I N D I C E Agenzia di Promozione Turistica Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U.

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2 I N D I C E Agenzia di Promozione Turistica Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 1 Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 3 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente - A.R.P.A. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 5 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 7 Agenzia Umbria Ricerche Comitato Scientifico Istituzionale Presidente Pag. 10 Pag. 12 Agenzia Umbria Sanità Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 14 Azienda Ospedaliera di Perugia Collegio Sindacale Pag. 16 Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni Collegio Sindacale Pag. 18 Azienda Speciale Promocamera Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 20 Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Regione Umbria ATER regionale Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 22 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 con sede in Città di Castello Collegio Sindacale Pag. 24 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia Collegio Sindacale Pag. 26 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno Collegio Sindacale Pag. 28 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni Collegio Sindacale Pag. 30 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 32 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 34 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra CE.D.R.A.V. Assemblea dei Soci Consiglio di Amministrazione Pag. n. 36 Pag. n. 38 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 40 Assemblea Pag. 42 1

3 Centro Studi Giuridici e Politici Consiglio Direttivo Pag. 45 Comitato Misto Paritetico sulle Servitù Militari Comitato Pag. 46 Comitato Regionale dell INPS per l Umbria Comitato Pag. 47 Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. Comitato Pag. 49 Comitato Tecnico-Consultivo per la Polizia Locale Comitato Pag. 52 Commissione Regionale per l Artigianato Commissione Pag. 53 Consigliere di Parità Regionale Consigliere Pag. 55 Consiglio Nazionale per l Ambiente Consiglio Pag. 58 Consorzio Flaminia Vetus Collegio dei revisori dei Conti Pag. 60 Consorzio Crescendo Collegio dei revisori dei Conti Pag. 62 Consorzio della Bonifica Tevere-Nera, con sede in Terni Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 64 Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede in Spoleto Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 65 Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni Collegio Sindacale Pag. 67 Consorzio di produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive Collegio Sindacale Pag. 68 Consorzio FIDI Regionale - CO.FI.RE. Collegio Sindacale Pag. 69 Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia Chiusi Stazione (SI) Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 72 Consulta Regionale della Cooperazione Consulta Pag. 74 Consulta regionale dello Sport Consulta Pag. 75 Consulta Regionale per l Utenza e il Consumo Consulta Pag. 76 Ente Irriguo Umbro-Toscano Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 77 2

4 Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (MC) Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 78 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 79 Istituto per la Storia dell Umbria Contemporanea - I.S.U.C. Collegio dei Revisori dei Conti Consiglio di Amministrazione Pag. 81 Pag. 83 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 85 Sviluppumbria S.p.A. (Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell Umbria) Collegio Sindacale Pag. 87 Universita degli Studi di Perugia Consiglio di Amminstrazione Pag. 89 WEBRED S.p.a. (ex C.R.U.E.D. S.p.a.) Collegio Sindacale Pag. 90 3

5 Agenzia di Promozione Turistica Collegio dei Revisori dei Conti Art. 18 della L.R. 27/12/2006, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni quinquennale DELL' 25/11/2012 IL SIG. TOMMASO CONSIGLI HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI DA MEMBRO SUPPLENTE IN DATA 02/11/2010 Art. 18 della L.R. n. 18/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'agenzia, nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. Art. 18 della L.R. n. 18/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Spettano al Collegio dei Revisori dei Conti funzioni di verifica dei Conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'agenzia. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2006 1

6 Agenzia di Promozione Turistica ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 200 del 22/11/2007 ESTREMI DECRETO N. 169 del 26/11/2007 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 54 del 02/12/2007 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA PERUZZI VERA - MEMBRO EFFETTIVO CASTIGLIONE DEL LAGO il 25/02/1949 PETTERINI ANDREA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 06/12/1965 PIGLIAUTILE TIZIANA - MEMBRO EFFETTIVO - PRESIDENTE PERUGIA(PG) il 12/08/1961 ROCCHI ALBERTO - MEMBRO SUPPLENTE GUBBIO(PG) il 25/06/1967 2

7 Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario A.Di.S.U. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. DELL' Triennale 11/11/2012 Art. 14 della L.R. n. 6/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Art. 14 della L.R. n. 6/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Spettano al Collegio dei Revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell Agenzia. Esso trasmette agli organi dell'adisu e alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull attività svolta dall Agenzia. Ai componenti del Collegio dei revisori de conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L' importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente. 3

8 Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario A.Di.S.U. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 340 del 29/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 100 del 12/11/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 25/11/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA DI GIOVINE GUIDO - MEMBRO EFFETTIVO AQUILA(AQ) il 02/11/1961 GRIMALDINO LUCIO - MEMBRO SUPPLENTE FOLIGNO(PG) il 20/01/1974 MAGNANELLI LUCA - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 30/03/1975 STAFFA MAURIZIO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PERUGIA(PG) il 05/06/1945 STELLATI DANIELE - MEMBRO SUPPLENTE TERNI(TR) il 27/01/1974 4

9 Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente - A.R.P.A. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' Quinquennale 03/10/2015 Art. 8 della L.R. n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Art. 8 della L.R. n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili 5

10 Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente - A.R.P.A. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL N. 14 del 01/09/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 101 del 04/10/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 49 del 20/10/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BERNARDINI RODOLFO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 21/05/1960 SEBASTIANI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 24/06/1966 VAGNETTI FABRIZIO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 02/10/1976 6

11 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 26/10/1994 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. DELL' tre anni 28/11/2013 Art. 12 della legge regionale n. 35/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il Presidente, e da 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed i componenti sono eletti con voto limitato, dal Consiglio regionale, che individua il Presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27/01/1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Art Non possono essere nominati componenti degli organi dell'agenzia: i Consiglieri regionali, gli Amministratori di Enti dipendenti dalla Regione, i Sindaci, i Presidenti di Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti di consorzi di comuni e province, i Presidenti di Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni alla Agenzia anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nell'agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione o con l'agenzia o che, avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro che avendo debiti verso l'agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora. Sono altresì esclusi dalla nomina tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal c.c., nonchè tutti coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai componenti degli organi dell'agenzia si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 18/01/1992, n. 16. I componenti del Collegio dei revisori non possono far parte di commissioni costituite ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'agenzia, nè ricevere da questi incarichi di studio e consulenza. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, soggetti fra i quali intercorra un vincolo di parentela entro il quarto grado. Art Le dimissioni dagli organi dell'agenzia hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte della Giunta regionale. Art La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notizia, nei casi in cui, successivamente alla nomina si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 14. La decadenza è dichiarata altresì per i componenti del Collegio dei revisori dei conti in caso di sospensione o cancellazione dal ruolo e in caso di mancata partecipazione, per tre volte consecutive, alle riunioni dell'organo, salvo giustificato motivo. Le cause di decadenza sono accertate dal Direttore generale dell'agenzia che le comunica al Presidente della Giunta regionale e le notifica all'interessato. Art Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I membri subentrati rimangono in carica per il residuo periodo del mandato dei componenti sostituiti. Per il Collegio dei revisori, la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo. Art. 19 della L.R. 35/1994 Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull amministrazione dell Agenzia. In particolare: a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell Agenzia, esprime pareri valutativi al riguardo, redigendo apposite relazioni; b) esprime parere sui programmi ed in particolare sulla previsione di cui all art. 30; c) esegue almeno una volta ogni 7

12 trimestre la verifica di cassa e dei valori dell Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia; d) redige semestralmente, ed in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull attività dell Agenzia, che rimette all Amministratore unico di questa e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell Agenzia, ne dà tempestiva notizia all Amministratore unico e alla Giunta regionale. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi dal Direttore generale al Collegio dei revisori entro sette giorni dalla loro adozione. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate al Direttore generale dell Agenzia. I compensi dei componenti del Collegio sono stabiliti come diseguito indicati: - per il presidente del Collegio è prvista una indennità annua di 4.338,25 - per gli altri componenti effettivi è prevista una indennità annua di 3.036,78, pari al 70% di 4.338,25, così come stabilito dall'art. 22, comma 1 lett.b) della l.r. 35/94 e successive modificazioni 8

13 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 27 del 10/11/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 116 del 29/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 59 del 15/12/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA FRASCA ROBERTO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE MONTECASTRILLI(TR) il 17/12/1961 LEPRI EUGENIO - MEMBRO SUPPLENTE MAGENTA(MI) il 30/04/1972 MORBIDELLI MARTA - MEMBRO EFFETTIVO GUBBIO(PG) il 10/01/1974 POLI FRANCESCA - MEMBRO EFFETTIVO MARSCIANO(PG) il 07/12/1979 TESSENDA MASSIMILIANO - MEMBRO SUPPLENTE PERUGIA(PG) il 20/08/1967 9

