COMUNE DI MONTECICCARDO PROVINCIA DI PESARO -URBINO

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1 COMUNE DI MONTECICCARDO PROVINCIA DI PESARO -URBINO REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO < ' APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09/02/2018 Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel Fax 0721/

2 INDICE Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Articolo 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS Articolo 4 - Nomina della Commissione Articolo 5 - Convocazione Articolo 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze Articolo 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione Articolo 8 - Spese difunzionamento della Commissione Articolo 9 - Richieste di intervento della Commissione -Modalità di presentazione e contenuto della domanda Articolo 1O - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, istallazioni dello spettacolo viaggiante Articolo 11 - Norma finale Allegato A - documentazione da allegare Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel Fax 0721/

3 Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D , n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e collegati. Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 'n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TU.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.PR. 24 luglio 1977, n In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità); b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali ed impianti di pubblico ' spettacolo realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica (DPR 493/86); d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge , n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante); e) controllare con frequenza, almeno triennale, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per il computo del triennio, si tiene conto della data di rilascio dell'autorizzazione originaria; f) procedere alla verifica dei requisiti tecnici,.finalizzata alla registrazione e al rilascio del codice identificativo delle nuove attività di spettacolo viaggiante. Ogni nuova attività d i spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cu i ambito territoriale è Via Roma, Monteciccardo (PU) -Te!. 0721/9 l Fax 072l/9l O190 - comune.monteciccardo@emarche.it

4 avvenuta la costruzione o è previsto i l primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede socir:1je del gestore ovvero in al tro Comune ove è resa d isponibi le per i controll i previsti dal decreto del Ministero dell'interno 18/05/2007 ed essere muni ta d i un codice identificativo ri lasciato dal medesimo Comune. Non rientrano nella competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell' art.142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. 311/2001: - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza supenore a spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a spettatori; - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Sanità. - Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (D.M. 19 agosto 1996 e D.M. 23 gennaio 1997). Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale: a) i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico; b) fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc.). Si dà atto che l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico e/o gli artisti, deve essere rispondente alle disposizioni del D.M , sussistendo l'obbligo dell'organizzatore di produrre la documentazione tecnica ivi prevista. Permane l'obbligo per l'organizzatore di produrre tutta la documentazione prevista dal D.M nei casi individuati nella medesima norma, con particolare riferimento a quanto prescritto al titolo IX. Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel. 0721/ Fax 0721/ comune.monteciccardo@emarche.it

5 Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del TULPS, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente, già soggetti a verifica della Commissione, se non vi sono variazioni delle installazioni per posizione e consistenza, e degli impianti. Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Monteciccardo è così composta: dal Sindaco o suo delegato che la presiede; dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; dal dirigente medico dell'azienda Sanitaria o da un medico dallo stesso delegato; dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; da un esperto di elettrotecnica. Alla Commissione può essere aggregato un esperto in acustica (nel caso in cui si verifichi locali da ballo, discoteche e similari) o in altra disciplina tecnica in relazione alle caratteristiche della manifestazione o locale da verificare; è fatta salva la possibilità di integrazione della commissione stessa, prevista dall' art.141/bis IV comma e seguenti della norma citata. Tutti i componenti della commissione, nell 'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili. ' La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita prima della scadenza, prosegue nelle sue funzioni sino ad avvenuta nomina della nuova commissione. <. Art. 4 -Nomina della Commissione La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine. La Commissione può essere integrata, su loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di un supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizioni ad albi od ordini professionali e da "curricula" da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della Commissione, tenuto conto che si tratta di componenti eventuali. Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel. 0721/ Fax 0721/ comune.monteciccardo@emarche.it

6 I componenti della Commissione sono obbligati al rispetto del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e di quello al tempo vigente nel Comune di Monteciccardo. La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato, dal Sindaco, segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli. Art. 5 - Convocazione La commissione è convocata dal Sindaco con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea. e ' Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. L'invito è effettuato almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza quando il termine può essere ridotto a 48 ore. La data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste precedentemente, nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri, e verbali delle adunanze Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Sindaco nell'avviso di convocazione. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale, di tutti i componenti. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario. Ogni componente della Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante. Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie, annualmente, m apposito registro/raccoglitore. } Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel. 0721/ Fax 0721/91O190 - comune.monteciccardo@emarche.it

7 Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt.14 e ss. della legge 241/1990, in quanto applicabili. Ad ogni verbale di seduta deve esser allegato copia del relativo avviso di convocazione. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori che, pur pervenute fuori termine, la Commissione ritenga in ogni caso di esaminare. Nell'effettuazione dei sopralluoghi la Commissione tiene conto delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali. Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Colrìmissione Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare: a) controlli di cui all'art.141 comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.141/bis del medesimo; b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redarre apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla comm1ss10ne laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla Legge. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione. Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del richiedente. Al ricevimento della domanda, il SUAP provvederà a determinare gli importi dei versamenti dovuti per le spese di commissione, salvo conguaglio, da versare prima dell'emissione del titolo autorizzativo oltre alle spese di sopralluogo. Via Roma, Monteciccardo (PU) -Tel. 0721/ Fax 0721/ comune.monteciccardo@emarche.it

