SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (*)

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 aprile 2008 (*) «Inadempimento di uno Stato Libera circolazione delle merci Artt. 28 CE e 30 CE Artt. 11 e 13 dell accordo SEE Restrizioni quantitative all importazione Misure di effetto equivalente Autoveicoli Applicazione di pellicole colorate sui vetri» Nella causa C-265/06, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2006, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Caeiros e P. Guerra e Andrade, nonché dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro ricorrente, Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, assistito dall avv. A. Duarte de Almeida, advogado, LA CORTE (Terza Sezione), convenuta, composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 7 novembre 2007, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 13 dicembre 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, vietando all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei legge 11 marzo 2003, n. 40 (Diário da República I, série A, n. 59, dell 11 marzo 2003), l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l «accordo SEE»). Contesto normativo La normativa comunitaria 2 Il legislatore comunitario non ha adottato alcuna disciplina riguardante le pellicole colorate da applicare sui vetri degli autoveicoli.

2 3 Esiste invece una normativa comunitaria relativa all omologazione dei vetri di sicurezza degli autoveicoli installati già dalla fabbricazione, in altre parole prima della loro messa in circolazione, riguardante in particolare la colorazione del vetro. Tale normativa comprende la direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/22/CEE, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU L 129, pag. 11), come modificata dalla direttiva della Commissione 30 ottobre 2001, 2001/92/CE (GU L 291, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva 92/22»). 4 Il terzo considerando e l allegato II B della direttiva 2001/92 rimandano al regolamento della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite n. 43, recante il titolo «Prescrizioni uniformi relative all omologazione dei vetri di sicurezza e del montaggio di tali vetri sui veicoli» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add 42/Rev.2; in prosieguo: il «regolamento n. 43»). 5 L art. 4 di tale regolamento prevede che, per i parabrezza, il coefficiente di trasmissione regolare della luce non debba essere inferiore al 75%. Quanto ai vetri di sicurezza diversi dai parabrezza posti nella visuale anteriore del conducente, tale coefficiente deve essere almeno pari al 70%. Per il vetro di sicurezza posto nella visuale posteriore del conducente, il coefficiente di trasmissione della luce può essere inferiore al 70% se il veicolo è equipaggiato di due retrovisori esterni. La normativa nazionale 6 L art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 stabilisce quanto segue: «È vietata l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli che servono al trasporto di passeggeri o di merci, ad eccezione degli autoadesivi regolamentari e delle pellicole opache non riflettenti sui cassoni dei veicoli che servono al trasporto di merci». Procedimento precontenzioso 7 Il 1 aprile 2004 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida in cui dichiara che tale Stato membro, vietando all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli che servono al trasporto di passeggeri o di merci, ad eccezione degli autoadesivi regolamentari e delle pellicole opache non riflettenti sui cassoni dei veicoli che servono al trasporto di merci, e non comunicando alla Commissione il testo del detto decreto allo stadio di progetto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell accordo SEE nonché 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37). 8 Con lettera in data 28 giugno 2004, la Repubblica portoghese ha risposto alla lettera di diffida. 9 La Commissione, non convinta di tale risposta, il 22 dicembre 2004 ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato invitandola a conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dalla sua ricezione. 10 Rispondendo al parere motivato, la Repubblica portoghese ha comunicato, con lettera datata 22 luglio 2005, che avrebbe abrogato la disposizione che vietava l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, ossia l art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/ Essa ha altresì informato la Commissione che, quanto all applicazione di pellicole colorate su vetri del genere, era in corso di elaborazione un progetto di regole tecniche da includere in uno strumento legislativo. Nel dicembre 2005, ai sensi della direttiva 98/34, è stato notificato alla Commissione un progetto di decreto regolamentare che stabiliva tali regole. 12 Tenuto conto di tale notifica, la Commissione ha deciso di rinunciare alla censura relativa all omissione di notifica dell art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 allo stadio di progetto. 13 La Commissione ha invece mantenuto la censura relativa all incompatibilità di tale disposizione con gli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell accordo SEE e ha proposto il presente ricorso il 16 giugno Sul ricorso

