730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
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- Aureliana Antonini
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1 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Unico PF 2016: la detrazione sul risparmio energetico A cura di Federico Gavioli Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Tra i controlli da fare in Unico 2016 ricordiamo che la Sezione IV del quadro RP del mod. UNICO 2016 PF è dedicata all indicazione delle spese sostenute (dal 2008 al 2015) per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, da parte del possessore o detentore dell immobile oggetto di tali interventi, ovvero da parte di un familiare convivente, per le quali spetta la detrazione IRPEF del 55% o 65%. Per tutto il 2015, infatti, sono rimaste in vigore le maxi aliquote della detrazione: per gli interventi di riqualificazione energetica il bonus è pari 65% delle spese sostenute. La Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha, infatti, prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. PREMESSA La detrazione IRPEF del 55% era stata originariamente introdotta, per il solo periodo d imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ed è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni. Da ultimo, il D.L. n. 63/2013, il quale ha apportato alcune modifiche alla materia, in particolare, prevedendo: - un forte potenziamento dell attuale regime di detrazioni fiscali che è passata dal 55% al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. 1
2 Per le spese documentate sostenute a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2015, spetterà la detrazione dell imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. In tutti i casi, lo sconto fiscale viene diviso in dieci rate annuali, senza distinzioni per i contribuenti ultra 75enni. INTERVENTI AGEVOLABILI Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, come di seguito schematizzato: Riferimento Tipo agevolazione normativo INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU Comma 344 EDIFICI ESISTENTI Comma 345 Comma 346 Comma 347 Art. 1, c. 47, Legge n. 190/2014 Art. 1, c. 47, Legge n. 190/2014 INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E INFISSI PER RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Schermature solari Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore a biomassa 1. SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 344). Si tratta di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, mediante i quali si ottiene una riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale. Sono interventi strutturali che permettono di ottenere un risparmio energetico grazie ad una minore dispersione del calore (art. 1, D.L. 19 febbraio 2007), tra i quali, ad esempio: - la coibentazione di pareti esterne, coperture e solette: si tratta dell isolamento di tetti e sottotetti e rifacimento del cappotto termico delle pareti. Sono agevolabili anche le opere necessarie per la realizzazione dell intervento stesso, come l apertura e la chiusura delle tracce, il massetto per la posa dell impianto di distribuzione del calore. 2
3 Non viene individuata una tipologia specifica di interventi. Per gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale sono definiti nell Allegato A, punto 2, Decreto 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010). Nel caso di interventi assimilabili ad altre fattispecie, che rispettino i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione, disposta dagli altri riferimenti normativi, il contribuente è tenuto ad optare per una delle agevolazioni di cui può fruire (Circolare n. 36/2007), indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all ENEA: ovviamente, la scelta di agevolare un intervento ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. 2. INTERVENTI SULL INVOLUCRO DEGLI EDIFICI (COMMA 345). Si tratta della realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a: - strutture opache verticali (pareti); - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); - finestre comprensive di infissi; che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica (per gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010, si dovrà fare riferimento ai valori limite definiti nell Allegato B, punto 2, Decreto 11 marzo 2008, considerando le modifiche apportate dal D.M. 26 gennaio 2010). Esempio : pareti esterne e finestre costruite con materiali e sistemi tali da permettere di ridurre la trasmittanza termica, ovvero il calore che si disperde per la differenza di temperatura tra l ambiente interno e l esterno (D.L. 19 febbraio 2007, articolo 1, comma 3, secondo periodo). È compresa anche la sostituzione del classico portone di ingresso (Circolare n. 21/2010, punto 3.2), a condizione che: - tale serramento delimiti l involucro riscaldato dell edificio verso l esterno o verso locali non riscaldati; - siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. 3. PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA (COMMA 346). Si tratta delle spese sostenute per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e/o industriali. Affinché i pannelli solari possano beneficiare della detrazione, l articolo 8, D.L. 19 febbraio 2007 richiede che l asseverazione specifichi il rispetto dei seguenti requisiti: 3
