Ai sensi dell art. 10 del CCNL 20 febbraio 2014, gli addetti ai servizi familiari sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono ed in base

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1 Ai sensi dell art. 10 del CCNL 20 febbraio 2014, gli addetti ai servizi familiari sono classificati, a seconda delle mansioni che svolgono ed in base al titolo di studio o alla professionalità posseduta, in 4 categorie (A, B, C e D). 1

2 La completa ristrutturazione dei livelli di inquadramento dei lavoratori domestici è avvenuta in occasione del rinnovo contrattuale del 16 febbraio

3 LIVELLO A Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonchè i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. 3

4 LIVELLO A - PROFILI Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione. 4

5 LIVELLO A SUPER - PROFILI Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. 5

6 LIVELLO B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorchè a livello esecutivo. LIVELLO B - PROFILI Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonchè altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza; 6

7 Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonchè, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltrechè occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. 7

8 LIVELLO B SUPER Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. 8

9 LIVELLO C Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. LIVELLO C - PROFILI Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. 9

10 LIVELLO C SUPER Assistente a persone non autosufficienti (sprovvisto di formazione). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. 10

11 LIVELLO D Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. 11

12 LIVELLO D - PROFILI Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare; Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. 12

13 LIVELLO D SUPER Assistente a persone non autosufficienti (in possesso di formazione). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa. 13

14 MANSIONI PLURIME Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. FORMAZIONE Si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore. 14

15 Durante il periodo di prova è possibile il recesso di ciascuna delle parti senza obbligo di dare il preavviso, o di corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Il patto di prova deve risultare da atto scritto, pena la nullità. L articolo 13 del CCNL 20 febbraio 2014 prevede che il periodo di prova sia pari a: 30 giorni di lavoro effettivo, per le categorie D e D SUPER; 8 giorni di lavoro effettivo, per le restanti categorie. 15

16 Il lavoratore che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato in servizio. Il lavoro prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nell anzianità. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga durante il periodo di prova ad opera del datore di lavoro e ne sia coinvolto un lavoratore che proviene da altra Regione senza aver trasferito la propria residenza, il datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto di un preavviso di 3 giorni ovvero, in alternativa, alla corresponsione della retribuzione per 3 giorni, a meno che la risoluzione del rapporto non sia dovuta a giusta causa. 16

17 Ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni contenute: nell articolo 3 (orario normale di lavoro), nell articolo 4 (durata massima dell orario di lavoro), nell articolo 5 (lavoro straordinario), nell articolo 7 (riposo giornaliero), nell articolo 8 (pause), negli articoli 12 e 13 (lavoro notturno), del Decreto Legislativo n. 66/2003. I suddetti istituti contrattuali sono disciplinati dal CCNL. 17

18 LAVORATORI CONVIVENTI Orario di lavoro massimo: 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. Il lavoratore convivente ha diritto: ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata, qualora l orario non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore (oppure tra le e le 22.00) ad un riposo intermedio non retribuito (normalmente nelle ore pomeridiane) non inferiore a 2 ore. 18

19 LAVORATORI NON CONVIVENTI Orario di lavoro massimo: 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Al lavoratore tenuto all osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, una indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario per il pasto non rientra nell orario di lavoro. 19

20 Il CCNL 20 febbraio 2014 non disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, l articolo 15, comma 2 del CCNL consente di assumere: in regime di convivenza fino a 30 ore settimanali, i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da enti pubblici. 20

21 Affinché l assunzione sia valida, l orario di lavoro (massimo 30 ore settimanali) dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. Inoltre, ai lavoratori in esame dovrà essere corrisposta, qualunque sia l orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, la retribuzione prevista dalla Tabella B dei minimi retributivi. 21

22 Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l orario massimo giornaliero o settimanale fissato dall art. 15 del CCNL 20 febbraio 2014, a meno che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una prestazione lavorativa oltre l orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario può pregiudicare il diritto al riposo giornaliero. 22

