La Musica tra creatività, diritto e fisco

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1 Convegno La Musica tra creatività, diritto e fisco (quarta edizione - 9 ottobre 2012) **** * **** UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL OPERA DELL AUTORE, DELL ESECUZIONE DELL ARTISTA E DELLA RIPRODUZIONE FONOMECCANICA (Silvio Necchi Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Milano) **** * **** Prima parte - la SIAE e la riscossione dei diritti (pubbliche esecuzioni, riproduzioni fono-meccaniche, enti televisivi e radiofonici) I Cenni introduttivi la gestione collettiva dei diritti d autore 1. Gli organismi pubblici o privati di gestione collettiva del diritto d autore (ma anche dei diritti connessi) sono oggi indispensabili poiché l autore e l editore isolato (ma anche il produttore fonografico e gli artisti, interpreti e esecutori) non sono assolutamente più in grado, nella moderna società ipertecnologica, di controllare l utilizzazione delle proprie opere sul territorio nazionale e in ambito internazionale. 2. L attività delle società di gestione collettiva dei diritti consente agli utilizzatori delle opere dell ingegno di definire condizioni economiche e normative uniformi che presiedono al loro utilizzo, evitando il ricorso ad una contrattazione parcellizzata e frammentaria. 3. Un ulteriore vantaggio che deriva dalla gestione collettiva dei diritti consiste nella certezza in capo all utilizzatore di acquistare il diritto da chi ne è legittimo titolare, in quanto, laddove opera una società di gestione collettiva vi è un intermediario che assicura la legittimità dell acquisto dei diritti, escludendo qualsiasi incertezza che potrebbe danneggiare l utilizzatore. 4. Le società degli autori degli editori svolgono la funzione di intermediari nella cessione dei diritti su mandato dei propri aderenti (soci, consorziati o mandanti), autorizzando l utilizzazione in nome proprio delle opere in deposito. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 1

2 5. In tutte le nazioni sviluppate sono sorte organizzazioni di gestione collettiva dei diritti che tutelano autori ed editori, legate tra loro da una complessa rete di Convenzioni internazionali, di trattati e accordi che disciplinano la loro collaborazione nell ambito della tutela del diritto d autore. 6. Le società di tutela dei diritti degli autori hanno origine in Francia nel XVIII secolo, poco prima della Rivoluzione del 1789, ad opera di Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ( ), al quale l anedottica attribuisce il merito della prima difesa dei diritti morali e patrimoniali degli autori, difesa peraltro sancita dal Re Luigi XVI, il quale riconobbe ufficialmente il Bureau de Législation Dramatique. 7. Nel libro Il diritto della Musica degli avvocati Patrizio Visco e Stefano Galli (professionisti esperti in materia di proprietà intellettuale, diritto d autore e copyright in ambito musicale), edito nel 2009 da Ulrico Hopeli Editore S.p.A., è riportata la data del 1850, quale data di fondazione del primo ente di gestione collettiva dei diritti per tutti i settori della creatività artistica, l attuale SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeur de Musique. II - Breve storia della SIAE alcune tappe significative 1. La SIAE, società italiana degli autori e editori è stata costituita a Milano, in forma di associazione privata, il 2 aprile 1882, con la denominazione di Società Italiana degli Autori, con lo scopo di diffondere e affermare il principio giuridico e morale della protezione delle creazioni letterarie e artistiche, mediante azioni mirate di propaganda, di studio e ricerca e con il ricorso ad azioni di tutela anche in campo giudiziario. 2. La Società Italiana degli Autori, che era nata come associazione privata, venne eretta ad ente morale con il riconoscimento di personalità giuridica il 1 febbraio 1891, per poi acquisire uno status pubblicistico durante il periodo fascista. 3. Al 1921 risale la prima convenzione stipulata con lo Stato Italiano per l accertamento e la riscossione dell imposta sugli spettacoli, dapprima sugli spettacoli teatrali e poi su ogni genere di spettacolo; nel 1926 la Società Italiana degli Autori si trasferì a Roma, assunse natura pubblicistica e nel 1927 (R.D. 3 novembre 1927, n. 2138) assunse l attuale denominazione di S.I.A.E. Società Italiana degli Autori e degli Editori. 4. Nel 1941, con l approvazione della Legge sul Diritto d Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 LDA), la denominazione fu temporaneamente - modificata in Ente italiano per il Diritto d Autore; nel primo dopoguerra, con D. Lgs. Lgt. 20 luglio 1945, n. 433, fu ripristinata la denominazione originaria SIAE. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 2

