Università degli Studi di Padova Archivio Generale di Ateneo

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1 Università degli Studi di Padova Archivio Generale di Ateneo Materiali per la 1ª riunione per la costituzione di una Rete degli archivi storici delle università italiane Aula Nievo 29 ottobre 2009

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47 Archivio di Stato di Firenze: Fotoriproduzioni per il pubblico Page 1 of 2 07/10/2009 Home page» Servizi al pubblico» Sala studio» Fotoriproduzioni per il pubblico Fotoriproduzioni per il pubblico SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE L'esclusiva della fotoriproduzione per il pubblico è affidata ai sensi del Decreto 24 marzo 1997, n. 139 del Ministero per i beni culturali e ambientali, Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla ditta: GAP s.r.l. Sede di Roma: Via Valagussa 28c ROMA Sede di Firenze: c/o Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, Piazza Cavalleggeri, Firenze telefono: firenze@gaponline.it web: Per richieste di preventivo e informazioni varie: firenze@gaponline.it Le richieste di fotoriproduzione devono essere compilate sugli appositi moduli. Il loro accoglimento è subordinato all'autorizzazione da parte della Direzione dell'archivio di Stato. I costi delle fotoriproduzioni sono dettagliatamente indicati nel Tariffario riproduzioni (File PDF). Il modulo può essere presentato direttamente al personale della Ditta GAP s.r.l. presente in Sala studio con il seguente orario: - Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 9.30 alle ore il Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore Il modulo (File PDF) può essere anche scaricato da questo sito e spedito per posta ordinaria, indirizzandolo esclusivamente all'archivio di Stato di Firenze. AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE Per poter pubblicare la fotoriproduzione di un documento archivistico o di parte di esso, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Direzione dell'archivio, utilizzando l'apposito modulo (File PDF), corredato da marca da bollo. La pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento e la menzione "su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. È obbligo di legge la consegna di tre copie della pubblicazione per cui è stata chiesta l'autorizzazione. La violazione di tale obbligo può determinare il rifiuto ad ulteriori autorizzazioni per la fotoriproduzione. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE Si ricorda che i diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente - come disposto dal Decreto 8 Aprile 1994 del Ministro per i Beni Culturali - non riguardano libri con tiratura inferiore alle copie e prezzo inferiore a 77,47 né pubblicazioni periodiche scientifiche. Negli altri casi l'ammontare dei diritti per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua è di 51,65 per foto a colori e di 11,00 per foto in bianco e nero. La ricevuta di pagamento degli eventuali diritti dovuti dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione a pubblicare. Il pagamento potrà essere effettuato, a scelta: - presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze;

48 Archivio di Stato di Firenze: Fotoriproduzioni per il pubblico Page 2 of 2 07/10/ tramite conto corrente postale n 5512, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze (causale: Diritti di riproduzione all'archivio di Stato di Firenze); - tramite bonifico bancario. Nel caso di bonifico bancario gli elementi da indicare nella disposizione del bonifico sono: - coordinate bancarie in formato IBAN: IT 15J causale del versamento: Diritti di riproduzione all'archivio di Stato di Firenze; - codice fiscale del versante; - per bonifici internazionali, il codice BIC necessario per l'instradamento del bonifico bancario nella rete SWIFT è: BI TA IT RR ENT Data di redazione: dicembre 2000 Data di ultimo aggiornamento: 2 luglio 2007

49 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO MODULO RICHIESTA FOTORIPRODUZIONI ( Tessera di ammissione N Data / / Prot. N SCRIVERE IN STAMPATELLO DATI RICHIEDENTE Cognome Nome Via DATI FATTURAZIONE m Istituzione/Ente/Società m Altro Soggetto Cognome (se diversi dal "Richiedente") CAP Città Nome Nazione Tel. Fax P. IVA/C.F. Via CAP Città Note Chiede alla Prefettura dell Archivio Segreto Vaticano, per uso di: m studio privato m pubblicazione (v. p. 7, 8 e compilare modulo «Concessione diritti di utilizzo di immagini per pubblicazioni») SCATTI DIGITALI (.JPG) m per formati inferiori a 30x40 cm da 0,50 a 3,50 da 1-9 scatti = 3,50 a scatto da scatti = 3,00 a scatto da scatti = 2,50 a scatto da scatti = 1,50 a scatto >250 scatti = 0,50 a scatto m per formati superiori a 30x40 cm (pergamene, mappe, giornali,...) da 5,00 a 10,00 da 1-9 scatti = 10,00 a scatto da scatti = 7,00 a scatto >100 scatti = 5,00 a scatto Supporto m CD - m DVD Nazione Tariffario IMMAGINE DIGITALE (.TIF) Colori dpi m A4 (cm 21x29,7) 20,00 m A3 (cm 29,7x42) 30,00 m A0 (sup. cm 29,7x42) 75,00 Supporto m CD - m DVD STAMPA DIGITALE COLORE m A4 (cm 21x29,7) 14,00 m A3 (cm 29,7x42) 21,00 N.B.: Per una migliore qualità dell immagine ad uso pubblicazione si consiglia di richiedere «IMMAGINE digitale (.tif)» La riproduzione dei documenti elencati nel retro della presente domanda presa visione delle seguenti disposizioni: 1. sono esclusi dalla fotoriproduzione gli inventari, gli indici e gli schedari della Sala Indici, lo Schedario Garampi, i volumi consultabili nelle Sale di Studio; 2. la riproduzione di intere unità (buste o fascicoli), pergamene, documenti con sigillo pendente, piante, disegni, carte geografiche e simili viene eseguita con procedimenti digitali; 3. la consegna ed il possesso delle immagini fotografiche avvenuta con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma (analogica, digitale, ecc.) non implica la cessione di alcun diritto di riproduzione salvo quelli concessi ad uso di studio e/o pubblicazione; 4. il richiedente è tenuto a far pervenire alla Prefettura una copia di ogni pubblicazione (volume o estratto) nella quale siano utilizzati documenti dell Archivio Segreto Vaticano; 5. le spese relative all invio tramite «raccomandata» o per «via aerea» (oltre oceano) o per «posta prioritaria» sono a carico del richiedente. L Archivio declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali disguidi del servizio postale; 6. le fatture devono essere pagate per intero al ricevimento delle riproduzioni ed esclusivamente in uno dei seguenti modi: dall Italia: in contanti o con carta di credito presso l Archivio; in contrassegno; con vaglia postale; con assegno emesso da banca all ordine dell Archivio Segreto Vaticano; con versamento o bonifico sul c/c postale; dagli altri Paesi: in valuta locale a mezzo assegno emesso da banca all ordine dell Archivio Segreto Vaticano; con vaglia postale internazionale; con bonifico in Euro sul c/c postale; 7. nel caso di pubblicazione di immagine di un documento per scopo editoriale e/o di esposizione per mostre il richiedente dovrà ottenere preventiva autorizzazione dalla Prefettura dell Archivio, utilizzando l apposito modulo «Concessione diritti di utilizzo di immagini per pubblicazioni» e versare la tariffa relativa ai diritti di pubblicazione di 103,00 per ogni immagine pubblicata e/o esposta per ciascuna edizione in lingua; 8. nella pubblicazione è fatto obbligo di dare adeguata informazione sulla proprietà delle immagini riprodotte e sulla riserva dei diritti con la formula «Copyright Archivio Segreto Vaticano», assieme all indicazione esatta della segnatura; 9. le immagini fotografiche non possono essere riprodotte, duplicate, manipolate, cedute a terzi o utilizzate in alcun modo diverso da quanto previsto dal presente modulo senza il consenso scritto dell'archivio; 10. per eventuali altre modalità di riproduzione e/o utilizzo diverse da quelle indicate (riproduzione di facsimili di documenti, internet, riprese filmate e televisive, usi didattici, riversamento di intere unità seriali su CD/ DVD), si prega di prendere contatto con la Segreteria dell Archivio. Fotocopie m Bianco e Nero 0,50 (oltre al prezzo della singola fotocopia vi è una tariffa fissa di 8,00 per ogni unità archivistica: volume, busta, fascicolo, etc.) SU RICHIESTA Microfilm 35 mm. m Negativo ogni fotogramma 2,50 (oltre al prezzo del singolo fotogramma vi è una tariffa fissa di 8,00 per ogni unità archivistica: volume, busta, fascicolo, etc.) Il Richiedente Il Vice Prefetto

