ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 340 del 21/05/2013)
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- Armando Monti
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1 ATTO N PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 340 del 21/05/2013) COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DI SPETTANZA DELLA REGIONE UMBRIA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART COMMA 2 - DELLA L.R. N. 18/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 18 DELLA L.R. N. 8/2013, E DELL'ART. 2 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 11/1995 Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 29/05/2013 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29/05/2013
2 Piazza Italia, PERUGIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA IX LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 340 DEL 21 MAGGIO 2013 OGGETTO: Collegio sindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 - Elezione di due componenti di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. 18/2012, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013,e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n.11/1995. Brega Eros Presidente [K] D Lignani Marchesani Andrea Vice Presidente [K] D Stufara Damiano Vice Presidente l]] D Galanello Fausto Cons. Segretario 00 D De Sio Alfredo Cons. Segretario [K] D Pres. Ass. PRESIDENTE: Eros BREGA CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO - Alfredo DE SIO ESTENSORE: Daniela VALIGI VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI S('rvizio Assemblea lcl'.,'islativa/sezi.ollc Assi.stenza agli organi Riunione del11 maggio 2tYJ3- Oggetto n. 12
3 L'UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTA la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'art. 14 e l'art. 22, comma 2, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), i quali prevedono che: sono organi delle aziende Unità Sanitarie Locali: a) il Direttore generale; b) il Collegio di direzione; c) il Collegio sindacale; il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda Sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, così come previsto dall'art. 3-ter del d.1gs. 502/1992; il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell'azienda Sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, uno da Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei Sindaci; fermo restando quanto previsto dalla 1.r. n. 11/1995, per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme contenute negli artt e 2404 del codice civile; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed in particolare: l'art. 3 ter, il quale prevede che: - il Collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale a dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa; i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti a di componenti dei collegi sindacali; l'art. 3, comma 13, che così dispone: "ll direttore generale dell'unità Sanitari ~o~~ Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per ~'/ 'zio, o' C1 W ~ '0 i IS}, " GI.IORE.~~
4 prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari allo per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti"; VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni ed in particolare l'art. 2, comma 2, secondo il quale sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati; VISTO l'art del codice civile il quale prevede che "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi"; VISTO l'art del codice civile ed in particolare il comma 2, secondo il quale "Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio."; ATTESO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 28 dicembre 2012 (Nomina del Direttore Generale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2) è stata costituita, a decorrere dal l gennaio 2013, l'azien ~ Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 ed individuata, quale sede provvisoria d :it Lovo o ~ (") lu ~. o ne~~ ~llo Re.G~
5 stessa ai fini legali e fiscali, l'attuale sede legale della soppressa Azienda USL n. 4; RITENUTO, pertanto, necessario proporre al Consiglio regionale di provvedere alla elezione, in seno al Collegio in oggetto, di due componenti, con voto limitato a uno, iscritti nel registro dei revisori legali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. n. 18/2012, come modificato dall'art. 18, della l.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, comma 2 della l.r. 11/1995 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/ CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed in particolare gli artt. 6, 7 e 43; VISTO il Decreto Ministeriale 20 giugno 2012,n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della ) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni; a voti unanimi, espressi nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare ildocumento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A; 2) di proporre al Consiglio regionale di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. n.18/2012, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, alla elezione in seno al Collegio Sindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, di due componenti, con voto limitato a uno, iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisore dei Conti o di componenti di Collegi sindacali; 3) di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere alla I Commissione Consiliare Permanente.
6 Documento Istruttorio ALLEGATO A Oggetto: Collegio sindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2- Elezione di due componenti di spettanza della, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della tr. 18/2012, come modificato dall'art. 18 della tr. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2 della tr. n. 11/1995. La legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale) all'art. 14 e all'art. 22, comma 2, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), prevede che: sono organi delle aziende Unità Sanitarie Locali: a) il Direttore generale; b) il Collegio di direzione; c) il Collegio sindacale; il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda Sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, così come previsto dall'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992; il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei sindaci; fermo restando quanto previsto dalla l.r. n. 11/1995, per i casi di incompatibilità,di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme contenute negli artt e 2404 del codice civile. Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, all'art. 3 ter dispone quanto segue: il Collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmen,te alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o O~E u1ft. dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o a ~~ zio ~~ ula Y, o. ILl ~ lozione.ff 5 ~ 'Gl./ O Q R'i:.e~
7 sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessai i componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente; i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. L'art. 3, comma 13, del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che: il direttore generale dell'unità Sanitaria Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima sedutai ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario; l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari allo per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. L'art del codice civile prevede che "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382i b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controlloi c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. (d.o~e um<2 ~iè'~ Q;ò.o y, La,au ' (') e w ~ is 'nei ~ ~O "Ql.IO Re.G
8 La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi". L'art del codice civile ai comma 2, prevede inoltre che "Il Sindaco che, senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio". L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, al comma 2, prevede che sono attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del28 dicembre 2012 (Nomina del Direttore Generale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ) è stata costituita, a decorrere dal l gennaio 2013, l'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 ed è stata individuata quale sede provvisoria della stessa, ai fi,nilegali e fiscali, l'attuale sede legale della soppressa Azienda USL n. 4. E' necessario, pertanto, proporre al Consiglio regionale di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. n. 18/2012, come modificato dall'art. 18, della l.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, comma 2 della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, alla elezione, in seno al Collegio in oggetto, di due componenti, con voto limitato a uno, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo n. 39/2010, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisore dei Conti o di componenti di Collegi sindacali Perugia, 21 maggio 2013 REGIONE UMBRIA E' copia conforme all'o]iginale e si d. fo.f-1f-. compone l n. ~ pagll).e Perugia,...~.~.9.'?.t?!?.~ l'istruttore DlRETTTIVO L'Istrutt~~+ Il Respon~ della Sezione Assistenza agli organi ~e~, ~~ 7
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