; - prevedere l esclusione del beneficio di cui all art del Codice Civile e la sua efficacia senza che sia necessario attendere la pronuncia giudiziale e la rinuncia da parte del fideiussore, alla decadenza di cui all art del Codice Civile. Si dà mandato al Settore Ragioneria di richiedere alla società assicuratrice non oltre quindici giorni dalla scadenza delle singole rate le somme garantite e non versate dal concessionario. Il Settore Ragioneria si avvarrà del tabulato con scadenzario predisposto e trasmesso a cura del Settore Tecnico Edilizia Privata. Per il pagamento delle somme dovute in qualità di sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 13 della Legge n. 47 non è ammessa la rateizzazione degli importi. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà al termine di tutti i pagamenti con specifico Nulla Osta che ne verificherà il rispetto di importi e tempi di versamento. L eventuale trasferimento del provvedimento amministrativo ad altri titolari presuppone l assunzione delle fideiussioni a carico del nuovo obbligato principale ; detta operazione spetta al vecchio titolare che rimane in caso contrario responsabile nei confronti dell Amministrazione Comunale. ARTICOLO 37 SANZIONI PER IL RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBTO Il mancato versamento, nei termini previsti, degli oneri concessori comporta: a) l aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni; b) l aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni; c) l aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni. Le misure di cui ai punti a), b), e c) non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano i ritardi nei pagamenti delle singole rate. 13

14 Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito. CAPO V VERSAMENTO DEL CONTRIBTO RELATIVO ALLE DENNCE DI INIZIO DELL ATTIVITÀ ARTICOLO 38 Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio attività, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, è corrisposto al comune, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della denuncia stessa. Nella denuncia di inizio attività dovranno essere indicati: - la gratuità o meno dell intervento; - il calcolo eseguito ed i relativi importi a firma del tecnico abilitato ; - le modalità di pagamento prescelte sulla base della presente regolamentazione. Il Settore Tecnico - Edilizia Privata provvederà al controllo del calcolo dei contributi dovuti, effettuato, in via preliminare, dal progettista abilitato. Nel caso di difformi determinazioni, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare all interessato, mediante notifica a mezzo postale con raccomandata A.R., il nuovo importo calcolato e l ammontare dell eventuale conguaglio da corrispondere, in un unica soluzione, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Decorso inutilmente tale termine saranno applicate, sulle somme dovute, le sanzioni di cui all art. 37 del presente regolamento. In alternativa al pagamento in un unica soluzione da effettuarsi entro i venti giorni successivi dalla data di presentazione al comune della denuncia di inizio attività, il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché quello relativo al costo di costruzione, possono essere corrisposti in forma rateizzata ai sensi dell articolo 36 del presente regolamento, con le seguenti modalità e scadenze: - 25 % entro venti giorni dalla data di presentazione della denuncia ; - 25 % allo scadere del 6 mese dalla data di presentazione della denuncia ; - 25 % allo scadere del 12 mese dalla data di presentazione della denuncia ; - 25 % allo scadere del 18 mese dalla