3 III Natura e funzioni della SIAE 1. La SIAE, sin dal 1926 ha natura di ente pubblico, e precisamente è definita dall art. 7, primo comma, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, un ente pubblico a base associativa. 2. Successivamente alla costituzione, avvenuta con un impostazione di natura privatistica, la scelta operata dal legislatore italiano nel secondo dopoguerra è stata quella di un riconoscimento del carattere pubblicistico dell ente, in quanto la diffusione esponenziale delle opere dell ingegno ha reso indispensabile il conferimento ad un ente pubblico dell attività di intermediazione per l esercizio dei diritti d autore, attività che costituisce il compito primario della SIAE. 3. Sotto tale profilo, e in tempi più recenti, ha trovato conferma l ulteriore qualificazione della SIAE quale ente pubblico economico a base associativa, dapprima in giurisprudenza, con la sentenza del 1997 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ambito civile (Cass. Civ. SS. UU., 19 marzo 1997, n. 2431) e poi nel diritto positivo, con l art. 1 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, il quale conferma che La Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. 4. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione merita peraltro di essere citata integralmente: La SIAE ha indubbiamente la natura di ente pubblico economico. Ente economico, in quanto esercita con funzione lucrativa un attività gestoria retribuita nel campo dell intermediazione dei servizi ( ). La SIAE inoltre è ente pubblico in relazione alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio comune del Paese. 5. L attività della SIAE è quindi un attività economica produttiva di reddito, anche se il lucro non trae origine da un attività propria dell ente, bensì deriva da un attività economica sostitutiva, cioè svolta in sostituzione dei titolari dei diritti; tale attività consiste essenzialmente nella raccolta e ripartizione dei proventi originati dallo sfruttamento economico del diritto d autore, attività remunerata con l addebito di provvigioni (definite in ambito SIAE quote di spettanza ) ai beneficiari dei proventi raccolti. 6. L attività della SIAE si concretizza nel rilascio di permessi, licenze, concessioni di utilizzazione e nell incasso dei compensi e nella ripartizione tra gli aventi diritto: la SIAE tratta e contratta con i singoli utilizzatori e con le associazioni nazionali di categoria, con le quali stipula accordi di carattere generale. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 3

4 7. La LDA affida alla SIAE una serie di compiti nell ambito della tutela del diritto d autore (ad es. promozione di studi, accordi, leggi, regolamenti, ecc.) che trascendono le funzioni burocratico amministrative legate alla raccolta e ripartizione dei diritti: alla SIAE è infatti attribuita la pubblica funzione di protezione delle opere dell ingegno nell interesse dell intera collettività e, quindi, non solamente degli autori ed editori, ma anche di tutti gli utilizzatori attuali e potenziali. IV SIAE e diritto d esclusiva 1. La necessità di garantire un integrale e corretta percezione dei diritti d autore per le opere letterarie e musicali, rispetto al relativo sfruttamento effettuato con riproduzione meccanica su supporti fisici o tramite pubblica esecuzione, è stata alla base della costituzione di enti intermediari, quali la SIAE, al fine di accentrare in un unico soggetto la gestione collettiva dei diritti, garantendo ad autori ed editori una tutela uniforme e inderogabile. 2. L art. 180 della LDA riserva alla SIAE, in via esclusiva, l attività di intermediazione, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza, e anche cessione per l esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. 3. L esclusività riservata alla SIAE dall art. 180 LDA non pregiudica la facoltà spettante all autore (ai suoi successori o agli altri suoi aventi causa) di esercitare direttamente i propri diritti; essi infatti non sono obbligati ad associarsi alla SIAE in quanto possono tutelarsi direttamente, avvalendosi della protezione offerta dalla LDA. 4. Di fatto, la SIAE esercita la propria attività in una posizione di monopolio legale, posizione giustificata dall indispensabile necessità di accentrare in un unico soggetto l attività di intermediazione e di protezione: alla fine degli anni 80 dello scorso secolo fu sollevata un eccezione di legittimità costituzionale nei confronti di tale monopolio legale ai sensi degli articoli 3,23, e 41 della Costituzione. 5. La Corte Costituzionale, investita della problematica dal Tribunale di Roma nell ambito di una controversia tra alcune emittenti televisive e la SIAE, con sentenza del 15 maggio 1990, n. 241 affermò la legittimità della norma valutando la posizione di monopolio della SIAE in un ottica funzionale in relazione alla sostanziale insostituibilità dell attività di intermediazione dell ente, alla quale peraltro corrisponde l obbligo, per l ente stesso, di contrattare con chiunque ne faccia richiesta e senza discriminazioni arbitrarie, ai sensi dell art cod. civ. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 4

