IL CONTRATTO DI AGENZIA
|
|
- Silvio Maggio
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL CONTRATTO DI AGENZIA Matteo Bignami 11/05/2010
2 Fonti del rapporto di agenzia In ambito europeo: direttiva CEE 86/653/CEE. In ambiti nazionale: Codice civile, D.lgs 1991 n.303, D.lgs 15 febbraio 1999 n. 65, Accordi economici collettivi. 2
3 Il contratto di agenzia Articolo 1742 codice civile Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. 3
4 Elementi essenziali del contratto di agenzia a) l attività di promozione dei contratti, che rappresenta l obbligazione principale in capo all agente. L agente deve promuovere con clienti vecchi e nuovi la conclusione di contratti, nel senso di renderla possibile, consentirla, favorirla, caldeggiarla. b) La determinatezza dell ambito territoriale, merceologico clientelare in cui l agente è tenuto a svolgere la propria attività. e c) La stabilità dell incarico. d) L autonomia organizzativa e gestionale (prevista solo nella direttiva 86/653/CEE e non nel codice civile). e) L onerosità del contratto (previsto solo nel codice civile e non nella direttiva 86/653/CEE). (segue)
5 (Segue) Elementi essenziali del contratto di agenzia (in particolare l attività promozionale dei contratti ) Dal punto di vista pratico la promozione di affari consiste nel fatto dell agente di provocare o stimolare, con il proprio intervento, le ordinazioni di beni e servizi, nel ricercare i potenziali compratori, nel prendere contatto con i clienti e nell iniziare le trattative, rimanendo poi lo stesso agente estraneo alla conclusione del contratto che avverrà tra preponete e terzo. L agente agisce per conto del preponente, nel senso che promuove la compravendita di beni nell interesse del preponente. Il patto che attribuisce all agente il potere di spender il nome del preponente deve essere espressamente previsto nel contratto. Il preponente è libero di accettare o rifiutare le proposte. Obbligazioni di mezzi o di risultato? (segue) 5
6 (Segue) Elementi essenziali del contratto di agenzia (in particolare l attività promozionale dei contratti ) La stabilità dell incarico consiste nel fatto che l attività dell agente non è limitata al compimento di un singolo affare, ma di tutti quegli affari che nel corso del rapporto si presentano utili e convenienti per il preponente. La stabilità elemento decisivo per la distinzione tra agenzia e mediazione (Cassazione 16 febbraio 1993, n. 1916). La stabilità elemento decisivo per la distinzione tra agenzia e procacciamento d affari (Cassazione 1 giugno 1998 n 5372; Cassazione 8 ottobre 183 n 5849; Cassazione 21 dicembre 1982 n 7072) (segue) 6
7 (Segue) Elementi essenziali del contratto di agenzia (in particolare L autonomia organizzativa e gestionale ) Requisito non espressamente previsto nella normativa italiana, ma riconosciuto indispensabile da dottrina e giurisprudenza. La dottrina: pur non risultando expressis verbis nella normativa italiana si può in ogni caso ritenere acquisito su di un piano implicito, considerando la scelta del legislatore di collocare la disciplina del contratto di agenzia al di fuori di quanto statuito in materia di lavoro subordinato (Bortolotti, Bondanini). La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come contratto di agenzia quello in cui vi è lo svolgimento a favore di un impresa di un attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propri da parte dell agente che sopporta il rischio del risultato della propria attività e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari (Cass. 21 aprile 2005, 8307). 7
8 La forma del contratto di agenzia L articolo 1742 del Codice Civile, dopo la modifica ai sensi del D.lgs. 65/99 richiede che: il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Il contratto di agenzia - anche nell'ipotesi in cui il rapporto si sia svolto in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1742, comma 2, c.c., nel testo introdotto dal d.lg. n. 65/ richiede la forma scritta "ad probationem ". Ciò significa che la prova dell'esistenza del contratto deve essere scritta, non il contratto stesso che, anche in caso di stipulazione orale, resta pienamente valido ed efficace. Conseguentemente la prova dell'esistenza del contratto non potrà essere fornita attraverso una prova testimoniale, ma un documento scritto anche diverso dal contratto potrà raggiungere lo scopo. (Tribunale Torino 6 luglio In senso contrario Cass. 12 gennaio 1998 n. 196) 8
