Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

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1 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 11 Novembre 2008 Circolare n. 96 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sull assegno straordinario per il sostegno del reddito tra l INPS e le seguenti OO.SS.: Sindacato lavoratori comunicazione-cgil (SLC-CGIL), Unione italiana lavoratori poste (UIL-POST), Federazione lavoratori poste-cisl (SLP-CISL), Sindacato autonomo italiano lavoratori postelegrafonici- Confsal (SAILP-CONFSAL), Federazione autonoma italiana lavoratori postelegrafonici- Cisal (FAILP-CISAL). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all applicazione della convenzioni stipulate tra l INPS e le seguenti OO.SS.: SLC-CGIL, UIL-POST, SLP-CISL, SAILP-CONFSAL, FAILP-CISAL, per la riscossione delle quote sindacali sull assegno straordinario.

2 In data 24 aprile 2008 l'istituto ha sottoscritto le convenzioni (v. allegato 1) con la SLC- CGIL, UIL-POST, SLP-CISL, SAILP-CONFSAL, FAILP-CISAL, per la riscossione delle quote sindacali sull assegno straordinario dovute dagli iscritti. Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione. SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO AD AVVALERSI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE. L articolo 1, che riprende quanto previsto dal d. interm. dell 1 luglio 2005 n. 178 (art. 12) istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane S.p.A., individua i soggetti aventi diritto ad avvalersi del servizio. Essi sono tutti i lavoratori titolari dell'assegno straordinario che vogliano esercitare tale diritto a favore dell Organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio MODALITA DI RILASCIO DELLA DELEGA. L articolo 2 dispone che l autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata dal lavoratore al momento della domanda di esodo, viene acquisita dall INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Poste italiane S.p.A. all INPS stesso. Negli altri casi, individuati dal 1 e 2 comma dell art. 3, la delega deve essere rilasciata dai lavoratori iscritti secondo il testo predisposto dall Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere controfirmata dal responsabile dell Organizzazione sindacale stipulante. A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'istituto, a cura della dell Organizzazione sindacale stipulante. DECORRENZA DELLA DELEGA. L art. 2 prevede che l autorizzazione ad effettuare le trattenute sindacali rilasciata dal lavoratore al momento della domanda di esodo, abbia efficacia al momento del trasferimento dei dati dalle Poste italiane S.p.A. all INPS. Nei casi, invece, di sottoscrizione di delega per Associazione diversa da quella indicata all atto della domanda di esodo (1 comma dell art. 3) o di delega rilasciata da persona già titolare di assegno straordinario e che non risulti iscritta ad alcun sindacato, (2 comma dell art. 3), l articolo 3 prevede che la nuova delega e/o la revoca saranno acquisite e avranno efficacia entro tre mesi dalla presentazione. In tali ipotesi la delega dovrà essere presentata, a cura dell Organizzazione sindacale stipulante alla Struttura dell INPS che ha in carico l assegno stesso e produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione. Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall incaricato, abilitato mediante comunicazione all INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Struttura dell INPS competente per territorio all Organizzazione sindacale stipulante per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell avvenuta presentazione.

3 L INPS mette a disposizione dell Organizzazione sindacale stipulante un apposita banca dati nella quale saranno caricati tutti i dati relativi alle deleghe sindacali (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate nell anno precedente per qualsiasi causa) dello stesso sindacato. Sul proprio sito Internet, inoltre, l Istituto rende disponibile all Organizzazione sindacale stipulante: - l elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della stessa Organizzazione sindacale stipulante; - l elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell anno precedente per qualsiasi causa. Ai fini della consultazione dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni. DECORRENZA E VALIDITA DELLA REVOCA. Nel caso dell instaurarsi del rapporto associativo con un Organizzazione sindacale diversa da quella indicata all atto della domanda di esodo, la delega, rilasciata da persona titolare dell assegno straordinario, produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Fermo restando che le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l associato e l Organizzazione sindacale stipulante, nell ipotesi in cui l'inps riceva comunicazione direttamente dall associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale dell INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi successivi a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE. L ammontare della quota sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell importo lordo dell assegno straordinario: 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE. Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l Organizzazione sindacale stipulante. ESONERO DA RESPONSABILITA'. In base all'articolo 10 della convenzione, l INPS s intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.; l Organizzazione sindacale stipulante, pertanto, assume l obbligo di indennizzare l'inps stesso da ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

