Dr. Giulio Lazzerini. Progetto FISIAGRI La gestione dei rifiuti

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1 Progetto FISIAGRI La gestione dei rifiuti Dr. Giulio Lazzerini Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale Facoltà di Agraria di Firenze

2 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 177 Campo di applicazione La norma disciplina la gestione dei rifiuti delle seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti rifiuti pericolosi oli usati batterie esauste rifiuti di imballaggi veicoli fuori uso rifiuti contenenti amianto.

3 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 178 Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse

4 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Recupero dei rifiuti 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dei rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali; d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

5 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Recupero dei rifiuti 13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.

6 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Definizioni Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

7 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Definizioni Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

8 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Definizioni Deposito temporaneo: I rifiuti non pericolosi devono essere avviati a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge i 20 mc. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; I rifiuti pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero/smaltimento con cadenza almeno bimestrale, ovvero quando il quantitativo in deposito raggiunge i 10 mc, un anno se il quantitativo è inferiore di 10 mc. Rientrano in quest'ultima categoria le batterie esauste che devono essere stoccate presso l'utilizzatore fino alla raccolta.

9 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art Definizioni Sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi; Materia prima secondaria: Sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181; Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

10 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) pericolosi pericolosi Urbani Speciali Non pericolosi Attività agricole e agro-industriali Non pericolosi

11 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 184 classificazione dei rifiuti 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; I rifiuti non pericolosi sono: - materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); - imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi concimi mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); - oli i vegetali esausti; - fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; - pneumatici usati; - contenitori di fitofarmaci bonificati; - veicoli e macchine da rottamare; - scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

12 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) I rifiuti pericolosi sono: - oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; - batterie esauste; - fitofarmaci non più utilizzabili; - contenitori di fitofarmaci non bonificati; - farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

13 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 185 Limiti al campo di applicazione Materiali esclusi dal campo di applicazione I rifiuti di origine agricola esclusi sono: le carogne; i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

14 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 188 Catasto dei rifiuti Le imprese, comprese quelle agricole, e gli enti che producono rifiuti pericolosi comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati dall obbligo di tenere il MUD gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

15 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 190 Registro di carico e scarico Le imprese, comprese quelle agricole, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale di cui sopra. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

16 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 190 Iscrizione all albo gestori Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi per quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri hanno l obbligo di iscrizione all Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

17 La Normativa sui rifiuti D.Lgs 3 aprile 2006, n Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/ n. 96) Art. 190 Iscrizione all albo gestori Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi per quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri hanno l obbligo di iscrizione all Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

18 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE (approvato con delibera della giunta regionale della Toscana n.139 del 14 febbraio 2000) Obiettivi: favorire ed incrementare le attività di recupero, riutilizzo e riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti attraverso un sistema organizzato di conferimento e raccolta dei medesimi presso appositi centri di raccolta o ecocentri introdurre agevolazioni e/o semplificazioni burocratiche in materia di adempimenti amministrativi a carico delle aziende agricole produttrici di rifiuti; elevare l'efficacia dei controlli incrementare i livelli di protezione ambientale individuando corretti percorsi per la gestione integrata dei rifiuti agricoli

19 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE MODALITÀ DI GESTIONE DI ALCUNI RIFIUTI PERICOLOSI PRIMA DEL CONFERIMENTO Il deposito temporaneo nei luoghi di produzione dei rifiuti pericolosi deve essere fatto per tipi omogenei nel rispetto delle seguenti precauzioni: a) le batterie e gli accumulatori devono essere stoccate in idonei contenitori e dovranno essere conservati in locali idonei a prevenire qualsiasi possibilità di versamento o dispersione delle sostanze liquide; b) gli oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi ed i filtri olio devono essere tenuti prima del conferimento in contenitori a tenuta adatti a conservarli in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e versamenti. Non possono essere miscelati con acqua, oli vegetali, miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi, solventi organici clorurati.

