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1 In vigore la riforma dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza: il decreto legislativo 14 Settembre 2015 n. 151, privacy dei lavoratori e nuove regole. di: Prof. Avv. Alessandro del Ninno Studio Legale Tonucci & Partners adelninno@tonucci.com Indice 1. Introduzione: l entrata in vigore delle nuove norme sul controllo a distanza dei lavoratori. 2. Il Parere (A. 176) della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sull articolo 23 del decreto legislativo di riforma dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. 3. Il testo definitivo dell articolo 23 del decreto legislativo: la riforma dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e la nuova disciplina del controllo a distanza dei lavoratori. 4. Le principali criticità applicative del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. 5. Gli effetti pratici del rinvio al Codice della privacy per il controllo a distanza dei lavoratori contenuto nella riforma dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 6. Cenni alle Linee Guida del Garante sul monitoraggio di e Internet sui luoghi di lavoro. 7. Conclusioni Introduzione: l entrata in vigore delle nuove norme sul controllo a distanza dei lavoratori. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 4 Settembre dopo l esame ed il parere delle Commissioni parlamentari - è stata completata l attuazione insieme ad altri tre decreti legislativi pure pubblicati in Gazzetta - delle deleghe della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle 1

2 politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nota come Jobs Act, completandosi in via definitiva l attuazione della riforma del mercato del lavoro. Tra gli ultimi quattro decreti pubblicati, il decreto 151/2015 contiene le assai dibattute nuove norme sul controllo a distanza dei lavoratori, che modificano e riformano l articolo 4 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). E dunque ora possibile valutare definitivamente la riforma del controllo a distanza dei lavoratori, riprendendo le considerazioni che nello scorso mese di Giugno nello speciale pubblicato da Diritto & Giustizia si effettuarono su quello che allora era uno schema di decreto legislativo recante una disciplina transitoria, da passare al vaglio del parere (non vincolante) delle Commissioni parlamentari. E difatti tra Governo e Parlamento (la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati presieduta da Cesare Damiano) è andato in scena un duro confronto tutto politico, che prima ha portato ad un rinvio dell approvazione del decreto, e poi alle numerose richieste di modifica del testo governativo da parte del Parlamento, nessuna delle quali è stata però accolta. 2. Il Parere (A. 176) della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sull articolo 23 del decreto legislativo di riforma dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Le nuove norme del Governo di riforma della disciplina del controllo a distanza dei lavoratori sono contenute nel Titolo II (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità), Capo I (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro) all art. 23 del decreto (Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio ]970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). L originario testo dell art. 23 come trasmesso dal Governo al Parlamento prevedeva la integrale sostituzione del vigente articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori con il nuovo testo che segue: (Art. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più 2

3 regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso d imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» (Codice della privacy). Al comma 2 dell art. 23, lo schema di decreto recava poi una modifica dell articolo 171 del Codice della privacy, sostituendolo con il testo seguente: 2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n è sostituito dal seguente: «ART 171. Altre fattispecie. 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970). In sede di esame del testo per il rilascio del parare, la Commissione Lavoro della Camera era partita con il fare proprie le specificazioni che lo stesso Ministero del Lavoro con nota di chiarimento del 18 Giugno scorso sul testo dell art. 23 allora contenuto nello schema di decreto legislativo aveva diffuso a seguito delle intense polemiche politiche, sindacali e giornalistiche su una supposta liberalizzazione selvaggia dei controlli a distanza dei lavoratori. All epoca, il Ministero aveva chiarito che la norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori risalente al alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, non liberalizzando affatto i controlli ma limitandosi a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet. Come già la norma originaria dello Statuto, continuava il Ministero nella nota, anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati 3

4 esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero. La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiariva ancora il Ministero - specifica che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari. In tal modo, il Governo intendeva fugare ogni dubbio circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti. L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" chiariva ancora il Ministero nella nota - comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione. Perciò, concludeva il Ministero, non si autorizzava nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti. E ciò nell ottica di una tutela della posizione del lavoratore addirittura rafforzata dalle nuove norme rispetto al passato, poiché si imponeva: che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero); e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo arti- 4

