l autorizzazione paesaggistica
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- Bernardo Paoletti
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1 l autorizzazione paesaggistica Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova procedura per l ottenimento dell autorizzazione paesaggistica degli interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi della normativa di tutela nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004). La procedura transitoria prevista dall art. 159 del D.Lgs 42/04 - introdotta nel 1986 dalla legge 431/85 (c.d. legge Galasso) - che si esplicitava nell esame di sola legittimità da parte delle Soprintendenze delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni (o dagli enti da quest ultime sub - delegati) e poteva concludersi con l annullamento delle stesse autorizzazioni qualora fossero state ritenute illegittime (mediante l esercizio del c.d. potere di annullamento ) dagli stessi Organi ministeriali - viene infatti sostituita da tale data con quella prevista a regime dall art. 146 dello stesso decreto (come sostituto dall art. 2 del D.Lgs n.63 del 2008). Si tratta di un importante innovazione in quanto riporta in capo alle Soprintendenze, seppur all interno di una procedimento unitario che coinvolge anche gli enti delegati o sub-delegati nella materia (Regioni, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco), l esame di merito, e non solo di legittimità, degli interventi che incidono sui beni paesaggistici, consentendo così agli stessi Organi ministeriali (titolari della tutela) la valutazione della compatibilità delle opere (anche sotto il profilo della qualità architettonica del progetto) con i valori paesaggistici presenti nel contesto territoriale di riferimento. La precedente strutturazione del procedimento di autorizzazione (con l eventualità dell annullamento del provvedimento regionale o degli enti sub-delegati), com è noto, presentava certamente vari inconvenienti - consistenti nella frustrazione dell aspettativa maturata dall interessato, nella presenza di una situazione di sostanziale conflitto di interessi, negli incerti contenuti del controllo, nella commistione con la concessione edilizia - molto spesso forieri di inevitabili ricorsi amministrativi. L anticipazione della verifica di merito sull intervento da parte della Soprintendenza è inoltre più congrua all estrema difesa del vincolo e dei valori paesaggistici di un controllo di (mera) legittimità prima esercitato con l annullamento. L articolo 146 del Codice prevede, infatti, un attività endoprocedimentale per la Soprintendenza. nel rilascio dell autorizzazione paesaggistica da parte delle Regioni o degli enti sub - delegati che si esplicita nel rilascio di un parere obbligatorio e vincolante (fino all avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani Paesaggistici) sull intervento. 1
2 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE (art. 146 del D.lgs 42/04) si articola nelle seguenti fasi A) Rilascio di autorizzazione in via ordinaria. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, presentano alle amministrazioni competenti (Regione o Enti locali se sub- delegati ai sensi del comma 6 dell art. 146) il progetto degli interventi che intendono realizzare, corredato dalla documentazione necessaria per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere previste (ad esempio grafici di progetto; elementi sulla proprietà; normativa urbanistico - edilizia; normativa della pianificazione paesaggistica; documentazione attestante lo stato dei luoghi e la loro trasformazione a seguito della realizzazione dell intervento) e dalla relazione paesaggistica prescritta dal D.P.C.M (la cui redazione, semplice o complessa, varia a seconda della tipologia d intervento). L Amministrazione competente, ricevuta l istanza, verificata la documentazione a corredo della stessa e, ove necessario, richieste le necessarie integrazioni e fatti i dovuti accertamenti, entro 40 gg. dalla ricezione dell istanza, verificata la conformità dell intervento alle prescrizioni della normativa di tutela (vincolo e piano paesaggistico) trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall interessato corredata da una relazione tecnico - illustrativa, dandone contestualmente notizia agli interessati. Il Soprintendente, verificata la compatibilità paesaggistica dell intervento e la sua conformità alle disposizioni del piano paesaggistico e alla disciplina dettata dal vincolo, rende, entro 45 gg dalla ricezione degli atti, il proprio parere, sul progetto presentato in valutazione (il parere e' vincolante fino all'approvazione del piano paesaggistico a seguito degli accordi Regione Ministero e fino all' avvenuto adeguamento ad essi degli strumenti urbanistici comunali. Resta in ogni caso vincolante qualora le Regioni deleghino ai comuni il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica). L amministrazione competente entro 20 gg dalla data di ricevimento del parere del Soprintendente rilascia, in conformità allo stesso parere, l autorizzazione paesaggistica. Qualora il Soprintendente non rilasci il parere nel termine consentito (45 gg.) l amministrazione competente può indire una Conferenza di servizi alla quale partecipa il Soprintendente. La Conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 gg. In ogni caso, qualora il Soprintendente non emetta il parere decorsi 60 gg. dalla ricezione degli atti, l Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 2
