TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da:
|
|
- Agnese Silvestri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N.R.G /2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da: CHIARA BONI & SONS SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti BIGLIERI SARA, PETRIS DAVIDE, TAVOLARO SERENA, CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEGLI AFFARI, MILANO presso il difensore avv. BIGLIERI SARA RICORRENTE nei confronti di X-FECT SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti MIOLI BARBARA, DALESSANDRI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIA LORENZO MAGALOTTI, ROMA presso il difensore avv. MIOLI BARBARA e nei confronti di STELLA SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti TORSELLO MARCO, SERRANTONI FEDERICA, elettivamente domiciliata in VIA ALBERTO DA GIUSSANO, MILANO, presso il difensore avv. TORSELLO MARCO RESISTENTI Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 9 gennaio 2018, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il presente procedimento cautelare è stato promosso in corso di causa, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo N /2017, emesso dal Tribunale di Milano in data 2 settembre 2017 e notificato in data 5 settembre 2017, per la somma di euro ,22; giudizio, instaurato, con atto di citazione notificato in data , dall opponente, qui ricorrente in via cautelare, CHIARA BONI. Nel giudizio di merito l opponente Chiara Boni ha Pagina 1
2 chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo in compensazione i maggiori crediti di cui alla domanda di condanna risarcitoria, ha formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura intercorso con l opposta Stella, di accertamento della violazione da parte dell opposta Stella e di X-Fect di modelli non registrati e di accertamento della concorrenza sleale posta in essere da STELLA e X-FECT, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (non inferiore ad Euro ,00) e la irrogazione di misure inibitorie e correttive. La ricorrente CHIARA BONI ha allegato, a fondamento delle domande cautelari, che: ha sviluppato una linea di abiti caratterizzati da un design originale e da materiali innovativi (tessuti stretch forniti da Eurojersey S.p.A); STELLA, sin dal 2009, ha confezionato capi di abbigliamento per conto di CHIARA BONI, sulla base dei modelli non registrati disegnati dall omonima stilista, utilizzando il materiale fornito da Eurojersey su richiesta di CHIARA BONI; le parti hanno stipulato, in data 10 ottobre 2014, il contratto nel quale STELLA, riconosciuti i diritti, la titolarità e l interesse di Chiara Boni & Sons srl nei confronti dell abbigliamento per essa prodotto, si è impegnata a non svolgere alcuna attività che danneggi tali diritti, titoli ed interessi ; nel gennaio 2017, X-FECT ha presentato presso una fiera svoltasi a Berlino una collezione di abiti replicanti le stesse caratteristiche dei modelli originali di CHIARA BONI ; i capi di X-FECT sono stati confezionati da STELLA con il tessuto stretch prodotto da Eurojersey ed adoperando i modelli di CHIARA BONI; X-FECT ha commercializzato gli abiti contraffatti avvalendosi di una diffusa rete di negozi e del proprio canale e-commerce ( ); il 22 marzo 2017 CHIARA BONI ha risolto il rapporto contrattuale con STELLA per l illecito descritto e il 4 aprile 2017 CHIARA BONI ha diffidato X-FECT dal proseguire gli atti di concorrenza sleale. La ricorrente precisava, inoltre, che: nelle more dell instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale s inserisce la presente fase cautelare, la convenuta opposta/resistente STELLA ha promosso, parallelamente, un giudizio di merito di accertamento negativo della contraffazione (RG 49910/2017, con prima udienza fissata il ); in data , STELLA ha notificato a CHIARA BONI, un nuovo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e munito di atto di precetto, del valore complessivo pari ad Euro , 58. Ciò allegato in fatto, l opponente-ricorrente CHIARA BONI, ha contestato alle resistenti la violazione dei diritti della ricorrente sui modelli comunitari non registrati, assumendo che anteriormente non era stato diffuso alcun modello identico o conferente un impressione generale coincidente con i disegni in contestazione, nonché la contraffazione da parte delle resistenti e la Pagina 2
