ITER PROCEDIMENTO approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.58 del 23 luglio 2003

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1 Comune di Cassano d Adda Provincia di Milano TITOLO Regolamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale (art. 21,2 comma D.Lgs. 22/97 ) ITER PROCEDIMENTO approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.58 del 23 luglio 2003 pubblicato all Albo Pretorio Comunale dal 11 agosto al 25 agosto 2003 e dal 26 agosto al 9 settembre 2003 entrato in vigore il 10 settembre 2003

2 Premessa Il presente regolamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale, che i Comuni sono tenuti ad adottare ai sensi dell art. 21, 2 comma del decreto Ronchi, è stato elaborato tenendo conto prevalentemente della realtà territoriale di Cassano d Adda e, in particolare, della nuova organizzazione dei servizi di igiene urbana ed ambientale che sono stati oggetto, nell ultimo periodo, di una radicale e profonda riorganizzazione. Il corpus normativo è costituito da una struttura di base, composta da sette titoli diversi e da un appendice che raccoglie: Allegato 1: Criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi (Deliberazione interministeriale del punto 1.1.1); Allegato 2: Modalità organizzative dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti e quelle attinenti l igiene e la pulizia del suolo pubblico; Allegato 3: Elenco delle violazioni del Regolamento e le relative sanzioni; Allegato 4: Stralcio del Dlgs 22/97; Allegato 5: Stralcio del D.M. 26 giugno 2000 n.219 relativo ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Questa struttura regolamentare, oltre che trovare una ragione logico espositiva, rende più agevole le eventuali modifiche tecniche e operative relative all erogazione dei servizi che potranno essere recepite senza influire in alcun modo sul corpus normativo vero e proprio. Infatti, mentre l organo competente per l approvazione del Regolamento di Igiene Urbana è il Consiglio Comunale, il contenuto degli allegati tecnici potrà subire modificazioni con un semplice atto motivato, da sottoporre al parere della Giunta, da parte del Funzionario Responsabile del Settore Ambiente. Un avvertenza particolare riguarda, invece, i criteri di assimilazione qualitativa ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi. In attesa dell emanazione da parte del legislatore statale dei criteri fissati nell art. 18, comma 2 lettera d) del già citato decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97), il Comune di Cassano D Adda, in sede di prima applicazione del presente regolamento, procedere all assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi sulla base dei criteri stabiliti al punto 1.1 della deliberazione interministeriale del L Amministrazione potrà, successivamente, con specifici provvedimenti deliberativi e sulla base anche delle valutazioni delle capacità operative del gestore del servizio, ridefinire i criteri di assimilazione quali quantitativa. 2

3 I N D I C E TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Esclusioni Art. 4 Principi generali Art. 5 Obiettivi della gestione rifiuti e finalità dei servizi comunali Art. 6 Competenze del comune Art. 7 Ordinanze contingibili ed urgenti Art: 8 Forme di gestione dei servizi Art. 9 Competenze degli utenti dei servizi Art. 10 Definizioni: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti della gestione dei rifiuti Art. 11 Classificazione dei rifiuti Art. 12 Criteri generali per la determinazione dell assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani Art. 13 Rifiuti speciali e pericolosi Art. 14 Particolari categorie di rifiuti TITOLI II - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI Art. 15 Forme di gestione Art. 16 Obblighi e divieti Art. 17 Vigilanza del servizio Art. 18 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature Art. 19 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 20 Oggetto della raccolta differenziata Art. 21 Finalità Art. 22 Contenitori Art. 23 Modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti Art. 24 Rifiuti urbani pericolosi Art. 25 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata Art. 26 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta Art. 27 Sosta degli automezzi, la raccolta e il trasporto dei rifiuti Art. 28 Trasporto allo smaltimento finale Art. 29 Modalità di pesatura dei rifiuti Art. 30 Ta.r.su/T.I.A. a carico degli utenti 3