23 La prestazione di lavoro straordinario deve essere richiesta con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, le prestazioni negli orari di riposo notturno e diurno danno luogo solo al prolungamento del riposo stesso. Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione globale di fatto: 25%, se lo straordinario è prestato dalle 6.00 alle 22.00; 50%, se lo straordinario è prestato dalle alle 6.00; 60%, se lo straordinario è prestato di domenica o in un giorno festivo. 23

24 Disciplina del lavoro straordinario per i non conviventi Le ore di lavoro eccedenti le 40 e fino alle 44 settimanali, se eseguite tra le ore e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 10%. 24

25 È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore e le ore Se rientra nel lavoro ordinario, viene retribuito con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria. Se rientra nel lavoro straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, è compensato con la maggiorazione del 50%. 25

26 Il CCNL 20 febbraio 2014 prevede un riposo settimanale per i lavoratori conviventi quantificato in 36 ore, di cui: 24 ore devono essere godute di domenica, ovvero in altra giornata concordata, qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la celebrazione in giornata diversa dalla domenica, 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana come concordato tra le parti. Il lavoratore nel corso della giornata di riposo infrasettimanale presterà la sua attività per un numero di ore non superiore alla metà della durata del normale orario giornaliero. Il riposo domenicale è irrinunciabile. 26

27 Qualora, per specifiche esigenze, sia richiesta la prestazione nel corso delle 12 ore di riposo infrasettimanale, le ore effettuate saranno compensate con la maggiorazione pari al 40%, ad eccezione dei casi in cui il riposo sia spostato ad altra giornata della settimana, permettendo quindi il recupero dello stesso. Se per eventi eccezionali fosse richiesta la prestazione nel giorno di riposo domenicale, al lavoratore compete il recupero nella giornata successiva e per le ore prestate nella giornata di domenica sarà riconosciuta la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. 27

28 Per i lavoratori non conviventi, il riposo settimanale è pari a 24 ore, da godere nella giornata di domenica. 28

29 Sono considerate giornate festive: il 1 gennaio; il 6 gennaio; il Lunedì di Pasqua; il 25 aprile; il 1 maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1 novembre; l 8 dicembre; il 25 dicembre; il 26 dicembre; la ricorrenza del Santo Patrono. 29

30 Qualora la festività coincida con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. In caso di rapporto di lavoro ad ore, le festività verranno retribuite con la normale paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell orario settimanale. Si ipotizzi, il caso di un lavoratore domestico che svolge la sua prestazione per 18 ore settimanali, con una paga oraria di 8,00. Per tale lavoratore, ciascuna festività sarà retribuita nella seguente maniera: 8,00 x (18/6) = 24,00 30

31 Devono essere retribuite tutte le festività cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse previsto, o meno, lo svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di prestazione lavorativa durante una giornata festiva, il lavoratore ha diritto, oltre alla normale retribuzione, alla maggiorazione del 60% sulle ore lavorate. 31

32 Le ferie costituiscono un diritto stabilito dal Codice Civile e dalla Costituzione. Il periodo, di norma continuativo, ha lo scopo di permettere al lavoratore il recupero psicofisico delle energie perse prestando attività lavorativa. La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse. 32

33 Indipendentemente dalla durata dell orario di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In caso di anzianità di servizio inferiore all anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi all anno, purché concordati tra le parti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, può fissare il periodo di ferie da giugno a settembre. 33

34 La maturazione al diritto alle ferie è proporzionata ai periodi di servizio prestati, intendendo per tali: la normale attività lavorativa; il periodo di prova; i periodi di malattia o infortunio con obbligo di conservazione del posto di lavoro; i periodi di assenza obbligatoria per maternità; il congedo matrimoniale; i permessi retribuiti. 34

35 Il CCNL consente al lavoratore di cittadinanza non italiana, di richiedere al datore di lavoro un periodo di ferie più lungo rispetto a quello ordinario, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo. Il datore di lavoro può accordare al lavoratore, per tali finalità, un ciclo di ferie biennale; ossia può concordare l accumulo e il godimento delle ferie nell arco massimo di un biennio.. 35

