CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO IL SECONDO DECRETO CORRETTIVO MODIFICA IL

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1 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO IL SECONDO DECRETO CORRETTIVO MODIFICA IL PROCEDIMENTO PER CONSEGUIRE L AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE SUI BENI PAESAGGISTICI. Il D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato modificato dal D. lgs. 26 marzo 2008, n. 62 (pubblicato nella G.U. 9 aprile 2008, n. 84), per la parte relativa ai beni culturali; dal D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63 (pubblicato nella G. U. 9 aprile 2008, n. 84), per quella relativa ai beni paesaggistici. Tra le varie modifiche apportate, in vigore dal 24 aprile 2008, si segnala, in particolare, quella relativa alla disciplina degli interventi sui beni paesaggistici. IMPOSIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI Ai sensi dell art. 134 sono beni paesaggistici: 1. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, elencate nell art. 136; 2. le aree tutelate per legge ai sensi dell art. 142 (aree della ex legge Galasso); 3. gli immobili ed aree specificamente individuati e sottoposte a tutela dai piani paesaggistici. La dichiarazione del notevole interesse pubblico dei beni elencati dall art. 136 del Codice consegue ad un apposito procedimento, disciplinato dall art. 137 all art. 141 bis. Ai sensi dell art. 138, la commissione regionale, istituita dalle Regioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione del notevole interesse pubblico, su istanza dei componenti stessi, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni: - valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico; - qualora lo ritenga opportuno, propone alla Regione l adozione della relativa dichiarazione, indicando anche le prescrizioni d uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. L art. 139 dispone che la proposta sia pubblicata per 90 giorni all albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati 1. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i comuni, le città metropolitane, le provincie, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati, possono presentare alla regione osservazioni e documenti. 1 L art. 139, comma 3, dispone che per gli immobili indicati alle lettere a e b del comma 1 dell articolo 136 (le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e i parchi), viene altresì data comunicazione dell avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. Ai sensi dell art. 139, comma 5, gli stessi possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale. a cura di Confindustria Vicenza/ Serv. Legislazione Industriale e del Territorio - pag. 1/5 -

2 La Regione, ex art. 140, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti... entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini per presentare le osservazioni, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato (cd. disciplina d uso). La dichiarazione va notificata al proprietario, possessore o detentore dei beni immobili indicati dall art. 136, comma 1, lett. a e b, depositata presso il comune interessato e trascritta, a cura della Regione, nei registri immobiliari, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della regione. L art. 141 bis, introdotto con il D. lgs. n. 63 del 2008, fissa una speciale procedura di revisione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico già emanata dal Ministero e dalla Regione, disponendo le modalità di integrazione del vincolo con la disciplina d uso, precisando che, qualora la Regione non provveda all integrazione dei procedimenti di propria competenza entro il 31 dicembre 2009, provvederà il Ministero in via sostitutiva. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA L art. 146, integralmente riscritto dall art. 2, comma 1, lett. s), del D. lgs. n. 63 del 2008, ribadisce il divieto di distruggere i beni paesaggistici, ovvero di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Qualora il proprietario, il detentore o il possessore a qualsiasi titolo, intenda intervenire su uno dei beni oggetto di protezione ai sensi dell art. 134 del Codice, deve presentare all amministrazione competente il progetto dell intervento che intende realizzare, corredato dalla necessaria documentazione 2. La novità più rilevante circa il procedimento di autorizzazione è rappresentata dal superamento dello schema autorizzazione regionale/ comunale e successivo controllo della Soprintendenza, con potere di quest ultima di annullare il nulla osta rilasciato dalla regione/ comune. Il nuovo art. 146 disegna un procedimento unico di competenza regionale che prevede: a. entro 45 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione paesaggistica, la trasmissione al Soprintendente della documentazione presentata dall interessato, accompagnata con una valutazione illustrativa predisposta dall amministrazione; b. entro 45 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, il rilascio da parte di quest ultimo di un parere vincolante, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato 2 L art. 146, comma 3, dispone che la documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d intesa con la Conferenza Stato regioni, è può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. a cura di Confindustria Vicenza/ Serv. Legislazione Industriale e del Territorio - pag. 2/5 -