5 6. L esclusività di intermediazione della SIAE non è quindi un puro monopolio (l autore è sempre libero di non associarsi) e la SIAE non ha posizione di impresa dominante in quanto ha sempre l obbligo di contrattare con chiunque ne faccia richiesta. V Statuto e Regolamento Generale della SIAE 1. L attività della SIAE è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Generale, approvati dell Assemblea degli associati e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Lo Statuto attualmente in vigore è stato approvato con decreto interministeriale Beni e Attività Culturali/Tesoro/Finanze del 4 giugno 2001, successivamente modificato con decreto interministeriale Beni e Attività Culturali/Economia e Finanze del 3 dicembre 2002 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell 11 dicembre L art. 1 dello Statuto ribadisce la natura di ente pubblico a base associativa della SIAE, che svolge, tra le altre, le funzioni di: intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione, attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate assicurare, con riferimento al punto precedente la migliore tutela dei diritti d autore (.) nell ambito della società dell informazione, nonché la protezione e sviluppo delle opere dell ingegno assicurare la ripartizione dei proventi dei diritti d autore tra gli aventi diritto anche secondo l effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e all applicazione di quote di spettanza sui compensi ( ) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario. 4. Lo Statuto prevede che il rapporto dell autore e dell editore (persona fisica o giuridica) con la SIAE possa essere: di associazione, se si tratta di titolare di diritti d autore italiani o di Paesi membri dell Unione Europea di mandato, se si tratta di titolari di diritti d autore di paesi che non appartengono all Unione Europea, o di titolari di diritti d autore italiani (o di Paesi membri dell Unione Europea) che non intendano istaurare con l Ente il rapporto associativo la presente relazione si compone di n. 13 pagine 5

6 5. Pertanto, il soggetto che possiede i requisiti per il riconoscimento della qualità di associato può quindi optare, a propria scelta, solamente per l assunzione della qualifica di mandante, anziché di quella di associato, rinunciando così al diritto di elettorato attivo (voto) e passivo (candidatura) per la nomina dei componenti degli organi sociali, che compete esclusivamente agli associati (art. 4, comma 5 Composizione dell assemblea ). 6. Gli organi sociali previsti dallo Statuto (art. 3 Organizzazione) sono i seguenti: l Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente (organi deliberativi) il Collegio dei revisori e l Ufficio di controllo interno (organi di controllo) le Commissioni di sezione (organi consultivi) 7. L Assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative (art. 4 Composizione dell assemblea). 8. I compiti dell Assemblea, in base all art. 5 (Compiti dell assemblea) sono i seguenti: a) designare, con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti nella prime due votazioni e a maggioranza assoluta della terza votazione, il Presidente e i membri a essa assegnati del Consiglio di Amministrazione; b) eleggere i membri delle Commissioni consultive di sezione; c) eleggere quattro componenti effettivi e uno supplente del Collegio dei revisori; d) definire gli indirizzi e vigilare sul funzionamento della Società; e) approvare e modificare, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo Statuto SIAE, il Regolamento Generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il fondo di solidarietà; f) deliberare i provvedimenti di radiazione; g) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 9. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da altri otto membri, di cui cinque designati all Assemblea e tre dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC); la carica di consigliere è incompatibile con quella di membro dell Assemblea e di componente delle Commissioni di sezione. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 6

