EE.LL. - LA DISCIPLINA DELL INDENNITA DI TURNO

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1 EE.LL. - LA DISCIPLINA DELL INDENNITA DI TURNO Con la nota del 24 giugno scorso sono state descritte, non senza qualche perplessità sulla continuità dell orario di servizio sostenuta dalla nota sentenza n del 23 febbraio 2010 della Corte di Cassazione, le condizioni previste dall articolo 22 del CCNL del perché si possa affermare che si è in presenza di un orario articolato in turni, occorre, ora, verificare la disciplina della relativa indennità quando si è in presenza di detta articolazione dell orario di lavoro. L indennità di turno è disciplinata integralmente dai commi 5 e 6 dell art. 22 del citato CCNL del che dispongono: 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10- % della retribuzione di cui all art.52, comma 2, lett. c); - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all art.52, comma 2, lett. c); - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all art. 52, comma 2, lett. c). 6. L indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. L indennità di turno è sicuramente una delle indennità più consistenti, dal punto di vista economico, previste dai contratti collettivi di lavoro e, per esplicita previsione contrattuale, compensa integralmente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario di lavoro. Tale precisazione elimina alla radice qualsiasi richiesta di cumulo con e- ventuali altre indennità giustificate sulla base del disagio prodotto dall articolazione dell orario di lavoro giornaliero. Chi lavora in turni, in sostanza, non può rivendicare altre indennità collegate alle condizioni disagiate dell orario di lavoro svolto. Inoltre, che si tratti dell orario di lavoro giornaliero, lo si evince in modo inequivocabile sia dall articolazione dell orario imprescindibilmente collegata a turni antimeridiani po-

2 meridiani e notturni (il cui riferimento è ovviamente alla giornata), sia all articolazione della maggiorazione oraria collegata ai menzionati turni, sia alla corresponsione dell indennità correlata all effettiva prestazione lavorativa, indennità che non viene percepita in caso di assenza dal servizio, come risulta dal parere ARAN RAL in cui si legge: Si coglie l occasione per ricordare che nel caso di assenza dal servizio, qualunque sia la motivazione della stessa, al lavoratore turnista non può essere u- gualmente riconosciuta l indennità di turno, in quanto l art. 22, comma 6, del CCNL del espressamente prevede che: L indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. L indennità consiste, come indicato in precedenza, in una maggiorazione oraria che varia al variare della collocazione del turno, se in orario antimeridiano o pomeridiano, festivo o notturno, festivo-notturno. Vale la pena, peraltro, precisare che la base su cui operare il calcolo della maggiorazione fa riferimento alla nozione di retribuzione di cui all art. 52, comma 1, lett. c) del CCNL del (ora art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del ) che comprende: la retribuzione iniziale prevista per il profilo assegnato, gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, l'indennità integrativa speciale, gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e non riassorbibile. - come precisato dall ARAN con parere RAL 763 e la retribuzione di anzianità. Si ricorda, in proposito, che l indennità integrativa speciale è stata riassorbita nel tabellare, mentre la citata base di calcolo per la determinazione dell indennità di turno non coincide, ad esempio, con quella per il calcolo del lavoro straordinario il cui riferimento è all art. 52 lett. b) del citato CCNL incrementata dal rateo di tredicesima, ma in cui non figurano l indennità di anzianità e gli eventuali assegni ad personam. Uno dei problemi più dibattuti in materia di attribuzione dell indennità di turno è certamente quello rappresentato dall alternatività tra l indennità di turno e l indennità prevista dal l art. 24 del CCNL del per prestazioni rese in via occasionale o straordinaria la domenica o in giorno festivo. In merito la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2012, in linea con l orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, ha ricordato che: nella ricerca della comune volontà delle parti stipulanti un contratto collettivo, criterio

3 prioritario di ermeneutica è il senso letterale delle pattuizioni. (non sempre applicato anche dalla stessa Cassazione, aggiungiamo noi, considerato che nell individuazione della continuità del servizio quale caratteristica essenziale della turnazione la Corte sembra aver abbandonato tale criterio prioritario ) e ritenuto che: Nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 22, comma 5, rende palese la volontà delle parti di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un'indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Quella di cui all'art. 24, comma 1, rivendicata dal ricorrente, continua la Corte di Cassazione - presuppone infatti che "per particolari esigenze del servizio", ossia per esigenze che esulano dall'articolazione ordinaria del lavoro - e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale. Pertanto, per l'attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all'art. 24, ma solo quella di cui all'art. 22. In conclusione afferma ancora la Cassazione - in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al comma 1, art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al comma 2, art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro. L'ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del comma 4, dell'art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi nell'ipotesi regolata dal comma 1 e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale. Ora, sull interpretazione della Cassazione circa l alternatività tra prestazione ordinaria in turno la domenica o durante i giorni festivi, da un lato, e applicazione dell art. 24, comma 1 (prestazione lavorativa per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo) e comma 2 (prestazione straordinaria durante un giorno festivo) si può