50 DOCUMENTI DI CUI SI RICHIEDE LA RIPRODUZIONE (LE RICHIESTE SI ACCETTANO FINO ALLE ORE 12.30) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.» Verificare l esatta segnatura archivistica dei singoli documenti.» Si indichi con precisione il fondo, il volume o il documento da riprodurre, servendosi dell apposito indice dei fondi (Sala Indici e Sala di Studio).» Si faccia sempre riferimento alla numerazione dei fogli apposta meccanicamente sulla pagina, elencando i singoli fogli e indicando chiaramente il recto e il verso (es.: ff. 5r, 7rv, 10r-12v); si usi come segno di separazione la virgola o il punto e virgola; per un gruppo di fogli consecutivi è sufficiente indicare il primo e l ultimo, uniti da un trattino (es.: ff. 10r-12v). In assenza della numerazione moderna fa testo quella antica, verificata con attenzione.» Qualora i fogli del volume (busta o fascicolo) siano privi di numerazione, oppure essa risulti equivoca, si prega di rivolgersi al personale della Sala di Studio. DATI PER LA CONSEGNA m ritira personalmente m spedire a dati richiedente m spedire a dati fatturazione m spedire altra destinazione Istituzione/Ente/Società m spedire contrassegno Cognome Nome Via CAP Città Nazione m Note

51 Comune di Desenzano d/g - Quantificazione quota rimborso fotocopie e materiale vario mhtml:file://d:\archiviaria\archivaria - Generale\Regolamenti Archivio\Comune di... Page 1 of 3 07/10/2009 QUANTIFICAZIONE QUOTA RIMBORSO COSTO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO RILASCIATO AGLI UTENTI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 LA GIUNTA COMUNALE VISTO il Capo V della legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante disposizioni in materia di "Accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 25, comma 1, che recita testualmente: "Il diritto di accesso si esercita mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura."; VISTO anche l'art. 12, comma 2, del Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 33 dell' , esecutiva ai sensi di legge, che recita testualmente: "Per il rilascio di copie dei documenti il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di riproduzione. La Giunta Comunale stabilisce la tariffa per il rilascio di fotocopie degli atti"; PRESO ATTO delle proprie precedenti deliberazioni riguardanti la quantificazione del rilascio di fotocopie e materiale vario ai sensi della Legge 241/90 tutte esecutive ai sensi di legge e precisamente: - n. 96 del ; - n. 39 del ; - n. 211 del ; - n. 368 del ; - n. 565 del , che ha convertito in Euro i vari importi già espressi in Lire; VISTO che, a seguito di mutate esigenze, risulta opportuno variare ed integrare le tariffe già stabilite con le sopra citate deliberazioni, con le seguenti voci: - Rilascio rapporto completo di Polizia Giudiziaria (stampato con Polcity o copia conforme all'originale); - Stesura planimetria in scala; - Fotogramma connesso con l'incidente stradale; - Rimborso spese postali per spedizione materiale descritto ai punti precedenti; PRESO ATTO che pertanto l'elenco aggiornato e completo dei costi dei rilasci è quello risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; RITENUTO inoltre opportuno prevedere il rilascio, a titolo gratuito da parte dell'ufficio Informagiovani ed eventuali altri uffici, delle copie riguardanti i bandi di concorso ed offerte di lavoro; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, della responsabile dell'ufficio Economato- Patrimonio, dott.ssa Loretta Bettari, ai sensi e per gli effetti dell'art comma 1 del D.Lgs n. 267 T.U.E.L.;

