Master Gestione Rifiuti

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1 Master Gestione Rifiuti V - VI unità formative Roma, novembre 2012 A cura di Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l.

2 Master Gestione Rifiuti V - VI unità formative Trasporto rifiuti e merci pericolose, SISTRI e documentazione Roma novembre 2012 Docente: Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-ADR di ECORICERCHE S.r.l., opera nel settore della Gestione dei Rifiuti da oltre quindici anni in qualità di consulente, è responsabile tecnico per aziende di trasporto e intermediazione rifiuti e docente in ambito ambientale per imprese ed enti pubblici e privati

3 Il trasporto dei rifiuti dei rifiuti dopo il recepimento della Dir. 2008/98/CE nel IV correttivo al D.Lgs. 152/06 le novità apportate all art. 212 del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 205/10 le iscrizioni all Albo Gestori Ambientali I Rifiuti e la norma ADR cenni sulla normativa ADR le correlazioni fra le normativa dei rifiuti e la normativa ADR Le corrette modalità di trasporto dei rifiuti: cenni sulla norma del trasporto su strada (c/terzi e c/proprio) etichettatura e imballaggi casi particolari di trasporto dei rifiuti Il sistema SISTRI il sistema, gli obblighi, i dispositivi e le schede SISTRI modalità operative, responsabilità e casi pratici La documentazione di trasporto: dal formulario al sistema SISTRI normativa vigente e futura formulari registri di carico-scarico MUD Argomenti trattati Roma nov

4 Introduzione: La filiera dei RIFIUTI PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO (INTERMEDIARIO) Lettera f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; Lettera h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; Lettera l) "intermediario : qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; Roma nov

5 I soggetti coinvolti nella GESTIONE dei RIFIUTI PRODUTTORE: Codifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità) Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità) Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino) Gestisce la documentazione (formulari-registro-mud) TRASPORTATORE: Gestisce un autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni) Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino) Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino) Gestisce la documentazione (formulari-registro) DESTINATARIO: Gestisce un autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni) Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori) Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto) Gestisce la documentazione (formulari-registro-mud) Gestisce i propri rifiuti (PRODUTTORE iniziale) INTERMEDIARIO: Gestisce un autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,) Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari) Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto) Gestisce la documentazione (registro) Roma nov

6 Il trasporto dei rifiuti e le modifiche apportate dal recepimento della Dir. 2008/98/CE nel IV correttivo La norma di riferimento: - DECRETO LEGISLATIVO 152/06 all art 212 (efficace dal 25 dic 2010) - DECRETO MINISTERIALE del 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (in applicazione dell art. 30 D.Lgs. 22/97). A breve è previsto il nuovo D.M. in sostituzione del vecchio D.M. 406/98 Roma nov

7 Il D.Lgs. 152/06 prevede per il trasporto dei rifiuti specifiche disposizioni riportate all articolo 212. L Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni al trasporto è l Albo Nazionale Gestione Ambientali con sede a Roma, presso il Ministero dell Ambiente e Sezioni regionali istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle provincie autonome di TN e BZ. Roma nov

8 Sono soggette all iscrizione all Albo le IMPRESE e gli ENTI che svolgono: attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuano attività di bonifica dei siti effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto di commercio ed intermediazione dei rifiuti Attività connesse con la gestione del rifiuto Roma nov

9 Le novità con il IV correttivo del D.Lgs. 152/06 (D.Lgs. 205/2010) in vigore dal 25 dicembre 2010: -introdotto l obbligo di iscrizione esteso agli enti e di iscrizione per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano -introdotto l obbligo di iscrizione per gli operatori logistici cui sono affidati i rifiuti nell ambito del trasporto intermodale e ai raccomandatari marittimi (Legge 135/1975) - abolite le fidejussioni per il trasporto dei rifiuti non pericolosi - abolite le iscrizioni per i gestori di impianti fissi di recupero e smaltimento di titolarità di terzi e i gestori di impianti mobili di recupero e smaltimento - riduzione delle fidejussioni (50% se imprese EMAS 40% se imprese ISO14001) - procedura semplificata per aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 267/2000 (valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni) - modifiche alla procedura semplificata per le iscrizioni ai sensi dell art. 212 c. 8 Roma nov

10 Trasporto dei rifiuti e il D.Lgs. 152/06 pericolosi (Cat. 5) Art. 212 comma 5 non pericolosi (Cat. 4) Art. 212 comma 8 (produttore iniziale) Rifiuti propri pericolosi [per un max di 30 Kg/30 lt giorno] e non pericolosi Roma nov

11 L art. 212 in sintesi Comma 5. L'iscrizione all'albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, c3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al D.Lgs. 188/2008 e D.Lgs. 151/2005 limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al D.Lgs. 267/2000, l'iscrizione all'albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. Roma nov

12 Comma 6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Comma 7. Gli Enti e le imprese iscritte all Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. Sintesi Comma 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire al SISTRI procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all adempimento degli obblighi dell installazione della black box. La Sezione regionale dell Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dall entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d ufficio dall Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall Albo. Roma nov

13 Trasporto in proprio di rifiuti Sintesi del Comma 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 litri al giorno sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo con una comunicazione con attestato: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo d) diritto annuale di registrazione di 50 euro (rideterminabile ai sensi del D.M. 406/98 e diminuito di due terzi in caso di iscrizione al SISTRI). L iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Non è prevista la fidejussione e non occorre nominare un Responsabile Tecnico. L atto riporta oltre ai dati dell azienda e l attività svolta anche le targhe dei mezzi e i codici CER associati Roma nov

14 Il Responsabile Tecnico Il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell ambiente e sanitarie, con articolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell idoneità dei beni strumentali utilizzati (definizione dalla Delibera Albo Nazionale del 21/04/99). Il RT ha competenze in area tecnica: scelta delle attrezzature, tipo di imballaggi da utilizzare di volta involta in relazione alla specificità de i rifiuti, ecc. progettuale: ad esempio,la soluzione di problematiche relative alla definizione eallo svolgimento delle diverse fasi di trasporto in base al tipo di rifiuto gestito. gestionale: la soluzione di problematiche relative alla raccolta dei rifiuti presso i diversi produttori/detentori in ordine alla natura del carico e per gli accorgimenti da adottare per un corretto trasporto. Roma nov

15 Compiti del Responsabile Tecnico: Il RT è la figura maggiormente coinvolta nella gestione ambientale dell impresa. Tale gestione è particolarmente importante nel settore del trasporto dei rifiuti per il quale l applicazione delle normative ambientali è uno degli aspetti più critici e importanti per la gestione aziendale (verifica gestione, verifica idoneità mezzi, ecc.) Tra i vari compiti, la norma prevede (cfr. delibera Albo su stesura perizia tecnica giurata): 1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti. 2. Il Responsabile Tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell impresa e alla Sezione regionale dell Albo dell eventuale inidoneità dei veicoli. 3. Certificare l idoneità dei mezzi di trasporto in occasione dei rinnovi dell iscrizione attestando che dati, condizioni, prescrizioni, caratteristiche e requisiti attestati nella perizia continuano ad essere attuali e conformi alla normativa vigente. 4. Certificare lo stato e la qualità delle attrezzature richieste per l attività di bonifica dei siti e di siti e beni contenenti amianto (per iscrizioni alla Cat.10). Per assumere l incarico di Responsabile Tecnico occorre essere in possesso di determinati requisiti in termini di formazione ed esperienza che variano in base alla categoria ed alla classe di iscrizione. Roma nov

16 I mezzi per il trasporto dei rifiuti TRATTORE STRADALE (cabinato con ralla) SEMIRIMORCHIO Roma nov

17 AUTOCARRI e AUTOCARRI con grù Roma nov

18 RIMORCHI e SEMIRIMORCHI Roma nov

19 AUTOCARRO con sponda caricatrice AUTOMEZZO per SPURGHI Roma nov

20 AUTOCARRO scarrabile CASSONE scarrabile Roma nov

21 Perizia Giurata Ai sensi dell art. 6, c 1, lettera g.) del D.M. 406/98 i contenuti della perizia sono fissati con delibera dal Comitato Nazionale La Delibera di riferimento è del 27 settembre 2000, n. 4 come modificata dalla Delibera del 12 maggio 2003, n. 5: Contenuti dell attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell idoneità dei mezzi di trasporto di cui all articolo 12, comma 3, lettera a), del DM 406/98: Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati: a) dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell attività economica, delle cose e classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o iscrizione all Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 1998, n.85. b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo; in particolare, devono essere riportate le singole tipologie di rifiuti ed i relativi C.E.R. c) le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l iscrizione 3. L attestazione dell idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2. Roma nov

22 Categorie di iscrizione Cat. 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; Cat. 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Cat. 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Cat. 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi Cat. 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97 Cat. 8: intermediazione e commercio di rifiuti Cat. 9: bonifica di siti Cat. 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto Roma nov

23 PROCEDURE SEMPLIFICATE: Non è più possibile iscriversi o rinnovare le categorie 2 e 3 La nuova norma (205/2010) non prevede più la procedura semplificata per le autorizzazioni al TRASPORTO di rifiuti, pertanto non è più possibile presentare iscrizioni o rinnovi nelle categorie 2 e 3. Le aziende attualmente iscritte mantengono tale iscrizione fino a scadenza, poi dovranno presentare domanda di iscrizione nelle categorie ordinarie 4 e/o 5 per i rifiuti speciali oppure in categoria 1 per i rifiuti urbani. Tale iscrizione deve essere presentata con circa 6 mesi di anticipo rispetto alle scadenze delle categorie 2 e 3, onde essere certi di proseguire l attività. Le autorizzazioni sono basate sulle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e ss. mm. e ii. Roma nov

