Indicazioni generali. per l invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese
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- Pasquale Sacco
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1 Indicazioni generali per l invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese Aggiornato al settembre
2 Indice generale MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE...3 Soggetti interessati...4 Soggetti obbligati o legittimati...5 Modelli da compilare e strumenti informatici...6 La sottoscrizione di domande e denunce...6 Da parte dei soggetti obbligati...6 Da parte del procuratore speciale...6 Da parte del professionista incaricato...7 ATTI TELEMATICI...8 Formato degli atti...8 Atti voluminosi...8 Adempimenti a cura del Notaio...8 Atti pubblici e scritture private autenticate...8 Iscrizioni di nomina dei componenti l organo amministrativo e di controllo effettuate direttamente dal notaio...9 Adempimenti a cura degli amministratori...9 Scritture private - verbali...9 Provvedimenti giudiziari e atti rilasciati da altre autorità (es. certificato di iscrizione di società estera, atti di pignoramento e sequestro di quote di s.r.l. ecc.)...10 Adempimenti a cura del professionista incaricato...10 Modello procura...10 Documenti d'identità...10 Atti sottoposti a termine o a condizione...12 Atti sottoposti a termine...12 Atti sottoposti a condizione sospensiva...12 Atti sottoposti a termine finale o condizione risolutiva...12 Imposta di bollo...14 Bollo assolto in entrata...14 Bollo assolto all origine...14 Esenzione dall'imposta di bollo...15 Diritto annuale...15 Imposta di Registro...16 Diritti di segreteria...17 Iter delle pratiche irricevibilità - irregolarità
3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE Le domande di iscrizione e di deposito per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie e individuali vengono presentate con modalità telematica. Restano ferme, comunque, le procedure d emergenza per la presentazione delle istanze al R.I. previste dal D.M. 6 agosto 2004 in caso di: a) mancato funzionamento degli strumenti informatici; b) mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale. Nel primo caso l utente può presentare la pratica su supporto cartaceo con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante i motivi di mancato funzionamento, e dovrà provvedere alla sua sostituzione con altra analoga da inviarsi telematicamente entro il termine di cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l impedimento. Nel secondo caso l utente può presentare la pratica su supporto informatico con una dichiarazione ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante i motivi di impedimento all utilizzo del dispositivo di firma, e dovrà provvedere all invio telematico della predetta pratica, firmata digitalmente, entro il termine di dieci giorni dal venir meno della causa che ha generato l impedimento. 3
4 Soggetti interessati L obbligo di presentazione telematica delle istanze con procedura Comunica ricade sui seguenti soggetti: le società semplici; le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice; le società per azioni; le società a responsabilità limitata; le società in accomandita per azioni; le società cooperative e di mutuo soccorso; le società consortili; i consorzi; i GEIE; le società estere aventi sedi secondarie in Italia; gli enti pubblici economici; le società tra avvocati; ogni altro soggetto iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese organizzazioni con qualifica di impresa sociale imprese individuali soggetti iscritti solo al REA 4
5 Soggetti obbligati o legittimati Sono soggetti obbligati le persone cui la legge pone in carico l'obbligo di provvedere all'esecuzione degli adempimenti pubblicitari. Ad ogni adempimento possono corrispondere uno o più soggetti obbligati (p. es. in caso di atto costitutivo di società di capitali l'obbligo ricade sul Notaio, in caso di iscrizione di nomina l'obbligo ricade sugli amministratori nominati, ecc.). In alcuni casi la legge prevede l'esecuzione di determinati adempimenti pubblicitari senza indicare alcun soggetto obbligato; in questo caso, l'adempimento rimane in capo al soggetto interessato. I soggetti legittimati sono, invece, coloro che, pur non essendo obbligati a provvedere all'adempimento, possono presentare istanze in nome e per conto del soggetto obbligato o interessato in virtù di una legittimazione speciale. Notai, professionisti incaricati e procuratori sono i soggetti cui la legge riconosce una legittimazione speciale. NOTAIO Il Notaio è per legge obbligato a richiedere l'iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali e degli atti costitutivi di società di persone redatti in forma di atto pubblico; inoltre, egli deve depositare gli atti, da lui rogati o autenticati, di cessione di quota di società a