4 a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni [lettera a)]; b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni [lettera b)]; c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN o UNI EN rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN e UNI EN le norme EN e EN recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell Unione Europea o della Svizzera [lettera c)]; d) l installazione dell impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti [lettera d)]. Se i pannelli solari sono in autocostruzione, i requisiti di cui alle lettere a) e c) possono essere sostituiti dall attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del beneficiario. Si ritiene l installazione debba essere eseguita solamente su edifici esistenti (D.L. 19 febbraio 2007 e Circolare n. 36/2007 Agenzia delle Entrate). È detraibile anche la spesa per l installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica (Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12). Nel caso in cui il sistema sia utilizzato per: - la sola produzione di acqua calda, l intera spesa sostenuta è detraibile, a condizione che sia presentata una certificazione di qualità in linea con la normativa europea in materia di collettori solari (EN 12975); - la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica, la detrazione spetta nella percentuale individuata rapportando l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto. Anche in tale caso è necessario valutare l applicabilità della normativa europea (EN 12975) alla parte relativa agli usi termici. In entrambi i casi, qualora la normativa europea non risultasse applicabile, in alternativa alla citata certificazione può essere presentata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall ENEA. 4. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347). Si tratta di interventi per: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; 4
5 - impianti di climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione e precisamente impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008). In tal caso devono essere applicati i valori di cui all articolo 9, comma 2-bis, D.I. 19 febbraio 2007, che risultano differenziati a seconda del periodo d imposta a decorrere dal quale l intervento è stato eseguito. Sono agevolabili le spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (proroga prevista in sede di conversione in legge del decreto). la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4 del D.L. n. 201/2011). L ENEA, nelle proprie FAQ del sito specifica che per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. - vanno considerate le indicazioni del punto 3, lettera c) dell Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011 (COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147); - va redatta e tenuta a disposizione un asseverazione di un tecnico abilitato (sostituibile dalla certificazione del produttore) che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti; - deve essere inviato all ENEA l Allegato E. Sono agevolabili le spese per il cambio di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore (proroga prevista in sede di conversione in legge del decreto). 5 SCHERMATURE SOLARI. Si tratta di interventi per acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. 6 CALDAIA BIOMASSA. Si tratta di interventi per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili INDICAZIONE IN UNICO Le spese per interventi tesi al risparmio energetico dovevano essere indicate nella sezione IV del quadro RP, formata dai righi da RP61 a RP66. 5
