Il Presidente della Giunta regionale

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1 Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2. "Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio)". Il Presidente della Giunta regionale Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Visti gli articoli 2 e 72 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 7 febbraio 2011; emana Il seguente regolamento: Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, in attuazione del titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) Art. 1 (Oggetto) 1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), inerenti la disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento si intendono per: a) rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione: la rete ordinaria e la rete autostradale. E' esclusa la cosiddetta extrarete, destinata a soddisfare solamente il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi a clienti diversi dagli impianti di rifornimento stradali e autostradali, come ad esempio i depositi agricoli, i prodotti per il riscaldamento, i depositi per motovela e motopesca, gli impianti avio per aereomobili; b) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione e i relativi fabbricati delle attività accessorie; c) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra, con esclusione delle pensiline delle zone di erogazione; d) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST; e) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura; f) gestore: il soggetto titolare della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciata dall'agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie, nonché alla vigilanza e controllo dell'intera area di servizio; g) trasferimento: il cambiamento di sede dell'impianto senza mutamento di tipologia; h) aree montane: i Comuni riconosciuti interamente montani e i territori montani dei Comuni parzialmente montani in base alla normativa vigente;

2 i) centro abitato: quello delimitato dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Art. 3 (Classificazione degli impianti) 1. Ai fini statistici e di monitoraggio regionale, gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione della rete ordinaria sono classificati nelle seguenti tipologie: a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, nonché da locali destinati agli addetti e da self-service pre-pagamento o post-pagamento; b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self- service pre-pagamento o post-pagamento; c) chiosco: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero degli addetti ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli; d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria. 2. Costituiscono impianti della rete autostradale le aree di servizio ove sono presenti impianti costituiti da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. 3. Gli impianti della rete ordinaria e della rete autostradale sono provvisti di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità. Art. 4 (Zone omogenee) 1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone omogenee: a) zona 1 (zona A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi; b) zona 2 (zone B e C di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale parzialmente o totalmente edificata, diversa dalla zona A, nonché quella destinata a nuovi complessi insediativi; si considera parzialmente edificata la zona in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale non sia superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato; la parte del territorio destinata a nuovi complessi insediativi è quella identificata o nella quale l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità sopra riportati; c) zona 3 (zone D e F di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata a nuovi

3 insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale; d) zona 4 (zona E di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata a usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma. 2. Ai fini dell'applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma Quando il Comune intende riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti, vi provvede previa pubblicazione di bandi di gara, stabilendo tra i criteri per la loro assegnazione la priorità ai titolari di impianti localizzati nel territorio della Regione dichiarati incompatibili ai sensi dell'articolo 79 della l.r. 27/2009. CAPO I IMPIANTI STRADALI, IMPIANTI PRIVATI E RECIPIENTI MOBILI Art. 5 (Nuovi impianti) 1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti della rete ordinaria sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dotati dei seguenti requisiti minimi: a) dispositivi self-service pre-pagamento; b) due distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti e uno di metano o gas di petrolio liquefatto (GPL) o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate. Nel caso di erogazione di metano la capacità nominale di compressione, escluso lo stoccaggio, è adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 metri cubi all'ora per un erogatore doppio; c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione; d) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; e) pensiline di copertura dell'aree di rifornimento; f) servizi igienici per gli utenti, di cui almeno uno per gli utenti in condizione di disabilità; g) presenza di aree di sosta per autoveicoli con un minimo di tre posti auto, di cui almeno uno per gli utenti in condizione di disabilità; h) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati; i) area a verde pari al 10 per cento della ST. 3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale. 4. Le superfici dei nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 5. Per l'istallazione e l'esercizio dei nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. 6. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