20 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 1. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, prima del conferimento degli imballaggi usati di prodotti fitofarmaci devono provvedere al loro lavaggio con acqua nel luogo ove si proceda alla preparazione della miscela e il trattamento fitosanitario, al fine di asportare la massima quantità possibile di prodotto residuo dagli stessi. fitosanitari, fitosanitario. 2. Tale operazione potrà avvenire manualmente mediante lavaggi consecutivi o mediante l'uso di specifiche attrezzature meccaniche, secondo la metodologia elaborata dall'arpat. 3. Le acque reflue derivanti dai singoli lavaggi dovranno essere immesse esclusivamente nella miscela preparata per effettuare il trattamento fitosanitario

21 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 4. Dopo aver effettuato le operazioni di lavaggio, gli utilizzatori di prodotti di fitosanitari conferiscono ai centri di raccolta gli imballaggi unitamente ai sistemi di chiusura (tappi), separati dagli imballaggi stessi, in appositi sacchi in plastica. 5. Nei sacchi di plastica destinati al conferimento degli imballaggi usati di prodotti fitosanitari non possono essere immessi: imballaggi contenenti prodotti fitosanitari non utilizzati o solo parzialmente utilizzati; imballaggi vuoti che non siano stati sottoposti alle operazioni di lavaggio indicate nei punti precedenti; qualsiasi altro materiale diverso dagli imballaggi e parti accessorie sottoposti alle operazioni di lavaggio indicate nei punti precedenti.

22 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI FINALITA : ridurre la pericolosità dei rifiuti costituiti da contenitori usati di prodotti fitosanitari consentire il reimpiego del prodotto fitosanitario residuo, permettere l organizzazione dei servizi di gestione finalizzati alla raccolta differenziata ed al recupero fitosanitari,

23 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI Contenitore vuoto: l imballaggio primario che ha contenuto il prodotto o comunque l imballaggio che con esso è venuto a contatto diretto. vuoto: Operazione di lavaggio del contenitore vuoto: lavaggio con acqua dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori vuoti effettuato presso il luogo di utilizzazione dei prodotti stessi, con riutilizzo del refluo così ottenuto per il trattamento fitosanitario previsto per il prodotto fitosanitario presente nel refluo stesso. vuoto: Contenitore lavato: contenitore vuoto sottoposto all operazione di lavaggio. lavato

24 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI TIPI DI CONTENITORI CUI SI APPLICA LA PROCEDURA Contenitori di: Plastica Metallo Carta plastificata internamente

25 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI LAVAGGIO MANUALE a) immettere nel contenitore vuoto un quantitativo di acqua pari a circa il 20% del volume del contenitore vuoto (200 ml nel caso il contenitore abbia il volume di 1 litro) b) richiudere il contenitore (se possibile) c) agitare bene, avendo cura di: accertarsi che l acqua di lavaggio interessi tutte le asperità del contenitore, quali manici etc non venire in contatto con il liquido. d) trasferire il refluo così ottenuto nel recipiente contenente la soluzione di prodotto fitosanitario preparato per l uso. e) sgocciolare bene il contenitore lavato f) ripetere il lavaggio e trasferimento come sopra indicato per almeno 3 volte. etc,

26 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI USATI DI PRODOTTI FITOSANITARI LAVAGGIO MECCANICO Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato: per eseguire il lavaggio meccanico occorre: disponibili una portata d acqua minima di 4,5 litri/minuto una pressione di almeno 3 bar il tempo di lavaggio di almeno 40 secondi il tempo di sgocciolamento del contenitore di almeno 60 secondi Anche in questo caso l acqua di lavaggio deve essere aggiunta al recipiente contenente la soluzione del principio fitosanitario ed impiegata per il trattamento fitosanitario previsto per il prodotto.

27 Utilizzo del Compost in agricoltura L art. 183 del D.lgs. 152/2006 definisce il compost da rifiuti come: il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirsi i gradi di qualità processo di compostaggio: un operazione di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

28 La normativa di riferiemnto del Compost Il nuovo D.lgs. 217/2006 che ha recentemente sostituito la Legge 748/84 modificata dal D.M. 27 marzo 1998, recante Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti definisce: le principali caratteristiche di qualità del compost: fisiche, chimiche e microbiologiche sottolinea che la norma consente l utilizzo in agricoltura unicamente di un prodotto derivante dalla trasformazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata.

