SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA
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- Gianmaria Berardino
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1 12/06/2015 REGOLARITA CONTRIBUTIVA DURC ON LINE. Dalla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 si riporta in allegato il Decreto 30 gennaio 2015, del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 1. Di seguito si evidenziano i principali contenuti di tale provvedimento, le cui disposizioni diventano efficaci a partire dal 1 luglio 2015, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche ad esito delle istruzioni che verranno emanate dagli Enti competenti. SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA Ai sensi dell art. 1, sono abilitati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva: i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (cioè, le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti) 2 ; gli organismi di attestazione SOA; le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell art. 90, comma 9, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, che agiscono ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, ai sensi dell art. 9 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell art. 37, comma 7-bis, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA I suindicati soggetti possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell INPS, dell INAIL e (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell edilizia) delle Casse edili. La verifica viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa. Il documento generato dall esito positivo della verifica (fatte salve le esclusioni individuate dall art. 9 del decreto in esame) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto: per l erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere; nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell edilizia; per il rilascio dell attestazione SOA. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall impresa in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è eseguita, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. REQUISITI DI REGOLARITA Ai sensi dell art. 3, comma 2, la regolarità sussiste anche in caso di: rateizzazioni concesse dall INPS, dall INAIL o dalle Casse edili, ovvero dagli Agenti della riscossione; sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato accertato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica, e che sia stata accettata dai medesimi Enti; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso; crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l ipotesi di cui all art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (iscrizione a ruolo effettuata in presenza di provvedimento esecutivo del giudice); Informazione N 23 1/5
2 crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario; scostamento non grave fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge. ASSENZA DI REGOLARITÀ - Secondo quanto previsto dall art. 4: qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale (fatte salve le ipotesi di esclusione elencate nell art. 9), l INPS, l INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all interessato o al soggetto da esso delegato, l invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo; l interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni dalla notifica dell invito a regolarizzare. Tale invito impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni dalla interrogazione che lo ha generato; decorso inutilmente il termine di quindici giorni, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l interrogazione, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. PROCEDURE CONCORSUALI Al riguardo, l art. 5 stabilisce che in caso di: concordato con continuità aziendale, l impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione, a condizione che nel piano, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, sia prevista l integrale soddisfazione dei crediti dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge; fallimento con esercizio provvisorio, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all esercizio provvisorio, a condizione che risultino essere stati insinuati; amministrazione straordinaria, l impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati; proposta di accordo sui crediti contributivi nell ambito del concordato preventivo ovvero nell ambito delle trattative per l accordo di ristrutturazione dei debiti, le imprese si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell accordo nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione dell accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti contributivi nei confronti dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti dell INPS e dell INAIL dagli articoli 1 e 3 del Decreto Ministeriale 4 agosto L impresa deve comunque essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi. MODALITA' DELLA VERIFICA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO I soggetti abilitati alla verifica, in possesso di specifiche credenziali, effettuano un unica interrogazione negli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili (la verifica può essere eseguita, per conto dell interessato, dagli intermediari abilitati). Qualora, in relazione al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso un DURC in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso documento. L esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato pdf, non modificabile, recante i seguenti contenuti minimi: la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; l iscrizione all INPS, all INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; la dichiarazione di regolarità; Informazione N 23 2/5
3 il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento. Il suddetto Documento ha validità di centoventi giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall INPS, dall INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITA Ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell allegato A del decreto interministeriale in esame, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all art. 444 del Codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta delle parti). Non rileva l eventuale successiva sostituzione dell autore dell illecito. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all art. 1, comma 1175, sopra richiamato, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell allegato A e, a questo fine, non rileva la riabilitazione di cui all art. 178 del Codice penale. Le cause ostative alla regolarità: sono riferite esclusivamente ai fatti connessi dopo l entrata in vigore del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007; non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell art. 15 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del Codice penale. Ai fini della regolarità contributiva, l interessato è tenuto ad autocertificare, alla competente Direzione territoriale del lavoro (che ne verifica a campione la veridicità), l inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all allegato A, ovvero il decorso del periodo, indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito. ESCLUSIONI L art. 9 dispone che, in via transitoria e, comunque, non oltre il 1 gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione delle seguenti norme: art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 (certificazione attestante la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dal medesimo soggetto); art. 6, comma 11-ter, del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (verifica della regolarità contributiva da effettuarsi, nei casi di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento); art. 5, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministero dell Interno 29 agosto 2012 (regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dal datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione a favore di lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente); art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 (esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L Aquila e negli altri comuni del Cratere). Per il periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC le ipotesi per le quali la verifica non sia possibile per l assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili. NORME DI COORDINAMENTO L art. 10 stabilisce che: dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in questione: - sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti dell art. 4 del Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 1, fra le quali, in particolare, il Decreto Ministeriale 24 ottobre ; - i soggetti elencati nell art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (cioè, le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti Informazione N 23 3/5
4 aggiudicatori e le stazioni appaltanti) 2, utilizzano il Documento di regolarità contributiva, previsto dall art. 7 del nuovo provvedimento, in corso di validità nelle ipotesi individuate dall art. 31, commi 4 e 6, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché in quella disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento 4 ; resta ferma in capo ai soggetti sopra richiamati l attivazione della procedura di intervento sostitutivo nei casi di inadempienze contributive, di cui all art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ed all art. 31, comma 3, del Decreto-Legge, n. 69/2013; il Documento previsto dall art. 7 del decreto interministeriale in discorso soddisfa il possesso del requisito di cui all art. 38, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alla assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ed assolve altresì all obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 5, ovunque prevista. ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 diventano efficaci (come accennato) a decorrere dal 1 luglio 2015, fatte salve le disposizioni di cui: all art. 3, commi 2 e 3 (regolarità contributiva nei casi di rateizzazioni concesse dall INPS, dall INAIL, dalle Casse Edili o dagli Agenti della riscossione; sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione, o in pendenza di contenzioso amministrativo ovvero in pendenza di contenzioso giudiziario; crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione qualora sia disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario; scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile); all art. 5 (procedure concorsuali); all art. 8 (cause ostative alla regolarità). All. 211 AB 1 Il decreto interministeriale di cui trattasi è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall art. 4 del Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n Ai sensi dell art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ): le amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; l organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo (anche in forma societaria) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; gli enti aggiudicatori comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall autorità competente secondo le norme vigenti; gli altri soggetti aggiudicatori sono i soggetti privati tenuti all osservanza del Codice dei contratti pubblici ; i soggetti aggiudicatori comprendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori suindicati, nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV del Codice (lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi); l espressione stazione appaltante comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all art. 32 del Codice. 3 Dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 vengono inoltri abrogati i commi 2, 3 e 4 dell art. 2 della Legge 8 gennaio 1979, n. 7, e dell art. 39 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché il comma 4 dell art. 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, concernenti il rilascio, da parte dell ex-enpals, del certificato attestante l insussistenza di pendenze contributive ai fini della liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi a favore, Informazione N 23 4/5
5 rispettivamente, delle manifestazioni teatrali di prosa, degli enti lirici e delle attività musicali, delle imprese o enti pubblici e privati che esercitano attività nel campo dello spettacolo. 4 L art. 31 del Decreto-Legge n. 69/2013, ai commi 4 e 6, dispone che, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010: acquisiscono d ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC in corso di validità per la verifica della dichiarazione sostitutiva concernente l assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, per l aggiudicazione definitiva del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificati di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, per l attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale; acquisiscono altresì d ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori, ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all art. 118, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi o forniture e per il rilascio dei certificati di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità, per l attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale. A norma del comma 5 del medesimo art. 31, i citati soggetti: utilizzano il DURC in corso di validità acquisito per la verifica della sussistenza del requisito consistente nel non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi previdenziali e assistenziali anche per le successive due fasi della aggiudicazione e della stipula del contratto, nonché per i contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito; dopo la stipula del contratto acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano sia per la fase relativa al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, sia per il rilascio dei certificati di collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità, sia per l attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale, invece, è in ogni caso necessaria l acquisizione di un nuovo DURC. 5 Secondo il disposto dell art. 44-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d ufficio, ovvero controllate ai sensi dell art. 71 dello stesso decreto, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. L art. 46, alla lettera p) del comma 1, ricomprende fra gli stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all istanza, sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, l assolvimento di specifici obblighi contributivi con l indicazione dell ammontare corrisposto. Informazione N 23 5/5
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 1 giugno 2015, n [Preambolo]
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