3 concorrenza sleale sotto il profilo dell imitazione servile, dell appropriazione di pregi e della concorrenza parassitaria. La ricorrente Chiara Boni ha concluso, chiedendo, quindi, in via cautelare, l applicazione della misura inibitoria con efficacia transfrontaliera, del sequestro dei prodotti, del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. fino alla concorrenza delle voci di danno chieste nel giudizio di merito, pari almeno alla somma di Euro ,00, quale danno patrimoniale da contraffazione e concorrenza sleale, importo poi ridotto all esito del subprocedimento cautelare. 2. Si è costituita la resistente-convenuta opposta Stella, chiedendo il rigetto delle richieste cautelari e deducendo, in fatto, che: Stella è una società attiva nel settore della confezione di capi di abbigliamento per conto di terzi venutasi a trovare in una condizione di dipendenza economica rispetto a CHIARA BONI, considerati gli investimenti fatti e la rilevante incidenza sul proprio fatturato della collaborazione con quest ultima, pari al 60/70 % del suo fatturato; Verso la fine 2016 CHIARA BONI ha stretto rapporti commerciali con altri sub-fornitori e gli ordini a STELLA si sono ridotti alla metà ; il 21 marzo 2017, su richiesta di CHIARA BONI, STELLA ha restituito tutti i modelli e materiali conservati presso i suoi magazzini, sulla base di una dichiarata riorganizzazione aziendale ; il giorno seguente, 22 marzo 2017, CHIARA BONI comunicava la propria intenzione di porre fine al rapporto contrattuale sulla base di un insussistente inadempimento del contratto, consistente nell aver compiuto atti di imitazione servile della collezione di Chiara Boni. La resistente/convenuta opposta contestava, quindi, di avere utilizzato e/o imitato i modelli della opponente, nonché la sussistenza dei requisiti della novità e del carattere individuale dei modelli medesimi, deducendo che si trattava di modelli standardizzati o addirittura, in alcuni casi, divulgati anteriormente da parte di X.Fect. Inoltre, dedotta l abusività della complessiva condotta di Chiara Boni (sotto forma, in particolare di abuso della dipendenza economica di Stella e/o abusiva interruzione del rapporto contrattuale di fornitura), dava atto di avere svolto, in altro giudizio parallelo, domande di accertamento negativo della violazione di modelli e della concorrenza sleale e domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall abuso di dipendenza economica e dalla interruzione dei rapporti contrattuali in corso. Infine, precisava che CHIARA BONI si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento delle fatture relative alle forniture già integralmente adempiute da parte di STELLA e mai contestate, concernenti sia l importo ingiunto nel giudizio di opposizione nel quale s inseriva il presente procedimento cautelare (per euro ,22) che l ulteriore Pagina 3
4 importo pari ad euro ,05, per altre forniture, in relazioni alle quali era stato emesso un secondo decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo. Rilevava inoltre, a fondamento anche dell assenza del periculum in mora, che la quota di utile che essa aveva conseguito, in virtù della vendita dei capi di abbigliamento contestati in favore di X-Fect, ammontava ad 2.028,35 e non all ingente danno quantificato nella somma di , Si costituiva, infine, X-Fect, chiedendo di dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate le domande di cui al ricorso cautelare in corso di causa. In particolare deduceva che: - nel 2014 aveva iniziato la produzione di capi di vestiario anch essi modellanti, comodi caratterizzati da uno stile femminile e con cd. dettagli moda ; - dal 2015 realizzava la produzione per conto di X-FECT da STELLA; - X-FECT aveva ideato autonomamente i propri modelli, selezionando altresì il tessuto con cui realizzarli. Il tessuto stretch doppiato o o Bonded di Eurojersey è un tessuto normalmente reperibile sul mercato e quest ultima non è legata da un rapporto di esclusiva con la ricorrente; - il sito internet di commercio on line non era più attivo ed il servizio di hosting era stato disdettato ; - alcuni modelli commercializzati da CHIARA BONI erano scaduti, quali: Modello "REBECCA"(scaduto il 10/7/2017); Modello "KALI"( scaduto il 26/2/2016); modello "MELANIA"( scaduto l'8/9/2017); Modello "QUINZIA"( scaduto il 17/7/2016); modello "TOP LIU'" (scaduto il 17/2/2017); - la ricorrente non aveva assolto l onere probatorio sulla novità e il carattere individuale; - non vi era interferenza con i modelli in contestazione, in considerazione delle differenze che generavano un impressione generale diversa nell utilizzatore informato e della mancanza d identità, indispensabile nei modelli non registrati. Inoltre, e con particolare riguardo al periculum in mora, evidenziava che: a) la vendita tramite sito Internet dei prodotti da parte di X-Fect era stata interrotta, in quanto il sito non era più on line; b) i modelli X-Fect non erano più appetibili, in quanto riguardanti: i) collezioni estive; ii) collezioni di oltre due anni fa. Gli abiti X-Fect appartenevano peraltro alla cd. categoria di abiti di prontomoda, cioè confezionati dietro specifico ordinativo dei clienti sulla base delle mode del momento; essi non erano, quindi, caratterizzati da uno specifico stile, ma contenevano i cd. elementi di moda dettati dalla specifica stagione in cui erano prodotti e commercializzati. 4. Il presente procedimento cautelare in corso di causa s inserisce in un ampio contenzioso esistente tra le parti, che hanno instaurato diversi giudizi, promuovendo plurime domande contrapposte e/o riconvenzionali, implicanti l accertamento della responsabilità dell opponente Pagina 4