5 colo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari. Fatte dunque proprie le conclusioni e i chiarimenti del Ministero, la Commissione Lavoro della Camera nel proprio parere ha altresì richiamato le conclusioni dell Autorità garante per la protezione dei dati personali nella sua audizione informale nell'ambito dell'esame del provvedimento. Il Garante privacy ha difatti evidenziato che il secondo comma dell art. 23 del decreto, nella formulazione originaria del Governo, nell'escludere la necessità di previo accordo o autorizzazione con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze «prescinde non solo dalla procedura autorizzativa, ma anche da quei requisiti finalistici (funzionalità del controllo a esigenze produttive, organizzative ecc.) previsti dal primo comma per i controlli a distanza» e che, «in assenza di questa precisazione, il solo requisito finalistico applicabile ai controlli in esame resta quello, alquanto ampio, del terzo comma, che legittima l'utilizzo dei dati così acquisti per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro». Sempre richiamandosi alle conclusioni del Garante per la privacy, La Commissione Lavoro della Camera ne ha fatto propri i suggerimenti. L Autorità garante per la protezione dei dati personali ha difatti evidenziato che il requisito della previa informazione del lavoratore costituisce un esplicitazione di quanto già desumibile dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e che il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul lavoro è rappresentato dalla conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, che dovrebbe in particolare garantire: una configurazione dei programmi informatici che riduca al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (è il c.d. principio di necessità contenuto all art. 3 del Codice della privacy, norma di fondamentale importanza nella configurazione di strumenti e sistemi informatici, disapplicata e sconosciuta ai più); la necessaria determinatezza, legittimità ed esplicitazione del fine perseguito dal trattamento, che dovrebbe concorrere a un'interpretazione «adeguatrice» del terzo comma del nuovo articolo 4; il divieto di profilazione; il rispetto del divieto, sancito dallo Statuto dei lavoratori, di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Oltre alle indicazioni del Garante per la privacy, la Commissione Lavoro della Camera ha altresì fatto riferimento alla recente Raccomandazione del Consiglio d'europa CM/Rec 2015/5, adottata il 1 Aprile 2015, in tema di trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, che esclude la possibilità di introdurre e utilizzare sistemi e tecnologie informative che abbiano lo scopo principale e diretto di monitorare l'attività dei lavoratori, mentre, qualora l'introduzione e l'utilizzo di strumenti per altre legittime finalità, quali la protezione della produzione, della salute e della sicurezza o per garantire l'efficiente funzionamento di un'organizzazione, abbia 5

6 l'indiretta conseguenza di consentire di monitorare l'attività dei lavoratori, tali strumenti devono essere oggetto di specifiche salvaguardie, relative in particolare all'informazione dei lavoratori e alla consultazione delle rappresentanze sindacali e, in ogni caso, devono essere predisposti e collocati in modo da non violare i diritti fondamentali dei lavoratori stessi. Sulla base delle premesse e dei rilievi e richiami sopra riportati, la Commissione Lavoro della Camera ha suggerito al Governo, nel parere conclusivo espresso, una serie di modifiche in vista della adozione del testo definitivo introduttivo della riforma del controllo a distanza dei lavoratori che sarà oggetto di disamina nel successivo paragrafo. 3. Il testo definitivo dell articolo 23 del decreto legislativo: la riforma dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e la nuova disciplina del controllo a distanza dei lavoratori. Il nuovo testo dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Art. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ) non ha accolto alcuno dei rilievi e delle richieste di modifica espressi dal Parlamento, se è vero che la versione definitiva del testo adottato è identica a quella contenuta nello schema di decreto dello scorso Giugno. Le nuove regole, nella formulazione definitiva, sono le seguenti: 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 6

7 2. L articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 171 (Altre fattispecie). 1. La violazione delle disposizioni di cui all articolo 113 e all articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all articolo 38 della legge n. 300 del 1970.». A leggere la relazione di accompagnamento al testo del decreto, la illustrazione della riforma dei controlli a distanza appare meramente ripetere il testo normativo in quanto tale: Le principali novità rispetto alla disciplina vigente, contenuta nell articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, consistono nelle seguenti previsioni: nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni, gli accordi sindacali per l'installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere stipulati, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; per le medesime imprese è previsto, in difetto di accordo, che l'autorizzazione ministeriale sia concessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale non sono necessari per l'assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore; la possibilità che i dati che derivano dagli impianti audiovisivi e dagli altri strumenti di controllo siano utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purchè sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d'uso degli strumenti e l'effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy. In assenza di particolari chiarimenti che generalmente le relazioni illustrative contengono e che aiutano l interprete, non può che procedersi ad un esame più approfondito delle novità. In primo luogo, si deve segnalare che l impostazione di tutto il nuovo impianto normativo è caratterizzata dalla abrogazione del divieto generale di controllo. Mentre difatti la struttura delle norme del precedente articolo 4 era basata sulla immediata previsione di un divieto generale di controllo ( È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ), salve le deroghe eccezionali per i controlli preterintenzionali e il divieto flessibile di cui all art. 4.2, il Legislatore del 2015 inverte totalmente l approccio alla tematica prevedendo (oltre alle novità in materia di rappresentanza sindacale per gli accordi): a) l assenza di un divieto generale; b) la possibilità di controlli preterintenzionali, previo accordo; 7

