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1 DALL ATTIVITA DI LABORATORIO AL PROCEDIMENTO PENALE IL RUOLO DEL BIOLOGO DOVE PUO INSERIRSI L ATTIVITA DEL BIOLOGO NELLA FILIERA ALIMENTARE??? ATTIVITA FINALIZZATE A VIGILANZA E CONTROLLO NELLE DIVERSE FASI DI PRODUZIONE E PREPARAZIONE DELL ALIMENTO ATTIVITA FINALIZZATE AL CONTROLLO NEI / DEI LUOGHI (PREPARAZIONE VENDITA SOMMINISTRAZIONE) a cura di avv. Anna Di Lorenzo 22 novembre 2016 Università degli Studi di Padova ATTIVITA FINALIZZATE ALLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, ATTIVITA FINALIZZATE ALLA LOTTA ALL ADULTERAZIONE ORGANI INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIALE IL MINISTERO DELLE SALUTE opera: a livello centrale con la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e delle Nutrizione a livello territoriale con i propri uffici periferici: Uffici della sanità Marittima, Area di Frontiera (USMAF) e Uffici Veterinari Periferici IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE opera con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) soprattutto nell ambito della repressione e della prevenzione ORGANI INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIALE AI LABORATORI PUBBLICI DEL CONTROLLO UFFICIALE (Presidi Multinazionali di Prevenzione, Agenzie Regionali per la Protezione dell Ambiente e Istituti Zooprofilattici Sperimentali) è affidata l effettuazione delle analisi sui prodotti alimentari LE ATTIVITA DEL CONTROLLO UFFICIALE SONO DIRETTE A VERIFICARE: lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei locali e delle strutture; le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti ed ogni altro prodotto utilizzato nella produzione e preparazione per il consumo; i prodotti semilavorati; i prodotti finiti; i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; i procedimenti di disinfezione, pulizia e manutenzione; i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari; l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari; i mezzi e le modalità di conservazione. ATTIVITA ISPETTIVA AMBITI DI SVOLGIMENTO In veste di Polizia Giudiziale In sede amministrativa MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DIVERSE, DIRITTI E PREROGATIVE DIFFERENTI - per il soggetto che effettua l intervento - per il soggetto che subisce l intervento Materiale ad uso didattico. 1

2 TUTELA DELLA SALUTE IGIENE DEGLI ALIMENTI TUTELA DEI PRODOTTI IN COMMERCIO TUTELA DEI CONSUMATORI DA DOVE DERIVANO QUESTE ESIGENZE? CI SONO NORME CHE LE DISCIPLINANO? PERCHE E FONDAMENTALE L APPROCCIO TECNICO SCIENTIFICO? LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO FONTI COSTITUZIONALI Costituzione, leggi costituzionali FONTI PRIMARIE Leggi, Decreti legislativi, Decreti Legge, Leggi Regionali, Regolamenti dell unione europea FONTI SECONDARIE Regolamenti governativi, ministeriali, regionali e degli enti locali FONTI TERZIARIE Consuetudini I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività La legge non può in nessun caso violare i limiti posti dal rispetto della persona umana. Art. 41 I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana NORME CHE PREVEDONO OBBLIGHI E SANZIONI MOLTEPLICI LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO NORME CHE PREVEDONO SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DIVERSE TIPOLOGIE DI SANZIONI CHE POSSONO INCIDERE SULL ATTIVITA, SULL IMPRESA E SUL SOGGETTO TRASGRESSORE REGOLAMENTO CE n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI D.Lgs , n. 193 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/41/CE RELATIVA AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL MEDESIMO SETTORE REGOLAMENTO CE n. 2073/2005 SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI Materiale ad uso didattico. 2

3 Art. 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena Art. 440 Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il, pone in, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli. Art. 444 Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il, pone in ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 51 euro. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. Capo II Dei delitti contro l industria e il Art. 515 Frode nell esercizio del Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Capo II Dei delitti contro l industria e il Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 1032 euro Materiale ad uso didattico. 3

4 Capo II Dei delitti contro l industria e il Art. 517 bis Circostanza aggravante Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.. se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso Capo II Dei delitti contro l industria e il Art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.... I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. [REQUISITO NECESSARIO PER POTER PROCEDERE] TORNANDO AL BIOLOGO L APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI SULLE CAUSE CONSENTE PERCHE E FONDAMENTALE LA SUA ATTIVITA??? - DI INTERVENIRE CORRETTAMENTE A TUTELA DELLA SALUTE DELLA PERSONA, - DI AGIRE SULLE CAUSE PER PREVENIRE ULTERIORI CONSEGUENZE - DI INDIVIDUARE IL RESPONSABILE PER AGIRE NEI SUOI CONFRONTI ESEMPIO: FATTO: persona si è sentita male mangiando un alimento I ATTIVITA DI ANALISI: cosa c era nell alimento II ATTVITA DI ANALISI: perché è stato possibile che quella sostanza si trovasse nell alimento VA RISCONTRATO L ELEMENTO OBIETTIVO ACCERTATO IL FATTO MATERIALE E SUCCESSIVAMENTE IL PERCHE Materiale ad uso didattico. 4

