CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IX Commissione

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1 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IX Commissione Incontro di studio sul tema: L ascolto del minore Roma, maggio 2011 Sinossi delle norme protocollari sull'ascolto del minore Relatrice Dott. Antonella Magaraggia giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia

2 I. LIMITI DELL'ASCOLTO...p. 3 II. MODALITA' DELL'ASCOLTO DIRETTO...p. 6 A. Tempo e luogo dell'ascolto...p. 7 B. Soggetti deputati all'ascolto...p. 9 C.Incombenti precedenti all'ascolto...p. 10 C.1 informazioni sulle modalità di ascolto...p. 10 C.2 doveri di astensione e di informazione dell avvocato...p. 11 C.3 temi e argomenti di discussione...p. 12 C.4 presentazione autonoma del minore...p. 13 D.Svolgimento dell'ascolto..p.14 D.1 presenza dei genitori, dei legali dei genitori, del legale del minore e del curatore speciale..p. 14 D.2 ascolto di fratelli...p. 15 D.3 assistenza al minore...p. 16 D.4 avvertimenti al minore...p. 16 D.5 verbalizzazione/documentazione dell'ascolto...p. 18 E. Incombenti successivi all ascolto p. 20 III. MODALITA' DELL'ASCOLTO INDIRETTO... p. 20 2

3 I. LIMITI DELL'ASCOLTO L ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, l ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno. In ogni caso, l ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici. L ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all interesse del minore. Qualora debba essere disposta l audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della capacità di discernimento, o della difficoltà o del pregiudizio che l espletamento dell ascolto potrebbe arrecare al minore. (art. 1 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Stante il portato ampio e cogente della normativa richiamata, ed in particolare dell'art. 12 L. 176/1991, si ritiene che sia necessario procedere all'audizione del minore dodicenne: a. in tutti i procedimenti relativi all'affidamento del minore; b. nei procedimenti de potestate ex artt. 330 e 333 c.c.; c. nel procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità; d. nell'azione ex art. 250 c.c.; e nella dichiarazione giudiziale di paternità; f. nella legittimazione per provvedimento del giudice ex art. 284 c.c.; g. nel procedimento ex art. 334 c.c. per la rimozione di uno o di entrambi i genitori nell'amministrazione del patrimonio del minore; h. nei procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale e in quella disciplinata dall'art. 44 L. 184/1983. (art. 1 Protocollo TM Roma) Per quanto concerne la facoltà di audizione del minore infradodicenne: l. non si darà luogo all'audizione se non risulteranno seri motivi per darvi luogo; 2. si darà luogo all'audizione, quando vi sarà accordo in tal senso; 3. in difetto di accordo: a. il giudice procederà all' audizione se vi è prova in atti della capacità di discernimento del minore; b. se non vi è prova in atti della di lui capacità di discernimento, il giudice potrà delegare i Servizi Territoriali dando loro mandato di acquisire elementi per va1utarne la capacità di discernimento, riservandosi sulla eventuale successiva audizione. (art. 2 Protocollo TM Roma) Qualora il minore sia già stato ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se dall'acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa perché l'attuale opinione del minore rispetto all'oggetto del procedimento è già emersa. L'audizione del 3

