1) Introduzione, finalità ed ambiti di applicazione. 2) Procedure comuni agli interventi di controllo

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1 - All. 1 - Disciplinare degli interventi di controllo numerico delle specie problematiche all'interno degli istituti faunistici e faunistico venatori (pubblici e privati) e del territorio a gestione programmata della caccia della Provincia di Pisa 1) Introduzione, finalità ed ambiti di applicazione. Il presente disciplinare indica le regole generali per le attività di gestione diretta tramite prelievo, relative ad interventi di controllo attuati ai sensi dell art. 37 della L.R. 3/94 e successive modifiche ed integrazioni, su specie/popolazioni selvatiche indicate attraverso specifici atti autorizzativi disposti dalla Provincia. Le modalità e la tempistica degli interventi potranno essere differenziati in funzione degli scopi di gestione del territorio. In particolare, ai sensi del presente disciplinare sono da considerarsi in modo differenziato gli interventi condotti: - in Istituti Faunistici Pubblici (di seguito indicati con IFPU) di cui fanno parte le Zone Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Oasi, le Zone di Protezione, i divieti di caccia comunque istituiti da enti pubblici. Le aree contigue al Parco di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli si equiparano agli IFPU; - in Istituti Faunistici Privati (di seguito indicati con IFPR) di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristico Venatorie, le Aree Addestramento Cani. I terreni, sia fondi chiusi che sottratti alla caccia programmata, ai sensi dell art. 25 della L.R. 3/94, per gli interventi di controllo sono equiparati agli IFPR - nel Territorio a Caccia Programmata (di seguito indicato con TCP) di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia. 2) Procedure comuni agli interventi di controllo 2.1) Responsabili degli interventi Tutti gli interventi di controllo sono coordinati e controllati, anche attraverso il sistema di teleprenotazione, dalla Polizia Provinciale e, salvo casi di urgenza e necessità connessi a situazioni di immediato pericolo per cose e persone, per i quali la Polizia Provinciale disporrà e coordinerà di iniziativa l espletamento di ogni attività operativa, gli interventi sono disposti dall Ufficio Difesa Fauna della Provincia tramite specifici atti autorizzativi. Tutti gli interventi di controllo possono essere attuati esclusivamente dalla Polizia Provinciale o da soggetti da questa delegati, comunque iscritti al Sistema Provinciale di Teleprenotazione (SPT) in uso presso la Polizia Provinciale. Tali soggetti debbono comunque possedere, al momento dell intervento, i titoli di cui all art. 51 della L.R. 3/94, nonché appartenere ad una o più, delle seguenti tipologie: - rientrare nel coordinamento provinciale della Vigilanza Volontaria, quale Guardia Venatoria Volontaria di una associazione riconosciuta, inserita negli elenchi che ciascuna associazione invia annualmente alla Provincia; - essere alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici privati; la sussistenza di tale condizione viene comunicata dal titolare dell IFPR alla Provincia; - essere alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di intervento; la sussistenza di tale condizione viene comunicata dall ente gestore alla Provincia. Per ciascuna operazione di controllo viene individuato un Agente Responsabile (AR) dell intervento. L AR è indicato formalmente dalla Polizia Provinciale, di norma, su indicazione delle associazioni di Volontariato, dei titolari/responsabili degli Istituti Faunistici, dell ATC o della U.O. Difesa Fauna. Oltre all AR, la Polizia Provinciale può indicare ulteriori soggetti, comunque iscritti nel SPT che possono coadiuvare/sostituire l AR durante l esecuzione degli interventi. Spetta all AR oltre al coordinamento locale dell esecuzione degli interventi sulla base degli atti specifici, della legge e delle indicazioni

2 particolari date dalla Polizia Provinciale, l eventuale esecuzione degli interventi, nonché della consegna degli eventuali capi prelevati. 2.2) Richiesta degli interventi Il presidente dell Istituto Faunistico Pubblico, il titolare dell Istituto Faunistico Privato, il Presidente dell ATC, anche su segnalazione del proprietario/legale rappresentante/conduttore dei fondi agricoli in essi inclusi, ciascuno rispettivamente per il territorio di propria competenza, hanno il ruolo di Soggetto Richiedente (SR) gli interventi di controllo. Il SR richiede all Ufficio Difesa Fauna l attuazione di intervento di controllo su una specie, mediante l invio della Scheda di richiesta attivazione interventi (SRAI; allegato 1/a), indicando in essa: - le motivazioni dell intervento; - le località degli eventuali danni in essere o a rischio; - i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati; - gli interventi ecologici o di prevenzione messi in atto (comprendenti il numero e estensione dei dispositivi ed il periodo di inizio della loro applicazione); - le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni; - il nominativo, o l elenco dei nominativi, del personale avente le qualifiche per divenire l AR negli interventi, eventualmente a disposizione. Nel caso dell attivazione di programmi di intervento su area vasta e per lunghi periodi (ad esempio riguardanti il territorio in gestione all ATC), e comunque per il primo anno di attivazione del presente disciplinare, la scheda si può limitare ad indicare: - la specie oggetto di interventi; - nome e sigla dell istituto coinvolto ed eventuale località oltre al Comune nel caso di interventi nel territorio a caccia progammata; - il nominativo, o l elenco dei nominativi, del personale avente la qualifica per divenire l AR negli interventi, eventualmente a disposizione. Le eventuali richieste di intervento giunte direttamente all Ufficio Difesa Fauna da soggetti diversi verranno evase, in prima battuta, trasferendo con specifica comunicazione il ruolo di SR al presidente dell Istituto Faunistico Pubblico, al titolare dell Istituto Faunistico Privato, al Presidente dell ATC, competente per ciascuna area di intervento. In caso