3 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE segue B) Rilascio dell autorizzazione in via sostitutiva Nel caso in cui l Amministrazione competente sub - delegata non rilasci il proprio parere entro 20 gg. dal ricevimento del parere del Soprintendente, l interessato può richiedere l autorizzazione, in via sostitutiva, alla Regione che vi provvede, anche mediante un Commissario ad Acta, entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora la Regione non abbia sub-delegato gli Enti locali (di cui al comma 6 dell art. 146) al rilascio dell autorizzazione e sia essa stessa inadempiente, la richiesta in via sostitutiva va presentata al Soprintendente. Efficacia e validità dell autorizzazione L autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento nonché alla Regione ovvero agli altri Enti pubblici territoriali interessati dall intervento e, ove esistente, all Ente Parco nel cui territorio ricade l area o l immobile soggetto a vincolo. L autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto sia rispetto al permesso di costruire che ad altri titoli abilitativi ai fini urbanistico-edilizi, e non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi. Il suo periodo di validità è fissato in cinque anni dal rilascio (art. 146, comma 4). Scaduto tale termine l esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Avverso l autorizzazione paesaggistica può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale regionale competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalle associazioni portatrici di interessi diffusi e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione con la notazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell esercizio della funzioni di vigilanza. 3
4 PROCEDURE PARTICOLARI (art. 147) Per gli interventi relativi ad opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni statali l autorizzazione viene rilasciata in sede di Conferenza di servizi indetta ai sensi della legge 241/90. Per le medesime opere comunque soggette a valutazione d impatto ambientale a norma delle leggi vigenti l autorizzazione è rilasciata nell ambito di tale procedura (ai sensi dell art. 26 del D.Lgs 42/04). INTERVENTI NON SOGGETTI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Non sono soggetti ad autorizzazione (art. 149) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; gli interventi per l attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l assetto idrogeologico del territorio; gli interventi per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste vincolate ope legis ai sensi dell art. 142, comma 1, lett. g) dello stesso D.Lgs 42/04, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa di settore. 4
5 La Relazione Paesaggistica Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 è stata individuata, ai sensi dell articolo146, comma 3, del (D.Lgs 42 del 2004), la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi da realizzare nelle aree vincolate ai fini del rilascio del c.d. Nulla Osta. Si tratta, nella sostanza, del corredo documentale che, secondo il dettame del decreto, deve essere annesso alle richieste per le autorizzazioni regolato dall articolo 146 del Codice. L elemento di novità rispetto alla documentazione già richiesta per le istanze di autorizzazione del regime giuridico previgente è rappresentato dalla relazione paesaggistica, relazione che deve essere prodotta - congiuntamente al progetto dell intervento che si propone di realizzare e alla relazione del progetto- con l istanza di autorizzazione. Si tratta del documento costituente, recita il D.P.C.M. all articolo 2, la base di riferimento essenziale per le valutazioni che l articolo 146, comma 5, del Codice pone in capo all amministrazione competente (regione o comune) alla verifica della conformità dell intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e agli accertamenti relativi a : - compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; - congruità con i criteri di gestione dell immobile e dell area; - coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. In ragione delle peculiarità territoriali e quindi dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono (articolo 3 del decreto) integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, in accordo con le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica disciplinata dal decreto in relazione alle diverse tipologie d intervento. 5
6 La Relazione Paesaggistica La relazione paesaggistica deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici; deve avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d intervento. Nella relazione paesaggistica mediante opportuna documentazione occorre dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico) e area (di intervento) prima dell esecuzione delle opere previste, sia della caratteristiche progettuali dell intervento rappresentando nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l intervento. La documentazione annessa alla relazione deve indicare: - lo stato attuale del bene paesaggistico interessato dall intervento; - gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; - gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; -gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. - deve altresì contenere tutti gli elementi utili all Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare : -la compatibilità dell intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; -la congruità con i criteri di gestione dell immobile e dell area; -la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 6
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