4 minore, inoltre, potrà essere esclusa nel caso in cui, per particolari circostanze, il giudice ritenga che non sia rispondente al di lui interesse. (art. 8 Protocollo TM Roma) Fermo restando che l'ascolto: a) rappresenta per il minore un'occasione per esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi, le proprie incertezze, le proprie paure; b) è uno strumento per consentire al Giudice di formarsi un'opinione più completa del caso sottoposto alla sua valutazione; c) non è un mezzo di prova, l'ascolto stesso dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia; nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno. In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la controversia riguardi esclusivamente gli aspetti economici. L'ascolto del minore potrà non essere disposto dal Giudice sia quando le parti gliene manifestino l'inopportunità, sia quando il Giudice ritenga, richiesto da taluna delle parti o dal minore ultra dodicenne, che per le particolari circostanze del caso, non sia rispondente all'interesse del minore stesso. Al fine di decidere se procedere o meno all'audizione del minore infradodicenne, il Giudice potrà avvalersi della competenza di un esperto, ausiliario ex art. 68 cpc. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) Stante il portato ampio e cogente della normativa richiamata ed in particolare dell' art. 12 Lg. 176/1991, si ritiene che sia necessario procedere all'audizione del minore dodicenne: nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.; nei procedimenti de potestate ex artt. 330, 333 c.c.; nei procedimenti per la declaratoria dello stato di adottabilità nell'azione ex art. 250 c.c.; nella dichiarazione giudiziale di paternità; nella legittimazione per provvedimento del giudice ex art. 284 c.c.; nel procedimento ex art. 334 c.c. per la rimozione di uno o di entrambi i genitori nell' amministrazione del patrimonio del minore; nei procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale, e in quella disciplinata dall' art. 44 Lg. 184/1983; in tutti i procedimenti relativi all' affidamento del minore. In ogni caso dovrà essere sentito il curatore speciale, ove nominato. Dovrà altresì essere disposta l'audizione del minore nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio, modifica delle condizioni della separazione, divorzio, reclamo, nella modalità contenziosa. Nel caso di procedimenti consensuali, verrà disposto l'ascolto laddove le circostanze del caso lo rendano opportuno. Per quanto concerne la facoltà di audizione del minore infradodicenne, previo accertamento della capacità di discernimento ed obbligo di motivazione, non si farà luogo all'audizione: se questa si riveli manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso; se risulteranno seri motivi per non darvi luogo. Nei casi di procedimenti davanti al Tribunale Ordinario, si valuterà l'opportunità di sentire il 4

5 Curatore speciale qualora nominato dal Tribunale per i Minorenni. Il Presidente nella fase presidenziale o il Giudice istruttore negli altri casi avranno cura di chiedere alle parti informazioni circa l'eventuale pendenza di procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale. In caso di audizione del minore infradodicenne nei procedimenti davanti al Tribunale Ordinario, il Giudice della fase presidenziale od il Giudice Istruttore, valuteranno l'opportunità di avvalersi di un esperto ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della capacità di discernimento, o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell' ascolto potrebbe arrecare al minore. (artt. 1 e 2 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) Qualora il minore sia stato già ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se dalla acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa perché l'attuale opinione del minore rispetto all' oggetto del procedimento è già emersa. L'ascolto potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore. (art. 10 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) I difensori ed i genitori segnaleranno eventuali ragioni che rendano l'ascolto contrario all'interesse del minore. Normalmente l'audizione del minore non verrà disposta nel caso di separazione consensuale dei genitori del minore o nei casi di divorzio con concordi conclusioni dei coniugi, nei casi in cui non vi sia controversia sull'affidamento e sulle modalità dello stesso, nonché sui tempi di permanenza presso entrambi i genitori. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) In ossequio a quanto disposto dall'art. 23, lett. B, del regolamento (CE) n. 2201/03, è necessario che sia data la possibilità al minore ultradodicenne di essere ascoltato. Si considera avvenuto tale adempimento già solo attraverso la comunicazione allo stesso di tale possibilità, anche a mezzo assistenti sociali all'uopo delegati. Costoro, successivamente, invieranno al Giudicante attestazione dì aver contattato il minore e di avergli comunicato la facoltà di poter essere sentito nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (compresi separazione e divorzio sia pure non giudiziali), con l'esito di detto intervento. L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, dovrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario. In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli. L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore. Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento, avvalersi della competenza di un esperto, nominato 5