8 c) la possibilità di monitorare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze senza necessità di accordi od autorizzazioni, fatta però salva l adeguata e preventiva informazione al lavoratore circa le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali; d) la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (previsione assente nella precedente formulazione dell articolo 4). Si rende evidente come le richieste della Commissione Lavoro della Camera (che aveva raccomandato, facendo proprie anche le indicazioni del Garante per la privacy, il mantenimento del principio generale di divieto di controllo e richiesto la limitazione dell utilizzo dei dati raccolti proponendo l eliminazione dell inciso per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ) non siano state recepite dal Governo. Con riferimento alla possibilità di controlli preterintenzionali, è interessante osservare come rispetto al precedente testo ora le esigenze che costituiscono il presupposto della installazione non sono più solo quelle 1) organizzative; 2) produttive 3) per la sicurezza del lavoro, ma anche 4) di tutela del patrimonio aziendale. Tale previsione non è una aggiunta per così dire formalistica: in precedenza, difatti, vi è spesso stata la difficoltà di far rientrare in esigenze produttive, organizzative o di sicurezza quella che era un altra primaria esigenza datoriale, appunto la specifica tutela del patrimonio aziendale (si pensi anche ad esempio a furti o danneggiamenti di beni aziendali, anche perpetrati dagli stessi lavoratori), che ora è finalmente e specificatamente prevista come presupposto per la installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti da concordare. Al tempo stesso però, il Legislatore sempre innovando rispetto alla precedente formulazione normativa specifica che i presupposti organizzativi, produttivi, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale sono esclusivi, apparendo restringersi (anche come bilanciamento dell abrogazione del divieto generale) le possibilità interpretative di una elencazione che ora appare certamente tassativa. Con riferimento alle modifiche che il nuovo testo dell art. 4 post riforma ha introdotto al d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) è significativo osservare quanto segue. Nell attuale versione dello Statuto dei Lavoratori la violazione dell articolo 4 non è assistita da alcuna previsione sanzionatoria specifica e diretta: difatti, l art. 38 dello Statuto, prevede sanzioni penali (l'ammenda da euro 154 a euro o l'arresto da 15 giorni ad un anno) in ipotesi di specifica violazione solo degli articoli 2 ( Guardie Giurate ), 5 ( Accertamenti sanitari ) 6 ( Visite personali di controllo ) e 15 ( Atti discriminatori ). 8

9 Il Codice della privacy si occupa del raccordo della disciplina sul trattamento dei dati personali dei lavoratori con lo Statuto dei Lavoratori prevedendo che in tema di trattamento dei dati personali del lavoratore finalizzato al controllo a distanza Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 114) e in ipotesi di violazione dell art. 114 si applicano le sanzioni di cui all art. 38 dello Statuto (art. 171 del Codice della privacy). Il Legislatore ha modificato tale norma sostituendo il riferimento alla violazione dell art. 114 con il riferimento diretto alla violazione dell art. 4, comma primo e secondo, dello Statuto dei Lavoratori. Non è una modifica solo testuale o formalistica: mentre prima la sanzione penale era correlata alla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali (in ciò il richiamo diretto all art. 114 del Codice fatto dall art. 171, quindi si trattava di una sanzione privacy ), ora la sanzione è di natura lavoristica pura, poiché l art. 171 del Codice della privacy colpisce la violazione diretta dell articolo 4 dello Statuto, al di là di ogni aspetto sul trattamento dei dati personali (es: può essere sanzionato anche il mancato rispetto di procedure autorizzatorie ivi previste, al di là e anche prima di ogni trattamento dei dati personali mediante istallazione ed operatività degli impianti). L aspetto che appare veramente singolare è che il Legislatore ha per la prima volta previsto una sanzione diretta per la violazione dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (quale norma lavoristica ) in un testo normativo diverso (il Codice della privacy). Il che la dice lunga sulla visione sistematica da un lato e sul timore quasi reverenziale di modificare una sorta di totem intoccabile quale è lo Statuto, se è vero che una modifica che avrebbe dovuto sistematicamente essere inserita all articolo 38 dello Statuto (aggiungendo appunto le ipotesi di violazione dell art. 4) è stata inopinatamente inserita in una norma (l art. 171 del Codice della privacy) dedicata alle sanzioni penali per violazione del trattamento dei dati personali che ora risulta applicabile anche a casi che nulla hanno a che vedere con il trattamento dei dati. 4. Le principali criticità applicative del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Le principali difficoltà interpretative, e di conseguenza applicative, che deriveranno dalla entrata in vigore della riforma e che nel prosieguo si cercherà di illustrare derivano da una infelice redazione delle nuove norme e deve ritenersi dal mancato coordinamento con le prescrizioni già esistenti in materia, soprattutto nel settore della tutela dei dati personali, che il Legislatore mostra di non aver preso nella dovuta considerazione come si dirà nella redazione del nuovo testo dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Mentre poco cambia - rispetto al nella prospettiva dei controlli preterintenzionali di cui al nuovo articolo 4.1, ovviamente tutta l attenzione dei primi commentatori è concentrata sul comma 2 e sulla previsione che gli strumenti utilizzati 9