di inerzia/inefficacia di tali soggetti, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la Provincia può organizzare autonomamente gli interventi conseguenti 2.3) Procedura di attivazione degli interventi Fatti salvi i casi di urgenza, disposti direttamente dalla Polizia Provinciale sentito il Responsabile dell Ufficio Difesa Fauna o suo delegato, l attivazione degli interventi avviene con la applicazione delle fasi successive, di norma utilizzando il sistema di teleprenotazione, attraverso la seguente procedura. a) Registrazione della scheda di richiesta di attivazione interventi (SRAI) ad opera dell Ufficio Difesa Fauna ed avvio dell istruttoria sulla richiesta; b) Inserimento, in caso di esito positivo dell istruttoria, della SRAI nel sistema di teleprenotazione, mediante l indicazione del richiedente, della località, del tipo di intervento, della specie faunistica interessata, del motivo dell intervento, dell indicazione degli atti provinciali autorizzativi e degli altri dati richiesti dal programma. In questa fase viene attribuito il Numero Univoco d Intervento (NUI), che identifica la località, il Comune e la specie sulla quale è rivolto l intervento, ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica; c) L Ufficio Difesa Fauna invia la segnalazione d inserimento della richiesta di intervento per e.mail alla Polizia Provinciale;

3 d) La Polizia Provinciale provvede a inserire nell apposita finestra del programma di teleprenotazione, il/i nominativo/i degli Agenti o delle Guardie di cui all art. 51, da essa designati ad assumere il ruolo di Agente Responsabile dell intervento identificato con il NUI. La Polizia Provinciale può disporre, ovvero inserire specifiche prescrizioni operative e/o di intervento nella Scheda Autorizzativa (SA). e) Copia della Scheda Autorizzativa (SA) viene stampata, timbrata, vidimata dalla Polizia Provinciale e quindi consegnata all AR od al responsabile per il coordinamento della vigilanza volontaria dell Associazione di riferimento o a un suo delegato; tale documento costituisce titolo per l esecuzione degli interventi autorizzati in esso descritti e deve essere sempre esibito all organo di polizia, in caso di controllo. Tale scheda, in formato pdf, può essere inviata al soggetto richiedente. 2.4) Procedura di esecuzione degli interventi a) Relativamente agli interventi alle specie: cinghiale e altri ungulati, volpe, coniglio selvatico e nutria l AR od altro soggetto, comunque inserito nella Scheda Autorizzativa, dovrà almeno 48 ore (36 ore solo dopo le modifiche del sistema) prima dell intervento, effettuare la prenotazione dell uscita mediante il sistema di teleprenotazione, digitando al momento richiesto il Numero Univoco d Intervento (NUI); corvidi, storno, colombo di città e altri volatili, l AR od altro agente, comunque inserito nella Scheda Autorizzativa, dovrà almeno 1 ora prima dell inizio dell intervento effettuare la prenotazione dell uscita mediante il sistema di teleprenotazione, digitando al momento richiesto il Numero Univoco d Intervento (NUI); l organizzazione temporale e le modalità di intervento dovranno essere, di norma, concordate preventivamente con il SR; nel caso di TCP dovranno essere obbligatoriamente concordate con l ATC. b) L AR, prima dell intervento, deve compilare e firmare la Scheda di avvio ed esito intervento (SAEI; allegato 1/b) relativa alla data, all istituto, alla località, ai partecipanti ed alla modalità di intervento e tenere la stessa scheda a disposizione, per eventuali controlli dell organo di polizia, per l intera durata dell intervento; nella Scheda devono essere registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione. Tale scheda dovrà: essere consegnata al SR nel caso di interventi TCP od IFPU; essere tenuta in copia, assieme al registro aziendale nel caso di interventi in IFPR; negli altri casi, o in caso di malfunzionamento del SPT, deve essere mantenuta dall AR e comunque consegnata all Ufficio Difesa Fauna a conclusione delle operazioni, ovvero entro dieci giorni, dalla data di scadenza dell autorizzazione; c) L AR deve verificare all atto della compilazione della Scheda di avvio ed esito intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione validi (secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3), di porto d armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo; d) Alla fine di ogni intervento l AR e gli altri art.51, dovranno registrare nel SPT: l orario di chiusura dell intervento; il numero di capi abbattuti durante l intervento, anche se uguale a zero (operazione assegnata al solo AR); l annullamento dell intervento non realizzato per qualunque motivo. e) Nei casi di controllo tramite cattura, ferma restando la necessità di utilizzo degli strumenti (trappole, gabbie con contrassegno di identificazione indicato nell atto autorizzativo) idonei ed autorizzati, nonché la corresponsabilità del titolare dell istituto/atc sulla collocazione dei dispositivi, l AR, nel giorno in cui ravvisi una o più catture aprirà l intervento, in maniera

4 analoga agli altri servizi di controllo, obbligatoriamente prima della manipolazione dei soggetti catturati e chiuderà l intervento con l indicazione del numero di soggetti prelevati nel giorno stesso, dopo l ispezione a tutte le trappole assegnate. L AR comunica l esito delle catture effettuate per ciascuna giornata al SR (od a persona da questi delegata) che le annota nel Registro di Cattura. f) Nessuna attività legata e/o connessa con la realizzazione degli interventi di controllo può essere effettuata se non previa registrazione del servizio di vigilanza attraverso il SPT, ai sensi di quanto disposto e previsto dal vigente Regolamento provinciale approvato con D.C.P. 102/06 e con successive modifiche ed integrazioni. 