6 ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della capacità di discernimento, o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore. (art. 5 A Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) L'ascolto potrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia, compresi i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (escluse quindi le separazioni consensuali e i divorzi congiunti ), su richiesta delle parti, e solo nei casi in cui debbano essere adottati provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuati gli aspetti economici della controversia.l'ascolto del minore, pur richiesto dalle parti, potrà non essere disposto dal Giudice, qualora ritenga che esso non sia rispondente all'interesse del minore, per le particolari circostanze del caso. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) A B di Bassano del Grappa) L'ascolto del minore infradodicenne davanti al Tribunale Ordinario sarà condotto dal Giudice titolare della procedura e dall'ausiliario esperto eventualmente nominato. (artt. 1 e 2 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 317 bis c.c. per i figli naturali, questi ultimi al momento di competenza del T.M.) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti, loro modifiche su domanda congiunta e nei giudizi su domanda congiunta ex art. 317 bis c.c., ancora una volta questi ultimi al momento di competenza del T.M. Nei giudizi non contenziosi appena ricordati solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno. Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile (non con semplice riferimento al fatto che si ritiene 1'audizione contraria al!' interesse del minore o addirittura dannosa ma perché la si ritiene tale). Qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. per valutare preventivamente la capacità di discernimento del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante l'ascolto sia dell'infradodicenne che dell'ultradodicenne. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) II. MODALITA' DELL'ASCOLTO DIRETTO 6

7 A. Tempo e luogo dell'ascolto L ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore. E auspicabile che l audizione si svolga presso l Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore. (art. 2 e 4 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Il luogo in cui si svolge l'udienza di audizione dovrà contemperare le esigenze delle garanzie del giusto processo e la assoluta tutela e salvaguardia psicofisica del minore, della sua serenità e della sua libertà di opinione. A tal fine si auspica che sia al più presto predisposta un'aula del Tribunale appositamente attrezzata -divisa in due stanze separate da uno specchio unidirezionale- in modo che il minore sia ascoltato da un'unica persona ma alla presenza distante e discreta, al di là dello specchio unidirezionale, anche dei difensori delle altre parti, nonché del curatore del minore se nominato, garantendo così contraddittorio e diritto di difesa in quello che è comunque un momento processuale. Tale aula sarà utilizzata almeno nei casi più delicati. E' opportuno che sia prevista un'udienza ad hoc per l'audizione del minore, salvo che ciò non sia ritenuto necessario. In caso di assenza ingiustificato del minore, verrà disposto un rinvio per l'audizione; il Giudice conferirà incarico al Servizio Sociale territorialmente competente, o a chi ritenuto opportuno, di accompagnarlo all'udienza o, in caso di reiterato rifiuto di questi, di relazionare sui motivi. (artt. 3 e 6 Protocollo TM Roma) L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa da stabilirsi di preferenza fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse in modo tale da garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore. E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) L'ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Ciascuna Autorità Giudiziaria dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore. (art. 4 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del 7

8 minore) Al fine di garantire l' assoluta riservatezza, in tutti i casi in cui sarà necessaria - e, particolarmente, nell'ambito delle cause in materia di famiglia- 1'audizione dei minori -come, pure, quella delle persone nelle cause di stato- avverrà sempre nell'ambito di udienze appositamente fissate e previo accordo con il giudice. Gli avvocati cureranno di sollecitare le parti assistite di non portare con sé i figli minori, se non richiesto dalla procedura; proveranno a redigere apposite istanze per le richieste che possano incidere sui provvedimenti già resi. Tali udienze verranno fissate possibilmente in luoghi appositamente e preventivamente destinati. Ove tenute nei locali del Tribunale, preferibilmente in tarda mattinata o, comunque, in un orario che consenta la trattazione singola della causa, in un clima il più possibile disteso e senza la presenza in aula di soggetti ulteriori rispetto ai protagonisti del processo. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) All'incombente, si procederà preferibilmente nella fascia pomeridiana di udienze. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, in ambiente adeguato e a porte chiuse. Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore. (art. 5 B Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) L'ascolto dovrà essere disposto ad udienza fissa, da stabilirsi preferibilmente in orario extrascolastico e comunque in orario diverso rispetto a quello delle altre udienze... (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) C di Bassano del Grappa) Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenne. Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell'udienza ma anche dell'ingresso del minorenne in Tribunale o in altri luoghi a ciò deputati, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minorenne possa essere messo a suo agio e l'udienza possa articolarsi nelle tre fasi di seguito descritte. L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenne sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane. Presso la nuova sede del Tribunale sarà allestita una stanza per l'ascolto della persona minore di età, possibilmente in spazio defilato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria, arredato secondo criteri che lo distinguano dall'aula del Tribunale ma tali, invece, da favorire la comunicazione e l'interazione del bambino/giovane col giudice. Possibilmente tale stanza sarà attrezzata con specchio unidirezionale. Tale stanza dovrà essere munita di apparato di audio-videoregistrazione per consentire la ripresa 8