52 Comune di Desenzano d/g - Quantificazione quota rimborso fotocopie e materiale vario mhtml:file://d:\archiviaria\archivaria - Generale\Regolamenti Archivio\Comune di... Page 2 of 3 07/10/2009 VISTO l'art. 125, del D.Lgs n. 267 T.U.E.L.; VISTO l'art. 134, 4 comma, del D.Lgs n. 267 T.U.E.L.; CON VOTO unanime, espresso ai sensi di legge; D E L I B E R A 1. di integrare l'elenco già approvato con la propria succitata deliberazione n. 211/2001 con la seguente casistica: rilascio rapporto completo di Polizia Giudizia ria (stampato con Polcity o copia conforme all'originale), Euro 25,00; Stesura planimetria in scala, Euro 50,00; Fotogramma connesso con l'incidente stradale, per ogni fotogramma 1,00 Euro; Rimborso spese postali per spedizione materiale descritto ai punti precedenti, Euro 4,00; 2. di autorizzare pertanto gli Uffici comunali al rilascio di fotocopie per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 241/90, ai vari utenti, richiedendo i rimborsi spese esposti nell'allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di stabilire che le copie riguardanti i bandi di concorso e offerte di lavoro, verranno rilasciate, A TITOLO GRATUITO, da parte dell'ufficio Informagiovani ed eventuali altri uffici; 4. di stabilire, altresì, il rilascio gratuito di fotocopie, nel caso in cui il rilascio ammonti ad una somma inferiore ad Euro 1,50 ( 3000); 5. di dare atto che le somme introitate a titolo di rimborso per il rilascio di copie di cui sub 1), rientrano nell'attività istituzionale del Comune, posta in essere in ottemperanza ad obblighi di legge e pertanto fuori Campo I.V.A.; 6. di introitare le somme derivanti da tale servizio sul capitolo di Bilancio n. 680 "Concorsi, rimborsi e recuperi vari" e di non assoggettare tali somme ad I.V.A. essendo il servizio di tipo istituzionale; 7. di prendere atto che l'elenco delle possibili richieste di accesso ed i relativi costi di rilascio sono evidenziati nell'allegato sub A alla presente deliberazione; 8. di comunicare il presente atto, in elenco, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs n. 267 TUEL, e di dichiararlo, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. *************** Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Allegato A QUANTIFICAZIONE QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO RILASCIATO AGLI UTENTI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 RIF. DESCRIZIONE EURO 1 Fotocopia su carta normale - FORMATO A/4 - per ogni facciata 0,25 2 Fotocopia su carta normale - FORMATO A/3 - per ogni facciata 0,25 3 Fotocopia fronte-retro su carta normale FORMATO A/4 e A/3 0,50 4 Pagina stampata da computer o terminale 0,15 5 Dischetto PC contenente testi o dati 2,50 6 Fotocopia di vario formato su carta lucida 4,00

53 Comune di Desenzano d/g - Quantificazione quota rimborso fotocopie e materiale vario mhtml:file://d:\archiviaria\archivaria - Generale\Regolamenti Archivio\Comune di... Page 3 of 3 07/10/ Pagina di copia eliografica 4,00 8 Etichetta stampata su foglio singolo o continuo 0, Pagina di elaborazione di dati stampata su foglio singolo o continuo (con un minimo di L pari ad euro 5,16) Rilascio gratuito di fotocopie, nel caso in cui il rimborso ammonti ad una somma inferiore a L (viene previsto il pagamento solo se vengono rilasciate più di 6 fotocopie normali, cioè pagamento minimo di L.3.000, pari ad euro 1,50) 0,15 1,50 11 Dischetto contenente le liste elettorali 52, Copia su C.D. dell'aerofotogrammetria di tutto il territorio comunale in scala 1:200 nei formati DxF per autocad 11 - DWG per autocad 14 - archicad, cadauno - per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione Copia su C.D. dell'aerofotogrammetria di tutto il territorio comunale in scala 1:500 nei formati DxF per autocad 11 e archicad 6, cadauno - per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione Copia su C.D. dell'aerofotogrammetria del centro storico di Desenzano del Garda in scala 1:500 nei formati DxF per autocad 11 e archicad 6, cadauno - per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione Copia su C.D. del Piano Regolatore Generale solo in formato archicad 6, cadauno - per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione Estratto di aerofotogrammetria su floppy disk, per uso esclusivo del richiedente con divieto di riproduzione 155,00 155,00 103,00 129,00 8,00 17 Stampa a colori su carta formato A/4 - per ogni facciata 1,00 18 Stampa a colori su carta formato A/3 - per ogni facciata 1,20 19 Rilascio rapporto completo di Polizia Giudiziaria (stampato con Polcity o copia conforme all'originale) 25,00 20 Stesura planimetria in scala 50,00 21 Fotogramma connesso con l'incidente straordinario (per ogni fotogramma) 1,00 22 Rimborso spese postali per invio materiale di cui ai punti ,00 Scrivi al "Punto di Risposta" Torna all'indice dei Regolamenti Home page di OnDe

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59 Vademecum per sale di studio Vademecum per le Sale di Studio Le sale di studio sono i locali, nei quali i documenti conservati negli Archivi di Stato vengono consultati dagli interessati, per ragioni di studio o per ragioni amministrative e private. II servizio nelle predette sale e regolato da disposizioni contenute nel d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409, nel r.d. 2 ott. 1911, n e nei regolamenti interni per le sale di studio in vigore presso ogni Archivio di Stato. Esse sono aperte al pubblico per non meno di cinque ore al giorno, la mattina di tutti i giorni feriali, e, negli Archivi più importanti, anche in ore pomeridiane in base alla rispettiva normativa interna. L'osservanza delle regole stabilite per il servizio di dette sale e curata dal direttore della sala e dai suoi collaboratori (impiegati e commessi). Per I'accesso, gratuito, alla sala di studio gli studiosi debbono presentare una domanda di ammissione al direttore dell'archivio. In essa normalmente uno stampato già predisposto gli studiosi indicano il nome e cognome, la nazionalità, la professione, la residenza, I'eventuale recapito nella città sede dell'archivio, I'argomento e lo scopo (consultazione o pubblicazione) dello studio da effettuare, i dati di un documento di riconoscimento; infine, debbono sottoscrivere I'impegno di consegnare biblioteca dell'archivio tre copie del loro lavoro, se pubblicato. La domanda e valida per I'anno in corso e per un determinate argomento di studio. I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati, per la consultazione del quali occorre I'autorizzazione del ministro dell'lnterno. In quest'ultimo caso e necessario che I'interessato inoltri al Ministero dell'interno domanda in carta semplice, ove si segnaleranno, oltre le generalita, la qualifica professionale, i titoli scientifici, I'argomento e lo scopo dello studio, ovvero gli elementi che possano mettere I'organo competente in grado di giudicare sull'opportunità di concedere I'autorizzazione. E soggetta all'autorizzazione la consultazione: dei documenti di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, appartenenti agli ultimi cinquant'anni; dei documenti riservati, relativi a situazioni puramente private di persone, appartenenti agli ultimi settant'anni; dei documenti dei processi penali, dei quali la conclusione del processo sia avvenuta negli ultimi settant'anni. II testo del documenti conservati negli Archivi di Stato puo essere liberamente trascritto e pubblicato, mentre la riproduzione in fac-simile e soggetta ad autorizzazione, la cui richiesta, in carta da bollo, va presentata ai direttori degli Archivi. Gli studiosi sono tenuti ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali (1 di 4) [25/10/ ]