4 TITOLO IV NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA L. DA VINCI Capo I Disposizioni generali Art. 31 Autorizzazione e scopo dell impianto Art. 32 Rifiuti conferibili all impianto Art. 33 Modalità di gestione dell impianto Art. 34 Dotazioni e attrezzature Art. 35 Orari di apertura Art. 36 Sicurezza degli utenti e degli addetti Capo II Uso dell impianto e divieti per gli utenti Art. 37 Soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti Art. 38 Verifica dei requisiti dei soggetti autorizzati al conferimento Art. 39 Costi di conferimento Art. 40 Operazioni di conferimento e divieti Art. 41 Accesso e sosta dei veicoli all impianto Art. 42 Osservanza delle norme di sicurezza e di comportamento e obblighi del gestore dell impianto TITOLO V - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO Art. 43 DefinizionI Art. 44 Raccolta, spazzamento e trattamento Art. 45 Cestini getta carta e porta rifiuti Art. 46 Modalità di svolgimento del servizio Art. 47 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc. Art. 48 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati Art. 49 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati Art. 50 Carico e scarico di merci e materiali Art. 51 Disposizioni per proprietari di animali domestici Art. 52 Volantinaggio Art. 53 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi Art. 54 Obbligo di pulizia di terreni inedificati e incolti Art. 55 Spurgo dei pozzetti stradali Art. 56 Educazione e informazione alla cittadinanza TITOLO VI - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI Art. 57 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati Art. 58 Abbandono di rifiuti 4

5 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI Art. 59 Osservanza di altre norme di legge e regolamentari Art. 60 Allegati tecnici Art. 61 Vigilanza Art. 62 Sanzioni Art. 63 Contributi Conai Art. 64 Entrata in vigore del regolamento Art. 65 Norme transitorie ALLEGATI Allegato 1: Criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi (Deliberazione interministeriale del punto 1.1.1); Allegato 2: Modalità organizzative dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti e quelle attinenti l igiene e la pulizia del suolo pubblico; Allegato 3: Elenco delle violazioni del Regolamento e le relative sanzioni; Allegato 4: Stralcio del Dlgs 22/97; Allegato 5: Stralcio del D.M. 26 giugno 2000 n.219 relativo ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 5

6 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, l intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale di Cassano D Adda nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di ammasso e smaltimento, di pulizia e spazzamento, così come previsto dall art. 21, 2 comma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( Decreto Ronchi ) - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni. Esso rimanda inoltre alla Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993, n. 21, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto utilizzabili; alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili ; al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell Ambiente Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti ; al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ; al Decreto Ministero Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 Disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell articolo 45 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 alla Legge 23 marzo 2001 n. 93 Disposizioni in campo ambientale ; al Codice della Strada, in particolare all art. 25, 3 comma ed art.68 del D.P.R. 6/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada che disciplina la collocazione dei cassonetti; Recepisce, infine, le norme dello Statuto di adesione al Consorzio Est Milanese - Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale e dal Regolamento di gestione della Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago. Il Regolamento disciplina, inoltre, i servizi di igiene urbana ed individua a livello locale, nel rispetto dei principi generali di tutela dell ambiente, le norme di comportamento rivolte agli utenti dei servizi. 6

7 ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE Il Regolamento costituisce l ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale di Cassano d Adda. In particolare l intera gestione dei rifiuti viene effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia; c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; d) individuare i criteri per l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento; e) salvaguardare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; f) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in flussi distinti a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche. Il presente Regolamento individua nel conferimento differenziato e nella raccolta differenziata i sistemi e le procedure per ottenere flussi distinti di cui al comma precedente. Il regolamento disciplina l attività di gestione dei rifiuti: - all interno delle aree definite ai successivi articoli, con riferimento ai pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori; - in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell ambiente e del territorio. Più precisamente riguarda tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale, per i quali il Comune ha l obbligo di raccolta e smaltimento: rifiuti urbani; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti urbani ingombranti; rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani; rifiuti urbani esterni. 7

