La storia di Anna. Tra invalidità, patente di guida e voglia di vivere.

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1 La storia di Anna Tra invalidità, patente di guida e voglia di vivere. Mi chiamo Anna e ho 46 anni, da 10 soffro di una malattia mentale che hanno diagnosticato come schizofrenia e sono seguita dal Centro di Salute Mentale. Da un paio di mesi non posso più guidare la macchina perché mi hanno dichiarata non idonea alla guida. L associazione UmanaMente, di cui faccio parte, ha ritenuto la mia storia utile anche per altri nella mia situazione e così insieme abbiamo voluto approfondire i temi riguardanti l invalidità e la patente di guida. Io ho preso la patente quando avevo 18 anni e da allora ho sempre guidato. A 36 ho avuto il mio primo scompenso psicotico e nonostante la diagnosi psichiatrica di schizofrenia a 38 anni la patente mi è stata rinnovata. Da diverso tempo il Servizio di igiene mentale mi suggeriva di richiedere l invalidità per poter avere una pensione e così a Ottobre del 2010 ho detto agli operatori di procedere con la richiesta. A primavera sono andata con la mia assistente sociale prima alla commissione medica Invalidi Civili di competenza territoriale e poi all I.N.P.S. in Via Gramsci 8. Giudizio diagnostico della commissione Anamnesi: ipotiroidismo seguita dal C.S.M. di San Lazzaro da circa 10 anni per disturbo schizofrenico. Attualmente effettua percorso riabilitativo in regime diurno presso casa mantovani Esame obiettivo: vigile, risponde a tono. Dispercezioni in atto. Deambulazione autonoma. Documentazione: referti vari (varie degenze ospedaliere e cartelle C.S.M.) La commissione ha accertato patologia di competenza della commissione. Diagnosi: schizofrenia paranoide cronica ipotiroidismo Da rivedere: 3/4/2012 GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE Il richiedente è riconosciuto: 08 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 18/80 e 508/88) 100% invalidità. 1

2 Insieme all invalidità al 100% Anna ottiene anche l accompagnamento, ma l inidoneità alla guida. Anna vorrebbe non perdere la pensione di invalidità e l accompgnamento, ma anche desidererebbe poter guidare. COME FARE? Il laboratorio editoriale di UmanaMente ha voluto approfondire i vari argomenti che riguardano: DPR 16 dicembre 1992, n 495 l invalidità, l inidoneità e l accompagnamento; la classificazione ICIDH; l esame neuropsicologico; l idoneità alla guida Per approfondire gli ultimi due temi è stata chiamata la dr.ssa Lucia Cretella, esperta di neuropsicologia. Come ha fatto Anna? (aggiornamento a 1 anno di distanza) Non si è persa d animo, ha creduto nelle proprie abilità di guida e ha cercato di porre rimedio a quello che è sembrato essere un malinteso. E tornata in commissione medica patenti chiedendo cosa dovesse fare per poter riavere la patente. Le è stato detto che avrebbe dovuto rinunciare all accompagnamento e di dover presentare un certificato di visita neuropsicologica che attestasse la sua idoneità. La commissione le ha dato anche la lista con i tre centri convenzionati sul territorio bolognese dove si compiono questo genere di valutazioni. Anna ha preso appuntamento e si è recata in uno dei centri e ha svolto le prove neuropsicologiche con risultato positivo. L esame ha avuto un costo di 150 euro. Anna ha scelto il centro meno costoso, poiché altri chiedevano fino 200 euro. Con il certificato alla mano e la rinuncia all accompagnamento Anna è tornata in commissione medica patenti e le è stata rilasciata patente di guida temporanea. Il richiamo in commissione è previsto dopo 1 anno DPR 16 dicembre 1992, n 495 Appendice II Art. 320 (Malattie invalidanti) 2

3 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: A. Affezioni cardiovascolari. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E. B. Diabete. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare. C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. D. Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni 3

4 di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità; d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. E. Malattie psichiche. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. F. Sostanze psicoattive. La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. G. Malattie del sangue. La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. H. Malattie dell'apparato urogenitale. 4

5 La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità l invalidità, l inidoneità e l accompagnamento Invalidità civile Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Essa viene definita in percentuale, nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. L invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere alcun versamento contributivo. Essa è perciò oggetto di prestazioni solo assistenziali. Il riconoscimento del diritto a tali prestazioni è collegato alla combinazione di tre diversi requisiti: sanitari (tipo e percentuale di invalidità); di età; di reddito. L'accertamento dell'invalidità I requisiti sanitari vengono accertati dall'inps, grazie a convenzioni stipulate con le Regioni. Tale funzione, precedentemente svolta da una Commissione Medica, istituita presso la Asl competente, è stata attibuita all'inps dalla Legge n. 111 del La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, dal 1 gennaio 2010, va presentata all'inps stesso, tramite una procedura on line disponibile sul sito dell'istituto. L'eventuale riconoscimento, che viene espresso in percentuale, comporta la possibilità di godere di vari benefici, quali il percepimento di pensioni, indennità, agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione dal ticket ecc. Le provvidenze economiche 5