24 In dettaglio: Roma nov 2012 Fonte 24

25 Fonte Roma nov

26 Fonte Roma nov

27 Classi di iscrizione Le varie categorie sono divise in classi, i cui criteri sono:popolazione servita (Categoria 1) - t/anno di rifiuti trattati (Categorie 4, 5, 8) Categoria 1: a) superiore o uguale a abitanti b) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti c) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti d) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti e) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti f) inferiore a abitanti Categorie 4 5-8: a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a t Roma nov

28 Le autorizzazioni al trasporto Categorie 2 e 3 procedure semplificate I trasporti dei rifiuti possono avere come destinatari SOLO impianti autorizzati ex art. 216 D.Lgs. 152/06 Categorie procedura ordinaria I trasporti dei rifiuti hanno come destinatari gli impianti autorizzati ex art e 216 D.Lgs. 152/06 Cat. 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; Cat. 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del D.Lgs. 5 feb 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 5 feb 1997, n. 22, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Cat. 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Roma nov

29 INTERMEDIARIO Nel termine gestione sono compresi, così come riportato nell art. 183 comma 1 lettera n), la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Sempre nell art. 183 comma 1: lettera i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; lettera l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; Roma nov

30 L intermediario è un GESTORE? SI, è un gestore come da definizione di gestione L obbligo di iscrizione all Albo degli intermediari era già prevista dal Decreto Ronchi (1997), tuttavia non era mai stato possibile dare attuazione a tale obbligo in quanto mancava il Decreto recante gli importi e le modalità relative alla prestazione delle garanzie finanziarie. Il D.Lgs. 205/2010 ha risolto la questione stabilendo che «l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.» Roma nov

31 L intermediario deve essere autorizzato? SI, perché è un gestore a tutti gli effetti di legge. E prevista una specifica autorizzazione che prevede l iscrizione all Albo Gestori Ambientali: la Categoria 8 attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Roma nov

32 Requisiti per iscrizione in Cat. 8: Essere un impresa Avere un mandato per disporre un alienazione di rifiuti conto terzi Obbligo di iscrizione all Albo Gestori Ambientali (cat.ria 8) nomina di RT Obbligo di iscrizione al SISTRI Obbligo di tenuta della documentazione Roma nov

33 Durata delle autorizzazioni pericolosi (Cat. 5) 5 anni non pericolosi (Cat. 4) intermediazione (Cat. 8) 10 anni Rifiuti propri pericolosi e non pericolosi (produttore iniziale) Roma nov

34 Il Comitato Nazionale con Delibera n 3 del 27 ottobre 2004 ha disposto la pubblicazione dell Albo nazionale sul sito web per ciascuna impresa, i seguenti dati: denominazione dell impresa e numero di iscrizione; indirizzo; categorie e classi d iscrizione; tipologie dei rifiuti gestiti e relativi codici CER (distinguendo i CER trasportati in regime ordinario da quelli trasportati in regime semplificato) di cui è possibile avere il dettaglio; data di scadenza per ciascuna categoria L aggiornamento della pubblicazione dell Albo è fatto con cadenza giornaliera. La pubblicazione però non sostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi, e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 21, comma 2 del citato D.M. 406/1998 Tenuto conto della funzione svolta dall'albo, la pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare a operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti. Roma nov

35 Provvedimento di iscrizione Il modello del provvedimento di iscrizione è stato unificato su tutto il territorio nazionale, grazie all introduzione di un unico software che gestisce un unico db di tutte le aziende iscritte all Albo. Ciò ha consentito anche la pubblicazione on-line dell elenco degli iscritti riportante la sintesi delle singole iscrizioni e permettendo la possibilità di effettuare ricerche e verifiche. La pubblicazione però non sostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi, e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 21 del citato D.M. 406/1998 Roma nov

36 Roma nov

37 Check - list verifica autorizzazioni al trasporto data emissione del provvedimento n di iscrizione sede legale azienda Categoria di Iscrizione Classe di iscrizione Codici CER e targhe dei mezzi data efficacia atto data scadenza atto prescrizioni Roma nov

38 Analisi di un autorizzazione al trasporto Roma nov

39 Riferimenti normativi D.Lgs. 152/06 del 03 aprile 2006 Normativa ambientale di riferimento. Riprendendo il D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) impone l obbligo di iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali dei soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti (Parte IV art. 212). D.M. 406/98 del 28 aprile 2008 Regolamento dell Albo Nazionale Gestori Ambientali. Indica la struttura e la composizione dell Albo, le categorie e le classi, i requisiti, le condizioni e le procedure per l iscrizione, le variazioni e le cancellazioni dall Albo. Prevede provvedimenti disciplinari. D. M. 08 ottobre 1996 e ss. mm. e ii. Riporta modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie ove richieste, D.Lgs. 205/10 del 03 dicembre 2010 Modifica sostanziale dell art. 212 del D.Lgs. 152/06 Roma nov

40 Roma nov

41 Nella prima riunione la Commissione della Sezione Regionale delibera l accoglimento della domanda di iscrizione dell impresa all Albo Gestori Ambientali e richiede, relativamente alla sola attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, la presentazione delle garanzia finanziarie (fideiussione). Nella seconda riunione la Commissione ACCETTA le garanzie finanziarie presentate e delibera l iscrizione dell impresa all Albo Gestori Ambientali. La decorrenza dell iscrizione è: Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi accettazione domanda accettazione fideiussione Roma nov

42 Il provvedimento riporta i dati identificativi delle persone fisiche che rappresentano l impresa nei confronti di terzi. Sono le persone per le quali la Sezione Regionale dell Albo ha verificato il rispetto dei REQUISITI «MORALI» richiesti dall art. 10 c.2 del D.M. 406/98. «2. Per l'iscrizione all'albo occorre che i soggetti di cui al comma 1: a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia; c) siano iscritti al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza; d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; f) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11; l) non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente articolo.» Roma nov

43 Il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell ambiente e sanitarie, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell idoneità dei beni strumentali utilizzati (Delibera Albo Nazionale del 21/04/99) Roma nov

44 Ad eccezione dei TRATTORI tutti i mezzi per essere iscritti all Albo devono essere IDONEI al trasporto delle specifiche tipologie di rifiuto. Tale idoneità viene attestata da una PERIZIA giurata in Tribunale, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale. Roma nov

45 mezzo con codici CER assegnati Roma nov

46 mezzo con codici CER assegnati Roma nov

47 mezzo senza codici CER assegnati Per le aziende che ne dispongano vi è l elenco degli autocarri scarrabili, dei rimorchi scarrabili i quali vengono autorizzati genericamente per la categoria (1^,4^,5^). Ne consegue che l elenco dei rifiuti autorizzati su trattori, scarrabili e portacontainer varia al variare del semirimorchio, cassone o container trainato/trasportato. Roma nov

48 Le prescrizioni Il sottoscritto.. nato a.. il consapevole ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità DICHIARA ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che la presente copia di n. pagine tutte da me siglate è conforme all originale conservato/rilasciato da pubblica amministrazione. Data Firma Roma nov

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50 Roma nov

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52 «prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta.» Roma nov

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55 Atto di iscrizione all Albo (art. 212 c. 8) Roma nov

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57 .. sanzione applicabile in ambito di trasporto rifiuti Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione da parte di chiunque Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 Arresto da 3 mesi ad 1 anno oppure ammenda da a Arresto da 6 mesi a 2 anni, più ammenda da a se si tratta di rifiuti pericolosi La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Roma nov

58 I rifiuti e la norma ADR Testo ADR a cura del Dott. Filippo BONFATTI DGS Advisor ADR Ecoricerche S.r.l. Roma nov

59 A.D.R.: acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30/09/1957 ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n Le merci pericolose per l ADR sono: Materie prime Rifiuti Prodotti Sostanze - Oggetti contraddistinti da un livello effettivo di pericolosità, valutabile tramite analisi o tramite l esperienza derivante dalla conoscenza del ciclo produttivo che ha generato la merce pericolosa I pericoli potenzialmente connessi con le merci pericolose:: - possono causare danni alla persona che la manipola - possono causare danni a terzi ed alle cose di terzi - possono causare danni all ambiente - possono compromettere la sicurezza del trasporto Roma nov 2012 Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per le loro particolari proprietà chimico-fisiche e tossicologiche sono in grado di produrre danni alle persone, agli animali, alle cose e all ambiente. 59

60 Le difficoltà di correlazione tra codice CER e classificazione ONU delle merci pericolose ai fini del trasporto deriva dai diversi criteri adottati dalle normative circa la definizione di pericolosità. Nel primo caso è premiante il rischio ambientale, che privilegia azioni di messa in sicurezza e di bonifica, mentre, Nel secondo caso, nella normativa del trasporto delle merci pericolose, trovano prevalenza considerazioni strettamente tecniche, funzionali alla messa in campo di sistemi meccanici sicuri, finalizzati a sostenere sollecitazioni da impatto violento in caso di incidente senza dispersione del contenuto, e di strumenti di prevenzione per un pronto intervento, tarati su effetti immediati o a breve termine. D.Lgs. n.152/06 e ADR hanno proprie peculiarità caratterizzate rispettivamente da logiche ambientali e ingegneristiche che non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra i due sistemi di classificazione Roma nov

61 Le classi ADR Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 Classe 5.1 Materie e oggetti esplosivi Gas Liquidi infiammabili Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati Materie soggette ad accensione spontanea Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili Materie comburenti Classe 5.2 Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7 Classe 8 Perossidi organici Materie tossiche Materie infettanti Materiali radioattivi Materie corrosive Le materie pericolose nell ADR vengono suddivise in 13 classi. Ogni classe comprende un certo numero di sostanze pericolose che presentano lo stesso pericolo principale Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi Roma nov