7 10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d intesa con il MIBAC: al Presidente competono, tra l altro, il potere di convocare l Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, nonché la rappresentanza legale della SIAE. 11. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) della SIAE, sottopone all approvazione dell Assemblea le modifiche statutarie, il Regolamento generale e elettorale e determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi per gli aventi diritto. 12. L adozione dei criteri di ripartizione è formalizzata nelle cosiddette ordinanze di ripartizione approvate ed emanate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art. 7, comma 2, dello Statuto, il quale prevede che: Il Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti Commissioni di cui all art. 10 (n.b. trattasi delle Commissioni di sezione), determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell ordinanza di ripartizione. L ordinanza è approvata ed emanata dal Consiglio di Amministrazione. 13. Il Regolamento Generale in vigore è stato approvato dall Assemblea nella riunione del 13 giugno 2007 e modificato con le successive delibere del 26 novembre 2008 e del 6 novembre Esso si compone di 148 articoli ed è suddiviso nei seguenti Titoli: Titolo I Attività della Società (artt. 1-5) Titolo II Associati e Mandanti (artt. 6-35) Titolo III Protezione delle opere (art ) Titolo IV Ripartizione, liquidazione e pagamento dei proventi (artt ) Titolo V Organi e organismi della Società (artt ) Titolo VI Conciliazione e arbitrato (artt ) Titolo VII Amministrazione (artt ) Titolo VIII Disposizioni transitori e finali (artt ) 14. Nell ambito del Titolo II del Regolamento Generale Associati e mandanti sono disciplinate le particolari procedure da seguire per richiedere ed ottenere il riconoscimento della qualifica di associato o di mandante, in relazione a ciascun tipo di la presente relazione si compone di n. 13 pagine 7

8 opera; a titolo esemplificativo e con specifico riferimento alle opere musicali è previsto che l autore che richiede la tutela della SIAE per le opere di competenza della Sezione Musica con le qualifiche di autore della parte letteraria e/o di compositore, deve fornire alla SIAE la seguente documentazione: a) la domanda di associazione (solo per i cittadini appartenenti alla UE) o di mandato (sia peri cittadini UE, sia per gli extracomunitari); b) il consenso al trattamento dei propri dati personali; c) la dichiarazione di almeno un opera, mediante bollettino di dichiarazione Mod. 112, insieme ad un esemplare dello spartito e all eventuale testo (n.b. i testi letterari possono essere dichiarati solamente se completi della parte musicale); d) la ricevuta dei versamenti previsti in funzione della categoria di appartenenza del richiedente; e) la fotocopia di un documento di identità. 15. Il bollettino di dichiarazione (Mod. 112) previsto dal Regolamento Generale per ogni opera di cui venga conferita alla SIAE la gestione per la riproduzione meccanica (DRM) e la pubblica esecuzione (DEM) della stessa, ha natura meramente dichiarativa e la sua omissione non pregiudica l esercizio del diritto d autore. 16. Il deposito va effettuato entro 90 giorni dalla pubblicazione; con il termine pubblicazione si intende la prima utilizzazione effettiva dell opera dell ingegno, che sia idonea alla sua divulgazione al largo pubblico (art. 12 LDA): si osserva come il bollettino di dichiarazione rappresenti un mero documento di comunicazione alla SIAE dell opera e delle quote di diritti spettanti sull opera depositata all autore, compositore ed editore; esso infatti non rappresenta alcun atto o contratto, non comporta alcuna cessione di diritti, non è opponibile ai terzi e non è sostitutivo del contratto di edizione. 17. Nel Titolo III del Regolamento Generale Protezione delle opere è disciplinata la struttura ed il funzionamento delle cinque Sezioni di cui si compone la SIAE, a ciascuna della quali sono assegnata determinate opere da tutelare, e precisamente: Sezione Musica Sezione Cinema e opere assimilate Sezione Drammatica e opere radiotelevisive (DOR) Sezione Opere letterarie e arti figurative (OLAF) Sezione Lirica la presente relazione si compone di n. 13 pagine 8