6 In ogni rigo erano presenti 9 colonne, nelle quali dovevano essere riportati, nel rispetto delle condizioni richieste, i dati relativi alle spese sostenute dal 2008 al 2015 per interventi di risparmio energetico. Si ricorda, che per le spese sostenute nel 2007 (primo anno di applicazione della norma) il contribuente ha già fruito dell intera agevolazione in quanto le tre rate, in cui doveva obbligatoriamente essere ripartita la detrazione, sono state indicate nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta 2007, 2008 e Diversamente, per le spese sostenute dal 2011 la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di eguale importo. Per le spese sostenute nel 2009 o 2010, invece, la detrazione poteva essere ripartita solo in 5 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2008 le rate annuali rimangono quelle scelte dal contribuente (da un minimo di 3 ad un massimo di 10), salvo il caso di rideterminazione delle rate. QUADRO RP Sezione IV TIPO DI INTERVENTO COLONNA 1 Nella prima colonna dei righi da RP61 a RP64 doveva essere fornita indicazione, mediante specifico codice numerico, del tipo di intervento effettuato, come evidenziato nella tabella di seguito riportata. 6
7 Codice col Tipo intervento Riqualificazione energetica (comma 344) Interventi sull involucro degli edifici esistenti (comma 345) Installazione pannelli solari (comma 346) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (comma 347) Descrizione Interventi che permettono il conseguimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto 11 marzo 2008, Allegato A. Interventi per la riduzione della trasmittanza termica, che rispettino i requisiti richiesti dal Decreto 11 marzo 2008, Allegato B, successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010 (lavori iniziati dal 2010). Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda che rispettino i requisiti di cui all articolo 8, D.M. 19 febbraio Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008); sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (dal 2012). Devono essere rispettati i requisiti di cui all art. 9. D.M. 19 febbraio
8 5 6 Schermature solari (art. 1, c. 47, Legge n. 190/2014) Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore a biomassa (art. 1, c. 47, Legge n. 190/2014) Acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili. ANNO DI INTERVENTO COLONNA 2 Nella seconda colonna dei righi da RP61 a RP64 doveva essere riportato l anno di sostenimento delle spese. Si tratta di: 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; Anno di intervento PERIODO 2013 COLONNA 3 Nella colonna 3 dovevano essere indicati i seguenti codici: 1, se le spese sono state sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013; in questo caso, spetta la detrazione del 55%; 2, se le spese sono state sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013; in questo caso, spetta la detrazione del 65%. Periodo
9 CASI PARTICOLARI (COLONNA 4) La colonna 4 dei righi da RP61 a RP64, andava compilata indicando un codice numerico. In particolare, nella casella va indicato il codice: 1 : se le spese sostenute nel 2015 si riferiscono a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nel 2015; si ricorda che, in tali casi, il limite massimo agevolabile previsto per l intervento va considerato complessivamente su tutti i periodi d imposta interessati; 2 : se le spese sostenute in anni precedenti al 2015 si riferiscono ad un immobile acquistato, ereditato o ricevuto in donazione nel 2015; 3 : se si verificano entrambe le situazioni precedenti (descritte dai codici 1 e 2). Casi particolari RIDETERMINA- ZIONE DELLE RATE COLONNA 5 La colonna 5 dei righi da RP61 a RP64, doveva essere compilata dai contribuenti che: nell anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e/o 2015 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile sul quale sono stati effettuati lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso del 2008; e intendono rideterminare il numero delle rate residue. A partire dal 2011, la detrazione può essere rideterminata solo in 10 quote (da esporre poi a colonna 6), mentre in relazione agli anni 2009 e 2010 la rideterminazione poteva avvenire solo in 5 quote (da esporre a colonna 6). In pratica, nella colonna 5 si riporta il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione del 55% (scelta effettuata dal soggetto dal quale l immobile è stato ereditato o acquistato), nella colonna 6 il numero di rate in cui è possibile rideterminare la detrazione. Periodo 2008 rideterminazione delle rate 9
10 RATEAZIONE COLONNA 6 La compilazione della colonna 6 dei righi RP61-RP64 determina la rateizzazione della detrazione spettante. In particolare, nel caso di sostenimento delle spese: nel 2011, 2012, 2013, 2014 e/o 2015 deve essere indicato obbligatoriamente il numero 10; nel 2008, è indicato un valore compreso tra 8 e 10: infatti, per le sole spese sostenute nel 2008, al contribuente era data la possibilità di recuperare la detrazione in un numero di quote a sua scelta compreso tra 3 e 10. La scelta va effettuata nella prima dichiarazione presentata ed è irrevocabile. Si noti che qualora si effettui la rideterminazione delle rate nella presente dichiarazione (cioè sia compilata la colonna 5), va indicato unicamente 