COMUNE DI CAPOLONA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVO CANONE

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1 COMUNE DI CAPOLONA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVO CANONE

2 INDICE Art. 1 Generalità p. 3 Art. 1 bis - Esclusione da regime concessorio p. 3 TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE Art. 2 - Distinzione per durata P. 3 Art. 2 bis - Durata dell occupazione permanente p. 3 Art. 3 - Occupazione di marciapiedi p. 4 Art. 4 - Occupazione e abolizione dei passi carrabili p. 4 Art. 5 - Occupazioni d urgenza p. 4 TITOLO II ATTO CONCESSORIO Art. 6 Obbligatorietà p. 4 Art. 7 Contenuto p. 5 Art. 8 Istanza p. 5 Art. 9 - Istruttoria e rilascio p. 5 Art Revoca e rinuncia p. 6 Art Decadenza della concessione p. 6 Art Subentro nella concessione p. 6 Art Rinnovo della concessione p. 6 TITOLO III CANONE Art. 14 Obbligatorietà p. 7 Art Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche p. 7 Art Altri elementi incidenti sulla tariffa p. 7 Art. 17 Determinazione p. 7 Art. 18 Tariffe p. 7 Art Modificazione delle tariffe p. 8 Art Canone per le occupazioni in atto per l erogazione di pubblici servizi p. 8 Art Occupazioni nuove per l erogazione di pubblici servizi p. 8 Art. 22 Trasferimento p. 8 Art Superficie dei passi carrabili p. 8 Art Passo carrabile virtuale p. 9 Art Impianti automatici di distribuzione p. 9 Art Aree destinate a parcheggio p. 9 Art Versamento del canone per le occupazioni permanenti p. 9 Art Versamento del canone per le occupazioni temporanee p. 9 Art Occupazioni abusive p. 10 Art Esenzione dal canone p. 10 Art Assorbimento di altri canoni p. 11 Art Occupazioni abusive o irregolari p. 11 Art Rimozione d ufficio p. 11 TITOLO V MODALITA ORGANIZZATIVE INTERNE Art Adempimenti del funzionario responsabile p. 11 Art Adempimenti del concessionario p. 12 Art. 35 bis - Accertamenti e riscossione coattiva p. 12 Art. 35 ter Rimborsi p. 12 Art Norma transitoria p. 13 Art Norme finali p. 13 ALLEGATO A p. 14 ALLEGATO B P. 15

3 Art. 1 Generalità 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l occupazione onerosa, permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, compresi quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di questo Comune, a norma dell art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n E altresì assoggettata alla medesima disciplina l occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree di proprietà privata, ma soggetti ad uso pubblico, quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero allorché si sia verificata l acquisizione della servitù di pubblico passaggio, che si realizza per atto pubblico o privato o per usucapione ventennale in conformità agli artt e ss. c.c. (pubblica per usucapione). 3. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica. 4. L occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 1 bis 2 comma. Sono escluse dal regime concessorio: ART. 1 bis Esclusione da regime concessorio a) le occupazioni di spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile (come gli scalini prospicienti le vecchie abitazioni), realizzati contestualmente o anche successivamente alla costruzione, costituenti o meno corpo tecnico dei fabbricati stessi; b) le pensiline in muratura costruite al di sopra dei portoni d ingresso degli edifici; c) le occupazioni eseguite con tende a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone; d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni; e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale (purché non contengano indicazioni di pubblicità), gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; f) le occupazioni che siano inferiori a mezzo metro quadrato; g) le occupazioni necessarie per l esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune; h) le occupazioni all interno di aree cimiteriali. TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE Art. 2 Distinzione per durata 1. L occupazione è permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata a seguito di atto di concessione avente durata non inferiore all anno, che comporti o meno l esistenza di manufatti o di impianti. 2. L occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all anno.