6 Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti benefici (come prestazioni sanitarie gratuite, assunzione obbligatoria al lavoro, esenzione dal ticket), oltre che a diversi tipi di "provvidenze economiche". Eccole in sintesi. Assegno mensile di assistenza: invalidi civili almeno al 74%, età tra i 18 e i 65 anni, nessuna attività lavorativa, reddito inferiore a 4.408,95 euro. Pensione di inabilità: invalidi civili al 100%, età tra i 18 e i 65 anni, impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, reddito inferiore a ,24 euro. Indennità di accompagnamento: invalidi civili al 100% con incapacità di deambulare o che necessitino di assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Indennità mensile di frequenza: minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, reddito annuo personale inferiore a 4.408,95 euro. Assegno sociale: invalidi civili, titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile, dopo il compimento del 65esimo anno di età. L'indennità di accompagnamento L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua - che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. È una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, modificata dall art. 1 della legge n. 508 del I requisiti per averla L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di 6

7 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. Non ci sono vincoli di età o di reddito. L indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un attività lavorativa. Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno. L'indennità di accompagnamento spetta anche: ai ciechi civili assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 783,60 euro mensili; alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale; ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua; alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down; alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza". Al compimento del 65 anno di età, il diritto all indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. Quanto spetta L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 480,47 euro mensili (per il 2010), è erogato in 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'interno. Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente. La domanda 7

8 Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione. Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica, utilizzando il modello Icric, relativo alla sussistenza dei requisiti di legge. In caso di ricovero Non hanno diritto all'indennità le persone invalide: ricoverate gratuitamente in Istituti pubblici o in Case di riposo, che provvedono al suo sostentamento, anche in caso contribuiscano economicamente per ottenere un migliore trattamento; ricoverate in reparti di lungo-degenza o riabilitativi. L'indennità di accompagnamento viene comunque corrisposta: durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia; durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese; per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese La classificazione ICD e ICIDH Nel 1970, l'oms elabora l'international Classification of Diseases (ICD), focalizzata sulla causa, sulla descrizione delle principali caratteristiche cliniche e sulle indicazioni diagnostiche delle patologie. Inoltre, al fine di rispondere alla necessità di un'omogeneizzazione dei dati nel mondo, le diagnosi vengono tradotte in codici numerici. L'ICD, che ha particolare riguardo per l'aspetto etiologico della patologia, è una classificazione in cui assume un ruolo centrale il nesso di causa, secondo lo schema: eziologia -> patologia -> manifestazione clinica 8

9 Tuttavia, il limite è quello di non prevedere le conseguenze della patologia, tanto che, oltre a periodiche revisioni (si ricordi tra l'altro che con l'industrializzazione si diffondono nuove patologie causate da fattori non presenti in natura e sovente caratterizzate da cronicità, multietiologia e irreversibilità), già nel 1976 all'icd si affianca un testo relativo proprio alle conseguenze delle malattie, o a fenomeni a queste connesse. Nel 1980 Wood e la sua equipe realizzano l'international Classification of Impairment, Disabilities ad Handicap. A manual of classification relating to the consequences of desease (ICIDH). L'esigenza di un superamento concettuale della ICD è dunque dettata dalla constatazione che le persone, oltre a subire le manifestazioni cliniche della malattia, possono risultare incapaci di svolgere il loro ruolo sociale e di mantenere normali relazioni. In questa prospettiva, l'icidh propone le nuove definizioni di Impairment, Disability ed Handicap, di seguito sintetizzate. Impairment (menomazione) Indica ogni alterazione anatomica o funzionale, psichica o fisica, rispetto agli standard biomedici generalmente accettati. È evidente la specificità medica della definizione, richiesta per un apprezzamento quantitativo e soprattutto qualitativo. Altro punto essenziale, è quello di riferimento, cioè la "normalità", che non è intesa come assoluta, quanto piuttosto come un concetto statistico di normalità in rapporto alle persone di stesso sesso ed età. Inoltre, non sempre la stessa menomazione incide in ugual modo nella vita reale di ogni persona (si pensi all'esempio alla diversa gravità dell'amputazione della falange ungueale del mignolo per un violinista rispetto al resto della popolazione). Disability (disabilità/incapacità) Indica in ogni diminuzione delle possibilità, derivante da una minorazione, di effettuare una specifica azione finalizzata, nello stesso modo di un "medio" essere umano. Non riguarda l'estrinsecazione della funzione relativa ad una struttura anatomica o funzionale, ma l'abilità di tutta la persona, e non di una sua parte, a compiere una determinata azione della vita quotidiana, che consiste in una serie di attività complesse e tra loro integrate, nello svolgimento di un determinato compito (lavorativo, ricreativo, necessario o superfluo) della vita quotidiana. Queste attività del vivere quotidiano (ADL) sono definite in base alla loro importanza: alcune sono necessarie (come nutrirsi, vestirsi, pulirsi, spostarsi autonomamente); altre, non sono essenziali alla sopravvivenza, ma lo diventano in rapporto alla qualità della vita (ad esempio, la capacità di preparare il cibo, di curare il proprio aspetto, svolgere un'attività retribuita). In conclusione, il concetto di incapacità / disabilità non può prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona e alla sua capacità di adattarsi ed interagire alla più diverse circostanze. Handicap (termine inizialmente adottato nella traduzione in francese dell'icidh) Può derivare da una menomazione, ma in genere è in relazione alla disability con compromissione della sfera sociale dell'individuo. Il fatto che si riferisca non tanto all'individuo in esame, ma alle condizioni esterne (si pensi, ad esempio, all'ostacolo rappresentato da uno scalino per chi è sulla 9

