SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO -COSTO DEL LAVORO
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- Guglielmo Spinelli
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1 Nell' I MODULARIO I I C.C. 2 I r J'C/--Z?-- 60/CONTR/CL/Ol La a SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO III COLLEGIO -COSTO DEL LAVORO adunanza del 22 novembre 2001 composta dai seguenti magistrati PRESIDENTE: dotto Rosario Elio BALDANZA çonsi GLIERI dotto Maurizio MELONI, dotto Giuseppe BELLISARIO, dotto Mario F ALCUCCI, dotto Giuseppe COGLIANDRO, dotto Gaetano D'AURIA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto Simonetta ROSA, dotto Guido MACCAGNO, dotto Ermanno GRANELLI, dotto Antonio SCUDIERI, dotto Maurizio p ALA, dotto Giovanni COPPO LA, dotto Mario NISPI LANDI relatore, dotto Giovanni MARROCCO ' VISTO l'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, (già art. 51 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396) che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall' Agenzia per la rappresentanzanegoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; VISTA l'ipotesi di accordo per il personale ATA sottoscritta in data 28 sttembre 2001, pervenuto alla Segreteria delle Sezioni Riunite in sede di controllo in data 5 novembre 2001; :j " 8! VISTA la legge 184 del 1999; VISTO l'articolo 31 del citato d.lgs ll. 165/2001 VISTA la comunicazione, in data 13 novembre 2001, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite di questa Corte in sede di controllo per il giorno 22 novembre 2001; UDITO il relatore, Cons. Mario Nispi Landi; deliberano
2 ,...',a "";' " - n:; <"/, 'o.. "-il, '%' ::-:1_" ( j,j'.' ' ),,"i!. ;,-1...,A;, -I :t, \ () \\ ';:\"'j;;i?ri:! -:v }., O'.'">,,,";,;,i/ (;.?J.t:,:;':;':/ c'l ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del l.'bi,r()'fi certificare l'ipotesi di accordo in epigrafe; dispongono la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione, all' ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, al ministero del Tesoro -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il relatore Il Presidente del collegio Preso Sez. Dott. Rosario Elio Baldanza Depositato in Segreteria il,.,.- lì Dirigente 1 2
3 C"O"- '" --, ';:-;\0\ '::,'--;; RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE "' o,"'",/...c Ipotesi di accordo per il personale ATA, sottoscritta il 28 settembre 2001 e trasmessa per la certifìcazione di compatibilità il5 novembre 2001 \ L'ipotesi di accordo in epigrafe contiene alcune integrazioni all'accordo del 20 luglio 2000, recepito con decreto interministeriale 5 aprile 2001, per l'inquadramento nel comparto scuola del personale A T A, in precedenza ricompresso nel comparto Enti locali. In particolare, così come riferito dall' Aran il precedente accordo aveva lasciato in sospeso l'inquadramento del personale appartenente ad alcune specifiche figure professionali, relativamente alle quali non era stato possibile individuare un corrispondente profilo nel nuovo comparto di destinazione. Al fine di valutare complessivamente tutte le problematiche derivanti dall'ipotesi all'esame e, in particolare, la quantificazione e la copertura degli oneri, appare indispensabile una breve ricostruzione dei principali momenti attraverso i quali è stata effettuata la complessa operazione di trasferimento, a tutt'oggi ancora non definitivamente conclusa. l. La legge 3 maggio 1999 n. 124 (disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) prevedeva, all'articolo 8, comma 2 il trasferimento del personale ATA di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A T A statale e il successivo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Il successivo comma 4, prevedeva che il predetto trasferimento dovesse avvenire gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanare di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'anci, l'unione nazionale dei comuni e delle comunità montane e l'unione delle province d'italia. 2. Il previsto decreto interministeriale veniva emanato in data 23 luglio 1999, con il numero 184. L'articolo 3 peraltro, rinviava la disciplina della specifica materia (cioè i criteri di inquadramento del personale A T Aneli' ambito del comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi a quelli vigenti nel comparto di destinazione) ad un successivo decreto interministeriale, preceduto da una contrattazione collettiva, da svolgersi ai sensi dell'articolo 34 del D. Lvo n. 29/1993 tra l'aran e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti locali. Il predetto articolo 34 (ora articolo 31 del decreto legislativo 165/2001), peraltro, in materia di trasferimento di personale da un ente ad un'altro prevede, non già una contrattazione vera e propria, ma particolari procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali. Pertanto, nella specie, il rinvio alla "contrattazione collettiva", era da intendere, esclusivamente, quale individuazione di un momento prodromico alla decisione dell'amministrazione e, non già quale rinvio ad un vero e proprio accordo collettivo, quale previsto e disciplinato dagli articoli del citato decreto legislativo 165/ Il procedimento previsto nel citato decreto interministeriale, si concludeva con la sottoscrizione del previsto accordo collettivo, il 20 luglio 2000, successivamente recepito con il decreto interministeriale del 5 aprile L'articolo 3 dell'accordo citato, prevedeva l'inquadramento del personale ATA, sulla base di una tabella di equivalenza fra i profili professionali dei due comparti. Il successivo articolo 9 disponeva il rinvio ad una successiva sequenza contrattuale per la costituzione di uno specifico 3
4 -,,N SI:: J-. CJ, a '.<,. ;.: /:..-::-;, DE:, \':\ ('I <)..- 'J'" -,";t.. - 1J 1/ie!'::: y\!.' O Ci tr:,'o { ):c.,7 Z O \ "',"'\'-' "-,/,,.,' "';" ',,! ''''l'''',"', \,-,:,'J.t:; / 1 i \ 'C:' l'. :;';,';:f,;ft;f, i I:' I profilo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori istituire nell'area C della scuola in cui collocare gli appartenenti all'ex VI qualifica degneìiti locali. Il lungo tempo intercorso tra la stipula dell'accordo ed il suo recepimento derivava dalla necessità di approfondire gli aspetti relativi al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento di una operazione che, al di là delle previsioni legislative era destinata a produrre rilevanti costi per l' erario, considerata la non omogeneità tra i due comparti, per quanto attiene alla struttura della retribuzione, al salario accessorio e al sistema degli scatti di anzianità, tutt'ora vigente nel comparto scuola. In relazione a quanto sopra, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in un promemoria al Ministro del tesoro, nell'ambito della attività istruttoria per l'emanazione del decreto interministeriale di recepimento dell' accordo, sottolineava che il passaggio del personale in questione non era avvenuto a "costo zero". Al momento -proseguiva il citato promemoria -era possibile considerare coperto solo l'onere relativo alla corresponsione al predetto personale del trattamento accessorio, sulla base delle risorse aggiuntive pari a lire 50 miliardi stanziate nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000 n. 338), nonchè della quota recuperata dagli Enti locali quantificata dal Ministro dell'interno in circa 39 miliardi. Restava viceversa non adeguatamente coperto l'onere relativo alla corresponsione del trattamento fisso, per un aggravio, in termini finanziari, valutabile in lire 242 miliardi. Nell'esprimere, peraltro, parere favorevole all'emanazione del decreto interministeriale di recepimento del citato accordo, anche in considerazione dello stato di agitazione in corso del personale interessato, la Ragioneria invitava a valutare le maggiori esigenze finanziarie in sede di predisposizione del disegno di legge di assestamento al bilancio Il decreto interministeriale veniva comunque emanato e, trasmesso al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per il previsto controllo di legittimità, atteso che nella specie si era in presenza pur sempre di un provvedimento autoritativo dell' amministrazione, e che il sotto stante accordo collettivo, andava interpretato come avente rilevanza meramente interna, rappresentando la modalità con la quale si era scelto di corrispondere agli obblighi legislativi di consultazione delle organizzazioni sindacali. 4 L'ipotesi di accordo attualmente in esame prevede, come detto, delle modifiche ed integrazioni, all'accordo collettivo stipulato il 20 luglio 2000 e, recepito con il decreto interministeriale citato. Alla luce del complesso procedimento, come sopra riassunto, osservano, allora, in primo luogo queste Sezioni riunite che la materia trattata con l'ipotesi all'esame non sembra rientrare tra quelle che l'articolo 40 comma 3 demanda alla contrattazione collettiva in senso proprio e, quindi, alla conseguente certificazione di compatibilità prevista dal successivo articolo 47. In effetti, nel caso di specie, l'accordo all'esame, sia pure riguardante, in alcune parti, l'istituzione di nuovi profili professionali, appare strettamente connesso con una fattispecie di trasferimento di personale da un' amministrazione all'altra, materia che l'articolo 31 riserva alle decisioni dell'amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e, quindi, non demandabile ad una contrattazione collettiva vera e propria. Del resto, i principi di gerarchia e competenza delle fonti del diritto, impongono il ricorso al medesimo strumento normativo, allorché si vogjia modificare, integrare o comunque disciplinare diversamente una materia in precedenza regolata da uno specifico atto. L'Aran, nella scheda tecnica, cita, quale fonte di.legittimazione per disciplinare contrattualmente la materia, l'articolo 18 del precedente CCNL del (disciplina del biennio economico per il personale della scuola). Tale articolo peraltro, nel 4