9 audio -visiva dell'incontro e del colloquio del giudice con la persona minorenne. Finché il Tribunale non sia attrezzato nei termini auspicati il giudice potrà avvalersi di altre strutture esterne al tribunale, pubbliche o private. Il sistema di audio-videoregistrazione non esonera il giudice dalla verbalizzazione. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) Le udienze di audizioni dei minori verranno fissate, ove possibile, in orario extrascolastico. (Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone di Bologna) E' auspicabile che i figli minori non vengano condotti dalle parti alla prima udienza e, qualora sia necessario provvedere al loro ascolto, venga fissata apposita udienza. (Protocollo per i procedimenti ex art bis c.c. TM Venezia) B. Soggetti deputati all'ascolto E auspicabile che l ascolto, con riferimento anche all età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. (art. 3 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Il minore dovrà essere ascoltato direttamente dal giudice; nel procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni potranno essere anche delegati dal Collegio un Giudice Togato e/o un Giudice Onorario congiuntamente, se richiesto dalle parti o dai loro difensori e se possibile. (Protocollo TM Roma) E' auspicabile che il Giudice titolare della procedura proceda all'ascolto, previa adeguata conoscenza della situazione della famiglia e delle condizioni del minore, avvalendosi se del caso di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) L'ascolto davanti al Tribunale ordinario, con riferimento all'età del minore, è direttamente effettuato dal Presidente nella fase presidenziale o dal Giudice istruttore, unitamente all'ausiliario, eventualmente nominato, esperto in materie psicologiche, psichiatriche o pedagogiche. (art. 3 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) Al fine di tutelare la sua riservatezza, l'esame del minore -che dovrà essere rigorosamente verbalizzato- verrà condotto esclusivamente dal Giudice, ove possibile e necessario con l' assistenza di un ausiliario psicologo, e durante il medesimo i procuratori non interloquiranno. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) In caso di procedimento camerale, 1'ascolto del minore potrà essere effettuato dal Giudice Delegato. 9

10 (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) L'ascolto verrà effettuato dal giudice relatore, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. L'audizione del minore si svolgerà unicamente alla presenza del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale CTU ausiliario e del Cancelliere verbalizzante. (art. 5 C D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Il Giudice anche nell'ascolto diretto potrà avvalersi di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) D di Bassano del Grappa) L' ascolto della persona minorenne si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura, esclusa qualsiasi sua sostituzione, assistito eventualmente di ausiliare all'uopo nominato ex art. 68 c.p.c. Giudice ed eventuale ausiliario dovranno avere compiuta conoscenza dei fatti di causa e del contesto familiare nel quale vive la persona minorenne. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) Ascolto diretto da parte del giudice e ascolto indiretto, delegato dal giudice ad altri, non sono equivalenti e deve essere preferito l'ascolto diretto, salvo che ragioni particolari consiglino 1'altra modalità di ascolto. Nell'ascolto diretto il giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto psicologo e/o neuropsichiatria infantile. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) C. Incombenti precedenti all'ascolto C.1 informazioni sulle modalità di ascolto Prima dell audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell ascolto. (art. 6 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati indicazioni al fine di comunicare in modo corretto al minore tempi e modalità di ascolto. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) E' auspicabile che il Giudice, quando dispone l'ascolto del minore, voglia dare ai genitori ed ai legali delle parti indicazioni in ordine alle modalità di accompagnamento e di ascolto del minore. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) 10

