MACCHINE. D.P.R. 24 luglio 1996 n 459 ( entrata in vigore 21 settembre 96 ) D.Lgs 27 Gennaio 2010, n 17
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- Serafino Romeo
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1 MACCHINE D.P.R. 24 luglio 1996 n 459 ( entrata in vigore 21 settembre 96 ) D.Lgs 4 agosto 1999, n. 359 Art.38, comma 8-bis D.Lgs 626/94 e s.m.i. Entro il 30 giugno 2001 D.Lgs 27 Gennaio 2010, n 17 D.Lgs ,n 81 inter. e mod. dal D.lgs , n 106 Artt. 22, 23, 24 Artt. 69, 70, 71, 72 e 73 1
2 D.Lgs 27 Gennaio 2010, n 17 Tra le novità è l introduzione del termine quasi MACCHINE che viene definita quale: insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. Le quasi MACCHINE sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva. Impianto idraulico Le Quasi MACCHINE devono possedere la Descrizione e identificazione della quasi MACCHINA, con denominazione generica, funzione, modello tipo, numero di serie, denominazione commerciale. Una dichiarazione secondo cui la quasi MACCHINA non deve essere in servizio finché la MACCHINA finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme ( da conservare per 10 anni). DICHIARAZIONE di incorporazione di Quasi MACCHINA e devono contenere almeno. Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Impianto idraulico 2
3 quasi MACCHINE insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. DICHIARAZIONE di incorporazione Solo le quasi MACCHINE non devono essere marcate CE (NON RICHIESTO DALL ART13, D.Lgs 17/2010) 2006/42/CE Il termine MACCHINA, in questa nuova direttiva viene definita quale insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata. 3
4 2006/42/CE Tra le altre novità troviamo l inclusione nella direttiva macchine degli ascensori da cantiere ed agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s,( 9 m/min.) nonché le pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare (fino ad oggi considerate come armi da fuoco). Tutte le macchine devono essere marcate CE compresi i componenti di sicurezza ( i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, funi, catene Solo le quasi macchine non devono essere marcate CE (NON RICHIESTO DALL ART13, D.Lgs 17/2010) K Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio tutte le macchine che soddisfano le disposizionio del D.Lgs 27 gennaio 2010, n 17 ( art 3, D.Lgs 17/10) Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni: Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; Designazione della macchina Designazione della serie o del tipo; Eventualmente il numero di serie; Marcatura CE ai sensi dell art 12, D.Lgs 17/10. Anno di costruzione, cioè l anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione 4
5 Il simbolo di marcatura CE deve rispettare alcune dimensioni e proporzioni secondo l allegato III del D.Lgs 17/10 La marcatura CE deve essere apposta nella immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. D.Lgs ,n 81 inter. e mod. dal D.lgs , n 106 Artt. 22, Obblighi dei progettisti 23, Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Artt. 69, 70, 71, 72 e 73 24, Obblighi degli installatori 5
6 D.Lgs ,n 81 inter. e mod. dal D.lgs , n 106 Articolo 22 - Obblighi dei progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Arresto fino a 6 mesi o ammenda da a Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a D.Lgs ,n 81 inter. e mod. dal D.lgs , n 106 Articolo 24 - Obblighi degli installatori Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Arresto fino a 3 mesi o ammenda da a
7 D.Lgs ,n 81 inter. e mod. dal D.lgs , n 106 Articolo 69 - Definizioni Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Articolo 73 - Informazione e formazione Informazione, formazione e addestramento Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 7
8 Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, Macchine nuove: dal 21/09/96 devono essere marcate CE e rispettare tutte le direttive ad esse applicabili ( ex D.P.R. 24 Luglio 1996, n 459 ora D.Lgs 27 gennaio 2010, n 17 ) Le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; (art.70, comma 2, Allegato V parte II, punto 2.6, lettera e), D.Lgs 81/08 ek s.m.i.) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a U.V. 8
9 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi, devono essere dotate di mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata. (art.70, comma 2, Allegato V parte II, punto 2.6, lettera a), D.Lgs 81/08 e K s.m.i.) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a U.V. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,.. (art.70, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 9
10 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente ( Art. 70- Ante-Post ), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. ( art. 71, comma 1, D.Lgs 81/08) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. ( art. 71, comma 2, D.Lgs 81/08) Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell allegato VI. ; ( art. 71, comma 3, D.Lgs 81/08) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) Installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso (art.71, comma 4, lettera a), punto 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 10