10 dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non sono più soggetti ad accordi od autorizzazioni di sorta. E dunque: è stato davvero liberalizzato il controllo su tali strumenti, tanto che i sindacati contestano l attacco alle libertà dei lavoratori, parlando di vero e proprio spionaggio e invocando l intervento del Garante della privacy (anzi, è di qualche giorno fa un allarme giornalistico lanciato sulla possibilità che il Garante privacy rischi di essere sommerso dai ricorsi dei lavoratori)? Lo stesso Ministero del Lavoro ha precisato che la norma non liberalizza controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di strumenti di controllo a distanza ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull utilizzo della posta elettronica e di internet". Il Ministero ha precisato inoltre che "non possono essere considerati 'strumenti di controllo a distanza' gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa come PC, tablet e cellulari. In tal modo, viene fugato ogni dubbio - per quanto teorico - circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti". In questi termini, ha concluso il Ministero, "l'accordo o l autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che 'serve' al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che 'serve' al lavoratore per rendere la prestazione il PC, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste 'modifiche' possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l accordo sindacale o l autorizzazione". Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo a distanza e delle modalità di effettuazione dei controlli "i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno disciplinare". Andando per gradi nell esame (crescente) delle criticità, va osservato che per quanto riguarda gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, effettivamente la loro installazione non richiede più un accordo sindacale. Anche prima della riforma, comunque, tali strumenti erano considerati estranei alla fattispecie del divieto assoluto - in quanto non finalizzati (eminentemente) al controllo vessatorio sul lavoratore in quanto il loro scopo è quello di registrare i dati temporali necessari per la gestione aziendale e la remunerazione della prestazione (orari di accesso e uscita, rilevazione degli straordinari, evidenziazione della presenza a mensa in correlazione con gli intervalli contrattuali e nel rispetto dei turni aziendalmente stabiliti, rilevazione della presenza in assemblea, ex art. 20, Stat. lav., ai soli fini del computo delle ore di fatto utilizzate nell'ambito e fino alla concorrenza del tetto massimo individuale delle 10 ore annue retribuite pro-capite). 10