60 Vademecum per sale di studio indicazioni (es. nazionalita) in un apposito registro di presenza. Per la ricerca del materiale archivistico relative al loro studio, gli studiosi possono avvalersi della Guida generale degli Archivi di Stato Itallani, degli strumenti di corredo del fondi archivistici (guide, inventari sommari ed analitici, rubriche, schedari) e, soprattutto, della consulenza dei funzionari archivistici. Non esiste, infatti, negli Archivi una classificazione generale per soggetto, come avviene invece per le Biblioteche. La ricerca deve essere condotta con I'iniziale individuazione dell'esistenza di rapporti tra I'oggetto dello studio e i fondi conservati nell'archivio. Selezionate le unita da consultare, gli studiosi ne fanno richiesta indicando sugli appositi moduli il proprio nome, la data, la segnatura archivistica (fondo, serie, numero di busta o registro, eventualmente fascicolo) per ciascun pezzo desiderate. I pezzi vengono consegnati ai richiedenti nello stesso giorno della richiesta o nei giorni successivi. Durante la visione dei documenti, gli studiosi debbono evitare ogni sia pur Neve danneggiamento ai medesimi. E proibito scrivere (anche a matita) sui documenti, provocarne lacerazioni, mettere in disordine il materiale, cambiando I'ordine delle carte non legate o dei fascicoli e sottofascicoli. In sintesi gli studiosi sono tenuti a riconsegnare il materiale nelle condizioni in cui I'hanno ricevuto. Gli studiosi non ottemperanti a tali disposizioni, dopo essere stati diffidati, possono essere allontanati dalla sala di studio e, nei casi piii gravi, possono essere esclusi, temporaneamente o definitivamente, dalle sale di studio di tutti gli Archivi, oltre che denunciati all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali. Agli studiosi e consentito, oltre la lettura e la copia manuale dei documenti, I'uso di macchine da scrivere, di registratori, di macchine fotografiche, in locali a cio appositamente destinati dalla direzione dell'archivio, purché sia evitato ogni pericolo di danneggiamento dei documenti. Per i documenti grafici (piante e disegni) e consentita I'elaborazione di lucidi, salva I'integrità del materiale stesso. Per I'uso di mezzi meccanici e per i lucidi, gli studiosi debbono chiedere I'auto-rizzazione del direttore dell'archivio, con una domanda in carta semplice presentata al direttore della sala di studio. Presso tutti gli Archivi gli studiosi possono avvalersi del servizio di fotoriprodu-zione (xerocopie, microcopie positive e negative, fotocopie) gestito da fotooperatori dell'amministrazione archivistica. (2 di 4) [25/10/ ]

61 Vademecum per sale di studio Per ottenere la fotoriproduzione del documenti, gli studiosi debbono compilare un apposite modulo di richiesta (stampato), su cui vengono indicati la segnatura archivistica del documenti da riprodurre e il mezzo tecnico di fotoriproduzione prescelto. Le tariffe relative sono fissate con decreto del ministro per i Beni culturali e ambientali (D.M. 8 aprile 1994). Se la consultazione si protrae per più giorni, i pezzi restano a disposizione degli studiosi sui tavoli o in appositi scaffali di deposito. Terminata la consultazione del singolo pezzo, esso deve essere collocate nel luogo (banco, carrello, scaffale) stabilito per la restituzione del documenti consultati. Gli studiosi possono avere in visione, eccezionalmente, anche documenti con-servati in Archivi diversi da quello frequentato, facendo richiesta alla direzione dell'archivio, che la trasmette all'ufficio centrale per I'autorizzazione. In sala di studio gli studiosi possono consultare i libri della biblioteca dell'archivio (che e una biblioteca d'istituto e non pubblica), avvalendosi di appositi moduli per la richiesta. Norme più dettagliate sono contenute nel regolamento interno della biblioteca di ogni Archivio. Per la consultazione dei documenti a fini amministrativi e comunque non di studio, gli interessati debbono presentare una domanda di ammissione al direttore dell'archivio: in carta semplice per la richiesta di visione dei documenti, in carta bollata per la richiesta di copia dei documenti. In essa debbono essere indicati il nome e cognome, la residenza ed i documenti dei quali si richiede la consultazione. A seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria e, in particolare, dei decreti nn. 641 e 642 del 26 ottobre 1972, disciplinanti rispettivamente le tasse sulle concessioni governative e le imposte di bollo, e su conforme parere tecnico del ministero delle Finanze, II regime fiscale disposto dall'art. 29 del decreto n del 1963 risulta cosl modificato (circolare UCBA n. 43/82 (9) del 19 aprile 1982): Richieste di ricerca, ispezione e lettura di documenti, fatte per ragioni di studio e non di studio: a) la richiesta non e assoggettata ad imposta di bollo; b) non e necessario il nulla osta sulla richiesta ne il pagamento della tassa sulle concessioni governative. II regime esentativo si giustifica avuto riguardo alla circostanza che tali richieste non possono in nessun modo essere ricomprese nella tassativa elencazione di cui all'art. 5 della tariffa, allegato A annessa al decreto 26 ott. 1972, n. 642, ne sono dirette ad ottenere I'emanazione di un provvedimento amministrativo; (3 di 4) [25/10/ ]

