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1 Antonio Abbiati Direttiva 97/23/CE Pressure Equipment Directive art. 3 - par. 3 Quale verità? Package filtri a foglia orizzontali (Filtri di processo a precoat) Una nuova Direttiva Europea (97/23/CE Pressure Equipment Directive) nata per garantire un sicuro iter di costruzione ed utilizzo delle apparecchiature a pressione sta creando un inaccettabile situazione di incertezza tecnico-economicocommerciale tra gli operatori del settore e gli Enti Notificati preposti al controllo dell applicazione della direttiva stessa. Infatti, in base all interpretazione della Direttiva data dall Ente Notificato prescelto, ogni azienda può modificare alcune fasi del processo di fabbricazione del proprio prodotto ed apportare sensibili variazioni del costo di produzione o addirittura a modificarne le modalità di commercializzazione nell ambito CE. E intenzione dell autore, Direttore Tecnico della PTI S.p.A. di Pero (MI), divulgare le proprie osservazioni in merito ad alcune criticità di questa direttiva, a più categorie d operatori e tecnici del settore. Non ultima, la speranza di riuscire anche a sensibilizzare adeguatamente le preposte istituzioni, perché mettano in atto le azioni necessarie all emendamento di una parte di questa direttiva Come ormai noto a tutti gli operatori del settore, dallo scorso 29/05/2002 è entrata in vigore la Direttiva 97/23/CE relativa alla regolamentazione della progettazione, costruzione e commercializzazione delle apparecchiature a pressione di capacità superiore ad un litro e pressione di progetto superiore a 0,5 Bar. Con questi limiti progettuali la maggior parte delle apparecchiature e dei sistemi in pressione realizzati nei vari settori industriali, chimici, farmaceutici, alimentari, ecc., ricadono pienamente sotto l egida di questa direttiva. Applicando la direttiva, in particolare l Allegato I che rappresenta il cuore della stessa perché si riferisce ai Requisiti Essenziali della Sicurezza, sono possibili varie caratterizzazioni dei manufatti, per i quali è richiesta o meno l applicazione del Marchio CE di conformità alla direttiva, in funzione della classe di rischio per cui l apparecchiatura stessa è stata progettata. La caratterizzazione dei prodotti è determinata dalla pericolosità del fluido contenuto negli stessi e da un parametro numerico ricavato dal prodotto PS (pressione di progetto) x V (volume dell apparecchiatura). Sulla base dei valori così ricavati è stabilita la categoria d appartenenza di quello specifico manufatto (da Cat. I a Cat. IV - Rif. Tab. 1 8, Allegato II) e l esigenza di adottare opportune azioni di sorveglianza sulla progettazione, sulla costruzione e sui controlli finali, di severità crescente. Su queste apparecchiature potrà essere apposta la Marcatura CE di conformità alla Direttiva 97/23/CE. Esiste quindi una categoria di prodotti che, pur ricadendo nell applicazione della Direttiva 4 normativa i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 /

2 97/23/CE, perché progettati per un valore di pressione superiore a 0,5 Bar e con una capacità superiore ad un litro, non raggiungono i parametri minimi richiesti (PS x V) per essere marcati CE. Questi prodotti ricadono sotto l applicazione dell art. 3 par. 3 della Direttiva 97/23/CE. I punti critici della direttiva Per un evidente mancanza di chiarezza di alcuni punti strategici di questa direttiva, si sta creando una turbativa di mercato, dovuta alla non equità delle interpretazioni date dai vari costruttori e dai giudizi espressi dai vari Enti Notificati preposti alla sorveglianza della stessa. Si rende quindi necessario fare luce su questi punti e renderli oggettivamente misurabili, in modo da poter non solo garantire l effettiva realizzazione d apparecchiature d uso sicuro ma anche di ristabilire la possibilità di un equa competizione commerciale, sgombra da arbitrarie interpretazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali punti critici della Direttiva 97/23/CE, che generano le problematiche sopra esposte. 1. Articolo 3 - Paragrafo 3 (Technical requirements) - (Requisiti Tecnici). 2. Allegato 1 - Punto (Experimental design method) - (Metodo sperimentale di progettazione). 3. Allegato 7 - (EC Declaration of Conformity) - (Dichiarazione CE di Conformità). 1. Article 3 - Paragraph 3 (Technical requirements) Per facilitarne l interpretazione è di seguito riportato una parte del testo di quest articolo. Nell esposizione seguente sono volutamente citati sia il testo originale della direttiva in lingua inglese sia il testo tradotto in lingua italiana. 3. Pressure equipment and/or assemblies below or equal to the limits in sections 1.1, 1.2 and 1.3 and section 2 respectively must be designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use. Pressure equipment and/or assemblies must be accompanied by adequate instructions for use and must bear markings to permit identification of the manufacturer or of his authorized representative established within the Community. Such equipment and/or assemblies must not bear the CE marking. 