4 Art. 2 bis Durata dell occupazione permanente L occupazione permanente non può eccedere la durata di anni 30, fatte salve le norme che stabiliscono termini diversi. Art. 3 Occupazione di marciapiedi 1. Nei centri abitati, l occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni simili a carattere permanente può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che deve essere larga non meno di due metri. 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e impedita capacità motoria (comma 3, art. 20 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285); 3. La norma dei commi precedenti non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Art. 4 Occupazione e abolizione dei passi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico. 3. La tassa relativa può essere definitivamente assolta versando, in qualsiasi momento, una somma pari a venti annualità del tributo. 4. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l abolizione con apposita domanda indirizzata al Comune. La messa in pristino dell assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Art. 5 Occupazioni d urgenza 1. Nel caso si debba provvedere all esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione. 2. Ricorrendo tale necessità, l interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell avvenuta occupazione al comune anche con telegramma, via fax o ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione. 3. L ufficio provvede ad accertare l esistenza delle condizioni d urgenza ed all eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione. 4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall applicazione della tariffa. TITOLO II ATTO CONCESSORIO Art. 6 Obbligatorietà 1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione, ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all articolo precedente.

5 2. I passi carrabili sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche. Art. 7 Contenuto 1. L atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative a: la decorrenza dell occupazione; il termine dell occupazione, le modalità di occupazione; l indicazione dell attività a favore della quale è diretta l occupazione; l ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo art. 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l occupazione; le modalità ed il termine di pagamento del canone; le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell occupazione. 2. La concessione è rilasciata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all occupazione; con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche. Art. 8 Istanza 1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente l esatta denominazione del soggetto richiedente, il suo domicilio, il codice fiscale e/o la partita IVA, ed inoltre: a) la decorrenza dell occupazione richiesta; b) il termine della stessa; c) l individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione; d) l entità dell occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore degli eventuali decimali; e) le modalità di occupazione; f) la descrizione dell attività a favore della quale è richiesta l occupazione; g) l impegno a richiedere al Comune autorizzazione preventiva per le modifiche che si intendono apportare ad uno degli elementi di cui alle lettere precedenti. Art. 9 Istruttoria e rilascio 1. Il responsabile dell Ufficio, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all interessato, entro 6 giorni dalla data di presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena l archiviazione della stessa, entro 6 giorni dal ricevimento della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. 4. La richiesta d integrazione o di regolarizzazione sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 5. Il responsabile verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell amministrazione ove, per la particolarità dell occupazione, si renda necessaria l acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 6 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

6 6. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile di Polizia Municipale per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee, esperita l istruttoria di cui ai precedenti commi previo versamento dei seguenti oneri: marca da bollo spese di sopralluogo e di istruttoria (per le concessioni permanenti e per quelle temporanee con occupazioni superiori a 14 giorni) deposito cauzionale ( eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall occupazione di suolo pubblico). 7. L entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall Ufficio Tecnico tenuto conto della particolarità dell occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall atto amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni, decorrenti: a) dalla data di verifica, da parte dell Ufficio che ha rilasciato il provvedimento, della regolare esecuzione dell occupazione e dell inesistenza di danni; ovvero b) dalla scadenza della concessione nei casi in cui non è richiesto il rinnovo. Art. 10 Revoca e rinuncia 1. L Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l occupazione. 2. Il concessionario può rinunciare all occupazione con apposita comunicazione diretta all amministrazione. Se l occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l occupazione è in corso all atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. 3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all art. 9 comma 7. Art. 11 Decadenza della concessione 1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi: Violazione delle disposizioni concernenti l utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione); Violazione degli obblighi previsti dall atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.); Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento. Art. 12 Subentro nella concessione 1. Il provvedimento di concessione all occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e pertanto non ne è ammessa la concessione ad altri; 2. Nell ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l attività in relazione alla quale è stata concessa l occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 6 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione proponendo all amministrazione apposita domanda con l indicazione degli elementi di cui all art. 8; 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l attività rilevata. Art. 13 Rinnovo della concessione Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificando i motivi:

