GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F. a cura di Remo Danovi
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1 GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F. a cura di Remo Danovi Tenuta albi - Praticante avvocato. Per il combinato disposto degli articoli 14, secondo comma, r.d. n. 37/34, e 37, quinto comma, r.d.l. n. 1578/33, il ricorso avverso il provvedimento con il quale viene disposta la cancellazione del praticante avvocato dal relativo registro speciale ha effetto sospensivo della efficacia dello stesso provvedimento impugnato. Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché l'inosservanza di tali modalità (tenuta dal libretto, assistenza ad un certo numero di udienze) non legittima il C.d.O. ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti. (Consiglio naz. forense, 21 ottobre 2002, n. 176) Avvocato iscritto nell'elenco speciale - Abusi. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato, dirigente dell'ufficio legale della regione, che per interessi personali dichiari falsi presupposti per giustificare il conferimento di incarichi defensionali ad avvocati esterni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Consiglio naz. forense, 21 ottobre 2002, n. 180) Procedimento disciplinare - Costituzione del collegio giudicante. È legittima e tempestiva la convocazione del consiglio dell'ordine, per l'adunanza disciplinare, avvenuta con un preavviso di 48 ore (non essendovi alcuna norma che preveda termini diversi). Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano stati presenti in numero legale i consiglieri che abbiano partecipato per intero alle udienze del procedimento, il procedimento deve ritenersi valido a nulla rilevando l'eventualità che alcuni consiglieri presenti alla prima udienza di trattazione siano stati assenti alla successiva udienza. (Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 169) Procedimento disciplinare - Norme regolatrici. È manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 50 r. 1578/33 e 51 r.d.l. 37/34 per preteso contrasto con l'articolo 24 della costituzione, poiché il termine di 20 giorni per l'impugnazione previsto dalla normativa professionale non lede il diritto di difesa anche in considerazione della sua decorrenza non dall'avviso di deposito del provvedimento ma dalla notifica della copia integrale dello stesso e trova analogia con altri termini, ancor più brevi, previsti dal diritto processuale per l'impugnazione (es. art. 585 c.p.p.). La mancanza nell'atto di citazione dell'elenco dei testimoni non inficia l'intero procedimento ma comporta una nullità relativa che deve essere fatta valere dal ricorrente nel primo momento utile, e cioè all'udienza dibattimentale, a pena di decadenza. Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell'ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti
2 ai fini del giudizio per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 163) Procedimento disciplinare - Impedimento dell'incolpato. L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine nell'ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire, come peraltro confermato dall'accertamento del medico legale. (Nella specie il certificato riferiva di un affezione con episodi febbrili, e il medico legale incaricato dell'accertamento delle condizioni di salute del ricorrente dichiarava testualmente che: <<non vi sono ostacoli al suo trasporto e alla sua permanenza fuori sede>>). (Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 125) Procedimento disciplinare - Rapporti con il procedimento e il giudicato penale. La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell'autonomia dei procedimenti giurisdizionali. Pertanto il giudice disciplinare può valutare il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando, come pure ribadito dalla novella del nuovo art. 653 c.p.p., il principio dell'immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale. (Nella specie il C.d.O. aveva recepito la decisione penale acriticamente senza effettuare alcuna valutazione di merito circa la responsabilità disciplinare). La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa. (Nella specie la contestazione era talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite attribuite al professionista). (Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 132) Procedimento disciplinare - Audizione testi - Deliberazioni in Camera di Consiglio. Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell'ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. È principio costante del diritto processuale che il giudizio collegiale non debba riflettere quanto avvenuto in camera di consiglio, né siano ammissibili opinioni dissenzienti, e pertanto è assolutamente irrilevante che nella decisione vengano precisate le determinazioni intervenute per la costruzione della decisione medesima. (Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 137) Procedimento disciplinare - Avvertimento. L'avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata, ex articolo 50 l.p. n. 1578/33, a mezzo dell'ufficiale giudiziario sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 l.p., è, invece, una modalità dell'avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento
3 sanzionatorio sia divenuto definitivo. (Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 134) Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni. Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per quindici giorni, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; ne consegue che, per il divieto della reformatio in peius, e interpretando la volontà dell'ordine, la sanzione errata deve essere sostituita con la più lieve sanzione della censura. (Consiglio naz. forense, 26 ottobre 2002, n. 182) Praticante avvocato - Dovere di correttezza - Studio fuori dal distretto di appartenenza.<it> Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che apra uno studio al di fuori del distretto di appartenenza e che in giudizio renda dichiarazioni false e calunniose. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del praticante che aveva aperto uno studio al di fuori del distretto di appartenenza, e che in un giudizio dichiarava falsamente che uno dei testi gli aveva riferito di aver avuto pressioni volte a considerare negativamente il reale accertamento dei fatti). (Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 161) Dovere di correttezza e lealtà. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nella sua veste di vice pretore onorario, ometta di astenersi in un giudizio in cui una delle parti sia assistita da un suo collega di studio. (Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 121) Dovere di probità - Rapporti con i terzi. L'avvocato che non onori le obbligazioni contratte, costringendo i creditori all'avvio di azioni cautelari o esecutive, che ometta altresì di provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su una parcella, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati. Il decoro del professionista, infatti, non si realizza esclusivamente nell'esercizio dell'attività forense, ma nel complesso delle doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 166) Dovere di verità. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 c.d.f., effettui dichiarazioni false in udienza per indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio assistito. (Nella specie l'avvocato dichiarava falsamente che il tribunale della libertà, nei confronti di un coindagato, aveva assunto una misura cautelare più lieve di quella che il magistrato d'udienza avrebbe voluto disporre nei confronti del proprio assistito. È stata confermata la sanzione della censura).
4 (Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 123) Avvocato difensore d'ufficio - Omesso svolgimento del mandato. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella sua qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 146) Dovere di colleganza - Corrispondenza indirizzata direttamente alla controparte. Pone in essere un comportamento deontologicamente correlato l'avvocato che invii una lettera direttamente alla controparte, se la stessa sia stata anticipata al collega avversario via fax e si configuri come <<denuncia di violazione di norme pubblicistiche>> e quindi rientri nella previsione dei <<casi particolari>> consentiti dall'articolo 27, canone 1, del codice deontologico forense. (Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 154) Rapporti con la parte assistita - Negligenza nell'espletamento del mandato. L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in cassazione per sopperire alla sua negligenza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifici tali da incriminare il rapporto fiduciario che li lega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 167) Dovere di fedeltà - Incarico contro ex-cliente. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex-cliente, nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 51 del codice deontologico forense. Infatti il principio generale, sopra specificato, deve essere accertato caso per caso e deve essere assoluta la posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell'ex-cliente. (Nella specie il professionista è stato assolto in considerazione del fatto che non vi era alcun conflitro d'interessi nei confronti del precedente cliente). (Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 148) Rapporti con i magistrati. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi incolpi falsamente alcuni giudici di falso ideologico, abuso d'ufficio e frode fiscale, pur sapendoli innocenti, a nulla rilevando l'eventualità che egli si sia limitato a sottoscrivere il documento accusatorio redatto da un altro collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 155) Elezioni forensi - Consiglio dell'ordine ormai scaduto. Viene meno l'interesse alla decisione e quindi deve dichiararsi la cessazione della materia
5 del contendere quando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nelle sue componenti. (Consiglio naz. forense, 26 ottobre 2002, n. 184)
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