PARERE. IT Unita nella diversità IT 2011/0023(COD) della commissione per gli affari esteri

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per gli affari esteri 2011/0023(COD) PARERE della commissione per gli affari esteri destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)0032 C7-0039/ /0023(COD)) Relatore per parere: Arnaud Danjean AD\ doc PE v02-00 Unita nella diversità

2 PA_Legam PE v /47 AD\ doc

3 BREVE MOTIVAZIONE I dati del codice di prenotazione (PNR) rappresentano delle informazioni fornite dal passeggero e raccolte dai vettori aerei a fini commerciali. Esse contengono vari tipi di informazioni che spaziano da date e itinerari di viaggio alle informazioni relative ai mezzi di pagamento e al recapito. I dati PNR sono estremamente utili alle agenzie di contrasto. Possono essere utilizzati in modo reattivo, vale a dire in indagini o azioni penali, in tempo reale (prima dell'arrivo o della partenza), a fini di prevenzione dei reati o per l'arresto di individui prima che sia commesso un reato, ovvero in modo proattivo a fini di definizione dei criteri di valutazione volti a facilitare la valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo e della partenza. Vari Stati membri stanno già mettendo a punto propri sistemi di PNR, ma la direttiva disciplinerebbe l'uso di tali dati PNR a livello UE e cercherebbe di armonizzare le strategie degli Stati membri. Questo tipo di armonizzazione è indispensabile per evitare che ogni Stato membro imponga ai vettori aerei obblighi diversi, incrementando quindi sensibilmente l'onere burocratico e finanziario connesso alla fornitura dei dati PNR. Essa garantirebbe inoltre che tutta l'ue sia globalmente coperta da un sistema PNR. L'introduzione di un sistema PNR UE è indispensabile per consentire all'unione di affrontare le sfide cui è esposta attualmente. Oltre alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo interno, la direttiva PNR rappresenta un importante contributo al mantenimento della sicurezza internazionale. Il terrorismo è diventato una minaccia globale e deve essere affrontato in quanto tale. Il trasporto aereo svolge un ruolo vitale in materia di mantenimento delle reti terroristiche nonché partenza e rientro dei cosiddetti "combattenti stranieri" ("foreign fighters"). Occorre garantire un idoneo accesso ai dati PNR da parte delle agenzie di contrasto sia per salvaguardare la sicurezza interna che per conseguire gli obiettivi di politica estera dell'ue. È inoltre necessario garantire che i dati PNR raccolti dagli operatori economici diversi dai vettori, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici che ricorrono ai voli charter, siano inclusi nel sistema PNR UE onde evitare possibili scappatoie. Poiché le linee aeree che operano il volo spesso non hanno accesso ai dati di prenotazione di tali voli charter, è indispensabile obbligare le agenzie di viaggio e gli operatori turistici a fornire tali informazioni. Questo accesso deve essere necessariamente bilanciato rispetto al diritto alla vita privata dei cittadini UE garantendo che la direttiva PNR sia compatibile con la sentenza della Corte di giustizia europea sulla direttiva in materia di conservazione dei dati. Secondo il relatore, affrontate tali questioni, la direttiva apporterà un importante contributo alla sicurezza nazionale e internazionale. EMENDAMENTI AD\ doc 3/47 PE v02-00

4 La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 1 Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) Nella sua risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esprime grave preoccupazione per la minaccia grave e crescente costituita dai combattenti terroristi stranieri, vale a dire individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cittadinanza per perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici, ovvero per prendervi parte, oppure per impartire o ricevere addestramento terroristico, e si propone di affrontare tale minaccia; il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosce l'importanza di affrontare la minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri e incoraggia gli Stati membri a utilizzare una valutazione dei rischi dei viaggiatori basata su dati probanti e procedure di controllo fra cui la raccolta e l'analisi dei dati di viaggio senza ricorrere all'elaborazione di profili basata su stereotipi fondati su motivi discriminatori. 2 Considerando 5 (5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna. (5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna e internazionale. PE v /47 AD\ doc

5 3 Considerando 5 (5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna. (5) I dati PNR possono essere uno strumento utile per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna. 4 Considerando 6 (6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali. (6) I dati PNR possono essere di aiuto alle autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali. 5 Considerando 7 (7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una (7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche, anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di AD\ doc 5/47 PE v02-00