14 Agenzia Umbria Ricerche Comitato Scientifico Istituzionale Art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni DELL' Legislatura regionale Fine legislatura Art. 8 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Comitato scientifico istituzionale, di seguito definito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente dell Agenzia e da sei membri esperti in ricerca e programmazione, di cui: a) due designati dalla Federazione regionale delle Autonomie locali dell Umbria; b) due designati dalle parti sociali; c) due designati dall Università degli Studi di Perugia. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale. Art. 8 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Comitato coadiuva il Presidente nell azione di raccordo tra l attività dell Agenzia e il sistema istituzionale locale e quello economico-sociale. Il Comitato, su proposta del Presidente: a) approva il bilancio preventivo o consuntivo; b) approva il programma di attività ed il piano organizzativo, nonché ogni aggiornamento degli stessi, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie; c) approva la relazione annuale sull attività dell Agenzia; d) nomina il Revisore dei Conti e ne stabilisce il compenso. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La legge regionale 30/2000 fissa il compenso per i componenti il Comitato scientifico istituzionale in pari a 154,94. Da settembre 2006, per l'applicazione dell'art. 29 del decreto legge n. 223 del 04/07/2006 (Contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi) definitivamente convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006, il gettone di presenza è stato rideterminato in 108,46 con una riduzione del 30%. Da gennaio 2011, per l'applicazione del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 122/2010, il gettone dovrà essere ridotto del 10% e pertanto ridefinito in 97,61. 10

15 Agenzia Umbria Ricerche ESTREMI PROVVEDIMENTO Comitato Scientifico Istituzionale DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 35 del 03/12/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 124 del 17/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. 1 del 05/01/2011 RAPPRESENTANTI BIGARONI STEFANO - COMPONENTE DESIGNATO DALLA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'AQUILA LUIGI - COMPONENTE DESIGNATO DALLE PARTI SOCIALI GINETTI NADIA - COMPONENTE DESIGNATO DALLA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI LUSSANA ELVIRA - COMPONENTE DESIGNATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA SCRUCCA LUCA - COMPONENTE DESIGNATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA SEDIARI TOMMASO - COMPONENTE DESIGNATO DALLE PARTI SOCIALI LUOGO E DATA NASCITA TERNI(TR) il 26/12/1965 CATANZARO(CZ) il 29/01/1971 PERUGIA(PG) il 25/02/1969 BRESCIA il 30/08/1942 PERUGIA(PG) il 27/09/1969 CITTA' DI CASTELLO(PG) il 19/11/

16 Agenzia Umbria Ricerche Presidente Artt. 7 e 13 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni DELL' Legislatura regionale Fine legislatura Art. 7della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente dell Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, dura in carica per il periodo della legislatura e può essere revocato con provvedimento motivato. Art. 13 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente dell Agenzia è nominato ai sensi dell art. 7 su conforme deliberazione del Consiglio regionale, sulla base della proposta avanzata dal Presidente della Giunta regionale. Art. 7 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente è il legale rappresentante dell Agenzia. In particolare: a) sovrintende al buon andamento della Agenzia; b) convoca e presiede il Comitato scientifico-istituzionale; c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell Agenzia; d) predispone il programma di attività ed il piano organizzativo; e) nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il compenso, fissando gli obiettivi da conseguire sulla base del programma di attività; f) approva i regolamenti dell Agenzia; g) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi. Al Presidente dell'agenzia Umbria Ricerche spetta una indennità mensile pari al 45% di quella dei Consiglieri regionali, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 24/09/2007, n

17 Agenzia Umbria Ricerche ESTREMI PROVVEDIMENTO Presidente DELIBERAZIONE DEL N. 11 del 30/07/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 90 del 02/08/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 38 del 18/08/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CARNIERI CLAUDIO - PRESIDENTE TERNI(TR) il 17/03/

18 Agenzia Umbria Sanità Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 23/2/2005 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' Stesso periodo Direttore Agenzia Umbria Sanità 31/12/2010 Art. 7/ter della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del Direttore e i suoi membri possono essere riconfermati. Art. 7 della legge regionale 23/02/2005, n. 17 L'incarico di Direttore dell'agenzia Umbria Sanità è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. Art. 7/ter - comma 2 - della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dall'agenzia stessa. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compenso fissato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 320 del 31/03/

19 Agenzia Umbria Sanità ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL N. 23 del 25/10/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 112 del 04/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 17/11/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BUFALONI FERRUCCIO - MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE MARSCIANO(PG) il 02/10/1961 CONSIGLI TOMMASO - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 10/06/1972 GALVANI MARCELLA - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 13/04/

20 Azienda Ospedaliera di Perugia Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazione ed integrazioni triennale DELL' 14/09/2013 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA N DEL 23/08/2010 A FAR DATA DAL 15/09/2010 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende Ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci, per le Aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni. I componenti del Collegio sindacale sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art comma 3 - lett. e) della legge regionale n. 3/1998: tra i compiti del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali vi è la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. Art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L indennità annua spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore generale dell Azienda ospedaliera; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell indennità fissata per gli altri componenti. 16

21 Azienda Ospedaliera di Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 326 del 03/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 76 del 29/09/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 46 del 14/10/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA COCIANI FULVIO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 11/04/1970 SANTINI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 21/04/

22 Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 26/02/2012 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE AZIENDA OSPEDALIERA TERNI N. 134 DEL 27/02/2009 ED INTEGRATO CON DELIBERA N. 694 DEL 11/11/2009 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende Ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci, per le Aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni. I componenti del Collegio sindacale sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art comma 3 - lett. e) della legge regionale n. 3/1998: tra i compiti del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali vi è la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti Art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L indennità annua spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore generale dell Azienda Ospedaliera. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell indennità fissata per gli altri componenti. 18

23 Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 337 del 23/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 92 del 23/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 50 del 11/11/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA PERNAZZA LAURA - MEMBRO EFFETTIVO AMELIA(TR) il 16/05/1972 SCHIPPA GIAN LUCA - MEMBRO EFFETTIVO BETTONA(PG) il 29/12/

24 Azienda Speciale Promocamera Perugia Collegio dei revisori dei conti Legge 29/12/1993, n. 58 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) D.P.R. 2/11/2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) quinquennale DELL' 26/07/2015 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIB. GIUNTA CAMERALE N. 217 DEL 27/07/2010 Art. 73 D.P.R. 2/11/2005 n. 254 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione. Il Collegio dura in carica cinque anni Art. 73 D.P.R. 2/11/2005 n. 254 I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare: a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; d) esaminano il preventivo economico e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'art commi 3 e 4. Al componente effettivo spetta il compenso di 2.547,00 al lordo delle ritenute di legge 20

25 Azienda Speciale Promocamera Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei revisori dei conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 30 del 30/11/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 2 del 19/01/2011 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 5 del 31/01/2011 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CHIFARI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO MARSCIANO(PG) il 12/10/1975 FALASCHI ELENA - MEMBRO SUPPLENTE PERUGIA(PG) il 12/09/

26 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale Collegio dei revisori dei conti Legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni DELL' LEGISLATURA REGIONALE Fine legislatura Art. 7 della legge regionale 30/08/2010, n. 19 e successive modificazioni Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità, l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ater regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua, al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sessanta per cento dell'indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di amministrazione (a cui spetta una indennità mensile pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali) 22

27 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei revisori dei conti DELIBERAZIONE DEL N. 37 del 21/12/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 129 del 30/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 3 del 19/01/2011 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BARONI ANNA MARIA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 29/09/1962 LANDI EMILIO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE SALERNO il 16/06/1964 TARDIOLI PAOLA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 09/02/

28 Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 con sede in Città di Castello Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 11/06/2011 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 1 N. 387 DEL 28/05/2008 ED INSEDIATO IN DATA 12/06/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 24

29 Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 con sede in Città di Castello ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 232 del 19/03/2008 ESTREMI DECRETO N. 38 del 11/04/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 30 del 30/04/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CALZINI IDA - MEMBRO EFFETTIVO PANICALE(PG) il 20/08/1962 RICCARDINI FILIPPO - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO il 18/09/

30 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. TRIENNALE DELL' 31/10/2013 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 2 N. 631 DEL 29/10/2010, A DECORRERE DAL 01/11/2010, ED INTEGRATO CON DELIB. N. 718 DEL 13/12/2010 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 26

31 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 24 del 28/10/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 118 del 30/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 59 del 15/12/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BERTINELLI CRISTINA - MEMBRO EFFETTIVO RIMINI il 20/02/1963 BRUSCO DANIELA - MEMBRO EFFETTIVO COSENZA(CS) il 08/04/

32 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 06/05/2011 RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L. N. 3 N. 231 DEL 24/04/ INSEDIAMENTO IN DATA 07/05/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 28

33 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 209 del 14/12/2007 ESTREMI DECRETO N. 12 del 22/02/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 12 del 12/03/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CICOGNOLA SILVIA - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 22/10/1970 TROLLINI SALVATORE - MEMBRO EFFETTIVO SPOLETO(PG) il 10/12/

34 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 25/05/2011 RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 4 DEL 04/04/2008 ED INSEDIAMENTO IN DATA 26/05/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 30