11 Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto. (art. 5 E Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Prima dell'audizione il Giudice fornirà ai genitori e ai loro avvocati indicazioni al fine di comunicare in modo corretto al minore tempi e modalità dell'ascolto. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) F di Bassano del Grappa) C.2 doveri di astensione e di informazione dell avvocato In ogni caso, l avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo. L avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale. (art.7 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Ciascuno dei difensori inviterà il proprio assistito ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, e di mostrare al minore atti processuali o extraprocessuali relativi alla vertenza. Inoltre i difensori delle parti adulte avvertiranno espressamente i propri assistiti che l'opinione del minore sarà uno dei vari elementi dai quali il giudice trarrà la propria convinzione. (art. 5 Protocollo TM Roma) In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato od eventuali loro consulenti devono strumentalizzare la propria funzione per incidere sulla spontaneità del minore. L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nel confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale. L'avvocato dei genitori ed i consulenti nominati dalle parti si faranno lealmente carico di evitare ogni attività che incida sulla spontaneità del minore. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) I difensori dei coniugi non dovranno colloquiare, presso i propri studi professionali e neppure presso luoghi cd. terzi, riguardo ai fatti di causa con i minori coinvolti, neppure in previsione dell'udienza fissata per l'ascolto del minore. I difensori inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale. (art. 11 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) I difensori dei coniugi non dovranno ricevere presso i propri studi professionali e neppure presso 11

12 luoghi c.d. terzi i minori coinvolti, neppure in previsione dell'udienza fissata per l'ascolto del minore. Si raccomanda che i difensori invitino i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile dì rispetto del minore e, in particolare, a non rammostrare al minore gli atti processuali. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale. (art. 5 F Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Gli avvocati si impegnano ad invitare i propri assistiti a tenere un atteggiamento responsabile, evitando ogni forma di suggestione e di induzione del1a volontà del minore, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) G di Bassano del Grappa) L'esame del minore...durante il medesimo i procuratori non interloquiranno. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) E' fatto divieto ai difensori di intrattenersi con la persona minorenne prima che venga ascoltata dal giudice ed é dovere degli stessi difensori raccomandare al proprio assistito di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice. E' fatto altresì divieto ai difensori di incontrare il figli minori dei propri assistiti durante tutta la durata del procedimento. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) C.3 temi e argomenti di discussione In ogni caso, prima dell audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. (art. 5 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) I difensori delle parti costituite, anteriormente all'inizio dell'udienza, potranno fornire al giudice indicazioni su argomenti significativi. (art. 5 Protocollo TM Roma) In ogni caso, prima dell'audizione i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi he gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) Prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. (art. 6 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) Prima dell'esame, ove lo ritengano, i difensori potranno presentare al giudice un informale elenco di 12

13 domande da rivolgere al minore, che verranno formulate se ritenute pertinenti e necessarie al fine del decidere. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) Prima dell' audizione i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice temi ed argomenti sui quali ritengono opportuno che il minore venga sentito. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. (art. 5 D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Con la richiesta di audizione i legali delle parti dovranno sottoporre al Giudice -attraverso memoria scritta- i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno che il minore sia sentito. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) F di Bassano del Grappa) Prima dell'ascolto del minore, in udienza fissata in data precedente, le parti e i difensori proporranno al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con la persona minorenne ed il giudice indicherà a parti e difensori quali saranno i temi sui quali vorrà intrattenersi col minorenne, rappresentando alle parti la gravità del comportamento, e le sue possibili conseguenze, qualora tentassero di condizionare in qualsiasi modo la manifestazione del pensiero del figlio minorenne dando contestualmente le più opportune indicazione sulla modalità, costruttive ed indispensabili, di preparazione dello stesso all'incontro col giudice ed anche, eventualmente, circa e modalità di accompagnamento del minorenne in tribunale o in altro luogo indicato per l'incontro. In tal modo si costruirà una trama concordata della conversazione del giudice col minorenne, salvi sempre i temi che quest'ultimo porterà di sua iniziativa. Il bambino/giovane dovrà essere, dai propri genitori, informato in precedenza dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) C. 4 presentazione autonoma del minore Qualora il giovane minorenne acceda direttamente al giudice in Tribunale senza che uno o entrambi i genitori ne siano preventivamente informati il giudice ne darà immediata comunicazione ai difensori delle parti e fisserà un 'udienza per valutare, nel contraddittorio delle parti, se disporre o meno l'audizione della persona minorenne con le modalità indicate nell'allegato A del presente Protocollo. Il giudice si comporterà in modo analogo nel caso in cui riceva direttamente dal giovane minorenne lettere o altro tipo di comunicazione. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) 13