8 ART. 3 ESCLUSIONI Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai rifiuti individuati dall art. 8 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed alle altre tipologie di rifiuto indicate qui di seguito e assoggettate a specifiche normative: a) effluenti gassosi emessi nell atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione: b) rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. n. 185/1964; c) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; d) carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; e) attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche ed integrazioni; f) acque di scarico, disciplinate dal D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i rifiuti allo stato liquido; g) materiali esplosivi in disuso; h) frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro; i) attività di recupero di cui all allegato C del D. Lgs. n. 22/97 effettuate sul medesimo lu ogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia in quanto parte integrante del ciclo di produzione. Non sono in ogni caso classificati come assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava, con esclusione delle rocce e terre di scavo, per le quali è intervenuta autonoma disciplina, così come sono esclusi da questo Regolamento, in quanto il Comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di rifiuti: rifiuti speciali non assimilati e speciali pericolosi, per i quali il comune non abbia previsto nelle forme previste dal T.U. dell Ordinamento delle Autonomie locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, servizi integrativi per la gestione degli stessi; scarichi industriali; emissioni gassose; polveri; calore; radiazioni; per i quali valgono e si applicano le disposizioni di ogni fonte e grado a livello Europeo, Nazionale, Regionale e Provinciale. 8

9 ART. 4 PRINCIPI GENERALI L intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia. Il Comune promuoverà con il Consorzio Est Milanese - se del caso, di concerto con l eventuale Appaltatrice dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, delle associazioni di volontariato e Ambientaliste. 9

10 ART. 5 OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA DEI SERVIZI COMUNALI Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo problema ambientale e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune: a) informare i cittadini dell importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento b) proporre azioni atte a: coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale; diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che una produzione attenta agli impatti ambientali rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale; promuovere l attività di raccolta differenziata in modo da favorire l aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere. L organizzazione dei servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è finalizzata: a) a favorire il reimpiego e il riciclaggio, nonché tutte le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; b) a privilegiare, per le componenti dei rifiuti non suscettibili delle forme di recupero elencate al punto precedente, la loro utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; c) allo smaltimento in giacimento controllato, esclusivamente come fase residuale della gestione dei rifiuti e comunque nelle piu elevate condizioni di sicurezza. Nella gestione dei servizi oggetto del Regolamento: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità e il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora ed evitato il degrado dell ambiente e del paesaggio. 10

11 ART. 6 COMPETENZE DEL COMUNE Compete al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: a) tutti i rifiuti urbani elencati nell articolo intitolato Classificazione dei rifiuti del presente Regolamento; b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all articolo Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani del presente Regolamento; c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 3 comma del citato articolo Classificazione dei rifiuti. Competono, inoltre, al Comune a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il decreto 22/97 attribuisce al Gestore del servizio; b) l organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall art.36 del decreto 22/97; c) l adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell inquinamento dei siti; d) l approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, nonché la realizzazione d ufficio degli interventi necessari, nel caso in cui non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento. Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell art.14 del decreto 22/97. Il Comune potrà istituire, ai sensi e nelle forme previste dal Testo Unico degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 22/97) e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, da effettuare previa convenzione con i produttori degli stessi; tale convenzione potrà anche essere onerosa per i produttori. E obbligo e competenza del Comune fornire alla Regione, alla Provincia di Milano e a tutti gli Organi istituzionalmente competenti, le informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti. Al Comune, ovvero alla Concessionaria dei servizi, compete anche la costante informazione degli utenti circa le modalità di esecuzione dei servizi stessi, nonché sulla loro efficacia in rapporto alle finalità indicate al precedente art

12 ART. 7 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, il Sindaco, nell ambito delle proprie competenze può emettere ordinanze con tingibili ed urgenti, ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo, in ogni caso, un elevato livello di tutela della salute e dell ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. ART. 8 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e quelle di pulizia del suolo pubblico di cui ai Titoli III e V del presente Regolamento, sono svolte dal Comune in forma diretta o nelle forme che risulteranno piu efficienti ed economiche. ART. 9 COMPETENZE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI Agli utenti che producono rifiuti urbani e/o assimilati di cui agli artt. 12 e 13 compete il conferimento degli stessi ai circuiti di raccolta organizzati secondo le modalità previste dall art. 24 del Titolo III. ART. 10 DEFINIZIONI: MATERIALI, SOGGETTI, ATTIVITA ED OPERAZIONI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti. I Rifiuti o Materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti si definiscono, a seconda della loro composizione in: rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie di cui all allegato A del D. Lgs. 22/1997, derivante da attività umana o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi; frazione organico : i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani materiali putrescibili ad alto tasso di umidità (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, ossa, bucce, torsoli, noccioli, gusci d uovo, pasta, pane, fondi di caffè riso, granaglie, tè, semi, fiori secchi, scarti ortofrutticoli, ecc.) e, come 12