29 Che cosa è dal punto di vista agronomico Ammendante ossia un materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l attività biologica (allegato 2). L ammendante si distingue dal concime, la cui funzione invece è quella di fornire elementi nutritivi alle piante. Substrati di coltivazione i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali (allegato 4)

30 Tipo di ammendanti Ammendante compostato verde: il prodotto ottenuto mediante un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale, con esclusione di alghe e di altre piante marine.

31 Tipo di ammendanti Ammendante compostato misto: prodotto ottenuto mediante un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l ammendante compostato verde. Ammendante torboso composto: prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto.

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33 Caratteristiche agronomiche: confronti con altri ammendante Compost Letame Stallatico Pollina ph 7,13 8,3 6,5-7 7 Umidità 40,6% N (kg/t) 11,3 5,5 20,0 30,0 P2O5 (kg/t) 10,1 6,6 20,0 30,0 K2O (kg/t) 12,5 6,0 10,0 20,0 S.O. (kg/t) , C organico: (kg/t) Acidi umici e fulvici (kg/t) C/N Dosi mantenimento (t/ha) ,0-1,2 1,0-1,2 Dosi impianto (t/ha) 5,0-10, ,0-5,0 4,0-5,0

34 Apporti nutritivi con 10 q.li di compost e di letame

35 Tenore massimo di metalli pesanti ammendanti (mg/kg) Allegato 2 Dlgs.217/06

36 Tenore massimo di metalli pesanti substrati di coltivazione (mg/kg) Allegato 4 Dlgs.217/06

37 Adempimenti Regione Toscana La L. R. 25/98 recante norme per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, 7 aprile 1998 n. 88, il Piano Regionale dei Rifiuti, impone il divieto: di smaltire in discarica rifiuti verdi provenienti dalla manutenzione del verde pubblico; di smaltire in discarica partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuto; di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario verde urbano proveniente da manutenzione del verde pubblico e privato.

38 Incentivi PSR Regione Toscana La Regione Toscana nel Piano di Sviluppo Rurale PSR : da un incentivo al reintegro di sostanza organica nel terreno tramite l utilizzo di compost di qualità; un sostegno all acquisto di mezzi per la distribuzione dell ammendante

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40 Vantaggi agronomici all impiego del compost in agricoltura 1. Sulla struttura del terreno: migliore lavorabilità del terreno; aumento della portanza del terreno; ambiente favorevole alla penetrazione delle radici; migliore copertura del seme e incorporamento dei concimi minerali e diserbanti; riduzione dell erosione potenziale del suolo. 2. Sulla penetrazione e ritenzione idrica dell acqua nel terreno: aumento della riserva d acqua nel terreno e di conseguenza della resistenza della pianta allo stress idrico; riduzione del ristagno idrico; riduzione dell incidenza idrica sull erosione di un suolo. 3. Sulla penetrazione dell ossigeno nel terreno: ambiente favorevole all attività microbica e respirazione radicale.

41 Possibilità di utilizzo del compost nel florovivaismo Dato che la torba è una risorsa in via di esaurimento, e difficilmente rinnovabile in tempi brevi, l utilizzo nel floro-vivaismo di agenti ammendanti sostitutivi della torba sta suscitando enorme interesse da parte della comunità scientifica

42 Differenze del compost rispetto alla torba Consorzio Italiano Compostatori (CIC)

43 Differenze del compost rispetto alla torba Le principali differenze: 1. il ph è in genere decisamente più elevato di quello delle torbe; 2. la conducibilità risulta più elevata; 3. maggiore densità apparente; 4. minore quantità di acqua disponibile; 5. elevata capacità di scambio cationico; 6. elevata carica microbiologica; 7. minore rapporto C/N.

44 Procedura di utilizzo del compost Effettuare una analisi del compost (parametri chimici, fisici, microbiologici, metalli pesanti) effettuare un analisi fisico-chimica dei terreni (tessitura, ph, sostanza organica, N totale, K scambiabile, calcare totale, capacità di scambio cationico, P assimilabile, salinità) L utilizzo del compost è soprattutto raccomandato nei terreni con un tenore di sostanza organica inferiore al 2% È opportuno effettuare analisi fisico-chimiche del terreno di controllo periodicamente (ogni 3-5 anni) soprattutto per quanto riguarda la sostanza organica Determinare le superfici da trattare Scegliere le colture da trattare e i periodi di trattamento