11 Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) Installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso. (art.71, comma 4, lettera, a), punto 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione (art.71, comma 4, lettera a), punto 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Macchine immesse sul mercato prima del Le modifiche apportate alle macchine ( D.L.vo n 17 ), per migliorarne le condizioni di sicurezza.. se non comportano modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore non rientrano nell applicazione dell art 3 D.Lgs 17/10 per cui detti adeguamenti non comportano immissione nel mercato. ( art. 71, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. ( art. 71, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Sanzione Amm.va pecuniaria da 500 a
12 L uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. (art.71, comma 7, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; (art.71, comma 8, lettera b), punto 1), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) ( inst. argani a cavall) e b) ( attrezz. Soggette a influssi..) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (art.71, comma 8, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (art.71, comma 9, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 12
13 Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo. (art.71, comma 10, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. (art.71, comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, ATTESTA, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V. (art.72, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 13
14 REQUISITI DI SICUREZZA delle MACCHNE ( Trattrici) In assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ( art 70, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.) Presa di Potenza Per evitare contatti involontari con l organo lavoratore in rotazione, l albero di trasmissione deve essere protetto ricoperto da uno scudo di protezione in lamiera conforme alle norme ISO e IAO Quando non utilizzata la Presa di Potenza deve essere coperta con un riparo terminale ( Direttiva 86/297/ CEE) Sulla trattrice agricola occorre installare apposito microinterruttore che impedisca l avviamento del motore quando la marcia e/o la Potenza di Presa sono inserite ( Direttiva 84/415/CEE e Direttiva 2010/22/UE). 14
15 Organi di TRASMISSIONE, ROTANTI e in MOVIMENTO La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante ripari o griglie conformi alla Direttiva 2009/144/CE. IMPIANTO IDRAULICO I raccordi idraulici nelle vicinanze del sedile del conducente o dell accompagnatore vanno disposti o protetti in modo da non provocare lesioni alle persone in caso di scoppio. E opportuno pertanto dotare i tubi idraulici non protetti dalla struttura della macchina di una guaina antiscoppio per trattenere, nel caso di rottura dei tubi, il liquido in pressione ( Direttiva 2009/144/CE ) 15
16 Impianto idraulico Per evitare il pericolo di inversione delle connessioni, con grave rischio di effettuazione di movimenti opposti a quelli voluti, è buona norma assegnare alle prese olio della trattrice e della macchina operatrice un medesimo codice di riconoscimento ( colori, numeri etc..) STABILITA e rischio di RIBALTAMENTO Una delle principali cause di infortunio in agricoltura riguarda la perdita di controllo ed il conseguente ribaltamento laterale o longitudinale della trattrice. I principali sistemi di protezione contro il pericolo di ribaltamento utilizzate nelle trattrici agricole o forestali sono: 1) Un dispositivo di ritenzione del conducente, ovvero un dispositivo che garantisce che l operatore rimanga al posto di guida ( CINTURE DI SICUREZZA) 16
17 STABILITA e rischio di RIBALTAMENTO Se non predisposto, è pertanto necessario sostituire il sedile con un altro provvisto di cinture o di idoneo sistema di ritenzione del conducente, che garantisca la solidità e gli spazi di manovra del sedile originale. La sostituzione del sedile e/o l installazione delle cinture di sicurezza devono essere effettuate da personale competente secondo i dettami della Linea Guida ISPESL ( ora INAIL) e deve essere accompagnata dalla redazione del CERTIFICATO di INSTALLAZIONE ivi previsto. STABILITA e rischio di RIBALTAMENTO I dispositivi di protezione per il conducente della trattrice sono finalizzati a trattenere l operatore al interno di un volume di sicurezza individuato dal telaio di sicurezza; in caso di ribaltamento, infatti, il rischio per l operatore di restare schiacciato tra la trattrice e il suolo può ressere ragionevolmente escluso se questi rimane confinato entro il volume di sicurezza. Direttiva 76/115/CEE e 77/541/CEE 17
18 TELAIO di protezione In Italia, il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento della trattrice è stato reso obbligatorio in momenti diversi, a seconda della tipologia della trattrice. Oggi la Direttiva 2003/37/CE, relativa all omologazione dei trattori agricoli e forestali, richiama a sua volta tutta una serie di direttive particolari relative ciascuna ad un aspetto o ad una tipologia costruttiva. ROPS: Direttiva 86/298/CEE ; 87/402/CEE; 2010/22/UE Le trattrici immesse sul mercato prima del 1 Gennaio 1974 devono essere adeguate e dotate di telaio contro il ribaltamento, nel caso di presenza di tale rischio. Il telaio deve essere conforme alla circolare del Ministero del Lavoro n 49/81 e deve essere stato installato da Ditta competente che rilasci il CERTIFICATO di COSTRUZIONE/ INSTALLAZIONE TELAIO di protezione 18