4 Art. 6 (Attività e servizi integrativi) 1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della l.r. 27/2009 i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat. Possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali integrative, alimentari e non alimentari, qualificabili come esercizio di vicinato, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di generi di monopolio, la vendita di stampa quotidiana e periodica, nonché le attività ricettive. Le attività accessorie sono svolte dal titolare dell'impianto di distribuzione di carburanti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle dogane. 2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della l.r. 27/2009, le attività di cui al comma 1 del presente articolo seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione dei carburanti. 3. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento, in tal caso gli esercizi accessori dell'impianto rispettano i limiti orari previsti a livello comunale per gli esercizi che svolgono attività analoghe. 4. Se un impianto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, il Comune definisce gli orari di apertura e di chiusura dei servizi accessori nel rispetto delle disposizioni della l.r. 27/2009 e dell'articolo 14 del presente regolamento. 6. Il Comune definisce altresì gli orari di apertura delle attività e servizi integrativi nel caso in cui l'impianto svolga il servizio notturno. 7. Il rilascio delle autorizzazioni o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative alle attività accessorie avviene nel rispetto delle norme di settore, in particolare per gli aspetti edilizi, ambientali, igienico-sanitari, di sorvegliabilità e di sicurezza sul lavoro. Ai fini del presente articolo, per normative di settore si intendono tutte le normative commerciali, artigianali e di servizi. Art. 7 (Impianti senza gestore) 1. Nei Comuni privi di impianti di distribuzione dei carburanti possono essere installati nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune. 2. Nelle aree di cui all'articolo 19 della l.r. 27/2009 possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi con empori polifunzionali. Art. 8 (Attività soggette ad autorizzazione) 1. Sono soggette ad autorizzazione: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; b) il trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale; c) il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili; d) l'installazione di impianti di carburante a uso privato; e) l'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

5 f) l'aggiunta di nuovi carburanti. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante: a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori; b) le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto; c) il possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti dalla vigente normativa statale e regionale; d) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di: a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati; b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto; c) perizia giurata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59); d) elaborati tecnici necessari per il rilascio del permesso di costruire ai sensi della normativa vigente, qualora non siano stati già depositati presso altri uffici del Comune competente; e) atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica ai sensi di legge. 4. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari e al proprietario della strada. 5. Sono soggette a collaudo le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), e f). Art. 9 (Attività soggette a SCIA) 1. Sono soggette a SCIA, da presentare al Comune e all'ufficio dell'agenzia delle dogane competenti per territorio: a) la ristrutturazione parziale o totale di un impianto sulla stessa area; b) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati; c) la sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati; d) la diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio; e) l'aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati; f) l'eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati; g) l'installazione di self-service pre-pagamento; h) l'estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente; i) l'installazione di self-service post-pagamento; l) l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi. 2. La SCIA di cui al comma 1 è corredata di: a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati; b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto; c) perizia giurata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 32/ Le modifiche degli impianti di cui al comma 1 possono essere effettuate dalla data di presentazione della SCIA. 4. Sono soggette a collaudo le modifiche di cui al comma 1, lettere a), e), g), h) e l). Art. 10 (Ubicazione degli impianti)

6 1. Il complesso unitario costituito dall'impianto di distribuzione dei carburanti e dai manufatti relativi e dalle attività di cui all'articolo 6, escluse quelle ricettive, può essere realizzato in tutto o in parte anche all'interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del d.lgs. 285/1992 esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un'area sita fuori del perimetro dei centri abitati, a condizione che non ricadano negli ambiti di tutela ambientale ai sensi del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e fatte salve le norme in particolare in materia di prevenzione incendi, edilizia, ambiente, igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro. 2. All'interno delle fasce di rispetto stradali ricadenti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali a esso adeguati possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione del carburante e un locale prefabbricato con una superficie massima di 60 metri quadrati, munito di servizi igienici per gli utenti, in cui possono essere esercitate anche attività accessorie. Art. 11 (Dimensione delle superfici coperte) 1. Nelle zone del territorio comunale 2, 3 e 4 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), la SC realizzabile è calcolata in relazione alla ST dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, secondo i seguenti parametri: a) in caso di impianto con superficie fino a metri quadrati, la SC non deve superare l'8 per cento della ST dell'impianto, con una altezza massima degli edifici di 4,50 metri; b) in caso di impianto con superficie superiore ai metri quadrati, la SC non deve superare il 10 per cento della ST dell'impianto, con un massimo di metri quadrati e con una altezza massima degli edifici di 6,50 metri. 2. Le distanze da osservare nella costruzione degli edifici relativi alle attività accessorie degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono le seguenti: a) 5 metri dai confini; b) 10 metri dagli edifici esterni all'area dell'impianto. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi. Art. 12 (Modalità e spese per il collaudo) 1. Nella fase di collaudo degli impianti di distribuzione dei carburanti, gli stessi devono sospendere per motivi di sicurezza l'attività di erogazione, con chiusura del piazzale, limitatamente al tempo necessario al sopralluogo della commissione di cui all'articolo 77, comma 1, della l.r. 27/ Le operazioni di collaudo sono eseguite alla presenza del gestore o suo delegato e del tecnico responsabile dei lavori. 3. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione o il Comune assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo. 4. Il rimborso forfettario delle spese ai componenti la commissione è a carico della ditta richiedente. Il relativo importo e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 77, comma 5, della l.r. 27/2009. Il personale regionale svolge l'attività al di fuori dell'orario di lavoro.