14 D. Svolgimento dell'ascolto D. 1 presenza dei genitori, dei legali dei genitori, del legale del minore e del curatore speciale L audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore. Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall aula per non assistere all incombente. (art. 5 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) I difensori hanno il diritto di partecipare all'udienza di audizione, attenendosi alle regole qui di seguito precisate a salvaguardia e garanzia della serenità e libertà del minore. I difensori delle parti adulte non avranno alcun contatto con il minore, né prima né dopo l'audizione dello stesso. Se presenti all'audizione non interferiranno in alcun modo, mantenendo un comportamento silenzioso e non invasivo, rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore. Le parti non potranno assistere all'audizione, salvo che il giudice non lo ritenga opportuno. (art. 5 Protocollo TM Roma) L'audizione si svolgerà da parte del Giudice titolare della procedura, assistito dal Cancelliere, in presenza dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore dello stesso. Nel caso in cui uno o entrambi i difensori chiedano di essere presenti all'audizione, il Giudice provvederà motivando in merito (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) E' opportuno che l'audizione avvenga in assenza delle parti, al fine di evitare possibili condizionamenti del minore. (art. 6 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) Al fine di garantire la spontaneità del minore nelle dichiarazioni che renderà, il giudice, prima dell' esame, inviterà i genitori a lasciare l'aula. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) E' auspicabile che l'ascolto del minore venga effettuato dal Magistrato senza la presenza dei difensori, con l'eventuale presenza di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. (psicologo, neuropsichiatra o pedagogo) e, in caso di nomina, del curatore del minore, oltre al cancelliere per la verbalizzazione (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro presteranno consenso ad allontanarsi dall'aula nel corso dell'audizione. (art. 5 D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) 14

15 L'ascolto dovrà essere disposto... senza la presenza delle parti o dei loro difensori. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) C di Bassano del Grappa) Salvo casi eccezionali, anche in considerazione dell'età della persona minorenne e degli specifici obiettivi ai quali tende l'audizione, la fase centrale dell'ascolto della persona minorenne si svolgerà senza la presenza delle parti, al fine di non condizionare la manifestazione del pensiero e delle emozioni del bambino/giovane. I difensori parteciperanno all'ascolto della persona minorenne da dietro lo specchio unidirezionale. Se non sia disponibile la stanza attrezzata con specchio uni direzionale i difensori presenti nella stanza con la persona minorenne dovranno comunque mantenere un comportamento rispettoso della situazione di particolare delicatezza di quest'ultima e non rivolgerle domande dirette. Ciascuna parte avrà diritto di ricevere una copia del CD contenente la audio videoregistrazione. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) D.2 ascolto di fratelli Qualora venga disposta l audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l opportunità di ascoltarli insieme. (art. 5 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o congiuntamente. (art. 6 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) I fratelli verranno sentiti singolarmente, sempre che non sia ravvisata l'opportunità di sentirli congiuntamente. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli successivamente anche insieme. (art. 5 D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) E di Bassano del Grappa) In caso di ascolto di più fratelli e sorelle il giudice valuterà di volta in volta, secondo le circostanze ed eventuali problematiche indicate dalle parti, se procedere ad ascolto congiunto o separato. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto 15

16 della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) D.3 assistenza al minore Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice. (art. 5 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo familiare in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal Giudice. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona sterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice positivamente. (art. 5 D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Nel caso in cui, in considerazione dell'età del minore, e in ossequio al suo diritto ad un' assistenza affettiva e psicologica, il minore richieda espressamente la presenza di un genitore di una persona a lui legata da un particolare vincolo, tale richiesta verrà valutata dal Giudice. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) H I di Bassano del Grappa) D.4 avvertimenti al minore Prima dell audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto. (art. 6 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Secondo la L. 77/2003, prima che il minore sia ascoltato, debbono essere svolte alcune procedure preliminari in modo che le sue dichiarazioni siano il più possibile consapevoli e libere. Infatti questi ha diritto di ricevere ogni informazione pertinente la vicenda che lo riguarda; di essere informato delle possibili conseguenze della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione. Conseguentemente a) nella attuale carenza nell'ordinamento di figure istituzionali di rappresentanza e di difesa del minore nel processo, tale compito sarà svolto dal giudice prima di ascoltare 16

