ART. 1 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE
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- Natalia Parisi
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1 BOZZA 5/12/2006 Protocollo d intesa tra Delegazione Sindacale e Delegazione di Parte Pubblica per la Contrattazione Collettiva Integrativa e le Relazioni Sindacali nell Università di Torino ai sensi del CCNL e l integrazioni previste nel CCNL ART. 1 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE 1. La Delegazione di Parte Pubblica è costituita dal Rettore o da un suo delegato e dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato; per le Organizzazioni Sindacali, la Delegazione di Parte Sindacale è composta dalla RSU e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL. Le delegazioni trattanti possono essere eventualmente integrate da esperti delle materie oggetto delle trattative. 2. La verbalizzazione degli incontri di trattativa sindacali: di ogni incontro viene redatto un verbale dalla Delegazione di Parte Pubblica, che riporta sinteticamente gli argomenti affrontati. Il verbale conterrà gli interventi specifici individuali dei partecipanti. Il testo del verbale viene approvato dalle parti e sottoscritto nell incontro successivo. La Delegazione di Parte Pubblica ne darà copia ad ogni componente della RSU ed alle OO.SS. almeno 3 giorni prima dell incontro, per permettere eventuali modifiche e, solo dopo la sottoscrizione dello stesso, l'amministrazione dovrà renderlo pubblico. I verbali delle riunioni sono pubblici e aperti alla consultazione, nonché affissi in copia nella bacheca riservata alle informazioni della Delegazione di Parte Pubblica e resi disponibili in formato elettronico sul sito web di Ateneo. 3. Le riunioni ordinarie di Contrattazione Collettiva Integrativa sono convocate dal Rettore o da un suo delegato, con una cadenza almeno mensile, attraverso la trasmissione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, dell ordine del giorno, oppure entro 10 giorni dalla richiesta di una delle due parti su un ordine del giorno specifico. Le convocazioni straordinarie in occasione di mobilitazioni e/o sciopero del personale possono essere comunicate, anche con un preavviso inferiore, attraverso fax e telefono o e_mail all Ufficio Relazioni Sindacali. 4. La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti della Delegazione di Parte Sindacale di cui all art.1. Qualora non venga esaurito l ordine del giorno, nella stessa riunione deve essere stabilito il suo aggiornamento, fissando un incontro entro i successivi tre giorni. 5. Per i rappresentanti sindacali dipendenti dell Università di Torino, le riunioni di contrattazione, di norma convocate in orario di lavoro, sono da considerarsi servizio a tutti gli effetti. 6. Gli incontri di trattativa non possono prevedere di norma un orario di fine incontro, ART. 2 MODELLI RELAZIONALI 1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: contrattazione collettiva integrativa informazione concertazione consultazione interpretazione autentica del CCI; 2. Il sistema delle Relazioni Sindacali è oggetto di verifica e di monitoraggio periodico attraverso la costituzione di una Commissione Relazioni Sindacali (CRS) individuata all'art.8 del presente accordo.
2 ART. 3 MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 1. La Contrattazione Collettiva Integrativa riguarda le materie definite al successivo punto 2 e garantisce il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale e integrate a livello di Ateneo. 2. La Contrattazione Collettiva Integrativa si svolge sulle seguenti materie: i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'art.67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'art.68 del CCNL; i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1 del CCNL; i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale; le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia; le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; i criteri generali e specifici per le politiche dell'orario di lavoro; le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL; i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 66 (lavoro straordinario) del CCNL tra le strutture individuate. i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per tutto il personale in base all Art. 15 e 49 del CCNL (servizio mensa, circolo ricreativo, ecc.), nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 300/1970 (dove RSA è da intendersi RSU); le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive; i criteri in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2 del CCNL; i capitolati d appalto riferiti a tutti i servizi dell'ateneo che vengono esternalizzati (servizio reference biblioteche, sorveglianza, pulizia dei locali, ecc.);
3 i contratti e le convenzioni e le relative incidenze sull organizzazione del lavoro e, per la parte economica, sul salario accessorio. ART. 4 CONSULTAZIONE 1. Senza particolari formalità la Delegazione di Parte Pubblica, previa adeguata informazione, acquisisce il parere della Delegazione di Parte Sindacale su tutte le materie per le quali la consultazione è prevista dalla normativa vigente, dal CCNL o da Accordi di Ateneo. Il metodo della consultazione preventiva costituisce peraltro regola di condotta che entrambe le Parti si impegnano a seguire. ART. 5 INFORMAZIONE 1. L'informazione dei soggetti sindacali da parte dell'amministrazione è regolata dall'art. 6 del CCNL. 2. L'Amministrazione trasmette tempestivamente copia degli atti di interesse sindacale, con particolare riguardo a quelli di seguito indicati: le convocazioni corredate dall ordine del giorno ed i verbali delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell Università di Torino; i bandi di concorso pubblicati sulla G.U.; le graduatorie dei concorsi ad avvenuta emissione del relativo decreto rettorale; i bandi per i trasferimenti del personale; le circolari ministeriali, rettorali e direttoriali (anche dei Centri di Gestione Autonoma) inerenti il personale; gli avvisi di elezione degli organi universitari a tutti i livelli ed i relativi risultati; comunicazione degli eventuali procedimenti disciplinari in fase di istruzione da sottoporre preventivamente ad una apposita sede di conciliazione; comunicazione formale di corsi, seminari, ecc. organizzati dall'amministrazione e rilevanti per la formazione del personale, nonché dei relativi docenti e relativi costi, sia generali che di compenso (di cui all art.45 comma 9 del CCNL; Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo dell Ateneo con particolare riguardo alle voci relative alle risorse umane, comprese le variazioni di bilancio e/o la destinazione di fondi ad esse riconducibili. ART. 6 CONCERTAZIONE 1. La concertazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del CCNL, si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lettera g) del CCNL, e loro valutazione periodica; c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti; d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera n) del CCNL; e) procedure selettive di cui all'art. 6, comma 3, lettera l) del CCNL.