45 Esempio di calcolo per la determinazione del fabbisogno di compost Peso specifico di un terreno di medio impasto lavorato a 30 cm di profondità: p.s. 1,2 t/m3 Quantità di suolo: m2/ha x 0,3 m x kg/m3 = kg/ha. Livello di s.o. nel suolo da considerasi valido: 2% Quantità di s.o. necessaria per il raggiungimento nel suolo di un livello agronomicamente valido: kg/ha x 0,02 di s.o. = kg/ha di s.o. Ipotizzando un coefficiente di mineralizzazione della s.o. del 2% Quantità di humus = kg/ha di s.o. x 0,02 di mineralizzazione = kg/ha di humus. Bilancio della s.o. su di 1 ha di suolo, ipotizzando un contenuto in s.o. del compost (s.o.c.) del 50%, un coefficiente isoumico del compost (K1) del 20% e un umidità del compost (U) del 50% Fabbisogno di compost per il reintegro della s.o. mineralizzata: kg di humus /0,5 (s.o.c.) x 0,2 (K1) x 0,5 (U) = kg di compost

46 Dosi di riferimento, tecniche, apporti (N, P, K, S.O.) e periodi d utilizzo secondo coltura Vivaismo in pieno campo (pre-impianto) Quantità di compost per ettaro di coltura: t/ha come dose media di reintegro/mantenimento della dotazione media della sostanza organica nel terreno Interramento del compost: a non più di 30 cm di profondità. Periodi di distribuzione del compost: In autunno o fine inverno/inizio primavera; In estate/autunno/inverno dopo lo scasso, con successiva erpicatura d interro oppure lasciandolo in superficie fino alle successive vere e proprie lavorazioni complementari. Tempi di ritorno: ogni 2-3 anni.

47 Dosi di riferimento, tecniche, apporti (N, P, K, S.O.) e periodi d utilizzo secondo coltura Floro-vivaismo in contenitore Quantità di compost: 20-30% in volume in miscela con torbe e altri materiali per la costituzione di substrati, assicurandosi che il compost sia molto maturo. Modalità: mescolato con differenti percentuali di torba: i) per le acidofile si raccomanda <20%; ii) per trapianto di essenze arboree e arbustive la quota può superare il 50%.

48 Prova sperimentale su piante arboree in contenitore (Mugnai S., Mancuso S., 1997) Substrati sperimentati: 1. substrato a base di torba e pomice (1:1 in volume) 2. substrato con 3/4torba e 1/4compost (0,75:0,25:1) 3. substrato con torba e compost in parti uguali e pomice (0,5:0,5:1) 4. substrato con 1/4torba e 3/4compost (0,25:0,75:1) 5. substrato a base di compost e pomice (1:1 in volume) con 100% compost Specie utilizzate: Vitis vinifera cv. Olea europea Photinia x fraseri Viburnum tinus

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50 Risultati: Caratteristiche fisiche, chimiche e idrologiche (Mugnai S., Mancuso S., 1997) Caratteristiche fisiche, chimiche e idrologiche studiate: 1. porosità; 2. capacità per l aria; 3. acqua facilmente disponibile; 4. riserva d acqua. Risultati: l aumento della percentuale di compost provoca: - la riduzione del volume di acqua disponibile per le piante - un ph fra 4,9 (substrato con 100% torba) a 7,2 (substrato con 100% compost). - il ph, al di sopra della neutralità, non consente il corretto sviluppo della pianta e determina un deficienze di microelementi

51 Risultati: Caratteristiche fisiche, chimiche e idrologiche (Mugnai S., Mancuso S., 1997) Mugnai S., Mancuso S., 1997

52 Risultati: Analisi di crescita (Mugnai S., Mancuso S., 1997) Caratteristiche studiate: altezza e numero di germogli (ornamentali); lunghezza del tralcio (vite) peso fresco e peso secco di foglie, fusto e radici Risultati: - per il Viburnum e la Photinia oltre il 50% di compost si ha una perdita di qualità delle piante - per l olivo fino al 50% di compost si ha un miglioramento della crescita delle piante - per la vite l apporto di compost non migliora la crescita delle piante