3) Partecipanti agli interventi di controllo L esecuzione degli interventi di controllo numerico con l utilizzo di armi deve svolgersi unicamente alla presenza di un Agente Responsabile (AR) facente parte della Polizia Provinciale o in possesso di qualifica di cui all art. 51 L.R. 3/1994, con decreto in corso di validità ed inserito nel sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale. Per l esecuzione degli interventi possono inoltre essere coinvolti: a) Guardie Volontarie inserite nel Coordinamento Provinciale, munite della qualifica di G.G.V. in corso di validità; b) Guardie Particolari Giurate degli Istituti Privati (nei territori di loro competenza), munite di decreto in corso di validità; c) Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, inserito nel sistema di teleprenotazione in uso presso la Polizia Provinciale; d) cacciatori abilitati di cui all art. 37 L.R. 3/1994, iscritti all apposito Registro Provinciale, per le specie di cui risultino in possesso di abilitazione; e) cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale dei Cacciatori di Selezione (per interventi a Cervidi e Bovidi, ciascuno per la specie di cui ha abilitazione); f) proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia in corso di validità; g) i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghilale della Provincia, nelle aree di intervento ad esse assegnate dagli ATC provinciali, per la specie cinghiale. Per interventi nelle Z.R.C, Z.R.V. ed Oasi, i cacciatori, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono risultare inseriti in un Gruppo di volontariato, specifico per ogni istituto ed individuato da parte del Presidente/Responsabile dell Istituto medesimo, il quale provvederà a comunicare, ogni anno (per competenza), l elenco dei nominativi alla Polizia Provinciale ed alla U.O. Difesa Fauna. Il responsabile dell istituto metterà a disposizione dell AR i nominativi inseriti nel Gruppo di volontariato. Per le ZRV a tale gruppo, ove costituito, l AR dovrà dare priorità nel caso in cui i soggetti potenzialmente partecipanti superino il numero consentito per l intervento previsto Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di copertura assicurativa valida per gli interventi di controllo (art. 37 L.R. 3/94) secondo quanto disposto dalla D.D. n. 728 del 24/02/2003. Altri soggetti di cui ai punti a), b), c), d), f), ai sensi di quanto disposto della L.R. 3/94 (art. 32, comma 1 lett. q) possono essere coinvolti nella gestione delle trappole per gli interventi di cattura (corvidi, cinghiale, nutria, ecc.) ferma comunque restandone la responsabilità esclusiva dell AR. 4) Norme di comportamento e sicurezza In tutti gli interventi, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità ed in particolare le seguenti:

5 a) tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono obbligati ad indossare un gilet di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal momento dell inizio sino alla fine dell intervento (tutte le armi scariche ed in custodia); l agente responsabile è tenuto a non consentire la partecipazione di soggetti sprovvisti del gilet ad alta visibilità; b) tutti i partecipanti sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza contenute nella L.R. n. 3/94 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopradetti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione; c) pur nel rispetto delle norme di cui alla precedente lettera b), gli agenti di cui all art. 51 della L.R. 3/94 responsabili (AR), avvalendosi anche dei cacciatori di cui all art. 37 della L.R. 3/94 e dei proprietari dei fondi, sono tenuti a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di intervento in girata/braccata, di idonei cartelli recanti l avviso dell attuazione di interventi di abbattimento con l uso di armi da fuoco; d) gli agenti responsabili (AR), i cacciatori ed i proprietari dei fondi di cui alla lettera precedente sono altresì tenuti a dare preventiva informazione circa gli interventi agli abitanti delle aree comprese o limitrofe a quella di intervento, specificando date ed orari utilizzati; e) tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita dall AR nell espletamento in loco dell attività di coordinamento dell intervento; f) sia i partecipanti che l agente responsabile (AR) dell intervento sono tenuti a rispettare e a far rispettare sia le norme di cui al presente punto 4) sia le indicazioni e le disposizioni di esercizio ricevute dalla Polizia Provinciale, per fini di incolumità pubblica e di pubblica sicurezza; g) allo scopo di aumentare la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata costituita da pallini con diametro superiore ai 4,5 mm (pallettoni, terzarole ed altre munizioni della stessa fattispecie). 5) Modalità e tempi di prelievo 5.1) Definizioni. Rispetto ai contenuti del presente disciplinare vengono di seguito specificate le seguenti definizioni. Controllo: azioni dirette od indirette finalizzate al contenimento di una specie selvatica non cacciabile o, comunque, in tempi o luoghi di divieto di caccia, attuate ai sensi dell art. 37 della L.R. 3/94. Specie bersaglio: specie obiettivo dell azione di controllo; da ciò deriva che tutte le altre specie debbono essere adeguatamente salvaguardate nel caso vengano coivolte negli interventi. Prelievo: intervento diretto di controllo consistente in operazioni di traslocazione o di rimozione di specie animali selvatiche dall area di intervento mediante cattura o abbattimento, Cattura: prelievo di soggetti vivi con trappole (gabbie di cattura, fisse o mobili) allo scopo destinate, con dimensioni idonee per ciascuna specie, munite di targhetta di riconoscimento rilasciata dall Ufficio Difesa Fauna. In casi particolari, e dietro specifica autorizzazione possono esssere impiegate reti od altre metodologie di cattura (es. telenarcosi), per la cattura di mammiferi. Abbattimento: intervento di prelievo realizzato con armi da fuoco. Abbattimento all aspetto: abbattimento realizzato da luogo di appostamento, nel quale è ristretto l utilizzo dell arma da fuoco da parte dell operatore. Abbattimento alla cerca: abbattimento realizzato con arma da fuoco lungo un percorso finalizzato alla ricerca della preda o delle condizioni idonee a compiere il tiro in relazione alle condizioni di visibilità, capacità tecniche, arma e condizioni (ambientali, climatiche o di visibilità) dell area di intervento. Abbattimento in girata: prelievo condotto con armi da fuoco mediante l utilizzo da parte del/degli operatori di uno o pochi cani adatti alla specie oggetto di prelievo (segugi a gamba corta, bassotti, terrier) in grado di segnalare la presenza e/o di indurre al movimento verso le poste. Lo spostamento