10 carrozzina), rende questa definizione di non immediato inquadramento medico-legale e richiede l'esigenza di una collaborazione con altre figure professionali. Una lista dei principali raggruppamenti nella definizione di ciascuno dei tre termini può meglio aiutare a capire la distinzione. Menomazioni 1. Menomazioni della capacità intellettiva Altre menomazioni psicologiche Menomazioni del linguaggio e della parola 2. Menomazioni auricolari 3. Menomazioni oculari 4. Menomazioni viscerali 5. Menomazioni scheletriche 6. Menomazioni deturpanti 7. Menomazioni generalizzate, sensoriali e di altro tipo. Disabilità 1. Disabilità nel comportamento 2. Disabilità nella comunicazione 3. Disabilità nella cura della propria persona 4. Disabilità locomotorie 5. Disabilità dovute all'assetto corporeo 6. Disabilità nella destrezza 7. Disabilità circostanziali 8. Disabilità in particolari attività 9. Altre restrizioni all'attività Handicap 1. Handicap nell'orientamento 2. Handicap nell'indipendenza fisica 3. Handicap nella mobilità 4. Handicap occupazionali 5. Handicap nell'integrazione sociale 6. Handicap nell'autosufficienza economica 7. Altri handicap La valutazione neuropsicologicala valutazione neuropsicologica L esame neuropsicologico è una misura delle capacità cognitive del soggetto in un determinato momento e contesto. L obiettivo della valutazione neuropsicologica è di rilevare le manifestazioni comportamentali delle funzioni cerebrali, siano esse compromesse o preservate. STRUMENTO DIAGNOSTICO: Fornire quadro completo del paziente STRUMENTO PROGNOSTICO 10

11 PIANIFICAZIONE DELL ASSISTENZA PROGETTO RIABILITATIVO (monitoraggio) LEGALE-ASSICURATIVA Metodologia della valutazione neuropsicologica 1. Analisi della domanda di invio e Setting 2. Consenso Informato 3. Anamnesi neuropsicologica 4. Somministrazione di test standardizzati e utilizzo di altri strumenti quali Interviste e Osservazione L esame neuropsicologico sarà preceduto da una preliminare consultazione di: - Condizione medica generale e neurologica in particolare - Relazioni cliniche - Referti strumentali neuro radiologici L idoneità alla guida Per guidare occorre avere integre alcune importanti funzioni cognitive, l esame neuropsicologico accerta l integrità di queste funzioni. Le funzioni coinvolte nella guida sono: Funzioni controllo quali: percezione del rischio prontezza di riflessi attenzione e concentrazione coordinazione motoria capacità di controllo delle proprie emozioni orientamento spazio-temporale Memoria procedurale e visuo-spaziale I principali fattori che compromettono le funzioni coinvolte nella guida sono: percezione del rischio (stupefacenti, alcool, patologie psichiatriche, deficit visivi, sonnolenza, ) riflessi (stupefacenti, alcool, malattie neurologiche, diabete, deficit visivi, ) capacità attentiva (farmaci, stupefacenti, alcool, sonnolenza, demenza, stanchezza, ) stato di coscienza (epilessia, diabete, aritmie, colpo di sonno, ) capacità visiva (malattie oculari e neurologiche, stupefacenti, alcool, diabete, ) coordinazione motoria (patologie neurologiche, muscolari, alterazioni anatomiche, alcool, 11

12 stupefacenti, ) capacità di controllo delle proprie emozioni (stupefacenti, alcool, malattie psichiatriche, disturbi del comportamento,...) La patente di guida Il rinnovo della patente spetta alla commissione medica così come la richiesta di esame neuropsicologico. La persona può comunque decidere di sottoporsi ad un esame neuropsicologico, che è comunque a spese dell utente (il costo varia da euro). L esame può dare un giudizio di idoneità o meno alla guida, ma non può sostituirsi al giudizio finale della commissione medica. Sono abilitati alla verifica dell'esistenza dei requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore le seguenti figure sanitarie: Medici legali delle unità sanitarie locali di residenza; Medico appartenente ai ruoli del Ministero della salute; Medico appartenente al ruolo sanitario della Polizia di Stato; Medico appartenente al ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Medico militare in servizio permanente effettivo, Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; Ispettore medico del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La prenotazione della visita medico legale per patente di guida può essere effettuata: di persona presso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) attivi in tutti i Poliambulatori aziendali 12

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