62 Codice di classificazione Per rappresentare il pericolo, ad ogni materia viene assegnato un codice formato da una lettera maiuscola o dalla combinazione di esse. Queste lettere sono: F - Infiammabile W - Reagisce a contatto con l acqua O - Ossidante, comburente P - Perossidi organici T - Tossici I - Infettivi C - Corrosivi S - Solidi infiammabili SR - Autoreattivi D - Materiali esplosivi desensibilizzate Roma nov

63 Gruppi d'imballaggio Ai fini dell'imballaggio, alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano. Tanto maggiore è il pericolo associato ad una materia, tanto più l imballaggio deve essere resistente e garante della movimentazione sicura. Gruppo di imballaggio I Materie molto pericolose (estremamente infiammabili, altamente tossiche, ) Gruppo di imballaggio II Materie mediamente pericolose + (facilmente infiammabili, tossiche, corrosive, ) Gruppo di imballaggio III Materie debolmente pericolose (infiammabili, nocive, ) - pericolo Roma nov

64 Numero di identificazione UN (Numero ONU) Ad ogni merce pericolosa è attribuito un numero di identificazione UN, che è costituito da 4 cifre e da una denominazione, la lista delle merci è riportata nella parte 3 capitolo 2 dell ADR Es. UN 1993 liquido infiammabile nas Altri esempi: Benzina = UN 1203 Acido Cloridrico = UN 1789) Roma nov

65 Numero di pericolo (Kemler) Al fine di consentire un rapido riconoscimento del pericolo durante il trasporto, solamente nel caso di trasporto in cisterna o alla rinfusa, viene fornito per ogni materia un numero composto da due o tre cifre, indicante il tipo esatto di pericolo della sostanza. es. 30 materia liquida infiammabile / X83 materia corrosiva e infiammabile che reagisce violentemente con l acqua Roma nov

66 Rubriche Le merci sono suddivise, per ogni classe di pericolo, nelle seguenti RUBRICHE RUBRICHE INDIVIDUALI: corrispondono a sostanze chimiche o articoli specificatamente individuati. Rubriche Collettive 2.2.x.3 RUBRICHE GENERICHE: corrispondono a classi merceologiche o gruppi di sostanze chimiche specificatamente individuate. RUBRICHE SPECIFICHE N.A.S.: corrispondono a sostanze o articoli di particolare natura chimica o tecnica non altrimenti specificate. RUBRICHE GENERALI N.A.S.: sono sostanze o articoli aventi una o più proprietà pericolose non altrimenti specificatamente. Roma nov

67 Esempi relativi alle varie rubriche (le rubriche B C D sono definite rubriche collettive) A. Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio: N ONU 1090 ACETONE N ONU 1104 ACETATI DI AMILE N ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE B. Rubriche (*) generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio: N ONU 1133 ADESIVI N ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA N ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO N ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO. C. Rubriche(*) n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio: N ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S. N ONU 1987 ALCOLI N.A.S. D. Rubriche(*) n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio: N ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S. N ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. 67

68 Rischi associati alle diverse classi di pericolo Roma nov

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71 Imballaggi Gli imballaggi si suddividono nei seguenti tipi: Imballaggio: recipiente od ogni altro elemento o materiale che svolge una funzione di contenimento di sostanze pericolose, capacità fino a 450 litri. Collo: merce pericolosa confezionata e pronta per la spedizione ed il trasporto; l insieme dell imballaggio e della merce pericolosa che vi è contenuta, massa massima netta fino a 400 kg. GIR: Grande Imballaggio per trasporto alla Rinfusa rigido o flessibile con capacità massima di litri. Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente all ADR deve portare un marchio che indica la corrispondenza ad un prototipo che ha superato le prove e che è conforme alle prescrizioni dell accordo. I marchi devono essere durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all imballaggio, da essere facilmente visibili: Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una riproduzione di questi devono apparire sopra o su un lato dell imballaggio; le lettere, i numeri ed i si simboli devono misurare almeno 12 mm di altezza Per gli imballaggi con capacità di 30 litri o 30 kg o meno devono misurare almeno 6 mm di altezza Per gli imballaggi con capacità di 5 litri o 5 kg o meno devono avere dimensioni appropriate. Roma nov

72 Gli imballaggi sono individuati attraverso codici alfanumerici che indicano: tipo di imballaggio materiale costitutivo categoria Roma nov

73 BIG BAG Roma nov

74 CONTENITORI in cartone Roma nov

75 FUSTI Roma nov

76 FUSTI e TANICHE Roma nov

77 Vari imballaggi Roma nov

78 Marcatura addizionale per i GIR per GIR non impilabili per GIR impilabili NOTA: Queste disposizioni saranno applicabili a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti a partire dal 1 gennaio A1/Y1.4/150/06/NL/VL123 Lettera indicante il o i gruppi di imballaggio per il quale il prototipo ha superato le prove di omologazione: X per i gruppi di imballaggio I, II e III Roma nov Y per i gruppi di imballaggio II e III Z per il solo gruppo di imballaggio III

79 Su ogni collo contenente materie pericolose devono essere riportate all esterno in modo chiaro e leggibile: Roma nov

80 Il sovrimballaggio: Il sovraimballaggio deve: recare un marchio indicante il termine SOVRIMBALLAGGIO e recare il numero ONU preceduto dalle lettere UN ed essere etichettato, come prescritto per i colli in 5.2.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo se se sono visibili i marchi e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa marcatura o una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta. Il marchio indicante il termine SOVRIMBALLAGGIO, che deve essere facilmente visibile e leggibile, deve essere marcato nella lingua ufficiale del paese di origine e, ugualmente, se questa lingua non è l inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, salvo se accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili dell ADR. La funzionalità di ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio. Ogni collo recante i marchi di orientamento prescritti al e che è sovrimballato o sistemato in un grande imballaggio deve essere orientato conformemente a questi marchi. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi. Roma nov

81 immagine SER PAC S.r.l. Service & Packaging for dangerous goods Segrate (MI) Roma nov

82 Documento di trasporto Il documento di trasporto accompagna ogni trasporto di merci pericolose ai fini ADR; le diciture da riportare nel documento di trasporto devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno di specifiche deroghe. Il documento di trasporto deve contenere le informazioni generali previste al 5.4.1: il numero ONU preceduto dalle lettere UN ; la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso, dal nome tecnico tra parentesi; i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2. Nel caso di più numeri di modelli, i numeri che seguono il primo devono essere indicati tra parentesi; se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia Viene introdotto, con l ADR 2011, l obbligo da parte dei mittenti/speditori e dei trasportatori, di conservare i documenti di trasporto classificati ADR per almeno tre mesi dalla data di esecuzione del trasporto. Roma nov

83 il numero e la descrizione dei colli; la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, Il nome e l'indirizzo dello speditore; Il nome e l'indirizzo del destinatario. se del caso, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in maiuscole e tra parentesi (non è necessario far figurare il codice di restrizione in gallerie nel documento di trasporto quando si conosce in anticipo che il trasporto non passerà per una galleria alla quale si applicano restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose). Esempio di dicitura ADR ai fini del trasporto: UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I (C/D) Roma nov

84 Istruzioni di sicurezza scritte Come aiuto in situazioni di emergenza in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto, le informazioni scritte nella forma specificata al dell ADR devono trovarsi all interno della cabina dell equipaggio del veicolo ed essere facilmente disponibili. Queste istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere. Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia capace di applicarle. Prima della partenza, i membri dell equipaggio del veicolo devono informarsi delle merci pericolose caricate a bordo e consultare le istruzioni scritte sulle misure da prendere in caso di emergenza o di incidente. ISTRUZIONI di SICUREZZA (ADR 2011): - Unico modello per tutti gli UN - Conforme al Roma nov

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86 Equipaggiamento Ogni unità di trasporto (quale che sia il numero della etichetta di pericolo), deve avere a bordo il seguente equipaggiamento: - due segnali d'avvertimento autoportanti; - per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; - liquido lavaocchi (Non richiesto per i numeri di etichette di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3); Ogni membro dell equipaggio (elenco non esaustivo): - un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma EN 471); - una lampada portatile; - un paio di guanti di protezione; - un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi). Roma nov

87 Le etichette Una etichetta di identificazione, o più semplicemente etichetta, è un qualunque foglio in genere adesivo applicato a imballaggi o a un qualunque oggetto per permetterne l'identificazione, indicarne informazioni di qualunque genere o promuovere l'immagine di prodotti. Oggi i materiali più utilizzati per le etichette di identificazione sono la carta ed i film plastici, stampati da un lato e adesivizzati dall'altro (etichette autoadesive). Esistono etichette di ogni genere, distinte a seconda del materiale con cui sono prodotte, del tipo di adesivo, del tipo di supporto (ad esempio carta siliconata), della tecnologia di stampa, della stabilità ad agenti atmosferici o del tipo di utilizzo. Le etichette di identificazione possono essere applicate a tutti i tipi di imballaggi e contenitori Roma nov

88 Le etichette possono includere un testo come il numero ONU o parole che descrivano il pericolo (ad es. liquido infiammabile"), purché il testo stesso non sia sovrapposto o sminuisca gli altri elementi dell etichetta." Etichette Roma nov

89 Le etichette: debbono essere chiuse a carico vuoto; devono essere resistenti in caso di incendio per 15 minuti; possono essere di dimensioni ridotte in caso di mancanza di spazio (cm 30 x 12); in caso di cisterna o container-cisterna ad un comparto, sono posti anteriormente e posteriormente; in caso di cisterne o container-cisterna a più comparti devono essere posti lateralmente (2 lati) e uno per ogni comparto; in container per il trasporto alla rinfusa di materie solide, devono essere presenti parallelamente all asse longitudinale del veicolo tali pannelli con numeri (2, uno per lato). Roma nov