responsabilità limitata e di trasferimento d'azienda. Accanto a tale ipotesi, il Notaio è titolare di un generale potere di richiedere al Registro delle Imprese l'esecuzione di formalità pubblicitarie che dipendono dagli atti da lui rogati o autenticati. Quando il Notaio presenta al Registro delle imprese una domanda o una denuncia in qualità di legittimato speciale, lo stesso agisce sempre in veste di pubblico ufficiale rogante o autenticante, quindi non gli è richiesto di documentare né di autocertificare di essere stato incaricato dall impresa alla presentazione della domanda/denuncia. PROFESSIONISTA INCARICATO Ai sensi dell art. 31 comma 2 quater e quinquies della L. 340/2000 (introdotti dall art. 2 comma 54 della L. 350/2003), la trasmissione al Registro delle Imprese dei bilanci e degli altri documenti di cui all art c.c. nonché degli ulteriori atti societari, per la cui redazione la legge non richieda espressamente l intervento del notaio, può essere effettuata da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali regolarmente iscritti nei rispettivi albi. La locuzione atti societari è da intendersi, per il chiaro disposto normativo, in senso ampio e cioè comprendente tutti i verbali e le comunicazioni che siano societari. Non comprende gli atti di natura personale, come ad esempio la richiesta di iscrizione di nomina da parte di un amministratore: in tal caso l adempimento presso il registro delle imprese dovrà essere effettuato dall interessato con firma digitale o con procura rilasciata ad un terzo. PROCURATORE SPECIALE Il procuratore speciale può presentare tutte le domande al Registro delle Imprese per la cui presentazione il soggetto obbligato o interessato gli abbia conferito apposita procura speciale o generale. 5
6 Modelli da compilare e strumenti informatici Per predisporre le domande devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e sulla base delle quali sono stati definiti i diversi modelli informatici. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 18/01/2012, n. 3649/C contiene la descrizione dei modelli e le indicazioni puntuali necessarie per la loro compilazione. Le pratiche possono essere predisposte con le seguenti procedure: 1. compilazione elettronica con Fedra o programmi equivalenti, apposizione delle firme digitali e spedizione telematica mediante Telemaco 2. Compilazione e spedizione telematica con Comunica Starweb N.B. Le guide alla compilazione messe a disposizione degli operatori fanno riferimento alla modulistica descritta nella predetta circolare. Gli operatori che utilizzano Starweb non trovano nell'applicativo i riferimenti alla modulistica, ma devono selezionare il corrispondente adempimento. La sottoscrizione di domande e denunce La distinta è la parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000. La distinta deve essere sottoscritta digitalmente, tramite dispositivo di firma digitale, con l'osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico. La distinta può essere sottoscritta nei seguenti modi: Da parte dei soggetti obbligati I soggetti obbligati sottoscrivono digitalmente la distinta utilizzando il dispositivo di firma digitale. La distinta dovrà essere firmata digitalmente anche da un terzo intermediario, qualora: a) il soggetto obbligato benché in possesso del dispositivo di firma digitale non sia parimenti in possesso della strumentazione ed abilitazioni necessarie per la trasmissione telematica della pratica; b) lo stesso abbia eletto domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso l indirizzo di posta elettronica del terzo intermediario per tutte le comunicazioni con la camera di commercio e gli adempimenti connessi alla sanatoria di una pratica irregolare. Da parte del procuratore speciale I soggetti obbligati che non si avvalgono della firma digitale possono utilizzare il modello procura disponibile sul sito. Il procuratore sottoscriverà digitalmente la procura, la distinta e tutti gli atti allegati alla pratica telematica. Nella distinta il procuratore dovrà riportare il suo nome e cognome e comparire con la qualifica di 6
7 procuratore speciale o delegato. Da parte del professionista incaricato La distinta dovrà essere firmata digitalmente da tali soggetti riportandone nome, cognome e qualifica di professionista incaricato. Nel riquadro Note dovrà essere evidenziato: l incarico ricevuto dalla società; gli estremi di iscrizione del professionista al relativo albo di appartenenza; l insussistenza a suo carico di provvedimenti disciplinari che impediscano l esercizio della professione. La frase da utilizzare è la seguente: Pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere/etc., nato a..., il..., il quale, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara: a) di essere iscritto all albo... della Provincia di... ; b) di essere stato incaricato dal legale rappresentante della società ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2, comma 54 legge , n. 350; c) di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che ne impediscano l esercizio della professione. La distinta dovrà essere firmata digitalmente anche da un terzo intermediario/domiciliatario qualora sia un soggetto distinto dal terzo professionista. 7