19 TELAIO di protezione Le trattrici immesse sul mercato prima del 1 Gennaio 1974 e che sono già state conformate alla circolare 49/81, entro il 28 Febbraio 2007 devono adottare telai di sicurezza realizzati ed installati secondo la Linea Guida ISPESL ( ora INAIL). Il telaio deve avere le caratteristiche riportate in tale Guida e deve essere installato da Ditta competente che rilasci: CERTIFICATO di COSTRUZIONE e CERTIFICATO di INSTALLAZIONE COMANDI e POSTAZIONE GUIDA Il sedile deve garantire al conducente una posizione di guida e di manovra comoda e deve preservare, nella misura possibile, la salute e la sicurezza del conducente stesso. Il trasporto di addetti sulla trattrice è ammesso nel numero massimo di DUE ed esclusivamente durante la circolazione stradale ( Direttiva 78/764/CEE) ( Libretto di circolazione). 19
20 I comandi devono essere facilmente accessibili e non devono presentare pericolo per l operatore che deve poterli azionare facilmente e senza rischi; essi devono essere concepiti e disposti, protetti, in modo da escludere qualsiasi movimento involontario o altra manovra pericolosa. COMANDI e POSTAZIONE GUIDA SEDILE passeggero Il sedile per l accompagnatore non deve presentare punti pericolosi in un raggio di azione definito di sicurezza e non deve intralciare il guidatore (Direttive 76/763/CEE e 2009/144/CE). Deve inoltre essere dotato di cinture di sicurezza omologate. Attualmente, i sedili passeggero sono consentiti solo per il trasferimento su strada e non durante il lavoro in campo, in quanto il ROPS è omologato per una sola persona. 20
21 TRAINO Tra le componenti da tenere in considerazione in tema di rischio di perdita di controllo del mezzo va citata la gestione delle macchine portate, applicate alla trattrice mediante attacco a tre punti. Occorre valutare attentamente il corretto dimensionamento dell attrezzatura da collegare, rispettando i limiti di carico ed eventualmente provvedendo a montare idonee zavorre. Ganci ed occhioni per il traino devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti e nei documenti di circolazione sono elencati i dispositivi di agganciamento che possono essere utilizzati sulla macchina agricola. TRAINO In fase di traino di una macchina operatrice o di un rimorchio, invece, occorre utilizzare l apposito punto di collegamento previsto sulla trattrice. Il collegamento tra trattrice e macchina rimorchiata deve rispettare la Direttiva 2009/144/CE: ad esempio, non va utilizzata la barra di accoppiamento dei sollevatori posteriori per il traino di macchine, essendo tale collegamento flottante verso l alto e quindi potenzialmente instabile. 21
22 TRAINO Le barre del sollevatore devono essere dotate di sistemi di bloccaggio laterale per impedire lo sbilanciamento del carico causato da movimenti orizzontali delle barre stesse. ELEMENTI a TEMPERATURA ELEVATA Le superfici calde che l operatore può raggiungere durante il funzionamento normale delle trattrici vanno coperte o isolate ( griglie). Ciò vale per le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore, usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate ( Direttiva 2009/144/CE) La griglia o lo scudo di protezione non devono superare gli 80 C nella parte di possibile contatto con l operatore. 22
23 VISIBILITA Occorre garantire una buona visibilità al guidatore, per cui la trattrice deve essere dotata di specchi retrovisori esterni, di cui almeno uno posto sul lato SX, conformi alle norme 71/127/CEE. In presenza di una cabina di guida, devono essere presenti dispositivi per la pulizia dei vetri e di ventilazione dell abitacolo. Per garantire una buona visibilità all operatore, occorre che l impianto di illuminazione sia dotato di: Proiettore anabbagliante; Indicatore luminoso di direzione; Luci di arresto; Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore; Dispositivo di illuminazione lampeggiante; Luci di posizione anteriore e posteriore; Segnale di pericolo; Il catadiottro. VISIBILITA 23
24 Possono essere montati facoltativamente dal costruttore i dispositivi: Proiettori abbaglianti Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori; Proiettori di lavoro. VISIBILITA Il Codice della Strada prevede che la trattrice deve essere dotata di un lampeggiante giallo/arancione collocato in posizione ben visibile, al fine di garantire una buona visibilità da parte degli altri utenti della strada. POLVERI e SOSTANZE NOCIVE Per quanto riguarda i rischi legati all inalazione di polveri e sostanze nocive, la recente Direttiva 2010/52/UE stabilisce che il riferimento tecnico normativo da rispettare sia la EN :2009, la quale individua quattro livelli di protezione dell eventuale cabina dell operatore, specificando che per l irrorazione di pesticidi è obbligatoria una cabina con sistemi di filtrazione di livello pari a 4. 24
25 RUMORE La valutazione dei rischi da parte del datore di Lavoro deve contemplare anche l emissione sonora della trattrice agricola. La macchina viene sottoposta, in sede di omologazione iniziale, alle prove previste dalle Direttive 2009/76/CE e 2009/63/CE: sulla base dei dati dichiarati dal costruttore, occorre valutare l eventuale necessità di ricorso a cuffie o a tappi anti-rumore. IMPIANTO ELETTRICO La batteria deve essere bloccata e dotata di isolatore elettrico almeno sul polo positivo per evitare pericoli di corto circuito ( Direttiva 2009/144/CE). I cavi e le spine elettriche devono essere fissati alla trattrice per evitare pericoli di schiacciamento e di corto circuito, inoltre i cavi elettrici devono essere protetti da usura per sfregamento su superfii metalliche. 25
26 I cavi e le spine elettriche devono essere fissati alla trattrice per evitare pericoli di schiacciamento e di corto circuito, inoltre i cavi elettrici devono essere protetti da usura per sfregamento su superfii metalliche. IMPIANTO ELETTRICO 26
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