35 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 203 del 05/12/2007 ESTREMI DECRETO N. 27 del 10/03/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 14 del 26/03/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA COPPARONI GOFFREDO MARIA - MEMBRO EFFETTIVO SENIGALLIA(AN) il 08/06/1969 RICCI FELIZIANI CIANO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 08/02/

36 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Art. 17 legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 24 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 DELL' quadriennale 19/05/2012 DELIB.NE CONS. CAMERALE N. 5 DEL 20/05/2008 Art. 17 della legge n. 580/93 e successive mmodificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2 - comma 4 - del decreto legislativo 30/07/1999, n. 286 Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui sopra non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del decreto legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili. Art. 24 della legge regionale 02/03/1999, n. 3 Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'art comma 3 - del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitate dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 Art. 17 legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Camera di Commercio. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonchè eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. Con deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del è stato rideterminato in 9.586,57 l emolumento annuo spettante al componente del Collegio dei Revisori dei conti. 32

37 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 240 del 19/05/2008 ESTREMI DECRETO N. 47 del 20/05/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 26 del 04/06/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA TOSTI MARCO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 24/09/

38 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni Collegio dei Revisori dei Conti Art. 17 legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 24 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 DELL' quadriennale 06/04/2012 DELIB.NE CONS. CAMERALE N. 43 DEL 7/4/2008 Art. 17 della legge n. 580/93 e successive mmodificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2 - comma 4 - del decreto legislativo 30/07/1999, n. 286 Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui sopra non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del decreto legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. Al collegio dei evisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili. Art. 24 della legge regionale 02/03/1999, n. 3 Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'art comma 3 - del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitate dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 Art. 17 legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Camera di Commercio. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonchè eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. L'indenità annua prevista con deliberazione del Consiglio camerale n. 44 del 23/04/2009, successivamente ridotta in base alla circolare del Ministro dell'economia e finanze del 17/12/2009, per la carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti, è pari a 7.901,79. 34

39 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 226 del 18/03/2008 ESTREMI DECRETO N. 32 del 20/03/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 16 del 02/04/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA IACULLI GINO - MEMBRO EFFETTIVO ROMA il 04/07/

40 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V. Assemblea dei Soci Legge regionale 18 aprile 1990, n Art. 5 dello Statuto del Centro DELL' quinquennale 13/04/2012 SCADENZA FISSATA CON LA COSTITUZIONE ASSEMBLEA Art. 5 dello Statuto L Assemblea è costituita da tutti i soci del Centro, ognuno dei quali nomina un rappresentante che partecipa all Assemblea con diritto di un solo voto. Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite. Art. 5 dello Statuto L Assemblea determina gli indirizzi generali del Centro. In particolare: a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni o modifiche; b) elegge all atto del suo insediamento il Presidente del Centro e i membri di sua competenza del Consiglio di amministrazione; c) nomina i membri del Comitato scientifico e il suo Presidente; d) nomina i componenti del Collegio dei sindaci revisori dei conti e il suo Presidente; e) approva il programma annuale di attività del Centro su proposta del Consiglio di Amministrazione; f) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione; g) esamina ogni altra proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione.l assemblea può istituire ulteriori organismi ed in particolare comitati con compiti speciali. 36

41 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V. ESTREMI PROVVEDIMENTO Assemblea dei Soci DECISIONE PRESIDENTE N. 66 del 28/03/2006 ESTREMI DECRETO N. 124 del 14/06/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 30 del 23/06/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BONERBA GIUSEPPINA - MEMBRO FOSSATO DI VICO(PG) il 28/04/

42 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V. Consiglio di Amministrazione Legge regionale 18 aprile 1990, n art. 7 dello Statuto del Centro. Triennale (IN ATTESA NOMINA COMPONENTI DI SPETTANZA DELLA REGIONE UMBRIA) DELL' Art. 7 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Centro, da quattro membri eletti dall Assemblea e da due membri nominati dalla Giunta regionale (competenza demandata al Consiglio regionale dalla legge regionale n. 11/1995).Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri membri il vice presidente. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti o rinominati. Art. 7 dello Statuto - Il Consiglio di amministrazione elabora gli indirizzi generali del Centro ed è investito della amministrazione ordinaria. In particolare:a) adotta il programma annuale di attività del Centro, da sottoporre all Assemblea per l approvazione; b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all Assemblea per l approvazione; c) stabilisce gli importi minimi delle quote sociali annuali; d) stabilisce i compensi dei membri del Comitato scientifico e quello del suo Presidente; e) stabilisce i compensi dei sindaci revisori dei conti e quello del loro Presidente; f) determina i criteri per l attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli organi; g) nomina il Direttore e ne stabilisce il compenso; h) delibera l affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni con soggetti esterni, nonché l acquisizione di beni, l affidamento di servizi e ogni altra spesa relativa ai progetti scientifici e alla altre attività del Centro; i) delibera eventuali deleghe di gestione programmata di fondi al Direttore; l) delibera in merito alla accettazione di donazioni o lasciti; m) delibera quant altro ritenga utile al raggiungimento delle finalità del Centro. Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso spese qualora non corrisposto dall Ente di appartenenza. Le richieste di eventuali rimborsi, corredate di documentazione, devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione. Ai fini di cui sopra il Consiglio di amministrazione determina i criteri per i rimborsi spese, con riferimento al trattamento previsto dalla vigente legislazione per i dirigenti regionali della 1 categoria dirigenziale. (Art. 13 dello Statuto del Centro). 38

43 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CE.D.R.A.V. Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA - 39

44 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna Collegio dei Revisori dei Conti La L.R. n. 51/1987 è stata abrogata dalla L.R. n. 6/2009 che ha istituito il Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria - la norma transitoria stabilisce che gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della legge, continuano il mandato fino all'insediamento dei nuovi organi. Legislatura regionale DELL' Fine legislatura LA L.R. N. 6/2009 HA ABROGATO LA L.R. N. 51/1987 ED HA ISTITUITO IL NUOVO CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA I CUI ORGANI VI E' IL REVISORE DEI CONTI - IN ATTESA NOMINA Art. 4 della legge regionale n. 51/1987 (abrogata dalla legge regionale n. 2/2009) Organizzazione interna del Centro - Omissis Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Art. 4 della legge regionale n. 51/1987 (abrogata dalla legge regionale n. 2/2009) Organizzazione interna del Centro - Omissis Al Collegio dei revisori dei conti compete: a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro; b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge; c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo di cui all art. 6, comma 6; d) assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro Ai membri degli Organi del Centro spetta un indennità forfetaria pari a 15,49 per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale. Ai componenti che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede il Centro, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale. In caso di assenza non dovuta a comprovati motivi istituzionali o di salute è operata una trattenuta sull indennità pari a 15,49 per ciascuna seduta. (Art. 7 della L.R , n. 51, modificata ed integrata dalla L.R. n. 45/89). 40

45 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 85 del 30/06/2006 ESTREMI DECRETO N. 164 del 01/08/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 40 del 23/08/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CERVINI GIULIANO - MEMBRO EFFETTIVO TODI(PG) il 11/01/1963 CICIONI ANDREA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 13/02/1964 MATTEI ANTONIO - PRESIDENTE AMELIA(TR) il 30/09/1965 PERROTTA MARIA GABRIELLA - MEMBRO SUPPENTE COSENZA(CS) il 29/03/1973 PERUZZI VERA - MEMBRO SUPPLENTE CASTIGLIONE DEL LAGO(PG) il 22/02/

46 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna Asemblea La L.R. n. 51/1987 è stata abrogata dalla L.R. n. 6/2009 che ha istituito il Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria - la norma transitoria stabilisce che gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della L.R., continuano il mandato fino all'insediamento dei nuovi organi. Legislatura regionale DELL' Fine legislatura LA PRESENTE LEGGE E' STATA ABROGATA DALLA L.R. 6/2009 CHE HA ISTITUITO IL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA I CUI ORGANI VI E' L'ASSEMBLEA - IN ATTESA NOMINA Art. 4 della legge regionale n. 51/1987 (abrogata dalla legge regionale n. 2/2009) - Organizzazione interna del Centro - Sono organi del Centro:a) l Assemblea; b) il Comitato direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti. I predetti organi si rinnovano con l elezione del Consiglio regionale. L Assemblea del Centro è composta di 20 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra le donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere culturale e politico sulla condizione femminile. Al fine di cui al comma precedente nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell Assemblea, l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, raccoglie indicazioni e proposte dalle Organizzazioni regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, dai movimenti femminili dei Partiti, dalle Associazioni femminili presenti ed operanti a livello regionale. I soggetti interessati provvedono a far pervenire le proposte nei trenta giorni dalla richiesta. L Assemblea resta in carica per la durata della legislatura regionale ed i suoi componenti sono rieleggibili. L Assemblea del Centro elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti e due Vice presidenti, con voto limitato. L Assemblea del Centro è coordinata da un Comitato direttivo, composto dal Presidente e dai due Vice presidenti e da quattro componenti eletti dall Assemblea nel suo seno, con voto limitato a due. L Assemblea del Centro è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione. Art. 2 della legge regionale n. 51/1987 (abrogata dalla legge regionale n. 2/2009) - Compiti del Centro - Per il conseguimento delle finalità della presente legge il Centro: a) promuove ed attua indagini e ricerche sulla condizione della donna, sui percorsi dell identità femminile e sulla differenza sessuale; b) promuove iniziative istituzionali, predispone progetti e formula pareri nei confronti degli organi regionali con l obiettivo di verificare l applicazione delle leggi di parità esistenti; favorire l accesso delle donne ai posti di lavoro e incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne; favorire la reale possibilità di inserimento nella vita sociale della donna promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali anche al fine di facilitare una piena corresponsabilità della coppia all interno della famiglia. Il Centro provvede al reperimento, conservazione e diffusione di materiale di documentazione bibliografica e di informazione sulla condizione femminile ed istituisce, allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fonti, una biblioteca specializzata ed un archivio documentario. Il Centro favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti la donna, nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui ai commi precedenti assumendo iniziative di informazione rivolte agli organismi istituzionali, al mondo del lavoro, alle donne, all opinione pubblica. Il Centro provvede alla predisposizione di una relazione annuale sulla condizione femminile da inviare alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale per l esame. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto con soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e alle Province e con soggetti privati, quali in particolare le Associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività: a) informazione e consulenza in materia di parità; b) promozione di iniziative culturali; b) verifica sull applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne. 42