8 ATTI TELEMATICI Alle domande devono essere allegati tutti gli atti soggetti per legge ad iscrizione o deposito nel Registro delle Imprese, o necessari a comprovare la veridicità del fatto di cui si richiede l'iscrizione. Formato degli atti I documenti da allegare alla pratica devono essere prodotti con procedimenti tecnici che garantiscano la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione e l immutabilità nel tempo del suo contenuto e e della sua struttura. Il formato elettronico richiesto per la presentazione degli atti al registro imprese è individuato nello standard PDF/A (art. 6 DPCM del 10/12/2008). Il Registro delle Imprese, per disposizione di legge, è tenuto a controllare il formato degli atti allegati in fase istruttoria. I documenti devono inoltre essere completi e leggibili, non protetti da password, e non devono contenere né macroistruzioni, né scritte pubblicitarie o banner. Atti voluminosi Qualora il documento sia particolarmente voluminoso o di formato fuori standard (A4), o più precisamente sia composto da un numero di fogli fisici non inferiore a trenta, ai sensi del D.M. 6 agosto 2004, si può procedere a: a) presentare l allegato specifico, non inoltrabile telematicamente, su supporto informatico, debitamente firmato digitalmente ai sensi dell art. 31, comma 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, con le modalità previste dall art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1995, n. 581; b) presentare l allegato agli sportelli dell Ufficio. Adempimenti a cura del Notaio Atti pubblici e scritture private autenticate Le copie informatiche di atti pubblici, scritture private e documenti in genere con efficacia di cui agli artt e 2715 cod. civ. predisposte dai notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 82/2005, come modificato con D.Lgs. 235 del Sottoscritte digitalmente, devono essere autenticate con la seguente formula: Copia su supporto informatico conforme all originale di documento formato in origine su supporto analogico, ai sensi dell art. 23 comma 5 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. La stessa regola vale anche per le scritture private autenticate non a raccolta. Gli atti vengono iscritti anche se vengono prodotti nelle seguenti forme: - copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria sottoscrizione digitale - documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3, del d.lgs n. 82/2005) 8
9 Iscrizioni di nomina dei componenti l organo amministrativo e di controllo effettuate direttamente dal notaio Atto costitutivo/assemblea straordinaria. Qualora i componenti dell organo amministrativo e/o di controllo siano presenti alla stipula dell atto e risulti dall atto notarile che gli stessi abbiano accettato la carica, è sufficiente la sola firma digitale del Notaio rogante; in mancanza di diversa dichiarazione, la sottoscrizione dell atto da parte dei soggetti nominati comporta infatti un implicita accettazione della carica conferita. Qualora i soggetti di nuova nomina non siano presenti alla stipula dell atto, il Notaio dovrà farsi rilasciare le firme autografe sul modello di procura (si accetta anche una distinta cartacea), con allegata fotocopia di un documento di identità, se le firme non siano state da lui stesso autenticate. Verbale di Assemblea ordinaria. Qualora il verbale non sia stato redatto dal notaio ma quest ultimo provveda al suo deposito, al fine di essere autonomamente abilitato all esecuzione telematica della formalità ai sensi dell art. 31 comma 2 ter L. 340/2000, dovrà trasmettere il verbale in estratto autentico; qualora i soggetti di nuova nomina non fossero presenti in assemblea, dovrà farsi rilasciare, come sopra, le firme autografe di avvenuta accettazione della carica, sulla procura cartacea, con allegata fotocopia di un documento di identità, se non siano state da lui stesso autenticate. Adempimenti a cura degli amministratori Scritture private - verbali I progetti di fusione e di scissione, i verbali e le decisioni di rinnovo cariche, i verbali e decisioni soggetti ad iscrizione o deposito possono essere trasmessi: a) in originale informatico, riportando, in luogo delle sottoscrizioni autografe, la dicitura F.to seguita dalla indicazione della qualifica e dei nominativi dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell originale cartaceo; b) o in copia informatica dell originale cartaceo e/o in estratto dai libri sociali, acquisita tramite scanner. I file che li contengono