7 Art. 13 (Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili) 1. I soggetti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro debbono ottenere, per quantitativi superiori a 30 litri, l'autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda degli interessati, dal Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento, ha validità triennale e può essere rinnovata. La domanda è corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro. 3. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, per i prelievi superiori a 30 litri, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma I soggetti interessati ai prelievi inferiori a 30 litri debbono essere muniti di recipienti mobili conformi alla vigente normativa statale. Art. 14 (Orari) 1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti della rete ordinaria con la presenza del gestore deve essere di 52 ore. 2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono aumentare l'orario minimo settimanale di cui al comma 1 fino a 62 ore, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) apertura non prima delle ore 5.00; b) chiusura non dopo le 22.00; c) possibilità di chiusura infrasettimanale; d) possibilità di chiusura domenicale e festiva. 3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale. E' comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti in condizione di disabilità. 4. Il servizio notturno è svolto dalle ore e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. 5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto e l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore. 6. I gestori degli impianti lungo la SS 4 e RA Ascoli - Porto D'Ascoli, la E78 Grosseto - Fano e variante SS 3 Flaminia da Calmazzo a Ponte Riccioli, la SS 76 della Val d'esino e la SS 77 della Val di Chienti, possono scegliere di effettuare un orario continuato nell'arco delle 24 ore senza dover effettuare la turnazione e la chiusura infrasettimanale. 7. Il gestore degli impianti di cui al comma 5 comunica annualmente al Comune competente l'orario praticato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo. Art. 15 (Turnazioni) 1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il Comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 12,5 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Il

8 raggiungimento di tale percentuale può essere garantito anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore. La scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. 2. Nella determinazione dei turni di apertura il Comune tiene conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie maggiormente percorse dall'utenza. 3. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante la festività infrasettimanale. 4. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio. 5. Il gestore può chiedere al Comune di effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato, nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune medesimo. La domanda si considera accolta se entro trenta giorni dal ricevimento non viene comunicato motivato diniego. 6. E' facoltà del gestore tenere aperto l'impianto nelle festività in cui il Sindaco, con propria ordinanza, deroga dall'obbligo di chiusura gli esercizi di vendita al dettaglio. 7. La domanda di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. La domanda si considera accolta se entro trenta giorni dal ricevimento non viene comunicato motivato diniego. 8. Sono soggetti alla disciplina degli orari è turni festivi anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree delle strutture turistico-ricettive e dei complessi commerciali. 9. I Comuni possono derogare a quanto previsto all'articolo 14 e al presente articolo per esigenze di carattere stagionale, turistico o legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti. Art. 16 (Esenzioni) 1. Gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni di cui agli articoli 14 e Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale gli impianti senza gestore. Art. 17 (Comunicazioni all'utenza) 1. È fatto obbligo ai gestori di esporre un cartello al pubblico, predisposto secondo le indicazioni del Comune, posizionato in prossimità degli accessi e indicante: a) l'orario di apertura; b) i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo; c) i prezzi praticati. Art. 18 (Impianti a uso privato) 1. Il rilascio dell'autorizzazione per un impianto a uso privato è subordinato alla condizione che lo stesso sia destinato esclusivamente al rifornimento degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso al gestore e nel rispetto delle norme di settore in particolare edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e acustiche. 2. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, l'impianto a uso privato è autorizzato a

