Ing. Roberto Gottardo

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1 Ing. Roberto Gottardo Installazione ed esercizio degli apparecchi a pressione: dalla teoria alla pratica. Sala Convegni Interporto di Rovigo Venerdì 15 ottobre 2010 in collaborazione con:

2 Premessa A partire già dal 1927 con il Regio Decreto n.824 Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974, recante «Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli Gli apparecchi a pressione sono sempre stati, ormai da molti decenni, oggetto di specifica Legislazione inerente alla loro sicurezza (cfr.ad es.art.241 del 'vecchio' DPR 547/55... fino al recente D.Lgs.81/2008). Numerosi disposti legislativi specifici, inerenti alla costruzione, l esercizio, ecc., sono stati emanati nel corso degli anni, unitamente a Circolari esplicative e Norme Tecniche apparecchi a pressione» Da Circolari e Raccolte, prima A.N.C.C, poi I.S.P.E.S.L fino alle più recenti attuazioni delle Direttive Comunitarie, quali il D.Lgs.311/91 di attuazione della Direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE per gli apparecchi a pressione semplici (SPVD) o la più recente 2009/105/CE, e soprattutto il D.Lgs.n.93 del 25/02/2000 di attuazione della nota DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive)..ed infine a disposizioni legislative di più recente emanazione, quali il D.M.329/2004, e gli obblighi stabiliti dal testo unico D.Lgs.81/2008 (+DLgs106/09)... Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 2

3 ..interessa sia i Costruttori ma anche gli Utilizzatori! Tali Disposizioni Legislative riguardano ovviamente sia il Costruttore delle apparecchiature in pressione,..ma anche l Utilizzatore, ovvero chi installa un apparecchio in pressione su propri impianti, lo mette in esercizio, ne cura la manutenzione onde garantire la sicurezza nel tempo.. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 3

4 Attrezzature a pressione Attrezzature di Lavoro E necessario anzitutto fare una precisazione: Sovente, in passato, l Utilizzatore rivolgeva la propria attenzione solo a serbatoi e generatori di vapore. Invece, come indicato dalla Direttiva PED, l attenzione va rivolta a TUTTE le ATTREZZATURE che operano con fluidi in pressione! Infatti, anche altre attrezzature, quali tubazioni, valvole, e assiemi di più attrezzature, ecc., possono costituire una sorgente di pericolo! Per tale ragione, tenuto conto che attrezzature a pressione e relativi impianti costituiscono una attrezzatura di lavoro ai sensi del Titolo III di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i, è importante che non solo il Costruttore adempia a quanto prescritto dalla Legislazione, ma anche l Utilizzatore adempia a quanto di sua competenza, e tenga conto dei rischi derivanti da dette attrezzature! Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 4

5 Le Attrezzature a pressione..e le disposizioni di cui al D.Lgs.81/ Le attrezzature a pressione, in quanto attrezzature di lavoro, sono soggette al Titolo III del D.Lgs.81/2008, e dunque agli artt.70 e 71 - art.70 comma 1--> conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto - Art.70 comma 2 --> rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato V per attrezzature antecedenti all'entrata in vigore delle Direttive comunitarie di prodotto o costruite in assenza di specifiche regolamentazioni ATTENZIONE! E' dunque chiaro che, per attrezzature a pressione, anche se escluse da Direttiva PED, dal DM 329/2004 o da altre disposizioni particolari, è necessario che comunque ne sia garantita la sicurezza! Infatti, all'allegato V del D.Lgs.81/2008, alla parte II PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE vi è l'obbligo (Parte II- p.1) di valutare i rischi delle attrezzature in pressione Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 5

6 Per quanto riguarda invece l'art.71 del D.Lgs.81/ si ricordano qui di seguito solo i più importanti commi.. Art.71 comma 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Art.71 -comma 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 6

7 E, in particolare per le Attrezzature a pressione..interessano particolarmente i commi 8 e 11 dell'art.71. Art.71 comma 8 D.Lgs. 81/2008 Obblighi..Controlli....Controlli Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: - a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; - a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività....i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente... Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 7