9 18. Al Regolamento Generale, si affianca un Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), con natura essenzialmente interna all ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 maggio 2006, entrato in vigore il 1 giugno 2006, e di volta in volta modificato in funzione delle contingenti esigenze operative della Società. VI La riscossione dei diritti Sezione Musica 1. Per quanto attiene all incasso dei diritti della Sezione, si farà il riferimento all anno 2010 (i dati relativi all anno 2011 sono in corso di elaborazione) ed in particolare alle informazioni ed ai dati contenuti nel Rapporto Musica 2010, edito, con cadenza annuale, a cura della Sezione Musica della SIAE. 2. Al , il totale degli associati e mandanti delle Sezione Musica della SIAE, in qualità di autori, compositori e di eredi o comunioni ereditarie di autori e compositori deceduti, o in qualità di editori musicali, ha raggiunto al cifra di circa posizioni ( associati e mandanti), con un aumento del 0,33 % rispetto al Per avere un idea dell entità del lavoro che compete alla Sezione Musica della SIAE, si può fare riferimento al numero complessivo delle nuove opere ad essa dichiarate nel corso del 2010 da parte degli associati e mandanti SIAE, che ammontano a circa n opere (+48,15% rispetto al 2009). 4. Gli incassi lordi dei diritti d autore della Sezione Musica, che ammontano nel 2010 complessivamente a circa 450 milioni di Euro, suddivisi nelle due macrocategorie dei diritti di esecuzione musicale (D.E.M.) per circa 385 milioni e dei diritti di riproduzione meccanica (D.R.M.) per circa 65 milioni, vengono tradizionalmente suddivisi dalla Sezione per classi di utilizzazione del repertorio in base alla nomenclatura prevista dalla Ordinanza di Ripartizione della Sezione, come di seguito specificato: Classe I Balli e concertini (circa 119,7 milioni di Euro) questa classe raggruppa i proventi per diritti d autore riscossi per gli spettacoli e i trattenimenti con ballo, sia con musica dal vivo, sia con musica registrata, e i c.d. Concertini, cioè le esecuzioni musicali effettuate in concomitanza con l attività principale costituita dalla somministrazione di alimenti e bevande, tra le quali figura in via preminente il pianobar. Classe II Sale cinematografiche e normali circuiti cinematografici (circa 16 milioni di Euro) si tratta dell incasso relativo alla proiezione pubbliche di opere cinematografiche o assimilate nelle sale o analoghi spazi adibiti alle proiezioni per le quali la Sezione Musica percepisce il compenso separato spettante agli aventi diritto delle opere musicali inserite nelle colonne sonore. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 9