17 l'opinione del minore in modo da consentirgli di formarsi un 'opinione consapevole e di interloquire consapevolmente nel giudizio; b) sempre al fine di salvaguardare la libertà e la serenità del minore anche da strumentalizzazioni, il giudice chiarirà sia al minore, sia ai soggetti adulti coinvolti nel procedimento, che dell'opinione del minore terrà debito conto anche se poi sarà uno degli elementi sulla base dei quali saranno assunte le decisioni (e ciò anche per 'scaricare' il minore dalla responsabilità della sua influenza sulla decisione e proteggerlo dal conflitto di lealtà nei confronti degli adulti). (art. 6 Protocollo TM Roma) Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) Prima dell'audizione al minore verrà data adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto. Al minore altresì verrà precisato il motivo per cui è coinvolto nel giudizio, i possibili esiti del procedimento, chiarendogli che gli esiti potranno anche non essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) Prima dell'audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da1ui eventualmente espresso o richiesto. (art. 5 E Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) Il Giudice informerà il minore dei motivi che hanno reso opportuna 1'audizione, dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto da lui espresso o richiesto.(protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) H I di Bassano del Grappa) Nella prima fase dell'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenne il giudice (insieme all'ausiliario, se sia stato nominato) accoglierà il bambino/giovane di questi e gli illustrerà il motivo della sua convocazione. Con linguaggio adatto all'età e con comunicazione empatica il giudice illustrerà al bambino/giovane lo scopo e i limiti del suo ascolto sottolineando il fatto che, nonostante le sue opinioni saranno tenute nel debito conto, il tribunale potrà decidere anche in modo diverso dai desideri che egli potrà manifestare assumendosi il tribunale ogni responsabilità di tale decisione. Il giudice spiegherà al bambino/giovane che il colloquio tra loro avverrà senza la presenza dei genitori ma che poi i genitori saranno informati dei desideri e dei pensieri del figlio perché ciò possa essere utile a trovare una soluzione ai problemi per i quali la famiglia si trova 17

18 riunita di fronte al giudice. Nella seconda fase dell'udienza, dedicata al vero e proprio ascolto della persona minorenne, il giudice lascerà che il bambino/giovane esprima liberamente quanto desidera prima di proporre le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori. Il giudice darà al bambino/giovane ogni informazione pertinente, favorirà da parte sua l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento della sua opinione come di ogni altra decisione. Durante il colloquio vero e proprio del giudice con la persona minorenne il primo avrà cura di rivolgere al secondo domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze della persona minorenne, tenendo sempre conto dello scopo dell'ascolto Se il bambino/giovane manifesta un rifiuto al colloquio con il giudice questi può decidere di rinviare l'udienza, per un nuovo tentativo di ascolto, o prendere atto della posizione del minorenne e adottare i provvedimenti che reputa più opportuni. Il giudice spiegherà al bambino/giovane che dovranno scrivere insieme quanto si sono detti, per poterlo far leggere ai genitori. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) D.5 verbalizzazione/documentazione dell'ascolto L incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale. (art. 4 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) La verbalizzazione dell'audizione sarà integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, in quanto trasposizioni di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni potrebbero tradirne il significato autentico e la reale portata. Saranno riportati anche eventuali comportamenti e manifestazioni non verbali del minore. Il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale. (art. 7 Protocollo TM Roma) Se ritenuto opportuno e possibile l'audizione del minore potrà essere documentata integralmente attraverso mezzi di riproduzione video grafica o audiovisiva così come avviene in ambito penale (incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.; esame di minorenne testimone ex art. 498 c.p.p.) con gli stessi strumenti di protezione del minore. (Protocollo TM Roma) L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà il diritto di leggere e di sottoscrivere il verbale, che sarà messo con immediatezza a disposizione delle parti. (Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Verona) La verbalizzazione dell'audizione sarà integrale nel linguaggio e nelle forme espressive a quanto 18