data di presentazione della denuncia. Il firmatario della denuncia di inizio attività, entro venti giorni dalla data di presentazione della stessa, dovrà presentare garanzia secondo le modalità di cui all art. 36 del presente regolamento. CAPO VI NORME FINALI ARTICOLO 39 CONTRIBTO NON DOVTO Il contributo (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto per gli interventi di cui all'art. 9 della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10. In particolare : a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai 14

15 sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n nei limiti di cui alla Deliberazione di C.C. n. 96 del Applicazione art. 9 lett. a Legge n. 10 Caratteristiche dimensionali delle residenze agricole. In particolare le caratteristiche delle residenze agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo a titolo principale sono fissate come segue : - nucleo familiare (riferito alla data dell ultima denuncia dei redditi) fino a quattro componenti : mq 100 di superficie utile abitabile mc 320 di volume vuoto per pieno ; - nucleo familiare (riferito alla data dell ultima denuncia dei redditi) con più di quattro componenti : mq 100 di superficie utile abitabile più 25 mq per ogni componente eccedente i quattro mc 320 di volume vuoto per pieno più mc 80 per ogni componente eccedente i quattro. Le superfici ed i volumi eccedenti le quote suindicate nelle nuove residenze e negli ampliamenti sono soggette al pagamento del contributo di concessione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo commisurato all incidenza del costo di costruzione). Nel caso di residenze agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo a titolo principale il contributo di concessione viene determinato per differenza tra il contributo reale determinato con riferimento alla consistenza totale dell immobile e il contributo riferito ad un fabbricato residenziale nella misura relativa unicamente ai parametri metrici relativi al nucleo familiare di riferimento (superficie utile abitabile e volume). b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari ; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità ; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. ARTICOLO 40 RESTITZIONE DEL CONTRIBTO DI COSTRZIONE In relazione alle disposizioni della circolare del MINISTERO LL.PP. N del 30/07/91 ove la costruzione assentita non venga costruita deve essere restituito il contributo a suo tempo corrisposto agli effetti del rilascio. In particolare in caso di mancata esecuzione delle opere previste dalla concessione, dall autorizzazione edilizia o dalla denuncia di inizio attività, il contributo per essa corrisposto, compreso le eventuali maggiorazioni per il ritardato pagamento, è restituito su istanza del titolare nella quale si attesta che i lavori non sono stati eseguiti. In caso di parziale esecuzione delle opere previste dalla concessione, dall autorizzazione edilizia o dalla denuncia di inizio attività, la parte di contributo afferente le opere non eseguite, escluso le somme corrisposte a titolo di sanzione per ritardato pagamento, è restituito su istanza del titolare accompagnata dagli elaborati progettuali e da perizia tecnica sui lavori eseguiti a firma di un progettista abilitato; in luogo della restituzione può essere determinato il conguaglio sulle somme ancora dovute. In ogni caso il Comune ha facoltà di eseguire accertamenti sullo stato dei luoghi. ARTICOLO 41 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della delibera di approvazione. 15

