(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RISOLUZIONI PARLAMENTO EUROPEO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RISOLUZIONI PARLAMENTO EUROPEO"

Transcript

1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 94 E/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RISOLUZIONI PARLAMENTO EUROPEO Sistemi di garanzia assicurativa P7_TA(2011)0435 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sui sistemi di garanzia assicurativa (2011/2010(INI)) (2013/C 94 E/01) Il Parlamento europeo, vista la comunicazione della Commissione del 12 luglio 2010 dal titolo "Libro bianco sui sistemi di garanzia nel settore delle assicurazioni" (COM(2010)0370), vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ( 1 ), visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ( 2 ), vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society ( 3 ), vista la relazione definitiva del 23 maggio 2007 della sua commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007), visto l'articolo 48 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0243/2011), A. considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato che la fiducia dei consumatori nel sistema finanziario può rapidamente venir meno in assenza di idonei meccanismi di compensazione per le perdite subite dai consumatori a causa dell'insolvenza degli istituti finanziari, B. considerando che i sistemi di garanzia assicurativa (IGS) possono rappresentare uno strumento prezioso per la riduzione dei rischi cui vanno incontro i contraenti o, se del caso, i beneficiari in caso di insolvenza di un ente assicurativo, ( 1 ) GU L 335 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 331 del , pag. 48. ( 3 ) GU C 303 E del , pag. 108.

2 C 94 E/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C. considerando che la necessità degli IGS, la loro funzione e la loro struttura non possono essere assimilate né a quelle dei sistemi di garanzia dei depositi né dei sistemi di indennizzo degli investitori, per via dei differenti modelli di business utilizzati dalle compagnie di assicurazione e del diverso livello di rischio al quale i consumatori sono esposti in caso di fallimento di una compagnia, D. considerando che negli Stati membri esiste un ampio ventaglio di IGS che proteggono i consumatori in vario grado a seconda delle diverse linee di prodotto e sulla base di differenti modelli di finanziamento, E. considerando che, a seguito della crisi finanziaria, i contraenti o, se del caso, i beneficiari non hanno lamentato perdite di rilievo e che l'industria assicurativa europea è uscita dalla crisi relativamente indenne, F. considerando che la Solvibilità II introduce una scala di interventi di vigilanza che riduce al minimo la probabilità che una compagnia di assicurazione fallisca e i danni che i contraenti o, se del caso, i beneficiari ne subirebbero, G. considerando che l'introduzione della Solvibilità II e degli IGS contribuirà a creare condizioni di parità nel mercato assicurativo europeo e a completare il mercato interno, H. considerando che, con la Solvibilità II, i diritti dei contraenti o, se del caso, dei beneficiari sono garantiti quando la compagnia arriva a uno stato di "insolvenza" (quando non ottempera al requisito patrimoniale di solvibilità) e sono esposti a rischi solo se la compagnia fallisce (quando le attività non bastano a coprire le passività), I. considerando che l'offerta assicurativa transfrontaliera nell'ue è bassa ma proiettata verosimilmente verso la crescita per effetto dell'introduzione della Solvibilità II e della conseguente offerta di prestazioni in capitale da parte di una struttura paneuropea di succursali, J. considerando che l'assenza di IGS armonizzati a livello europeo e la diversità tra i sistemi degli Stati membri hanno portato a una tutela inefficace e disomogenea dei contraenti e hanno rallentato il funzionamento del mercato assicurativo, alterando la concorrenza transfrontaliera, K. considerando che la fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari può essere garantita solo da un livello uniforme di protezione dei consumatori che prescinda dall'origine del fornitore di servizi, in primo luogo con l'applicazione coerente di solide regole prudenziali e con l'effettiva vigilanza dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e, se del caso, delle competenti autorità nazionali, L. considerando che l'esposizione dei contribuenti al rischio di fallimento degli istituti finanziari deve essere mantenuta a un livello minimo con una vigilanza efficace e proporzionata da parte delle autorità nazionali ed europee, 1. riconosce che il nuovo regime di vigilanza e il prossimo quadro "Solvibilità II" miglioreranno la protezione dei consumatori; 2. invita la Commissione, tenendo conto delle norme e delle definizioni stabilite nella Solvibilità II e nel nuovo quadro di vigilanza, a presentare proposte per una direttiva di normalizzazione transfrontaliera che instauri un quadro transfrontaliero coerente e uniforme per gli IGS nei vari Stati membri, fornendo soltanto una tutela di ultima istanza ai consumatori quando le imprese assicurative non sono in grado di onorare gli impegni contrattuali per motivi di insolvenza;

