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1 OGGETTO FRUIZIONE DELLE FERIE QUESITO (posto in data 2 maggio 2017) Siamo senza primario per il pensionamento del medesimo da mesi, uno dei colleghi è facente funzione, nel mese di febbraio ho chiesto al collega di poter prenotare un viaggio per il periodo estivo le prime due settimane di luglio. Come normalmente facciamo ogni anno per tale motivo oltre a chiederlo a voce ho inviato una mail con la richiesta. A voce mi è stato detto sì ma non è seguita alcuna risposta scritta. A marzo a seguito della situazione di scarsa affidabilità Alitalia, sono stata contatta dalla agenzia che mi ha cambiato i voli (posticipandoli), non più con Alitalia, ma con altra compagnia, ho inviato subito una mail al collega col mio telefonino ed ho poi a voce ribadito la situazione. Come ho precisato al collega il viaggio della sottoscritta e della famiglia era già stato pagato. Ho quindi chiesto di posticipare di una settimana ovvero la seconda e terza di luglio. Non mi è stata inviata nessuna risposta scritta ma a voce mi è stato riferito che poiché al momento non era stata formulata alcuna richiesta la cosa era fattibile. (Lo scorso anno le mie ferie sono state posticipate di una settimana per favorire un collega che all'ultimo momento aveva anticipato le ferie). 1 Ora la settimana scorsa ovvero oltre 30 gg dalla mia comunicazione è stata indetta una riunione e mi è stato detto che le ferie sono autorizzate per le prime due settimane di ogni mese o le seconde due per un totale di 14 giorni. Ho provato a anticipare il viaggio che però essendo già stato pagato e organizzato non è spostabile pena la perdita dell intera somma. Considerato che nella riunione sopra richiamata sono state nuove regole vorrei sapere se per ferie richieste prima di quella riunione possono essere applicate le regole degli anni passati ed ancora se trascorsi 30 giorni la mancata risposta alla mia richiesta può essere interpretata come silenzio assenso ai sensi della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 di riforma della pubblica amministrazione.

2 RISPOSTA (inviata in data 7 maggio 2017) La fruizione delle ferie deve essere disciplinata da un regolamento aziendale che precisi in maniera puntuale le procedure che devono essere seguite sia per la richiesta che per l autorizzazione, nell ambito dei vincoli posti dalla normativa vigente, il rispetto dei quali postula tra l altro una programmazione annuale che contemperi le esigenze organizzative e produttive aziendali con le esigenze dei professionisti. Assolutamente obbligatoria deve essere in ogni caso la formalizzazione scritta sia della richiesta che dell autorizzazione, a garanzia di una certezza di diritto che è condizione essenziale per una gestione serena della propria vita personale e familiare. La prassi che sembra consolidata nell azienda in cui opera il dirigente che pone il quesito è assolutamente impropria, e può generare disguidi analoghi a quello che si è determinato, a proposito del quale devono ritenersi applicabili il principio generale della correttezza sancito dall articolo 1175 del codice civile, il principio generale della buona fede, sancito dall articolo 1375 del codice civile, ed il principio generale del favor prestatoris, secondo il quale in ogni caso devono essere applicate interpretazioni favorevoli al lavoratore, considerato la parte debole nel rapporto di lavoro. 2 Nel caso specifico oggetto del quesito è palese la situazione di forza maggiore che si è determinata, nella quale l applicazione di regole tra l altro stabilite in data successiva alla richiesta di modifica del programma di ferie comporterebbe un danno evidente e documentabile. Ferma restando l esigenza di adottare un regolamento che disciplini diritti e doveri in un ambito che ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei professionisti, nel caso in questione, laddove non fosse possibile risolvere il problema col direttore facente funzioni, deve essere presentato ricorso per via gerarchica, inviando al direttore generale formale richiesta di intervenire d autorità, facendo presente che laddove tale richiesta non fosse accolta sarà presentato ricorso d urgenza al giudice del lavoro.

3 Le motivazioni del ricorso non possono far riferimento all articolo 17- bis introdotto nella legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, perché il silenzio assenso di cui si parla nell articolo 17- bis concerne i provvedimenti amministrativi adottati da una pubblica amministrazione a fronte di una richiesta presentata da un altra amministrazione pubblica. L articolo 17-bis in questione dispone infatti al comma 1 che Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento, non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini e con il comma 2 precisa che Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 3 La disposizione applicabile in questo caso è semmai per analogia piuttosto che per specifica attinenza, quella disciplinata dall articolo 2 della medesima legge 241, che al comma 1 dispone: Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e al comma 2 precisa: Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Il problema sostanziale nel caso oggetto del quesito non è il rispetto formale di termini, ma il vero e proprio abuso di potere che si sta perpetrando ai danni del dirigente in questione, del quale non possono non trovare ascolto le ragioni derivanti da eventi del tutto eccezionali e non dipendenti dalla sua volontà.

4 Nella situazione descritta nel quesito è opportuno tentare di comporre la questione con una intesa con il direttore di struttura complessa, al quale è opportuno comunque indirizzare richiesta formale nella quale si richiamino i fatti che si sono verificati e si sottolinei la buona fede del dirigente e il danno che subirebbe laddove non gli fosse concessa la richiesta modifica del programma delle ferie. Laddove questa richiesta non fosse accolta il passo successivo è presentare ricorso per via gerarchica, indirizzato al direttore generale e per conoscenza al responsabile del servizio gestione risorse umane, allegando in copia sia la richiesta rivolta al direttore della struttura complessa, sia il diniego dallo stesso pronunciato. A fronte di un esito negativo di questa ulteriore iniziativa l unica soluzione è presentare ricorso al giudice del lavoro, difronte al quale l amministrazione deve dimostrare l effettiva impossibilità per esigenze organizzative e produttive, di concedere la modifica richiesta, in forza del principio generale, sancito dal comma 2 dell articolo 2109 del codice civile, dell obbligo per il datore di lavoro di tener conto degli interessi del lavoratore, cercando, nei limiti del possibile, di contemperare con tali interessi le esigenze organizzative e produttive dell impresa. 4

5 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. CODICE CIVILE Articolo 2109 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. 5 Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (*), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo (*) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-10 maggio 1963, n. 66 ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", ed ha sancito il principio del diritto alle ferie proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

6 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 Articolo 10 Ferie annuali 1. durata e modalità di fruizione delle ferie Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita al personale che opera in servizi di pubblica sicurezza o protezione civile, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. divieto di monetizzazione delle ferie Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 6

7 CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 1. numero di giorni di ferie spettanti per ogni anno di servizio Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. numero di giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma giorni di ferie e articolazione settimanale dell orario di lavoro Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse 7 4. quattro giornate di riposo in aggiunta ai giorni di ferie Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. festività del Santo Patrono La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo.

8 CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 6. ferie spettanti nell anno di assunzione o cessazione Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. ferie e permessi retribuiti Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie. 8. modalità di fruizione delle ferie Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre rientro anticipato dalle ferie per motivi di servizio In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

9 CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 10. interruzione delle ferie per malattie protratte per più di tre giorni Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. termine entro il quel devono essere fruite le ferie In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. irriducibilità delle ferie per malattia o infortunio Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell anno successivo pagamento sostitutivo delle ferie Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro. L applicazione di questo comma è drasticamente ridotta a seguito della disposizione di cui al comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 95/2012, di seguito riportato

10 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Articolo 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 8. disposizioni in materia di ferie, riposi, permessi Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. 10

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