devono essere firmati digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato (es. legale rappresentante della società) se in possesso di dispositivo di firma digitale; dal terzo procuratore speciale se il soggetto obbligato/legittimato non è in possesso dispositivo di firma digitale o è impossibilitato ad utilizzarla. I documenti dovranno riportare in calce una delle seguenti dichiarazioni di conformità: Copia su supporto informatico conforme all originale di documento redatto su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese Il sottoscritto.. (es. cognome e nome dell amministratore) dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 N.B. Nel caso di presentazione degli atti da parte del procuratore, tale adempimento dichiarativo in calce all atto/documento non è necessario in quanto le dichiarazioni vengono rese dall amministratore nel testo della procura disponibile nel sito. 9
10 Provvedimenti giudiziari e atti rilasciati da altre autorità (es. certificato di iscrizione di società estera, atti di pignoramento e sequestro di quote di s.r.l. ecc.) Va allegato alla domanda un file contenente il documento scansionato sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato. Tali documenti dovranno riportare in calce una delle seguenti dichiarazioni di conformità: Il sottoscritto amministratore (cognome e cognome e nome) dichiara, ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento su supporto informatico è conforme a quello rilasciato da/depositato presso copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese I certificati di non opposizione rilasciati dal Tribunale possono essere sostituiti a apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n Adempimenti a cura del professionista incaricato I documenti allegati alle istanze inoltrate dal professionista incaricato devono essere dichiarati conformi agli originali depositati presso la società con la seguente formula apposta in calce: Il sottoscritto dott./rag....consapevole delle responsabilità penali previste in caso di mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Modello procura Il modello procura approvato da Unioncamere integrato con la procura predisposta dal MISE (allegato A circ. 3616/C del 15/02/2008) ai fini della Comunicazione Unica (art. 9 D.L. n. 7/2007 convertito in L. n. 40/2007), deve essere acquisito tramite scansione del documento cartaceo e allegato alla pratica con il codice documento D01 (dichiarazione sostitutiva). Poiché la procura viene conferita dagli obbligati per ogni singola domanda/denuncia il modello deve riportare, nell'apposito spazio previsto, il codice univoco di identificazione della pratica e va rinnovata in caso di reinvio della pratica. Documenti d'identità Quando previsto, vanno allegati alla domanda i file contenenti i documenti d'identità di coloro che appongono la propria firma autografa sul modello procura. Non è necessario che tali documenti siano sottoscritti con dispositivo di firma digitale. I documenti di identità devono essere allegati in un file distinto da quello contenente la procura e devono essere individuati, nel file di riepilogo, con il codice E20, al fine di poter evitare la loro lettura ottica e garantire così la riservatezza dei dati personali ivi contenuti. 10
11 Atti sottoposti a termine o a condizione Qualora gli atti da iscrivere o da depositare siano sottoposti a termine o a condizione si distinguono le seguenti ipotesi. Atti sottoposti a termine In caso di deposito di un atto sottoposto a termine iniziale successivo rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione, la procedura si articola in due distinti adempimenti: 1. deposito dell atto, con le formalità previste per la specifica fattispecie; il modello di domanda deve essere compilato con il solo riferimento agli estremi dell'atto, senza indicare le modifiche ad esso conseguenti, inserendo nel modello o riquadro Note la seguente dicitura: Il presente atto... avente ad oggetto... è sottoposto a termine iniziale del alla scadenza del termine, il notaio o altro soggetto obbligato deposita un ulteriore modello contenente tutte le modifiche derivanti dall'atto. Atti sottoposti a condizione sospensiva In caso di deposito di un atto sottoposto a condizione sospensiva, la procedura si articola in due distinti adempimenti: 1. deposito dell atto con le formalità previste per la specifica fattispecie; il modello di domanda deve essere compilato con il solo riferimento agli estremi dell'atto, senza indicare le modifiche ad esso conseguenti, inserendo nel modello o riquadro Note la seguente dicitura: Atto del... avente ad oggetto....sottoposto a condizione sospensiva Il secondo adempimento è effettuato nel momento in cui si avvera la condizione sospensiva o, al contrario, nel momento in cui viene accertato il mancato avveramento. In caso di: a) Avveramento della condizione sospensiva: il notaio o altro soggetto obbligato, che abbia accertato l'avverarsi della condizione nei modi opportuni, lo attesterà depositando un ulteriore modello contenente tutte le modifiche derivanti dall'atto. b) Mancato avveramento della condizione sospensiva: il notaio o altro soggetto obbligato, che abbia accertato il mancato avveramento nei modi opportuni, lo attesterà depositando un ulteriore modello senza alcuna modifica, compilando solo il modello NOTE. 11