6 deve avvenire a fermo o in movimento, ma senza eccessiva forzatura da parte dei cani. I cani debbono avere un corto raggio di azione, anche mediante l utilizzo di guinzaglio lungo e debbono poter essere richiamati con successo dal conduttore. L intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio, anche con l utilizzo di cane limiere.. Abbattimento in braccata: caccia con armi da fuoco, a forzare, con un numero più elevato del precedente di cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero di operatori (poste e conduttori cani, o canai ) e coinvolge una maggiore superficie. Abbattimento in battuta: prelievo operato come in braccata ma senza l ausilio di cani. La movimentazione degli animali verso le poste avviene tramite il movimento coordinato di alcuni operatori (battitori). Abbattimento alla tana: tipologia di intervento relativo alla specie volpe ed al coniglio selvatico nel quale gli operatori si dispongono in prossimità dell imbocco delle tane in attesa dell uscita del selvatico. La specie bersaglio può essere forzata a passare dagli ingressi della tana, o direttamente prelevata, tramite l utilizzo di cani specializzati (terrier, bassotti, segugi di piccola taglia) per la volpe, o con l utilizzo del furetto, per il coniglio selvatico. Cane da traccia: cane specializzato nella ricerca di selvatici feriti, soggetto a prova di lavoro periodica. Il conduttore ed il cane da traccia debbono possedere abilitazione ed autorizzazione della Provincia per operare in azioni di controllo. I conduttori abilitati sono inseriti nel SPT per lo svolgimento di tali interventi. 5.2) Utilizzo dei cani negli interventi di controllo. Nel caso sia previsto e consentito l utilizzo di cani negli interventi di controllo dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni. Ciascun soggetto impiegato dovrà essere iscritto ai registri dell anagrafe canina della ASL di residenza del proprietario. Per ciascuna tipologia di intervento dovranno essere utilizzate le razze od i soggetti aventi le caratteristiche previste ai punti precedenti ed aventi comportamento selettivo sulla specie bersaglio dell intervento. Sarà cura dell AR di segnalare ed allontanare tempestivamente i cani non rispondenti ai criteri di azione e di selettività dell intervento o non aventi le caratteristiche e registrazioni di cui sopra. In tutti gli interventi con l utilizzo di arma da fuoco, con la sola possibile eccezione degli interventi alla volpe su tana, i cani utilizzati, per la loro sicurezza, dovranno indossate un collare arancio o giallo ad alta visibilità. 5.3) Modalità e tempi di intervento per specie. Salvo quanto disposto diversamente dagli specifici atti autorizzativi emanati dalla Provincia di Pisa, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni relative alla modalità ed ai tempi di prelievo per ciascuna specie e per ciascun ambito di azione (Istituto od altro territorio): 5.3.1) Cinghiale Negli IFPU (Z.R.C., Z.R.V., Oasi, ecc.), nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre, e negli IFPR e nel TCP nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 1 settembre, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: a) cattura tramite chiusini fissi o mobili gestiti dal personale di vigilanza di cui all art. 51 della L.R. 3/94 e/o dai responsabili dell Istituto Faunistico, con immediata soppressione di tutti i soggetti catturati operata dai suddetti agenti di vigilanza, salvo casi particolari autorizzabili specificamente; i chiusini dovranno essere contrassegnati da targhetta numerata fornita dall U.O. Difesa Fauna ed a ciascuno corrisponderà un Registro di Cattura anch esso consegnato dalla U.O. Difesa Fauna, da tenersi e compilarsi a cura del SR (o da persona da questi delegato) su segnalazione dell AR e da riconsegnare all U.O. Difesa Fauna entro 15 giorni dalla scadenza dell autorizzazione;

7 b) abbattimento diurno o notturno (salvo il divieto assoluto nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore 5.00, ora solare) all aspetto od in cerca; per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, finalizzati unicamente a facilitare l intervento, costituiti unicamente da mais in grani per una quantità massima di 1,5 kg/giorno/punto di sparo; tali apprestamenti sono realizzati da parte dei soggetti di cui al punto 3, lett. a) e b). Per gli interventi è consentito l utilizzo di sistemi artificiali di illuminazione o puntamento; il numero minimo di partecipanti è di una persona armata e non sussistono limiti massimi, purché l attività di coordinamento in loco, da parte dell AR, sia fattivamente esercitabile in termini di visibilità e controllo; gli interventi condotti negli orari compresi tra un ora dopo il tramonto e un ora prima del sorgere del sole, salvo la fascia di divieto assoluto tra le e le 5.00 (ora solare) sono riservati ai soggetti di cui all art. 51 della L.R. 3/94 iscritti nel sistema di teleprenotazione in uso presso la Polizia Provinciale. Alla sola Polizia Provinciale ed ai soggetti di cui al punto 3, lett. a) e b) da questa espressamente delegati è riservata la possibilità, su indicazione dell Ufficio Difesa Fauna, di intervenire anche durante le ore notturne con l uso di automezzo e faro di puntamento o mobile, lungo percorsi con essa preventivamente concordati; c) interventi in girata con l utilizzo massimo di 3 cani specializzati sul cinghiale e di 20 persone armate. Negli IFPU tale metodo è applicabile, nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, nei soli giorni di martedì e venerdì; d) negli IFPU nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 28 febbraio, e negli IFPR e nelle aree boscate, cespugliate o con vegetazione di altezza superiore ai 60 centimetri del TCP, inclusa una fascia di 500 metri ad esse circostanti, nel periodo compreso tra il 2 settembre ed il 28 febbraio, oltre alle metodologie sopra descritte sono ammessi anche interventi in braccata per ciascuna porzione di territorio (con al massimo 5 cani e 40 persone