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92 Per le materie pericolose per l ambiente (UN 3077 e UN 3082 nonché per quelle che soddisfano i criteri del dell ADR - eccezion fatta per merci imballate in imballaggi inferiori o uguali a 5 litri per liquidi o 5 kg per solidi) è prevista l etichetta sopra riportata. Roma nov

93 Etichette e segnalazioni sui mezzi Quando le etichette e le segnalazioni arancio sono apposte su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco (in particolare risultante da urti o atti non intenzionali) dal loro supporto durante il trasporto Roma nov

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97 Regime di esenzione ADR Esenzione relativa alla quantità trasportata (Esenzione Parziale ADR) Quando la quantità di merci pericolose in colli a bordo di una unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al si potrà applicare una esenzione parziale riguardante l equipaggiamento del mezzo di trasporto e altre prescrizioni. Nella tabella del punto le merci pericolose siano state suddivise in cinque categorie di trasporto, per ognuna di queste categorie è stata fissata una quantità massima totale per unità di trasporto che vale rispettivamente: 0, 20, 333, 1000 e illimitata. Se su una singola unità di trasporto si caricano merci pericolose rispettando questi limiti allora si potranno applicare le esenzioni previste al paragrafo Roma nov

98 Tabella del punto CASO PARTICOLARE Carico misto Nel caso che sulla medesima unità di trasporto vengano caricate merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto allora si dovrà moltiplicare la quantità di merce pericolosa appartenente alla categoria 1 per 50, quella appartenente alla categoria 2 per 3 e quella appartenente alla categoria 3 per 1. La somma complessiva non dovrà superare il valore di Roma nov

99 Esenzione totale dall ADR L esenzione totale dall osservanza delle norme ADR è possibile solo nei seguenti casi: Esenzione per natura del trasporto: - Trasporto ad opera di privati di merci confezionate per la vendita al dettaglio e destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative e sportive. - Trasporto di macchinari o dispositivi non specificati nelle norme ADR e che contengono, al loro interno, merci pericolose. - Trasporto effettuato da imprese in modo ausiliario alla loro attività principale - Trasporto ad opera di servizi di intervento o di emergenza Esenzione per alcuni trasporti di gas Esenzione per i carburanti di bordo Esenzioni particolari: alcune materie pericolose sono esentate dal rispetto totale della disciplina. Si tratta di un ampia casistica, individuabile attraverso la consultazione di apposita tabella. Esenzione per merci imballate in quantità limitate: sono esenti da tutte le disposizione ADR i trasporti di merci pericolose in imballaggi limitati e tali che ciascun collo non contenga più di una determinata quantità. Si tratta di confezioni ridotte, inserite in un imballaggio esterno oppure sistemate in vassoi fasciati con involucro di tipo termoretrattile o estensibile. Roma nov

100 Capo dell Impresa Obblighi degli operatori Comunica la nomina del/i proprio/i consulente/i per tutte le sedi operative (e non amministrative) alla MCTC competente per il territorio dove si trovano le sedi operative Conserva la relazione del consulente per almeno 5 anni e, su richiesta, la fornisce alla MCTC Responsabile dell osservanza delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico/scarico (relazione annuale del consulente) Consulente (DSG Advisor ADR) Agisce sotto responsabilità del Capo dell Impresa Impresa; Redige una relazione annuale e la consegna al Capo dell impresa, previa verifica delle prassi e delle procedure dell Impresa in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, eventualmente revisionando la stessa a seguito di eventi che modifichino le prassi e le procedure. Redige una relazione di incidente verificatosi in seguito ad una operazione di trasporto, di carico o di scarico di merci pericolose e la trasmette al Capo dell Impresa e alla MCTC competente per il territorio, che provvede ad inviarla al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Roma nov

101 Speditore Deve presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR; Deve in particolare (ex dell ADR): a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'adr; b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 dell ADR e delle tabelle della parte 3; c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'adr; Roma nov

102 Segue Speditore d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicolicisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitoricisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene; Nel caso di ricorso a servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le misure affinché la spedizione risponda alle disposizioni dell'adr. (Può tuttavia, nel caso del a), b), c) ed e) dell ADR, confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori) Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi Roma nov

103 Trasportatore Deve in particolare: a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'adr; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata; (tuttavia cisterne, veicoli-batteria e CGEM possono essere traspotate dopo la scadenza in determinate condizioni) e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. Roma nov

104 Segue Trasportatore Le verifiche devono avvenire, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se il caso, del carico (Può tuttavia, nel caso del a), b), e) ed f) dell ADR, confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori) Se il trasportatore constata, secondo dell ADR, un'infrazione alle disposizioni ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità. Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione IL TRASPORTO POTRA ESSERE RIPRESO SOLO PREVIO RIPRISTINO DELLA CONFORMITA ADR Roma nov

105 Destinatario Ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, prima dello scarico, il rispetto delle disposizioni dell'adr che a lui si riferiscono Deve in particolare (ex dell ADR): a) effettuare nei casi previsti dall'adr la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori; b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3 dell ADR. Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per il rispetto delle disposizioni dell'adr sono rispettate. Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'adr, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità. Roma nov

106 Nomina del consulente ADR abilitato Il 12 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.35, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2008/68/CE in base alla quale gli Stati Membri devono adeguarsi alla nuova regolamentazione in materia di trasporto di merci pericolose (cd. ADR 2009 ). Il Decreto ribadisce l obbligo di nomina del consulente ADR abilitato per le aziende che effettuano operazioni di carico, di trasporto e di scarico di merci pericolose al di sopra dei limiti di esenzione previsti dall ADR stesso. Il Consulente VERIFICA (cfr. allegato I D.L.gs. 40/200): le Procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate Prassi di impresa per quanto concerne la considerazione, all atto dell acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate Procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico Verifica del possesso, da parte del personale interessato dell impresa, di una adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali L applicazione di procedure di urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico Attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate Avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di dette merci Istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformita alle normative Istituzione di procedure di verifica dell osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico Roma nov

107 Esclusione dall obbligo di nomina del Consulente 1. le aziende che effettuano carico, scarico e trasporto di merci pericolose in quantità, per ogni trasporto, inferiori a quelli previsti dall (trasporti in esenzione parziale) come pure quelli confezionati in quantità limitata secondo il capitolo 3.4 dell ADR 2. le aziende che effettuano occasionalmente carico, scarico e trasporti nazionali di merci pericolose, che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. occasionalmente: massimo 24 operazioni annue, 3 operazioni al mese e 180 tonn/anno. grado di pericolosità o rischio di inquinamento minimi: materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al dell ADR ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (imballaggio III) SANZIONI previste in caso del non rispetto della norma: Assunto che la ditta non possa beneficiare dell esenzione dalla nomina del consulente (D.Lgs. 4/02/2000, n.40 art. 2 comma 2, art. 3 comma 6) sanzione pecuniaria da 1.549,37 a 9.296,22 Qualora il capo dell impresa abbia un consulente, ma non abbia effettuato la nomina all ufficio provinciale della Motorizzazione sanzione pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 Roma nov

108 Check list per verifica della conformità ADR Roma nov

109 I rifiuti e l ADR Roma nov

110 I Rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06, NON sempre sono merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR. I Rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06 possono essere merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR. Rifiuto codice CER Classificazione rifiuto Merce ai fini del trasporto CER : rifiuti liquidi contenenti adesivi e sigillanti RIFIUTO NON PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA CER *: Idrossido di calcio RIFIUTO PERICOLOSO MERCE NON PERICOLOSA CER : Scarti di inchiostro CER *: Materiali isolanti contenenti amianto RIFIUTO NON PERICOLOSO RIFIUTO PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA MERCE NON PERICOLOSA Roma nov 2012

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112 Classificazione dei RIFIUTI ai fini ADR Roma nov

113 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d imballaggio può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all ambiente (*). Se, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per default sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d imballaggio II (RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DELL ADR 2011) (*) Esplicito riferimento alla Decisione 2000/532/CE Roma nov

114 ATTENZIONE: nel dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato!!! ESEMPIO: Rifiuto contenente: Liquido infiammabile classe 3, G.I. II Liquido corrosivo classe 8, G.I. III Pericolo primario: INFIAMMABILE (classe 3) Assegnazione della classe di imballaggio: II UN 2924 (Liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s.) Roma nov

115 Le corrette modalità di trasporto dei rifiuti: cenni sulla norma del trasporto su strada (c/terzi e c/proprio) etichettature e imballaggi casi particolari di trasporto rifiuti..il rispetto delle norme ed il buon senso prevengono molti incidenti, ma senza la dovuta attenzione e controllo posso accadere fatti spiacevoli Roma nov 2012

116 Trasporto di merci su strada Oltre alle norme specifiche circa la gestione dei rifiuti e l ADR, durante la fase di trasporto su strada di rifiuti, devono essere rispettate anche le norme sull autotrasporto di cose e il Codice della strada. La norma di riferimento per l autotrasporto di merci su strada è la Legge 298/74, oltre che naturalmente il C.d.S., che individua due diverse attività: attività di autotrasporto di merci in conto terzi attività di autotrasporto di merci in conto proprio ciascuna con le sue regole e principi ad eccezione di: Autorizzazioni speciali Le autorizzazioni speciali vengono rilasciate ai mezzi quali betoniere, spurgo pozzi neri, compattatori per rifiuti urbani e non prevedono lo dimostrazione dei requisiti di capacità professionale e finanziaria. Principali esenzioni Sono invece esenti le imprese che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t oltre che, ad esempio, automezzi per il trasporto di cose delle forze armate, VV.FF., C.R.I., C.F.S., autoveicoli degli Enti pubblici. Roma nov