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 94 E/3 3. invita la Commissione a presentare rapidamente la proposta di direttiva sui sistemi di garanzia assicurativa per completare i sistemi di garanzia dei depositi, i sistemi di indennizzo degli investitori e la Solvibilità II; 4. riconosce che le condizioni di disparità che potrebbero potenzialmente verificarsi causerebbero l'arbitraggio regolamentare e si ripercuoterebbero sugli IGS; invita la Commissione ad esaminare l'interazione tra l'armonizzazione, l'applicazione di sistemi provenienti da tutta l'ue e il principio dello Stato membro di origine, onde chiarire se si verifica una considerevole distorsione di mercato o meno; considera che detta revisione dovrebbe essere svolta tre anni dopo la piena attuazione della direttiva Solvibilità II; 5. concorda nell'affermare che la direttiva Solvibilità II non crea un sistema totalmente immune da inadempienze per le compagnie assicurative e non tutela i consumatori dalle perdite subite in caso di fallimento delle imprese assicurative; chiede quindi alla Commissione di garantire che l'igs comune che sarà adottato sia coerente alla direttiva Solvibilità II; 6. sostiene l'adozione del principio dello "Stato di origine" in virtù del quale le polizze stipulate da una compagnia di assicurazione e dovunque vendute sono coperte dall'igs dello Stato di origine riconoscendo che con la Solvibilità II la prestazione transfrontaliera di servizi assicurativi è destinata ad aumentare (a) e che il fallimento di una compagnia sarà riferito all'inadeguata vigilanza dell'autorità dello Stato di origine (b) cosicché la responsabilità in caso di fallimento dovrà essere assunta dall'igs dello Stato in parola, che dovrebbe fornire soltanto una tutela di ultima istanza ai consumatori quando le imprese assicurative non sono in grado di onorare gli impegni contrattuali per motivi di insolvenza; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto e una consultazione pubblica con le parti interessate sull'inclusione in via prioritaria delle polizze assicurative vita e sulla fattibilità di includere le polizze non vita in un IGS transfrontaliero, per garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori e condizioni di parità tra gli Stati membri; ritiene che la Commissione e l'eiopa dovrebbero individuare un criterio volto a garantire che i costi aggiuntivi di un IGS siano ponderati in funzione dell'obiettivo della protezione dei consumatori; osserva che l'attuale regolamentazione dell'ue sui sistemi di garanzia dei depositi e sui sistemi di tutela degli investitori copre soltanto i prodotti di risparmio; 7. insiste sulla necessità che il modello di finanziamento degli IGS nazionali sia coperto dal principio di sussidiarietà e rifletta il principio della vigilanza da parte dello Stato d'origine e la diversità dei modelli adottati dagli IGS esistenti; sollecita la Commissione ad astenersi dal raccomandare per il finanziamento una soluzione esclusivamente ex-ante, data la mancanza di solide argomentazioni a favore di tale approccio e le perturbazioni che potrebbe provocare; 8. insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire lo svolgimento di test sui loro IGS e che siano informati nel caso in cui le autorità competenti identifichino in una compagnia di assicurazione l'esistenza di problemi che potrebbero implicare un intervento nell'ambito del pertinente sistema; suggerisce che tali test abbiano luogo almeno ogni tre anni o quando le circostanze lo richiedano; ritiene inoltre che l'eiopa dovrebbe svolgere periodicamente esami tra pari per valutare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei sistemi e sollecitare, ove opportuno, che siano operati miglioramenti; 9. riconosce che l'applicazione del principio di sussidiarietà in funzione della scelta del modello di finanziamento (preventivo o successivo) può dar vita a distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; ritiene che dette distorsioni abbiano pari influenza sulla protezione sia dei consumatori che dei contribuenti e che la Commissione debba adottare un approccio prudente e di lungo periodo per farvi fronte; 10. riconosce che la protezione dei consumatori può essere garantita tramite strumenti diversi: compensazione: le perdite subite dai contraenti o dai beneficiari in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa sono compensate direttamente a seguito di un regolare processo di liquidazione dei sinistri; continuità: la continuità dei contratti di assicurazione è garantita tramite i trasferimenti di portafoglio alle compagnie assicurative che permangono sul mercato o a un organismo speciale istituito a tal fine;