62 Vademecum per sale di studio Richieste di copie o estratti di documenti, fatte per ragioni non di studio: a) la richiesta e assoggettata all 'imposta di bollo nei modi e nella misura previsti dalla vigente normativa (art. 5 della tariffa citata e successive modificazioni e integrazioni); b) non e necessario il nulla osta sulla richiesta ne il pagamento della tassa sulle concessioni governative; Rilascio di copie o estratti di documenti per ragioni non di studio: a)la copia o I'estratto va rilasciato in carta bollata con le attestazioni di cui all'art. 6 della tariffa allegato A annessa al decreto 642 del 1972; b) nel caso in cui il rilascio avvenga mediante utilizzazione delle apparecchiature fotografiche o fotomeccaniche, il tributo va corrisposto con applicazione di marca da bollo. II richiedente e altresì tenuto a corrispondere le tariffe di fotoriproduzione all'uopo previste dal relative decreto ministeriale. L'imposta di bollo deve essere applicata per ogni singolo documento. Si precisa inoltre, che, riguardo all'ipotesi sub a), vanno utilizzati piu fogli di carta bollata ove il documento non possa essere copiato nelle quattro facciate del primo foglio, e, riguardo all'ipotesi sub b), I'imposta va assolta ogni quattro copie fotostatiche per ogni singolo documento (art. 5 decreto n. 642 del 1972); Effettuazione di copie di documenti per ragioni di studio: L'attività di studio comporta spesso che I'utente richieda copie dei documenti oggetto del proprio specifico studio. Anche per soddisfare tali esigenze gli istituti archivistici sono stati forniti di apparecchiature fotografiche e fotomeccaniche, che offrono quindi allo studioso un servizio di grande utilità, complementare a quello della consultazione dei documenti offerto in sala studio. L'effettuazione pertanto di copie mediante i procedimenti tecnici di cui sopra non può essere assoggettata ad alcun regime fiscale, ma al solo rimborso delle spese sostenute dah'amministrazione, fissate dal decreto ministeriale sulle tariffe per la fotoripro duzione di documenti. Tali copie semplici e informali non dovranno essere auten-ticate ne accompagnate da dichiarazioni o note ufficiali che possano in qualche modo sostituire I'autenticazione. Sono fatte salve, riguardo all'imposta di bollo, le ipotesi sul caso d'uso, previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 642/1972, nonché le esenzioni di cui alla tabella allegato B dello stesso decreto. (4 di 4) [25/10/ ]

63 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - Piazzale degli Archivi, Roma Internet: -E mail: acs@beniculturali.it Fax: 06/ Telefoni: 06/ (centr.) (Sala studio) 06/ (Ufficio Cassa) - 06/ (Fotografi) - 06/ (Fotocopie) 06/ (Sez. Atti Riservati) 06/ (Rinnovo scaffali) (Servizio Araldico) -06/ (Deposito di via Simone Martini, 145 Serafico ) REGOLAMENTO DELLA SALA DI STUDIO 1. La Sala di Studio è aperta agli studiosi che svolgono ricerche sulla documentazione conservata dall Archivio Centrale dello Stato. 2. La Sala di Studio osserva il seguente orario: lunedì - venerdì ore , sabato ore Lo studioso è tenuto a compilare, per ciascun anno solare e per ciascun tema di ricerca, una domanda di ammissione alla consultazione su un modulo a stampa fornito nella Sala inventari (settore n. 1). 4. Sulla domanda è necessario indicare in modo chiaro, possibilmente in stampatello, oltre alle proprie generalità, anche l oggetto della ricerca e le sue finalità (art. 91 R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163). 5. Non sono liberamente consultabili i documenti di cui all art. 122 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (documenti dello Stato riservati per motivi di politica interna ed estera, consultabili 50 anni dopo la loro data; documenti contenenti dati personali liberamente accessibili dopo 40 o 70 anni). Il testo legislativo suindicato è a disposizione del pubblico. 6. Per i documenti non liberamente consultabili di cui al numero precedente, si può chiedere specifica autorizzazione, compilando l apposito modulo fornito dal personale di sala (per le modalità della richiesta, vedi All. B). 7. Il personale addetto alla sorveglianza assegna a ogni studioso uno scaffale di deposito situato nel settore 5. Lo studioso può richiedere fino a n.4 unità di conservazione per distribuzione, fino a un massimo di 8 al giorno (nei periodi di particolare affluenza degli utenti in sala di studio, la Direzione si riserva la facoltà di ridurre il numero delle unità di conservazione richiedibili, per motivi di salvaguardia del materiale archivistico e di sicurezza del lavoro); Le richieste vanno presentate: - dal lunedì al venerdì, entro le ore: 9.40, il sabato, entro le ore: 9.40 Le richieste presentate dopo l ultimo giro di distribuzione vengono evase la mattina successiva, alle ore 9,40. Il personale addetto alla distribuzione colloca le buste di ogni studioso nel rispettivo scaffale di deposito. Le buste rimangono in deposito nello scaffale assegnato per una settimana. Lo studioso interessato a proseguire la ricerca può rinnovare il deposito. 8. Le richieste di documenti vanno compilate nella Sala inventari (settore n. 2) sull apposito blocchetto una richiesta per ciascuna busta. 9. I documenti richiesti vanno ritirati, una busta per volta, presso lo scaffale del settore n. 5 assegnato allo studioso. 10. La documentazione da riarchiviare va invece collocata negli appositi scaffali situati nel settore n Ai sensi degli artt. 91 e 107 del R.D.L. 2 ottobre 1911, n. 1163, danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l esclusione dagli Archivi di Stato, salvo sempre l azione per responsabilità civile e sanzioni penali. 12. I documenti vanno consultati ed eventualmente selezionati per la fotocopiatura secondo l ordine in cui si trovano nel fascicolo e non devono essere rimossi per nessuna ragione. 13. Ogni studioso può richiedere fino ad un massimo di 800 fotocopie per ogni anno solare (per le modalità di prenotazione vedi All. A). Le scatole e le buste contenenti il materiale da fotocopiare vanno collocate negli appositi scaffali situati nel settore n. 6. 1