9 Regime processuale: il giudice territorialmente competente Agente persona fisica: competente per territorio è il giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio (in cui si svolge o si è svolta l attività) dell agente (Articolo 413 cpc, quarto comma). Trattasi di foro esclusivo inderogabile. Si applica solo laddove la prestazione dell agente abbia carattere prevalentemente personale con esclusione di quei casi in cui l agente sia una società o si avvalga di autonoma struttura imprenditoriale. Il rapporto tra agente persona fisica ed il preponente deve essere di parasubordinazione (articolo 409 cpc n 3) nel senso che l elemento personale deve prevalere rispetto agli altri fattori della produzione ed il solo fatto che il rapporto di agenzia faccia capo ad una società, sia pure di persone, è sufficiente ad escludere la competenza del giudice del lavoro (Cassazione 19 ottobre 2005, n 20197). (segue) 9
10 (Segue) Regime processuale: il giudice territorialmente competente Agente società: il giudice territorialmente competente viene identificato secondo i criteri ordinari rappresentati dal foro generale del convenuto (Articolo 18 cpc), con facoltà di adire il foro ove l obbligazione è sorta o doveva essere eseguita (Articolo 20 cpc). La competenza territoriale può essere derogata pattiziamente. Arbitrato: le controversie che in materia di agenzia non possono essere validamente deferite ad arbitri sono quelle riconducibili all articolo 409 n 3 c.p.c.; pertanto il divieto non opera nei confronti di un agente che rivesta la forma di società. 10
11 Articolo 1743 Diritto di esclusiva Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. (segue) 11
12 (Segue) Caratteristiche dell esclusiva codicistica È un naturale negotii: applicabile automaticamente, in assenza di una volontà diretta ad escluderla; Non è pertanto elemento essenziale del contratto; È un concetto strettamente legato a quello di zona; Fa sorgere due obbligazioni entrambe di carattere negativo; Può essere oggetto di deroga (unilaterale o bilaterale) L agente monomandatario. 12
13 L identità del ramo di attività L'identità di ramo di attività, cui si riferisce l'art c.c. nel vietare all'agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in concorrenza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di beni prodotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi differente caratteristica dei prodotti dell'una impresa rispetto a quelli dell'altra. Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un determinato contesto temporale e locale, possono o potranno rivolgersi all'una impresa piuttosto che all'altra, sicché queste debbano considerarsi tra loro concorrenti, con la conseguenza che l'una può ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedibilmente si rivolgeranno. (Cassazione 13 dicembre 1999 n 13981) 13
14 La nozione di esclusiva negli AEC: le variazioni unilaterali (AEC 2002) Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro. All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quan-do non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità, (intendendo per lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per una diversa de-correnza del preavviso. (segue) 14
15 (Segue) La nozione di esclusiva negli AEC: le variazioni unilaterali (AEC 2002) Qualora le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendo per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell agente nell'anno precedente la variazione ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 12 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. (segue) 15
16 (Segue): entità delle variazioni Lieve entità: incide sino al 5% del valore delle provvigioni; possono essere disposte dal preponente a proprio piacimento; Media entità: incide oltre la misura del 5% ma entro il 20% sulle provvigioni;il preponente deve comunicarla per iscritto e rispettare un preavviso; Sensibile entità: incide oltre al 20% sulle provvigioni; il preponente deve comunicala per iscritto e rispettare un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto (articolo 1750 cc, ovvero AEC). Se l agente non approva, la comunicazione del preponente corrisponderà a preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa del preponente. 16
17 AEC COMMERCIO 16/2/09 L'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione. In luogo del preavviso per le variazioni di media entità e per quelle di sensibile entità è dovuta all agente un indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall agente nell anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall agente nell anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell agente di percepire l eventuale indennità sostitutiva. 17
18 Inadempimento del preponente all esclusiva (le Provvigioni Indirette) L agente conserva il diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all agente, salvo che sia diversamente pattuito (articolo 1748, comma II, Codice Civile). il comportamento del preponente che abbia concluso direttamente, senza la promozione da parte dell'agente, un affare singolo, anche se di rilevante entità, è legittimo, ma comporta però il diritto dell'agente alle provvigioni, ed in particolar modo alle provvigioni indirette (Cassazione 6 giugno 2008 n e Cassazione 15 aprile 2009 n. 8948). 18