4 C 94 E/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea raccomanda che entrambi gli approcci siano autorizzati nell'ambito del futuro quadro in materia di IGS, tenendo conto delle diversità esistenti tra i mercati nazionali in termini di dimensioni, concentrazione, concezione dei prodotti e ventaglio di prodotti assicurativi offerti; 11. insiste sul fatto che le informazioni a disposizione dei consumatori in caso di insolvenza di una compagnia assicurativa debbano essere facilmente accessibili, complete e facili da seguire, con indicazioni chiare sull'autorità di riferimento per il consumatore in caso di rivendicazioni di indennizzo o di informazioni; è convinto che l'istituzione di un unico punto di contatto per tutti i sistemi di garanzia finanziaria o di compensazione garantirebbe che la legislazione vigente vada realmente a beneficio dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di informazioni e la facilitazione di contatti e pagamenti transfrontalieri; 12. sottolinea che la soluzione dello "Stato di origine" per gli IGS può essere credibile dal punto di vista del consumatore solo in presenza di uniformità di esperienze da parte di quest'ultimo, per entrambe le funzioni dell'igs (trasferimento di portafogli e richieste di indennizzo dei contraenti); invita la Commissione a concordare un processo di trattamento nella lingua del consumatore e un punto di contatto unici all'interno dell'autorità nazionale di vigilanza per tutte le richieste di indennizzo a titolo di garanzia assicurativa, indipendentemente dall'ubicazione geografica dell'igs "di origine"; raccomanda che l'eiopa sviluppi un approccio armonizzato e trasparente basato sulla semplicità e sulle migliori prassi, se necessario mediante standard tecnici vincolanti; 13. sottolinea che occorre potenziare la conoscenza e la consapevolezza dei consumatori rispetto ai servizi finanziari e ai rischi ad essi associati; suggerisce quindi di introdurre per le polizze assicurative un meccanismo simile al Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), che preveda l'obbligo di una chiara comunicazione dei rischi sui prodotti d'investimento complessi legati alle assicurazioni e sull'esistenza di un IGS legato a una specifica autorità nazionale, al fine di consentire al contraente di comprendere più facilmente i prodotti assicurativi e di poter accedere a tutte le informazioni rilevanti; 14. è persuaso che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine e dello Stato ospitante debbano cooperare pienamente con l'igs interessato e il quadro europeo di vigilanza per ridurre al minimo i danni subiti dai contraenti o, se del caso, dai beneficiari di uno Stato ospitante in caso di fallimento di una compagnia, agendo tramite il collegio delle autorità di vigilanza e con la partecipazione e il controllo dell'eiopa per garantire un approccio coerente fra i vari sistemi; 15. chiede alla Commissione di chiarire il ruolo degli IGS in relazione agli intermediari; 16. osserva che, per garantire una protezione globale e uniforme per contraenti e beneficiari, la Commissione dovrebbe salvaguardare e tenere conto di altri meccanismi di tutela e delle disposizioni legislative già in vigore; ritiene che gli IGS debbano essere attivati in caso di fallimento degli altri meccanismi di tutela; 17. ribadisce che la nuova legislazione dell'ue non dovrebbe servire ad indebolire la protezione offerta dagli IGS attualmente in vigore negli Stati membri e che i consumatori non dovrebbero soffrire perdite dovute all'incapacità delle autorità competenti di esercitare un'adeguata vigilanza sulle compagnie assicurative; esorta pertanto la Commissione a garantire che un quadro europeo in materia di IGS funga da strumento di ultima istanza, fornendo ai contraenti che sono ammissibili (o, se del caso, ai beneficiari) la massima compensazione possibile per le perdite subite o la possibilità di operare un trasferimento di portafoglio entro un termine ragionevole in caso di insolvenza da parte di una impresa; 18. riconosce che le imprese di assicurazione sono responsabili della condotta dei propri dipendenti e che gli intermediari sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale; nota che la frode rientra nel diritto penale e nel diritto della responsabilità civile; riconosce che le norme in materia di IGS concernenti le vendite abusive e le frodi potrebbero rendere le autorità di vigilanza meno attente e meno pronte a utilizzare i poteri di controllo, creando così un rischio morale;