53 Risultati: Analisi di crescita (Mugnai S., Mancuso S., 1997) (Mugnai S., Mancuso S., 1997)

54 Esperienze applicative relative all impiego di compost nella vivaistica in contenitore (Centemero M., 1998 Fondazione Lombarda per l Ambiente) Substrati sperimentati 13 essenze diverse sperimentate: 4 orticole: pomodoro, cetriolo, asparago, finocchio; 7 forestali: roverella, pallon di maggio, evonimo, biancospino, gelso, pioppo cipressino, ligustro; 2 floricole: nicotiana, dalia;

55 Esperienze applicative relative all impiego di compost nella vivaistica in contenitore (Centemero M., 1998 Fondazione Lombarda per l Ambiente) Caratteristiche fisiche la miscela che, più di tutte, garantisce un mantenimento delle caratteristiche fisiche del terriccio di base è la tesi con 30% di compost perché possiede: una buona dotazione di acqua disponibile una discreta leggerezza. una capacità di scambio cationico più elevata

56 Esperienze applicative relative all impiego di compost nella vivaistica in contenitore (Centemero M., 1998 Fondazione Lombarda per l Ambiente) Produttività L e tesi con 30% di compost hanno dimostrato, su tutte le colture, di essere produttivamente comparabili con i terricci concimati Per le colture forestali e per tutte le colture trapiantate da un substrato a un altro, eccellenti risultati si hanno con il 50-70% di compost maggiore compatibilità agronomica si ha con un compost stabilizzato (maturo) rispetto a un compost fresco.

57 Utilizzo diretto degli scarti verdi come componente del terriccio Gli scarti verdi che possono essere destinati al riutilizzo sono: Terriccio usato piante secche altro materiale vegetale Sperimentazione condotta dall az. Stanghini di Pistoia Il materiale viene: triturato la quantità prodotta è circa l 8% del totale del substrato usato in un anno tale quantità viene miscelata al substrato nuovo

58 Utilizzo dei fanghi di depurazione Lo spandimento sul suolo dei fanghi di depurazione è regolato dal D.Lgs. 27 gennaio n.99 ( Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione ) significato del termine utilizzazione: recupero dei fanghi mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo purchè: - si evitino effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull uomo - siano idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno

59 Che cosa è un fango di depurazione a) i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili definiti dalla lettera b), art.1-quater, legge 8 ottobre 1976, n.690 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilati per qualità a quelli di cui al punto 1, sulla base di quanto disposto all art.3, comma 1 D.Lgs. 27 gennaio n.99 b) fanghi trattati: fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione

60 Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all utilizzazione dei fanghi di depurazione (Allegato 1A D.Lgs. 99/92). Metallo pesante Cadmio Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Valore limite (mg/kg ss.) 1,

61 Limiti di metalli pesanti e di alcune caratteristiche agronomiche per i fanghi impiegati in agricoltura (Allegato 1B D.Lgs. 99/92); Metallo pesante Cadmio Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Valore limite (mg/kg ss.) Parametro Carbonio organico % SS (min.) Fosforo tot. (P) % SS (min) Azoto tot. % SS (min) Salmonelle MPN/g SS (max) Valore limite 20 0,4 1,5 10 3

62 Limiti di applicazioni e divieti di utilizzo Viene fissato il limite della dose di applicazione dei fanghi al terreno (15 t/ha di sostanza secca nel triennio) che può essere aumentata e diminuita in funzione delle caratteristiche del suolo: ph (compreso fra 6 e 7,5) e la C.S.C. (superiore a 15 meq/100 gr). Divieti allagati, soggetti ad esondazione e/o inondazione naturale, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; con ph minore a 5; con C.S.C. minore di 8 meq/100 g; destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio; destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree; utilizzare come tecnica per l'applicazione dei fanghi liquidi quella a pioggia, sia per i fanghi tal quali che quelli con acqua.

63 Analisi dei fanghi (Allegato II B D.Lgs. 99/92 Parametri generali Metalli pesanti Sostanza secca (%) PH Carbonio organico (% s.s.) Grado di umificazione (DH%) Azoto totale (% s.s.) Fosforo totale (% s.s.) Potassio totale (% s.s.) Salmonelle (MPN/g s.s.) Cadmio (mg/kg/s.s.) Cromo totale (mg/kg/s.s) Cromo VI (mg/kg/s.s.) Mercurio (mg/kg/s.s.) Nichel (mg/kg/s.s.) Piombo (mg/kg/s.s.) Rame totale (mg/kg/s.s.) Rame solubile (mg/kg/s.s.) Zinco (mg/kg/s.s.)