4 RAPPORTI TRA L ISTITUTO E L ASSOCIAZIONE SINDACALE Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell INPS e l Organizzazione sindacale stipulante. CODICE INPS Il codice INPS assegnato alla SLC-CGIL è il seguente: 1C prog. 79 Il codice INPS assegnato alla UIL-POST è il seguente: 3C prog. 80 Il codice INPS assegnato alla SLP-CISL è il seguente: 2C prog. 81 Il codice INPS assegnato alla SAILP-CONFSAL è il seguente: G1 prog. 82 Il codice INPS assegnato alla FAILP-CISAL è il seguente: C2 prog. 83 ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali di che trattasi sono stati istituiti i seguenti conti: GPA 25/205 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto del Sindacato lavoratori comunicazione Cgil (SLC-CGIL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati nell anno in corso; GPA 27/205 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto del Sindacato lavoratori comunicazione Cgil (SLC-CGIL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati negli anni precedenti; GPA 25/206 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell Unione italiana lavoratori poste (UIL-POST) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati nell anno in corso; GPA 27/206 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto dell Unione italiana lavoratori poste (UIL-POST) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati negli anni precedenti; GPA 25/207 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione lavoratori poste-cisl (SLP-CISL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati nell anno in corso; GPA 27/207 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione lavoratori poste-cisl (SLP-CISL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati negli anni precedenti; GPA 25/208 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto del Sindacato autonomo italiano lavoratori postelegrafonici Confsal (SAILP-CONFSAL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati nell anno in corso; GPA 27/208 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto del Sindacato autonomo italiano lavoratori postelegrafonici Confsal (SAILP-CONFSAL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati negli anni precedenti;

5 GPA 25/209 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione autonoma italiana lavoratori postelegrafonici Cisal (FAILP CISAL) sugli assegni straordinari sugli per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati nell anno in corso; GPA 27/209 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione autonoma italiana lavoratori postelegrafonici Cisal (FAILP CISAL) sugli assegni straordinari sugli per il sostegno del reddito al personale di Poste Italiane S.p.A. pagati negli anni precedenti. I conti GPA 27/205, GPA 27/206, GPA 27/207, GPA 27/208 e GPA 27/209 dovranno, naturalmente, essere movimentato a partire dall esercizio Nell allegato n.3 vengono riportati i conti sopra citati. Il Direttore generale Crecco

6 Allegato 1 CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE-CGIL (SLC-CGIL) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULL ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO. L'anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, in Roma, tra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e il Sindacato Lavoratori Comunicazione-CGIL ( di seguito più brevemente denominato SLC- CGIL), nella persona del Segretario generale Emilio Miceli; - la deliberazione n. 34 del 2 aprile 2008; visti: - il d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005 istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane S.p.A., attuativo dell art. 2, co. 28 della L. 662/1996; - il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali; - considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art.1 I titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito con d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005, esercitano o mantengono il diritto di versare i contributi sindacali alla SLC-CGIL, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'inps sul trattamento straordinario de quo. Art. 2 L'autorizzazione, rilasciata all atto della domanda di esodo da parte dell interessato, ad effettuare le trattenute, viene acquisita dall INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Poste italiane S.p.A. all INPS. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lg. n. 196 del 30 giugno Art.3 Nell ipotesi dell instaurarsi del rapporto associativo con un Organizzazione sindacale (comunque firmataria dell accordo del 18 luglio 2001) diversa da quella indicata all atto della domanda, la delega, rilasciata da persona titolare dell assegno straordinario, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura

7 territoriale dell'inps che ha in carico l assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari rilasciate da persone già titolari devono essere presentate da parte della Organizzazione sindacale interessata alla Sede dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. L Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede periferica dell'inps i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'istituto a livello locale. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali e' restituita dalla Sede dell'inps alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la SLC-CGIL ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra associato e l Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'inps riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all acquisizione della revoca stessa. Art.4 La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell assegno straordinario: 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell assegno straordinario. Art.5 L'INPS versa all Associazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento.

8 Fino a quando l'inps non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l entità degli acconti da corrispondere alla SLC-CGIL è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all Organizzazione stessa nell'anno precedente. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo. Art. 6 All Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta. La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%. L acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. Art. 7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'inps rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati. Art.8 La SLC-CGIL si impegna a corrispondere all Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè: Gestione delega: 0.02 Nuova delega: 0.35 Cancellazione delega: 2.01 Variazione delega: 2.54 E' a carico dell Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. L Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

9 L ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all Organizzazione sindacale. Art.9 Le rimesse monetarie all Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Direzione generale dell INPS alla SLC-CGIL con le modalità da questa indicate. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie previste dalla presente convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all Associazione. Art.10 L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell Organizzazione sindacale stipulante ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari di assegno straordinario e la SLC-CGIL alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto la SLC-CGIL esonera l'inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega. I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra l Organizzazione sindacale e gli associati medesimi. L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione. Art.11 L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali sugli assegni straordinari (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La Direzione generale dell'inps mette a disposizione dell Organizzazione sindacale sul proprio sito Internet: l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della Organizzazione medesima. Sarà messo a disposizione anche l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari, con delega in favore del Sindacato interessato, eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa. La consultazione della banca dati e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inps e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.