12 Atti sottoposti a termine finale o condizione risolutiva In caso di deposito di un atto sottoposto a termine finale o condizione risolutiva, la procedura si articola in due distinti adempimenti (il secondo è solo eventuale): 1. deposito dell atto, i cui effetti si producono immediatamente ma si risolvono con efficacia retroattiva al verificarsi della condizione. Il modello di domanda deve essere compilato indicando le modifiche conseguenti all'atto e compilando il modello Note con la seguente dicitura: Atto del... avente ad oggetto... sottoposto a termine finale/condizione risolutiva Il secondo adempimento è effettuato alla scadenza del termine finale o nel caso in cui si avveri la condizione risolutiva. Occorrerà depositare dichiarazione ricognitiva della predetta scadenza del termine o avveramento della condizione, oltre al modello con il quale si ripristinerà la situazione anteriore alle modifiche derivate dall'atto ormai risolto. N. B. In tutte le ipotesi sopra descritte, l imposta di bollo e i diritti di segreteria sono sempre dovuti: sia per l iscrizione/deposito dell atto, sia per la presentazione delle modifiche contenute nell atto divenuto efficace e/o della successiva dichiarazione ricognitiva. 12
13 Imposta di bollo Quando la pratica telematica è soggetta all'imposta di bollo, la stessa è corrisposta in modo virtuale ed in misura variabile secondo i seguenti criteri: 17,50 se presentata da imprese individuali 59,00 se presentata da società di persone 65,00 se presentata da società di capitali 65,00 altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria 16,00 iscrizione Albo Cooperative (mod. C17) Tale ammontare, come chiarito dall'agenzia delle Entrate con propria circolare n. 67/e del 7/08/2002, include l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda e la relativa documentazione allegata. Il versamento dell imposta di bollo può essere effettuato con una delle seguenti modalità: Bollo assolto in entrata L'imposta di bollo viene versata tramite la Camera di Commercio, sulla base dell autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate (CCIAA di Cagliari autorizzazione n /92/UT del 17/06/1992). Nell'apposito spazio previsto nella distinta dovranno essere inseriti/selezionati gli estremi di autorizzazione, e si deve selezionare il codice modo bollo E. In calce agli allegati deve riportarsi la seguente dicitura: Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Cagliari autorizzata con prov. Prot. n.10369/92/2t del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di Cagliari. Bollo assolto all origine a) sulla base di un apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Finanze al notaio od altro professionista. Si indicano gli estremi dell autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate al professionista. La dichiarazione da rilasciare in calce all atto è la seguente: Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l autorizzazione n.... del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di... b) tramite dichiarazione presentata dal professionista all Agenzia delle Entrate ai sensi dell art. 2 DM 127/2002. Nel riquadro modalità di presentazione si dovrà indicare dichiarazione di cui all art. 2 D.M. 127/2002. La dicitura da riportare in calce all atto è la seguente: 13
14 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l autorizzazione n.... del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Ufficio delle Entrate di... c) con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze previste per atti rogati, ricevuti, autenticati dal Notaio e sottoposti a registrazione Nel riquadro modalità di presentazione, e in calce agli allegati, si dovrà indicare la seguente dicitura: Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I In tutti questi casi il codice modo bollo da indicare nella distinta è O. N.B. Il bollo pagato tramite M.U.I. in sede di registrazione non assolve il bollo dovuto per le formalità al registro delle imprese nei casi elencati ai punti dell art. 1 comma 1-bis 1 della tariffa annessa al D.P.R , n. 642, come sostituita dal decreto del Ministero delle Finanze : procure, cessioni di quote sociali e altri atti es. trasferimenti d azienda; per questi ultimi, l'imposta di bollo deve essere assolta in entrata. Esenzione dall'imposta di bollo Il codice modo bollo distinta è N (esente da bollo). L esenzione deve essere dichiarata in calce all atto. Diritto annuale Il diritto annuale può essere versato o contestualmente alla presentazione dell istanza di iscrizione dell impresa nel Registro delle Imprese, tramite il sistema Telemaco o entro 30 giorni da quest ultima, con modello F24, pena l applicazione delle sanzioni previste. Per gli importi del diritto annuale si rinvia alla relativa pagina del sito camerale. 14