4 anche convenire, malgrado esistano sentenze favorevoli alla cumulatività delle diverse indennità, considerato che a sostegno di tale interpretazione depone il tenore letterale della disposizione contrattuale, in particolare l articolo 22, comma 5, del CCNL del E necessario, tuttavia, che vi sia chiarezza su alcune aspetti essenziali. Chiarezza che non pare emergere in alcune, anche recenti, sentenze emesse dai giudici del lavoro e che, a giudizio di chi scrive, riguarda i seguenti aspetti essenziali: la programmazione dell orario in turni di lavoro è elemento essenziale e propedeutico allo svolgimento della prestazione. Tale programmazione va portata a conoscenza del lavoratore come afferma la Corte di Cassazione con sentenza depositata il 21 maggio 2008 n La citata sentenza va al di là della sua applicazione al settore dei trasporti ed enuncia un principio generale; la programmazione dei turni è volta ad individuare all interno dell articolazione dell orario di servizio con le caratteristiche indicate dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, turni di lavoro dei dipendenti che affermino il principio secondo cui i lavoratori turnisti hanno l obbligo di lavorare ordinariamente tanti giorni quanti quelli dei lavoratori non turnisti, con la possibilità di prevedere da parte dell ente che la prestazione lavorativa possa essere svolta ordinariamente per cinque o sei giorni settimanali e per un numero complessivo di 36 ore, diversamente si tratterebbe di un evidente disparità di trattamento; una disparità di trattamento, peraltro, evidenziata dal contrasto con la disciplina dell art.22 del CCNL del , laddove quest ultimo afferma che l indennità dovuta per l attività lavorativa prestata in turno compensa interamente la particolare articolazione giornaliera dell orario di lavoro e non anche una prestazione per un numero di giorni maggiore nell arco dell anno rispetto a- gli altri lavoratori (insomma non sta scritto da nessuna parte che il lavoratore turnista deve obbligatoriamente lavorare il 25 aprile o il primo maggio o il giorno di Santo Stefano, ecc.); spetta all ente di appartenenza stabilire, a parità di giorni lavorativi con gli altri lavoratori, fatta salva la possibile diversa organizzazione dell orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali, se il dipendente turnista debba prestare la propria ordinaria attività la domenica o durante la festività infrasettimanale,

5 considerato che in entrambi i casi occorrerà prevedere un altro giorno di riposo durante la settimana e una diversa giornata in cui fruire della mancata festività infrasettimanale (che non significa effettuare il riposo compensativo a fronte di una prestazione straordinaria, posto che non si è in presenza di lavoro straordinario, ma di una semplice diversa articolazione diversa dell orario di lavoro nell - ambito della programmazione dei turni). In realtà, a ben guardare tali concetti sono contenuti sia nella citata sentenza /2012 della Cassazione, che, con chiarezza, nella sentenza della stessa Corte di Cassazione n del 9 aprile 2010 nella quale la Corte ha avuto modo di precisare che: In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2. Infatti l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro. Quindi non è affatto vero che il lavoratore turnista debba obbligatoriamente lavorare durante le festività infrasettimanali, come anche qualche giudice pare avere inteso, considerato che, per la Cassazione, ben può essere chiamato a prestare tale attività in orario straordinario (con le diverse maggiorazioni della prestazione straordinaria a seconda di quando è richiesta nella giornata) con applicazione dell art. 24, comma 2, del CCNL del Tale eventualità dipende, come s è detto, dalle scelte in materia di orario di servizio operate dall ente e dal tipo di servizio offerto. Infatti: Nel caso in cui una festività cade in un giorno della settimana previsto come lavorativo, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro percependo la relativa retribuzione, salvo diverso accordo con il datore di lavoro o diversa previsione del contratto collettivo nazionale di riferimento.

6 Concetti, peraltro, desumibili anche dal tenore letterale dei pareri ARAN. Così, infatti, nel parere RAL 765 si legge: La disciplina dell'art. 24, comma 3, del CCNL del prende in considerazione l'attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in un giorno feriale non lavorativo, in presenza di una articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni; il giorno feriale non lavorativo, peraltro, non necessariamente deve coincidere con il sabato, ma potrebbe essere, ad esempio, anche un lunedì, qualora in via ordinaria l'articolazione dell'orario settimanale ricomprendesse le giornate dal martedì al sabato. La predetta disciplina, proprio perché individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia "nei giorni feriali non lavorativi" sia nelle stesse giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. Altrettanto dicasi per il parere RAL 746: L indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell orario; per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell art.38 del CCNL del e secondo le misure ivi espressamente previste, diverse da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno;. Le stesse considerazioni, infine, valgono anche per il parere RAL 759: Se così fosse, - scrive l ARAN - abbiamo avuto modo di chiarire che l'indennità di turno deve essere corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario; per il medesimo personale, le prestazioni di lavoro straordinario devono essere compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art.38 del CCNL del e secondo le misure ivi previste, diverse da quelle stabilite per le prestazioni effettuate in turno. Sussiste, altresì, l impossibilità di corrispondere l indennità di turno nei giorni di fruizione del riposo compensativo concesso ai sensi dell art. 38, comma 7 del CCNL del

7 Il fatto che sia diffusa l idea che i lavoratori turnisti degli enti locali debbano ordinariamente lavorare per tutte le settimane dell anno, con esclusione delle ferie, come se non esistessero le festività, a differenza dei loro colleghi, perché il contratto nazionale di lavoro non menziona esplicitamente la fruizione compensativa di tali festività in altri giorni (tesi che per chi scrive è in contrasto con il disposto dell art. 22 del CCNL del , per le ragioni in precedenza indicate) ha dato luogo, peraltro, a quesiti quanto meno buffi, quale quello rivolto all ARAN che si riporta di seguito: Il lavoratore, inserito in una organizzazione di lavoro per turni e tenuto alla ordinaria prestazione lavorativa anche nella giornata della domenica, ha ugualmente diritto alla fruizione del riposo settimanale (in altro giorno, secondo il turno assegnato) ove nel suddetto giorno della domenica lo stesso si sia assentato per malattia, per congedo ex lege n.104/1992, o per congedo parentale? Sembrerebbe proprio che lavoratori turnisti e non abbiano gli stessi diritti degli altri lavoratori pur lavorando nello stesso ente. Bergamo, 27 giugno 2013 Per la FP-CGIL di Bergamo F.to Gian Marco Brumana

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