64 14. E vietato portare in Sala di studio borse, cartelle, giornali e contenitori di qualsiasi genere che vanno depositati nell armadietto assegnato a ciascuno studioso all atto della consegna del proprio documento di identità all Ufficio passi. 15. E ammesso l uso del personal computer: Previa autorizzazione da parte del direttore di sala, sono consentite a pagamento riprese con macchina fotografica digitale personale. 16. Non è consentito per nessun motivo uscire dall area della consultazione portando documenti. Sarà il personale addetto all orientamento a recarsi al tavolo dello studioso che abbia bisogno di specifici chiarimenti. 17. In sala di studio sono attivi sistemi di telesorveglianza. ALL. A: Modalità per la prenotazione e il pagamento delle fotocopie e delle fotografie (il materiale da utilizzare è posto presso il primo tavolo della sorveglianza) 1. Segnalare i documenti con le apposite strisce di carta fermate con le attaches (i singoli documenti non vanno spostati o estratti dal fascicolo); 2. Applicare su ciascuna busta l apposita scheda su cui indicare: cognome, serie archivistica, numero di busta e di fascicolo, numero complessivo delle fotocopie o delle fotografie; 3. Compilare per ciascun giorno il foglio riepilogativo, su cui riportare quanto già scritto su ogni scheda e il totale delle fotocopie o fotografie prenotate. Il foglio riepilogativo va applicato su una delle buste; 4. I tempi di consegna delle riproduzioni variano in relazione alla quantità richiesta. Gli studiosi che hanno particolari motivi d urgenza, possono segnalare le proprie necessità al personale di sala in servizio la mattina; 5. Il costo delle fotocopie è il seguente: Euro 0,08 per il formato A4 B/N, Euro 0,16 per il formato A3 B/N, Euro 1,03 per il formato A4 colore, Euro 1,81 formato A3 colore, Euro 0,13 per le copie da lettore di microfilm. Il costo delle riprese digitali da originali è il seguente: tramite scanner file formato jpeg bassa definizione 1 euro a immagine, formato tiff alta definizione (da 300 a 500 dpi) 6 a immagine, formato tiff (600 dpi e oltre) 12 a immagine; tramite macchina fotografica digitale file formato jpeg bassa definizione 1 a immagine, alta definizione (obbligatoria per il materiale cartografico) 6 a immagine. Il costo del supporto (cd) è di 2,50. Il costo per la riproduzione d'immagini già in formato digitale è il seguente: 3 euro per immagini ad alta definizione (materiale cartografico) e 1 euro per le immagini a bassa definizione. Per le riprese da originali con fotocamera personale sono dovuti Euro 3,00 per ogni singola unità di conservazione. 6. Tutti gli importi dovranno essere versati anticipatamente a) presso l'ufficio cassa (tel. 06/ ); b) oppure con bollettino di conto corrente postale intestato a Archivio Centrale dello Stato, ple. degli Archivi, Roma - C/C ; c) oppure tramite bonifico bancario all'indirizzo: Poste italiane S.p.A. CODICE (IBAN): IT 57 S BIC: BPPIITRRXXX. 7. Non è consentita la fotocopiatura di serie archivistiche o singole unità particolarmente deperibili o coperte da tutela del diritto d autore; 8. Per fotocopiare pagine di libri l utente deve rivolgersi al personale della Biblioteca; 9. Non è consentita la fotocopiatura di quotidiani e periodici. 2

65 ALL. B: Modalità per la richiesta di autorizzazione alla consultazione di documenti riservati In osservanza alle nome vigenti in materia di consultabilità dei documenti riservati e di tutela dei dati personali la procedura da seguire per la richiesta di autorizzazione è la seguente: 1. Per l accesso ai documenti riservati lo studioso deve presentare apposita domanda e compilare il modulo con l elenco dei fascicoli; la domanda e il modulo vanno consegnati al personale della Sala di studio; 2. La domanda dello studioso, previa istruttoria del Servizio per la gestione dei documenti riservati e con i parere del sovrintendente dell Archivio centrale dello Stato, viene trasmessa all Ispettorato per i servizi archivistici del Ministero dell interno che può autorizzare la consultazione, udita la Commissione di cui all art. 123 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n L Ispettorato per i servizi archivistici del Ministero dell interno provvederà a comunicare ai singoli studiosi l accoglimento o meno della richiesta di consultazione di atti riservati; 4. Ottenuta l autorizzazione, lo studioso potrà accedere ai documenti riservati. ALL. C: Norme che regolano l autorizzazione alla pubblicazione di documenti (D.M. 8/4/1994) 1. Il richiedente è tenuto a inoltrare al Sovrintendente dell Archivio centrale dello Stato domanda di autorizzazione alla pubblicazione redatta su carta legale, indicando la segnatura archivistica di ciascun documento nonché modalità, destinazione e quantità delle riproduzioni richieste. L autorizzazione alla pubblicazione non esonera il ricercatore dall accertamento, e se del caso dalla regolarizzazione, di eventuali diritti d autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni. 2. In caso di riproduzioni in fac-simile di documenti in tiratura superiore alle copie o con prezzo di copertina superiore a Euro 77,47, è dovuto all Amministrazione un corrispettivo pari a tre volte il prezzo di acquisto delle riproduzioni stesse (fotocopia, microfilm, ripresa digitale) (d.m. 8 aprile 1994, tariffario, punto VI). Per volumi con tiratura inferiore o per periodici di natura scientifica il richiedente è esente dal pagamento di tariffe per diritti di riproduzione: in tal caso dovrà farne esplicita dichiarazione nella domanda. Nel caso di riprese fotografiche non eseguite dall Amministrazione, lo studioso dovrà pagare Euro 51,65 per foto a colori e di Euro 10,33 per foto b/n, con l obbligo di consegnare all Amministrazione un duplicato per ogni scatto. Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di 10 scatti (d.m. 8 aprile 1994, tariffario punto III). Nel caso in cui la riproduzione fosse destinata alla realizzazione di prodotti audiovisivi derivati (cd rom...) il richiedente dovrà corrispondere una tariffa fissa per immagine pubblicata (Euro 51,65 per foto a colori e Euro 10,33 per foto in b/n) più una quota percentuale del 12% sull introito lordo derivante dalla commercializzazione del prodotto. 3. Tutti gli importi dovranno essere versati anticipatamente a) presso l'ufficio cassa (tel. 06/ ); b) oppure con bollettino di conto corrente postale intestato a Archivio Centrale dello Stato, ple. degli Archivi, Roma - C/C ; c) oppure tramite bonifico bancario all'indirizzo: Poste italiane S.p.A. CODICE (IBAN): IT 57 S BIC: BPPIITRRXXX. 4. Il richiedente è tenuto a citare, nella predetta pubblicazione, questo Istituto quale possessore del documento edito e a fare esplicito riferimento al numero di autorizzazione assegnato. Inoltre dovrà 3