19 dichiarato dal minore, allo scopo di evitare che la trascrizione in un linguaggio adulto possa svilire e menomarne la portata ed il reale significato. Verranno riportati comportamenti e manifestazioni non verbali del minore. Il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale redatto in occasione della sua audizione. (art. 8 Protocollo del Distretto di Campobasso in tema di ascolto del minore) La verbalizzazione dell'audizione sarà integrale e fedele, anche nel linguaggio e nelle forme espressive, a quanto dichiarato dal minore, giacché eventuali trasposizioni dei concetti da lui espressi in linguaggio adulto o sintetizzazioni potrebbero tradirne il significato autentico e svilirne la reale portata. Verranno altresì riportati anche comportamenti e manifestazioni non verbali del minore. Il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale redatto in occasione della sua audizione. Ove ritenuto necessario, tale ascolto potrà avvenire presso l'istituto ''Santa Maria della Pietà di Venezia, anche in tal caso senza l'assistenza dei difensori, che potranno poi prendere visione del colloquio con il Magistrato, tramite la videoregistrazione che sarà nel corso dell'udienza effettuata dal personale messo a disposizione dalla stessa struttura. (art. 6 Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio di Venezia) Dell'audizione verrà fatta verbalizzazione fedele di quanto il minore riferisce.l'incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale. (art. 5 C D Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile del Distretto di Salerno) L'incontro sarà verbalizzato con l'aiuto di una persona addetta alla cancelleria. Il Presidente curerà che nella redazione del verbale vengano riportate se necessario anche letteralmente le espressioni usate dal minore o sue dichiarazioni che possano essere importanti al fine della valutazione finale. Al termine verrà riletto al minore il verbale, che lo sottoscriverà, e verrà messo a disposizione delle parti. (Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio Sez. III) L M di Bassano del Grappa) L'esame del minore...dovrà essere rigorosamente verbalizzato... durante il medesimo i procuratori non interloquiranno. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) Verrà quindi composto un resoconto dell'ascolto della persona minorenne, redatto a quattro mani dal giudice e dal bambino/giovane, da leggere e/raccontare ai genitori durante la terza fase dell'udienza. Nella redazione di tale resoconto verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del bambino/giovane e le sue stesse espressioni rinunciando il giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico considerato che non può e non deve attribuirsi a tale scritto, che potrà essere allegato al verbale dell'udienza come ASCOLTO DI... (nome del bambino/giovane), il valore e l'efficacia del processo verbale. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative 19

20 modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) E. Incombenti successivi all'ascolto Terminato l'esame, il minore verrà fatto allontanare dall'aula e le parti, ove strettamente necessario, sottoporranno al Giudice le ulteriori tematiche che ritengano debbano essere approfondite. Quindi, ove richiesto e ritenuto opportuno e necessario, il giudice disporrà il richiamo del minore per completare l'esame. Gli avvocati cureranno di evitare di dibattere temi della causa in presenza del minore. (Proposta di Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Palermo Settore famiglia) Nella terza fase, allontanato il bambino/giovane, verranno invitati a partecipare all'udienza parti e avvocati ai fine dell'informazione sull'esito dell'ascolto della persona minorenne. Questa terza fase è altrettanto importante di quella precedente perché potrebbe rappresentare l'occasione per i genitori di comprendere i bisogni del figlio concentrandosi sulle sue necessità, emerse durante il colloquio con il giudice, piuttosto che sulle rispettive posizioni e per rimettere in moto le energie positive della famiglia. Durante questa fase il giudice riferirà ai genitori il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, darà spazio alle osservazioni di ciascun genitore e esprimerà le proprie. Qualora il giudice ritenga opportuno analizzare più approfonditamente il contenuto del colloquio che ha appena avuto con la persona minorenne potrà convocare le parti per altra udienza. Durante tutto lo svolgimento dell'udienza il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza stessa e perseguire l'obiettivo che si realizzi in un clima di distensione e di reciproco rispetto tra le parti. (Protocollo per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche -Allegato n. 1 Ascolto della persona minorenne nei giudizi di famiglia- di Firenze) III. MODALITA' DELL'ASCOLTO INDIRETTO E auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così come per l ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta. Prima dell audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. (art. 8 Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore di Milano) Qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU detto incombente avverrà, come per 20

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