64 L.R.25/98 prevede l autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura 1. Domanda indirizzata al Presidente della Provincia interessata territorialmente all attività oggetto di richiesta. 2. Definizione della tipologia fanghi tramite certificazione analitica 3. Certificazione di conformità del campionamento 4. Certificazione analitica dei terreni 5. Certificazione di conformità del campionamento 6. Descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l utilizzo dei fanghi. 7. Relazione in originale, a cura di professionista abilitato, attestante l idoneità dei fanghi a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo nonché la correlazione fra tipo di suolo, tipo di fango e coltura prevista. 8. Una relazione pedologica che comprenda la distribuzione delle tipologie di suoli classificate FAO - UNESCO o SOIL-TAXONOMY fino al livello di Famiglia. Devono essere evidenziati, per ciascuna unita pedologica i caratteri e i comportamenti utili alla comprensione del pedoambiente ed in particolare di quelli che influenzano lo spandimento dei fanghi. 9. Caratteristiche progettuali e ubicazione dello stoccaggio provvisorio dei fanghi presso l utilizzatore

65 L.R.25/98 autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura 10. Relazione descrittiva sulle caratteristiche dei mezzi impiegati e sulle modalità di distribuzione dei fanghi, completa di programma temporale. 11. Relazione sull impianto di provenienza dei fanghi con la descrizione del ciclo che li origina e i trattamenti a cui sono stati sottoposti con particolare riferimento al processo di stabilizzazione adottato. 12. Mappali catastali in cui siano indicati: i terreni sui quali si intende applicare i fanghi; i centri abitati e insediamenti sparsi; strade; pozzi con precisazione di quelli ad uso idropotabile; corsi d acque superficiali. 13. Caratteristiche idrogeomorfologiche dei terreni sui quali si ha intenzione di spandere i fanghi (posizione falda, pendenza, permeabilità, se terreni soggetti ad allagamenti e/o esondazioni e/o inondazioni, stabilita, ecc.). 14. Relazione sulle condizioni meteoclimatiche con particolare riferimento alla piovosità della zona. 15. Consenso allo spandimento rilasciato da coloro che hanno il diritto di esercitare l attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi in originale e con firma autenticata. 16. Titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 17. Qualora si tratti di attività conto terzi, certificato antimafia rilasciato dalla prefettura al legale rappresentante, in originale.

66 I materiali biodegradabili per l agricoltura I materiali plastici che possono essere sostituiti da analoghi biodegradabili o compostabili sono: film di pacciamatura vasi per il florovivaismo clips e cavetti per legatura cavi di sostegno piante altri piccoli accessori Materie prime di partenza: cellulosa esteri di varia origine biologica (es. oli) amido

67 Lo sviluppo della tecnologia di produzione di polimeri a partire dall amido e la qualità dei relativi manufatti dipende da: - scelta del tipo di amido - selezione dell amido - rapporto tra amilosio e amilopectina - natura degli additivi - processo di produzione - natura degli agenti complessanti - struttura finale del polimero L amido termoplastico (progetto LIFE Biomass) Il Mater-Bi (amido termoplastico di produzione italiana): - è sufficientemente flessibile per le principali applicazioni in agricoltura, date le sue proprietà fisiche e meccaniche, - è biodegradabile secondo le normative comunitarie attualmente in vigore.