16 ALLEGATO 1 TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL C0NTRIBTO RELATIVO AGLI ONERI DI RBANIZZAZIONE da applicare alle costruzioni residenziali turistiche commerciali direzionali turistici/ricettivi complementari impianti e costruzioni industriali e artigianali TABELLA A2 Comuni da a abitanti COSTRZIONI RESIDENZIALI COSTO DELLE OPERE DI RBANIZZAZIONE PER METRO CBO DI COSTRZIONE D.T.Z I.F.T. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 I.F.F. 1,00 2,00 3,50 4,50 7,50 p 7,10 ( ) 4,52 ( ) 4,20 ( ) 2,74 ( ) 2,54 ( ) s 5,45 ( ) 12,56 ( ) 5,45 ( ) 9,97 ( ) 5,45 ( ) 9,65 ( ) 5,45 ( ) 8,20 ( ) LEGENDA : D.T.Z. Densità territoriale di zona (abitanti per ettaro) I.F.T. Indice di edificabilità territoriale (metro cubo / metro quadrato) I.F.F. Indice di edificabilità fondiaria (metro cubo / metro quadrato) p rbanizzazione primaria (... / metro cubo di costruzione) s rbanizzazione secondaria (... / metro cubo di costruzione) rbanizzazione totale (... / metro cubo di costruzione) 5,45 ( ) 8,00 ( ) TABELLA B COSTRZIONI TRISTICHE COMMERCIALI DIREZIONALI COSTO DELLE OPERE DI RBANIZZAZIONE PER METRO CBO DI COSTRZIONE D.T.Z I.F.T. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 I.F.F. 1,00 2,00 3,50 4,50 7,50 11,37 10,35 ( ) ( ) = rbanizzazione primaria per metro cubo di costruzione 9,25 ( ) 7,49 ( ) TABELLA C COMPLESSI TRISTICI RICETTIVI COMPLEMENTARI COSTO DELLE OPERE DI RBANIZZAZIONE PER METRO QADRATO DI AREA DI INSEDIAMENTO Superficie per unità di soggiorno temporaneo < di 80 mq oltre 80 mq 2,64 ( ) = rbanizzazione per metro quadrato di area di insediamento D andamento demografico G carattere geografico TABELLA D-1 Classi di Comuni per numero di abitanti fino a fino a fino a fino a fino a ,37 ( ) oltre ,83 ( ) Roma 1 > 6% 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 1,00 2 6% 0% 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,90 0,90 3 0% -6% 0,60 0,60 0,70 0,75 0,75 0,85 0,85 4 < -6% 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 1 mari laghi 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2 montagna 0,70 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,90 confinanti H 1 con Roma 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1, CL COEFFICIENTE DI CLASSE 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 1,00 16

17 TABELLA D-2 costruzioni residenziali Costruzioni Z destinazioni di zona Zone D.M. 1444/1968 nuove costruzioni demolizioni ricostruzioni ristrutturazioni turistiche commerciali - direzionali nuove demolizioni ristrutturazioni costruzioni ricostruzioni A 1,00 0,60 0,20 1,00 0,40 0,20 B 0,90 0,60 0,20 0,90 0,20 0,20 C1 1,00 0,60 0,20 1,00 0,20 0,20 C2 0,95 0,60 0,20 0,90 0,20 0,20 Per costruzioni turistiche ricettive complementari Z = 1 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO K = x D x G x H x CL x Z Tabella D-2 modificata dal parere della 2ª Commissione Consiliare rbanistica e Decentramento LL.PP. e Trasporto, espresso nella seduta del verbale n. 80. TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO RELATIVO AGLI ONERI DI RBANIZZAZIONE DA APPLICARE ALLE COSTRZIONI ED IMPIANTI INDSTRIALI ARTIGIANALI DIREZIONALI RESIDENZE DI SERVIZIO O ASSIMILABILI P1 3,19 ( ) p2 0,88 ( ) s 0,83 ( ) c 4,41 ( ) D andamento TABELLA I-1 classi di costo per numero di addetti da 0 a 15 da 16 a 50 da 51 a 200 da 201 a 1000 oltre 1000 fino a fino a ,80 ( ) 1,10 ( ) 0,83 ( ) 5,13 ( ) 4,41 ( ) 1,32 ( ) 0,83 ( ) 5,86 ( ) 5,23 ( ) 1,49 ( ) 0,83 ( ) 6,59 ( ) TABELLA I-2 classi di Comuni per numero di abitanti fino a fino a fino a oltre ,84 ( ) 1,71 ( ) 0,83 ( ) 7,33 ( ) Roma demografico > 6% 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 