8 ..art.71 del D.Lgs81/2008 commi 9 e Art.71 commi 9 e 11 D.Lgs. 81/2008 Obblighi..VERIFICHE....VERIFICHE I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. Dunque, quanto riportato dal D.Lgs.81/2008 è di fatto perfettamente in linea con le disposizioni di cui al DM 329 del 1 dicembre 2004 e per nulla in contrasto! Anzi,non solo il Testo Unico non abroga né modifica alcunchè del DM 329/2004, ma va aggiunto che restano valide le 'esclusioni di cui all'art.2 del DM 329 rispetto alla tabella generale dell'allegato VII del D.Lgs.81/2008 Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 8

9 ..Parliamo però ora di 'rischi' in generale per le Attrezzature a pressione A prescindere dunque dagli obblighi di legge di verifica periodica, in particolare quelli stabiliti dal DM 329/2004, ed oggetto di trattazione da parte di altro relatore in questo seminario, parliamo ora di RISCHI derivanti da attrezzature in pressione Rischi che, come vedremo, dipendono dalle caratteristiche - INTRINSECHE dell'attrezzatura a pressione, ed in particolare a pressione, volume o diametro, fluido e tipologia di attrezzatura - DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE in un certo impianto o 'insieme' Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 9

10 I FATTORI DI RISCHIO ('intrinseci') di una Attrezzatura a Pressione La potenziale pericolosità di una attrezzatura a pressione dipende da numerosi fattori. Dei principali fattori 'intrinseci' di rischio propri di una specifica attrezzatura in pressione isolata dal contesto di installazione-, se ne teneva conto già nella precedente Legislazione; ma ora, soprattutto con l introduzione della Direttiva PED 97/23/CE, viene introdotto il concetto di 'categorie' le attrezzature in pressione in classi o categorie ; categorie che dunque rappresentano in un certo qual modo classi di rischio (-sempre in relazione alla singola attrezzatura in pressione-), ordinate in senso crescente. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 10

11 Un Fattore di Rischio : Stato e natura del Fluido Contenuto Sicuramente poichè la potenziale pericolosità di un attrezzatura in pressione si stima facendo delle ipotesi su cosa potrebbe succedere in caso di cedimenti strutturali, fuoriuscite inattese di fluido, ecc.-, il tipo di fluido contenuto ed il suo stato fisico (se liquido o allo stato di gas/vapore) sono sicuramente influenti. Pertanto, interessa sapere: Se si tratti di gas/vapore o di liquido, mancando sostanzialmente l effetto di espansione nella seconda ipotesi Se il fluido contenuto sia pericoloso o meno (corrosivo, esplosivo infiammabile, tossico, comburente) Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 11

12 ..i fattori PRESSIONE....e le dimensioni (Volume,DN) Ovviamente, tanto più alta è la pressione, tanto più è elevato il danno che ne consegue in caso di cedimenti strutturali o fuoriuscite Allo stesso modo, si considera il fatto che, in caso di cedimenti strutturali, tanto più elevato è il volume di fluido coinvolto tanto più alta è l energia accumulata e quella rilasciata.. Nel caso tuttavia di attrezzature di conformazione fortemente allungata, quali TUBAZIONI, il fattore condizionante non è costituito dal volume bensì dal diametro di calcolo o DN (-che, qualora non specificato, coincide con il diametro interno-). Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 12

13 ..ecco dunque il significato delle Categorie E dunque per tale motivo che sia la Direttiva PED 97/23/CE, -riguardante i costruttori -, sia gli adempimenti a carico degli Utilizzatori, in particolare quelli previsti dal D.M. 329/2004 e successive Circolari, parlano esplicitamente di CATEGORIE Categorie che si basano su: Classe di Fluido, - ovvero: se pericoloso (Classe 1) o non pericoloso (Classe 2) Se si tratti di gas/vapore o liquido Quale sia il valore del prodotto Pressione x Volume (PxV) o Pressione x DiametroNominale (PxDN) Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 13

14 Quali sono le tipologie di Attrezzature a Pressione.. RECIPIENTI TUBAZIONI INSIEMI ACCESSORI A PRESSIONE ACCESSORI DI SICUREZZA SISTEMI CON RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 14

15 Definizioni di cui a Dir.97/23/CE (D.Lgs.n.93 del 25/02/2000 art.1 comma 2) 2.1. Per "attrezzature a pressione" si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc Per "recipiente" si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti Per "tubazioni" si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni Per "accessori di sicurezza" si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Questi dispositivi comprendono: - dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e; - dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)" Per "accessori a pressione" si intendono dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione Per "insiemi" si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 15