13 tali, suscettibili di trasformazione in compost per il reimpiego in attività agronomiche; frazione verde : erba, fogliame, e ramaglie proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato di parchi e giardini; frazione secca residua : i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica e non riutilizzabili come materie prime seconde, (quali, a titolo di esempio: imballi non recuperabili, cartoni del latte, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, tubetti di dentifricio o simili, guarnizioni, musicassette e videocassette, pellicole film, compact disc, negativi fotografici, carta di brioches, ecc.); materie prime seconde: materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti (quali, a titolo di esempio: vetro da rottami di vetro, plastica poliestrusa da contenitori di plastica, metalli da contenitori in metallo); compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organico dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche; imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. I Soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sono così definiti: produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti e/o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene fino al conferimento finale; gestore dei servizi di cui all art. 8, il Comune o l eventuale concessionario dei servizi per conto del Comune. La gestione dei servizi di cui all art. 8, che comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni, nonché l applicazione delle eventuali sanzioni per gli inadempienti, viene svolta attraverso le seguenti attività ed operazioni qualificanti attraverso queste fasi : gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore; raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; raccolte differenziate: la raccolte idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle materie prime; raccolta porta a porta o domiciliare: consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi e presso gli specifici punti di raccolta; 13

14 cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi o dello smaltimento in sicurezza; trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, successive alla raccolta, dal luogo di produzione, e preliminare alle operazioni di recupero, trattamento e/o smaltimento o stoccaggio; recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono: utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali, sparsi sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ambiente; riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti; riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti; reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere); trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l innocuizzazione; smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo; luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero; deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm 2. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute 3. devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi; spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali o corsi d acqua più in generale; isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecnologie, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata; piattaforma ecologica comunale di primo livello: area attrezzata destinata al conferimento diretto, da parte delle utenze o da parte del personale comunale e di quello della concessionaria dei servizi per conto del comune, delle frazioni di rifiuto distinte, nonché all ammasso, stoccaggio e selezione, attraverso tecniche semplici, dei rifiuti sino alla cessione a terzi delle singole frazioni merceologiche, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità. Il bacino di utenza non deve essere, di norma, inferiore a abitanti; piattaforma ecologica di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma ecologica di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il 14

15 compostaggio della frazione organico costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private; bonifica. ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi all utilizzo previsto dell area; messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto all ambiente circostante. 15

16 ART. 11 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Agli effetti dell applicazione del presente Regolamento, come previsto dall art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani: 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97; 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d acqua; 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali. Sono rifiuti speciali quelli derivanti: 1) da attività agricole e agro-industriali; 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; 3) da lavorazioni industriali; 4) da lavorazioni artigianali; 5) da attività commerciali; 6) da attività di servizio; 7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 8) da attività sanitarie; 9) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti; 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Sono pericolosi : i rifiuti non domestici precisati nell elenco di cui all allegato D del già citato Decreto Legislativo 22/97 sulla base degli allegati G, H, ed I e dall art. 5 della Legge Regionale 21/93. 16