36 Per ciascuna giornata di ferie il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione pari a: 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, oppure 1/6 dell orario settimanale (se retribuito ad ore). Il lavoratore che normalmente usufruisce del vitto e dell alloggio ma che non ne fa uso durante le ferie ha diritto a percepire, per il periodo delle ferie, il compenso sostitutivo convenzionale. Si consideri il caso di un lavoratore domestico che percepisce al mese; a tale lavoratore spetta, per ogni giorno di ferie, una somma pari a 38,46 (1.000 mensili : 26 = 38,46 ). Se, poi, il lavoratore è convivente, a questa cifra va aggiunta l indennità di vitto e alloggio. Dunque: 38,46 + 5,48 = 43,94. 36

37 Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna: all infanzia, ad anziani, a portatori di handicap, o ad ammalati, deve essere corrisposta la retribuzione contrattualmente prevista (tabella D) in caso di assistenza notturna qualora la durata della prestazione sia interamente compresa tra le ore e le ore 8.00, fermo restando l obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di una idonea sistemazione per la notte. Al personale eventualmente convivente devono in ogni caso essere garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. 37

38 Il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna ha diritto a percepire la retribuzione prevista dal CCNL 20 febbraio 2014 per tale fattispecie (tabella E), qualora la durata della presenza stessa sia interamente compresa tra le ore e le ore 8.00, fermo restando l obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Nel caso in cui vengano richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate ore di lavoro straordinario, ma andranno retribuite aggiuntivamente prendendo a riferimento la retribuzione contrattuale del personale non convivente indicate nella tabella C, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. 38

39 Il CCNL 20 febbraio 2014 ha introdotto la possibilità di assumere lavoratori, conviventi o non conviventi, per la copertura delle giornate di riposo dei lavoratori titolari dell assistenza alla persona non autosufficiente. Considerata la disciplina del riposo settimanale, i suddetti lavoratori possono svolgere la propria attività: limitatamente alla domenica, se il titolare dell assistenza (sostituito) non è convivente; sia nella giornata di riposo (domenica) che nelle ulteriori 12 ore, se il titolare dell assistenza (sostituito) è convivente. 39

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41 In applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 53/2000, i lavoratori domestici hanno diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi all anno in caso di comprovata disgrazia (decesso o documentata grave infermità) a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado. Il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l evento per cui richiede il permesso e le giornate nelle quali intende utilizzarlo. 41

42 I lavoratori domestici hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l orario di lavoro. In particolare: i lavoratori conviventi hanno diritto a 16 ore annue di permesso retribuito; i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali hanno diritto a 12 ore annue di permesso retribuito; i lavoratori non conviventi con orario pari o superiore a 30 ore settimanali hanno diritto a 12 ore annue di permesso retribuito (per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore annue di permesso saranno riproporzionate in base all orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore). 42

43 Al lavoratore padre spettano 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge. 43

44 Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.. In tal caso, poiché il permesso non è retribuito, non è dovuta l indennità sostitutiva del vitto e dell alloggio. 44

45 Sono previsti permessi orari non retribuiti per la frequenza del lavoratore a corsi scolastici finalizzati al conseguimento del diploma della scuola dell obbligo o di specifici attestati o diplomi professionali. Un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro. Le ore di lavoro non prestate potranno essere poste a recupero; le ore necessarie per il sostenimento delle prove di esame, entro l orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle strettamente occorrenti agli esami stessi. 45

46 In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, ferma restando la presentazione, da parte del lavoratore, della documentazione comprovante l avvenuto matrimonio. Per il periodo di congedo matrimoniale, al lavoratore che beneficia del vitto e dell alloggio deve essere corrisposto, qualora non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il congedo matrimoniale può essere goduto anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro un anno dalla stessa. La mancata fruizione del congedo per dimissioni non determina il diritto alla relativa indennità sostitutiva. 46

47 I lavoratori assunti con contratto di lavoro domestico a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo pari a 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari; le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. 47

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49 In caso di assenza per malattia e infortunio, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro a cui deve consegnare, entro 2 giorni dal rilascio, il relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo casi di forza maggiore, possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, purché l infrazione sia contestata per iscritto. 49