16 ...Sono escluse (Art.1-comma 3) dal campo di applicazione della Direttiva le seguenti attrezzature in pressione a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonche canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici; c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione; d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1992, in materia di aerosol; e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni: 1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 2) legge 8 agosto 1977, n. 572, decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; f) le attrezzature appartenenti alla categoria I a norma dell'articolo 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni: 1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine; 2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori; Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 16

17 ...segue (-esclusioni- Art.1-comma3) 3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici; 5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas; 6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature, e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonche' tutti gli altri prodotti destinati a fini specificatamente militari; h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattivita'; i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonche' nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonche' le loro attrezzature a monte; l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidita e stabilita' nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna; 2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 17

18 ...segue (-esclusioni- Art.1-comma3) n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici; p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unita' mobili l'off-shore" nonche' le attrezzature espressamente destinato ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe; r) i silenziatori di scarico e di immissione; s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinato al consumo finale; t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; u) le attrezzature contemplate nell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui e' stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 18

19 art.3 comma 3 Attrezzature secondo la regola dell arte (escluse dalla PED). L art.3 definisce i limiti, in termini PxV o PxDN e tipo di fluido, a partire dai quali si applica la Direttiva, ossia a partire dalla Categoria I : Art. 3- (Requisiti tecnici particolari) 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato I, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalita':.. omissis Rif.Tabelle Allegato II. Invece, l art.3 -comma 3 tratta delle attrezzature in pressione di categoria < In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti issati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purche' progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente l'unione europea o aderente all'accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 19

20 Per la determinazione della categoria si hanno 9 tabelle, contenute nell allegato II Avendosi dunque 2 gruppi di fluidi e 2 principali tipologie di attrezzature (recipienti e tubazioni, + eventuali loro accessori), e 2 possibili stati per i fluidi (liquidi o gas), si avranno per queste tipologie 8 tabelle (da n 1 a n 4 per i recipienti, e da 6 a 9 per le tubazioni). La tabella n 5 è destinata ad attrezzature a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonchè tutte le pentole a pressione (art.3 -comma 1.2) I primi passi per l individuazione della categoria sono dunque: a) INDIVIDUAZIONE TABELLA, mediante: definizione tipo attrezzatura (recipiente, a focolare o altro, tubazione) gruppo a cui appartiene il fluido b) DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA, nella tabella scelta, mediante: Individuazione delle coppie PS-V o PS-DN (tubazioni,accessori) Nota: nel caso di insiemi, essi vanno classificati in base alla categoria più elevata (art.10 Valutazione della conformità comma 6) tra quelle dei componenti, senza tenere conto ovviamente degli accessori di sicurezza che sono invece sempre classificati in categoria 4. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 20

21 ALLEGATO II TABELLA 1 Gas Pericolosi - Recipienti Tabella1 Recipienti di cui all art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, primo trattino. Per gas e gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla press. atmosferica, entro i limiti: fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 25 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar. In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenenti, secondo la tabella 1, alle categorie I e II, devono essere classificati nella categoria III. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 21

22 ALLEGATO II TABELLA 2 Gas Non Pericolosi - Recipienti Tabella 2 Recipienti di cui all art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, secondo trattino. Per gas e gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla press. atmosferica, entro i limiti : fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori. In via di eccezione, i respiratori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificati almeno nella categoria III. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 22

23 ALLEGATO II TABELLA 3 Liquidi Pericolosi - Recipienti Tabella 3 Recipienti di cui all art. 3, comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino. Per liquidi con tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre alla pressione atmosferica normale, entro i limiti: fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS x V è superiore a 200 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 23

24 ALLEGATO II TABELLA 4 Liquidi Non Pericolosi - Recipienti Tabella 4 - Recipienti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto 2), secondo trattino Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all'art. 3 comma 1, lettera b "attrezzature a pressione a focolare ecc.") destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS x V è superiore a bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar. In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all'art 3, comma 2, lettera c) sono oggetto di un esame CE della progettazione (Modulo B1) allo scopo di controllarne la conformita' ai requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, e 5a) e 5d) dell'allegato I o di un sistema di garanzia qualità totale (modulo H) pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS x V è superiore a bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar. In via di eccezione gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all art. 3, comma 2, lettera c), sono soggetti o al modulo B1 o al modulo H. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 24