10 Classe III Emittenza radiofonica e televisiva (circa 124,3 milioni di Euro) si tratta dei diritti corrisposti dalle emittenti radiofoniche e televisive, analogiche e digitali via etere, via cavo e via satellite, per l attività di comunicazione al pubblico di opere musicali tutelate e amministrate dalla Sezione Musica, con la seguente suddivisione: radiofonia 15 milioni di Euro, televisione 87 milioni di Euro e diritti di registrazione corrisposti dalle emittenti radiotelevisive (DRR) per 22 milioni di Euro. Classe IV Concerti ed esecuzioni varie (circa 102,7 milioni di Euro) questa classe comprende gli incassi effettuati per i concerti dal vivo di musica leggera, popolare, classica e jazz, per i concerti bandistici, corali e di danza, nonché l insieme degli incassi derivanti da esecuzioni pubbliche di vario tipo (ad es. sfilate di moda, spettacoli circensi, feste di piazza). Classe V Diritti di registrazione e riproduzione meccanica (circa 47,3 milioni di Euro) questa classe include i diritti percepiti per la riproduzione di opere musicali tutelate su supporti fisici del suono, quali disco, nastro, DVD, CD-Rom e ogni altro formato di supporto audio, audiovisivo e multimediale. Classe VI Utilizzazioni delle opere in internet e telefonia mobile (circa 5 milioni di Euro) si tratta dei proventi percepiti dai c.d. nuovi media per l utilizzo del repertorio musicale. Estero - Rimesse da parte delle Società consorelle estere (circa 26 milioni di Euro) si tratta delle somme corrisposte alla SIAE dalle società di collecting estere con le quali SIAE ha stipulato accordi di rappresentanza reciproca Registrazioni ad uso privato audio/video (circa 8,8 milioni di Euro) sono i compensi percepiti per la c.d. copia privata sui supporti vergini audio e audiovisivi e sugli apparecchi di riproduzione; si tratta della quota del compenso stabilito dall art. 71-septies della LDA. VII La riscossione dei diritti Sezione Lirica 1. I diritti d autore relativi alle opere liriche, oratori e balletti sono amministrati da un apposita Sezione della SIAE, la Sezione Lirica, che opera secondo proprie peculiari modalità di amministrazione; nel 2010, sono stati dichiarati alla Sezione Lirica 387 nuovi lavori, rispetto ai 408 dichiarati nel Il numero degli iscritti alla Sezione Lirica come compositori e autori di libretti era al di 901, oltre a 70 case editrici e 159 coreografi. la presente relazione si compone di n. 13 pagine 10

11 3. I diritti incassati dalla Sezione Lirica nel 2010 ammontano a circa 6,86 milioni di Euro con un decremento del 15,94% rispetto al Nel valutare i volumi di incasso della Sezione Lirica occorre tenere conto che nel settore dell opera lirica e del balletto viene ampiamente e prevalentemente utilizzato il repertorio classico di pubblico dominio che non da luogo ad incasso di diritti d autore. 5. Con il termine pubblico dominio si definisce la situazione in cui vengono a trovarsi le opere dell ingegno una volta scaduti i termini temporali di protezione previsti dalla legge: da tale scadenza, l opera caduta in pubblico dominio può essere liberamente utilizzata da chiunque e in ogni forma, senza necessità di autorizzazione preventiva, ne obbligo di corrispondere compensi, naturalmente fatti salvi i diritti morali dell autore. 6. I diritti morali dell autore sono costituiti da quell insieme di facoltà riconosciute all autore a tutela della paternità e dell integrità dell opera e sono inalienabili ed illimitati nel tempo. Seconda parte - la SIAE e la distribuzione dei diritti I Le quote di spettanza trattenute dalla SIAE 1. La Sezione Musica della SAIE trattiene per ogni classe di diritti posta in ripartizione delle quote si spettanza percentuali di diversa entità, che variano da un minimo del 3% per le registrazioni per uso personale (c.d. copia privata ) e per le rimesse dall estero ad un massimo del 22% per i diritti di Classe I (Balli e Concertini) e II Sale e normali circuiti cinematografici. 2. Complessivamente nel 2010 le quote di spettanza trattenute dalla Sezione Musica in base alle varie aliquote sono ammontate a circa 78,5 milioni di Euro, pari ad una provvigione media del 17,45 % dell incasso lordo dell anno. II La ripartizione e suddivisione dei diritti Sempre nel 2010, la Sezione Musica ha effettuato, in base a quanto stabilito dall art. 14 dell Ordinanza di Ripartizione, due ripartizioni semestrali relative alle utilizzazioni delle opere avvenute rispettivamente nel 1 e 2 semestre 2009: la ripartizione dei diritti incassati nel 1 semestre del 2009 è avvenuta, come di consueto, nel gennaio 2010 e quella del 2 semestre 2009 nel luglio del Complessivamente nel 2010, con le Ripartizioni ordinarie relative al 1 e 2 semestre 2009 sono stati distribuiti agli aventi diritto, al lordo di imposte, circa 387 milioni di la presente relazione si compone di n. 13 pagine 11