armate). Negli IFPU ed altre aree a divieto di caccia tali interventi potranno essere attuati solo previa verifica dell inefficacia dei metodi previsti alla lettera a), b), c) in almeno 5 interventi effettuati con le metodologie precedentemente indicate. Tale verifica sarà effettuata dalla Polizia Provinciale, sulla base delle informazioni desunte dal programma di teleprenotazione ed, eventualmente, dai rapporti di intervento inviati dall agente di vigilanza responsabile dell intervento (AR), considerando gli interventi compiuti a partire dal 1 marzo precedente. Negli IFPU e nelle altre aree di divieto di caccia nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì. Per gli interventi di abbattimento del cinghiale e di altri ungulati con l utilizzo di armi è consentito l utilizzo di armi da fuoco a canna liscia e rigata, di cui all art. 31 della L.R. 3/94, esclusivamente caricati con munizione singola. E vietato, durante i medesimi il porto di munizione spezzata salvo negli interventi da appostamento nel quale l AR abbia effettuata prenotatazione anche per altra specie, secondo le modalità previste nella relativa autorizzazione ) Volpe Negli IFPU e nelle AFV sono ammessi: a) nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 3 sabato di settembre interventi alla tana, anche con l uso di cane specializzato (razze: bassotti, segugi di piccola taglia), mediante appostamento o cerca nell area compresa entro metri 100 dall ingresso delle tane; b) nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 28 febbraio, sono ammessi interventi di controllo con abbattimento diurno o notturno (salvo divieto nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore 5.00, ora solare) all aspetto od in cerca; per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, nonché l utilizzo di armi da fuoco a canna liscia e rigata e sistemi artificiali di illuminazione o puntamento; il numero minimo di partecipanti è di una persona armata e non sussistono limiti massimi, purché l attività di coordinamento in loco, da parte dell AR, sia fattivamente esercitabile in termini di visibilità e controllo; gli interventi condotti negli orari compresi tra un ora dopo il tramonto e un ora prima del sorgere del sole, sempre esclusa la fascia compresa tra le e le ore 5.00 (ora solare) sono riservati ai soli soggetti di cui

8 all art. 51 della L.R. 3/94 iscritti nel sistema di teleprenotazione in uso presso la Polizia Provinciale. c) nel periodo compreso tra il 1 di gennaio ed il 28 febbraio, oltre alle metodologie sopra citate, sono ammessi interventi in braccata con l utilizzo in contemporanea al massimo di 3 cani specializzati; tali interventi potranno essere attuati solo previa la verifica dell inefficacia dei metodi previsti alle precedenti lettere a) e b) in almeno 5 interventi effettuati a partire dal 1 marzo precedente. Tale verifica verrà effettuata dalla Polizia Provinciale, sulla base delle informazioni deducibili dal programma di teleprenotazione e dei rapporti di intervento inviati e firmati dall agente di vigilanza responsabile dell intervento; d) eventuali interventi tramite cattura, potranno essere eventualmente autorizzati specificatamente, con modalità di gestione delle trappole uguali a quelle relative ai Corvidi. Negli IFPU interventi con la tecnica della braccata nel periodo 1-31 gennaio, possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì, mentre gli altri metodi o la braccata in periodi diversi dal precedente, possono essere condotti tutti i giorni della settimana, martedì e venerdì compresi. Nel caso in cui l agente responsabile dell intervento ne ravvisi la necessità, tutti gli interventi, a prescindere dalla tecnica, possono essere attuati anche al di fuori dell Istituto per una distanza massima di metri 500 dai confini ) Coniglio selvatico e minilepre Gli interventi sono ammessi negli IFPU, negli IFPR e TCP e devono essere attuati di norma solo con la tecnica da appostamento e della cerca durante l intero arco dell anno, tra 1 ora prima del sorgere del sole e 1 ora dopo il tramonto senza limitazione numerica dei soggetti prelevati. Solo agli Agenti di cui all art. 51 della L.R. 3/94, iscritti al sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale, è concesso l abbattimento notturno, con la tecnica dell appostamento e della cerca, anche mediante sistemi artificiali di illuminazione o puntamento, con esclusione del periodo compreso tra le ore 23 e le ore 5 (ora solare). Per l effettuazione degli interventi è vietato l uso del cane, mentre è ammessa la possibilità di impiego del furetto per il coniglio selvatico. Salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla U.O. Difesa Fauna, è fatto assoluto divieto di detenere, trasportare od immettere, animali vivi provenienti dagli interventi di controllo ) Nutria Gli interventi di contenimento della specie sono ammessi negli IFPU, negli IFPR e TCP e possono essere eseguiti tramite cattura con apposite trappole selettive fornite di contrassegno numerato inamovibile e di Registro vidimato dall U.O. Difesa Fauna, sul quale dovrà essere segnalata a cura del SR (o da persona da questi delegata) la località di posizionamento e la data di attivazione di ciascuna trappola. La cattura potrà essere attuata durante tutto l arco annuale, nelle aree autorizzate, senza limitazione numerica dei capi prelevabili. Ciascuna trappola dovrà essere assegnata ad un AR, responsabile della gestione della medesima nell area di intervento, l autorizzazione dovrà essere conservata allegata al Registro di Cattura. Tali interventi dovranno rispettare le seguenti norme di utilizzo per le trappole: a) La gabbia deve essere controllata almeno una volta al giorno; in caso di assenza per riposi o recuperi o altri impegni, occorre accordarsi con un collaboratore di fiducia per il controllo e l eventuale alimentazione dei soggetti catturati, mentre in caso di ferie o assenze lunghe, è obbligatorio disattivare la trappola e segnare la data di sospensione sul registro di cattura; b) Gli esemplari di specie non bersaglio devono essere liberati al più presto; c) Le trappole devono avere un adeguato riparo dall irraggiamento solare.