5 ELEMENTO PSICOLOGICO NEI REATI RIGUARDANTI GLI ALIMENTI RESPONSABILITÀ PENALE DOLO: ad es. adulterazione per esigenze commerciali COLPA: ad es. errore, filiera che aveva una falla L INDAGINE CHE FA IL TECNICO PUÒ PORTARE A CAPIRE L ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO. CONDOTTA -ATTIVA -OMISSIVA COLPA DOLO RAPPORTO CAUSALITA EVENTO RAPPORTO DI CAUSALITA ELEMENTO PSICOLOGICO art. 40 co. 1 c.p. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione PRINCIPIO FONDAMENTALE EX ART. 42 CO. 1 C.P. Nessuno può esser punito per un azione od una omissione prevista dalla legge come reato, se non l ha commessa con COSCIENZA e VOLONTA DOLO art. 43 co. 1 c.p. l evento dannoso o pericoloso è dall agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. ATTENZIONE!! art. 40 co. 2 c.p. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo COLPA art. 43 co. 3 c.p. reato colposo o contro l intenzione: quando l evento anche se preveduto non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline. Prevedibilità del fatto Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, la prevedibilità quale possibilità dell uomo coscienzioso ed avveduto di comprendere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, imperizia, imprudenza o che un certo evento è evitabile adottando determinate regole. Materiale ad uso didattico. 5

6 NEGLIGENZA E IMPRUDENZA Le regole di diligenza e prudenza originano dall esperienza Il livello di diligenza e prudenza richiesto è ancorato al tipo di attività ed alla pericolosità insita nella stessa NEGLIGENZA: difetto di attenzione IMPRUDENZA: avventatezza, insufficiente ponderazione INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI E DISCIPLINE SI TRATTA DI INOSSERVANZA DI ORDINI E DISCIPLINE SIA PROMANANTI DA PUBBLICHE AUTORITA SIA PROVENIENTI DA AUTORITA PRIVATE (es. regolamenti interni) IMPERIZIA DEFICIENZA DI PREPARAZIONE SCIENTIFICA E DI ADEGUATE CONGNIZIONI NELLA SPECIFICA MATERIA E NELLE TECNICHE SPECIFICHE INOSSERVANZA DELLE LEGES ARTIS DEVE ESSERE VALUTATA CON PARAMETRI TECNICO-SCIENTIFICI CHE RICHIEDONO UN ACCERTAMENTO NEL CASO CONCRETO CON VALUTAZIONE EX ANTE MEDIANTE L AUSILIO DI UN CONSULENTE TECNICO Il biologo deve accertare obiettivamente con le analisi le sostanze presenti, l adulterazione fatta MA NON BASTA fondamentale con il supporto delle analisi è determinare perché e quindi attribuire le relative responsabilità e far scattare i provvedimenti conseguenti. Il fatto deve essere tecnicamente ricostruito: è necessario effettuare le analisi per accertarlo I soggetti che intervengono nel procedimento penale (es. PM, Polizia Giudiziaria, USL, Avvocati e Giudice) hanno bisogno, per assumere le diverse decisioni nei rispettivi ruoli, dei dati oggettivi che risultano dall analisi Fondamentale è quindi il ruolo di INIZIATIVA e/o di SUPPORTO del biologo SEDE PENALE Consulente del PM Consulente della difesa Perito del Giudice ULTERIORI RISVOLTI CONNESSI SEDE CIVILE Consulente di parte Consulente d ufficio del Giudice Materiale ad uso didattico. 6

7 Nel procedimento penale il biologo può intervenire: quando c è un sospetto, una notizia di reato quando rileva un illecito durante lo svolgimento di accertamenti e controlli amministrativi nello svolgimento degli atti non ripetibili durante l Incidente probatorio in veste di consulente come testimone per accertamenti svolti e rilievi fatti Nel procedimento civile il biologo può intervenire: con le analisi fornendo un parere per dire che qualcuno ha fatto ciò che non doveva fare o ha omesso di fare ciò che doveva fare Fondamentale per creare le basi per le richieste di risarcimento danni. FONDAMENTALE IL RUOLO DEL BIOLOGO PER LE DIVERSE IMPLICAZIONI CHE POSSONO DERIVARE DAI RISULTATI DELL ANALISI SVOLTA Via del Risorgimento, PADOVA tel fax avvocati@tdlex.it - Skype: studio-legale-tdlex Le slide che precedono sono un prodotto intellettuale e della preparazione professionale degli autori e tutti i diritti sono riservati. E fatto espresso divieto di qualsivoglia divulgazione anche parziale, salvo preventiva autorizzazione scritta. Materiale ad uso didattico. 7

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