47 Ai membri degli organi del Centro spetta un indennità forfetaria pari a 15,49 per ogni giornata di seduta nonché rimborso spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale. Ai componenti che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella del Centro, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale. Al Presidente spetta un indennità mensile lorda non cumulabile con l indennità di presenza pari a 413,17. In caso di assenza non dovuta a comprovati motivi istituzionali o di salute è operata una trattenuta sull indennità pari a 15,49 per ciascuna seduta. (Art. 7 - L.R. n. 51 del 1987, modificata ed integrata dalla L.R. n. 45/89) 43

48 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna ESTREMI PROVVEDIMENTO Asemblea DECISIONE PRESIDENTE N. 44 del 04/01/2006 ESTREMI DECRETO N. 47 del 16/02/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 11 del 01/03/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA ADAM MICHÈLE - NANCY (FRANCIA) il 22/01/1968 ADRIANI DELIA - PERUGIA(PG) il 27/02/1970 ALBANESI DANIELA - JESI(AN) il 04/04/1952 ARCALENI EMANUELA - CITTA' DI CASTELLO(PG) il 27/12/1964 BONDI ILARIA - PERUGIA(PG) il 27/09/1969 CAMILLETTI CHIARA - PERUGIA(PG) il 27/05/1977 COLLESI CARLA - CITTA' DI CASTELLO(PG) il 21/09/1962 DI FRANCESCO MARIA CRISTINA - TERNI(TR) il 05/01/1954 FABBRI ANNALISA - TODI(PG) il 25/11/1957 FIATA VILMA - SPOLETO(PG) il 09/04/1945 FILIPPI DANIELA - CITTA' DELLA PIEVE(PG) il 11/04/1960 MAURI MAURA - TERNI(TR) il 10/07/1956 MELINELLI SIMONETTA - PANICALE(PG) il 14/05/1957 NOSEDA NADIA - COMO(CO) il 04/10/1951 PAOLETTI VALERIA - PERUGIA(PG) il 25/03/1951 PRETA TORLONE LIDIA - PALMOLI(CH) il 07/05/1930 RINALDI RAFFAELLA - CARIATI(CS) il 27/08/1978 SENSI MARINA - FOLIGNO(PG) il 02/08/1973 SIMONE FERNANDA DETTA ARGIA - FROSINONE il 24/08/1942 TOMASSONI SILVANA - COSTACCIARO(PG) il 18/02/

49 Centro Studi Giuridici e Politici Consiglio Direttivo Art.13 e 14 dello Statuto - L.R. 21/01/2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici) quinquennale (IN ATTESA NOMINA) DELL' Art. 13 Statuto Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri di cui tre eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci del Centro e sei eletti dal Consiglio regionale. I componenti del Consigio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti in deroga a quanto disposto dal comma 4 del'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni. Qualora uno o più componenti cessino dalla carica, il Presidente pone sollecitamente in essere le necessarie procedure per la sostituzione, presso la Regione e/o mediante convocazione dell'assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Diretttivo si considera decaduto e il Presidente provvede senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more della nomina, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili. Art. 14 Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo di programmazione e di direzione delle attività del Centro. Compete al Consiglio Direttivo l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie, che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi....omissis... Al Presidente del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a 150,00, agli altri membri spetta un gettone pari a 100,00. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia 45

50 Comitato Misto Paritetico sulle Servitù Militari Comitato Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 DELL' legislatura regionale Fine legislatura IN ATTESA NOMINA Nessun compenso. Art comma 3 - D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente. Art comma 1, 5 - D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l esame, anche con proposte alternative della Regione e dell autorità militare, dei problemi connessi all armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. Il comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla Regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aree sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d uso fra l autorità militare e la Regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del comitato misto paritetico competenti. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il Presidente della Giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di Regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di Regione area o del Presidente della Regione, presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano, funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. 46

51 Comitato Regionale dell' I.N.P.S. per l'umbria Comitato Art. 1 e 33 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni e Art. 43 della legge , n. 88 quadriennale DELL' 11/05/2013 IL COMITATO E' STATO RICOSTITUITO IL 10/3/2009 E INSEDIATO IL 12/5/2009 Art. 33 e art. 1 del D.P.R. 30/04/1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni In ogni capoluogo di regione è istituito un Comitato regionale dell Istituto composto da: 1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali; 4) un rappresentante dell Ente Regione; 5) il dirigente dell ufficio regionale del lavoro o dell ispettorato regionale del lavoro; 6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato; 7) il dirigente della sede regionale dell istituto; 8) i presidenti dei comitati provinciali della regione. Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è rinnovato ogni quattro anni ed i membri possono essere riconfermati I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale. I membri degli Organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Alla scadenza del mandato, i membri possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato, i membri restano in carica fino all insediamento del nuovo Organo. Art. 43 della legge 09/03/1989, n Competenze dei Comitati regionali - Il Comitato regionale ha i seguenti compiti: a) coordinare l attività dei comitati provinciali costituiti nell ambito della circoscrizione regionale; b) mantenere il collegamento con l Ente Regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell assistenza sociale; c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull attività dell Istituto nell ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell ambito della circoscrizione regionale; e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all articolo 47, commi 3 e 4; f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell istituto. Ai membri dei Comitati regionali dell INPS compete un gettone di presenza di 30,99 (lorde). 47

52 Comitato Regionale dell' I.N.P.S. per l'umbria ESTREMI PROVVEDIMENTO Comitato DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 339 del 29/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 115 del 16/12/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 58 del 30/12/2009 RAPPRESENTANTI GRACIOLINI GIANLUCA - RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE UMBRIA LUOGO E DATA NASCITA GUALDO TADINO(PG) il 21/08/

53 Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. Comitato Legge regionale 11/01/2000, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' quinquennale 05/01/2011 Art. 18 legge regionale 11/01/2000, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possediano competenza ed esperienza comprovate nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede, all'elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero dei voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'autorità. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale n. 11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quaranticinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi. Art. 19 legge regionale 11/01/2000, n. 3 - Cause di incompatibilità La carica di componente e di Presidente del CO.RE.COM. è incompatibile con: a) quella di Parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e movimenti politici; c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell editoria anche multimediale, della rilevazione dell ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma 1. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato. Art. 25 legge regionale 11/01/2000, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dalla Autorità, ai sensi dell art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall apposito regolamento. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'autorità. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregfiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 31/07/1997, n. 249, nelle convenzioni sono sopecificate le singole funzioni delegate, nonchè le necessarie risorse 49

54 assegnate e trasferite dall'autorità per il loro adeguato esercizio. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzione pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni. Art. 24 legge regionale 11/01/2000, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni - Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un indennità, per dodici mensilità, pari al venticinque per cento dell indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un indennità, per dodici mensilità, pari al dieci per cento dell indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Nel caso in cui, per giustificati motivi il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell ottanta per cento per i restanti cinque mesi. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9* e successive modificazioni. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., si recano fuori regione in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. 50

55 Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. ESTREMI PROVVEDIMENTO Comitato DECISIONE PRESIDENTE N. 38 del 20/12/2005 ESTREMI DECRETO N. 1 del 05/01/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 3 del 18/01/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA ALOIA NICOLA MARIA - MEMBRO GUBBIO il 25/04/1974 FILIPPETTI VALENTINO - MEMBRO PARRANO(TR) il 11/09/1956 MORETTI LUCIANO - PRESIDENTE FIRENZE il 22/09/1939 SANTICCIOLI PERSEO - MEMBRO CASTIGLIONE DEL LAGO(PG) il 09/02/1946 SQUARTA MARCO - MEMBRO il 04/06/