9 Gli esemplari catturati devono essere soppressi con metodo eutanasico e tale soppressione deve essere attuata dall AR. Del numero di capi catturati dovrà essere dato riscontro attraverso il SPT. Il SR deve compilare ed aggiornare (su segnalazione dell AR) il Registro e tenerlo a disposizione, congiuntamente all atto di autorizzazione, per eventuali controlli. Al termine di ciascuna stagione di intervento il SR deve far pervenire il Registro dell'attività di cattura all U.O. Difesa Fauna della Provincia di Pisa comunque entro e non oltre la data del 15 gennaio dell anno successivo, anche nel caso in cui questo abbia avuto esito negativo. Gli interventi di controllo sulla specie con utilizzo di arma da fuoco possono essere effettuati solo dalla Polizia Provinciale, nei casi e nei luoghi indicati e richiesti con specifica comunicazione dall U.O. Difesa Fauna, anche avvalendosi di soggetti di cui all art. 51 della L.R. 3/94 inseriti nel sistema provinciale di teleprenotazione. Tale delga può riguardare l utilizzo dei mezzi suddetti per la soppressione dei capi catturati ) Corvidi Gli interventi di contenimento della specie sono ammessi negli IFPU e nelle AFV e possono essere eseguiti tramite cattura con apposite trappole selettive del tipo Larsen e di tipo Letter-box fornite di contrassegno numerato inamovibile e di registro vidimato dall U.O. Difesa Fauna o dall ATC, sul quale dovrà essere segnalata la località di posizionamento e la data di attivazione di ciascuna trappola. Gli interventi di contenimento possono essere attuati nel periodo 15 marzo - 31 luglio di ciascun anno, nelle aree autorizzate, per quantitativi annualmente fissati nell anno di autorizzazione. Ciascuna trappola dovrà essere assegnata ad un AR, responsabile della gestione della medesima nell area di intervento, l autorizzazione dovrà essere conservata allegata al Registro di Cattura. La densità di tali trappole non potrà superare quella di una ogni 200 ettari per ciascuna specie. Gli esemplari catturati devono essere soppressi con metodo eutanasico e tale soppressione deve essere attuata dall AR o da altri soggetti di cui all art. 51 della L.R. 3/94 iscritti al sistema di teleprenotazione, da questo delegati. Del numero di capi catturati dovrà essere dato riscontro attraverso il SPT. Il SR deve compilare ed aggiornare (su segnalazione dell AR) il Registro e tenerlo a disposizione, congiuntamente all atto di autorizzazione, per eventuali controlli. Al termine di ciascuna stagione di intervento il SR deve riconsegnare il Registro dell'attività di cattura all U.O. Difesa Fauna della Provincia di Pisa entro e non oltre la data del 31 agosto, anche nel caso in cui questo abbia avuto esito negativo. Tali interventi dovranno rispettare le seguenti norme di utilizzo per le trappole: a) La gabbia deve essere controllata almeno una volta al giorno; in caso di assenza per riposi o recuperi o altri impegni, occorre accordarsi con un collaboratore di fiducia per il governo del richiamo, mentre in caso di ferie o assenze lunghe, è obbligatorio disattivare la gabbia e segnare la data di sospensione sul registro di cattura. b) Gli esemplari di specie non bersaglio devono essere liberati al più presto. c) Le trappole devono avere un adeguato riparo dal sole e dalla pioggia, mentre i richiami devono essere obbligatoriamente alimentati ed abbeverati e devono avere a loro disposizione un posatoio di diametro idoneo posto ad un altezza sufficiente a consentire loro il movimento. d) Il titolare dell autorizzazione è autorizzato altresì a detenere anche nei periodi successivi a quello di cattura, al massimo, un soggetto di gazza o cornacchia grigia per ogni trappola assegnata, al fine di procedere celermente all inizio delle operazioni di trappolaggio nell annata successiva. Tali soggetti dovranno essere mantenuti in condizioni idonee alla loro sopravvivenza evitando situazioni di stress e sofferenza nelle stesse trappole o gabbie di idonea dimensione ) Storno. Gli interventi di contenimento della specie storno sono ammessi negli IFPU, negli IFPR (ad esclusione delle AAC), nel TCP e all interno dei Fondi chiusi.

10 La Provincia autorizza singoli interventi di abbattimento per tale specie a scopo esclusivamente dissuasivo ed a rinforzo di spari a salve, per un massimo di 80 capi per ciascun sito d intervento, limitatamente al periodo di maturazione delle singole colture danneggiate: a) per le colture di girasole dall 1.06 al 30.09; b) per olive ed uva dall 1.08 al 31.12; c) per la frutta dall 1.04 al avendo comunque cura di prevedere: 1. la sospensione degli interventi al termine del raccolto; 2. la possibilità di intervento per una distanza non superiore a metri 100 dal coltivo; 3. il divieto di impiego di richiami di qualsiasi genere, compresi quelli acustici ) Colombo di città (Columba livia forma domestica). Gli interventi di contenimento per tale specie sono ammessi negli IFPU, negli IFPR e nel TCP ai soli scopi di difesa delle coltivazioni. Gli interventi dovranno essere preceduti per almeno 3 giorni dalla applicazione, da parte del conduttore del fondo agricolo, di mezzi di prevenzione dei danni indicati nel Piano di salvaguardia delle coltivazioni agricole dal colombo di città approvato con Det. Dir. n del La richiesta di intervento va effettuata utilizzando la scheda di cui all allegato B della suddetta Determinazione Dirigenziale, con la quale i proprietari/conduttori di fondi agricoli potranno effettuare tramite fax ( ) all Ufficio Difesa Fauna della Provincia. La certificazione dell avvenuto impiego dei mezzi indiretti di allontanamento e prevenzione danni da colombo di città, che costituisce parte essenziale della richiesta di intervento, dovrà essere compilata e sottoscritta da personale tecnico (facente parte delle associazioni agricole professionali, degli