117 Trasporto in conto terzi L attività di trasporto conto terzi (D. Lgs. n. 286 del 21/11/2005 modificato dal D.Lgs. 214 del 22/12/2008), è la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo. Per svolgere tale attività (con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo) è obbligatorio iscriversi all Albo degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi Sono soggetti all iscrizione le imprese che esercitano tale attività con: autoveicoli per trasporto promiscuo autocarri trattori stradali autoveicoli per trasporti specifici - autotreni autoarticolati mezzi d opera Per ottenere tale iscrizione sono necessari i requisiti di: idoneità morale (onorabilità) idoneità professionale (professionalità) capacità finanziaria Roma nov

118 Onorabilità a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che: a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n e dalla legge 31/05/65, n. 575; b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art.19, c 1, n 2 e 4 del C.P.; c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi..omissis Professionalità è in capo alla persona che DIRIGE l attività di autotrasporto di cose conto terzi e consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al D.Lgs. 395 ed è accertato con il superamento di uno specifico esame (cosiddetto preposto ) Capacità finanziaria il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie in misura non inferiore a: a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita' a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada b) b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare. c) Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. d) La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attivita' bancaria. Roma nov

119 Trasporto in conto proprio L attività di autotrasporto di merci in conto proprio, è il trasporto eseguito da soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per proprie esigenze. Le condizioni ai sensi dell art. 31 della L. 298/74, al contrario del trasporto in conto terzi, sono: - il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma solo un attività complementare ed accessoria nel quadro dell attività principale dell impresa. - le merci trasportate appartengono a chi effettua il trasporto (prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere) - il trasporto deve essere effettuato con in veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio - il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente QUALORA UNA DI QUESTE CONDIZIONI MANCHI, L ATTIVITA di TRASPORTO NON è PIU in CONTO PROPRIO ma è per CONTO TERZI Roma nov

120 L attività di trasporto è da considerare complementare ed accessoria quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: - le cose trasportate devono essere attinenti all attività principale dell impresa per le loro caratteristiche merceologiche - i veicoli non devono superare complessivamente la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell impresa - i costi dell attività di autotrasporto non devono essere preponderanti sui costi dell attività svolta dall impresa. Per mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 ton è necessario essere in possesso di apposita LICENZA di trasporto di cose in c/p rilasciata dalle Province competenti per territorio su apposita domanda. La licenza in c/p è NOMINATIVA (segue quindi il mezzo e la sua proprietà), NON HA SCADENZA e NON è soggetta ad alcun vincolo di contingentamento numerico; tale licenza riporta il CODICE DI ATTIVITA dell impresa e i CODICI delle cose o classi di cose trasportabili secondo la codifica ISTAT ATTENZIONE alla disponibilità dei mezzi: la L. 298/74 consente il trasporto di merci solamente qualora effettuato con mezzi: di proprietà dell azienda che effettua il trasporto in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio presi in locazione con facoltà di compera (leasing) Roma nov

121 Le codifiche specifiche dei rifiuti sono: una sezione della codifica delle attività economiche denominata attività di gestione rifiuti imprese esercenti attività di commercio dei rifiuti - imprese esercenti attività di recupero dei rifiuti - imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti - imprese esercenti attività di bonifica una sezione della codifica delle cose o classi di cose: rifiuti allo stato solido destinati al recupero - rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento - rifiuti allo stato liquido destinati al recupero - rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento - rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero - rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento Ne consegue quindi che i provvedimenti di iscrizione all Albo Gestori Ambientali relativi ad aziende i cui mezzi sono adibiti al trasporto merci in conto proprio, verranno rilasciate, dalle Sezioni Regionali, limitatamente a tipologie di rifiuti corrispondenti ai codici indicati nelle licenze. Nel caso del trasporto dei rifiuti, pertanto, l impresa può essere autorizzata a trasportare solamente rifiuti corrispondenti ai codici delle cose o classi di cose riportati nelle licenze. ATTENZIONE: è vietato il trasporto in conto terzi con mezzi aventi licenza di conto proprio e viceversa Roma nov

122 IMBALLAGGI ed ETICHETTATURE dei RIFIUTI L imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. Le etichette di pericolo devono resistere adeguatamente all esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni e in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura L imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera R di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. R Roma nov

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124 Etichettatura dei colli contenti rifiuti Roma nov

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126 Etichettatura dei mezzi che trasportano rifiuti Roma nov

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128 D.M. 145 del 1 aprile 1998: Formulario identificativo del rifiuto art. 3 c.1: fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose Se è applicabile l A.D.R., il formulario deve essere integrato con le informazioni previste da tale accordo (alla voce annotazioni annotazioni ) Annotazioni: UN 2924 Liquido infiammabile, corrosivo, n.a.s., 3 (8), PG II (D/E) - Rifiuti conformi al CER Caratteristiche di pericolo: H3A, H8 N. Colli/contenitori: 10 fusti 1A2 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: sì [BATTERIE AL PIOMBO * H6 - H8] Rifiuto UN 2794 accumulatori elettrici riempiti di elettrolita acido - Classe 8 [OLIO ESAUSTO * ad esempio H14] Rifiuto UN 3082 materia pericolosa per l ambiente, liquida, n.a.s. - Classe 9 Roma nov

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130 Casi particolari del trasporto dei rifiuti Esistono vari casi particolari nel trasporto dei rifiuti: MICRORACCOLTA (Art. 193 comma 11): la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. E la raccolta svolta dello stesso trasportatore, con lo stesso mezzo, presso diversi produttori; nel FIR/Scheda AM deve essere pertanto specificato alla voce PERCORSO tutte le tappe intermedie, segnalando altresì nelle annotazioni le eventuali variazioni al percorso programmato. UTILIZZO DI TRASPORTATORI O VEICOLI DIVERSI Se per esigenze operative e/o per problemi tecnici il trasporto venga svolto dallo stesso trasportatore, ma con mezzi diversi o da trasportatori diversi, tutte le modifiche effettuate durante il tragitto DEVONO essere riportate nello spazio ANNOTAZIONI. TRASBORDO PARZIALE Se per motivi ECCEZIONALI avviene un trasbordo parziale del rifiuto su un mezzo, il trasportatore DEVE emettere un nuovo FIR relativamente a quanto trasbordato. Nel secondo FIR deve essere indicato come PRODUTTORE il trasportatore stesso e nelle ANNOTAZIONI il motivo del trasbordo, il n e data del primo FIR e il nome del produttore originale, Nel FIR originario invece andrà indicato nelle ANNOTAZIONI il n e data del secondo FIR emess o e gli estremi del trasportatore che prende in carico il rifiuto. Al produttore dovranno essere restituite le IV copie di entrambi i FIR Roma nov

131 TRASPORTO MISTO La circolare del 04 agosto 1998 (GAB/DEC/812/98) chiarisce le modalità di gestione del formulario di identificazione dei rifiuti in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave) anche cd. INTERMODALE, precisando che: occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata, allegando al formulario stesso i documenti previsti dalle norme relative al trasporto ferroviario o marittimo. E possibile, dato che i 4 originali del formulario non sono sufficienti per tutti i soggetti coinvolti, conservare delle fotocopie, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali. A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: a) due originali al produttore/detentore; b) un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; c) un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento TRASPORTO INTERMODALE e SISTRI = procedura specifica (vedi Roma nov

132 SOSTA DURANTE IL TRASPORTO La normativa specifica che non è attività di stoccaggio a patto che trattasi di: - Sosta durante il trasporto di rifiuti caricati per la spedizione all interno di porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo - Soste tecniche per le operazioni di trasbordo Queste soste DEVONO ESSERE DETTATE da esigenze di trasporto e che non devono superare le 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione) MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI ALL INTERNO DI AREE PRIVATE Se la movimentazione dei rifiuti è effettuata ESCLUSIVAMENTE all interno di aree private, il D.Lgs. 152/06 specifica che non si tratta di trasporto ai fini dell applicazione della norma stessa e pertanto NON si applicano le relative disposizioni quali: emissione di FIR iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali tenuta dei registri c/s rifiuti Roma nov

133 Documentazione La Gestione dei Rifiuti prevede a carico delle imprese obblighi documentali quali: Il MUD (art Modello Unico di Dichiarazione Legge n 70/94) Il registro di carico/scarico dei rifiuti (art D.M. n 148/98) Il formulario per il trasporto dei rifiuti (art D.M. n 145/98) Questi obblighi saranno sostituiti dalle schede SISTRI per i soggetti obbligati a tale normativa (o in iscrizione volontaria) a far data dal 01 luglio 2013???????????? Roma nov

134 Produzione Attività Adempimenti Registro (se soggetto) MUD (se soggetto) Trasporto rifiuti prodotti in proprio (art. 212 c.8) Recupero (ordinario art. 208 da R1 a R13) Recupero (semplificato art. 216) Smaltimento (art. 208 da D1 a D15) Raccolta e trasporto di rifiuti di terzi (art. 212 c. 5) Iscrizione Albo, formulario Registro (se soggetto) Autorizzazione, registro, formulario, MUD Comunicazione, registro, formulario, MUD Autorizzazione, registro, formulario, MUD Iscrizione Albo, registro, formulario Riferimenti normativi: Artt del D.Lgs. 152/06 Roma nov

135 Articolo 15 D.Lgs 205/10 (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Comma 1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono sostituiti come di seguito riportati ed entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni Ad oggi il termine di cui all art. 12 comma 2 è fissato al 30 giugno 2012 Roma nov

136 Chi è il soggetto SISTRI? CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI CATEGORIE di SOGGETTI con ISCRIZIONE al SISTRI FACOLTATIVA Vedi art. 188 ter. Roma nov