15 Imposta di Registro Per quanto riguarda gli atti che il notaio è tenuto a depositare a norma di legge (es. atti pubblici, cessioni/affitti d azienda, trasferimento quote di srl), premesso che non è necessario ai fini della loro ricevibilità acquisire informazioni in merito agli estremi di registrazione, questi ultimi possono essere comunque comunicati inserendo nel testo della copia informatica dell atto la seguente formula: Atto registrato presso l Ufficio delle Entrate di... in data... al n... (eventuale) Per tutti gli altri tipi di atti, in alternativa alla su indicata formula, sarà possibile allegare alla pratica la copia scansionata della ricevuta rilasciata dall ufficio competente dell Agenzia delle Entrate, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato (o dall eventuale procuratore speciale); ovvero apposita dichiarazione, contenuta nel documento soggetto a registrazione, in cui è indicata la data della registrazione e la dicitura con numero in corso di attribuzione. La dichiarazione di conformità all originale cartaceo, in calce all atto, è resa nel seguente modo: copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 a quello depositato presso l Agenzia delle Entrate..al n. 15
16 Diritti di segreteria Approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17/07/2012 Società di capitali Prima iscrizione 120,00 su supporto informatico digitale, Modifica Società di persone Cancellazione 90,00 con modalità telematica Cooperative sociali (importo dei diritti ridotto del 50%) 60,00 su supporto informatico digitale, 45,00 con modalità telematica Sede secondaria 120,00 / 90,00 Atti di trasferimento quote 120,00 / 90,00 Società semplici Iscrizione/modificazione 18,00 Cancellazione non sono dovuti diritti Impresa individuale Iscrizione/modificazione 23,00 con modalità cartacea 18,00 su supporto informatico digitale o per via telematica Cancellazione non sono dovuti diritti U.L. di impresa individuale Iscrizione/modificazione 23,00 con modalità cartacea, Iscrizioni/modificazioni dati REA S5/U.L./cambio di domicilio/ta/ trasferimento sede all interno dello stesso Comune Cancellazione 18,00 su supporto informatico digitale o per via telematica 50,00 su supporto informatico digitale, 30,00 modalità telematica Rettifica di atti e dati già iscritti 50,00 / 30,00 Deposito bilancio ed elenco soci 90,00 su supporto informatico digitale, 60,00 con modalità telematica Bilancio finale di liquidazione 90,00 / 60,00 Situazioni patrimoniali dei Consorzi 90,00 / 60,00 Statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica Bilancio Cooperative sociali (importo ridotto del 50%) 90,00 / 60,00 45,00 / 30,00 16
17 Iter delle pratiche irricevibilità - irregolarità Presupposti di ricevibilità di un istanza di iscrizione e/o deposito al Registro delle Imprese sono i seguenti: presentazione della pratica per via telematica o su supporto informatico; sottoscrizione (distinta) mediante apposizione della firma digitale a norma di legge; esito positivo della verifica di validità della firma da parte dei sottoscrittori; esistenza del codice della provincia del Registro Imprese di destinazione; integrità informatica del file ricevuto; corrispondenza del file alle specifiche tecniche e alle istruzioni per la compilazione disponibili sul sito del Ministero delle Attività Produttive; corretta individuazione dell impresa nei cui confronti effettuare le formalità: al momento dell iscrizione non deve esistere una posizione attiva relativamente al codice fiscale; in caso di modifica il C.F. deve esistere in provincia e corrispondere al n. REA della pratica; competenza territoriale della Camera di commercio di Cagliari. La mancanza di tali requisiti comporta il rigetto immediato dell istanza da parte dell ufficio. In tutti gli altri casi, le domande e le denunce sono da considerarsi irregolari e l ufficio del Registro Imprese può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, assegnando un congruo termine, trascorso il quale - con provvedimento motivato del Conservatore - rifiuta l iscrizione. Nel solo caso in cui una pratica è stata trasmessa per errore, l ufficio procederà ad archiviare la pratica senza addebito dei diritti di segreteria. In tutti gli altri casi, se la richiesta di archiviazione viene presentata a seguito di istruttoria, i diritti di segreteria verranno trattenuti in ragione dell'istruttoria svolta. 17
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