7 a) La domanda di rinnovo deve essere rivolta all amministrazione con le stesse modalità previste nell art. 8 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di 6 giorni se trattasi di occupazioni temporanee; b) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare; c) Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dal presente regolamento. TITOLO III CANONE Art. 14 Obbligatorietà 1. L occupazione di aree e di spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone, fatte salve le eccezioni di cui all art. 1 bis comma Il canone è dovuto dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico. 3. Il canone per l occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile. 4. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari; a ciascuno di essi corrisponde un obbligazione tributaria autonoma. Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche 1. Agli effetti dell applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell applicazione dello stesso, nelle seguenti categorie: I categoria II categoria 2. L elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante. Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa 1. L incidenza degli elementi occupazionali di cui all articolo precedente e di quelli indicati nelle lettere c) del 2 comma dell art. 63 del D. Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell area, il sacrificio imposto alla collettività, l indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell allegato B che forma parte integrante di questo Regolamento. Art. 17 Determinazione 1. L ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell art. 18 con il minimo di 10,33 salvo per quelle di durata non superiore a tre giorni. 2. Per le occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate nella misura del: 50% fino a mq.100; 25% per la parte eccedente i mq.100 e fino a mq.1000; 10% per la parte eccedente i mq (realizzate dalle attività dello spettacolo viaggiante si applica lo speciale coefficiente correttivo alla superficie occupata nella misura dello 0,30 per le superfici eccedenti i 100 mq.)

8 Art. 18 Tariffe 1. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all importanza dell area occupata, il valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente. 2. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi Art. 19 Modificazione delle tariffe 1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall anno successivo. 2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore. Art. 20 Canone per le occupazioni in atto per l erogazione di pubblici servizi 1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2 comma dell art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per 0,77, con un minimo di 516, Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1 gennaio 2001 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio. 3. L importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 21 Occupazioni nuove per l erogazione di pubblici servizi Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1 gennaio 2001 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, è determinato in base alla tariffa di cui all art. 18 con applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera g) della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2 comma dell art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Art. 22 Trasferimento Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti. Art. 23 Superficie dei passi carrabili 1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ; 2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;

9 3. La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto. Art. 24 Passo carrabile virtuale 1. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti anche a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico; 2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 50%. Art. 25 Impianti automatici di distribuzione Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell impianto stesso. Art. 26 Aree destinate a parcheggio 1. Per l uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusto quanto previsto nell art. 18 con l aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell area e della strumentazione utilizzata. 2. L individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l atto di istituzione del parcheggio. 3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta. Art. 27 Versamento del canone per le occupazioni permanenti 1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell avvenuto pagamento; 2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. E ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario; 4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/05 31/07 31/10 31/12 di ogni anno) qualora l importo annuo dovuto non sia inferiore a 516,32. Art. 28 Versamento del canone per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 27, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

10 2. Se trattasi di concessioni per occupazioni ricorrenti, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art. 27. Art. 29 Occupazioni abusive 1. Quando l occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione, aumentata del 100 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l occupazione abusiva. 2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore. Sono esenti dal canone: Art. 30 Esenzione dal canone a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, dai soggetti esecutori di opere pubbliche appaltate dalle medesime Amministrazioni, da società o consorzi di cui fa parte il Comune di Capolona, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che in base allo statuto o all atto costitutivo non abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale e siano costituiti per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell art. 87 e devono rispondere ai parametri di cui ai commi 1 e 2 dell art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) è richiesto che abbiano data al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all art. 11 del Decreto Legislativo n. 460/1997; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali per periodi inferiori ad un ora e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; h) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l area occupata non ecceda i mq. 10; i) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; j) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi (sono escluse le fosse biologiche e altri manufatti analoghi che quindi restano soggetti sia alla concessione che al pagamento del canone);