ATC, dell Università di Pisa, o da personale di cui all art. 51 della L.R. 3/94) e confermata da personale afferente alla Provincia, ivi compreso il tecnico incaricato per la gestione degli interventi di prevenzione danni negli Istituti Faunistici. Gli interventi diretti di abbattimento, da effettuare nei territori (località) e negli appezzamenti agricoli autorizzati, avranno lo scopo di allontanamento dei colombi dalle colture e saranno realizzati dai soggetti di cui all art. 51 della L.R. 3/94 iscritti al SPT, ai quali è consentito l uso di munizione spezzata. Al personale suddetto potrà essere affiancato quello indicato al paragrafo 3, lett. d) del presente disciplinare. Gli interventi saranno attuabili secondo le seguenti prescrizioni: a) abbattimento massimo di 25 soggetti per giorno di intervento e per appezzamento, con un limite massimo per ciascun anno di capi per il territorio provinciale; b) divieto di commercializzazione dei soggetti abbattuti che, salvo l indicazione di consegna per gli esami autoptici agli enti competenti, dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati agli interventi; c) qualora l'intervento debba essere effettuato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) od in altri Istituti Faunistici, è necessaria la presenza di una guardia venatoria addetta alla vigilanza della zona medesima ) Cervidi. Ferme restando le misure specifiche previste nei singoli atti autorizzativi, gli interventi di prelievo condotti su cervidi, nel caso di abbattimento sono esclusivamente applicabili secondo le metodiche della caccia di selezione, da parte di personale avente abilitazione sulla specie oggetto di controllo e iscritto nel Registro Provinciale dei cacciatori di Selezione. L iscrizione al suddetto Registro non è necessaria per gli interventi effettuati negli IFPR. Salvo diverse specifiche disposizioni, per gli interventi hanno la precedenza i cacciatori in possesso dei requisiti suddetti e della opzione di cui alla lett. d) dell art. 28 della L.R. 3/94 indicati dagli ATC, o dai titolari di IFPR, per il territorio di propria competenza. Per gli interventi di abbattimento è consentito l utilizzo di armi da fuoco a canna rigata

11 previsti nel regolamento provinciale della caccia di selezione. E vietato, durante i medesimi l utilizzo ed il porto di armi a canna liscia e di munizione spezzata. I prelievi potranno avvenire unicamente con le modalità della caccia di selezione, tramite prelievo a scalare sulle classi di sesso ed età previste nel piano di prelievo. Gli appostamenti saranno tutti comunque cartografati e numerati a cura del SR. Della cartografia dovrà essere inviata preventivamente copia alla Polizia Provinciale. Il prelievo delle femmine adulte e dei nuovi nati (ovvero nati nell anno) non potrà comunque essere effettuato nel periodo aprile-luglio. Tutte le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche agli AR nel caso in cui partecipino agli interventi. Fermi restando per i periodi di caccia previsti dal Calendario Venatorio annuale, le modalità di prelievo sulle specie definiti dal Regolamento Provinciale sulla Gestione di Cervidi e Bovidi, gli interventi effettuati in periodi diversi o diverse aree di gestione, seguiranno le seguenti modalità. L attuazione della Fase 2 dovrà essere di volta in volta autorizzata dall Ufficio Difesa Fauna: Fase 1. I prelievi potranno avvenire unicamente in orario compreso tra un ora prima del sorgere del sole e un ora dopo il tramonto. Il numero di capi in prelievo sarà via via aggiornato da parte dell AR e comunicato ai cacciatori impegnati per ciascuna giornata. Fase 2. Valutata l inefficacia degli interventi descritti nella Fase 1, potrà essere ampliato il periodo giornaliero di prelievo, intervenendo oltre il tramonto sino alle ore 23 (ora solare), mediante tiri da appostamento, effettuati anche con l ausilio di sorgenti luminose od altri mezzi di puntamento. Tale attività è riservata ai soggetti di cui all art. 51 della L.R. 3/94, in possesso di abilitazione alla caccia di selezione sulla specie oggetto di intervento ) Tasso e Istrice. Gli interventi di rimozione incruenta di individui di tasso e di istrice sono autorizzati caso per caso, allorché risultino inefficaci le misure di prevenzione delle problematiche o danneggiamenti causati dalle specie o si accerti il sussistere di concreti rischi per la pubblica sicurezza. Tali interventi dovranno essere effettuati a cura dell AR con modalità e tempi indicati ai punti seguenti: a) gli interventi di rimozione potranno essere eseguiti in numero massimo di 5 individui per specie per anno; b) gli individui di tasso ed istrice potranno essere catturati esclusivamente mediante l utilizzo di trappole a cassetta o gabbie, di dimensioni non inferiori a 120 x 50 x 50 cm. con porte di chiusura basculanti, munite di targhetta numerata di riconoscimento; c) le trappole dovranno essere controllate almeno due volte al giorno (una nelle prime ore della giornata ed una prima del tramonto) o, in alternativa, dovranno essere disattivate nelle ore diurne e controllate ogni giorno nelle prime ore di luce; d) in caso di cattura, gli animali dovranno essere immediatamente trasportati e liberati in aree protette della Provincia indicate nel provvedimento autorizzativo, utilizzando idonee casse di trasporto oppure le stesse gabbie di cattura opportunamente coperte con teli atti ad impedire lo stress dei soggetti catturati. Per questi interventi l AR comunicherà direttamente alla Polizia Provinciale il luogo di posizionamento delle trappole ed il luogo l orario in cui avverrà la liberazione degli individui catturati. L AR dovrà inoltre far pervenire alla U.O. Difesa Fauna, entro 7 giorni dalla cattura, dettagliato resoconto dell esemplare catturato e della località in cui lo stesso è stato liberato.