50 Per i lavoratori conviventi: invio del certificato solo se il datore di lavoro espressamente lo richiede; invio del certificato qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell abitazione del datore di lavoro. 50

51 In caso di malattia, il lavoratore, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto per: 10 giorni di calendario, in caso di anzianità fino a sei mesi e qualora sia stato superato il periodo di prova; 45 giorni di calendario, per anzianità da più di sei mesi a 2 anni; 180 giorni di calendario, per anzianità oltre i 2 anni. Il periodo di conservazione del posto si calcola nell anno solare, intendendo il periodo di 365 giorni antecedenti l inizio dell evento morboso. In caso di malattia oncologica i suddetti periodi sono aumentati del 50%. 51

52 Durante la malattia il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 giorni complessivi nell anno in caso di anzianità fino a 6 mesi; 10 giorni complessivi nell anno in caso di anzianità oltre 6 mesi e fino a 2 anni; 15 giorni complessivi nell anno per le anzianità oltre 2 anni; nella seguente misura: fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto; dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto. 52

53 Tale retribuzione è interamente a carico del datore di lavoro in quanto il lavoratore domestico non ha diritto all indennità di malattia INPS. Qualora il lavoratore ammalato non sia ricoverato in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro, avrà diritto anche alla quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, fatto salvo che ne usufruisca normalmente. 53

54 Il congedo di maternità dà diritto ad un indennità a carico dell INPS pari all 80 per cento del salario convenzionale sul quale sono stati versati i contributi orari. In caso di maternità, nei confronti delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, spetta all INPS l obbligo di corrispondere, durante il periodo di astensione obbligatoria, l indennità giornaliera pari all 80% del salario convenzionale. La lavoratrice domestica, al fine di percepire tale indennità, è tenuta ad inviare (analogamente ai lavoratori subordinati) l apposito modello MAT - COD. SR01 54

55 In caso di maternità, trovano applicazione le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri. In particolare, il contratto collettivo precisa che è vietato adibire al lavoro le donne: durante i due mesi precedenti alla data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge; per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto. I suddetti periodi di astensione dal lavoro devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Il CCNL non prevede che il datore di lavoro debba integrare l indennità corrisposta dall INPS. 55

56 Ogni lavoratore domestico è tutelato nel caso di incidenti o infortuni causati nell ambiente di lavoro. Il pagamento del premio INAIL è compreso nei contributi versati periodicamente all INPS. Il lavoratore iscritto all INAIL ha diritto: ad un indennità giornaliera per inabilità temporanea; ad una rendita per l inabilità permanente; ad un assegno per l assistenza personale continuativa; ad una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte; alle cure mediche e chirurgiche e agli accertamenti clinici; alla fornitura di apparecchi di protesi. 56

57 In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto per: 10 giorni di calendario, in caso di anzianità fino a sei mesi e qualora sia stato superato il periodo di prova; 45 giorni di calendario, per anzianità da più di sei mesi a 2 anni; 180 giorni di calendario, per anzianità oltre i 2 anni. 57

58 Per i primi tre giorni di infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la retribuzione globale di fatto a cui dovrà aggiungere, qualora il dipendente ne usufruisca normalmente, la quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, a meno che il lavoratore stesso non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 58

59 Se il lavoratore resta vittima di un infortunio durante lo svolgimento del lavoro domestico, il datore di lavoro deve osservare le seguenti regole per denunciare l incidente all INAIL: se l infortunio subito dal lavoratore è guaribile entro i tre giorni successivi a quello in cui è avvenuto l incidente, non è tenuto a fare nessuna denuncia. Per i primi tre giorni, infatti, l INAIL non paga nessuna indennità; se l incidente comporta un inabilità assoluta al lavoro di almeno quattro giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione all INAIL. La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico o del referto del Pronto Soccorso; se si tratta di infortunio che ha provocato la morte o per il quale è previsto il pericolo di morte, la denuncia all INAIL va fatta entro le 24 ore. 59

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