25 ALLEGATO II TABELLA 5 Attrezzature a focolare e pentole a pressione Tabella 5 Attrezzature a pressione di cui all art. 3, comma 1, lettera b). Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione. In via di eccezione le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 25

26 ALLEGATO II TABELLA 6 Tubazioni per Gas Pericolosi Tabella 6 Tubazioni di cui all art. 3, comma 1, lettera c), punto 1), primo trattino. Per gas, liquefatti e gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla press. Atmosferica normale, entro i limiti : fluidi del gruppo 1 quando DN è superiore a 25. In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tab. 6, alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 26

27 ALLEGATO II TABELLA 6 Tubazioni per Gas NON Pericolosi Tabella 7 Tubazioni di cui all art. 3, comma 1, lettera c), punto 1), secondo trattino. Per gas, liquefatti e gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla press. atmosferica normale, entro i limiti : fluidi del gruppo 2, quando DN è superiore a 32 e il prodotto PS x DN è superiore a 1000 bar. In via di eccezione, tutte le tubazioni contenenti fluidi ad una temperatura superiore a 350 C appartenenti alla categoria II secondo la tabella 7 devono essere classificate nella categoria III. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 27

28 ALLEGATO II TABELLA 8 Tubazioni per Liquidi Pericolosi Tabella 8 Tubazioni di cui all art. 3, comma 1, lettera c), punto 2), primo trattino. Per liquidi con tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre alla pressione atmosferica normale, entro i limiti : fluidi del gruppo 1, quando DN è superiore a 25 e il prodotto PS x DN è superiore a 2000 bar. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 28

29 ALLEGATO II TABELLA 6 Tubazioni per Liquidi NON Pericolosi TABELLA 9 T Tabella 9 - Tubazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2), secondo trattino. Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2, quando PS è superiore a 10 bar, DN è superiore a 200 e il prodotto PS x DN è superiore a 5000 bar. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 29

30 Procedure per la valutazione della conformità in base alla Categoria Allegato III: La procedura dipende dalla Categoria I = Modulo A II = Moduli A1, D1, E1 III = Moduli B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H IV = Moduli B + D, B + F, G, H1 Modulo A (Controllo di fabbricazione interno sotto la sola responsabilità del fabbricante!) Modulo A1 (controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale) - La verifica finale é effettuata dal fabbricante e controllata mediante ispezioni senza preavviso di un Organismo Notificato scelto dal fabbricante. Modulo B (esame "CE del tipo, da parte di O.N.) Modulo B1 (esame CE della progettazione, da parte di O.N.) Modulo C1 (conformità al tipo dichiarata da fabbricante e con controlli senza preavviso da parte di O.N.) Modulo D (garanzia qualità produzione, per conformità al tipo) (+ sorveglianza O.N.) Modulo D1 (garanzia qualità produzione, con fabbricante che appone marcatura CE e dich.conformità per ciascuna attrezzatura contente numero O.N. di sorveglianza) Moduli E ed E1 (garanzia qualità prodotti, con sorveglianza di O.N.) Modulo F (verifica sul prodotto - ovviamente con sorveglianza di O.N.) Modulo G (verifica esemplare unico) Modulo H (garanzia qualità totale) e H1(+controllo su progettazione e verifica finale prodotto) Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al testo completo della Direttiva PED (D.Lgs.93 del 25/02/2000) Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 30

31 Ai fini della marcatura CE.. Ovviamente, l apposizione della Marcatura CE ai sensi della Direttiva PED presuppone che siano state espletate le procedure di verifica di conformità, ed i particolare: Sia stata effettuata l analisi dei rischi (-..sarebbe più corretto parlare di 'valutazione dei rischi' che rappresenta il processo finale dopo l'analisi per l'accettazione dei 'rischi residui'..-) e ovviamente la VERIFICA DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE di cui all Allegato I, pertinenti all attrezzatura a pressione [- Una più agevole verifica del rispetto dei requisiti si ottiene peraltro facendo ricorso alle norme armonizzate che, seppur non cogenti, rappresentano presunzione di conformità -] Vengano costituiti il Fascicolo tecnico di Costruzione, comprensivo di ISTRUZIONI per l USO (..instalalzione, manutenzione, ecc.), e DICHIARAZIONE DI CONFORMITA, nonché vengano istituite le corrette procedure di fabbricazione, prove e collaudi, e di conseguenza attuate le modalità di verifica pertinenti al Modulo di valutazione di conformità in questione Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 31