9 condizione che l'oggetto sociale preveda soltanto l'attività di autotrasporto. Possono rifornirsi presso tale impianto anche gli automezzi in disponibilità dei soci della cooperativa o del consorzio, con esclusione di quelli a uso personale. 3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti a uso privato è rilasciata dal Comune competente per territorio. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'impianto a uso privato invia al Comune competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati: a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso; b) l'erogato complessivo annuo; c) l'importo complessivo del fatturato annuo. 5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte del titolare dell'impianto privato produce la decadenza dell'autorizzazione. 6. Il Comune invia alla Regione i dati di cui al comma 4 entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 7. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita separatamente. 8. L'autorizzazione per l'istallazione e l'esercizio di impianti per natanti da diporto avio a uso pubblico e di impianti di distribuzione dei carburanti esente da accisa per motovela e motopesca è rilasciata dal Comune competente per territorio, anche nel rispetto delle norme in particolare edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e acustica. CAPO II IMPIANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE E I RACCORDI AUTOSTRADALI Art. 19 (Servizi degli impianti) 1. Per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario dotare l'impianto di servizi accessori qualificati, finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al consumatore. 2. Gli impianti devono possedere i seguenti servizi: a) cartelloni elettronici dei prezzi praticati; b) aree di sosta per autoveicoli con parcheggi riservati agli utenti in condizione di disabilità; c) servizi igienici per utenti anche in condizione di disabilità; d) punto telefonico; e) sistema di videosorveglianza. 3. Oltre ai servizi di cui al comma 2, gli impianti devono possedere almeno tre dei seguenti servizi: a) area di sosta per automezzi pesanti, attrezzata per lunghe soste, dotata di celle frigorifero per i materiali deperibili, area lavaggio, area deposito materiali pericolosi, servizio di sorveglianza e ostello; b) servizi doccia per gli utenti; c) area di sosta per motocicli e servizi relativi; d) servizio di lavanderia a gettoni; e) area attrezzata per la sosta delle autocaravan; f) pannelli fotovoltaici o impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), quando la capacita di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo d.lgs. 387/2003; g) strutture riservate ai bambini, quali fasciatoi, attrezzature per i pasti e area gioco esterna; h) servizio di informazioni sul traffico e sulla situazione meteorologica;

10 i) internet point; l) servizio di prelievo automatico di denaro; m) diffusori automatici di acqua potabile. 4. I lavori relativi ai servizi obbligatori e a quelli facoltativi devono essere eseguiti entro dodici mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza dalla concessione. Art. 20 (Concessione) 1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata dalla struttura organizzativa regionale competente per la durata prevista dalla normativa vigente, subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. 2. La domanda per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è presentata dall'interessato alla struttura di cui al comma 1 corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dall'articolo 8 della l.r. 27/2009; b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; c) dichiarazione di assenso da parte del proprietario della strada o da un suo concessionario; d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente. 3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b), c), e d), possono essere rilasciati in sede di conferenza di servizi. 4. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui agli articoli 77 della l.r. 27/2009 e 12 del presente regolamento, che l'interessato deve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori. Art. 21 (Modifiche dell'impianto) 1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi: a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di distributori; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) il cambio di destinazione dei serbatoi o dei distributori di prodotti già erogati; e) l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, fiscali e urbanistico-edilizie;