3 Argomenti delle parti 14 Secondo la Commissione, l art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003, che vieta l applicazione di qualsiasi tipo di pellicola colorata per filtrare la luce sul parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei passeggeri nei veicoli a motore, in pratica impedisce la vendita in Portogallo di pellicole colorate legalmente fabbricate e/o commercializzate in un altro Stato membro o in uno Stato parte contraente dell accordo SEE, in violazione degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell accordo SEE. 15 Infatti, secondo la Commissione, gli eventuali interessati, commercianti o privati, sapendo che non potranno applicare pellicole del genere sui vetri degli autoveicoli, non le compreranno. 16 La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento n. 43, applicabile in forza della direttiva 92/22, il parabrezza e gli altri vetri posti nella visuale anteriore del conducente, davanti a un punto che essa chiama «montante B», devono rispettare un coefficiente minimo di trasmissione regolare della luce rispettivamente del 75% e del 70%. Questi vetri potrebbero quindi essere colorati laddove rispettino tali requisiti. 17 Peraltro, la Commissione sostiene che, per quanto riguarda i vetri posti dietro il montante B, non è previsto nessun valore minimo di trasmissione regolare della luce quando non hanno un ruolo determinante per la visione del conducente. Nella pratica ciò significherebbe che un autoveicolo può avere dietro detto montante vetri colorati che abbiano un coefficiente di trasmissione regolare della luce molto basso, purché tale veicolo sia dotato di due retrovisori esterni. 18 La Commissione contesta quindi alla Repubblica portoghese di vietare l applicazione di qualsiasi pellicola colorata sul parabrezza e sui vetri in corrispondenza dei sedili dei passeggeri negli autoveicoli che servono al trasporto di passeggeri e di merci, anche qualora queste pellicole consentano che il coefficiente di trasmissione regolare della luce raggiunga i valori minimi previsti dal regolamento n La Commissione sostiene che, in assenza di disposizioni d armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri possono, sì, definire il livello di protezione della sicurezza stradale che ritengono appropriato nel proprio territorio e adottare provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, a suo giudizio, la Repubblica portoghese non ha fornito elementi che consentissero di ritenere che l uso di una qualunque pellicola colorata, a prescindere dal colore e dalle caratteristiche, in particolare in termini di coefficiente di trasmissione luminosa, presenti un rischio per la sicurezza pubblica e/o per la sicurezza stradale. La disposizione controversa non sarebbe né necessaria né proporzionata agli obiettivi perseguiti. 20 La Repubblica portoghese non contesta i fatti illustrati nel ricorso. Esprime invece il suo disaccordo quanto all interpretazione, al valore e al significato di determinati fatti. 21 Innanzitutto, la Repubblica portoghese sostiene che non occorreva che la Commissione proponesse ricorso nei suoi confronti dal momento che tale Stato membro aveva notificato, durante il procedimento precontenzioso, che avrebbe modificato la propria legislazione nel senso indicato dalla Commissione. Tale progetto di modifica, che è stato notificato alla detta istituzione, secondo la Repubblica portoghese implica che quest ultima ha abolito il divieto previsto all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/ Inoltre, la Repubblica portoghese, pur ammettendo che tale disposizione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci, sostiene che essa è comunque giustificata da obiettivi di sicurezza stradale e di pubblica sicurezza. 23 La Repubblica portoghese sottolinea quindi che il divieto è inteso a consentire alle autorità competenti di vedere rapidamente, dall esterno, l interno degli autoveicoli, senza che sia necessario fermarli, in primo luogo, per verificare il rispetto dell uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e, in secondo luogo, per identificare eventuali delinquenti nell intento di combattere la criminalità. 24 Infine, la Repubblica portoghese non ritiene che esistano mezzi meno restrittivi atti a garantire la realizzazione degli obiettivi di sicurezza stradale e di pubblica sicurezza che si è prefissata. Essa osserva, a questo proposito, che il divieto di applicare pellicole colorate sui vetri dei veicoli non è totale ma parziale, nel senso che non si applica né ai cassoni delle automobili che servono al trasporto di merci né ai veicoli non automobili, come le navi.

4 Giudizio della Corte 25 Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell ambito di un ricorso ai sensi dell art. 226 CE, l esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenze 17 gennaio 2002, causa C-423/00, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-593, punto 14, e 7 giugno 2007, causa C-254/05, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4269, punto 39). 26 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato, la Repubblica portoghese non aveva abrogato l art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003, che vietava di applicare pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli. La circostanza che detto Stato membro abbia in seguito notificato un progetto di normativa in cui non figura la disposizione controversa non modifica in alcun modo il fatto che tale disposizione esistesse al momento rilevante per la fattispecie. 27 Di conseguenza, occorre esaminare la conformità di tale disposizione, riportata al punto 6 della presente sentenza, alle disposizioni del diritto comunitario e del diritto dello Spazio economico europeo considerate dalla Commissione. 28 Si deve rilevare che la direttiva 92/22 predispone una disciplina non per le pellicole colorate da applicare sui vetri degli autoveicoli, ma soltanto per i vetri che costituiscono l equipaggiamento iniziale di tali veicoli, ossia i vetri colorati. 29 In mancanza di armonizzazione comunitaria, l art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 deve perciò essere esaminato alla luce delle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci e delle corrispondenti disposizioni dell accordo SEE. 30 Poiché queste ultime sono redatte in termini pressoché identici a quelle del Trattato, s intende che le considerazioni che seguono, relativamente agli artt. 28 CE e 30 CE, si applicano alle corrispondenti disposizioni dell accordo SEE, ossia gli artt. 11 e 13 di tale accordo. Sull esistenza di una restrizione della libera circolazione delle merci 31 Secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario va considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall art. 28 CE (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5; 19 giugno 2003, causa C-420/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6445, punto 25, e 8 novembre 2007, causa C-143/06, Ludwigs-Apotheke, Racc. pag. I-9623, punto 25). 32 Nella presente fattispecie, la Repubblica portoghese ammette che il divieto di cui all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003, che riguarda l applicazione di pellicole colorate sul parabrezza e sui vetri in corrispondenza dei sedili dei passeggeri degli autoveicoli, limita la commercializzazione di tali prodotti in Portogallo. 33 Occorre, infatti, rilevare che gli eventuali interessati, commercianti o privati, sapendo che è loro vietato applicare pellicole del genere sul parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei passeggeri degli autoveicoli, non hanno praticamente alcun interesse ad acquistarle. 34 La sola eccezione al divieto di cui all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 riguarda l applicazione di pellicole colorate sui cassoni degli autoveicoli che servono al trasporto di merci e sui veicoli non automobili. 35 La disposizione controversa pregiudica, di conseguenza, la vendita in Portogallo di quasi tutte le pellicole colorate applicabili sui vetri degli autoveicoli legalmente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri o in Stati parti contraenti dell accordo SEE. 36 Il divieto di cui all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 costituisce pertanto una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi di quanto disposto dagli artt. 28 CE e 11 dell accordo SEE. Tale misura è incompatibile con gli obblighi derivanti da dette disposizioni, a meno che non possa essere oggettivamente giustificata.