11 Tuttavia tali apparecchiature di registrazione, quantunque non riconducibili - per assenza della diretta finalità di controllo sul lavoratore e per oggettiva rispondenza ad esigenze organizzativo/produttive e di sicurezza - al novero di quelle vietate in assoluto, beneficiavano della legittimazione alla messa in opera ed all'uso (ai sensi del comma 2 dell'art. 4) soltanto nel caso in cui le R.s.a. (o, sussidiariamente, la Direzione Territoriale del Lavoro) dessero atto all'azienda che tali strumentazioni erano carenti in assoluto dei requisiti per un potenziale, indiretto ed accidentale controllo a distanza dell'attività e del comportamento, in generale, dei lavoratori. Con la riforma, effettivamente tali strumenti di registrazione (e i dati da esse registrati) potranno essere installati al di là di procedure di accordo o di autorizzazione. La vera e seconda criticità, tuttavia, è quella relativa alla presunta liberalizzazione del controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Intanto, la formulazione generica della norma porta a chiedersi quali siano effettivamente tali strumenti (il Ministero semplifica frettolosamente indicando smartphone, PC e tablet, ma dimentica molti altri strumenti e tecnologie che prescindono dagli strumenti ) e quale sia il discrimine tra strumenti conferiti dal datore al lavoratore per il loro diretto impiego nella resa della prestazione lavorativa e strumenti che pur conferiti al lavoratore possono non essere solo indirettamente correlati all attività lavorativa. Ad esempio, se un lavoratore del settore dell autotrasporto guida il veicolo aziendale dotato di rilevatore GPS o di event data recorder che anche per esigenze assicurative (e sicuramente per esigenze produttive, es. di controllo dei costi per il carburante, e di sicurezza) traccia gli spostamenti del veicolo e indirettamente segue gli spostamenti del lavoratore, si può ritenere che lo strumento accessorio sul veicolo (che sarebbe il vero strumento per la prestazione lavorativa) rientri nell art. 4, comma 2 del nuovo testo? Anche rispetto alla stessa nota di chiarimento del Ministero, si potrebbe sostenere che anche il GPS o l event data recorder 'serve al lavoratore per rendere la prestazione (si pensi alle rilevazioni statistiche sui kilometri di percorrenza in rapporto ai turni di lavoro). O si pensi ad un addetto di un call center e alla tematica dei cosiddetti controlli in cuffia con cuffiette/microfoni spesso assistiti da particolari software che rilevano il grado di stress del lavoratore, ai fini dei turni di riposo. O ancora, si pensi ad uno smartphone aziendale conferito in uso ad agenti o venditori a domicilio di un azienda dotato di una normale app di mappe eventualmente consultata dal lavoratore per gli spostamenti: anche in questo caso non si potrebbe dire con la frettolosa semplificazione del Ministero che i relativi dati non servono al lavoratore per rendere la prestazione, perché è proprio a tali fini che la app (e dunque anche i relativi dati sugli spostamenti del lavoratore indirettamente acquisiti) verrebbe utilizzata. O ancora, si pensi ad una carta di credito aziendale dotata di chip di memorizzazione dei dati del possessore che spesso utilizza tecnologie a radio-frequenza (RFID) come forma di verifica dell identità del possessore e di autenticazione informatica 11

12 (mentre la tecnologia RFID sarebbe in grado di consentire un controllo a distanza del lavoratore e dei suoi spostamenti, oltre che degli acquisti). In tutti questi casi (e molti altri se ne potrebbero fare) dovrebbe in prima battuta ritenersi escluso alla luce della riforma l obbligo di accordo sindacale preventivo. Inoltre, il Ministero ha da ultimo specificato che non potranno essere installate sugli strumenti di lavoro quali cellulare, tablet, PC, etc applicazioni o simili che abbiano come funzione il controllo perché in tali casi lo strumento ricadrebbe nella normativa degli impianti fissi che richiedono l accordo o l autorizzazione ; tuttavia, non si è considerato che molti dispositivi: a) o già contengono software e funzionalità di fabbrica con funzioni di controllo; b) i devices possono essere tracciati anche indipendentemente dalla installazione di app e similari, semplicemente basandosi sull archiettura tecnica del dispositivo (es: codici univoci, tecniche cc.dd. di fingerprinting, etc). Ma al tempo stesso, a fronte di una presunta liberalizzazione dei controlli, il Legislatore del 2015 ha anche previsto due obblighi formali per poter utilizzare le informazioni così raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro: a) l adeguata e preventiva informazione al lavoratore circa le finalità e modalità d'uso degli strumenti, i casi e i limiti della effettuazione dei controlli; b) il rispetto in ogni caso delle norme sul trattamento dei dati personali. E proprio il rinvio al Codice della privacy che rappresenta una terza criticità applicativa che complica notevolmente l applicazione pratica delle nuove norme, per i motivi che ora esamineremo. 5. Gli effetti pratici del rinvio al Codice della privacy per il controllo a distanza dei lavoratori contenuto nella riforma dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Come prima si accennava, il Legislatore sottopone la novità dell assenza di accordi preventivi per il controllo degli strumenti conferiti al lavoratore a quanto previsto dal Codice della privacy in materia di tutela dei dati del lavoratore. Il Codice della privacy, tuttavia, contiene norme di carattere generale e non specifico sulla tutela dei lavoratori in relazione al trattamento dei dati implicato da attività di controllo: sono appunto le norme sopra richiamate e che rinviano allo Statuto dei Lavoratori. In primo luogo occorre chiedersi in cosa consista praticamente il rinvio al Codice della privacy. Intanto, un primo problema applicativo potrebbe essere rappresentato dalla questione se il rinvio al Codice includa anche le norme esterne a tale testo normativo così come contenute ad esempio nei Provvedimenti Generali del Garante che l Autorità ha specificatamente emanato in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori implicati dall impiego di particolari strumenti: si pensi al provvedimento generale del 1 Marzo 2007 recante le Linee Guida per posta elettronica e Internet o al 12