12 6) Disposizioni particolari L AR è conteggiato come partecipante negli interventi con l uso di arma da fuoco, solo se svolge azione di prelievo con l utilizzo di armi. Tutti gli interventi possono essere attuati anche con terreno innevato. Ai capi ungulati abbattuti devono essere apposti contrassegni inamovibili numerati forniti dalla Provincia, prima della rimozione dal punto di morte. Il numero corrispondente a ciascun animale deve essere registrato, a cura dell AR, nella Scheda di avvio ed esito intervento (SAEI; allegato 1/b), o nell eventuale verbale di consegna dei capi abbattuti. Nel caso di ungulati ceduti vivi, dovrà essere apposto specifico contrassegno auricolare numerato, sempre registrato dall AR nei suddetti documenti. L AR nei casi in cui ravvisi l avvenuto ferimento o mancato recupero di capi ungulati, deve avvertire uno dei Conduttori Cani da Traccia iscritto al SPT, il quale provvederà ad attuare il tentativo di recupero nei modi previsti dallo specifico regolamento ed atti attuativi. Nei periodi di riferimento in cui risulta possibile realizzare interventi secondo molteplici metodologie (aspetto, cerca, braccata, ecc.), le stesse non potranno essere realizzate congiuntamente dal medesimo AR, ovvero nello spazio temporale, bensì disgiunte l una dall altra (effettuata la chiusura tramite SPT della prima, può esser dato corso alla seconda), ai i fini di sicurezza ed incolumità personale e pubblica. Potranno altresì essere prenotati ed attuati interventi su due specie diverse nella stessa area di intervento, purchè con la medesima metodologia di prelievo, fermi restando gli obblighi di utilizzo delle modalità previste per ciascuna specie e della munizione consentita. In tale caso l AR responsabile provvede a prenotare e, successivamente, a chiudere entrambi gli interventi separatamente nel SPT. L attivazione degli interventi potrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema della teleprenotazione in uso presso la Polizia Provinciale (SPT). Ogni altro sistema (comunicazione telefonica, fax e, sino all attivazione di specifica procedura, posta elettronica) non può considerarsi sostitutivo del SPT, data l esclusività dei riferimenti personali e riservati di accesso al sistema (codice utente password). Nei casi di guasto e/o malfunzionamento, anche improvviso, del SPT accertato dalla Polizia Provinciale la stessa provvederà, previa valutazione tecnica dell intervento richiesto, ad impartire disposizioni sostitutive del SPT, per l attivazione delle operazioni di contenimento. 7) Destinazione dei capi abbattuti Salvo specifiche e diverse disposizioni impartite dall Ufficio Difesa Fauna della Provincia: a) i capi abbattuti negli IFPU e nelle aree di cui all art. 25 della L.R. 3/94, sono consegnati dall AR al SR, od a persona da questi delegata, che nel caso abbiano interesse alimentare, dispone per la loro distribuzione tra i proprietari dei fondi ed i partecipanti alle operazioni di prelievo; b) nel caso del cinghiale i capi sono comunque ripartiti secondo i criteri di cui alla Deliberazione G.P. n. 220 del 10/12/2002. I capi catturati vivi che, ai sensi di specifico atto autorizzativo, non vengano abbattuti immediatamente dovranno essere ceduti a soggetti pubblici o privati determinati dalla Provincia anche a seguito di domanda, i quali, oltre a corrispondere all Ente l importo relativo l acquisto dei capi, dovranno anche procedere a proprie spese al ritiro e al trasporto con mezzo autorizzato. c) negli IFPR, ad eccezione delle aree di cui all art. 25 della L.R. 3/94 (soggetti alle stesse previsioni di cui al punto a), i capi prelevati sono consegnati dall AR al SR che ne dispone per compensare i danni subiti ed i costi degli interventi; d) i capi abbattuti di specie aventi interesse alimentare, di cui per motivi di urgenza o necessità non sia possibile disporre la consegna al SR, possono essere ceduti a titolo gratuito a strutture assistenziali o caritatevoli, previa acquisizione di liberatoria scritta, firmata dal legale rappresentante che esuli la Provincia di Pisa da tutte le conseguenze relative al loro utilizzo; e) la sola Polizia Provinciale può disporre, nei casi diversi, la cessione a ditte autorizzate dei capi abbattuti; f) i proventi economici derivati dalla vendita o cessione di tutti i capi prelevati, vivi o morti, dovranno essere impiegati per il potenziamento del coordinamento provinciale della vigilanza volontaria;

13 g) lo smaltimento delle carcasse o dei residui della loro lavorazione deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti, anche previa conservazione temporanea all interno di appositi congelatori; h) è fatto divieto di porre in commercio le carni dei capi prelevati durante gli interventi di controllo salvo non sia stata acquisita specifica certificazione e/o nulla osta da parte delle competenti autorità sanitarie; i) le operazioni di consegna dei capi prelevati dovranno essere registrate dall AR, utilizzando gli spazi all uopo previsti nella Scheda di avvio ed esito intervento. 8) Infrazioni e sanzioni Il Presidente dell Istituto Pubblico, il Titolare dell Istituto Privato, il Presidente dell A.T.C., e comunque il Soggetto Richiedente e l AR, sono tenuti a rispettare e a far rispettare i contenuti dell autorizzazione, da tutti i partecipanti ai diversi interventi. Fatte salve le sanzioni di legge, i provvedimenti disciplinari per eventuali infrazioni al presente Disciplinare commesse dai partecipanti, sono adottati: - per gli agenti di cui all art. 51 L.R. 3/94, dalla Polizia Provinciale; - per gli altri soggetti di cui al paragrafo 3), dalla U.O. Difesa Fauna. In caso di non rispetto, da parte dei soggetti di cui alle lettere d, e, f, del paragrafo 3) coinvolti negli interventi di controllo, delle disposizioni contenute negli atti autorizzativi e/o nel presente disciplinare, in particolare in materia di sicurezza, è comunque sempre disposto l immediato allontanamento dagli interventi e la segnalazione alla Polizia Provinciale, da parte dell AR. Salvo l accoglimento delle giustificazioni scritte eventualmente presentate in ordine al comportamento che risulta aver causato l allontanamento dagli interventi e la segnalazione, ed impregiudicata la conseguente eventuale azione sanzionatoria, è disposta a carico dei suddetti soggetti, da parte dell Ufficio Difesa Fauna, la revoca del titolo a poter partecipare agli interventi di controllo. La riacquisizione del titolo a partecipare agli interventi di controllo da parte dei soggetti in questione, potrà avvenire solo previa frequentazione dello specifico corso abilitativo. Per i casi di revoca in cui risultino commessi gravi inadempienze comportamentali in materia di sicurezza e pubblica incolumità, a giudizio insindacabile della Provincia, è sempre disposta l interdizione dall albo provinciale e dagli elenchi delle persone idonee alla esecuzione degli interventi di controllo, per un periodo minimo di 5 anni. E inoltre sempre disposta la revoca per un periodo non inferiore ad anni 3 nei casi in cui il cacciatore abbia subito condanne per reati in materia di caccia passate in giudicato, nonché nel caso abbia provveduto al pagamento o sia stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), di cui all art. 58 comma 1 della L.R. 3/94. In caso di mancato o negligente intervento da parte del SR., gli abbattimenti sono affidati ed espletati dalla Polizia Provinciale, compatibilmente con i propri impegni istituzionali e per quanto possibile nei termini previsti dal D.P.G.R. n. 13/R del 25/02/2004. La Polizia Provinciale può avvalersi, a sua discrezione, della collaborazione di agenti di cui all art. 51 e cacciatori di cui all art. 37 della L.R. 3/94 iscritti al Registro Provinciale, da lei medesima ritenuti più idonei per affiancarla negli interventi. I capi prelevati sono comunque ripartiti secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.

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