5 7, "" --'," In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, queste Sezioni riunite riteng":i.;/' poter certificare positivamente l'ipotesi di accordo trasmessa, nella considerazione che la materia trattata, cioè alcuni aspetti marginali relativi al trasferimento del personale A T A dal comparto Enti locali a quello della Scuola non sembra sia demandata alla contrattazione collettiva in senso proprio. In ogni caso, l'eventuale certificazione di compatibilità non può che riguardare i costi e la quantificazione dell'inter operazione di trasferimento, compresi, in primo luogo, quelli derivanti direttamente dall'ipotesi all'esame e che al momento, quindi, non può essere effettuata per mancanza dei necessari presupposti documentali. 6
6 4 ; \""'O ' Lo> t=: ì '. '... 'J..."',., ;..,:;?,. O t,; J;}-/ 1f!'-":i" '-.',.. '(' ",;;;f:!/y":-"\;".-o,'è:: \\t{) (1ç: c_, ]"" \ZI""". ",,tf,d)'i/' ",\ -':>"'4::,I""r-" '\\';& prevedere una ulteriore sequenza contrattuale per alcune specifiche materie, non c;::-" esplicito riferimento al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento del personale A T A dagli Enti locali alla Scuola, ma un generico rinvio agli aspetti concernenti l'arricchimento professionale di tutto il personale amministrativo, compreso quello già inquadrato nel comparto. La scelta di intervenire nella materia, in momenti successivi e con fonti diverse, ha quale ulteriore effetto quella di far pervenire all'esame di queste Sezioni riunite per la certificazione un provvedimento che integra per aspetti marginali un precedente "accordo" non esaminato da queste Sezioni riunite sotto il profilo della quantificazione, atteso che, come detto, tale accordo, non aveva autonoma rilevanza, ma si inseriva, quale atto prodromico in un provvedimento amministrativo sottoposto ad un diverso regime di controllo. 5. Sul punto, si ritiene allora indispensabile un chiarimento da parte dell' Aran e delle amministrazioni interessate in merito alla procedura seguita, che non appare coerente con il disposto normativo. In ogni caso, ove si dovesse ritenere che, nel caso particolare, vi siamo margini per una disciplina contrattuale e non autoritativa, la certificazione di compatibilità demandata a questa Sezioni riunite, non può che investire l'intera operazione di trasferimento del personale ATA in attuazione della citata legge 124 del Si appalesa allora, in relazione a quanto sopra, la necessità di una puntuale quantificazione di tutti gli oneri e la indicazione della copertura, anche alla luce delle disposizioni contenute nel disegno di legge per l'assestamento del bilancio 2001, ancora all'esame delle Camere che, secondo le osservazioni formulate dalla Ragioneria, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento contabile indispensabile per reperire le necessarie disponibilità. 6, Con specifico riferimento all'ipotesi di accordo trasmessa, al fine di poter esprimere un giudizio ponderato, sulle affermazione dell' Aran circa la mancanza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla complessiva operazione di trasferimento, appare altresì indispensabile avere informazioni circa l'entità del personale interessato, nonché sulla coerenza tra il livello in cui vengono inseriti i nuovi profili professionali e quello di originario inquadramento professionale degli interessati. In particolare nelle tabelle allegate all'accordo, i due nuovi profili, coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico, sono precedute dalle sigle rispettivamente Cl e C3, indicazione che merita di essere chiarita nel suo esatto significato precisando se trattasi di livelli economici diversi o della mera sigla per identificare profili professionali diversi a parità di trattamento economico. Oneri ulteriori e specifici sembrano poi derivare anche dall'applicazione dell'articolo 4, considerato che l'attribuzione ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne dei compensi previsti da precedenti contratti collettivi rappresenta, per gli interessati, un vero e proprio diritto soggettivo, da attribuire, quindi, indipendentemente dalla capienza delle risorse destinate astrattamente a compensare le predette funzioni. L'articolo 5 dell'ipotesi di accordo trasmessa, contiene una norma assolutamente estranea alla materia trattata, volta a sanare precedenti situazioni irregolari, che, in tal uni casi, hanno dato luogo a procedimenti per responsabilità amministrativa, a tutt'oggi non decisi. Trattandosi allora di materia estremamente delicata e controversa, si ravvisa l'opportunità di chiarire l'eventuale portata retro attiva della citata disposizione. 5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA
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