OGGETTO: Aggiornamento professionale e formazione continua Iniziative dell OAT e problematiche degli Architetti dipendenti.

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1 Prot Torino, 18 settembre 2014 Alla Regione Piemonte Alla Provincia di Torino Ai Comuni della Provincia di Torino Alle A.S.L. della Provincia di Torino Alla Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino Al Consorzio Sistemi Informativi Al Politecnico di Torino All Università degli Studi di Torino Al Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.a. All Iren S.p.a. Alla SMAT Spa A TRM Spa All AMIAT Spa A 5T S.r.l. Alla A.F.C. S.p.a. Al CAAT S.c.p.a. A Environment Park S.r.l. Alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Torino All ARPA A Infra.to A tutti gli Architetti dipendenti iscritti all O.A.T. A tutti gli Ordini Professionali Architetti di Italia OGGETTO: Aggiornamento professionale e formazione continua Iniziative dell OAT e problematiche degli Architetti dipendenti. Il recente art. 7 del D.P.R , n. 137, noto come Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto l obbligo della formazione continua per i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, prevedendo al contempo l illecito disciplinare per i soggetti che, essendo obbligati, non vi provvedano (Nota 1).

2 Successivamente, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) presso il Ministero della Giustizia ha diramato il proprio Regolamento per l aggiornamento e lo sviluppo Professionale continuo in attuazione dell art. 7 del D.P.R , n. 137, entrato in vigore il , la cui applicabilità è estesa a tutti gli iscritti all Albo dell Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il Regolamento delinea gli obiettivi che l attività di aggiornamento professionale deve perseguire, tra i quali: a) proteggere l interesse collettivo salvaguardando le aspettative della Committenza; b) migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica; c) accrescere lo studio e l approfondimento culturale e tecnico scientifico individuale quale presupposti per un esercizio professionale di qualità; d) promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l adozione di politiche tese al contenimento dei costi. (Nota 2) La gestione dell aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo si fondano su corsi di formazione professionale che possono essere organizzati da Ordini Professionali, Collegi, Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dai Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi. (Nota 3) Il citato Regolamento prevede che costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale continuo la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad eventi quali: a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line; b) la partecipazione a master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti; c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini Territoriali; (Nota 4) Il Regolamento prevede, inoltre che: - L iscritto all Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell assolvimento dell obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (Nota 5) - Il periodo dell attività e di valutazione dell aggiornamento e sviluppo professionale è triennale; - L unità di misura base dell attività di aggiornamento e sviluppo professionale è il credito formativo professionale (cfp), pari ad un ora di formazione (Nota 6). Il 30 luglio 2013 il Regolamento è stato completato con le ''Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo'', riapprovato con delibera del CNAPPC del , che prevedono, tra l altro, le modalità con cui dovranno tenersi i corsi di formazione, l attribuzione dei crediti, gli esoneri, le premialità e le sanzioni. In particolare, per quanto attiene la categoria dei Dipendenti pubblici iscritti all Ordine Professionale degli Architetti, viene previsto che Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all autorizzazione dell Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida. (Nota 7). 2