3 intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all art. 140, comma 2 3 ; c. entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l amministrazione regionale è tenuta a rilasciare l autorizzazione ad esso conforme, ovvero, in caso di parere negativo, comunicare agli interessati il preavviso di rigetto, ai sensi dell art. 10 bis della L. n. 241 del L art. 146, comma 5, precisa, poi, che il parere del Soprintendente, all esito dell approvazione delle prescrizioni d uso dei beni paesaggistici tutelati,... nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante. Ciò significa che solo dopo l inserimento delle prescrizioni d uso e la positiva verifica circa l adeguamento degli strumenti urbanistici, il parere del Soprintendente non sarà più vincolante, pur restando obbligatorio. Solo allora l autorizzazione rilasciata dalla Regione potrà, previa adeguata motivazione, scostarsi dal contenuto del parere del Soprintendente. Di difficile interpretazione appare il comma 9 dell art. 146, il quale individua un meccanismo per superare l eventuale inerzia della Soprintendenza. Decorso inutilmente il termine di 45 giorni per la formulazione del parere da parte del Soprintendente, l amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale partecipa il Soprintendente, ovvero fa pervenire il proprio parere. La norma precisa che i lavori della conferenza devono necessariamente chiudersi entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, sia che la conferenza venga indetta o meno, decorsi 60 giorni dal momento della ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che lo stesso abbia rilasciato il parere di competenza, l amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione, superando, quindi, almeno secondo la lettura del dato testuale, l inerzia della Soprintendenza. L art. 146, comma 4, precisa che l autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l intervento urbanistico edilizio. Fuori dai casi di cui all art. 167, commi 4 e 5 5, l autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla 3 L art. 140, comma 2, del Codice, si riferisce alla disciplina d uso del vincolo, cioè alla specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. 4 L art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza, prescrive a carico del responsabile del procedimento l obbligo,... prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro i successivi 10 giorni, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. L amministrazione procedente dovrà prendere in considerazione quanto pervenuto e dell eventuale mancato accoglimento dare ragione nella motivazione del provvedimento. 5 L art. 167, comma 4, del Codice, predispone il procedimento per l accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi eseguiti in violazione delle disposizioni che prescrivono la preventiva autorizzazione. Possono beneficiare di tale regime: a. i lavori, realizzati in assenza o difformità dall autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b. le violazioni che attengo all impiego di materiali in difformità dall autorizzazione paesaggistica; c. i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il successivo comma 5 dispone che il proprietario, possessore o detentore a a cura di Confindustria Vicenza/ Serv. Legislazione Industriale e del Territorio - pag. 3/5 -

4 realizzazione, anche parziale, degli interventi. L autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione 6. Per quanto riguarda la competenza a rilasciare l autorizzazione, l art. 146, comma 6, prescrive che sia la regione ad esercitare la funzione di autorizzazione in materia di paesaggio, avvalendosi dei propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico scientifiche e idonee risorse strutturali. E ammessa la delega dell esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia. L art. 159 del Codice, regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, dispone che le Regioni, entro il 31 dicembre 2008, avviino la verifica della sussistenza, in capo alle amministrazioni delegate 7 al rilascio delle autorizzazioni, dei requisiti di organizzazione e di competenza richiesti, modificando, qualora si rendesse necessario, le deleghe. In caso di mancato adempimento, le deleghe in essere decadranno il 31 dicembre La Regione Veneto sembra orientata a conferire alle Province la delega all esercizio della funziona autorizzatoria in materia di paesaggio. Sempre l articolo 159 si occupa anche del regime transitorio del nuovo procedimento di autorizzazione, precisando che la disciplina di cui all art. 146 si applica anche ai procedimenti di rilascio dell autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Sull interpretazione da dare a tale disposizione transitoria, è intervenuto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con circolare 13 giugno 2008, n. 125, chiarendo che il procedimento autorizzatorio disciplinato dall articolo 146 si applica dal 1 gennaio 2009, a i procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non si siano ancora conclusi (mediante rilascio dell autorizzazione), mentre le autorizzazioni rilasciate dalle qualsiasi titolo dell immobile o dell area interessati dai predetti interventi, predisponga apposita domanda all autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. 6 L art. 146, comma 9, delega il Ministero ad emanare, entro il 31 dicembre 2008, un apposito regolamento per stabilire procedure semplificate per il rilascio dell autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concertazione dei procedimenti. Si evidenzia che, in attesa del regolamento, rimangono vigenti le disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2005 (si veda la notizia VI02776 del 07/03/2006), relative ai contenuti della relazione paesaggistica che deve essere allegata all istanza di autorizzazione, il quale prevede una documentazione semplificata qualora si tratti di interventi minori, accessori o di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi. 7 Si ricorda che la Regione Veneto, con l art. 63 della L. reg. 13 aprile 2001, n. 11, ha delegato le funzioni di autorizzazione in materia paesaggistica ai comuni, i quali la esercitano, ai sensi dell art. 6 della L. reg. 31 ottobre 1994, n. 63, previo parere obbligatorio della commissione edilizia comunale... integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. a cura di Confindustria Vicenza/ Serv. Legislazione Industriale e del Territorio - pag. 4/5 -

5 amministrazioni competenti fino alla data del 31 dicembre 2008, sulla base della disciplina vigente prima della riforma attuata con il D. lgs. n. 63 del 2008, continuano ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l autorizzazione entro i sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista. a cura di Confindustria Vicenza/ Serv. Legislazione Industriale e del Territorio - pag. 5/5 -

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