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 94 E/5 19. nota che, in assenza di una definizione dell'ue legalmente vincolante di piccola impresa o microimpresa e considerata l'evoluzione tipologica di tali soggetti nel tempo, il campo di applicazione della proposta di direttiva sugli IGS dovrebbe limitarsi alle persone fisiche e che le persone fisiche direttamente connesse alla compagnia di assicurazione fallita, come i direttori, i dirigenti di alto livello e i membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto il cui settore di responsabilità professionale è legato alle cause dell'insolvenza, dovrebbero essere esclusi dall'insieme dei consumatori; esorta la Commissione a riesaminare la possibilità di includere determinate persone giuridiche una volta concordata una definizione legalmente vincolante; sottolinea come, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i singoli Stati membri possano optare per l'inclusione di persone giuridiche nell'ambito degli IGS nazionali; 20. riconosce che i problemi di concentrazione di mercato potrebbero mettere a dura prova la capacità di un IGS di soddisfare le richieste risarcitorie di tutti i contraenti o, se del caso, dei beneficiari a seguito del fallimento di una o più compagnie; ritiene che debbano essere evitate le norme in materia di IGS che potrebbero creare ulteriori tensioni su mercati concentrati; 21. prevede che l'eiopa svolgerà un ruolo di controllo nel coordinamento delle prove di stress specifiche per il mercato condotte dalle autorità nazionali e nello svolgimento di prove di stress a livello europeo sugli IGS, emanando raccomandazioni laddove opportuno, nonché nello svolgimento di revisioni tra pari periodiche per garantire la condivisione di soluzioni basate sulle migliori prassi; 22. nota che, nei mercati piccoli e concentrati, l'istituzione di un IGS con meccanismi di finanziamento inadeguati potrebbe provocare rischi sistemici aumentando il grado di interconnessione tra le compagnie di assicurazione, il che porterebbe a condizioni di disparità tra i mercati più piccoli e più grandi poiché quelli più piccoli avrebbero maggiori difficoltà nel far fronte alle spese; rileva che occorre tenere conto di tali difficoltà al fine di evitare di sottoporre i mercati concentrati a ulteriori tensioni; chiede alla Commissione di lasciare agli Stati membri la libertà di adattare le norme sul finanziamento e sugli altri aspetti di concezione degli IGS alle esigenze specifiche dei mercati nazionali; 23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. Il futuro dell IVA P7_TA(2011)0436 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'iva (2011/2082(INI)) (2013/C 94 E/02) Il Parlamento europeo, visto il Libro verde della Commissione sul futuro dell'iva (COM(2010)0695), visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2010)1455), visto lo "Small Business Act per l'europa" (COM(2008)0394), vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245), visto lo studio di fattibilità realizzato da PricewaterhouseCoopers sulle soluzioni alternative per migliorare e semplificare la riscossione dell'iva ricorrendo a tecnologie moderne e/o a intermediari finanziari,

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa

Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa EIOPA-BoS-15/106 IT Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell informativa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30.4.2009 C(2009) 3177 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE che integra le raccomandazioni 2004/913/E e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA-BoS-14/174 IT Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Dettagli

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2 tra conferme, novità e condizioni Prof. Maria-Teresa Paracampo Associato di Diritto del Mercato Finanziario Università degli Studi di Bari Aldo

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2014 C(2014) 1553 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

NUMERICA RISK STP FUNZIONI FONDAMENTALI SII

NUMERICA RISK STP FUNZIONI FONDAMENTALI SII NUMERICA RISK STP FUNZIONE ATTUARIALE, SOLVENCY II DIRETTIVA SOLVENCY II FUNZIONI FONDAMENTALI In conformità agli articoli 44, 46, 47 e 48 della direttiva 2009/138/CE Solvency II, le autorità nazionali

Dettagli

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione EIOPA-BoS-12/069 IT Orientamenti sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione 1/8 1. Orientamenti Introduzione 1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA (Autorità europea

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Dettagli

IORP II Quali opportunità per la previdenza complementare italiana?