19 Inadempimento dell agente all esclusiva È giusta causa di recesso da parte del preponente (Cassazione 23 febbraio 1999 n 1553) e comporta il risarcimento del danno. 19
20 I clienti direzionali È una forma di deroga all obbligo di esclusiva; Consiste nell indicazione esplicita nel contratto di un insieme di clienti al fine esplicito di escluderli dall ambito di operatività riservato all agente. La Cassazione vieta al preponente di modificare unilateralmente il numero dei clienti direzionali (Cassazione 20 marzo 1997 n 4504; Cassazione 8 novembre 1997 n 11003). 20
21 Le indennità di fine rapporto: fonti Direttiva 86/653/CEE (la Direttiva ); Articolo 1751 codice civile; Accordi Economici Collettivi (AEC). 21
22 Articolo 17 della Direttiva Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui: - abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20. b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. (segue) 22
23 (Segue) Articolo 17 della Direttiva c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni. 3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni - che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale; - e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente. 4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale. 5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. 6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione del presente articolo e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica. 23
24 Articolo 19 della Direttiva Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale. 24
25 Art Codice Civile - Indennità in caso di cessazione del rapporto All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; (segue) 25
26 (Segue) Art Codice Civile - Indennità in caso di cessazione del rapporto quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente. 26
27 Accordi Economici Collettivi del 2002 Caratteristiche: Definizione di tre componenti indennitarie distinte (indennità cessazione rapporto; indennità di clientela; indennità meritocratica ) determinazione di criteri di calcolo certi ed obbiettivi fondato su un modello a scaglioni; In particolare: indennità cessazione rapporto: viene riconosciuta sempre all agente in tutti casi di cessazione del rapporto e viene accantonata annualmente presso il FIRR (Fondo Indennità risoluzione rapporto), salvo che la cessazione del rapporto risulti imputabile alla iniziativa del preponente motivato da ritenzione indebita di somme spettanti al preponente stesso, oppure da concorrenza sleale, o violazione dell eventuale vincolo di esclusiva. indennità suppletiva di clientela (art.10 aec Industria; art.8 aec Settore Artigiano; art. 10 aec piccole e medie imprese; art. 12 per il settore commerciale): viene versata direttamente al momento della cessazione del rapporto e non è dovuta se il contratto si soglie per un fatto imputabile all agente; indennità meritocratica : dovuta all agente che alla cessazione del contratto abbia apportato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. 27
28 AEC Commercio 16/02/2009 L indennità meritocratica viene determinata sulla durata del rapporto e sull incremento delle vendite ottenute. Viene esaltato l aspetto del merito riconoscendo all agente un indennità basata sull incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari. Pagamento dell indennità entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto redazione di un verbale di conciliazione sindacale. 28
29 Articolo 1751 Codice Civile: condizioni costitutive e condizioni impeditive per ottenere l indennità in caso di cessazione del rapporto Condizioni costitutive: (a) l agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; (b) il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. (segue) 29
30 (Segue) (Condizioni Costitutive) Condizione (a): ratio: non maturerà il diritto all indennità l agente che non abbia assicurato il consolidamento del giro d affari eventualmente prodotto, incremento che potrà indifferentemente riguardare sia il portafoglio clienti già acquisito dal preponente sia la platea di nuova acquisizione. Cassazione 29 luglio 2002 n : l articolo 1751 c.c. ha introdotto un indennità tendente a compensare coloro che abbiano arrecato dei vantaggi al preponente e poco o nulla a chi non abbia significativamente incrementato il portafoglio. (segue) 30
31 (segue) Condizioni Costitutive Condizione (b): E una clausola generale che impone una estensione del giudizio ad altri fattori, elementi o circostanze comunque incidenti sull equilibrio del rapporto di agenzia, ma non indicati con precisione e rimessi a meri criteri valutativi. Risultato: incalcolabile costo in termini di certezza e, pertanto, proliferare del contenzioso in materia. (segue) 31