8 Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza nella misura stabilita con apposita Deliberazione dalla Giunta Comunale. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.141, primo comma lettera e), del Regolamento al T.U.L.P.S.. Sarà invece dovuto il compenso ai soggetti chiamati ad effettuare il sopralluogo triennale ai sensi dell' art.2, lett. e), del presente regolamento. Per le tariffe richieste da altre P.A. che partecipano alla Commissione per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, si applicheranno quelle ufficialmente approvate dalle stesse (Azienda Sanitaria e VV.FF.). La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo e di esame dei progetti comporta la (... non effettuazione del sopralluogo ovvero dell'esame progetto. Le spese di sopralluogo non sono dovute dalle associazioni culturali, sportive e religiose, comunque senza fini di lucro, quando operano con il patrocinio del Comune. Del patrocinio deve essere dato conto con apposito atto deliberativo del Comune. Articolo 9 - Richieste di intervento della Commissione - Modalità di presentazione e contenuto della domanda Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al SUAP del Comune di Monteciccardo e presenata, in modalità telematica, per i soggetti di cui al DPR 160/2010, in modalità anche cartacea per gli altri soggetti: 1) almeno 40 giorni prima della data per il quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza relativa alla valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); 2) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc. I termini di esame delle domande indicati precedentemente, potranno essere ridotti ad un terzo, qualora entro il mese di febbraio di ciascun anno gli organizzatori delle manifestazioni temporanee producano tutta la documentazione e le attestazioni necessarie. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero firma digitale apposta secondo quanto indicato dall'allegato tecnico del DPR 160/2010, redatti da un tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola secondo la legge. Via Roma, Monteciccardo (PU) -Te!. 0721/ Fax 0721/ comune.monteciccardo@emarche.it

9 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella prevista, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed alla Azienda Sanitaria, in modalità telematica, con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione. La Commissione provvede ad esprimere il proprio parere nei termini di cui precedentemente scritto ovvero entro quelli ridotti prescritti se richiesta corredata di tutti i documenti necessari ed in occasione di manifestazioni temporanee. Il parere espresso è confermato se successivamente al sopralluogo vie'he accertata la conformità dello stato di fatto dei luoghi, degli impianti e delle strutture a quanto rappresentato. Articolo 10 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, istallazioni dello spettacolo viaggiante. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccamc1, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi, di cui alla legge 6 ottobre 1995 n.425, ' alle disposizioni del relativo regolamento di esecuzione. Qualora siano installate altresì, attrazioni comprese nell'elenco di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, che istituisce l'elenco delle attrazioni, per identificare cosa è in effetti "spettacolo viaggiante, deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, dall quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza relativa normativa di settore, nonché al DM 18/05/2007 e successive integrazioni e modificazioni. Articolo 11 - Norma finale Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente m materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001 e dal DPR 293/2002; nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 445/2000, per la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Via Roma, Monteciccardo (PU) -Te!. 0721/ Fax 0721/ comune.monteciccardo@emarche.it

10 ALLEGATO A) - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Per locali/impianti con capienza dipersone pari o inferiore a 200: relazione tecnica (sostituisce esame e/o sopralluogo della Commissione) a firma di professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, attestante la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche di sicurezza. La suddetta relazione deve comunque evidenziare: - tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto; - normativa vigente presa a riferimento; - ubicazione locale/impianto/manifestazione; - idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso; - accessibilità ai portatori di handicap; - eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto); - rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione. (' ' Per le manifestazioni temporanee con afflusso dipersone pari o inferiore a 200 planimetria con lay-out della struttura allestita ed individuazione delle misure di sicurezza previste; dichiarazione di conformità degli impianti e della idoneità statica della struttura; Per manifestazioni con palchi di altezza inferiore a m. 0,80 (non soggetti a verifica da parte della Commissione): certificato di idoneità statica delle strutture allestite; dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o collaudo redatto da tecnico abilitato; approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo), quando previsti dalla normativa. PER LOCALI/IMPIANTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE (ESAME PROGETTO E/O COLLAUDO IMPIANTO): pianta in scala dei locali con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici; progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica) e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice; documentazione elencata negli Allegati I e II al D.M. Interno del 4/05/1998; relazione a firma di tecnico abilitato. Via Roma, Monteciccardo (PU) - Te!. 0721/ Fax 0721/91O190 - comune.monteciccardo@emarche.it

C I T T À D I P O T E N Z A

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