10 (numero di rate in cui è possibile rideterminare a decorrere dal 1 gennaio 2011). Rateazione NUMERO RATA COLONNA 7 Nella colonna 7 andava riportato il numero di rata di detrazione che il contribuente utilizza per il Pertanto, ad esempio, nel caso di sostenimento delle spese nel 2015, deve essere indicato il numero 1, in quanto si tratta della prima rata di detrazione; per spese sostenute nel 2014, deve essere indicato il numero 2, in quanto trattasi della terza rata di detrazione. Numero di rata SPESA TOTALE COLONNA 8 Nella colonna 8 andava indicata la spesa sostenuta, relativamente all intervento indicato nel rigo di riferimento. Devono essere rispettati gli importi massimi disposti dalla normativa per le varie tipologie di intervento, come schematizzato nella tabella che segue (i valori sono arrotondati all unità di euro, come richiesto 10
11 per l indicazione dei dati in dichiarazione dei redditi). Spesa totale Codice col e 3 Tipo agevolazione Limite massimo col. 8 Spese sostenute fino al 5 giugno Interventi di riqualificazione 2013: ,00 energetica su edifici Spese sostenute dal 6 giugno 2013 esistenti. al 31 dicembre 2015: ,00 a. Interventi su strutture Spese sostenute fino al 5 giugno opache e infissi per 2013: ,00 riduzione trasmittanza termica; b. Installazione di Spese sostenute dal 6 giugno al 31 pannelli solari per dicembre 2015: ,00 produzione acqua calda. 4 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale. Spese sostenute fino al 5 giugno 2013: ,00 Spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2015: ,00 5 Schermature solari ,00 6 Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore a biomassa ,00 11
12 IMPORTO RATA COLONNA 9 Nella colonna 9 dei righi da RP61 a RP64 doveva essere riportato l importo della rata relativa alle spese indicate nel medesimo rigo. Detto valore si ottiene effettuando il seguente calcolo: ammontare spesa sostenuta (col. 8) n. rate (col. 6) Se è stata compilata la colonna 5 Rideterminazione rate, la rata deve essere determinata calcolando: rate utilizzate: (6 - n. rata di col. 7) x col. 8 col. 5 importo rata: col. 8 - rate utilizzate 10 Importo rata TOTALE ONERI SUI QUALI DETERMINARE LA DETRAZIONE ESEMPIO DI COMPILAZIONE Nel rigo RP65 doveva essere riportata la somma dei righi da RP61 a RP64 della colonna 9 nei quali: la colonna 3 Periodo 2013 è compilata con il codice 1; l anno di colonna 2 è diverso da 2014 e Su detta somma si determina la detrazione del 55%, che confluisce nel rigo RN16, colonna 2. Installazione di pannelli solari da parte del comproprietario dell abitazione. Fattura pagata al 50% da ciascuno dei comproprietari in data Costo complessivo sostenuto nel 2015 = : 2 = (per ciascun soggetto): In tali righi si indicano, oltre agli importi delle spese sostenute direttamente dal contribuente, anche la quota di oneri deducibili imputata al dichiarante dalla società partecipata trasparente. 12
13 CHECK LIST SOGGETTI AMMESSI A FRUIRE DELLA DETRAZIONE Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Associazioni tra professionisti. Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Condomini, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. TIPOLOGIE DI EDIFICI Deve trattarsi di edifici esistenti o parti di essi, di qualunque categoria (inclusi immobili strumentali e fabbricati rurali). La prova dell esistenza dell edificio è fornita dall iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell Imu, se dovuta. Per alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (es.: essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento, tranne quando si installano pannelli solari). L agevolazione non si applica agli edifici di nuova costruzione; pertanto, restano esclusi: gli interventi relativi ai lavori di ampliamento; gli interventi su immobili in corso di costruzione. L agevolazione spetta, tuttavia, se le spese sono sostenute in occasione di demolizione di edificio con successiva e fedele ricostruzione rispetto all edificio originario, fattispecie che si verifica in caso di ristrutturazione edilizia. Sono esclusi gli interventi effettuati sugli immobili merce (Ris. Ag. Entrate n. 303/E/2008) e quelli effettuati su beni che, pur se costituenti oggetto dell attività, non rappresentano comunque cespiti strumentali; ad esempio, gli immobili concessi in locazione da parte di impresa che effettua attività di locazione immobiliare (Ris. Ag. Entrate n. 340/E/2008). 13
14 PAGAMENTO Per i soggetti non esercenti attività di impresa, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico. Per i soggetti esercenti attività di impresa sono ininfluenti le modalità di pagamento (assegno, ecc.). - Riproduzione riservata - 14
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