32 (segue) Le Condizioni Impeditive quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto. 32
33 Il calcolo dell indennità nelle indicazioni comunitarie Fonte: Relazione sull applicazione dell articolo 17 della direttiva relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gi agenti commerciali indipendenti del 23 luglio Fasi: 1) Calcolo numero dei nuovi clienti e lo sviluppo degli affari con i clienti esistenti + calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto di agenzia + stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei vantaggi che deriveranno al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti esistenti con i quali si sono sensibilmente sviluppati gli affari + successivo pronostico sulla durata probabile degli affari svolti con la nuova clientela e con quella intensificata + tasso di migrazione (in percentuale su base annua e sarà ricavato con riferimento all esperienza dell agenzia in questione. 2) La cifra potrà essere corretta per equità a favore dell agente in considerazione dei seguenti fattori: (a) esistenza di vincoli di monomandato; eventuali colpe dell agente; livello di retribuzione dell agente modificato dal preponente ; ampiezza dei vantaggi derivati al preponente; esistenza di clausole limitazione degli scambi commerciali (segue) 33
34 (segue) Il calcolo dell indennità nelle indicazioni comunitarie 3) Raffronto della cifra complessiva ricavata nella fase 1 e 2 con il massimo previsto nell articolo 17, par. 2, lettera b) della Direttiva Direttiva 86/653/CEE. Questa previsione prevede che l importo dell indennità non superi una cifra equivalente ad un indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall agente commerciale negli ultimi 5 anni, o se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. (segue) 34
35 (segue) Il calcolo dell indennità nelle indicazioni comunitarie: soluzione non condivisibile Bortolotti: il sistema di calcolo ( ) è complicatissimo Il sistema di calcolo non offre alcuna certezza (stima, pronostico, tasso di migrazione, equità). 35
36 La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale Premessa: si deve applicare la disciplina più favorevole all agente. Problema: la disciplina codicistica è più favorevole di quella convenzionale stabilita negli Accordi Economici Collettivi? (segue) 36
37 (segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale L indennità di legge può essere particolarmente elevata (fino ad una annualità provvigionale media), ma non è sicuro che lo sia, né è dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto. Le indennità previste negli AEC sono solitamente più modeste nel quantum, ma almeno sono certe nel loro ammontare. (segue) 37
38 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale La dottrina sul punto: Illegittimità tout court degli accordi collettivi (Baldi, Baldassarri; Saracini); Legittima prevalenza degli accordi collettivi: l assenza di criteri di commisurazione della indennità legale deve essere interpretato come segno della volontà legislativa di rimetterne la determinazione alla contrattazione collettiva; La disciplina degli accordi collettivi è di maggior favore per l agente perché riconosce una indennità in ogni caso di cessazione del rapporto, adotta criteri numerici e, quindi oggettivi di determinazione delle spettanze, alleggerisce il carico probatorio sull agente (Del Punta, Sordi). (segue) 38
39 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (lettura ex post o lettura ex ante?) Lettura ex post: Cassazione 29 luglio 2002, n 11189: si deve ritenere prevalente il regime codicistico sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca ad un trattamento in concreto più favorevole all agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia a quella legale (allo stesso modo Tribunale Treviso 2 aprile 2006; Tribunale Bassano del Grappa, 14 marzo 2003). Lettura ex ante: Cassazione 21 ottobre 2003 n 15726: la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o no pregiudizievole per l agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non potendosi né sul piano obbiettivo ne su quello dell affidamento delle parti, giudicare della validità delle clausole del negozio ( ) alla luce del risultato economico, quale conseguenza del rapporto che al momento della sua cessazione le parti concretamente conseguirebbero a secondo che si applichi il regime convenzionale o quello legale (allo stesso modo Cassazione 7 febbraio 2004, n 2383; Cassazione 27 marzo 2004, n 6162; Cassazione 24 aprile 2004, n. 7855). (segue) 39