6 prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati. prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati. 6 Considerando 8 (8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva. (8) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere necessario e proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva, conformemente ai principi di necessità e di proporzionalità ribaditi dalla CGUE nella sua sentenza del 4 aprile 2014 così come dal GEPD nel suo parere del 25 marzo Considerando 10 (10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori (10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori PE v /47 AD\ doc

7 aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'unione europea. aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'unione europea. Gli operatori economici diversi dai vettori aerei dovrebbero essere altresì interessati da tali obblighi qualora effettuino la prenotazione di tali voli. 8 Considerando 10 (10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'unione europea. (10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'unione europea. ( orizzontale: "reato grave" viene sostituito in tutto il testo con "reato grave di natura transnazionale") 9 Considerando 10 bis (nuovo) (10 bis) Lo scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità delle persone, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto. AD\ doc 7/47 PE v02-00

8 10 Considerando 10 bis (nuovo) (10 bis) Il recente aumento di atti terroristici nell'unione, l'espansione della radicalizzazione e il numero crescente di combattenti stranieri che fanno ritorno nell'ue confermano che è giunto il momento che la presente direttiva entri in vigore. 11 Considerando 11 (11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei. (11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei. 12 Considerando 11 bis (nuovo) (11 bis) Gli operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, vendono viaggi "tutto compreso" che utilizzano voli charter per i quali raccolgono e PE v /47 AD\ doc

9 trattano dati PNR dei clienti senza però necessariamente trasferire i dati alla linea aerea che opera il volo passeggeri. 13 Considerando 12 (12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo 37, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 38. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. 37 GU L 164 del , pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del , pag. 21). 38 GU L 190 del , pag. 1. (12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dall'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo 37, e che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo, e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. 37 GU L 164 del , pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del , pag. 21). AD\ doc 9/47 PE v02-00

10 14 Considerando 14 (14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'ue e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna. (14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'ue e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna e internazionale. 15 Considerando 15 (15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti (15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai PE v /47 AD\ doc

11 all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei. vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei. 16 Considerando 17 (17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio. (17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio. 17 Considerando 18 (18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali (18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali AD\ doc 11/47 PE v02-00

12 connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi. connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale. 18 Considerando 19 (19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. (19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. 19 Considerando 20 (20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'unione in materia di scambio di informazioni tra (20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'unione in materia PE v /47 AD\ doc

13 forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol) 39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'unione europea incaricate dell'applicazione della legge 40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria. 39 GU L 121 del , pag GU L 386 del , pag. 89. di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol) 39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'unione europea incaricate dell'applicazione della legge 40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria. 39 GU L 121 del , pag GU L 386 del , pag Considerando 26 (26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. (26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe essere consentito solo caso per caso e conformemente alla revisione della decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali dati dovrebbero essere trasferiti solo se si ha una conoscenza precisa del trattamento previsto dei dati PNR nel paese terzo, dei limiti di accesso ai dati PNR delle autorità competenti nel paese terzo nonché del loro uso successivo e di altre garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. Motivazione La decisione quadro 2008/977/GAI è in fase di revisione in seguito alla proposta della Commissione di modificare la decisione quadro con una nuova direttiva (COM(2012)10 def.). AD\ doc 13/47 PE v02-00

14 21 Considerando 26 (26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. (26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. Il trasferimento di tali dati verso qualsiasi altro paese dovrebbe essere consentito solo se autorizzato dallo Stato membro di origine e caso per caso. 22 Considerando 29 (29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. (29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. PE v /47 AD\ doc

15 23 Considerando 29 (29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. (29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. 24 Considerando 32 (32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i (32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere mascherati dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i AD\ doc 15/47 PE v02-00

16 trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti. trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti. 25 Articolo 1 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati PNR nell'unione e che effettuano voli passeggeri da e verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'unione. 26 Articolo 1 paragrafo 2 parte introduttiva 2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità: 2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo dall'autorità competente dello Stato membro ed esclusivamente per le seguenti finalità: 27 Articolo 1 paragrafo 2 bis (nuovo) PE v /47 AD\ doc