IORP II Quali opportunità per la previdenza complementare italiana? IORP II Quali opportunità per la previdenza complementare italiana? Roma, 20 novembre 2014 Elena Moiraghi DIRETTIVA 2003/41/CE PRINCIPALI TAPPE 1991 Prima proposta di direttiva della Commissione europea

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI

CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI CARTA DEI DIRITTI DEI RISPARMIATORI La fiducia dei Risparmiatori in un mercato amico dei loro diritti è il primo e fondamentale requisito su cui i Promotori finanziari basano le prospettive di sviluppo

Dettagli

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO

Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Basilea 3 2012 Rischio operativo Convegno annuale DIPO Solvency II: le nuove regole sul rischio operativo per le imprese di assicurazione Roma, 27 giugno 2012 Lucilla Caterini Grossi Indice v Solvency

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,

Dettagli

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito

ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito ISA 610 e ISA 620 L'utilizzo durante la revisione dei revisori interni e degli esperti. Corso di revisione legale dei conti progredito 1 ISA 610 USING THE WORK OF INTERNAL AUDITORS Questo principio tratta

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Orientamenti. sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ABE/GL/2014/06. 18 luglio 2014

Orientamenti. sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ABE/GL/2014/06. 18 luglio 2014 ABE/GL/2014/06 18 luglio 2014 Orientamenti sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento 1 Orientamenti ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento Status giuridico

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La comprensione dell impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi Ottobre 2013 Indice 1. La comprensione dell impresa e del suo contesto

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO

Dettagli

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ

STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ STATUTO PER IL SITO INTERNET DELL ENCJ Introduzione Il sito www.encj.net è il sito internet della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). È stato stilato uno statuto redazionale al fine di regolare

Dettagli

Gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie: il bail-in

Gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie: il bail-in Gli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie: il bail-in Francesca Passamonti Roma, 27 giugno 2012 Convegno ABI - Basilea 3 6/26/2012 1 Proposta di Direttiva CE sulla gestione delle crisi bancarie

Dettagli

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio riguardo al riconoscimento da parte delle autorita di vigilanza dei contratti di novazione

Dettagli

ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014

ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014 ASSICURAZIONI E CONCORRENZA: EFFICIENZA DELLA REGOLAZIONE? Milano 28 febbraio 2014 Paola Mariani Regole IVASS, leggi italiane a tutela della concorrenza e compatibilità con il diritto dell U.E. Mercato

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.9.2015 L 235/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati

Dettagli

MANDATO DI AUDIT DI GRUPPO

MANDATO DI AUDIT DI GRUPPO MANDATO DI AUDIT DI GRUPPO Data: Ottobre, 2013 UniCredit Group - Public MISSION E AMBITO DI COMPETENZA L Internal Audit è una funzione indipendente nominata dagli Organi di Governo della Società ed è parte

Dettagli

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Documento di seduta 3.9.2010 B7-0491/2010 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7-0457/2010 a norma dell'articolo

Dettagli

Orientamenti in materia di attuazione delle misure di garanzia a lungo termine

Orientamenti in materia di attuazione delle misure di garanzia a lungo termine EIOPA-BoS-15/111 IT Orientamenti in materia di attuazione delle misure di garanzia a lungo termine EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

ORDINE DEGLI ATTUARI

ORDINE DEGLI ATTUARI La Funzione Attuariale in ottica Solvency 2 Coordinamento, gestione e controllo in materia di riserve tecniche A. Chiricosta Roma, 1 luglio 2014 Agenda Indicazioni dalla Lettera al mercato applicazione

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 1 febbraio 2013 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva

Dettagli

XTRADE CFD TRADING ONLINE

XTRADE CFD TRADING ONLINE XTRADE CFD TRADING ONLINE INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI 1. Introduzione Questa informativa contiene una sintesi delle Politiche ( le Politiche ) relative alla gestione del Conflitto di Interessi

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:

IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE: IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 30.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 30.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.7.2014 C(2014) 5308 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 30.7.2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS)

Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS) Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS) Release 3 Gennaio 2010 Pagina 1 di 11 Indice Premessa...3 Obiettivi e Valori...4 Azioni...6 Destinatari. 8 Responsabilità....9 Sanzioni...11 Pagina 2 di 11

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

OSSERVAZIONI PRINCIPALI

OSSERVAZIONI PRINCIPALI Roma, 3 novembre 2011 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 7-BIS, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, RECANTE

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione L 107/76 25.4.2015 DECISIONE (UE) 2015/656 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Risoluzione sui diritti delle persone disabili. Annunziata il 22 gennaio 1997

CAMERA DEI DEPUTATI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Risoluzione sui diritti delle persone disabili. Annunziata il 22 gennaio 1997 Camera dei Deputati 1 Senato della Repubblica CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII N. 76 RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1996 Risoluzione sui diritti delle persone