13 provvedimento generale dell 8 Aprile 2010 sulla videosorveglianza o ai provvedimenti generali recanti le Linee Guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Deliberazione 53/2006) e pubblici (Deliberazione 23/2007). E un aspetto non secondario in quanto il Codice della privacy contiene in materia solo norme di principio generali, mentre le vere regole esecutive sono contenute nella produzione di secondo livello ad opera dell Autorità Garante. Dunque se formalmente si ritenesse il Codice della privacy quale unica fonte normativa che i datori di lavoro devono rispettare, si rischierebbe uno svuotamento effettivo delle tutele. E un altro esempio della assoluta carenza e disattenzione applicate dal Legislatore nella redazione del nuovo testo dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In realtà il riferimento generico al Codice della privacy deve includere anche tutti i provvedimenti e le norme secondarie esecutive come nel tempo emanate dal Garante privacy in forza di uno specifico richiamo contenuto all art. 154, comma 1, lettera c) del Codice della privacy, che prevede che il Garante può prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti. Chiarito questo aspetto, i datori di lavoro nell implementare i trattamenti di monitoraggio e controllo degli strumenti affidati ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione lavorativa dovranno comunque (anche in assenza di obbligatori accordi sindacali) rispettare in seguenti principi: a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici relativi a detti strumenti devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del Codice); b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti svolti mediante monitoraggio degli strumenti affidati per la prestazione lavorativa devono essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza"); d) in base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore (d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di "uso di attrezzature munite di videoterminali", il quale esclude la possibilità del controllo informatico "all'insaputa dei lavoratori"); grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità 13

14 di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Al di là poi di questi canoni generali, i datori di lavoro per l effettuazione di controlli su strumenti affidati ai lavoratori per la prestazione lavorativa, anche senza preventivi accordi sindacali - dovranno comunque rispettare le specifiche prescrizioni degli applicabili provvedimenti settoriali del Garante, tra cui vanno per lo meno ricordati: 1. il Provvedimento del Garante del 1 Marzo 2007 recante le Linee Guida per posta elettronica e Internet (che difatti è stato puntualmente richiamato sia dal parare della Commissione Lavoro della camera, sia dalla precedente nota del Ministero del Lavoro per ricordare che la riforma dell art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è in linea con il quadro normativo privacy ); 2. il Provvedimento del Garante del 12 Novembre 2014 recante le Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica (ad esempio, se tra gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze vengono utilizzati sistemi che utilizzano dati biometrici, come le impronte digitali in luogo di badge); 3. l Autorizzazione Generale n. 1/2014 sul trattamento dei dati sensibili dei lavoratori, se i trattamenti finalizzati al controllo degli strumenti affidati in uso ai lavoratori abbiano ad oggetto anche dati sensibili (cioè i soli dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale); 4. le Linee Guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Deliberazione 53/2006) e pubblici (Deliberazione 23/2007). Invece, per gli impianti audiovisivi di cui al primo comma del nuovo articolo 4 dello Statuto, oltre a permanere la necessità di accordi sindacali o dell autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro (si ricorda sul punto che a seguito della emanazione della Nota n 7162 del 16 aprile 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito le nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste in caso di installazione di apparecchiature per la videosorveglianza, che escludono l accesso tecnico preventivo e l esame dei luoghi e degli impianti da parte degli ispettori), i datori di lavoro anche laddove l installazione sia concordata o autorizzata dovranno in ogni caso rispettare anche le prescrizioni contenute nel Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del Garante dell 8 Aprile 2010, cui si rinvia. Il nuovo testo dell articolo 4 dello Statuto sottopone poi l abrogazione dell obbligo di accordi sindacali per il controllo degli strumenti affidati al lavoratore per la resa della prestazione lavorativa alla ulteriore condizione che sia fornita al 14