5 Sulla sussistenza di una giustificazione 37 Secondo una giurisprudenza costante, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all importazione può essere giustificata solo da uno dei motivi di interesse generale enumerati all art. 30 CE o da una delle ragioni imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8), a condizione che, nell uno o nell altro caso, tale misura sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 64; 10 novembre 2005, causa C-432/03, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9665, punto 42, e 7 giugno 2007, Commissione/Belgio, cit., punto 33). 38 Nella fattispecie, le giustificazioni addotte dalla Repubblica portoghese si riferiscono, da un lato, alla lotta alla criminalità nell ambito della protezione della pubblica sicurezza e, dall altro, al controllo del rispetto dell uso obbligatorio della cintura, che rientra nel settore della sicurezza stradale. La lotta alla criminalità e la protezione della sicurezza stradale possono costituire ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., relativamente alla sicurezza stradale, sentenza 15 marzo 2007, causa C-54/05, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-2473, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 39 Spetta, tuttavia, agli Stati membri dimostrare che la loro normativa è adatta a garantire il conseguimento di obiettivi del genere ed è conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, in particolare, sentenza 20 settembre 2007, causa C-297/05, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-7467, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). 40 A tale riguardo, la Repubblica portoghese ha fornito un unico elemento a sostegno della misura controversa, ossia il fatto che essa consente di procedere ad un controllo immediato dell abitacolo degli autoveicoli con una semplice osservazione dall esterno. 41 Sebbene il divieto di cui all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 sembri, è vero, in grado di agevolare tale tipo di osservazione e quindi idoneo a raggiungere gli obiettivi della lotta alla criminalità e della sicurezza stradale, ciò non significa che esso sia necessario per raggiungere tali obiettivi e che non esistano altri mezzi meno restrittivi per arrivarci. 42 Infatti, il controllo visivo di cui trattasi è solo un mezzo fra gli altri che le autorità competenti hanno a disposizione per combattere la criminalità e le infrazioni all uso obbligatorio della cintura di sicurezza. 43 La pretesa necessità del provvedimento controverso è ancor meno dimostrata considerato che, all udienza, la Repubblica portoghese ha ammesso di consentire nel suo territorio la commercializzazione di autoveicoli dotati sin dall inizio di vetri colorati nei limiti previsti dalla direttiva 92/22. Orbene, questi vetri colorati, così come le pellicole colorate di cui si controverte, possono impedire qualsiasi esame visivo, dall esterno, dell interno dei veicoli. 44 Di conseguenza, salvo ammettere che, per gli autoveicoli dotati sin dall inizio di vetri colorati, le autorità competenti hanno rinunciato ad assicurare la lotta alla criminalità e la sicurezza stradale, si deve necessariamente rilevare che esse devono poter ricorrere ad altri mezzi per identificare i delinquenti e le eventuali contravvenzioni all uso obbligatorio della cintura di sicurezza. 45 Peraltro, la Repubblica portoghese non ha dimostrato che il divieto, sempre che riguardi tutte le pellicole colorate, è necessario ad assicurare la sicurezza stradale e la lotta alla criminalità. 46 Infatti, come ha sottolineato la Commissione all udienza, le pellicole colorate comprendono una vasta gamma che va da quelle trasparenti a quelle quasi opache. Questo dato, che non è stato contestato dalla Repubblica portoghese, implica che almeno alcune pellicole, ossia quelle che presentano un grado di trasparenza sufficiente, non impediscono l auspicato esame visivo dell abitacolo degli autoveicoli. 47 Tale divieto va quindi considerato eccessivo e, pertanto, sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. 48 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica portoghese, vietando all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli

6 autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell accordo SEE. Sulle spese 49 Ai sensi dell art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica portoghese, vietando all art. 2, n. 1, del Decreto-Lei 11 marzo 2003, n. 40, l applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: il portoghese.

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