56 Comitato Tecnico-Consultivo per la Polizia Locale Comitato Art. 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni DELL' legislatura regionale Fine legislatura IN ATTESA NOMINA Art. 3 della l.r. n. 1/2005, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 23/2008 E istituito il Comitato tecnico-consultivo, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l intera legislatura. Il Comitato è così composto: a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di Presidente; b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e Terni; c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e Terni; d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale; e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale. I membri del Comitato di cui alle lett. d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lett. e) sono eletti con voto limitato. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale. Il Comitato si riunisce almeno due volte all anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell art. 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l opportunità. Art. 4 della l.r. n. 1/2005 Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di polizia locale. Esprime pareri ai sensi dell art.2, comma 2 e formula proposte: a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto alla polizia locale; b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale; c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale 52

57 Commissione Regionale per l'artigianato Commissione art. 22 e 23 della L.R. 7/11/1988 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni quinquennale DELL' 05/05/2014 LA COMMISSIONE E' STATA RICOSTITUITA CON D.P.G.R. N. 34 DEL 06/05/2009 ED INTEGRATA CON SUCCESSIVO D.P.G.R. N. 113 DEL 03/12/2009 A SEGUITO DESIGNAZIONI DEL Art. 23 L.R. 42/88 - Composizione - La commissione regionale per l artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da: a) i Presidenti delle commissioni provinciali per l artigianato; b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa; c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Regione e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali. I componenti la commissione regionale per l artigianato eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Art. 22 L.R. 42/88 - Funzioni - La commissione regionale per l artigianato, che ha sede presso la Regione, svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto comma dell art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) collabora quale organo tecnico - consultivo con la Regione in merito ai problemi dell artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia; c) promuove, nell ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l artigianato; d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell artigianato; e) provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali; f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali; g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi. Nel caso di provvedimenti sanzionatori la decisione della Commissione è trasmessa al competente ufficio regionale per l ulteriore seguito. La Commissione regionale per l artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro, con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo. Al Presidente della Commissione spetta un gettone di presenza di 77,00 lordi per ogni giornata di seduta. Ai componenti ed agli esperti esterni spetta un gettone di presenza pari al 70% di quello previsto per il Presidente. Ai componenti residenti in comuni diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti incaricati di effettuare accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l indennità di missione. (Art. 29 della legge regionale n. 42 del 1988 e successive modificazoni). 53

58 Commissione Regionale per l'artigianato ESTREMI PROVVEDIMENTO Commissione DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 349 del 11/11/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 113 del 03/12/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 57 del 23/12/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA MEOZZI ALESSANDRO - RAPPRESENTANTE REGIONE UMBRIA CITTA' DI CASTELLO(PG) il 18/09/1965 MORELLI ANGELO - RAPPRESENTANTE REGIONE UMBRIA GUALDO CATTANEO(PG) il 03/10/1942 RIBICHINI VALERIO - RAPPRESENTANTE REGIONE UMBRIA TERNI(TR) il 29/01/

59 Consigliere di Parità Regionale Consigliere Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' quadriennale 05/12/2010 DECRETO MIN.LE 6/12/2006 PUB. GAZ. UFF. 296 DEL 21/12/2006 Art. 12, 13 e 14 D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni A livello regionale è nominata una Consigliera o un Consigliere di parità. Per ogni Consigliera o Consigliere si provvede alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliere o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. Le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni, sentite le Commissioni regionali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base dei requisiti di cui all'art comma 1 - e con le procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata designazione dei Consiglieri di parità regionali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'art comma 1 - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1 e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una Consigliera di parità. I decreti di nomina, cui va allegato il curriculum profesionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di cui all'art. 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'art. 12. Le Consigliere ed i Consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. Le Consigliere e i Consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Art. 13 e 15 D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni Le Consigliere ed i Consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell esercizio delle funzioni loro attribuite, le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l obbligo di segnalazione all autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. Le Consigliere ed i Consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici...omissis... La Consigliera ed il Consigliere di parità regionale effettivo e supplente sono componenti a tutti gli effetti della Commissione regionale tripartita prevista dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe... omissis... Art. 17 D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e successice modificazioni ed integrazioni 55

60 Le Consigliere ed i Consiglieri regionali di parità hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove trattasi di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. I permessi sono retribuiti. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro le Consigliere e i Consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima. Nei limiti della disponibilità del fondo, alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il riconoscimento della predetta indennità alle Consigliere o ai Consiglieri di parità supplenti è limitata ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza. 56

61 Consigliere di Parità Regionale ESTREMI PROVVEDIMENTO Consigliere DECISIONE PRESIDENTE N. 61 del 24/03/2006 ESTREMI DECRETO N. 154 del 26/07/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 39 del 16/08/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA RAICHINI MONICA - CONSIGLIERE DI PARITA' SUPPLENTE PERUGIA(PG) il 01/02/1966 TOSCHI MARINA - CONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVO ROMA(RM) il 21/07/

62 Consiglio Nazionale per l'ambiente Consiglio Nazionale per l'ambiente art. 12 della legge 08/071986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) tre anni DELL' 03/03/2013 IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'AMBIENTE E' STATO RICOSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL MARE DEL 04/03/2010 PER IL TRIENNIO 2010/2012 Art. 12 della legge 08/07/1986, n E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante designato da ogni Regione; per il Trentino Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati dall'associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'italia; c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo art. 13; d) un rappresentante del CNR, uno dell'enea e uno dell'enel. 2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente. 7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 349/1986. Art. 12 della legge 08/07/1986, n commi 4, 5 e 6-4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla legge n. 349/1986 nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 1 - comma 3 della legge n. 349/ Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'art. 1 - comma 6 - che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. La partecipazione al Consiglio non comporta compensi, gettoni di presenza nè liquidazioni di spese a qualsiasi titolo richieste. 58

63 Consiglio Nazionale per l'ambiente ESTREMI PROVVEDIMENTO Consiglio Nazionale per l'ambiente DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 331 del 21/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 96 del 04/11/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 25/11/2009 RAPPRESENTANTI CATUFI ROMUALDO - RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE UMBRIA LUOGO E DATA NASCITA FABRIANO(PG) il 29/03/

64 Consorzio "Flaminia Vetus" Collegio dei Revisori dei Conti Art. 36 della legge 5/10/1991, n. 317 ed art. 17 e 18 dello Statuto del Consorzio triennale DELL' 08/03/2013 IL SIG. NAPOLETTI ALDO, NOMINATO MEMBRO SUPPLENTE CON DECISIONE DEL PRESIDENTE N. 378 DEL 04/02/2010) NON HA ACCETTATO LA CARICA, PERTANTO DEVE ESSERE SOSTITUITO ART. 17 STATUTO Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono designati come segue: a) uno effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale; il componente effettivo assume la Presidenza del Collegio; b) due effettivi e due supplenti dall'assemblea dei Consorziati eletti a scrutinio segreto a scheda limitata ad un nominativo. Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. ART. 18 STATUTO Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Esso riferisce sull'azione di controllo alla Giunta regionale. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono attribuite la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste per il Collegio Sindacale delle S.p.A. I compensi dei componenti il Collegio dei revisori dei conti vengono definiti in base alle risultanze del bilancio e poichè al 31/12/2010 il bilancio del Consorzio non è stato approvato i suddetti compensi sono stati determinati in via provvisoria. Al presidente del Collegio, nominato dal Consiglio regionale, è previsto un compenso pari a circa 2.700,00 60

65 Consorzio "Flaminia Vetus" ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 378 del 04/02/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 29 del 09/03/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 29 del 09/03/2010 RAPPRESENTANTI SCARGETTA GABRIELE - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE LUOGO E DATA NASCITA TODI(PG) il 20/05/

66 Consorzio Crescendo Collegio dei Revisori dei Conti Art. 36 Legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 17 e 18 dello Statuto del Consorzio DELL' triennale 16/11/2012 Art. 17 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono designati come segue: - uno effettivo ed uno supplente dalla Giunta regionale. Il componente effettivo assume la Presidenza del Collegio; - due effettivi e due supplenti dall Assemblea dei consorziati, eletti a scrutinio segreto a scheda limitata ad un nominativo. Ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni la competenza della Giunta regionale è demandata al Consiglio regionale Art. 18 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il piano economico e finanziario di esercizio, controlla il bilancio di esercizio, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Esso riferisce sull azione di controllo alla Giunta regionale. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono attribuite la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste per il Collegio Sindacale delle Società per azioni. Al Presidente è stato corrisposto nell'anno 2010 un compenso lordo, comprensivo di gettoni di presenza CdA e assemblea, verifiche trimestrali, controlli su bilancio, revisione contabile di 9.803,21. Ai due membri effettivi è stato corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo, rispettivamente di 8.285,47 e 8.535,47 62