5 per abuso di dipendenza economica e inadempimento contrattuale, da un lato, e responsabilità della convenuta opposta e della concorrente per violazione di modelli non registrati e concorrenza sleale, dall altro. Ai fini della decisione in via cautelare sulle istanze cautelari, è importante osservare che la ricorrente (opponente nel giudizio di merito) è debitrice d ingenti importi, per prestazioni ad essa pacificamente effettuate, mentre i crediti da essa vantati, ed eccepiti in compensazione, sono di natura risarcitoria e devono essere provati nel giudizio di merito, così come devono essere provati i crediti vantati dalla controparte sempre a titolo risarcitorio e derivanti da altro titolo. Tali considerazioni sono sufficienti per il rigetto della richiesta cautelare, formulata da Chiara Boni, di sequestro conservativo, considerato che la convenuta opposta è creditrice di un ingente credito nei confronti dell opponente, per prestazioni pacificamente rese in suo favore. Venendo alle domande inibitorie, si ritiene di non accoglierle alla luce delle seguenti circostanze. La contestazione della violazione dei modelli non registrati postula la prova, che grava sul ricorrente, della sussistenza dei requisiti d individualità e di novità ( art Reg 6/2002 CE). Nel caso di specie, alcuni dei modelli oggetto di contestazione sono pacificamente scaduti e ciò comporta l inidoneità della misura inibitoria, giacché ontologicamente si proietta nel futuro, anche nel caso in cui fosse ravvisato il fumus boni iuris della violazione dei modelli non registrati; alcuni modelli sono prima facie mancanti del requisito dell individualità ( ad es. i modelli con le seguenti caratteristiche individualizzanti allegate dalla ricorrente: il pantalone leggermente a zampa, il vestito a trapezio con lunghezza sopra il ginocchio ); per altri modelli, la resistente ha dedotto la commercializzazione in data antecedente alla prima divulgazione allegata dalla ricorrente, fornendo alcuni elementi documentali (fatture e cataloghi) che rendono opportuni degli approfondimenti probatori nel giudizio di merito, nel quale è stato promosso il presente procedimento cautelare; la concorrenza per imitazione servile postula l esistenza del carattere della distintività, da accertare in concreto; quanto alla concorrenza per appropriazione di pregi, le resistenti non hanno effettuato alcuna comunicazione destinata a terzi di autoattribuzione di caratteristiche dell impresa o dei prodotti proprie della concorrente; in un simile e complesso contesto di controversi rapporti tra le parti, da approfondire nel giudizio di merito, la concorrenza parassitaria per appropriazione indebita del lavoro della ricorrente, quand anche fosse ravvisata, troverebbe adeguata tutela sul piano risarcitorio, considerato, tra l altro, che la misura inibitoria, per essere proporzionata, non potrebbe che avere Pagina 5
6 durata limitata e corrispondente al vantaggio concorrenziale conseguito per effetto dell indebito agganciamento parassitario, mentre i modelli in gran parte sono già scaduti e relativi a collezioni superate e, quindi, il vantaggio concorrenziale parrebbe già esaurito. 5. In pendenza del giudizio di merito, le spese del presente procedimento cautelare in corso di causa vengono regolate all esito del giudizio medesimo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sul ricorso proposto da CHIARA BONI & SONS SRL nei confronti di STELLA SRL e di X-FECT SRL, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - Rigetta il ricorso. - Spese al merito. Si comunichi. Milano, 11 gennaio 2018 Pagina 6 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani
N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro
N. R.G. 6126/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da: MABINA S.R.L., in persona dell amministratore unico,
R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr
R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 6752/2017 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
ATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO
ATTO DI TRANSAZIONE Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in persona degli amministratori giudiziari, dott.ri TIZIO e CAIO, assistiti dall'avv. Filano; e la
Accoglimento totale n. cronol. 480/2017 del 16/02/2017 RG n /2016
N. R.G. 67919/2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 30014/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da:
N. R.G. 2016/19016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 19016/2016 promosso da: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (C.F. 01217430154)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA
N.R.G. 24793/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13 giugno 2017, ha pronunciato
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale
Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale
ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE
ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 2017/13553 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13553/2017 promosso da: CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura cautelare iscritta al N.