137 Art. 188 ter Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI Comma 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all art 188-bis, comma 2, lett. a): a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all articolo 212, comma 8; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all art. 184, c. 3, lettere c) [rifiuti da lavorazioni industriali] e d) [rifiuti da lavorazioni artigianali] con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti; c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI Roma nov

138 Segue Comma 1: e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. Comma 4: sono tenuti ad aderire al SISTRI i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania Articolo 188 ter CATEGORIE di SOGGETTI OBBLIGATI ad ISCRIVERSI al SISTRI Roma nov

139 Comma 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c) e d) che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Articolo 188 ter CATEGORIE di SOGGETTI con ISCRIZIONE al SISTRI FACOLTATIVA Roma nov

140 Articolo 188 ter CRITERI per applicazione SISTRI al TRANSFRONTALIERO Comma 5. Con uno o più decreti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l applicazione del SISTRI alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche, ivi compresa l adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall articolo 26, comma 4, del predetto regolamento, fatto salvi gli obblighi stabiliti dal SISTRI relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero. Modalità semplificate per iscrizione al SISTRI dei PRODUTTORI di RIFIUTI PERICOLOSI 6-ter. Con decreto del Ministro dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a). PRODUZIONE ACCIDENTALE di un RIFIUTO PERICOLOSO 6-quater. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall accertamento della pericolosità dei rifiuti. Roma nov

141 CATASTO DEI RIFIUTI (MUD) Art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/06 Dichiarazione SISTRI Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Produttori iniziali rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi di potabilizzazione, trattamento e depurazione acque (esclusione fino a 10 dipendenti).. Chi svolge attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane. I consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto Roma nov

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145 REGISTRI DI CARICO E SCARICO L articolo 190 del D.Lgs. 152/06 prevede che il registro di carico e scarico rifiuti debba obbligatoriamente essere tenuto: (combinato fra gli artt. 190 e 189 c. 3) - da coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto o svolgono le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; - consorzi istituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuto; - imprese e enti che producono di rifiuti pericolosi; (combinato fra gli artt. 190 e 184 c. 3 lettere c d g) -produttori di rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali e quelli derivanti da attività di recupero smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento di fumi. Com è fatto un registro di carico/scarico? Il modello ancora vigente è stato stabilito dal D.M. 148 del 01 aprile 1998 ALLEGATO A: FRONTESPIZIO ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL REGISTRO (modello A modello B) ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA Roma nov

146 I registri di carico e scarico vengono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La vidimazione deve essere svolta presso le CCIAA di competenza territoriale Sul registro vanno annotate tutte le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che si producono, trasportano smaltiscono o recuperano per poi utilizzarle ai fini della compilazione del MUD. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Il registro è unico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché per i rifiuti riutilizzabili (compresi gli oli esausti). I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Roma nov

147 Modello A: modello unico per produttori, detentori, trasportatori, gestori di impianti, sia intermedi che finali, nonché per intermediari e commercianti con deposito (deve esserne specificata la relativa destinazione finale e può essere usato per produzione, trasporto e detenzione a patto che le tre attività vengano segnate sul frontespizio). Modello B: riservato solo agli intermediari la cui attività non richiede la detenzione (l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.) Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i PRODUTTORI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i COMMERCIANTI, gli INTERMEDIARI e i CONSORZI, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. NOTA: Art 190 c. 9 nell allegato 6.C1 sezione III D.M. 148/98 dopo la parola in litri la congiunzione <e> è sostituita dalla disgiunzione <o>. Roma nov

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154 FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTI Per responsabilizzare i soggetti nella fase di trasporto, la norma (art. 193 D.Lgs. 152/06) prevede che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione in cui devono risultare: il nome ed l indirizzo del produttore e del detentore e del destinatario; l origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato; l impianto di destinazione; la data e il percorso seguito dal trasportatore per giungere all impianto. Com è fatto un formulario? Il modello ancora vigente è stato stabilito dal D.M. 145 del 01 aprile 1998 ALLEGATO A: FRONTESPIZIO ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL FORMULARIO ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA Roma nov

155 Articolo 193 D.Lgs. 152/06 Trasporto dei rifiuti 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il FIR di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del FIR deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri. Roma nov

156 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. 5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 145/98. CONCETTO di modalità occasionale e saltuaria: Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. D.Lgs. 205/ Articolo 16 Modifica degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lettera e) comma 5 NON EFFICACE alla presente data Roma nov

157 6. La definizione del modello e dei contenuti del FIR e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei FIR, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 8. La scheda di accompagnamento di cui all art. 13 D.Lgs. 99/1992, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,è sostituita dal FIR di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del D.Lgs. 99 del 1992 non previste nel modello del FIR di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario. Roma nov

158 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo 10. Il documento commerciale, di cui all art. 7 Reg. (CE) n 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il FIR di cui al comma La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. Roma nov

159 12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 392/96. Roma nov

160 Decreto Ministeriale n 145/98 Roma nov

161 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 Roma nov

162 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 Roma nov

163 Segue: decreto Ministeriale n 145/98 Roma nov

164 Roma nov

165 Per le note sulla compilazione vedi anche la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell Ambiente e Ministero del Commercio e Dell Artigianato: Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1 Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1 Aprile 1998 n. 148 (pubblicazione su GU n. 212 del ). E fondamentale che la IV copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, venga restituita dal trasportatore al detentore, ai fine dell esclusione di quest ultimo dalle responsabilità. (cfr. art. 188 D.Lgs. 152/06)

166 Circolare MinAmbiente 4 ago 1998, n. 812: Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto Il numero di registro: j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo; Ogni soggetto appone il proprio numero di registro: k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. omissis. Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte; Casistica dei soggetti non obbligati alla tenuta del registro: l) il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni". Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. Roma nov

167 La prima copia compilata dal produttore fino al punto 10 resta al produttore. il carico parte Il carico giunge a destino (compilazione del punto 11 a cura del destinatario). La seconda copia resta all impianto La terza copia rimane al trasportatore con la quarta.. La quarta copia torna al produttore a cura del trasportatore entro 90 gg I formulari devono essere redatti in quadruplice copia (emesso indifferentemente dal produttore/ detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti oggetto di trasporto), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell inizio del trasporto. Roma nov

168 Principali errori nella compilazione dei formulari Confusione fra Sede legale e luogo di produzione (unità locale) Mancanza/errore degli estremi autorizzativi dell impianto e del trasportatore Errata denominazione del rifiuto Mancanza della descrizione dello stato fisico Mancanza o errate descrizioni delle caratteristiche di pericolo Mancanza del codice di recupero/smaltimento Mancanza del Peso indicato in partenza (confronto con il peso accettato!) Mancanza di indicazione del Percorso e dei colli Indicazione dei dati ADR (nelle annotazioni) Indicazione dell intermediario Sosta (su annotazioni) Copie consegnate al trasportatore Data di emissione del documento D.Lgs Lgs. 152/06 Art. 258, c. 4 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Si applica la pena di cui all'art 483 del c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Roma nov

169 Per superare i limiti di un sistema documentale cartaceo (formulari registri c/s Mud) e per avere traccia della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale Il SISTRI (SIStema informatico di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti): un sistema che ha come obiettivo la tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema informativo. Il sistema prevede, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico Roma nov

170 sistema cartaceo Formulario cartaceo Registro carico scarico MUD Il sistema SISTRI prevede, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo procedimento di tipo informatico (implementabile nel tempo). Roma nov

171 prossimo futuro?? sistema cartaceo Formulario cartaceo Registro carico scarico procedimento informatico Scheda SISTRI Area Movimentazione Scheda SISTRI Area Registro Cronologico MUD Onere del SISTRI Roma nov

172 dal formulario alla scheda SISTRI Area Movimentazione Roma nov

173 Piena operatività del SISTRI rimandata al 30 giugno 2013 Roma nov

174 Il nuovo articolo 193: trasporto dei rifiuti 1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Roma nov

175 4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. 5. Fatto salvo quanto previsto per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in Regioni diverse dalla Regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il DM 145/98 7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Roma nov

176 8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 9. La scheda di accompagnamento di cui all art. 13 D.Lgs.99/92 relativa all utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda Sistri Area movimentazione o per le imprese che non aderiscono su base volontaria al SISTRI dal formulario di identificazione. Le specifiche indicazioni di cui all allegato IIIA del D.Lgs. 99/92 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima scheda Sistri. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto. 10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da Parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. Roma nov

177 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda Sistri Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il Comune e la Provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e La copia cartacea della scheda Sistri relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto Roma nov

178 La norma SISTRI Decreto 18 febbraio 2011 n 52 (GU S.O. n. 85) Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell art. 189 D.Lgs. 152/2006 in vigore dal Roma nov

179 Il SISTRI è stato ABROGATO con la manovra di Ferragosto 2011 SISTRI R.I.P. ma poi è stato RIESUMATO con L. 148/ set 2011, successivamente MODIFICATO con 2 decreti: D.M. 219/2011 D.M. 141/2012 ma attualmente SOSPESO dal Decreto Sviluppo D.L. 83/2012 convertito in Legge n 134 del 07 agosto 2012 Roma nov

180 Con il D.M. 219/2011 (G.U. n 4 del S.O. n. 5) il D.M. SISTRI è stato modificato e integrato Decreto Ministero dell Ambiente del 10 novembre 2011 n 219: Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011 concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) Alcune novità apportate dal D.M. 219/11: GESTIONE DEL SISTEMA La gestione del SISTRI non è piu affidata ai NOE (comando dei Carabinieri per la tutela dell Ambiente), ma all Arma dei Carabinieri che gestirà i processi e i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI Roma nov

181 Alcune novità apportate dal D.M. 219/11 DELEGATO SISTRI Delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l Azienda non abbia indicato, nell iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell impresa stessa Delegato = responsabile dell utilizzo del dispositivo USB coincide con il titolare della firma elettronica È un data entry? Roma nov