67 Consorzio Crescendo ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 346 del 19/10/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 102 del 17/11/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 54 del 02/12/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BARTOLUCCI CLAUDIA - MEMBRO SUPPLENTE ORVIETO(PG) il 06/03/1963 MERLINI ORIETTA - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE TERNI(TR) il 17/06/

68 Consorzio della Bonifica Tevere-Nera Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 23/12/2004, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 40 E 41 dello Statuto - quinquennale - IN ATTESA NOMINA DELL' Art. 40 dello Statuto - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il Prsidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i Consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni interessate. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri Organi consortili. Il Collegio dei Revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore quelle indicate nell'art. 19 dello statuto, nonchè la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Art. 41 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) controlla la gestione finanziaria del Consorzio, rimettendo semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull andamento della stessa e di quella amministrativa al Presidente dell Ente, formulando osservazioni e rilievi ove occorra; b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione ul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore, da quello di volta in volta delegato, può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, copia delle lettere di convocazione degli organi deliberanti deve essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio. Il revisore che, senza giustificato motivo, risulti assente almeno due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti...omissis... Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione del Consiglio ddi Amministrazione. Ai revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo a norma del regolamento di cui all'art. 20, lett x) dello Statuto del Consorzio. 64

69 Consorzio della Bonificazione Umbra Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 23/12/2004, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamento regionale 06/06/2006, n. 6 di attuazione della legge regionale n. 30/ Art. 40 e 41 dello Statuto del Consorzio DELL' quinquennale 08/09/2014 Art. 40 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i Consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni interessate. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri Organi consortili. Il Collegio dei Revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore quelle indicate nell'art. 19 dello statuto, nonchè la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Art. 41 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) controlla la gestione finanziaria del Consorzio, rimettendo semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull andamento della stessa e di quella amministrativa al Presidente dell Ente, formulando osservazioni e rilievi ove occorra; b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, copia delle lettere di convocazione degli organi deliberanti deve essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio. Il revisore che, senza giustificato motivo, risulti assente almeno due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio o, in caso di sua inerzia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede ad informare il Presidente della Regione Umbria. I Revisori supplenti, con precedenza per il più anziano di età, sostituiscono gli effettivi in caso di loro assenza od altro legittimo impedimento e, in caso di cessazione dalla carica, fino all'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio ai sensi del comma precedente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione del Consiglio ddi Amministrazione. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso mensile lordo di 307,49 agli altri componenti viene corrisposto un compenso mensile lordo di 268/,19 65

70 Consorzio della Bonificazione Umbra ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 323 del 31/07/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 73 del 09/09/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 42 del 23/09/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA ALBERTELLA MANUELA - MEMBRO EFFETTIVO SPOLETO(PG) il 17/02/1956 DI GIOVINE ANTONIO - MEMBRO SUPPLENTE LUCERA(FG) il 05/01/1923 GARGAGLI VALENTINA - PRESIDENTE PERUGIA(PG) il 19/03/1966 PAPARELLI MAURIZIO - MEMBRO EFFETTIVO VALFABBRICA(PG) il 03/08/1969 TRAVAGLINI BARBARA - MEMBRO SUPPLENTE TERNI(TR) il 04/10/

71 Consorzio di difesa delle produzioni intensive della Provincia di Terni Collegio Sindacale Art. 11 decreto legislativo 29/03/2004, n Decreto ministeriale 30/08/ Art. 31 dello Statuto del Consorzio triennale - IN ATTESA NOMINA MEMBRO REGIONE UMBRIA DELL' 12/04/2013 L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA NOMINATO I MEMBRI DI SUA SPETTANZA IN DATA 13/04/2010 Art. 31 Statuto - Il Collegio Sindacale si compone di: a) tre membri effettivi e di due supplenti, anche non soci nominati dall'assemblea; b) un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, designato a norma di legge; c) un rappresentante della Regione Umbria designato a norma di legge. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Attribuzioni e compiti previsti dall art del Codice Civile. D.M. 30/08/ Il Collegio sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall'art del Codice Civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 29/03/2004, n. 102 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 dello Statuto consortile, l'assemblea dei soci, nella seduta del 13/04/2010 ha stabilito per i componenti del Collegio Sindacale, ad esclusione del Presidente, un'indennità annua pari a 700,00 al lordo delle ritenute di legge. Ai Sindaci del Collegio è inoltre riconosciuto un gettone di presenza di 40,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo. 67

72 Consorzio di produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive Collegio Sindacale Art. 11 decreto legislativo 29/03/2004, n Decreto ministeriale 30/08/2004 e art. 30 dello Statuto triennale - IN ATTESA NOMINA MEMBRO REGIONE UMBRIA DELL' 25/05/2012 L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IN DATA 26/05/2009, HA NOMINATO I MEMBRI DI SUA SPETTANZA Art. 30 Il Collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, di cui tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, nominati dall assemblea. La Regione dell Umbria designa un suo rappresentante e il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali designa un suo rappresentante. Il Collegio sindacale elegge il presidente nel proprio seno. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Attribuzioni e compiti previsti dall art del Codice Civile. D.M. 30/08/ Il Collegio sindacale, oltre ai doveri propri previsti dall'art del Codice Civile, deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 29/03/2004, n. 102 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Con delibera 30 marzo 2006, l'assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio ha stabilito che il compenso previsto per l'espletamento dell'incarico conferito, in qualità di componente effettivo nel Collegio Sindacale è di 1.500,00 annui lordi. 68

73 Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE.) Collegio Sindacale Art. 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni art. 11 e 18 dello Statuto del Consorzio Fidi Regionale (approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 23 aprile 2001) triennale DELL' 10/07/2011 L'ASSEMBLEA DEI SOCI, L'11/7/2008 HA NOMINATO I MEMBRI DI PROPRIA COMEPETENZA Art. 18 dello Statuto Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti all Albo dei revisori dei conti. La Regione provvede alla nomina di due membri effettivi, ai sensi dell art. 8, comma 4, lett. c) della legge regionale n. 5/1990; gli altri membri sono nominati dall Assemblea. La Presidenza del Collegio sindacale spetta ad uno dei membri effettivi nominati dalla Regione. Art. 11 dello Statuto Il Collegio sindacale dura in carica per un triennio ed è rinnovabile. Art comma 4 - dello Statuto - I compiti del Collegio sindacale sono quelli previsti dal Codice civile. Art. 8 della L.R. n. 5/ Consorzio fidi regionale - Fondo di garanzia per l artigianato.. 1. La Regione promuove l'istituzione di un Consorzio fidi regionale al fine di assicurare: a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito; b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle cooperative artigiane di garanzia; c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti. 2. Il Consorzio fidi regionale deve, in particolare: a) agevolare l'accesso al credito a medio termine, rilasciando la fidejussione per piani di investimento non coperti con altre forme di garanzia, in misura non superiore al 50 per cento degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di lire cinquecento milioni; b) promuovere un'azione contrattuale e di raccolta di risorse sui mercati finanziari nazionali ed esteri al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti; c) contribuire ad abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica; d) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera; e) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte; f) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi. 3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2, lett. a), è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote: a) le amministrazioni provinciali; b) i comuni; c) le camere di commercio; d) la cassa per il credito alle imprese artigiane; e) la Sviluppumbria S.p.A.; f) cooperative artigiane di garanzia; g) istituti di credito; h) le associazioni artigiane e loro finanziarie; i) altri soggetti interessati pubblici e privati. 4. Il finanziamento regionale è subordinato al rispetto, da parte del Consorzio, delle seguenti condizioni: 69

74 a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui ai commi 1 e 2; b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto e delle sue modificazioni; c) nomina da parte del Consiglio regionale di due membri effettivi del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente; d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività in armonia con le indicazioni programmatiche regionali; e) presentazione alla Giunta regionale, entro il 30 giugno, di una relazione illustrativa sull attività realizzata nell anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario - contabili; f) previsione statutaria di una presenza dei consorziati negli organi di gestione. Per l'anno 2009 è stato corrisposto al Presidente un importo lordo di 5.733,36 e al sindaco effettivo un importo lordo di 2.312,44 70

75 Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE.) ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 330 del 21/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 88 del 14/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 48 del 28/10/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BALDONI LUCA - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE FOLIGNO(PG) il 29/05/1965 FINETTI RICCARDO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 27/06/

76 Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 23/12/2004, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 40 dello Statuto quinquennale DELL' 14/01/2015 DIMISSIONI DELLA DOTT.SSA BRUSCO DANIELA DA PRESIDENTE DEL COLLEGIO, CON DECORRENZA 29/11/ IN ATTESA SOSTITUZIONE PRESIDENTE, MEMBRO EFFETTIVO E MEMBRO SUPPLENTE Art. 40 dello Statuto - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il Prsidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i Consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni interessate. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri Organi consortili. Il Collegio dei Revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore quelle indicate nell'art. 19 dello statuto, nonchè la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Art. 41 dello Statuto - Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) controlla la gestione finanziaria del Consorzio, rimettendo semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull andamento della stessa e di quella amministrativa al Presidente dell Ente, formulando osservazioni e rilievi ove occorra; b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione ul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore, da quello di volta in volta delegato, può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, copia delle lettere di convocazione degli organi deliberanti deve essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio. Il revisore che, senza giustificato motivo, risulti assente almeno due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti...omissis... Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per l'anno 2010, è stato corrisposto l'importo di 3.019,74, ai membri effettivi è stato corrisposto l'importo di 2.865,09 72