10 Art. 12 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell INPS e l Organizzazione sindacale stipulante. Art.13 La durata della presente convenzione è correlata a quella del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, ex art. 13 del d.interm. 178/2005. Art. 14 Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELL INPS Avv. Gian Paolo Sassi IL SEGRETARIO GENERALE DELLA SLC-CGIL Emilio Miceli Ai sensi dell art cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art 3; art. 8; art.9; art.10;art. 14. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA SLC-CGIL Emilio Miceli

11 CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L UNIONE ITALIANA LAVORATORI POSTE (UIL-POST) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULL ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO. L'anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, in Roma, tra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e l Unione Italiana Lavoratori Poste (di seguito più brevemente denominato UIL-POST), nella persona del Segretario generale Ciro Amicone; - la deliberazione n. 37 del 2 aprile 2008; visti: - il d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005 istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane S.p.A., attuativo dell art. 2, co. 28 della L. 662/1996; - il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali; - considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art.1 I titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito con d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005, esercitano o mantengono il diritto di versare i contributi sindacali alla UIL-POST, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'inps sul trattamento straordinario de quo. Art. 2 L'autorizzazione, rilasciata all atto della domanda di esodo da parte dell interessato, ad effettuare le trattenute, viene acquisita dall INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Poste italiane S.p.A. all INPS. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lg. n. 196 del 30 giugno Art.3 Nell ipotesi dell instaurarsi del rapporto associativo con un Organizzazione sindacale (comunque firmataria dell accordo del 18 luglio 2001) diversa da quella indicata all atto della domanda, la delega, rilasciata da persona titolare dell assegno straordinario, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari rilasciate da persone

12 già titolari devono essere presentate da parte della Organizzazione sindacale interessata alla Sede dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. L Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede periferica dell'inps i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'istituto a livello locale. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali e' restituita dalla Sede dell'inps alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la UIL-POST ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra associato e l Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'inps riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all acquisizione della revoca stessa. Art.4 La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell assegno straordinario: 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell assegno straordinario. Art.5 L'INPS versa all Associazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento. Fino a quando l'inps non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l entità degli acconti da corrispondere alla UIL-POST è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all Organizzazione stessa nell'anno precedente.

13 I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo. Art. 6 All Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta. La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%. L acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. Art. 7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'inps rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati. Art.8 La UIL-POST si impegna a corrispondere all Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè: Gestione delega: 0.02 Nuova delega: 0.35 Cancellazione delega: 2.01 Variazione delega: 2.54 E' a carico dell Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. L Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. L ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali e della

14 relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all Organizzazione sindacale. Art.9 Le rimesse monetarie all Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Direzione generale dell INPS alla UIL-POST con le modalità da questa indicate. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie previste dalla presente convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all Associazione. Art.10 L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell Organizzazione sindacale stipulante ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari di assegno straordinario e la UIL-POST alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto la UIL-POST esonera l'inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega. I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra l Organizzazione sindacale e gli associati medesimi. L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione. Art.11 L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali sugli assegni straordinari (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La Direzione generale dell'inps mette a disposizione dell Organizzazione sindacale sul proprio sito Internet: l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della Organizzazione medesima. Sarà messo a disposizione anche l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari, con delega in favore del Sindacato interessato, eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa. La consultazione della banca dati e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inps e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.

15 Art. 12 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell INPS e l Organizzazione sindacale stipulante. Art.13 La durata della presente convenzione è correlata a quella del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, ex art. 13 del d.interm. 178/2005. Art. 14 Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELL INPS IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL-POST Avv. Gian Paolo Sassi Ciro Amicone Ai sensi dell art cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art 3; art. 8; art.9; art.10;art. 14. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL-POST Ciro Amicone

16 CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE-CISL (SLP-CISL) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULL ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO. L'anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, in Roma, tra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e la Federazione Lavoratori Poste-CISL ( di seguito più brevemente denominato SLP-CISL), nella persona del Segretario generale Mario Petitto; - la deliberazione n. 33 del 2 aprile 2008; visti: - il d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005 istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane S.p.A., attuativo dell art. 2, co. 28 della L. 662/1996; - il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali; - considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art.1 I titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito con d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005, esercitano o mantengono il diritto di versare i contributi sindacali alla SLP-CISL, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'inps sul trattamento straordinario de quo. Art. 2 L'autorizzazione, rilasciata all atto della domanda di esodo da parte dell interessato, ad effettuare le trattenute, viene acquisita dall INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Poste italiane S.p.A. all INPS. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lg. n. 196 del 30 giugno Art.3 Nell ipotesi dell instaurarsi del rapporto associativo con un Organizzazione sindacale (comunque firmataria dell accordo del 18 luglio 2001) diversa da quella indicata all atto della domanda, la delega, rilasciata da persona titolare dell assegno straordinario, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari rilasciate da persone