182 Alcune novità apportate dal D.M. 219/11 CONTRIBUTI SISTRI Nel caso di versamenti di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma in eccesso sarà SOSPESO conguagliata (previa apposita domanda al SISTRI) in riferimento ai contributi degli anni successivi. Contributi anno 2012: pagamento al 30 novembre: DISPOSITIVO per l INTEROPERABILITA Definizione dei dispositivi SISTRI = oltre alla USB per l accesso in sicurezza al SISTRI e alla black box, è stato aggiunto il dispositivo USB per l interoperabilità Roma nov

183 Alcune novità apportate dal D.M. 219/11 DISPOSITIVI AGGIUNTIVI SISTRI È possibile richiedere ulteriori dispositivi USB per unità locali già iscritte al SISTRI. Tali dispositivi possono contenere al massimo 3 certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle già indicate negli altri dispositivi in possesso dall Azienda. Il contributo (per singola USB) è da versarsi al momento della richiesta e per i successivi 4 anni Roma nov

184 Con il D.M. 141/2012 (G.U. n 196 del ) il D.M. SISTRI è stato ulteriormente modificato Decreto Ministero dell Ambiente del 25 maggio 2012 n 141 Il DM, in vigore dal 07 settembre 2012 prevede numerose MODIFICHE e INTEGRAZIONI al sistema SISTRI, ma queste ad oggi sono PRIVE di EFFETTO in quanto è previsto dalla legge la cessazione di qualsiasi adempimento informatico relativo al SISTRI compreso il pagamento del contributo per l anno Roma nov

185 Fonte Roma nov

186 Roma nov

187 DISPOSITIVI del SISTRI Secondo le definizione (art. 2 DM 18 febbraio 2011) per dispositivo/i si intende: il dispositivo per l accesso in sicurezza al SISTRI (dispositivo USB) il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black box) DISPOSITIVO USB BLACK BOX Roma nov

188 Il dispositivo (token) USB Il SISTRI è installato su server remoti accessibili tramite una connessione internet (per l utilizzo del sistema è necessario dotarsi di un PC con stampante, porte USB e connessione internet); Nel dispositivo USB è presente il programma di navigazione Internet (browser) da utilizzare per l accesso al SISTRI; ciascun dispositivo USB contiene: l identificativo utente (username UID) la password per l accesso al sistema (PWD) la password di sblocco del dispositivo (PIN) il codice di sblocco personale (PUK) La chiavetta può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati ai delegati che consentono l identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle firme elettroniche. Delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo del USB al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica (D.M. 52/2011 art. 2 lettera b modificato dal D.M. 219/11). Roma nov

189 Il dispositivo USB viene utilizzato: da parte dei delegati della sede legale o delle unità locali dei soggetti iscritti (produttori trasportatori gestori): per effettuare l accesso al SISTRI per firmare le schede del registro cronologico e le schede area movimentazione Art. 9 D.M. 18 feb Dispositivi USB e black box Comma 2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l unità o la sede dell ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all autorità di controllo che ne faccia richiesta. da parte dei conducenti per effettuare l accesso al SISTRI per segnalare la presa in carico dei rifiuti per dare avvio alla tracciabilità del viaggio, tramite inserimento nella Black Box per segnalare la consegna del carico di rifiuti Roma nov

190 La Black Box Il sistema di bordo ( Black Box ) è in grado di interagire con il SISTRI attraverso il dispositivo USB e vi è un rapporto univoco fra i due dispositivi La consegna e l installazione della black box avviene presso officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB da parte delle sezioni regionali dell Albo Nazionale Gestori Ambientali e disponibile sul Portale SISTRI. L impresa dovrà, inoltre, acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Black Box: - dimensioni 15 x 10 x 5 cm - modulo di ricezione GPS per il rilevamento del veicolo - modulo di comunicazione dati GPRS (scheda SIM) - modulo di interfaccia con il dispositivo USB - batteria tampone Roma nov

191 Il sistema di bordo ( Black Box ) è in grado di interagire con il SISTRI attraverso il dispositivo USB e vi è un rapporto univoco fra i due dispositivi rapporto univoco BLACK BOX del mezzo - TARGA del mezzo - Token USB associato al mezzo Roma nov

192 E se il server SISTRI è in manutenzione? Informazioni da fornire al SISTRI: procedure di emergenza Articolo 12 Decreto ministeriale 18 febbraio 2011 Comma 2 = nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. (Fino al 30 giugno 2012 il termine è di 72 ore) La stessa regola vale nel caso in cui anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte successiva e/o precedente della scheda si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ATTENZIONE: la scheda SISTRI va scaricata dalla pagina UTENTE e NON dalla pagina del portale SISTRI Roma nov

193 scheda SISTRI in bianco Roma nov

194 Art. 28 D.M. 18 feb 2011 disposizioni transitorie Comma 1. Entro il termine di cui all articolo 12, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD, comunicano al SISTRI, compilando l apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all articolo 190 del D.Lgs. 152/06: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza. Roma nov

195 Comma 2. Al fine di garantire l adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, per un mese successivo all operatività del SISTRI (il termine di cui all art. 12, c 2, del D.M. 17 dicembre 2009, i soggetti di cui agli articoli 3 [iscrizione obbligatoria al SISTRI], 4 [iscrizione facoltativa al SISTRI] e 5 [rifiuti urbani della regione Campania] rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/06. ATTENZIONE quindi al doppio obbligo (registri e formulari) e al MUD per il mese successivo all operatività del SISTRI Roma nov

196 UTENTE Tramite la voce di menù Movimentazione si accede all elenco delle funzionalità relative al Registro cronologico, alle schede SISTRI e alla gestione dei viaggi. Roma nov

197 L area Registro Cronologico consente la gestione delle registrazioni di c/s Roma nov

198 L Area Movimentazione permette la gestione delle schede SISTRI Roma nov

199 L area Trasporti consente la gestione delle funzionalità legate alla pianificazione e al trasporto Roma nov

200 Le schede SISTRI Registro Cronologico: il registro cronologico sostituisce, per gli iscritti al SISTRI, il Registro di Carico e Scarico previsto dall art.190 del D. Lgs. 152/2006 e consente la gestione delle registrazioni. Area Movimentazione: la scheda Sistri Area Movimentazione è un documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate da soggetti che progressivamente intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti. L area movimentazione permette la gestione delle schede SISTRI, l equivalente dei formulari, ed assolve due diverse funzioni: produrre il documento cartaceo (stampa della Scheda Area Movimentazione compilata dal produttore/detentore e dal trasportatore) che accompagnerà il rifiuto in fase di trasporto. genera l annotazione del movimento di scarico sul registro del produttore o detentore del rifiuto, i movimenti di carico e scarico sui registri cronologici degli intermediari, dei consorzi e dei trasportatori e i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore dell impianto di recupero o smaltimento Roma nov

201 Registro Cronologico Il registro cronologico sostituisce, per gli iscritti al SISTRI, il Registro di Carico e Scarico previsto dall art.190 del D. Lgs. 152/2006 e consente la gestione delle registrazioni. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri: GESTORI un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie di iscrizione PRODUTTORI un registro per ogni unità operativa ovvero per ogni unità locale iscritta nel SISTRI TRASPORTATORI un registro per la sede legale e 1 registro per ogni unità locale iscritta al SISTRI limitatamente alle imprese di trasporto di cui all art. 212 c 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Il registro cronologico è un documento informatico che risiede sul server del Sistri, ma al fine di renderlo disponibile all autorità di controllo gli utenti hanno comunque l obbligo di salvare localmente i file del registro. Roma nov

202 Art D.M. 18 febbraio 2011 Produttori di rifiuti disposizioni specifiche 1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. 3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all attività di microraccolta di cui all articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall impianto di destinazione o, per i rifiuti dell Elenco verde, l Allegato VII, del medesimo regolamento. Roma nov

203 La Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE La scheda Sistri Area Movimentazione è un documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate da soggetti che progressivamente intervengono nel ciclo di gestione dei rifiuti. I produttori in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza (da indicare nella parte annotazioni dell'area Registro Cronologico) (art. 13 comma 2 D.M.18 feb 2011) Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza (da indicare nella parte annotazioni dell'area Registro Cronologico). NOTA: ogni volta che un soggetto firma la scheda (compilazione modifica pianificazione accettazione, ecc. viene generata automaticamente una mail da parte del SISTRI destinata a tutti i delegati dei vari soggetti indicati nella scheda stessa) Roma nov

204 Art. 18 comma 1 - D.M. 18 feb In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda Sistri Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso. Art. 18 comma 4 - D.M. 18 feb Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all articolo 7- bis del D.Lgs. 21 nov 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE. Roma nov

205 La scheda AREA MOVIMENTAZIONE è organizzata in sezioni, ciascuna facente riferimento al soggetto che ha compilato la relativa sezione; per accedere è sufficiente cliccare la parte di interesse. PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO Il Sistema attribuisce alla scheda Sistri un numero identificativo univoco Roma nov

206 Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte superiore) Roma nov

207 Scheda SISTRI Area Movimentazione (parte inferiore) Roma nov

208 Casistiche SISTRI Il manuale operativo SISTRI, nella versione ad oggi disponibile (versione 2.4 del 26 apr 2011), individua alcune casistiche di gestione: Produttore/detentore Trasportatore includono le operazioni che devono effettuare il produttore/detentore ed il trasportatore a partire dalla produzione del rifiuto fino all inizio del trasporto. Trasportatore Gestore includono le operazioni che devono effettuare il trasportatore ed il gestore dalla conclusione del trasporto fino alla accettazione (o non accettazione) del rifiuto da parte del Gestore dell impianto, e le operazioni successive all accettazione effettuate dal Gestore. Roma nov