77 Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL N. 347 del 02/11/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 3 del 15/01/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 4 del 15/01/2010 RAPPRESENTANTI BANDINELLI ELISSA - MEMBRO EFFETTIVO NOMINATO DALLA REGIONE TOSCANA BONGARZONE ENZO - MEMBRO EFFETTIVO NOMINATO DALLA REGIONE UMBRIA BRUSCO DANIELA - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE NOMINATO DALLA REGIONE UMBRIA FRATINI GABRIELE - MEMBRO SUPPLENTE NOMINATO DALLA REGIONE TOSCANA RICCI GIANCARLO - MEMBRO SUPPLENTE NOMINATO DALLA REGIONE UMBRIA LUOGO E DATA NASCITA FIRENZE(FI) il 26/03/1949 TERNI(TR) il 18/01/1941 COSENZA(CO) il 08/04/1969 AREZZO(AR) il 18/04/1960 UMBERTIDE(PG) il 27/07/

78 Consulta Regionale della Cooperazione Consulta Art. 2 comma 2 lett. c) della Legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 e successive modificazioni DELL' legislatura regionale Fine legislatura IN ATTESA NOMINA non previsti Art. 2 - Consulta regionale della cooperazione - E istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive. La Consulta è composta: a) dall assessore regionale alla cooperazione che la presiede o da suo delegato; b) da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa; c) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 2, scelti tra esperti in materia di cooperazione. La Consulta opera con la maggiorqnza dei componenti. La Consulta viene integrata dall assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato. La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessore alla cooperazione. Art. 3 - Compiti della Consulta - La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti: a) formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materia di cooperazione; b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge; c) formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della cooperazione di cui all'art. 3/bis; d)propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili; d-bis) propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa; e) propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le Centrali cooperative dei contributi di cui all art. 4. I parerri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto dell'assessore o del suo delegato. La Consulta per il suo funzionamento può dotarsi di un apposito regolamento interno. Il Presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sull attività svolta in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione. 74

79 Consulta regionale dello sport Consulta Legge regionale 23/09/2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) DELL' Legislatura regionale Fine legislatura IN ATTESA NOMINA Art. 11 della legge regionale 23/09/2009, n. 19 Fanno parte della Consulta regionale dello sport: a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell'università degli studi di Perugia; c) un rappresentante dell'università per Stranieri di Perugia; d) un rappresentante dell'ufficio Scolastico Regionale; e) cinque componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali; f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato; g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato; h) un rappresentante designato dagli di promozione sportiva presenti sul territorio regionale; i) un rappresentante di una Federazione sportiva dell'umbria; l) tre esperti nominati dal Consiglio regionale; m) un rappresentante dei Servizi di Medicina Sportiva delle Aziende sanitarie locali. Le attività di segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport. La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale dello sport di cui si avvale con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano regionale triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva. La Consulta adotta un regolamento interno per il rpoprio funzionamento. I membri della Consulta partecipano ai lavori a titolo gratuito. 75

80 Consulta Regionale per l'utenza ed il Consumo Consulta art. 2 - comma 3 - lett b) della legge regionale , n.34 e successive modificazioni ed integrazioni. legislatura regionale (IN ATTESA NOMINA) DELL' Fine legislatura LA CONSULTA E' STATA RICOSTITUITA CON D.P.G.R. N. 123 DEL 10/12/ IN ATTESA INTEGRAZIONE CON I MEMBRI DESIGNATI DAL Art. 2. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo è composta: a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede; b) da tre membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due; c) da tre membri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale; d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dai gruppi organizzati di consumatori; e)da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati dagli organismi regionale delle associazioni di categoria del mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) da quattro membri ciascuno dei quali designato, rispettivamente dalle facoltà di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed econmia e commercio dell'università degli studi di Perugia, docenti presso le stesse facoltà. omissis... Art.2. Istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo. E' istituita la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, presso la Giunta regionale. La Consulta è l'organismo consultivo della Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli utenti. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Le sedute della Consulta sono pubbliche. La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione dell'ordine del giorno da almeno 1/3 dei suoi componenti. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti esterni. Ai sensi dell'art. 9/bis della legge regionale10/07/1987, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro, estranei all'amm.ne regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di 15,49 lorde ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale. 76

81 Ente Irriguo Umbro Toscano Collegio dei Revisori dei Conti Art.4 comma 7 legge 18/10/61, n e successive modificazioni ed integrazioni quinquennale - IN ATTESA NOMINA RAPPRESENTANTI REGIONE UMBRIA DELL' Art. 4 della legge 1048/61 Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro per le politiche agricole, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle Regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono disegnati, rispettivamente, dalle Regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro.il Collegio è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati La legge 18/10/1961, n ha istituito l'ente Autonomo per la Bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, stabilendone la durata in 30 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della medesma legge n. 1048/1961. Il suddetto termine è stato prorogato di dieci anni dall'art. 1 del decreto legge 06/11/1991, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 30/12/1941, n. 411 e di otto anni dall'art. 5 del decreto legge 22/10/2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21/12/2001, n L'art. 6 della legge n. 411/1991 ha modificato la denominazione in "Ente Irriguo Umbro - Toscano". Il Decreto legge 30/12/2009, n. 194, all'art. 2 - comma 4 - prevede la gestione liquidatoria dell'ente stesso, la quale terminerà 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5 - comma 1 - del decreto legge 22/10/2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21/12/2001, n. 441, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 20/11/2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate. Al Presidente compete un indennità di carica pari a 136,17 mensile lorda, ai membri effettivi un indennità di carica pari a 90,63 mensile lorda, ai membri supplenti un indennità di carica pari a 45,18. Inoltre compete un gettone di presenza di lordi per la partecipazione ad ogni riunione dell Organo collegiale. 77

82 Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini Collegio dei Revisori dei Conti Art. 9 comma decimo della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Decreto Presidente Repubblica 06/08/1993, n. 275) quinquennale DELL' 10/04/2014 IN ATTESA NOMINA MEMBRO REGIONE UMBRIA - IN DATA 10/04/2009 IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON PROPRIO DECRETO, HA NOMINATO I MEMBRI DI SUA SPETTANZA Art. 9 Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del Tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del Tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla Regione o, d intesa dalle Regioni interessate.gli organi dell Ente Parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta. Art. 9 Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti dell Ente Parco, approvati dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell Ambiente. Nell'anno 2010 è stato corrisposto al Presidente del Collegio un importo, al lordo delle ritenute di legge, di 1.840,65; ai componenti 1.215,95; gettone di presenza di 30,00 per la partecipazione alle riunioni e agli organi collegiali previsti dalla legge 394/91. 78

83 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz Collegio dei Revisori dei Conti Legge regionale 19/12/2008, n. 21 e Statuto della Fondazione cinque esercizi DELL' 17/03/2015 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE NELLA SEDUTA DEL 18/03/2010 Art. 2 - comma 3, lett. h) della legge regionale 19/12/2008, n. 21 I compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione sono svolti dal Collegio dei revisori che è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 17 Statuto Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Spetta alla Regione la designazione, effettuata dal Consiglio regionale, di due membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente; i restanti componenti sono designati dagli altri soci di parte pubblica. Il Collegio dura in carica cinque esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Art. 17 Statuto Il Collegio, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio e di rendiconto economico e finanziario predisponendo apposite relazioni da presentare all'assemblea in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/03/2010, ha deliberato il compenso di 1.500,00 per il Presidente ed 1.000,00 cadauno per i membri effettivi, oltre il rimborso spese per la funzione 79

84 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 366 del 18/01/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 25 del 24/02/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 25 del 24/02/2010 RAPPRESENTANTI GRIBAUDO ANNA - MEMBRO EFFETTIVO NOMINATO DAL TOSTI LOREDANA - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE NOMINATO DAL LUOGO E DATA NASCITA ORVIETO(TR) il 21/06/1965 PERUGIA(PG) il 07/09/

85 Istituto per la Storia dell'umbria Contemporanea (I.S.U.C.) Collegio dei Revisori dei Conti Art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni - Artt. 18 e 19 dello Statuto dell Istituto triennale DELL' 26/01/2013 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SI E' INSEDIATO IN DATA 27/01/2010 Art. 18 dello Statuto Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti dall Assemblea. I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti, di cui all articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 Art. 19 dello Statuto Al Collegio dei revisori spettano funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell Istituto.Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all anno; ad esso si applica l art del Codice Civile. Il Collegio redige annualmente una relazione sull andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell Istituto. I componenti del Collegio dei revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. Il Presidente del Collegio dei Revisori de Conti ha percepito, per l'anno 2010, un compenso lordo di 2.370,74 e i membri del Collegio un compenso annuale lordo di 1.707,26 81