66 consegnare sempre a questo Istituto una copia del volume in cui sarà inserita la riproduzione. 5. L autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente a un solo paese e alla prima edizione della stessa; per ulteriori utilizzazioni dovrà essere richiesto un permesso specifico. LA DIREZIONE PIANTA della SALA DI STUDIO 1. Orientamento 2. Sala Inventari 3. Direzione Sala di Studio 4. Sala Consultazione 5. Distribuzione 6. Scaffali per riarchiviazione 7. Laboratorio fotocopie Cassa 8. Biblioteca 4

67 Archivio di Stato di Milano - Regolamento Page 1 of 5 07/10/2009 Archivio di Stato di Milano - Via Senato, Milano - Tel Fax as-mi@beniculturali.it Mappa del sito Vai al menu Vai al contenuto Archivio di Stato di Milano Menu principale 1: Home 2: Archivio 3: Patrimonio 4: Servizi 5: Didattica 6: Attività 7: Avvisi Sei in: Home Servizi Regolamento Menu di sezione 4.1: Carta della qualità dei servizi Pagina corrente: 4.2: Regolamento 4.3: Sala di studio 4.4: Sala mediateca 4.5: Biblioteca 4.7: Servizi di fotoriproduzione 4.8: Guida alle ricerche 4.9: Ricerche per uso amministrativo 4.10: Ufficio relazioni con il pubblico 4.11: Concessione di spazi Regolamento Regolamento della sala di studio e della sala mediateca Per una migliore conservazione del patrimonio documentario, considerato dalla legge bene demaniale, si chiede l attiva collaborazione degli utenti. Gli utenti potranno introdurre in sala di studio esclusivamente matite, fogli sciolti di formato non

68 Archivio di Stato di Milano - Regolamento Page 2 of 5 07/10/2009 superiore ad A4, computer portatili privi di custodia. Gli utenti non potranno assolutamente: introdurre in sala studio borse, cartelle, cartellette, quaderni, contenitori e custodie di qualsiasi genere, che dovranno invece essere collocati negli appositi armadi esterni con indumenti e altri effetti personali; introdurre in sala studio penne, pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi genere di oggetti e sostanze atte a danneggiare i documenti; scompaginare l ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino; utilizzare qualsiasi tipo di materiale atto ad alterare i documenti nonché sottolinearli anche a matita o scrivere sul materiale consultato; alterare, piegare e danneggiare in qualsiasi modo i supporti dei documenti eseguire calchi e lucidi dei documenti; danneggiare o rimuovere contenitori, sigilli, nastri e legature di qualsiasi genere; inserire fra i documenti segnalibri diversi da quelli forniti dal personale in sala per segnalare temporaneamente i documenti da riprodurre in copia fotostatica o fotografica; effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del funzionario di sala; smembrare su più tavoli la documentazione inclusa nelle cartelle; utilizzare qualsiasi tipo di scanner portatili; usare microfoni o dispositivi utilizzabili per qualsiasi tipo di registrazione; arrecare disturbo in sala studio, sala inventari e mediateca; usare i telefoni cellulari per fare o ricevere telefonate in sala studio, sala inventari e mediateca; occupare in due o più persone i medesimi tavoli in sala studio, salvo autorizzazione del funzionario di sala; consultare o riprodurre documenti di cartelle richieste da altri utenti. Gli utenti dovranno: segnalare al funzionario di sala eventuali problemi di ordinamento riscontrati nelle cartelle; comunicare tempestivamente al funzionario di sala il riscontro di eventuali lacune di documenti segnalati negli inventari o in altri corredi; rimuovere i segnalibri inseriti fra i documenti per segnalare i documenti da riprodurre in copia fotostatica o fotografica una volta effettuata la riproduzione. L accesso alla sala di studio è libero e gratuito. Tuttavia i motivi di opportunità impongono di limitare l accesso per gli studenti universitari ai soli laureandi. Per essi si richiede una lettera di presentazione personale firmata dal docente che ne segue la ricerca. L Archivio si rende disponibile a concordare con i singoli docenti universitari ricerche mirate opportunamente seguite da un docente della materia. Gli studiosi sono tenuti a rispettare il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (G. U. n. 80 del 5 aprile 2001), consultabile in Internet sul sito del Garante per la protezione dei dati personali. L utente che utilizza materiale dell Archivio di Stato per pubblicazioni è tenuto a consegnarne due copie all Archivio (una copia per le tesi di laurea). 1. Domanda annuale di accesso Per usufruire dei servizi dell Istituto l utente deve: compilare la domanda di accesso su apposito modulo, presentarla con allegata fotocopia di un

