TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Lavoro e previdenza controversie Procedimento in genere Domanda di risarcimento del danno per illegittime condotte datoriali Mobbing e licenziamento Carente esposizione degli elementi in fatto Mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno Difetto di causa petendi - Nullità d ufficio del ricorso introduttivo - Rif.Leg.artt.2087, 2103cc;artt.156,163,414 cpc; Sentenza n.120/2007 Deciso il 06/03/2007 Deposito il 27/04/2007 TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 731/05, decisa all udienza di discussione del , promossa da: XX, ricorrente Contro: Meta spa ora Hera spa,; convenuto Conclusioni formulate dalle parti come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data parte attrice ha esposto: - di essere stata assunta nel 1988 alle dipendenze dell AMCM per un periodo di sei mesi presso la portineria e servizio fattorino, centro copie e segreteria; - di essere stata assegnata poi all ufficio informatico, posto per cui aveva partecipato ad un concorso bandito nel 1987; 1

2 - che tale ufficio divenne luogo ove attingere personale da comandare presso altri uffici ove vi fosse necessità; - che la ricorrente si è quindi trovata nella condizione di dover cambiare frequentemente ufficio, colleghi di lavoro e tipologia di mansioni; - che la stessa fu assegnata ad un posto vacante presso l Ufficio Personale; - che partecipò ad un concorso interno per la copertura di un posto presso l Ufficio Personale; - che la stessa rimase presso l Ufficio Personale dal dicembre 1990 all agosto 1998; - che in quel periodo, a seguito dell unificazione dell AMCM con l AMIU, nacque la META ed ella si trovò nella veste di dipendente in esubero; - che, a seguito di un incontro con i sindacati e fino ad agosto 2000, fu nuovamente spostata da un ufficio all altro con continuo mutamento di mansioni; - che agli inizi di settembre 2000 la Direzione la convocò per comunicarle che META ed il comune avevano concluso un accordo della durata di due anni e che ella avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni a favore del comune; - che in questo nuovo ruolo si trovò in condizioni di scarsa chiarezza ed a dover fronteggiare invidie e rivalità; - di essere stata ulteriormente spostata, con lettera del , dalla Segreteria Divisione Elettricità al Reparto Servizio Trasporti della Divisione Ambiente con mansioni di segretaria amministrativa; - che con lettera raccomandata del le veniva comunicato il licenziamento con effetto immediato; - che la stessa, per il tramite del legale, impugnava il licenziamento; - che i fatti appena esposti evidenziano un atteggiamento in danno della ricorrente pregiudizievole, offensivo, dannoso, diretto a sminuire le capacità lavorative e personali della stessa, atteggiamento integrante la fattispecie del mobbing; - che i continui trasferimenti della ricorrente sono significativi di una tipica condotta mobbizzante. Ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità del comportamento di parte datoriale per violazione degli artt. 2103, 2087 cc., 15 l. 300/70, la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, esistenziale, alla carriera, alla dignità personale, alla salute, biologico e morale, pari a euro ,00 o alla somma che sarà ritenuta di giustizia. Parte convenuta ha contestato le pretese della lavoratrice ed ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso introduttivo. La causa è stata decisa all udienza del come da dispositivo di cui si è data lettura. 2

3 MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha chiesto di accertare l illegittimità del comportamento datoriale perché posto in essere in violazione degli artt. 2103, 2087 cc e 15 l. 300/70 e tale da integrare la fattispecie cd di mobbing, con condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di euro ,00. Ha inoltre chiesto dichiararsi l illegittimità del licenziamento e condannare parte convenuta alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro. Il ricorso appare privo dei requisiti di cui all art. 414 comma 1 n. 4 cpc e deve quindi essere dichiarato nullo. Come è noto, nel rito del lavoro si ha nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora non ne sia possibile l individuazione neanche attraverso l esame complessivo dell atto ed anche alla luce della documentazione allegata. Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullità, deve essere tale da rendere impossibile l esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa (cfr. Cass., 16855/03; Cass., 18930/04; Cass., 5794/04; Cass., 11149/98). La domanda di risarcimento danni si fonda su una pretesa illegittimità del comportamento datoriale, ricondotto alla fattispecie del mobbing ed agganciata alla violazione degli artt. 2103, 2087 cc e 15 l. 300/70. A parte il riferimento, assolutamente generico, a ripetuti trasferimenti della lavoratrice con conseguente mutamento di mansioni, manca qualsiasi allegazione sui singoli trasferimenti, sull epoca dei medesimi, sulla motivazione degli stessi. Non si comprende a quali uffici la ricorrente fosse addetta né a quali sia stata destinata, con che intervalli di tempo e a quali mansioni. Ancora più indeterminato ed evanescente è il riferimento alla pretesa condotta mobbizzante. Non è specificata l epoca in cui questa fu sposta in essere, non si indicano gli autori e, quanto al contenuto, si afferma genericamente al punto 16) del ricorso: la ricorrente iniziò a trovarsi in una condizione di poca chiarezza del suo ruolo e a dover fronteggiare invidie e rivalità che iniziavano a saltar fuori in maniera sempre più pesante. A pag. 4 del ricorso si aggiunge: dai fatti sopra esposti si può agevolmente ravvisare a danno della signora XX un atteggiamento pregiudizievole, offensivo, dannoso, diretto soprattutto a sminuire le capacità lavorative nonché personali della ricorrente stessa. Per la verità, i fatti esposti nelle premesse del ricorso non consentono di comprendere il significato delle osservazioni poiché non contengono alcuna allegazione sul contenuto 3

