Festività coincidenti con la domenica: compenso aggiuntivo se la retribuzione è in misura fissa
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- Susanna Pucci
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1 Lavorofisco.it Il compenso aggiuntivo previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi In tema di compenso per le festività infrasettimanali, il compenso aggiuntivo (corrispondente all aliquota giornaliera determinata come un sesto della retribuzione settimanale, corrispondente a un ventiseiesimo della retribuzione mensile) ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n del 31 marzo / 5
2 IL FATTO Una dipendente, avente mansioni di addetta alle pulizie in vari appalti, era tenuta a prestare il lavoro a volte anche nella giornata di domenica o nelle giornate festive ex art. 33 del CCNL nella misura di 12 annuali per le quali non era previsto riposo compensativo. Lamentava davanti al Tribunale che aveva percepito per il lavoro prestato nelle giornate festive di lunedì di Pasqua e del ferragosto 1998, della Pasqua e del lunedì di Pasqua e del ferragosto 1999 somme inferiori al dovuto. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il datore di lavoro a pagare a favore della ricorrente, per quel che quì rileva, 74,30 per la giornata festiva del ferragosto 1999 coincidente con la domenica respingendo le altre richieste. La Corte di Appello, in accoglimento dell appello incidentale della società ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della dipendente anche con riferimento al pagamento di 74,30 per la giornata festiva del ferragosto In particolare, la Corte ha osservato che la dipendente aveva posto a fondamento della sua domanda un fatto nuovo sollevato solo in appello e cioè di essere retribuita in maniera non fissa sebbene fin dalla memoria di costituzione la società avesse affermato espressamente che essa era retribuita in maniera fissa. La Corte ha osservato che, comunque, il nuovo assunto era infondato in quanto la variabilità riguardava solo il lavoro straordinario, la circostanza che essa fosse inserita in turni escludeva la tesi della lavoratrice e dall esame dei contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che era tenuta ad una prestazione di 40 ore settimanali ed era retribuita con una retribuzione fissa mensile. La Corte territoriale ha, negato, per quel che qui rileva, in applicazione dell art 5, comma 3 ultima parte, il diritto della ricorrente al compenso aggiuntivo (corrispondente alla retribuzione di 1/26 della retribuzione mensile) per il giorno del 15 agosto 1999 coincidente con la domenica essendo stato provato che quel giorno coincidesse con una giornata di riposo compensativo. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, in particolare censurando il mancato riconoscimento di un ulteriore retribuzione per il giorno 15 agosto 1999 cadente di domenica, affermando che la disciplina legale non poteva essere superata da quella contrattuale peggiorativa. 2 / 5
3 LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice. Sul punto, gli Ermellini richiamano principi già affermati dalla Suprema Corte secondo cui in tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all aliquota giornaliera determinata come un sesto della retribuzione settimanale, corrispondente a un ventiseiesimo della retribuzione mensile) ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo (cfr. Cass. n /2011, n /2002). La Corte ha, altresì, precisato che anche in base alla disciplina collettiva soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive tra le quali quelle per le quali la ricorrente aveva agito in giudizio cadano in giornata di riposo settimanale ( ) spetta, in aggiunta al normale trattamento, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. Ne consegue il rigetto del ricorso. In tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all aliquota giornaliera determinata come un sesto della retribuzione settimanale, corrispondente a un ventiseiesimo della retribuzione mensile) ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi; tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo. Il nostro ordinamento riconosce carattere di festività ad alcuni giorni dell anno diversi dalle domeniche, in quanto dedicati alla celebrazione di ricorrenze civili e religiose. Le giornate infrasettimanali considerate festive sono indicate dalla normativa nazionale in materia. Ad esse si aggiungono altre ricorrenze individuate dalla contrattazione collettiva. I giorni festivi hanno come finalità primaria la soddisfazione del bisogno del lavoratore di sviluppare la propria personalità mediante la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa. Accanto a tale scopo si pone poi, seppur indirettamente, la medesima esigenza dei riposi periodici, di garantire 3 / 5
4 al lavoratore un occasione per ripristinare le proprie energie fisiche e psichiche, deteriorate dall attività lavorativa. Il diritto ad ottenere i compensi per festività infrasettimanali è soggetto ad un termine di prescrizione. Deve essere fatto valere entro 5 anni dal momento in cui è maturato il diritto alla retribuzione alla quale gli emolumenti si riferiscono. Il trattamento retributivo dovuto al lavoratore nei giorni festivi è differente a seconda che egli non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece decida (su libero accordo) di lavorare. Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario operare un ulteriore distinzione: a) i soggetti retribuiti in misura fissa hanno infatti diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio: ciò comporta che il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese; b) i soggetti pagati a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e ragguagliata ad un sesto dell orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione di adozione della settimana corta). I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una ma ggiorazione del compenso. Tale maggiorazione è di regola stabilita dal contratto collettivo applicato al caso specifico e si delineano differentemente a seconda che il soggetto sia pagato in misura fissa o a ore: a) nel primo caso spetta la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo; b) nel secondo caso spettano le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Qualora la festività coincida con la domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta: 1. a)ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta un ulteriore quota giornaliera fissata dalla coincidente con 1/26 del compenso dovuto al giorno; 2. b) b) ai lavoratori retribuiti ad ore, spetta l ulteriore somma corrispondente ad un sesto dell orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta). Qualora invece la festività coincida con il sabato non lavorativo (ossia nel caso di adozione della settimana corta), si ritiene che al soggetto non spetti la quota aggiuntiva predetta, poiché esso coincide in ogni caso con il sesto giorno e conseguentemente deve essere considerato non festivo ma feriale a 4 / 5
5 zero ore. Tuttavia, molti contratti collettivi estendono il trattamento previsto per il caso di coincidenza del giorno festivo con la domenica anche al caso di coincidenza con il sabato non lavorativo. 3. c) Infine, qualora la festività cada in periodi di assenza dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore o in periodi di assenza facoltativa o obbligatoria (come malattia, maternità, congedo matrimoniale, ferie, permessi, assenze giustificate), il soggetto ha comunque diritto al trattamento previsto per le festività. Tale tutela è però limitata se, nel caso di lavoratore pagato ad ore, la sospensione dal lavoro si protragga oltre le due settimane. 4. d) Inoltre, va ricordato che la contrattazione collettiva si è occupata di compensare l abolizione di quattro giorni di festività prima riconosciuti. In genere, ciò avviene mediante il riconoscimento di 32 ore totali qualificate come permessi individuali. Spesso però la fruizione di tali permessi è subordinata alla loro maturazione, che avviene mensilmente nella misura di 1/12 di 32. Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype 5 / 5
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