1,00 6% 0% 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,90 0,90 0% -6% 0,60 0,60 0,70 0,75 0,75 0,85 0,85 < -6% 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 CL coefficiente di classe 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 1,00 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBTO K = K1 + K2 + Ks + Kc dove : K1 = p1 x D x CL x metri quadrati coperti utili K2 = p2 x D x CL x metri quadrati di superficie di insediamento Ks = s x D x CL x metri quadrati di superficie di insediamento Kc = c x D x CL x metri cubi di costruzione LEGENDA p1 p2 s c Costo base delle opere di urbanizzazione primaria per metri quadrati di superficie utile coperta al piano Costo base delle opere di urbanizzazione primaria per metri quadrati di superficie di insediamento Costo base delle opere di urbanizzazione secondaria per metri quadrati di superficie di insediamento Costo base delle opere di urbanizzazione primaria per metri cubi di costruzioni direzionali residenze di servizio o assimilabili 17

18 ALLEGATO 2 Aggiornamento del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale Rif. art. 29 del Regolamento per la determinazione dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia valore iniziale del costo di costruzione stabilito dal D.M. LL.PP. del /mq applicazione indice di raccordo da base 1990 a base 1995 = 1, /mq valore del costo di costruzione al mese di Dicembre 1997 (105,3) Variazione INDICE ISTAT base 1995 Dicembre 1997 (105,3 100 = 5,3%) Lire x 1,053 = /mq valore del costo di costruzione aggiornato con apposito coefficiente di raccordo (pari a 1,0285) per il calcolo delle variazioni percentuali fra gli indici decorrenti dal gennaio 1998 con quelli precedenti (elaborato dall ISTAT in seguito all'introduzione dell'irap ed alla soppressione di alcuni contributi sociali) /mq determinazione del costo di costruzione al mese di Giugno 2002 Variazione INDICE ISTAT Dicembre 1997 Giugno 2002 (114,8 105,3 = 9,5%) Lire x 1,095 = /mq pari a 188,64 Euro/mq Si riporta di seguito l andamento degli indici ISTAT dall anno 1990 INDICI ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale Anni (base 1980 = 100) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua ,5 253,9 255,6 256,4 259,8 260,5 263,1 263,8 264,4 265,3 269,0 269,4 261,1 (base 1990 = 100) ,4 103,9 104,1 104,3 105,7 110,2 110,5 110,6 110,7 110,8 111,9 111,9 108, ,4 112,6 113,2 113,3 113,6 113,7 113,7 113,8 113,9 114,2 114,2 114,4 113, ,6 116,0 116,1 116,5 116,6 116,8 116,9 116,9 117,1 117,2 117,2 117,3 116, ,0 120,3 120,6 120,9 120,9 120,9 121,0 121,2 121,4 121,5 120,4 120,7 120, ,3 121,6 122,3 122,7 123,4 123,8 123,7 123,8 124,0 123,9 123,9 123,9 123,2 (base 1995 = 100) ,5 100,6 100,7 100,7 100,8 101,0 102,4 102,4 102,7 102,9 102,9 103,4 101, ,4 103,1 103,4 103,5 103,5 103,6 104,9 105,0 105,2 105,3 105,4 105,3 104,3 In seguito all'introduzione dell'irap ed alla soppressione di alcuni contributi sociali, l'istat ha elaborato un apposito coefficiente di raccordo (pari a 1,0285) per il calcolo delle variazioni percentuali fra gli indici decorrenti dal gennaio 1998 con quelli precedenti ,9 102,0 102,5 102,5 102,5 102,7 102,9 103,4 103,4 103,6 103,7 103,6 102, ,6 103,7 103,8 104,3 104,5 104,6 104,8 104,9 105,0 105,2 105,4 105,6 104, ,6 106,8 107,0 107,1 107,2 107,7 107,8 108,0 108,3 108,5 108,7 108,9 107, ,6 109,5 109,8 109,8 110,0 110,1 110,4 110,6 110,8 110,8 111,0 111,0 110, ,1 114,2 114,3 114,5 114,6 114, coefficienti di raccordo fra gli indici mensili con base 1980 e 1990 e gli indici mensili con base 1995: -da base 1980 a base 1995=3,2168 -da base 1990 a base 1995=1,