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 PER,in persona
COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),
cibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in
N. R.G. 2016/64946 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 64946/2016 promossa da: RESIDENCE SRL (C.F. ) con il patrocinio dell avv. DANESI LUCA e dell avv.
Avv. Marco Verrini
TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,
Tribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 7/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX MIGNANELLI/SKY ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott.
N. R.G. 653/2016 *** Pagina 1
N. R.G. 653/2016 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Gandolfi Presidente dott.ssa
Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
Valenza probatoria di una fattura: il parere della Cassazione
Valenza probatoria di una fattura: il parere della Cassazione La fattura commerciale, sebbene consenta di ottenere l emanazione di un decreto ingiuntivo, può avere valore di prova o resta solo un indizio?
Accoglimento istanza del 04/10/2016 RG n. 457/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Federica Ferrari ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella
DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
pagina 1 di 5 intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da:
N. R.G. 27991/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 27991/2017, promosso da: RADAELLI ANGELO SRL, in persona del
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 76843/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana ha
SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.
TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi della XXX S.p.A., in persona del proprio Presidente del Consiglio d Amministrazione nonché Legale Rappresentante Sig.... (C.f.:...), con sede legale
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SCRITTURA PRIVATA. tra - XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, con
SCRITTURA PRIVATA tra - XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, con sede in Rocca Priora, Via della Pineta, 117, C.F. e P.I.V.A. 84002100588 in persona del Presidente Dott. Damiano
INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Presentazione seconda edizione... pag. XIII XV Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.
Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito
Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Con sentenza del 11 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE
N. R.G. 3629/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 3629/2016 promosso da: CAMICERIA FRAY, assistita
Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO
128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato
N.10228/2016 R.G. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA pronunciando sul ricorso ex art. 670 cpc depositato in data 25 ottobre 2016 da Z. A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE
IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:
tj"rs:,:",.~:'i:::",o. ~ '" sente oza ".!tf,., ~(1 "l () r' \ \ \. C' '_._~ll~}lll,), RUOLO I CROI~C~C!3i~A; \, REPUBBLICA ITALIANA REPEmc, J :: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRlBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -
Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica - La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all opponente, soprattutto se la presenza
DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
INDICE SOMMARIO. Presentazione...
SOMMARIO Presentazione... XV CAPITOLO 1 TUTELACAUTELARE 1. Profili generali... 1 1.1. La tutela cautelare uniforme... 3 2. Rilevanza costituzionale... 4 2.1. Potere d ufficio... 5 3. I caratteri... 6 3.1.
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 19498/14 R.G./C promosso da: COORDINAMENTO PROVINCIALE
Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
COND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
All udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra
TRIBUNALE DI PRATO; sezione lavoro; sentenza 6 novembre 2009 n. 386; Giudice RIZZO; Tessitura nuova Silver s.r.l. (Avv. CARBONI, GRASSO) c. Basha Elton (Avv. BOTTARI). Spese giudiziali civili Responsabilità
RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA
RGAC n. 41392/17 IL TRIBUNALE DI ROMA IX Sezione Civile in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 6/07/2017, ha emesso la seguente ORDINANZA
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PER, P.Iva, con sede in, alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 8.04.2010 OGGETTO: Costituzione in giudizio contro il reclamo presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. dal prof. Alberto Strada nella sua qualità di Presidente
Ufficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
LUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
Verbale di prima udienza n. cronol. 3493/2016 del 08/06/2016 RG n /2016
N. R.G. 25491/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Cosentini presidente dott. Antonio Stefano
TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDIMENTI CIVILI CONTENZIOSI E FAMIGLIA i processi di valore fino a 1.100 euro; per i procedimenti di cui all articolo 711 del codice di procedura civile, e per
INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna... XV XVII Parte Prima LE ORDINANZE DI PAGAMENTO DI SOMME
Tribunale di Bergamo, 3 maggio Giudice Vitiello.
La nuova disciplina del contratto di leasing in ambito concorsuale porta al superamento della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento Tribunale di Bergamo, 3 maggio 2016. Giudice Vitiello.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Ordinanza 1.3.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV Il Giudice, dott. Pier Paolo Lanni, esaminati gli atti del procedimento ex
INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE Capitolo I LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,