11 k) le occupazioni con seggiovie e funivie; l) fioriere e simili qualora le stesse non pregiudichino la viabilità e la disponibilità di parcheggi auto; m) occupazioni realizzate in occasione di festeggiamenti, fiere, esposizioni, e simili per le quali il Comune abbia concesso il proprio patrocinio, sempreché l occupazione cessi entro 2 giorni dal termine della manifestazione medesima; n) Passi carrabili rurali : intendonsi con questo termine quei passi comunque realizzati che consentono l accesso delle proprietà agricole a strade vicinali, interpoderali o simili; o) scalini che nei centri storici si immettono direttamente alla strada. Art. 31 Assorbimento di altri canoni 1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l ammontare di eventuali altri canoni al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune. Art. 32 Occupazioni abusive o irregolari 1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all art. 18, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone stesso; 2. Il concessionario che abbia posto in essere l occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell atto concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un ammontare pari al 100 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato; 3. Quando l occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro quella prevista nel 4 comma dell art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell obbligo per l autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Art. 33 Rimozione d ufficio 1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d ufficio avviene con la procedura di cui all art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211, facendo capo al Sindaco in luogo del Prefetto. TITOLO V MODALITA ORGANIZZATIVE INTERNE Art. 34 Adempimenti del funzionario responsabile 1. Il controllo dell esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia. 2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri: a) Registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell art. 8 ed al rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto; b) Registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

12 c) Registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall abrogato art. 44 comma 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso. 4. E facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste. Art. 35 Adempimenti del concessionario 1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali; 2. In luogo dell elenco o dello schedario possono essere tenute nell Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali. Art. 35 bis Accertamenti e riscossione coattiva 1. Il funzionario preposto controlla la fedeltà, l esattezza e la completezza delle denunce presentate e dei versamenti effettuati, ovvero l omessa presentazione delle stesse, e sulla base dei dati desumibili dagli stessi provvede all eventuale correzione degli errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente entro 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento, ovvero dalla data in cui avrebbero dovuto essere presentate le denunce. 2. L avviso di accertamento deve essere motivato ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. e notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. 3. Il funzionario responsabile del servizio sottoscrive gli avvisi, precisando la propria funzione di responsabile del procedimento e dando indicazioni per garantire il diritto di accesso agli atti. 4. Per la riscossione coattiva della tassa di applicano le disposizioni di cui all art. 52 D.Lgs.446/1997. Art. 35 ter Rimborsi 1. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute entro 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, con apposita istanza indirizzata all ente. 2. Il funzionario responsabile provvede entro 90 giorni dalla richiesta. 3. Sulle somme rimborsate spettano ai contribuenti gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data del pagamento eseguito. Art. 36 Norma transitoria 1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1 gennaio 2001 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 maggio 2001 con invio della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.

13 2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1 gennaio 2001 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all intestatario entro il 20 maggio Art. 37 Norme finali L adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 35, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti; ALLEGATO A La classificazione delle categorie del territorio comunale di cui all art. 15 del presente regolamento èla seguente: I CATEGORIA: Rientrano tutti i centri abitati come definiti del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, recepita con delibera della G.M. n. 324 in data che individua i seguenti centri abitati CAPOLONA BIBBIANO CAFAGGIO CASAVECCHIA CASTELLUCCIO LORENZANO PIEVE SAN GIOVANNI POGGIO AL PINO SAN MARTINO SOPR ARNO VADO. II CATEGORIA: Rientrano tutte le zone foresi non comprese nella prima categoria.

14 ALLEGATO B COEFFICENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A) a) CATEGORIA I 1,00 b) CATEGORIA II 0,30 2) Valore economico della disponibilità dell area a) Aree di parcheggio limitate ad ore 3,00 b) Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco) 1,20 c) Mercati e fiere attrezzati 1,00 d) Mercati e fiere non attrezzati 0,50 e) Residue zone del territorio comunali 1,00 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,20 b) Occupazione di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità 1,40 c) Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,00 d) Occupazione per passi carrabili 0,50 e) Occupazione per passi carrabili di accesso

15 a distributori di carburante 0,30 f) Occupazioni soprastanti il suolo 0,60 g) Occupazioni sottostanti il suolo 0,50 4. Natura dell attività a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,10 b) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,40 c) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni permanenti) 0,70 d) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazioni giochi 0,10 e) Edilizia 0,50 f) Distributori di carburanti 0,50 g) Erogazione pubblici servizi a rete 0,50 h) Altri usi 1,00

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