17 ART. 12 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI: Il Ministero dell Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell Industria, della Sanità, dell Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall art. 18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. In attesa di tale provvedimento i rifiuti speciali, che ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani, sono quelli qualitativamente e quantitativamente indicati nell Allegato 1 del presente Regolamento secondo quanto previsto al punto 1.1 della Deliberazione Interministeriale, così come modificata in data e successive disposizioni integrative. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industria li, agricole e terziarie che soddisfano i criteri di limitazione quantitativa e qualitativa definiti dal presente Regolamento, rientrano nel servizio di raccolta e smaltimento previsto nell organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e classificati come rifiuti urbani. Le limitazioni che stabiliscono quantità e qualità attraverso le quali viene stabilita l assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi sono le seguenti: i rifiuti devono corrispondere in termini qualitativi ai rifiuti prodotti normalmente dalle utenze domestiche; i rifiuti non devono superare il limite di produzione (riportata nell Allegato 1) per ogni metro quadro sottoposto a Ta.r.su/T.I.A. dove tali rifiuti vengono prodotti. Resta ferma, per il Comune, la possibilità di vietare eventuali conferimenti anomali, considerati e valutati tali sia in ordine alla loro qualità, sia per quantità, ad insindacabile giudizio degli Uffici competenti dell Amministrazione Comunale. Tali rifiuti non potranno essere raccolti nell ambito dei servizi disciplinati dal Regolamento. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla determinazione Statale dei criteri quali-quantitativi di assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, in ottemperanza all art. 18, 2 comma, lettera d) del D. Lgs. n. 22/97. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, che rispettano tali criteri, dovrà utilizzare il servizio di raccolta e smaltimento espletato dall Ente gestore e andrà applicato il regime tariffario della categoria di appartenenza In alcuni casi potranno convivere le due situazioni: una parte dei rifiuti (gli assimilati agli urbani) raccolta e smaltita dall Ente gestore ed una parte (gli speciali non assimilati) smaltita a carico del produttore sotto il controllo del Comune. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle adottate per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno stabilite in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano. 17

18 Rifiuti assimilati: esclusioni e casistica Sono esclusi dall assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di 1^ categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti classificati pericolosi. Sono esclusi dall assimilazione i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento da parte del gestore del servizio. Non possono, infine, essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dallo stesso gestore e che vengono indicati qui di seguito a solo titolo esemplificativo: a) materiali non aventi consistenza solida; b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati; c) materiali fortemente maleodoranti; d) materiali eccessivamente polverulenti. Rifiuti assimilati principi generali per la determinazione delle soglie quantitative per l assimilazione. Oltre all accertamento della rispondenza ai criteri qualitativi di cui al punto della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, l assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali assimilabili è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti. In tal senso il criterio di assimilazione fissa i valori massimi di produttività specifica (ponderale e volumetrica) espressi in Kg./mq. al giorno e in mc./mq. al giorno di rifiuto prodotto che comportano l effettiva assimilazione dei rifiuti di che trattasi ai rifiuti urbani, con conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Le tariffe unitarie della Ta.r.su sono commisurate ai rispettivi coefficienti di produttività specifica, così come rilevati dal Comune. Esse vengono pertanto ricondotte alla casistica di produzione di rifiuti urbani determinata da situazioni che comportino una fruizione del pubblico servizio che deve trovare equo corrispettivo nella Ta.r.su e non dare luogo a scompensi nell organizzazione e gestione. Per tale motivo le soglie di produttività specifica sono definite sia in termini ponderali che volumetrici, con la precisazione che sarà di volta in volta applicato il limite più restrittivo tra i due. Le sopraindicate soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell organizzazione del servizio comunale di raccolta, per il quale non potrebbero essere accettati e quindi assimilati ai rifiuti urbani ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con maggior frequenza. I valori massimi di produttività specifica, per categorie, rilevati per le diverse attività che danno luogo all assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, verranno stabiliti all adozione della nuova classificazione da deliberarsi nei limiti temporali di cui all art. 79, 2 comma del decreto legislativo n. 507/1993. L assimilazione dei rifiuti prodotti entro il limite del valore di produttività specifica comporta in ogni caso l assoggettabilità delle superfici di formazione all obbligo di corresponsione della Ta.r.su/ T.I.A. prevista per la gestione dei servizi di igiene ambientale. Per i valori di produzione superiori a quelli che verranno stabiliti per le rispettive categorie di attività, i rifiuti prodotti in eccedenza sono considerati rifiuti speciali e ciò comporta il loro 18