32 L analisi dei rischi Vengono considerate le possibili situazioni di pericolo per l attrezzatura in questione: ad es.superamento dei limiti di pressione e di temperatura, carichi addizionali esterni, fuoriuscite di fluido, ad es.dovute all intervento di valvole di sicurezza o dischi di rottura, fenomeni corrosivi, ecc. Uno schema esemplificativo di 'analisi' dei rischi ( Uno tra i TANTI metodi impiegabili.. Tra i più noti. HAZOP,Fmea, Matrici o Indici di rischio, Fault Tree Analisys, ecc.) PERICOLO CAUSA posizionamento ecc. Sovrappressione oltre la max p di esercizio (Superamento di PS) Assenza di accessori di sicurezza, dimensionamento e tarature errate, errato EFFETTO: Rottura del vessel, cricche, deformazioni permanenti e dunque CONSEGUENZE: Collasso dell attrezzatura, fuoriuscita fluido, proiezione di parti metalliche, conseguenze dovute al fluido proiettato anche senza collassi in caso di scarico pericoloso da valvola sicurezza verso persone esposte SOLUZIONE ADOTT. Margini di sicurezza nella progettazione, valvola di sicurezza correttamente dimensionata per scaricare tutta la portata e comunque pressostato di sicurezza con taratura inferiore al 90% di quella della valvola. Inoltre, indicazioni su dati di targa e Istruzioni & schemi per corretta manutenzione ed esercizio, ed informazioni sui rischi residui in caso di manomissione pressostato, ecc.. Lo scarico della valvola sicurezza è inoltre collocato in modo tale da non creare getti pericolosi verso eventuali persone esposte. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 32

33 La verifica di soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza Viene effettuata per ciascun requisito essenziale di cui all Allegato I della Direttiva, ovviamente per quanto pertinente alla specifica attrezzatura a pressione o assieme in esame La verifica viene peraltro eseguita, come supporto, con riferimento a norme armonizzate, ove esistenti e pertinenti, o a norme nazionali, regole o codici, attinenti allo specifico r.e.s valutato. Pertanto, puntualmente ed in relazione allo specifico requisito esaminato, vanno indicate le misure indicate per il suo soddisfacimento, o richiamati documenti specifici, note, ecc. ALLEGATO I - Dir. 97/23/CE - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Appl? (S/N) Note/Osservazioni 2. PROGETTAZIONE 2.1 Norme di carattere generale Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. S Vedasi note di dimensionamento /calcolo, in allegato e relative alle tubazioni (Rif.Raccolte VSR-M-S e norma armonizzata EN per il piping) di collegamento. Per quanto attiene le attrezzature collegate dalle tubazioni, essi risultano munite di marcatura CE ed installate secondo le Istruzioni dei Fabbricanti,. Per i requisiti delle Attrezzature a Pressione, vedasi l Allegato I nel testo completo della Direttiva Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 33

34 ..Per concludere a proposito della Direttiva PED.. Per concludere questa breve esposizione sulla Direttiva PED, in ragione anche al fatto che questo seminario è destinato prevalentemente agli Utilizzatori.a cui spetta la 'messa in servizio ai sensi del DM 329. Art. 2 (D.Lgs. N.93 del 25/02/2000, di attuazione della Direttiva PED) (Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio) 1. Possono essere immessi sul mercato e messi in servizio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni del presente decreto e ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1, purche', debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni Art. 4 (Libera circolazione) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le attrezzature o insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati o messi in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, solo se soddisfano le disposizioni del presente decreto e se recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, indicante che i suddetti attrezzature e insiemi sono stati sottoposti a una valutazione di conformita' a norma dell'articolo Ai fini di una utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni previste all'allegato I. punti 3.3 e 3.4, debbono essere fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione dell'utilizzatore finale. Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 34

35 ..segue....sanzioni..nota: sanzioni previste dalla PED che concernono il fabbricante..a cui si aggiungono quelle per violazione art.23 del D.Lgs.81...Mentre per l'utilizzatore ci sono le sanzioni per violazione artt.70,71 Art. 18 (Sanzioni) 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito: a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria 1, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni. 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. Per ogni ulteriore informazione, si rimanda al testo completo della Direttiva Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 35