17 Motivazione 2 bis. La presente direttiva si applica ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'unione e i paesi terzi e voli passeggeri all'interno del territorio dell'unione. È importante includere i voli all'interno dell'unione in quanto i criminali presenti nell'ue utilizzano voli che collegano i territori dell'ue e non solo voli esterni. I criminali si servono altresì di rotte complesse da e verso una serie di Stati membri per evitare di essere individuati e perseguiti. 28 Articolo 1 paragrafo 2 ter (nuovo) 2 ter. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati nell'unione e che effettuano voli passeggeri da o verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'unione. 29 Articolo 2 paragrafo 1 lettera a a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri; a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente; AD\ doc 17/47 PE v02-00

18 Motivazione La definizione di vettore aereo dovrebbe essere in linea con quella contenuta nel regolamento 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. 30 Articolo 2 comma 1 lettera a bis (nuova) a bis) "operatore economico diverso dal vettore aereo", l'operatore economico autorizzato, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che fornisce servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei passeggeri; 31 Articolo 2 comma 1 lettera b b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito; b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi i voli charter, gli aerei privati, i voli noleggiati privatamente, nonché i voli di transito che prevedono lo sbarco dei passeggeri; PE v /47 AD\ doc

19 32 Articolo 2 comma 1 lettera c c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate nonché degli operatori economici diversi dai vettori aerei, qualora gli stessi vettori aerei non abbiano effettuato la prenotazione, per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; 33 Articolo 2 comma 1 lettera e e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni; e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo o dell'operatore economico diverso dal vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni; 34 Articolo 2 comma 1 lettera f f) "metodo push", il metodo in base al f) "metodo push", il metodo in base al AD\ doc 19/47 PE v02-00

20 quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente; quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alla banca dati dell'autorità richiedente; Motivazione I vettori aerei trasmettono i dati PNR raccolti ai fini delle prenotazioni e non i dati PNR "richiesti". È compito delle autorità filtrare i dati e selezionare quelli necessari. 35 Articolo 2 comma 1 lettera g g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio; g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico; 36 Articolo 2 comma 1 lettera h h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al soppresso PE v /47 AD\ doc

21 principio di proporzionalità; 37 Articolo 3 paragrafo 1 1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. 1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale devono essere individui di comprovata integrità e competenza e possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. 38 Articolo 4 paragrafo 1 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve. 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'unità d'informazione sui passeggeri li AD\ doc 21/47 PE v02-00

22 cancella non appena li riceve. 39 Articolo 4 paragrafo 1 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve. 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei non trasferiscono all'unità d'informazione sui passeggeri dati sensibili quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita disabilità, età, stato di salute o orientamento sessuale dell'interessato. Qualora questi o altri dati rispetto a quelli elencati esaustivamente nell'allegato siano compresi nei dati PNR trasferiti, l'unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve. 40 Articolo 4 paragrafo 1 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato 1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti esclusivamente dall'unità d'informazione PE v /47 AD\ doc

23 membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve. sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve. Motivazione È opportuno aggiungere "esclusivamente" per far sì che non tutte le autorità competenti che hanno la facoltà di richiedere i dati PNR (di cui all'articolo 5) li ottengano dai vettori. 41 Articolo 4 paragrafo 2 lettera a a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; AD\ doc 23/47 PE v02-00

24 42 Articolo 4 comma 2 lettera b b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5; 43 Articolo 4 paragrafo 3 3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro 3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro PE v /47 AD\ doc

25 ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato. ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. 44 Articolo 5 paragrafo 6 6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. 6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale. AD\ doc 25/47 PE v02-00

26 45 Articolo 6 titolo Obblighi dei vettori aerei Obblighi dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei 46 Articolo 6 paragrafo 1 1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ( push ) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati. 1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati. 47 Articolo 6 paragrafo 1 1. Gli Stati membri prendono i necessari 1. Gli Stati membri prendono i necessari PE v /47 AD\ doc

27 provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ( push ) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati. provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che li raccolgano nell'ambito del normale svolgimento delle loro attività, alla banca dati dell'unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati. 48 Articolo 6 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Nel caso in cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei abbiano raccolto le informazioni anticipate sui passeggeri (API) elencate al punto 18 dell'allegato 1 alla presente direttiva ma non abbiano conservato tali dati nell'ambito dei dati PNR, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") anche questi dati alla banca dati dell'unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di cui al paragrafo 1. Nel caso di siffatto trasferimento, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione a detti dati API come se facessero parte dei dati PNR. AD\ doc 27/47 PE v02-00

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