1. Articolo 3 - Paragrafo 3 (Requisiti Tecnici) 3. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e al punto 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l uso e recare marcature che consentono di individuare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Tali attrezzature e/o insiemi non devono recare la marcatura CE di cui all articolo 15. La formulazione del concetto di sound engineering practice (vale a dire secondo la buona ingegneria o eseguito secondo una corretta prassi costruttiva) non è significativa dal punto di vista tecnico relativamente alla sua presunta espressione di realizzazione sicura di un qualsiasi tipo di manufatto, perché non esprime nessuna possibile ed oggettiva misurazione dell opera realizzata. Benché le apparecchiature ricadenti sotto l applicazione di questo articolo non debbano riportare la Marcatura CE, sembra ovvio che le stesse debbano comunque essere realizzate per assicurarne un uso sicuro. Di conseguenza deve essere altrettanto ovvio che siano fissati dei parametri minimi misurabili, perché ciò possa avvenire ed essere garantito da parte del costruttore nei confronti del cliente. Un esempio pratico La parte dell Allegato I della direttiva relativo alla costruzione delle apparecchiature a pressione può essere presa ad esempio per esplicitare l interpretazione di quanto sopra detto. Annex I - 3. Manufacturing 3.1. Manufacturing procedures Permanent joining Permanent joints and adjacent zones must be free of any surface or internal defects detrimental to the safety of the equipment. The properties of permanent joints must meet the minimum properties specified for the materials to be joined unless other relevant property values are specifically taken into account in the design calculations. For pressure equipment, permanent joining of components which contribute to the pressure resistance of equipment and components which are directly attached to them must be carried out by suitably qualified personnel according to suitable operating procedures. For pressure equipment in categories II, III and IV, operating procedures and personnel must be approved by a competent third party which, at the manufacturer s discretion, may be: a notified body, a third-party organization recognized by a Member State as provided for in Article 13. To carry out these approvals the third party must perform examinations and tests as set out in the appropriate harmonized standards or equivalent examinations and tests or must have them performed. Allegato I - 3. Fabbricazione 3.1. Procedure di fabbricazione Giunzioni La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 / normativa 5

3 Package filtri automatici a controlavaggio per piattaforma Off-Shore Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificatamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate. L approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che è, a scelta del fabbricante: un organismo notificato, un entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto dall art. 13. Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. Questo punto della direttiva è chiaro per quanto riguarda le modalità da seguire per realizzare apparecchiature a pressione ricadenti sotto le categorie II, III e IV. Tuttavia non esprime nessun criterio oggettivo di valutazione dei procedimenti di saldatura e di qualifica dei saldatori, per le apparecchiature a pressione ricadenti sotto l applicazione dell art. 3, par. 3 e della Categoria I. Anche in questo punto della direttiva è formulato un concetto... suitably qualified personnel according to suitable operating procedures ( personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate ) non significativo dal punto di vista tecnico relativamente alla sua presunta espressione di capacità di realizzazione sicura da parte del personale di un qualsiasi tipo di manufatto, in quanto non esprime nessuna possibile ed oggettiva misurazione di questa capacità. Suggerimenti Si ritiene che le definizioni... sound engineering practice e... suitably qualified personnel according to suitable operating procedures debbano essere accompagnate da parametri tecnici oggettivamente misurabili, affinché un qualsiasi ispettore di un qualsiasi Ente Notificato sia in grado di validarne l effettiva rispondenza alla direttiva, nello spirito principe della stessa, che è quello di garantire i requisiti minimi della sicurezza per persone, animali e cose. Una considerazione di merito deve inoltre essere fatta sulla tipologia dei prodotti ricadenti sotto l applicazione dell art. 3, par. 3, i quali devono mantenere, all interno di un grado misurabile di qualità e sicurezza, una precisa caratteristica d economicità dei costi di produzione, come avveniva prima dell entrata in vigore della Direttiva 97/23/CE. Gli elementi discriminanti di questa caratterizzazione potrebbero essere i seguenti: a) Parametri tecnici misurabili Come già detto, il concetto di sound engineering practice dovrebbe essere accompagnato da una serie di parametri tecnici misurabili per consentire un univoca interpretazione circa la corretta