36 Una questione di grande interesse per gli UTILIZZATORI: Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi Di grande interesse per gli Utilizzatori sono invece le Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi. L art.19 della Direttiva rimandava infatti a successivi disposti legislativi, ed appunto ora il D.M. 329 del 1/12/2004, - oggetto di intervento di altro relatore in questo seminario risolve tali questioni, occupandosi di: Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Esclusioni Art. 3 Specifiche tecniche Art. 4 Verifica di messa in servizio (...che è la 1 verifica prevista dal DLgs.81) Art. 5 Esclusioni dal controllo di messa in servizio Art. 6 Obblighi per la messa in servizio e dichiarazione di messa in servizio Art.7 Obblighi degli utilizzatori Art.8 Obbligo delle verifiche periodiche (...Verifiche periodiche Allegato VII del DLgs.81) Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 36

37 parlando però ancora dei cosiddetti INSIEMI Poiché questo incontro si rivolge principalmente agli Utilizzatori, si rimanda al testo della Direttiva PED per ogni ulteriore informazione. Preme però sottolineare un aspetto importante relativo ai cosiddetti INSIEMI. Si ha un INSIEME- dunque soggetto a marcatura CE ai sensi della Direttiva PED-, quando si ha la fornitura da parte di un unico fabbricante. Nel caso invece di integrazione di un attrezzatura a pressione su un impianto o insieme (-esistente-) effettuata a cura dell Utilizzatore, si entra nell ambito del D.M 329/2004, già brevemente menzionato ed oggetto dell intervento successivo di questo incontro! IMPORTANTE! Anche qualora si rientri nelle esclusioni di cui al D.M 329/2004, il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare il rischio, come già detto! Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 37

38 E importante però tenere conto dei rischi dovuti all inserimento di un attrezzatura in un impianto! I principali aspetti di cui tenere conto: Idoneità del progetto dell installazione Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell attrezzatura a pressione (limiti di pressione e/o di temperatura di progetto dell attrezzatura) Accessori di sicurezza Compatibilità tra le sollecitazioni agenti sui bocchelli o parti di attrezzatura con quelle dichiarate e/o previste dal Fabbricante Altri carichi esterni diversi dalla pressione, ad es.dovuti a fenomenti atmosferici, eventi sismici, ecc. Scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza Dispositivi di apertura e chiusura Dispositivi che impediscono l accesso fisico Temperatura superficiale Eventuale decomposizione fluidi instabili e/o reazioni fuggitive Mezzi di carico e sfiato Usura, corrosione e/o aggressioni chimiche Operazioni di carico e scarico dell attrezzatura Eventuale ipotesi di incendio esterno Esigenze di manutenzione periodica, ispezioni, pulizia Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 38

39 Tali aspetti sono l'oggetto della 'relazione tecnica' per la messa in servizio... Infatti, l'art.6 del D.M 329/04 richiede, per la procedura di verifica della 1 messa in servizio (art.4), oltre all'elenco delle attrezzature, alle dichiarazioni di conformità e i manuali (..importanti per stabilire i 'limiti' degli apparecchi e le condizioni da prevedere per l'installazione), una dichiarazione di corretta installazione e l'elenco eventuale dei componenti soggetti a scorrimento viscoso, la predisposizione di una RELAZIONE TECNICA con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e In tale relazione si deve cioè dimostrare che la specifica attrezzatura controllo adottate opera nei miti di progetto (PS.TS, altri carichi esterni,ecc.) previsti dal Costruttore dell'attrezzatura e che ciò viceversa, non comporti rischi per l'insieme nel suo complesso Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 39

40 E dunque evidente che.. L inserimento di un attrezzatura a pressione su un impianto comporta, anche se con una procedura più semplificata rispetto alla marcatura CE di un INSIEME, sempre e comunque una VALUTAZIONE DEI RISCHI relativa a detto inserimento. Valutazione che, peraltro, va formalizzata secondo dei contenuti minimi ben definiti, alla luce di quanto previsto dal D.M. 329/2004 per le attrezzature soggette alla cosiddetta Verifica di Messa in Servizio di cui all art.4 del D.M.329 secondo le modalità di cui all'art.6 appena citato... Grazie dell attenzione! Ottobre 2010 I Rischi derivanti dalle ATTREZZATURE IN PRESSIONE 40

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