Attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
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1 Attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Schema di decreto legislativo n. 159) N giugno 2015
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Schema di decreto legislativo n. 159) N. giugno 2015
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 159 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Attuazione della direttiva 2012/34/UE concernente l istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) Riferimento normativo: articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Pierdomenico Martino PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla IX Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 25 maggio 2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 5 maggio 2015)
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6 INDICE ARTICOLI SPAZIO FERROVIARIO UNICO EUROPEO
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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). In particolare, la direttiva 2012/34/UE è inclusa nell allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari e che fissa, per la direttiva in esame, il termine di recepimento al 16 giugno L analisi tecnico-normativa allegata al testo in esame evidenzia che in materia di trasporto ferroviario risulta aperta la procedura d infrazione 2008/2097, allo stadio di messa in mora da parte della Corte di Giustizia dell UE ex art. 260 TFUE, relativa alla non corretta attuazione delle direttive del Primo Pacchetto Ferroviario UE 1. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca, all articolo 44, una clausola di neutralità finanziaria. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili finanziari. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-45 Spazio ferroviario unico europeo Le norme disciplinano, in linea generale: - le regole relative all utilizzo ed alla gestione dell infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; 1 Nell ambito di tale procedura, la Corte di Giustizia dell'unione europea, con sentenza del 3 ottobre 2013 emessa nella causa C-369/11, ha, tra l'altro, condannato l'italia per non aver garantito al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI) sufficiente indipendenza gestionale, dal momento che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, i canoni per l'accesso all'infrastruttura, seppure proposti dal Gestore stesso, acquisiscono valore legale solo dopo che l Autorità di regolazione dei trasporti definisce i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi, dopo aver sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia, che devono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Infatti, decorso tale termine, l'autorità procede comunque alle determinazioni di competenza
9 - i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno in Italia; - i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria ed anche nell assegnazione della capacità di tale infrastruttura. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, siano individuate le reti ferroviarie cui si applica il decreto stesso. In particolare, mediante l abrogazione e la completa riscrittura del D. Lgs. 188/2003 (Attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario del 2001), vengono dettate disposizioni in materia di: - contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie (articolo 5); - accesso e utilizzo dell infrastruttura ferroviaria (articolo 6); - requisiti e procedure per il rilascio della licenza (articoli 7, 8 e 9); - condizioni di accesso all infrastruttura ferroviaria, prevedendo che alle imprese ferroviarie sia concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso a tale infrastruttura. Inoltre, al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, si stabilisce la possibilità di introdurre un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità. Si provvede alla determinazione del sovrapprezzo sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto dei contratti di servizio pubblico (articolo 12); - rapporti tra il gestore dell infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, in particolare sul contenuto del contratto di programma (articolo 15); - costo dell infrastruttura e contabilità. Viene stabilito, fra l altro, che i conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare, in condizioni normali di - 6 -
10 attività e nell'arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche, e, dall'altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito (articolo 16); - canoni per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria. Si prevede che l Autorità di regolazione dei trasporti definisca i criteri per la determinazione del canone da parte del gestore della rete. Quest ultimo, sulla base di tali criteri, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura possono essere modificati per tenere conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni, sulla base di specifiche modalità di calcolo. In tale ambito viene disposto, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa istituire sistemi di compensazione a favore del trasporto ferroviario per la copertura dei costi ambientali o dei costi connessi ad incidenti (articoli 17, 18 e 19); - piano di potenziamento della capacità da parte del gestore dell infrastruttura (RFI SpA), la cui realizzazione (investimenti necessari) viene subordinata all effettiva assegnazione di finanziamenti pubblici nell ambito del contratto di programma di cui all articolo 15 (articolo 33); - viene definito il ruolo dell'organismo di regolazione (Autorità di regolazione dei trasporti) nell'ambito delle attività nel campo dell'accesso all'infrastruttura e alla cooperazione con altri regolatori europei. In particolare l Autorità esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture 2. L'organismo agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla riscossione dei canoni, dagli organismi preposti all assegnazione e dai richiedenti. È, inoltre, funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. Si prevede, inoltre, che l Autorità possa irrogare sanzioni amministrative (articoli 37 e 38); - ai fini del monitoraggio del mercato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente alla Commissione le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario. Ai fini di tale adempimento, il Ministro delle infrastrutture si avvale dell'istat e 2 Ai sensi dell articolo 37 del DL n. 201/
11 dell'osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale 3, sulla base di un protocollo di intesa da formalizzare entro due anni dall' entrata in vigore del decreto in esame (articolo 40). Si dispone, infine, che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le funzioni ed attribuzioni previste sono riferite ad attività già esercitate dall'autorità di regolazione dei trasporti (ART) e dall'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF), ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 188/2003, legge 99/2009, D. Lgs. 162/2007). Tali aspetti sono oggetto di mera ridefinizione a seguito delle modifiche apportate alle norme citate per il recepimento della direttiva n. 2012/34/UE. Per lo svolgimento delle conseguenti attività gli enti indicati provvederanno, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT precisa che anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà agli adempimenti necessari per l attuazione delle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, i capitoli di funzionamento del Ministero che risultano pertinenti alle attività istituzionali, di cui al provvedimento in esame, sono il n. 1221, il n e il n A questi si aggiunge il capitolo 1227, che riguarda le somme destinate a garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale da attribuire all'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. La RT evidenzia che i citati capitoli presentano le sufficienti diponibilità finanziarie. Al riguardo data l ampiezza del contenuto normativo del testo in esame, che modifica la disciplina vigente in materia con disposizioni che incidono sui rapporti tra lo Stato e il gestore dell infrastruttura ferroviaria, nonché sulla definizione dei canoni, sui meccanismi di compensazione a favore del trasporto ferroviario e sui compiti dell Autorità di regolazione dei trasporti, appare utile che vengano forniti dati ed elementi informativi volti a consentire una verifica dell asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In particolare, tali dati dovrebbero essere idonei a verificare che la fissazione dei canoni e del relativo sovrapprezzo 3 Istituito con l articolo 1, comma 300, della legge 244/
12 sulla base delle previsioni del provvedimento in esame non determini generi squilibri rispetto ai flussi finanziari attualmente previsti in base alla normativa in essere e al vigente sistema di finanziamento degli oneri del servizio universale di trasporto ferroviario. Infine, in merito all avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, dell ISTAT e dell Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, andrebbe chiarito se tali attività possano essere effettivamente svolte dalle predette strutture ad invarianza di oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all articolo 44, andrebbe valutata l opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all attuale denominazione Disposizioni di carattere finanziario quella di Clausola di invarianza finanziaria. Ciò in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l avviso del Governo
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