11 3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), devono essere autorizzate dalla Regione. 4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), sono soggette a SCIA. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione Europea. 5. Sono soggette a collaudo le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) e l). Art. 22 (Ristrutturazione degli impianti) 1. Costituisce ristrutturazione degli impianti il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto. La ristrutturazione è autorizzata dalla struttura organizzativa regionale competente e sottoposta a collaudo. 2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura di cui al comma 1, corredata della documentazione di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b), c) e d). 3. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, che l'interessato deve richiedere alla struttura di cui al comma 1 almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori. 4. Per non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo. La domanda per la relativa autorizzazione, presentata dal gestore insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, è corredata dei pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data comunicazione entro trenta giorni alla struttura di cui al comma 1. CAPO III NORME COMUNI Art. 23 (Esercizio provvisorio) 1. Per i nuovi impianti, le modifiche e le ristrutturazioni soggette a collaudo su richiesta dell'interessato la Regione o il Comune, per quanto di rispettiva competenza, possono autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori centottanta giorni, previa presentazione della seguente documentazione: a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione europea, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato; b) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente secondo le forme di legge. Art. 24 (Norme transitorie) 1. Al fine di incrementare l'utilizzo e la diffusione di prodotti ecocompatibili nel rispetto dell'ambiente, per un periodo sperimentale di tre anni e fatti salvi i Comuni privi di impianti di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti di cui all'articolo 5 erogano almeno tre carburanti a scelta tra benzina, gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele. 2. Nei Comuni in cui è presente un unico impianto funzionante alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo può proseguire l'attività con le apparecchiature self-service pre-pagamento ai sensi dell'articolo 7, previa comunicazione da presentare nei termini e con le modalità

12 stabilite dal Comune. 3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Regione valuta le condizioni per un eventuale incremento delle 62 ore settimanali previste dall'articolo 14, comma 2, fino a un massimo del 50 per cento dell'orario minimo settimanale di cui al medesimo articolo 14, comma 1, tenendo conto dell'andamento del mercato e delle diverse modalità di vendita dei prodotti. 4. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 78 della l.r. 27/2009 i Comuni trasmettono alla Regione, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli impianti a uso privato esistenti. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Marche. Ancona, lì 16 Febbraio 2011 IL PRESIDENTE (Gian Mario Spacca) AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE; b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE. NOTE Nota all'art. 2, comma 1, lettera i) Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente: "Art. 4 - (Delimitazione del centro abitato) - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso." Nota all'art. 4, comma 1 Il testo dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è il seguente: "Art. 2 - (Zone territoriali omogenee) - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la

13 edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". Nota all'art. 4, comma 3 Il testo dell'articolo 79 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è il seguente: "Art (Incompatibilità degli impianti stradali) - 1. È considerato incompatibile l'impianto stradale che versa in una delle seguenti condizioni: a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale; b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2; c) è privo di fuoristrada; d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada; e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità; f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto. 2. Un impianto crea intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata. 3. Gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti dei servizi di cui al comma 1, lettera e), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti esistenti, che non hanno avuto da parte del Comune la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), trasmettono al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesta che l'impianto non si trova nelle condizioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3, ovvero è stato adeguato. 5. Per gli impianti incompatibili l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5". Nota all'art. 5, comma 6 Il testo dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è il seguente: "Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) - (Impianti di smaltimento igienico-sanitario) - 1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan. 2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

14 b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione." Nota all'art. 6, commi 1 e 2 Il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 73, della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è il seguente: "Art. 73 (Disciplina urbanistica e servizi accessori) - Omissis - 2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme di settore. La relativa autorizzazione o SCIA deve far capo allo stesso titolare dell'impianto di distribuzione carburanti. Omissis 4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente e seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti. Omissis." Nota all'art. 7, comma 2 Il testo dell'articolo 19 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è il

15 seguente: "Art. 19 (Esercizi polifunzionali) - 1. Nei Comuni montani con popolazione inferiore a abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati e in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge riferite a ciascuna delle tipologie commerciali interessate. 2. Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi da stabilire in accordo con il Comune. 3. I Comuni possono concedere, con convenzione, l'uso di immobili ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali. 4. I Comuni possono stabilire particolari agevolazioni a favore degli esercizi polifunzionali. 5. Gli esercizi polifunzionali, nonché gli esercizi commerciali di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006 medesimo anche al Comune e all'azienda sanitaria unica regionale (ASUR)." Nota all'art. 8, comma 3, lett. c) Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente: "Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti) - Omissis - 3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. Omissis". Nota all'art. 9, comma 2, lett. c) Per il testo del comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), vedi nella nota all'art. 8, comma 3, lett. c). Nota all'art. 12, commi 1 e 4 Per il testo dell'articolo 77 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) vedi nella nota all'art. 20, comma 4. Nota all'art. 19, comma 3, lett. f) Il testo del comma 5 dell'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), è il seguente: "Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) - Omissis - 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla

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