17 già titolari devono essere presentate da parte della Organizzazione sindacale interessata alla Sede dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. L Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede periferica dell'inps i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'istituto a livello locale. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali e' restituita dalla Sede dell'inps alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la SLP-CISL ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra associato e l Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'inps riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all acquisizione della revoca stessa. Art.4 La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell assegno straordinario: 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell assegno straordinario. Art.5 L'INPS versa all Associazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento. Fino a quando l'inps non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l entità degli acconti da corrispondere alla SLP-CISL è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all Organizzazione stessa nell'anno precedente.

18 I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti. Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo. Art. 6 All Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta. La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%. L acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre. Art. 7 I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'inps rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati. Art.8 La SLP-CISL si impegna a corrispondere all Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002, cioè: Gestione delega: 0.02 Nuova delega: 0.35 Cancellazione delega: 2.01 Variazione delega: 2.54 E' a carico dell Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. L Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. L ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali e della

19 relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all Organizzazione sindacale. Art.9 Le rimesse monetarie all Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Direzione generale dell INPS alla SLP-CISL con le modalità da questa indicate. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie previste dalla presente convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all Associazione. Art.10 L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell Organizzazione sindacale stipulante ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari di assegno straordinario e la SLP-CISL alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto la SLP-CISL esonera l'inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega. I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra l Organizzazione sindacale e gli associati medesimi. L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione. Art.11 L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali sugli assegni straordinari (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La Direzione generale dell'inps mette a disposizione dell Organizzazione sindacale sul proprio sito Internet: l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della Organizzazione medesima. Sarà messo a disposizione anche l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari, con delega in favore del Sindacato interessato, eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa. La consultazione della banca dati e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inps e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.

20 Art. 12 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell INPS e l Organizzazione sindacale stipulante. Art.13 La durata della presente convenzione è correlata a quella del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, ex art. 13 del d.interm. 178/2005. Art. 14 Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma. Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. IL PRESIDENTE DELL INPS Avv. Gian Paolo Sassi IL SEGRETARIO GENERALE DELLA SLP-CISL Mario Petitto Ai sensi dell art cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art 3; art. 8; art.9; art.10;art. 14. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA SLP-CISL Mario Petitto

21 CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL SINDACATO AUTONOMO ITALIANO LAVORATORI POSTELEGRAFONICI-CONFSAL (SAILP-CONFSAL) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULL ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO. L'anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, in Roma, tra l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi e il Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici-CONFSAL (di seguito più brevemente denominato SAILP-CONFSAL) nella persona del Segretario generale Carlo Ciancio; - la deliberazione n. 36 del 2 aprile 2008; visti: - il d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005 istitutivo del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane S.p.A., attuativo dell art. 2, co. 28 della L. 662/1996; - il d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali; - considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art.1 I titolari di assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito con d.interm. n. 178 dell 1 luglio del 2005, esercitano o mantengono il diritto di versare i contributi sindacali alla SAILP-CONFSAL, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'inps sul trattamento straordinario de quo. Art. 2 L'autorizzazione, rilasciata all atto della domanda di esodo da parte dell interessato, ad effettuare le trattenute, viene acquisita dall INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Poste italiane S.p.A. all INPS. Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lg. n. 196 del 30 giugno Art.3 Nell ipotesi dell instaurarsi del rapporto associativo con un Organizzazione sindacale (comunque firmataria dell accordo del 18 luglio 2001) diversa da quella indicata all atto della domanda, la delega, rilasciata da persona titolare dell assegno straordinario, produrrà i suoi

22 effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari rilasciate da persone già titolari devono essere presentate da parte della Organizzazione sindacale interessata alla Sede dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. L Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede periferica dell'inps i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'istituto a livello locale. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali e' restituita dalla Sede dell'inps alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'inps che ha in carico l assegno straordinario. Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la SAILP-CONFSAL ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra associato e l Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'inps riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all acquisizione della revoca stessa. Art.4 La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell assegno straordinario: 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell assegno straordinario. Art.5 L'INPS versa all Associazione acconti mensili per i contributi riscossi. Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in

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