19 smaltimento mediante conferimento a enti o imprese autorizzate a carico del produttore stesso. E vietato conferire tale tipologia di rifiuti all ordinario servizio di raccolta. Resta ferma la possibilità per il Comune di estendere l assimilazione di tutti i rifiuti qualitativamente assimilabili a quelli urbani, senza alcun limite di produttività. Criteri specifici di assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali. Ai sensi del punto 1.1 della deliberazione Interministeriale del e successive integrazioni, i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l onere del relativo smaltimento. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli aree scoperte adibite a deposito ecc.) ai fini dell assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti articoli, ferme restando le norme di esclusione di cui all art. 3. Criteri specifici di assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole. Sono considerati a tutti gli effetti come assimilati agli urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti può decidere per essi forme differenziate di smaltimento (concimaia, compostaggio). Sono altresì da considerarsi Assimilati agli Urbani i rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nelle attività. I contenitori di fitofarmaci utilizzati nelle medesime attività assumono la classificazione di rifiuti urbani pericolosi. Assimilazione dei rifiuti ospedalieri agli urbani. Sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all art. 2 della legge 833/1978: 1) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie; 2) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti; 3) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti, provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive; 4) altri rifiuti con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonchè quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. 19

20 Per le prescrizioni relative ai contenitori dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani destinati ad accogliere le tipologie di rifiuti di cui ai n. 2, 3, 4 del presente articolo, valgono le disposizioni di cui al DM 26/6/2000 n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e tassazione delle relative superfici di formazione. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, viene applicata la Ta.r.su/T.I.A. per la gestione dei servizi di igiene ambientale dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e con le tariffe che verranno adottate. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e operative dell Ente gestore. E' fatto obbligo ai produttori dei rifiuti assimilati agli urbani conferire per la raccolta e lo smaltimento degli stessi al servizio pubblico. Sono esclusi da tale obbligo i produttori che avviano i rifiuti al recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Requisiti per l assimilazione agli urbani dei rifiuti prodotti da singole attività accertamento. In relazione alle procedure insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e quantità rispondano ai requisiti per l assimilazione ai rifiuti urbani, le procedure di accertamento ai fini della classificazione o per l esclusione dalla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali assimilati, verranno stabilite nel regolamento per l applicazione della Ta.r.su per lo smaltimento dei rifiuti ex D.lgs. 507/93 o, successivamente, con il regolamento di applicazione della tariffa di igiene ambientale ex D.lgs. 22/97. 20

21 ART. 13 RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI Disposizioni di carattere generale I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute: nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n 426 e successive modifiche e integrazioni; nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; nelle disposizioni regionali e provinciali. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all esercizio dell attività, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. I costi relativi all attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi. In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all art. 10, 2 comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dall Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio. 21

22 13.2 Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi: a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la cadenza dell asportazione (*); b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti; c) dovrà essere eff ettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi. (*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97 (Articolo 6-1 comma - lettera m)... omissis... 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.... omissis... 22

23 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia. È Ta.r.sutivamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento. È altresì Ta.r.sutivamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani Rifiuti sanitari pericolosi Secondo la classificazione prevista dall art. 2, lettere c) e d) del D.M. 26 giugno 2000 n 219 i rifiuti sanitari pericolosi sono distinti in : rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei rifiuti pericolosi: pertanto devono essere trattati e smaltiti osservando le prescrizioni già dettate al riguardo ai precedenti punti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Per il loro trattamento - sterilizzazione, deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e smaltimento - trovano applicazione le norme di cui al capo II, Articoli da 7 a 11 del citato D.M. 26 giugno 2000 n

24 ART. 14 PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI Imballaggi È definito rifiuto di imballaggio ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione. Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97: ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) organo deputato a stipulare un accordo di programma-quadro con l ANCI per stabilire in particolare le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i primari - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2 comma). STRALCIO D.L. 22/1997, ART. 35 È definito imballaggio per la vendita o primario l imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un unità di vendita per l utente finale o per il consumatore È definito imballaggio multiplo o secondario l imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche È definito imballaggio per il trasporto o terziario l imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. 24

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