15 lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. Sul punto si osserva che il concetto di adeguata informazione potrebbe essere ben più ampio: potrebbe non essere sufficiente fornire al lavoratore la dovuta l informativa sul trattamento dei dati personali ex articolo 13 del Codice della privacy, o per lo meno questa dovrebbe essere integrata con informazioni oltre a quanto previsto dall art. 13 del Codice in merito ai requisiti informativi fondamentali. Sempre per quanto riguarda il rapporto tra Codice della privacy e trattamento dei dati del lavoratore implicato dall utilizzo e dal controllo degli strumenti affidati per la resa della prestazione ai sensi del nuovo articolo 4 dello Statuto, può essere opportuno chiedersi se alla luce della disciplina del Codice, e proprio perché è venuto meno il filtro degli accordi sindacali e delle autorizzazioni per tali strumenti, il datore di lavoro debba chiedere il consenso del lavoratore. La risposta è negativa: il consenso del lavoratore non è necessario - proprio ai sensi delle norme del Codice - se il relativo trattamento (ovviamente nell alveo di liceità dei controlli): a) è necessario per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro del quale è parte il lavoratore [art. 24, comma 1, lettera b) del Codice]; b) per quanto riguarda i dati sensibili, è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale [art. 26, comma 4, lettera d) del Codice]; c) si conforma ai Provvedimenti settoriali del Garante, che prevedono il c.d. bilanciamento di interessi, cioè l esclusione dell obbligo di richiedere il consenso ove il titolare del trattamento rispetti pienamente tutte le prescrizioni emanate dal garante nei provvedimenti applicabili. 6. Cenni alle Linee Guida del Garante sul monitoraggio di e Internet sui luoghi di lavoro. Come più sopra anticipato, alla luce del nuovo testo dell articolo 4 dello Statuto, la eliminazione della necessità di accordi sindacali preventivi per il controllo dei soli strumenti affidati al lavoratore per lo svolgimento delle mansioni affidate rende ancor più rilevante il rigoroso rispetto delle specifiche regole contenute nei provvedimenti generali di settore del Garante per la privacy. Tra questi provvedimenti, soprattutto il Provvedimento del Garante del 1 Marzo 2007 recante le Linee Guida per posta elettronica e Internet ha un diretto impatto sulla tematica. 15

16 Prima di accennare sinteticamente ai relativi adempimenti previsti in capo al datore di lavoro, non ci si può esimere dall osservare come tale provvedimento detti regole specifiche sul controllo solo di alcuni degli strumenti di lavoro, appunto la disponibilità di un account di posta elettronica e della connessione da postazione di lavoro o da altri device alla Rete Internet. Ad avviso di chi scrive, dunque, sarà necessario un aggiornamento e una integrazione da parte dell Autorità privacy, poiché in assenza di ulteriori chiarimenti (es: note o circolari del Ministero del Lavoro), le Linee Guida saranno l unico atto normativo contenente specifiche regole sui controlli, ancorchè però limitate ai due soli strumenti citati. Le Linee Guida su e Internet prescrivono dunque quanto segue. I datori di lavoro privati e pubblici, hanno l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli sui e Internet. Dal punto di vista pratico ciò può avvenire mediante la redazione e diffusione del c.d. Disciplinare Interno, redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico. A seconda dei casi il Disciplinare Interno dovrebbe ad esempio specificare: 1. se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna; 2. in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro); 3. quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente; 4. se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di log ); 5. se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime 16

17 specifiche e non generiche per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni); 6. quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente; 7. le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti; 8. se sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato; 9. quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali; 10. le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10 ). Dunque è assolutamente opportuno che i datori di lavoro (privati e pubblici) aggiornino o integrino il Disciplinare Interno in essere (che dovrebbe riguardare non solo e Internet, ma tutti gli strumenti e le risorse informative e informatiche quali strumenti affidati in uso al lavoratore) per allinearlo con le nuove previsioni dell articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, una volta che esse entreranno in vigore. Oltre al Disciplinare Interno, i datori ai sensi delle Linee Guida devono comunque rendere l informativa privacy al lavoratore. All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli (principio che come visto sopra è di rango ora normativo con la specificazione contenuta all art. 4.3 dello Statuto), si affianca infatti il dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice: rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli. Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti. Inoltre, le Linee Guida del Garante privacy prescrivono un importante principio sulla effettuazione pratica dei controlli, quello della gradualità. Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. 17

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