19 ALLEGATO 3 Aggiornamento del Costo di costruzione per interventi turistici / commerciali / direzionali (originariamente stabiliti con Deliberazione di C.C. n. 140 del ) Rif. art. 30 del Regolamento per la determinazione dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia COSTO DI COSTRZIONE PER INTERVENTI TRISTICI / COMMERCIALI / DIREZIONALI VARIAZIONE INDICE ISTAT dal NOVEMBRE 1991 (epoca di approvazione delle tariffe) al GIGNO 2002 Determinazione dell indice di aggiornamento - Variazione Novembre 1991 Dicembre 1995 (123,9 111,9 = 12 %) - Coefficiente di raccordo introduzione IRAP - 1, Variazione base 1995 Giugno 2002 (114,8 100 = 14,8 %) Indice di aggiornamento = 1,12 x 1,0285 x 1,148 = 1, Campo di applicabilità Aree utilizzate per impianti sportivi (area di pertinenza piscine, campi sportivi, maneggi e simili) Aree utilizzate per campeggi ed attività turistico ricettive complementari Piazzali di attività commerciali, aree di stazioni distributori carburanti, ecc. Alberghi e pensioni (superficie lorda seminterrata o interrata a servizio dei locali) Superfici lorde di edifici/volumi destinati ad attività commerciali, impianti sportivi, attività direzionali o amministrative ecc. Alberghi e pensioni (superficie lorda dei volumi fuori terra) Tariffe base Aggiornamento tariffe (in lire) Importo in stabilite con Deliberazione di C.C. n. 140 del da NOVEMBRE 1991 a GIGNO 2002 ERO ( ) Lire 1.000/mq x 1, = ,68/mq Lire 2.000/mq x 1, = ,36/mq Lire 3.500/mq x 1, = ,39/mq Lire /mq x 1, = ,59/mq Lire /mq x 1, = ,48/mq Lire /mq x 1, = ,96/mq 19

20 ALLEGATO 4 ZONE D INTERVENTO PREVISTE DAL P.R.G. Piano di Recupero TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI DI RBANIZZAZIONE importi riferiti ad 1 mc di costruzione ZONA OMOGENEA DESTINAZIONI DI ZONA (TIPOLOGIA DELL INTERVENTO EDILIZIO) costruzioni residenziali ristrutturazioni residenziali plurifamiliari ed onerose p / 2,89 p / 0,58 CENTRO STORICO A s / 3,49 s / 0,70 p / 2,89 p / 0,58 P.P.E. C1 B s / 3,49 s / 0,70 p / 2,45 p / 0,54 P.P.E. C2 B s / 3,14 s / 0,70 p / 2,89 p / 0,58 P.P.E. C3 B s / 3,49 s / 0,70 p / 3,49 p / 0,78 P.P.E. C4 B s / 3,14 s / 0,70 p / 4,09 p / 0,91 P.P.E. C5 B s / 3,14 s / 0,70 p / 4,09 p / 0,91 P.P.E. C6 B s / 3,14 s / 0,70 p / 4,09 p / 0,91 P.P.E. C7 D s / 3,14 s / 0,70 p n.t.a. p / 0,54 P.P.E. C8 C s / 3,32 s / 0,70 p n.t.a. p / 0,56 P.P.E. C9 C s / 3,32 s / 0,70 p / 2,81 p / 0,56 P.E.E.P. C10 C s / 3,49 s / 0,70 P.P.E. Borgo Flora ZONA DI ESPANSIONE (C1) P.P.E. Borgo Flora ZONA DI COMPLETAMENTO (C2) p n.t.a. p / 0,91 C s / 3,49 s / 0,70 p n.t.a. p / 0,91 C s / 3,32 s / 0,70 p / 4,44 p / 0,91 P.P.E. Doganella C s / 3,41 s / 0,70 P.P.E. Servizi Generali ZONA AGRICOLA A1 A2 A3 MANTENIMENTO INDSTRIALE ZONA A.S.I. p / 0,91 F s / 0,70 p / 4,55 p / 0,91 E s / 3,49 s / 0,70 D D costruzioni artigianali - industriali La determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione da applicare alle costruzioni ed impianti industriali, artigianali, direzionali, residenze di servizio o assimilabili viene effettuata mediante le tabelle parametriche I1 e I2 Costruzioni turistico (*) commerciali - direzionali , , , , , , , , , ,64 n.t.a. n.t.a , , ,28 LE OPERE DI RBANIZZAZIONE SONO A CARICO DELL ENTE GESTORE (Deliberazione di C.C. n. 34 del ) N.B. per gli interventi non ricompresi si provvederà alla determinazione degli oneri di urbanizzazione mediante le tabelle e gli indici parametrici contenuti nel presente Regolamento. (*) per costruzioni turistiche ricettive complementari Z=1 (allegato 1 tabella D2) 20

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