86 Istituto per la Storia dell'umbria Contemporanea (I.S.U.C.) ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 333 del 22/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 94 del 28/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 50 del 11/11/2009 RAPPRESENTANTI BESTIACCIA FEDERICO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE LUOGO E DATA NASCITA FOLIGNO(PG) il 28/04/

87 Istituto per la Storia dell'umbria Contemporanea (I.S.U.C.) Consiglio di Amministrazione Art. 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni - artt. 13, 14, 15 e 16 dello Stattuto triennale DELL' 27/01/2013 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' INSEDIATO IN DATA 27/01/2010 Art. 13 Statuto Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre eletti dal Consiglio regionale e quattro eletti dall Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei Soci istituzionali e due in rappresentanza dei Soci ordinari. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio di amministrazione di nomina regionale, il Presidente ne da immediata comunicazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di sua spettanza. Per la sostituzione di componenti nominati dall Assemblea, il Presidente provvede a convocare l Assemblea stessa. Ove venga a mancare la maggioranza dei componenti, l intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto e il Presidente, o in sua assenza il Collegio dei revisori, provvedono senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l assemblea per l elezione del nuovo Consiglio. Nel frattempo il collegio dei revisori adotta gli atti di ordinaria amministrazione e comunque quelli urgenti e indifferibili. Art. 14 Statuto Spetta al Consiglio di Amministrazione l adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento dello scopo dell Istituto, che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri organi. Art. 15 Statuto Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi. E' convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei componenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonchè degli argomenti da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo e il termine è ridotto di due giorni. Art. 16 Statuto Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Presidente ha percepito, per l'anno 2010, un compenso annuale lordo di ,03. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito, sempre per l'anno 2010, un compenso annuo lordo di 711,89. 83

88 Istituto per la Storia dell'umbria Contemporanea (I.S.U.C.) ESTREMI PROVVEDIMENTO Consiglio di Amministrazione DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 332 del 22/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 2 del 14/01/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 4 del 25/01/2010 RAPPRESENTANTI ALTERI GREGORIO - RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE UMBRIA COVINO RENATO - RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE UMBRIA MORINI NICOLA - RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE UMBRIA LUOGO E DATA NASCITA TERNI(TR) il 30/05/1980 PALERMO il 13/09/1948 CITTA' DI CASTELLO(PG) il 18/09/

89 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche Collegio dei Revisori dei Conti Art. 8 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni quinquennale DELL' 03/12/2013 CON DELIB. N. 91 DEL 4/12/2008 IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO HA NOMINATO IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 8 - comma 1 - della legge regionale 19/02/1997, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni - Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore generale dell Istituto ed è composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27/01/1992, n. 88, di cui uno designato dalla Regione dell Umbria, uno dalla Regione Marche ed uno dal Ministro del Tesoro. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore generale dell Istituto. Art. 8 - commi 3, 4 e 5 - della legge regionale 19/02/1997, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio dei Revisori vigila sull osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l assestamento. Il Collegio dei Revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull andamento dell Istituto. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell Istituto. Al Presidente del Collegio dei Revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell indennità fissata per gli altri componenti (art. 9 l.r. 5/ comma 2) 85

90 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 329 del 21/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 82 del 08/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 47 del 21/10/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA RICCI ALFREDO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 24/06/

91 Sviluppumbria S.p.A. (Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'umbria) Collegio Sindacale L.R. 14/1973 e succ. mod. ed integr. - art. 37 dello Statuto - La L.R. 14/1973 e succ. mod. ed intr. è stata abrogata dalla L.R. 1/2009 che ha modificato la denominazione della società e ha stabilito che il funzionamento dei nuovi organi sociali sarà definito da apposita convenzione triennale (l'attuale Collegio rimarrà in carica fino alla elezione del nuovo organo) DELL' Art Statuto Il Collegio Sindacale si compone di un numero di Sindaci compresi tra un minimo di tre e un massimo di cinque stabilito di volta in volta dall'assemblea dei Soci. La nomina di un numero di Sindaci proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio è riservata al Consiglio regionale ai sensi dell'art C.C. e dell'art. 4 della legge regionale 26/2/1973, n. 14, così come modificato dall'art. 3 della l.r. 27/1/1995, n. 2. Gli altri Sindaci saranno eletti dall'assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dai partecipanti di minoranza. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26/2/1973, n. 14, così come modificato dall'art. 3 della l.r. 27/1/1995, n. 2, il Presidente è nominato dal Collegio Sindacale tra i membri designati dal Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società ed esercita altresì il controllo contabile. I componenti del Collegio Sindacale della Sviluppumbria S.p.A. percepiscono un compenso fisso pari ad 7.230,40 annui lordi. Per il Presidente del Collegio è prevista una maggiorazione del 50% di quanto stabilito per gli altri componenti del Collegio medesimo. L'emolumento ai Sindaci è stabilito dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 37 dello Statuto della Società 87

92 Sviluppumbria S.p.A. (Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'umbria) ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 216 del 16/01/2008 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 13 del 22/02/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 12 del 12/03/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CARBONI GIOVANNI - MEMBRO EFFETTIVO APRILIA(LT) il 15/11/1949 MATILLI GIANLUCA - MEMBRO SUPPLENTE FOLIGNO(PG) il 23/10/1961 SECCI LUCIO - MEMBRO EFFETTIVO CAGLIARI il 09/09/

93 Università degli Studi di Perugia Consiglio di Amministrazione Art. 53 comma primo lettera g - dello Statuto dell Università Quattro anni (IN ATTESA NOMINA RAPPRESENTANTE REGIONE UMBRIA) DELL' Art Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) Il Rettore che lo presiede; b) tre rappresentanti dei Professori di I fascia; c) tre rappresentanti dei Professori di II fascia; d) tre rappresentanti dei ricercatori eletti tra i Ricercatori eletti tra i Ricercatori confermati; e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; f) tre rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli studenti tra i suoi componenti, designati; g) un rappresentante della Regione dell Umbria e un rappresentante del Comune di Perugia; h) il Direttore Amministrativo. Art Il Consiglio di Amministrazione è l organo di gestione finanziaria e contabile dell Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione: a) approva, su parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell Ateneo; b) approva il conto consuntivo; c) approva la struttura della pianta organica del personale tecnico e amministrativo; d) delibera il piano di ripartizione del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; e) designa il Direttore Amministrativo e conferisce gli incarichi dirigenziali; f) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell art. 16, comma 2, che comportino variazioni a carico del bilancio dell Ateneo; g) esprime pareri obbligatori su: - piano pluriennale di sviluppo; - piano di sviluppo dell edilizia universitaria - ripartizione dei fondi e delle risorse finanziarie per la ricerca e la didattica; - regolamenti; - tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca; - esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate. Il Consiglio di Amministrazione ratifica le delibere del Senato Accademico che comportano oneri a carico del bilancio, al fine di garantire la copertura finanziaria. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'università degli Studi di Perugia il gettone di presenza previsto è pari ad 250,00 al lordo degli oneri di legge 89

94 Webred S.p.A. Collegio Sindacale Art. 4 della legge regionale 11 aprile 1984 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e Art. 25, 26 e 27 dello Statuto Triennale DELL' 24/03/2013 L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA RICOSTITUITO L'INTERO COLLEGIO IL 25/03/2010 Art. 4 della legge regionale 19/84 e successive modificazioni ed integrazioni La Regione nomina i 2/3 dei membri del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente. Art. 25 dello Statuto Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall Assemblea. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11/04/1984, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione nomina i due terzi dei membri del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente. La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'art. 28 dello Statuto prevede che l'esercizio sociale si chiuda al 31/12 di ogni anno. L'art comma 6 - del medesimo Statuto dispone che l'assemblea per l'approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni, ovvero ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Artt. 26 e 27 Statuto- Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci all'atto della nomina e salvo quanto è stabilito dall'art bis del codice civile, dal Collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Il compenso spettante ai membri del Collegio sindacale è fissato sulla base delle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e relative interpolazioni. Per i componenti del Collegio è previsto un rimborso spese a piè di lista oltre al rimborso spese chilometrico in base alle tariffe A.C.I. Ai Sindaci revisori è corrisposto un compenso annuo di 5.681,00 al lordo delle ritenute di legge, mentre al Presidente del Collegio è corrisposto un compenso annuo di 8.521,00 al lordo delle ritenute di legge. (Verbale dell Assemblea dei Soci n. 184 del 25 marzo 2010). 90

95 Webred S.p.A. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 338 del 23/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 114 del 14/12/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 58 del 30/12/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CROCI STEFANO - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 21/12/1977 CROCIONE CARLO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE TERNI(TR) il 04/07/1976 PALAZZI MARIA RITA - MEMBRO SUPPLENTE SPOLETO(PG) il 19/09/

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