209 Uso del SISTRI Per accedere al sistema, una volta acceso il PC ed effettuata la connessione ad internet, si inserisce il dispositivo USB e apparirà la schermata di apertura. Per accedere al sistema occorre cliccare su ACCEDI al SISTEMA, Roma nov

210 UTENTE Roma nov

211 USO del registro cronologico Roma nov

212 Sintesi per effettuare il carico di RIFIUTI 1) Accesso al Sistema 2) Scegliere nell Area Registro Cronologico Visualizza Registri 3) Selezionare il registro 5) Cliccare su Nuovo Carico 6) il Sistema propone una finestra per ricercare il CER (o per codice o per parte del nome codificato) 7) apparirà la lista dei CER risultante dalla ricerca inserita 8) dopo la scelta del CER appare un ulteriore finestra dove inserire le informazioni relative a: descrizione del rifiuto (facoltativa) quantità di rifiuto caricato (in Kg) stato fisico caratteristiche di pericolo eventuale testo libero nelle Annotazioni (facoltativa) 9) Firma elettronica di conferma Roma nov

213 USO della scheda area movimentazione Roma nov

214 Sintesi per compilazione della scheda area movimentazione 1. il produttore decide di alienare un rifiuto: accede al SISTRI e seleziona la sezione area movimentazione. 2. il SISTRI genera automaticamente una scheda area movimentazione con tutte le informazioni desunte dall area registro cronologico a suo tempo compilato dal produttore. 3. il produttore termina la compilazione della scheda con i dati quali n colli ADR intermediario trasportatore - impianto di destino eventuale certificato di analisi del rifiuto - eventuale invio dei rifiuti all Estero. FIRMA LA SCHEDA 4. il trasportatore termina la compilazione della scheda aperta dal produttore (mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale). FIRMA LA SCHEDA LA SCHEDA è PRONTA AD ESSERE UTILIZZATA SENZA LIMITI DI TEMPO (ma attenzione ai limiti del D.T.) Roma nov

215 Art. 18 comma 4 D.M. 18 feb Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all articolo 7- bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE. Roma nov

216 FASI di utilizzo del SISTRI PRODUTTORE: Produce un rifiuto ed esegue il carico sul registro cronologico utilizzando la funzione REGISTRI Decide di alienare il rifiuto e compila la scheda area movimentazione (nella parte di competenza) utilizzando la funzione SCHEDE Crea un movimento di scarico utilizzando il comando associa registrazione al termine della procedura di compilazione della scheda area movimentazione. Utilizza la funzione GESTIONE TRASPORTI Area Conducente quando l autista carica il suo rifiuto Roma nov

217 FASI di utilizzo del SISTRI TRASPORTATORE: Riceve una mail certificata dal SISTRI che lo avvisa dell apertura di una scheda da parte di un produttore. Compila la scheda area movimentazione (nella sua parte di competenza) utilizzando la funzione SCHEDE Compila scheda Provvederà a collegare la Scheda al proprio Registro Cronologico validando poi mediante la procedura di firma. Roma nov

218 FASI di utilizzo del SISTRI DESTINATARIO: Utilizza la funzione GESTIONE TRASPORTI Area Conducente quando l autista consegna presso il suo impianto il rifiuto Compila la scheda area movimentazione (nella parte di competenza) utilizzando la funzione SCHEDE quando accetta il rifiuto Crea un movimento di carico sul proprio REGISTRO utilizzando il comando associa registrazione al termine della procedura di compilazione della scheda area movimentazione. Roma nov

219 MANUALE OPERATIVO SISTRI Capitolo Gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino (manuale operativo SISTRI ver. 2.4 del 26 apr 2011) All accettazione del rifiuto da parte del destinatario viene inviata dal sistema una mail certificata contenente: Produttore Trasportatore Destinatario Codice CER Quantità indicata dal produttore (Kg) Quantità accettata a destino (Kg) Codice Operazione Il peso verificato a destino viene inoltre automaticamente inserito dal sistema nel registro cronologico del produttore nel campo peso verificato a destino. Quindi una volta completata l operazione di scarico presso l impianto di destinazione del rifiuto, sul registro cronologico del produttore si troverà sia il peso del rifiuto dichiarato dal produttore medesimo al momento della movimentazione del rifiuto che, in un campo separato, il peso verificato dal destinatario. Roma nov

220 Peso in partenza 130 Kg SCHEDA DI MOVIMENTAZIONE COMPLETA: Area Destinatario Peso riscontrato a destino 150 Kg Roma nov

221 In ogni caso, anche in presenza di differenze fra il peso dichiarato e quello verificato a destino, il peso dichiarato non va successivamente modificato, nè vanno in alcun modo effettuate operazioni di carico o scarico virtuali finalizzate al pareggiamento della differenza fra peso dichiarato e peso verificato. E evidente che le differenze fra peso verificato a destino e peso dichiarato devono essere tecnicamente giustificabili, anche in previsione di attività di controllo da parte degli enti di competenza; ad esempio: - il peso dichiarato è in realtà un peso stimato, dovuto all assenza di pesatura da parte del produttore,mentre il destinatario pesa sempre il rifiuto all atto dell accettazione; - i sistemi di pesatura del produttore e del destinatario sono tarati in modo differente; - la tara (sostanzialmente il veicolo che effettua il trasporto) può avere variazioni di peso dovuti a pioggia; - parziale riempimento / svuotamento dei serbatoi di gasolio; - il rifiuto può andare soggetto a perdite di peso dovuto ad evaporazione, o ad aumenti di peso dovuto ad aumento dell umidità; Il produttore dovrebbe specialmente in caso di grandi quantità di rifiuto smaltito scambiarsi informazioni con lo smaltitore relativamente alle modalità delle operazioni di carico e scarico, alle modalità di pesatura e di stima del peso del rifiuto, con l obiettivo di adottare delle procedure volte a minimizzare la differenza fra peso dichiarato e peso verificato a destino Roma nov

222 Le PEC del SISTRI il sistema SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuita dal sistema ai vari soggetti coinvolti, una PEC per ogni operazione effettuata (compilazione schede, modifiche, ecc.) Per ogni scheda Area Movimentazione SISTRI completata vengono generate 3 mail: - Apertura - Pianificazione - Accettazione IMPORTANTE: La comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario, esclude la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti In pratica la PEC sostituisce per il produttore la IV copia del FIR Roma nov

223 DM 18 febbraio 2011 art responsabilità del produttore dei rifiuti: la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell impianto di recupero o smaltimento D.Lgs 152/06 art. 188 comma 2 - responsabilità: al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento CE 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI, la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita del predetto sistema. Roma nov

224 NOTA sulle sanzioni SISTRI: Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a o euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. omissis Roma nov

225 La MOVIMENTAZIONE di un RIFIUTO OPERATIVITA del SISTRI 1. il produttore e il trasportatore hanno firmato la scheda e la stessa è pronta per l utilizzo. 2. il giorno stabilito del ritiro del rifiuto, il CONDUCENTE, parte dalla sua azienda con l autoveicolo dotato della black box e relativo dispositivo USB e si reca dal produttore per prendere i rifiuti oggetto della movimentazione 3. Il conducente arriva presso la U.L. del produttore (indicata nella scheda A.M.) e preleva i rifiuti 4. Terminate le operazioni di carico dei rifiuti sul mezzo, il conducente inserisce il suo USB nel computer del produttore ed effettua il carico (il produttore è già in ambiente SISTRI nella schermata Gestione Trasporti Area Conducente) 5. Una volta preso in carico il rifiuto il produttore stampa la scheda movimentazione e l autista può intraprendere il viaggio previa attivazione della black box) Roma nov

226 OPERATIVITA del SISTRI 6. Il condecente arriva a destino 7. Terminate le operazioni di scarico dei rifiuti dal mezzo, il conducente inserisce il suo USB nel computer del destinatario e si effettua lo scarico (il destinatario è già in ambiente SISTRI nella schermata Gestione Trasporti Area Conducente). 8. L impianto di destino verifica il carico e lo accetta mediante la compilazione della scheda sistri nella sezione dedicata. 9. Ad accettazione del rifiuto da parte del destinatario il SISTRI genera automaticamente una mail pec che arriva al produttore esonerandolo dalla responsabilità Roma nov

227 COSA fare dal 30 giugno 2013? PRODUTTORI I PRODUTTORI dovranno riportare le giacenze dei rifiuti in deposito temporaneo alla data di entrata in vigore del sistema SISTRI (in funzione del numero di dipendenti) Occorrerà quindi effettuare l inserimento delle giacenze nel registro cronologico con un unica movimentazione di carico per ogni singolo codice CER avendo cura, nelle annotazioni, di indicare i riferimenti alle operazioni di carico presenti nel registro cartaceo non ancora scaricati. Nel primo mese di operatività, sussisterà l obbligo della doppia circolazione dei documenti e pertanto il rifiuto dovrà essere accompagnato sia dal formulario che dalla scheda area movimentazione, mentre le registrazioni dovranno essere effettuate sia sul registro di carico scarico che sul registro cronologico SISTRI, secondo le modalità previste dal manuale operativo (consultabili sul sito: Roma nov

228 Fonti bibliografiche di riferimento per il SISTRI: Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 Manuale operativo SISTRI versione 2.4 del 26 apr 2011 Guide Utente SISTRI (produttore-trasportatore-gestore) Guida all utilizzo del dispositivo USB Manuale SISTRI 1. limitazioni delle responsabilità e uso del manuale. I contenuti della presente pubblicazione sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell ingegno. La riproduzione, anche parziale, per ragioni commerciali e non commerciali, è consentita a titolo gratuito purché nella pubblicazione, in qualunque forma realizzata e diffusa, sia citata la fonte SISTRI Manuale dell Utente Versione Test Roma nov

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