4 f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 58 del CCNL; g) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3 del CCNL. ART. 7 INTERPRETAZIONE AUTENTICA del Contratto Collettivo Integrativo 1. Qualora insorgano controversie nell interpretazione del Contratto Collettivo Integrativo, anche in sede decentrata (CGA) le Parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, ferma restando l unicità e la titolarità del tavolo negoziale. ART. 8 COMMISSIONE PER LE RELAZIONI SINDACALI 1. Nell'intento anche di dare stabile ed effettiva attuazione al disposto dell'art. 7, commi 4 e 5 del CCNL è istituita la Commissione per le Relazioni Sindacali (CRS). 2. Detta Commissione è composta da parte della Delegazione di Parte Sindacale, da una rappresentanza della RSU (quanti?). Si dà per inteso che questa Commissione non ha nessun potere contrattuale, e quindi può anche non essere paritetica. 3. All'interno della CRS può essere istituito un nucleo di verifica dell'applicazione degli accordi stipulati in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa. 4. La CRS si riunisce di regola una volta ogni due mesi. E' convocata dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato. Ciascuna delle Parti può chiedere, in via straordinaria ed urgente, la convocazione della Commissione o del nucleo di verifica. 5. La CRS è delegata anche al monitoraggio della presenza nell Ateneo di risorse umane specificamente riferibili a lavori atipici e a tempo determinato. 6. La CRS deve essere convocata obbligatoriamente qualora l'amministrazione intenda procedere a riorganizzazioni o ristrutturazioni di uffici, il Direttore Amministrativo convoca una riunione della CRS nella quale presenta il proprio progetto, le risorse umane, tecniche, strumentali, formative e finanziarie che lo supportano e le sue interazioni con l'organizzazione del lavoro. 7. Qualora in sede di CRS si verifichino contraddizioni sostanziali tra le parti sugli argomenti in discussione, il Direttore Amministrativo si impegna a porre tali questioni all'ordine del giorno della prima riunione utile di Contrattazione Collettiva Integrativa. 8. Le decisioni concordate in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa costituiscono un integrazione del progetto di riorganizzazione o ristrutturazione presentato. ART. 9 DIRITTI SINDACALI 2. La convocazione, la sede, l orario, l ordine del giorno e l eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all ufficio Relazioni Sindacali con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l esigenza per l amministrazione di uno spostamento della data dell assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
5 3. La partecipazione alle assemblee regolarmente convocate costituisce diritto di ciascun dipendente, e pertanto nessun lavoratore può essere precettato per l assemblee, tra latro norma prevista solo per le dichiarazione di sciopero. Sta all'amministrazione dare tempestiva comunicazione all'utenza dei disguidi che si potrebbero verificare. 4. Ogni dipendente ha diritto a 12 ore annue di assemblea generale e di 8 ore aggiuntive per le assemblee decentrate, stante l ampia dislocazione territoriale dell Università di Torino. Eventuali deroghe saranno oggetto di contrattazione. 5. I permessi sindacali possono essere utilizzati in frazioni orarie e/o per l intera giornata; il monte ore annuo è un monte ore collettivo ed è attribuito all intera RSU. 6. Le riunioni di contrattazione, di norma devono svolgersi all'interno dell'orario di lavoro, qualora ciò non avvenisse, le ore eccedenti devono essere utilizzate come recupero. Il tempo utilizzato dai delegati RSU per raggiungere le sedi di riunione è considerato a tutti gli effetti orario di servizio. 7. I permessi sindacali riferiti a frazioni orarie, a una o più giornate, comunque non superiori alle tre consecutive, devono essere di norma comunicati preventivamente al responsabile di struttura. 8. L amministrazione si impegna a trasmettere alle rappresentanze sindacali entro il mese successivo alla dichiarazione dello sciopero, i dati relativi alla partecipazione, calcolando la % sulla base dei lavoratori presenti in quella giornata. 9. Le parti concordano, trascorsi 2 mesi dalla firma di questo accordo, di andare, verso una vera rappresentanza della RLS, per tutto il personale attraverso una elezione generale di tale rappresentanza fra tutto il personale Tecnico e Docenti. ART. 10 NORME FINALI 1. Le parti si impegnano a rivedere in tutto o in parte il presente Protocollo su richiesta motivata di una delle parti e, comunque, in occasione di ogni rinnovo del CCNL del Comparto Università. 2. Eventuali modifiche sostanziali hanno decorrenza di norma nel mese successivo a quello in cui è stato sottoscritto l accordo di variazione. 3. L amministrazione si impegna a comunicare alla RSU i dati relativi della partecipazione dei lavoratori agli scioperi indetti dalle OO.SS e dalla RSU, specificando e suddividendoli tra Docenti e Tecnici e la loro percentuale tra gli effettivi presenti, cioè, al netto degli assenti per vari motivi. ART. 11 CONTRIBUTI SINDACALI 1. Le Università sono tenute a trasmettere mensilmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna o.s. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le oo.ss. medesime, purchè nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy 2. L Amministrazione si impegna, nella tutela della privacy dei lavoratori, a sostituire con un codice la sigla di appartenenza sindacale che compare sul cedolino dello stipendio.
BOZZA ART. 1 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI E MODALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE
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