3 Le Linee Guida prevedono inoltre che l iscritto ha l obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio ), con un minimo di 20 cfp annuali (15 cfp nel triennio ), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. (Nota 8). Lo scrivente Ordine Professionale ha conseguentemente ampliato la propria offerta formativa, garantendo una serie di iniziative dirette a favorire la formazione dei propri iscritti, tra le quali ricordiamo i corsi, i seminari, gli incontri formativi, i sopralluoghi in cantiere, i Focus e tutte le altre attività gratuite e non, meglio visualizzabili sul sito internet dell OAT all indirizzo web: Nell ambito del Focus specialistico istituito dall OAT sulla Non libera professione, sono state raccolte le difficoltà riscontrate dagli Architetti Dipendenti nell esecuzione della formazione in argomento, nell ambito del proprio luogo di lavoro. In particolare, il Focus ha riscontrato alcune problematiche tra le quali: a) ritrosia del Datore di Lavoro ad autorizzare il personale dipendente alla partecipazione alle attività formative organizzate dall OAT; talvolta viene altresì lasciata alla discrezionalità del singolo dirigente di primo livello l autorizzazione suddetta, con relative discriminazioni tra Architetti, anche nell ambito dello stesso Ente; b) l imputabilità dei costi legati alla formazione continua; c) ritardi e commistioni nella predisposizione dei progetti di formazione aziendale da parte dei Datori di Lavoro; d) verifica e co-pianificazione del percorso formativo personale del dipendente, anche in relazione alle peculiarità di mansione, alle inclinazioni professionali e alla libertà di aggiornamento del singolo Professionista. Anche per i suddetti motivi - nelle more degli esiti alle istanze inoltrate al CNAPPC per il chiarimento di alcune procedure applicative non sufficientemente definite nelle attuali Linee guida attuative - il Consiglio dell OAT ha deciso di dare alcune indicazioni agli iscritti in merito alle modalità per la richiesta del riconoscimento dei crediti formativi, degli esoneri e dell'obbligo formativo per i dipendenti della pubblica amministrazione, nell'intento di interpretare al meglio quanto indicato dal disposto normativo. In particolare, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, occorre precisare quanto segue. Come si è detto, la riforma delle professioni e il relativo regolamento introducono per tutti gli iscritti all'albo degli architetti l'obbligatorietà dell'aggiornamento formativo professionale; con il punto 5.6 delle Linee guida attuative del regolamento si conferma l'obbligo anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Considerato tuttavia che nelle stesse linee guida non vengono meglio definiti i diversi ruoli che il dipendente può svolgere all'interno della Pubblica Amministrazione e che alcuni fra questi possono non essere attinenti la professione dell'architetto, si ritiene di poter dare le seguenti indicazioni in merito all'assoggettamento alla formazione dei dipendenti pubblici secondo il seguente schema: 3

4 Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono un RUOLO TECNICO CON ATTIVITA' CHE HANNO ATTINENZA CON LA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO. (Esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L. ; R.U.P.; istruttoria, verifiche e validazioni progetti; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; concorsi d'architettura, sicurezza, antincendio, certificazioni e perizie, etc..) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto. (Esempi: ruoli AMMINISTRATIVI o in altri settori) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio. Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono il RUOLO DI DOCENTE (didattica) Coloro che svolgono attività di DOCENZA, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio (esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L.; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; Sono soggetti all'obbligo formativo concorsi d'architettura, etc..) Sono soggetti all'obbligo formativo Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Sono soggetti all'obbligo formativo Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Sono soggetti all'obbligo formativo Nota bene: gli esempi sono a titolo indicativo e non esaustivo. Inoltre, i dipendenti della Pubblica Amministrazione che svolgono attività formativa per conto del proprio Ente di appartenenza hanno facoltà di richiedere all'oat il riconoscimento del relativo credito formativo. In tal senso si consiglia agli iscritti, preventivamente allo svolgimento dell'attività formativa, di assicurarsi che: 1. l'attività formativa predisposta dal datore di lavoro abbia per oggetto quanto previsto dalle Linee guida ai punti 3, 5.1 e l'attività formativa risulti organizzata dall'ente di appartenenza del dipendente (non da altro soggetto esterno che necessiterebbe di preventiva autorizzazione da parte del CNAPPC in qualità di soggetto terzo - vedi punto 6.3 delle Linee Guida). Ciò premesso, l'iscritto per il riconoscimento delle attività svolte dovrà presentare la seguente documentazione che sarà valutata secondo quanto previsto dalla Linee guida al punto 5: 4