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE LE NUOVE REGOLE DI CONDOTTA NEL RAPPORTO BANCA - CLIENTE Roberto Galbiati Milano, 28 giugno 2014 dell autore e non rappresentano necessariamente quelle di Intesa Sanpaolo Spa 1 Agenda L informativa pre-contrattuale

Dettagli

La copertura del rischio di morte e invalidità permanente. del key man

La copertura del rischio di morte e invalidità permanente. del key man La copertura del rischio di morte e invalidità permanente del key man 1 La copertura del rischio di morte del key man Chi è il key man? In ogni realtà aziendale sono presenti delle figure che possono essere

Dettagli

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo

Dettagli

AssoFinance. Milano, via Giovanni Battista Pirelli 26 assofinance@libero.it www.assofinance.eu CODICE DEONTOLOGICO

AssoFinance. Milano, via Giovanni Battista Pirelli 26 assofinance@libero.it www.assofinance.eu CODICE DEONTOLOGICO CODICE DEONTOLOGICO I Consulenti Associati sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme del presente Codice Deontologico. Premessa L esercizio della professione di Consulente indipendente in

Dettagli

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 luglio 1986 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL SETTORE DEI REGIMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per i problemi economici e monetari PROVVISORIO 2002/0132(COD) 18 dicembre 2002 PROGETTO DI PARERE della commissione per i problemi economici e monetari destinato

Dettagli

RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE

RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE RISCHIO INQUINAMENTO & SOLUZIONI ASSICURATIVE Sala delle Colonne BPM Milano 29 aprile 2010 Francesco G. Paparella Presidente AIBA PERCHE IL BROKER Nel 2009 i broker: hanno intermediato il 46,1% dei rami

Dettagli

PARERE DELLA COMMISSIONE. del 11.2.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE. del 11.2.2013 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.2.2013 C(2013) 810 final PARERE DELLA COMMISSIONE del 11.2.2013 a norma dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell articolo 10, paragrafo 6,

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 14.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 74/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta

Dettagli

Decentramento e federalismo

Decentramento e federalismo Decentramento e federalismo Teoria economico-finanziaria dell ottimo livello di governo. Principi: ECONOMIA PUBBLICA (6) Le giustificazioni del decentramento e del federalismo sussidiarietà; responsabilità;

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 3.4.2014 L 100/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2014 che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013 Premessa Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2010 COM(2010)280 definitivo 2010/0168 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante applicazione obbligatoria del regolamento n. 100 della commissione economica

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

LINEE-GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO (Versione finale 9/XI/05)

LINEE-GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO (Versione finale 9/XI/05) LINEE-GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO (Versione finale 9/XI/05) 1. Introduzione e finalità delle Linee-guida L High Level Group on Health Services and Medical Care ha deciso di promuovere

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Le fattispecie di riuso

Le fattispecie di riuso Le fattispecie di riuso Indice 1. PREMESSA...3 2. RIUSO IN CESSIONE SEMPLICE...4 3. RIUSO CON GESTIONE A CARICO DEL CEDENTE...5 4. RIUSO IN FACILITY MANAGEMENT...6 5. RIUSO IN ASP...7 1. Premessa Poiché

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XVIII n. 60 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore MOLINARI) approvata nella seduta pomeridiana del 16 aprile 2014 SULLA

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

DOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE

DOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche

Dettagli

LIVELLI DI PROTEZIONE E COSTI ASSOCIATI AI VARI LIVELLI DI

LIVELLI DI PROTEZIONE E COSTI ASSOCIATI AI VARI LIVELLI DI LIVELLI DI PROTEZIONE E COSTI ASSOCIATI AI VARI LIVELLI DI SEGREGAZIONE (DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL ARTICOLO 39, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO UE N. 648/2012) EQUITA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Dettagli

Gestione diretta: I programmi comunitari

Gestione diretta: I programmi comunitari Gestione diretta: I programmi comunitari Modalità Strumenti Gestione diretta Programmi UE a finanziamento diretto IPA ENI 4 Strumenti geografici PI DCI Assistenza esterna EIDHR 3 Strumenti tematici IfS

Dettagli

Codice Etico. per le società del gruppo Liebherr e rispettivi collaboratori

Codice Etico. per le società del gruppo Liebherr e rispettivi collaboratori Codice Etico per le società del gruppo Liebherr e rispettivi collaboratori Indice I. Oggetto e Campo di Applicazione 4 II. Osservanza del Diritto Vigente 5 III. Collaboratori 6 IV. Concorrenza Sleale 6

Dettagli

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3

Dettagli