12 Euro, importo inferiore dell 0,02 % rispetto a quello complessivamente distribuito nel Nel 2010, il reddito lordo complessivamente distribuito dalla Sezione Musica alla diverse categorie di aventi diritto, sia per diritti di riproduzione meccanica, sia per diritti di pubblica esecuzione può essere scomposto come segue (importi arrotondati alle migliaia di Euro): Autori Euro Editori Euro Consorelle estere Euro Conclusione il mercato di riferimento della SIAE e i soggetti coinvolti Definizione e descrizione dei soggetti coinvolti 1. Le definizioni che seguono sono tratte dal Dizionario del Diritto d autore di Settimio Paolo Cavalli e Alberto Pojaghi (professionisti esperti in materia di proprietà intellettuale, diritto d autore e copyright in ambito musicale): Autori/compositori sono coloro che hanno realizzato l opera dell ingegno, cui spettano a titolo originario una serie di diritti morali e patrimoniali che formano, appunto, il contenuto del diritto d autore; in caso di cessione del diritto, l autore è il dante causa in quanto è da lui che deriva il diritto stesso Artisti, interpreti ed esecutori (A.I.E.) Sono considerati artisti, interpreti ed esecutori, a norma dell art. 80 della LDA Gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Si ritiene che siano artisti, interpreti ed esecutori coloro che recitano o altrimenti esternano il contenuto intellettuale di un opera, interpretando il contenuto stesso e, per estensione, coloro che eseguono l opera musicale utilizzando gli strumenti musicali, dovendosi inoltre comprendere i cantanti che eseguono l opera attraverso le note del canto. I diritti di pertinenza degli A.I.E. sono tipicamente diritti connessi (al diritto d autore) regolamentati dagli artt LDA Editori - Sono coloro che a livello imprenditoriale gestiscono la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e opere musicali: come qualsiasi impresa, l editore può la presente relazione si compone di n. 13 pagine 12

13 identificasi in una persona fisica o giuridica. All editore, in quanto tale, la LDA non riconosce alcun diritto ed egli agisce sempre in via derivata dall autore, anche nei casi specifici in cui la proprietà dell opera compete a soggetti diversi dall autore (opera collettiva, opera su commissione, costituzione di banca dati, ecc.) Produttore fonografico (discografico) E colui che provvede, mediante la registrazione, alla realizzazione del supporto del suono sul quale è riprodotta la canzone; il produttore fonografico è titolare dei diritti esclusivi di riproduzione, di distribuzione, di noleggio e di prestito, nonché del diritto a compenso per l utilizzo a scopo di lucro del supporto del suono a mezzo della radiodiffusione, inclusa quella satellitare, della cinematografia, nonché della pubblica esecuzione; questi diritti, che hanno una stretta connessione con l esercizio del diritto d autore, vengono tutelati dalla LDA (art ) Consorzio SCF SCF è un consorzio composto da oltre 250 imprese discografiche che raccoglie e distribuisce i compensi dovuti ad artisti e produttori fonografici per la diffusione in pubblico del repertorio musicale nazionale e internazionale pubblicato in Italia. Le direttive dell Unione Europea e la normativa sul diritto d autore riconoscono, infatti, ad artisti e produttori fonografici un compenso in caso di utilizzo in pubblico di musica registrata e conferiscono ai produttori fonografici il diritto esclusivo di autorizzare le duplicazioni di tali registrazioni: pertanto, per diffondere in pubblico registrazioni musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato, è necessario riconoscere ad artisti e produttori un compenso autonomo rispetto a quanto dovuto ad autori ed editori Milano, 9 ottobre 2012 Silvio Necchi SN S:\ARC\WORD\SN\1838.doc la presente relazione si compone di n. 13 pagine 13

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