5 a) domanda di riconoscimento dei crediti formativi secondo l'apposito modulo RC(scaricabile dal sito OAT); b) dichiarazione del datore di lavoro (redatta anche in forma collettiva) che: - l'attività formativa in oggetto è stata predisposta dall'ente dichiarante; - la partecipazione del dipendente è comprovata da un registro delle presenze con registrazione delle firme in ingresso e in uscita a dimostrazione del rispetto di quanto previsto al punto 5 dalle Linee Guida in merito alla frequenza minima al corso per l'ottenimento dei CFP. -c) attestato di frequenza riportante il logo del datore di lavoro (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) corredato del programma del corso svolto. L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi dalla conclusione del percorso formativo (Nota 9). La richiesta potrà contenere più attività formative. Resta inteso che gli iscritti dipendenti pubblici hanno comunque titolo a partecipare a qualsivoglia corso accreditato. E opportuno sottolineare come gli sforzi economici relativi alla formazione, siano da compiersi secondo l ottica che la valorizzazione culturale e professionale del personale dipendente non è solo un conclamato obbligo normativo per il singolo Professionista, ma rappresenta l interesse di ogni Datore di Lavoro che mira a fondare il proprio patrimonio umano su personale aggiornato, competitivo e operativamente capace di proporre nuove soluzioni alle complesse problematiche aziendali. Per questo motivo l Ordine ha reputato opportuno farsi parte attiva delle problematiche riscontrate dai propri iscritti, intercedendo presso i diversi Datori di lavoro e richiedendo: 1. che il personale dipendente iscritto all Ordine degli Architetti della Provincia di Torino possa essere agevolmente autorizzato a partecipare alle attività formative da questo organizzate o autorizzate, anche se in orario concomitante con l orario di lavoro; 2. che i Datori di Lavoro provinciali, nell ambito della propria programmazione, considerino le possibilità formative organizzate dall Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori quale utile ausilio dei propri programmi formativi; 3. che i datori di lavoro si attivino affinché siano verificate le rispondenze professionali dei propri dipendenti ai requisiti formativi suddetti, anche programmando e/o richiedendo ai propri Dipendenti Architetti di voler presentare un proprio piano formativo; 4. che i Datori di Lavoro, nel valutare il piano formativo professionale presentato dai propri dipendenti, si facciano parte attiva nel sostenerne i relativi costi; 5. che i vari Datori di lavoro indirizzino lo scrivente Ordine professionale a diversificare l offerta formativa, proponendo le iniziative in funzione alle relative esigenze e concordandone le strategie di formazione. 5

6 Con la certezza che la proficua collaborazione condivisa sia il presupposto per elevare la conoscenza e migliorare l aggiornamento professionale, restiamo a disposizione per discutere positivamente ogni proposta che i soggetti in indirizzo potranno avanzare. Distinti saluti. Il Consigliere referente Arch. Elisabetta Bellini Il Presidente Arch. Marco Aimetti 6

7 NOTE (Nota 1) Si riporta il testo dell art. 7, comma 1 del DPR 137/ Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. (Nota 2) Vedasi l art. 1, comma 4 del Regolamento per l aggiornamento e lo sviluppo Professionale continuo in attuazione dell art. 7 del D.P.R , n. 137 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. (Nota 3) Vedasi l art. 7, comma 2 del DPR 137/2012. (Nota 4) Art. 5 del Regolamento del CNAPPC. (Nota 5) Art. 1, comma 3 del Regolamento del CNAPPC. (Nota 6) Art. 6 del Regolamento del CNAPPC (salvo quanto poi specificato nelle successive Linee guida attuative) (Nota 7) Punto 5.6 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio (Nota 8) Punto 4 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gennaio (Nota 9) NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo formativo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/12/2014( anche per le attività svolte da gennaio a giugno Le attività pregresse al 01/01/2014 non sono riconoscibili). Si ricorda che il testo integrale dei documenti citati, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, è scaricabile dal sito internet dell OAT al seguente indirizzo: > Formazione > Obbligo formativo > normativa 7

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