4 delle mansioni e quindi precludono ogni valutazione su un eventuale danno alla professionalità ed alle capacità personali. Né sono riferite offese o altri comportamenti idonei a cagionare danno, al di là dei trasferimenti. Quanto a questi ultimi, nessuna spiegazione è data riguardo alla addotta illegittimità se non il carattere ripetuto degli stessi, sempre senza accenno alcuno a date e intervalli di tempo. Ancor meno comprensibile è il riferimento all art. 15 Statuto lavoratori. Senza considerare che nessuna allegazione esiste in atti sul tipo di danno patrimoniale e non patrimoniale, né sono in alcun modo esposti i criteri che hanno portato a quantificare tutti i danni in complessivi euro Nessun aiuto può trarsi dalla documentazione allegata, assai scarna e relativa essenzialmente al licenziamento, eccetto che per una lettera datata di comando della dipendente presso altro ufficio. Considerazioni analoghe valgono per la domanda di illegittimità del licenziamento, peraltro impugnato dal solo legale che non risulta munito di specifica procura. Il ricorso introduttivo del giudizio non consente in alcun modo di individuare le ragioni poste a base della domanda perché formulate in maniera, oltre che confusa e generica, assolutamente priva di dati fattuali. Quanto alle conseguenze della nullità, l orientamento prevalente, sul presupposto dell integrazione del rito giuslavoristico con quello ordinario, ritiene applicabili al processo del lavoro, oltre alle norme generali del primo libro del codice civile, quelle sul processo di cognizione se ed in quanto compatibili con le peculiarità strutturali del rito di cui agli artt. 409 e ss cpc (cfr. Cass., 5029/93; Cass., ss.uu., 2166/88; Cass., ss.uu., 11353/04). Le prime due sentenze citate hanno affermato l applicabilità anche nel rito del lavoro della disciplina dettata dagli artt. 156, cc decidendo questioni relative alla nullità o omissione della notifica del ricorso introduttivo (cfr. Cass., ss.uu., 2166/88, secondo cui: Il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli art. 156, 162, 164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro, in mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni d'incompatibilità con le peculiarità strutturali di detto rito. Nelle cause di lavoro, pertanto, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie, per consegna in unica copia al procuratore costituito di più parti), ovvero l'omissione della notificazione medesima, al pari della nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione, integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex nunc, salvi restando i diritti quesiti, con l'ulteriore conseguenza che, se i vizi stessi siano inerenti all'appello, e vengano denunciati dall'appellato in sede di costituzione, tale costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della 4

5 sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine d'impugnazione. scadenza del termine d'impugnazione ). Nella sentenza Cass., ss.uu., 11353/04 si affronta il tema della nullità del ricorso per mancata specificazione della causa petendi ma solo in via incidentale, sostenendosi che la nullità può essere sanata in base alle procedure di cui all art. 164 comma 5 cc. In realtà, l applicazione dell art. 164 comma 5 cpc ai casi di nullità per difetto dei requisiti di cui all art. 414 nn. 3 e 4 cpc non appare compatibile col rito del lavoro. Come osservato da una attenta dottrina, in ipotesi di nullità del ricorso per mancata esposizione dei fatti a fondamento della domanda, l analogia con l atto introduttivo del giudizio ordinario non opera più perché i pesanti oneri, imposti al convenuto, non possono essere assolti se il ricorso è in tal modo viziato. Ed infatti, se il convenuto deve prendere precisa posizione circa i fatti affermati dall attore a fondamento della domanda- (art. 416 comma 3) e se il giudice, per gravi motivi, può in seguito autorizzare soltanto la modificazione delle domande già formulate (art. 420 comma 1), non è evidentemente consentita, nell iter di un processo rapido e concentrato, l integrazione successiva della domanda in un suo elemento essenziale (il titolo) quand esso sia totalmente carente. La mancata esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, non rappresenta solo un attentato alla difesa del convenuto, ma impedisce al ricorso di inserirsi nel meccanismo del processo ed a quest ultimo di svolgersi secondo le scansioni e le preclusioni rigorosamente fissate dalla legge. Il difetto di causa petendi rende l atto introduttivo inidoneo al raggiungimento dello scopo e come tale nullo ai sensi dell art. 156 comma 2 cpc. Si tratta di nullità insanabile e rilevabile d ufficio perché attinente alla stessa possibilità di funzionamento del rito (cfr. Cass., 13005/06). Spese compensate in ragione della natura dei diritti fatti valere. P.Q.M. Visto l art. 429 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, dichiara la nullità del ricorso introduttivo. Compensa le spese. Modena, Il giudice del lavoro Dott.ssa Carla Ponterio Depositata in Cancelleria il 27 APR

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