Orientamenti in materia disciplinare, con riferimento sia alla dirigenza che al personale delle categorie

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1 Sono affrontate alcune significative problematiche in materia sia di sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sia di misura cautelare della sospensione dal servizio per procedimento penale, nell ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Relativamente alla disciplina degli artt. 7 e 9 del CCNL della dirigenza del , si pone il problema se al dirigente, al quale in esito al procedimento disciplinare sia applicata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi, non debba essere corrisposta, per tale periodo, alcuna retribuzione ovvero se allo stesso debba comunque essere riconosciuta una indennità alimentare e, in questo caso, in quale misura. Il dubbio nasce dalla diversa formulazione delle due disposizioni contrattuali. Infatti, da un lato, l art. 9 del citato CCNL del , in materia di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, prevede che al dirigente sospeso in base a tale previsione debba essere corrisposta comunque una indennità alimentare, calcolata secondo le modalità ivi indicate; dall altro, l art.7, nel disciplinare la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di sei mesi, non prevede alcun trattamento economico per il dirigente per tutto il periodo di sospensione. La soluzione deve essere individuata nella formulazione espressa dalla clausola contrattuale. 1 / 7

2 Infatti, la disciplina dell art.7, comma 8, del CCNL della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del , per tutta la durata della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da tre a sei mesi ivi prevista, non prevede la corresponsione di alcun emolumento a favore del dirigente cui sia stata irrogata. Pertanto, proprio per la mancanza di ogni disciplina espressa in materia, deve escludersi in modo assoluto anche la possibilità di corrispondere al dirigente una qualunque forma di indennità alimentare, neppure attraverso il ricorso all analogia a quanto disposto per la sospensione cautelare. Infatti, la differenza di trattamento, rispetto alle previsioni dell art. 9 del medesimo CCNL del in materia di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, si giustifica con la circostanza che quest ultima non è una sanzione disciplinare ma, più semplicemente, una misura cautelare che l ente può adottare in attesa della conclusione del procedimento penale e di quello disciplinare. Relativamente al personale non dirigente vengono in considerazione altre due diverse problematiche. La prima concerne le corrette modalità applicative della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi, ai sensi dell art. 3, comma 6, del CCNL dell nei confronti di un dipendente assunto a termine con un rapporto di lavoro 2 / 7

3 a tempo parziale di tipo verticale, con un orario di lavoro di 18 ore settimanali, articolato sulle giornate del martedì, mercoledì e giovedì. In particolare, il dubbio riguarda se la sanzione debba essere applicata nei soli giorni di effettiva presenza lavorativa, oppure, senza soluzione di continuità, a partire dal primo giorno lavorativo. Altro aspetto, poi, è quello concernente la necessità o meno, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo parziale, di procedere ad un riproporzionamento del periodo di sanzione. Si ritiene che, nella particolare fattispecie prospettata, la sanzione debba essere applicata solo nei giorni in cui è prevista, sulla base del contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la presenza lavorativa del dipendente. Tale indicazione trova giustificazione e sostegno nella natura e nelle caratteristiche della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Infatti, è evidente che, presupponendo essa la sospensione della prestazione lavorativa (e della relativa retribuzione), essa non può trovare applicazione anche con riferimento ai giorni in cui, per definizione, manca la prestazione lavorativa, come nel caso dei periodi di non lavoro nell ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Si deve anche ricordare che, per ciò che attiene alle modalità operative, sulla base anche delle indicazioni giurisprudenziali, il datore di lavoro può, per ragioni produttive, disporre l esecuzione diluita nel tempo dei giorni di sospensione, non essendo in alcun modo prevista la necessità di 3 / 7

4 procedere ad una concentrazione della stessa in giorni consecutivi. Infine, si deve evidenziare che non esistono norme contrattuali che, per il caso del rapporto di lavoro a tempo parziale, consentano un riproporzionamento anche della entità delle sanzioni disciplinari. La seconda problematica, invece, attiene alle modalità di calcolo dell indennità alimentare per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale, ai sensi dell art. 5, comma 7, del CCNL dell Tale clausola contrattuale, infatti, dispone che al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare sono corrisposti un indennità pari al 50% della retribuzione di cui all art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del (ora art. 10, comma 2, lett. b), del CCNL del ), la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. Con riferimento a tale disciplina, in particolare si chiede, se: 1) la retribuzione individuale di anzianità debba essere corrisposta al 100%; 2) se nel conteggio dell indennità di cui si tratta debba essere ricompresa anche la 13^ mensilità; 4 / 7

5 3) in caso di risposta affermativa, se la stessa debba essere liquidata mensilmente congiuntamente all erogazione dell indennità o in unica soluzione a dicembre. La disciplina applicabile ai dipendenti sospesi dal servizio in caso di procedimento penale, contenuta nell art. 5, comma 7, del CCNL dell , prevede, per tutto il periodo di sospensione, l erogazione di una indennità alimentare pari al 50% della retribuzione di cui all art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del , come sostituito dall art. 10 del CCNL del , la retribuzione di anzianità ove acquisita e gli assegni per il nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. Per effetto del preciso richiamo della clausola contrattuale alla nozione di retribuzione di cui all art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del (sostituito dal dall art. 10 del CCNL sottoscritto in tale data), la suddetta indennità deve essere calcolata solo ed esclusivamente sulle voci retributive ivi indicate, tra le quali non rientrano, ad esempio, né l indennità di comparto né quella di vigilanza. Sulla base della formulazione testuale della clausola dell art. 5, comma 7, del CCNL dell , si è dell avviso che né la retribuzione di anzianità né gli assegni per il nucleo familiare debbano essere ridotti della misura del 50%. 5 / 7

6 Si ritiene, poi, che durante il periodo di sospensione il dipendente non maturi la 13^ mensilità. In proposito, infatti, si deve precisare, innanzitutto, che l'indennità prevista dall'art. 5, comma 7 del CCNL dell , non ha natura retributiva, ma assistenziale, essendo un istituto del tutto analogo all'assegno alimentare già previsto dall'art. 82 del T.U. impiegati civili dello Stato (richiamato dall'art. 92 dello stesso T.U.). Il punto è stato chiarito da copiosa giurisprudenza: a) T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 aprile 2001, n. 316: "L'assegno alimentare non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa bensì assistenziale ". b) Consiglio di Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 65: "L'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l'assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione". 6 / 7

7 c) Consiglio di Stato a. plen., 26 ottobre 1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art. 82 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa; esso, pertanto, non è assoggettabile a rivalutazione monetaria". d) Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37, secondo cui l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso in via cautelare dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali. Ciò premesso, si deve evidenziare che la soluzione negativa deriva dalle espresse previsioni dell art. 5, comma 8, del CCNL del , in materia di 13^ mensilità, secondo le quali "I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico ". In materia non è invocabile, invece, il comma 10 dello stesso articolo, perché, non essendovi "retribuzione" in senso tecnico, si deve parlare di "sospensione o privazione" del trattamento economico e non di una sua "riduzione". soloperto@aranagenzia.it 7 / 7

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