40 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (lettura ex ante da parte della giurisprudenza: conseguenze) Gli AEC sono più favorevoli all agente rispetto all articolo 1751 Codice Civile per le seguenti ragioni: viene riconosciuta un indennità in ogni caso di cessazione del rapporto; l indennità suppletiva di clientela viene determinata in maniera certa ed oggettiva. sul piano processuale: l agente non deve provare l avvenuta acquisizione di clientela, lo sviluppo del giro d affari, il godimento di sostanziali vantaggi da parte della preponente, presupposti fattuali che esprimo la equità dell erogazione, etc. etc. (segue) 40
41 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (Sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04) La Corte di Giustizia europea riapre i termini del dibattito: (a) la derogabilità del regime legale può essere ammessa solo nel caso in cui il trattamento indennitario di natura collettiva risulti sempre più favorevole all agente; (b) l art va interpretato nel senso di escludere la legittimità degli AEC in quanto derogatori in peius rispetto alla disciplina legale. Critiche: a) irritualità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, deputata a fornire un interpretazione delle norme europee piuttosto che una interpretazione di quelle nazionali e, addirittura di quelle collettive (Barraco); b) vi è la possibilità di giungere ad una disapplicazione del regime convenzionale in concreto più vantaggioso per l agente (si pensi al caso dell agente che incorra nella decadenza annuale prevista dalla legge); c) lo scrutinio di equità imposto dalla legge, non può che aprire dissidi irrisolvibili tra le parti, se non attraverso il ricorso al giudice. d) il giudizio della Corte di Giustizia assume a termine di riferimento gli accodi ponte del 1992 e non i nuovi AEC del e) soglia solo potenziale quella indicata nell articolo 1751 Codice Civile. (segue) 41
42 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (Sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 nella causa C-465/04) I passaggi fondamentali della sentenza comunitaria sono i seguenti: a) Il regime degli articolo 17 e 19 della Direttiva ha carattere imperativo; b) l articolo 19 della direttiva prevede la possibilità di derogare la disciplina di cui all articolo 17 della direttiva soltanto in melius e la natura favorevole o meno della deroga deve essere valutata al momento della stipulazione del contratto; c) il meccanismo di calcolo degli AEC potrebbe essere considerato legittimo, soltanto nelle ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l applicazione di tali accordi non sia mai sfavorevole all agente, in quanto essi garantirebbero sistematicamente a quest ultimo, un indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall applicazione dell articolo 17 della direttiva (segue) 42
43 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Corte di Giustizia) Cassazione 3 ottobre 2006, n 21301: ritorno alla lettura ex post (allo stesso modo Cassazione 3 ottobre 2006, n 21309; Cassazione 12 marzo 2007, n 5690; Cassazione 16 gennaio 2008); Corte di appello Cagliari 12 aprile valutazione ex ante, ma sarebbe singolare ritenere iniquo un sistema di calcolo dell indennità quale quello previsto da una disciplina pattizia, frutto cioè di un intesa cui le organizzazioni degli agenti hanno liberamente partecipato (teoria dell equo contemperamento degli interessi. Allo stesso modo: Appello Cagliari 26 giugno 2006 ; Tribunale Ancona 11 luglio 2006; Appello Milano 25 ottobre 2006; Tribunale Roma 3 maggio
44 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Corte di Giustizia) In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva n. 86/653/Cee del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17 n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione. Pertanto l'art c.c. (anche nel testo successivo al d.lg. n. 65 del 1999) va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per l'art. 17 della direttiva gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente (Cassazione 22 settembre 2008, n ; Casazione 18 febbraio 2008 n.4056) 44
45 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Corte di Giustizia) ( ) all'interno dell'art. 19 della detta direttiva deve essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto, che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione; l'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, dell'anzidetta direttiva, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità. E questa Corte, decidendo la controversia di cui era stata disposta la sospensione in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale di interpretazione della direttiva comunitaria, ha affermato il principio di diritto secondo cui "l'art c.c., comma 6, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, n. 4 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore". Successivamente, questa Corte nel ribadire l'orientamento ora riferito, ha precisato (v. in motivazione sentenza 19 febbraio 2008 n. 4056) che se da una parte non può più affermarsi, secondo il precedente indirizzo giurisprudenziale, la generale prevalenza della normativa contrattuale ritenuta più favorevole per la categoria degli agenti rispetto alla disciplina di fonte esclusivamente legale (art c.c.), 45