69 Archivio di Stato di Milano - Regolamento Page 3 of 5 07/10/2009 proprio documento di identità (carta di identità, passaporto o patente) al personale all esterno della sala per la verifica del documento di identità originale e il rilascio della tessera valida per l anno in corso; consegnare la domanda di accesso al funzionario di sala; la domanda andrà aggiornata nel caso intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato nella stessa. 2. Accesso in sala di studio L utente deve: apporre giornalmente la propria firma leggibile sul registro presenze; depositare negli armadi esterni borse, ombrelli, cappotti, cartelle e custodie dei computer, evitando di portare in Istituto bagagli particolarmente voluminosi; in caso di eventuale momentanea uscita dall istituto segnalarlo al personale incaricato consegnando la chiave dell armadio occupato; rispettare gli orari di apertura e chiusura; se i tavoli numerati sono tutti occupati non è consentito l ingresso in sala di studio, ma solo in sala inventari. 3. Inventari e altri strumenti di ricerca per ogni necessità di consulenza l utente deve rivolgersi ai funzionari della sala di studio; gli inventari e gli altri strumenti di ricerca si consultano esclusivamente presso la sala inventari; gli inventari delle serie microfilmate sono reperibili anche presso la mediateca; gli inventari delle serie documentarie digitalizzate sono disponibili anche sulle postazioni della mediateca destinate alla consultazione dell archivio digitale; descrizioni dei fondi archivistici conservati sono disponibili anche sul sito Internet dell'istituto e sul sito Archivi storici della Lombardia - PLAIN; alcuni strumenti di ricerca, il sito Internet dell Istituto, il sito Lombardia Storica ed altri siti di interesse per la ricerca d archivio sono consultabili sulle postazioni informatiche in mediateca. 4. Consultazione del materiale in sala di studio l utente può consultare un solo pezzo per volta. Per la consultazione simultanea di pezzi complementari (ad es. rubriche e atti notarili) occorre l assenso del funzionario della sala di studio; la richiesta si effettua compilando per ciascun pezzo l apposita scheda, da consegnare al personale di sala previo visto dal funzionario; ricevuto l avviso di consegna dall accensione della luce rossa sul tavolo, l utente deve ritirare il materiale archivistico richiesto dall apposito armadio all esterno della sala di studio per procedere alla consultazione o per riporlo negli armadi di deposito all esterno della sala; sono soggette a registrazione le richieste dei seguenti fondi: Bolle e brevi, Cimeli, Diplomi e dispacci sovrani, Museo diplomatico, Pergamene per fondi, Autografi, Frammenti dei registri ducali, Galletti autografi, Carteggio Rosini, Sigilli; i pezzi di questi fondi verranno consegnati dopo la firma del richiedente sull apposito registro presso il funzionario di sala; i pezzi dei fondi Bolle e brevi, Cimeli, Diplomi e dispacci sovrani, Museo diplomatico, Sigilli, si consegnano in sala inventari; non possono essere evase le richieste di pezzi già in consultazione o giacenti presso gli uffici di fotoriproduzione. Solo l utente che ha chiesto le riproduzioni può riottenere in consultazione i pezzi già riprodotti ancora giacenti presso l Ufficio fotoriproduzioni, presentando regolare richiesta in sala di studio.

70 Archivio di Stato di Milano - Regolamento Page 4 of 5 07/10/ Consultabilità dei documenti i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato e quelli contenenti dati sensibili (decreto leg. 196/2003 Codice in materia di gestione dei dati personali e decreto leg. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio); si può richiedere, con apposite procedure, l autorizzazione alla consultazione di tali atti per motivi di studio; taluni fondi sono consultabili solo su microfilm o su riproduzione digitale. Gli elenchi relativi sono disponibili sia in sala inventari che in mediateca. 6. Restituzione e deposito del materiale documentario ogni utente può trattenere in deposito per successive consultazioni un massimo di quattro pezzi per un massimo di sette giorni dalla data della richiesta; è possibile trattenere il materiale in deposito per altri sette giorni compilando nuovamente la scheda di richiesta con scritto ben chiaro rinnovo. La richiesta di rinnovo non viene conteggiata nel totale dei pezzi richiesti in giornata; i pezzi che si intendono trattenere in deposito vanno collocati negli armadi di deposito all esterno della sala. I fondi Museo diplomatico, Cimeli, Sigilli, Bolle e brevi, Diplomi e dispacci sovrani sono esclusi dal deposito e quindi vanno restituiti in giornata; a consultazione conclusa i pezzi vanno collocati nell armadio di restituzione all esterno della sala di studio (previo avviso al funzionario per i fondi soggetti a registrazione vedi punto 5). 7. Consultazione dell archivio digitale e dell archivio microfilm presso la mediateca l Istituto dispone di un archivio digitale e di un archivio di riproduzioni su microfilm che l utenza può consultare presso la mediateca interna. Gli utenti che utilizzano la mediateca devono essere in regola con la domanda annuale d accesso e compilare l apposito registro delle presenze e delle richieste di consultazione; le stazioni di consultazione della mediateca possono essere utilizzate esclusivamente per la consultazione dell archivio digitale o dei siti web previsti; per la consulenza sulle serie riprodotte nell archivio digitale e nell archivio microfilm gli utenti dovranno rivolgersi ai funzionari della sala studio; l'archivio microfilm si consulta sui dispositivi lettori-stampatori dai quali possono essere ottenute copie fotostatiche; l archivio digitale si consulta sulle apposite postazioni utilizzando l applicativo gestionale che consente di ricercare direttamente i documenti, di visualizzarne le immagini e le schede descrittive, di inoltrare le richieste di copie pre-selezionando il formato dei supporti e i parametri di scala delle immagini riprodotte; le copie possono essere ritirate previa compilazione dell apposita domanda, e pagamento anticipato delle spese riferite al tariffario vigente. 8. Fotoriproduzione a cura della sezione riproduzione l utente può fare domanda di fotoriproduzione esclusivamente per materiale da lui stesso richiesto; è esclusa la fotoriproduzione di materiale deteriorato o deteriorabile (limitazioni particolari sono previste per alcuni fondi e alcune tipologie documentarie); mappe, miniature, materiale rilegato o cucito sono riproducibili solo con mezzi fotografici l utente che intende pubblicare riproduzioni di documenti deve presentare l apposita domanda, pagare gli oneri previsti dalla vigente normativa, ed essere autorizzato dalla Direzione; l utente che intende ottenere copie dal servizio dell Istituto inserisce preventivamente in sala studio gli appositi segni di carta nei documenti interessati, senza alterarne l ordine nel

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