68 I materiali biodegradabili per l agricoltura

69 Verifica del comportamento di vasi in materiali innovativi e biodegradabili per il florovivaismo: - Amido termoplastico - Amido termoplastico e fibre vegetali - Fibre vegetali - Cellulosa e amido termoplastico - Torba compressa - Polipropilene I vasi biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass)

70 Parametri rilevati: - Durata in coltivazione - Aspetto e qualità finali I vasi biodegradabili per l agricoltura - Effetto sulla qualità delle piante - Costo (progetto LIFE Biomass)

71 I vasi biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) I migliori risultati sono quelli forniti dall amido termolpastico: - i costi si stanno riducendo per le misure 8-14 cm - durata paragonabile con il PP per 1 ciclo - inizio prove di coltivazione su larga scala

72 I vasi biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) I costi di produzione

73 I materiali biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) Resistenza meccanica in fase di coltivazione

74 I materiali biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) La degradazione in fase di compostaggio

75 I film biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) Impiego di film biodegradabili per il contenimento delle infestanti nella produzione di colture orticole, arbustive e forestali Efficacia Numero (n./m2) infestanti Sviluppo (g/m2) infestanti Compatibilità ambientale Quantità (g/m2) di film residuo in superficie al terreno a fine ciclo qualità del residuo Quantità (g/m²) di film residuo nel terreno a fine ciclo

76 I film biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) i prodotti di lunga durata (>3 anni) non sono ancora competitivi per efficacia e costi buona efficacia per i prodotti di durata 2-3 anni tecnica di stesura da migliorare (interramento o parziale copertura con terra) ottimo effetto per i prodotti da orticoltura

77 I film biodegradabili per l agricoltura (progetto LIFE Biomass) I costi di produzione

78 Procedura di gestione dei rifiuti Gli aspetti di cui tenere conto per una corretta gestione dei rifiuti sono: La loro identificazione La loro raccolta e quantificazione Il loro di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti all interno dell azienda Il conferimento a ditte esterne autorizzate allo smaltimento e/o recupero. Il conferimento presso i punti di raccolta individuati dal Comune di competenza la predisposizione delle attività dell azienda di riciclaggio all interno

79 Identificazione dei rifiuti Ogni rifiuti devono essere identificato con: a. il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti); b. la descrizione del rifiuto; c. la tipologia e l attività aziendale che l ha prodotto. Alla individuazione di un nuovo rifiuto occorre: - individuare la giusta codifica del rifiuto; - identificare l area di Deposito Temporaneo per ogni tipologia di rifiuto; - individuare le corrette attività di raccolta, trasporto, recupero o di smaltimento a cui avviare il rifiuto e i soggetti che le eseguono; - verificare che il soggetto individuato per le operazioni di recupero e/o smaltimento, se privato, risulti autorizzato allo svolgimento delle suddette attività;

80 Attività di raccolta I rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato: -rifiuti non pericolosi -rifiuti pericolosi. La raccolta dei rifiuti può avvenire individuando centri di raccolta in prossimità delle diverse attività aziendali. Attività di stoccaggio Lo stoccaggio dei rifiuti deve avviene nel punto di stoccaggio finale scelto all interno dell azienda: prima della raccolta da parte soggetti esterni (contratto di consegna) prima il conferimento nell area esterna autorizzata comunale. Le regole da rispettare per il corretto stoccaggio sono: Utilizzare contenitori adatti alle tipologie di rifiuti stoccate; Contrassegnare in modo chiaro e visibile i contenitori con la tipologia di rifiuti (descrizione e codice) in essi contenuta; Stoccare in modo separato ed ordinato le diverse tipologie di rifiuti;

81 Mappa di localizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti Area di stoccaggio rifiuti speciali Area di stoccaggio rifiuti pericolosi raccolta scarti verdi Capannone rimessa attrazzi

82 C.E.R Quantificazione dei rifiuti prodotti Definizione Rifiuti in plastica (esclusi imballaggi) Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi Carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in più materiali Imballaggi in plastica Pneumatici usati Veicoli inutilizzabili Batterie ed accumulatori Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose Tipologia di rifiuto Ogni tipologia di contenitori in materiale plastico non contaminato da sostanze inquinanti Derivanti dalla sostituzione olio negli automezzi ed in tutti gli apparecchi meccanici di proprietà Ogni tipologia di imballaggio non contaminata da agenti potenzialmente inquinati Ogni tipologia di imballo che si presenta formato da più materiali (es. carta e plastica) difficilmente separabili. Contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura (rientrano in questa categoria i contenitori di fitofarmaci che vengono lavati per tre volte) Derivanti dalla sostituzione sugli automezzi Accumulatori al piombo ed al nichelcadmio, Contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura Destino finale Quantità (Kg)

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