46 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Corte di Giustizia) d'altra parte il recente arresto giurisprudenziale della Corte di giustizia non implica affatto l'invalidità di tale normativa per contrarietà ad una disposizione imperativa ed inderogabile in danno dell'agente, quale pure è quella posta dall'art c.c. (Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 369), ma impone una verifica individualizzata e focalizzata sul caso concreto giacchè la normativa collettiva non tiene conto della specifica circostanza consistente nel fatto che l'agente possa aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. In tal caso, si impone una verifica ulteriore della "giusta" quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto per l'agente. "Non si tratta in realtà - se non in termini meramente empirici - di una comparazione tra la quantificazione (in generale) dell'indennità secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva e quella operata (caso per caso) secondo i criteri legali di cui all'art c.c. per verificare che in concreto la prima sia più favorevole della seconda; ciò perchè manca il secondo termine di questa ipotizzata comparazione in quanto l'art c.c. non contiene affatto criteri legali per la quantificazione dell'indennità, ma pone solo un parametro di valutazione che rinvia all'equità. Infatti prescrive che il calcolo dell'indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali cliente". Ove sulla base delle risultanze istruttorie, risulti che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, il giudice deve verificare tenendo conto di tutte le circostanze di fatto emergenti dal concreto svolgimento del rapporto di agenzia, se l'indennità di cessazione del rapporto, nella misura calcolata sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva, possa considerarsi, o no, "equa", nel senso di compensativa anche del particolare merito dell'agente emergente dalla suddetta circostanza di fatto, tenendo peraltro conto del limite di cui all'art c.c., comma 3, applicabile alla quantificazione secondo equità dell'indennità in esame. Tali principi, elaborati in base all'interpretazione della direttiva comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia, devono essere qui confermati ed il ricorso deve essere accolto, avendo la sentenza impugnata rigettato le pretese del F. di liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art c.c. soltanto sulla base della comparazione ex ante fra la disciplina codicistica e l'accordo collettivo del
47 (Segue) La derogabilità degli Accordi Economici Collettivi alla disciplina legale (gli sviluppi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Corte di Giustizia) Cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, la quale nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà al seguente principio di diritto: "Al fine della quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente, ove risultino dimostrate le circostanze di fatto previste dall'art c.c., comma 1, (ossia di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, sempre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti), il giudice è tenuto a verificare se nei limiti posti dall'art c.c., comma 3, la quantificazione dell'indennità calcolata sulla base dei criteri posti dall'accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 sia corrispondente al canone di equità prescritto dal medesimo art c.c., comma 1, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, e, ove non la ritenga tale, deve - in mancanza di una specifica disciplina collettiva - riconoscere all'agente il differenziale necessario per riportarla ad equità".il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. (Cassazione 1 giugno 2009, n ) 47
48 Avv. Matteo Bignami MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel Fax milano@cbalex.it ROMA Via A. Bertoloni, 29 Tel Fax roma@cbalex.it PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel Fax padova@cbalex.it VENEZIA Piazza Ferretto, 55/A Tel Fax venezia@cbalex.it MÜNCHEN Brienner Straße, 12a Tel. +49 (0) Fax +49 (0) muenchen@cbalex.it
I DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO
I DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO 1)ART. 1751 CODICE CIVILE (in recepimento della Direttiva CEE 86/653)
DettagliMemorandum : indennità di fine rapporto di agenzia. 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.?
Milano, 4 febbraio 2015 Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.? 1.1 L intervento interpretativo della Corte di Giustizia della
DettagliCODICE CIVILE PER L AGENTE DI COMMERCIO aggiornato al 01 GIUGNO 2001
Art. 1742 nozione. CODICE CIVILE PER L AGENTE DI COMMERCIO aggiornato al 01 GIUGNO 2001 Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione,
DettagliLa disciplina del contratto di agenzia
La disciplina del contratto di agenzia 1 Disciplina contratto agenzia Articoli da 1742 a 1752 codice civile Direttiva Cee n. 653/1986 - Adeguamento: D.Lgs. 10.9.1991, n. 303 (dal 5.10.1991) D.Lgs. 15.2.1999,
DettagliASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA
Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE
DettagliAEC Industria. Le novità dell Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria
Le novità dell Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria VECCHIO ACCORDO Decorrenza 20 marzo 2002 Scadenza 31 marzo 2005 NUOVO ACCORDO Decorrenza 1 settembre 2014
DettagliLa cessazione del contratto di agenzia. Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci
La cessazione del contratto di agenzia Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci Ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia Recesso ordinario con preavviso (art. 1750 c.c.) Recesso
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliCODICE CIVILE Titolo III Capo X Del contratto di agenzia
CODICE CIVILE Titolo III Capo X Del contratto di agenzia Art. 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria del 30.07.2014
IL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria del 30.07.2014 Avv. Andrea Leoni Via Fernanda Wittgens 3 Milano Tel. 0258313639 - Fax 0258313564 andrea.leoni@studioleoni.com
DettagliASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA
ASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA 1. DEFINIZIONE - 2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONRTATTO DI AGENZIA - 3. MONOMANDATO E PLURIMANDATO - 4. L'ESCLUSIVA - 5. IL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE
DettagliLoro sedi. OGGETTO: Indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia.
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Corso della Carboneria, 15-70123 BARI (ITALIA) - Tel. +390805722880 Fax +390805759312 E-mail: segreteria@studioloconte.it Avv. Stefano Loconte Professore a c. di diritto tributario
DettagliINDICE SOMMARIO. Abbreviazione delle principali riviste...
INDICE SOMMARIO Abbreviazione delle principali riviste... XI Capitolo 1 AGENZIA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORMATIVA ED ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI. LA DIRETTIVA CEE 86/653 1. La distribuzione commerciale...
DettagliAEC 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE
26 SETTEMBRE CENTRO CONGRESSI LE TERRAZZE AEC 30 LUGLIO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE LE NOVITÀ USARCI TREVISO Avv.
DettagliIl contratto di agenzia in Europa
Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 19 DEL 14.07.2010 IL QUESITO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FIRR AD AGENTI SOCIETÀ DI PERSONE La nostra società in accomandita semplice è composta da mio fratello
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliAvv. Daniele Marra. (Membro dell'esecutivo del Movimento Forense di Roma)
IL SUBAGENTE ASSICURATIVO, L AGENTE ASSICURATIVO ED IL PREPONENTE: UN PERDURANTE VUOTO NORMATIVO IN TEMA DI TUTELA DEL SUBAGENTE IN CASO DI FINE MANDATO. Avv. Daniele Marra (Membro dell'esecutivo del Movimento
DettagliIl principio di buona fede nei contratti di franchising
Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza
DettagliContratto di agenzia per il settore industria: le novità introdotte dal Nuovo Accordo Economico Collettivo
Contratto di agenzia per il settore industria: le novità introdotte dal Nuovo Accordo Economico Collettivo Dopo una lunga trattativa, durata più di otto anni, in data 30 luglio 2014 le associazioni di
DettagliLA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA
LA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA INTRODOTTA DALL'ACCORDO ECNOMICO COLLETTIVO DEL 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliVenezia, 9 gennaio 2015
Venezia, 9 gennaio 2015 Spett.le Compagnia assicurativa Sua Sede Trasmissione a mezzo e-mail Indennità di cessazione del rapporto dell agente Ho esaminato la previsione contrattuale dell accordo che regola
DettagliStudio Legale Robazza & Associati
Studio Legale Robazza & Associati IL CONTRATTO DI AGENZIA art 1742 Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione
DettagliL attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi
L attività di vigilanza dell Enasarco e relativi ricorsi Premessa Fra la pluralità di funzionari pubblici che accedono per delle verifiche presso le ditte private figurano anche gli accertatori dell Enasarco,
DettagliTIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT
Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO
DettagliFAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?
FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliIl contratto di agenzia: le novità normative e le indennità di fine rapporto
Il contratto di agenzia: le novità normative e le indennità di fine rapporto 1 I. LE NOVITA NORMATIVE 2 1.- Estensione disciplina AEC (dichiarazione a verbale) Disciplina AEC per qualunque forma contrattuale
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007
RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliMilano, 20 ottobre 2015 Avv. Carlo Tabellini
Milano, 20 ottobre 2015 Avv. Carlo Tabellini Indennità di cessazione: obblighi europei Direttiva 86/653/CEE: - Gli Stati devono prevedere misure per garantire all agente un indennità di cessazione - Coesistenza
DettagliOGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA TRADUZIONE DEI 84. ss. DEL CODICE DI COMMERCIO TEDESCO (HGB) COME MODIFICATI DALLA L. 23 ottobre 1989 84. (Definizione dell agente di commercio) 1. È agente di commercio
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliL'AGENTE E IL BROKER DI ASSICURAZIONE
TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE II. DIRITTO COMMERCIALE 15 LUCIANO CASALI L'AGENTE E IL BROKER DI ASSICURAZIONE GIUFFRÈ Haal EDITORE MILANO 1993 INDICE GENERALE Introduzione. Parte Prima AUSILIARI
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se
Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliLa Tassazione separata
La Tassazione separata Sui redditi di lavoro 1 È una modalità particolare di determinazione dell'irpef dovuta NON è un'imposta sostitutiva NON comporta una diversa determinazione del reddito 2 Per alcune
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI T A R A N T O REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ORDINE DEGLI AVVOCATI T A R A N T O REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INDICE Art 1 Definizione 3 Art 2 Norme generali 3 Art 3 Campo d applicazione 3 Art
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N. 3509 CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI PER ATTIVITA
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliCassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliPROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 38 Del 10 Maggio 2016 Oggetto: IL CONTRATTO DI AGENZIA Gli articoli 1748 e seguenti del codice civile regolano il contratto di agenzia. In linea generale possiamo definire l agente
DettagliRoma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 29/12/2014 Circolare n. 191 Ai Dirigenti
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliSTUDIO LEGALE PADOVAN
Milano Roma Treviso New Delhi Istanbul Abu Dhabi Dubai Madrid Vigo Lisbona Contratti di Distribuzione e di Agenzia Avv. Marco Padovan ARTIGIANA 2010 OPPURTUNITA DI BUSINESS DAL MONDO Bergamo, 20 maggio
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3459 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMRE 2012 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 173, in materia di nuove
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliRISOLUZIONE N. 216/E
RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi
DettagliLe alternative nei contratti di vendita
Le alternative nei contratti di vendita Un esame comparato fra le possibili alternative per organizzare le vendite: distribuzione, agenzia e procacciamento d affari Milano, 13 Marzo 2014 Raffronto fra
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliPREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliS T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y
SLOVACCHIA CONTRATTI COMMERCIALI IN SLOVACCHIA di Avv. Francesco Misuraca Contratto di agenzia in Slovacchia La disciplina degli art. 577 e seguenti del Codice commerciale slovacco regola un contratto
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliRISOLUZIONE N. 285/E
RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliJobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRISOLUZIONE N. 209/E
RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA. ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCircolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le
DettagliContratto tipo di Agenzia
Contratto tipo di Agenzia LETTERA D INCARICO D AGENZIA 1 In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l incarico di promuovere stabilmente, per nostro conto, la vendita dei prodotti
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliRegole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014
Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliAVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA
Circolare n. 5/09 del 26 giugno 2009* CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO La Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276 è recentemente intervenuta in materia di risoluzione anticipata
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliTABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
Dettagli