realizzazione delle apparecchiature a pressione. Inoltre, durante questa fase, sarebbe opportuno tenere in considerazione anche l esperienza, documentabile, accumulata dal produttore nella realizzazione di quello specifico prodotto per quella specifica applicazione. Ad esempio il numero di difetti o d incidenti riscontrati nel tempo potrebbe essere elemento discriminante per il tipo di costruzione e di controlli da effettuare sul prodotto. Il tipo di costruzione ed il livello dei controlli potrebbero essere quelli minimi, definiti da una serie di parametri misurabili, nel caso in cui il prodotto non abbia mai presentato difetti, ed aumentare fino al valore massimo, sempre definito da una serie di parametri misurabili e congrui con l economicità di produzione richiesta per quel tipo di prodotto, in base alla difettosità dello stesso riscontrata nel tempo. b) Applicazione dei prodotti Sempre nello spirito di caratterizzare la realizzazione di questi prodotti sulla base della loro economicità dei costi di produzione, un modo potrebbe essere quello di confermare chiaramente nella direttiva quelle applicazioni cui la maggior parte di questi viene oggi normalmente destinata: vale a dire l impiego con liquidi del Gruppo 2 (Non Pericolosi). Brevemente si suggerisce il nuovo schema applicativo (tab. A) in funzione della tipologia di fluido. Limitare cioè le apparecchiature a pressione ricadenti sotto l applicazione dell art. 3, par. 3, solo ed esclusivamente per impieghi con liquidi di Gruppo 2 (Non Pericolosi), mantenendo però il rispetto del limite applicativo stabilito dal prodotto PS x V, definito nell Allegato II della direttiva (tabelle da 1 a 9). Per tutti gli altri casi in cui il fluido impiegato appartenga al Gruppo 1 (Pericoloso - liquido o gas che sia) classificare sempre le apparecchiature a pressione, indipendentemente dal valore del prodotto PS x V, in base alle valutazioni di conformità stabilite dalle Categorie I, II, III, IV e relativi Moduli (Allegato III). 6 normativa i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 /

4 Tabella A Con questa differenziazione d uso e con l inserimento di parametri tecnici oggettivamente misurabili, si potrebbe ottenere una stabilità dei costi di produzione dei prodotti di maggior consumo, pur garantendo la sicurezza delle apparecchiature a pressione così realizzate e ristabilire un giusto e leale equilibrio di competitività economica tra i vari produttori. 2. Annex I - Essential Safety Requirements Una delle possibilità offerte dalla Direttiva 97/23/CE è quella di potere immettere sul mercato apparecchiature a pressione realizzate e collaudate affinché il loro uso sicuro sia garantito sulla base di prove sperimentali effettuate dal produttore, previa approvazione del procedimento da parte di un Ente Notificato, in luogo della progettazione basata su di un codice di calcolo riconosciuto o altro procedimento equivalente (scienza delle costruzioni). Si riporta di seguito una parte del testo relativo a questo punto della norma. 2. Design Experimental design method The test program must include: a. A pressure strength test, the purpose of which is to check that, at a pressure with a defined safety margin in relation to the maximum allowable pressure, the equipment does not exhibit significant leaks or deformation exceeding a determined threshold. The test pressure must be determined on the basis of the differences between the values of the geometrical and material characteristics measures under test conditions and the values used for design purposes; it must take into account the differences between the test and design temperatures. 2. Allegato I - Requisiti Essenziali di Sicurezza 2. Progettazione Metodo sperimentale di progettazione... Il programma di prove deve comprendere: a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo limite. Per l esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della differenza fra la temperatura di prova e quella di progettazione. Ancora una volta la direttiva non esprime con la necessaria chiarezza nessun dato numerico e tanto meno si riferisce ad un qualsiasi codice di calcolo internazionale. Ad esempio non si è stabilito se la prova di tenuta/scoppio deve essere eseguita ad un valore di pressione pari a cinque volte la pressione di progetto, come invece indicano i codici ASME e VSR. Si ritiene pertanto che la definizione at a pressure with a defined safety margin in relation to the maximum allowable pressure (... ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile ) debba essere tradotta in termini numerici oggettivamente misurabili, affinché un qualsiasi ispettore di un qualsiasi Ente Notificato sia in grado di validarne l effettiva rispondenza alla direttiva, nello spirito principe della stessa che è quello di garantire i requisiti minimi della sicurezza per persone, animali e cose. Suggerimenti Per la tipologia d apparecchiature ricadenti sotto l art. 3, par. 3 e nel caso in cui la progettazione, in luogo di un codice di calcolo riconosciuto e/o in luogo dell applicazione dei metodi di calcolo espressi dalla scienza delle costruzioni, sia validata da prove sperimentali, il coefficiente di moltiplicazione dovrebbe essere modulabile e non fisso, in base all esperienza che il produttore ha accumulato negli anni, nella realizzazione di quello specifico prodotto per quella specifica applicazione. Ad esempio il numero di difetti o d incidenti riscontrati nel corso degli anni potrebbe essere considerato elemento discriminante per deter- Filtri a cartucce per l impianto acqua ossigenata Tipo di Fluido Classificazione Apparecchiatura a Pressione Liquidi di Gruppo 2 Sempre secondo Articolo 3 - Paragrafo 3, (Non pericolosi) (ma limitatamente al prodotto PS x V) Gas o Liquidi di Gruppo 1 (Pericolosi) Sempre secondo la valutazione di conformità Gruppo 2 (Non Pericolosi) prevista per le Categorie I, II, III, IV (indipendentemente dal prodotto PS x V) i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 / normativa 7

5 minare il valore del coefficiente di moltiplicazione della pressione di progetto. Tale coefficiente potrebbe essere di molto inferiore a cinque, nel caso in cui il prodotto non abbia mai presentato difetti, ed aumentare fino al valore massimo stabilito da codici di calcolo internazionali, in base alla difettosità riscontrata sul prodotto. Tutto questo, come sempre, per consentire alle aziende di ricercare il proprio limite produttivo in termini di qualità, per una stabilità dei propri costi di produzione e della propria autonomia di mercato, pur garantendo la sicurezza delle apparecchiature a pressione così realizzate. 3. Annex VII - EC Declaration of Conformity Anche l emissione di una semplice Dichiarazione di Conformità assume, con l entrata in vigore di questa direttiva, una insospettabile difficoltà. Vediamo di cosa si tratta attraverso la lettura di una parte del testo della Direttiva 97/23/CE. The EC declaration of conformity must contain the following particulars: name and address of the manufacturer or of his authorized representative established within the Community, description of the pressure equipment assembly, conformity assessment procedure followed, in the case of assemblies, description of the pressure equipment constituting the assembly, and the conformity assessment procedures followed, where appropriate, name and address of the notified body which carried out the inspection, where appropriate, a reference to the EC typeexamination certificate, EC design-examination certificate or EC certificate of conformity, where appropriate, name and address of the notified body monitoring the manufacturer s quality assurance system, where appropriate, the references of the harmonized standards applied, where appropriate, other technical standards and specifications used, where appropriate, the references of the other Community Directives applied, particulars of the signatory authorized to sign the legally binding declaration for the manufacturer or his authorized representative established within the Community. 3. Allegato VII - Dichiarazione CE di Conformità La dichiarazione CE di conformità deve contenere le seguenti informazioni: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, descrizione dell attrezzatura a pressione o dell insieme, procedura di valutazione di conformità utilizzata, per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate, eventualmente, nome e indirizzo dell organismo notificato che ha effettuato il controllo, eventualmente, riferimento all attestato di esame «CE del tipo», all attestato di esame CE della progettazione od all attestato CE di conformità, eventualmente, nome e indirizzo dell organismo notificato incaricato alla sorveglianza del sistema qualità del fabbricante, eventualmente, riferimento alle norme armonizzate applicate, eventualmente, le altre specifiche tecniche che sono state utilizzate, eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie che sono state applicate, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Come si può facilmente vedere, non è chiaramente indicato se la Dichiarazione di Conformità, attestante la rispondenza dell apparecchiatura a pressione ai requisiti essenziali della sicurezza espressi da questa direttiva, debba essere emessa: per le sole apparecchiature a pressione marcate CE; anche per le apparecchiature a pressione ricadenti sotto l art. 3, par. 3 e quindi non marcate CE. Inoltre dovrebbe essere più dettagliato il significato della frase particulars of the signatory authorized to sign the legally binding declaration for the manufacturer or his authorized representative established within the Community ( identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità ). Dovrebbero essere chiariti in modo più esplicito i rapporti tra il costruttore ed il suo rappresentante legale in Europa ed anche se la Dichiarazione di Conformità emessa dal costruttore, possa essere ri-emessa, per ragioni commerciali, dal suo rappresentante autorizzato con il nome di quest ultimo. Ma il problema più grave e paradossale, è quello di poter emettere una Dichiarazione CE di Conformità del prodotto alla Direttiva 97/23/CE, senza aver ben chiari quelli che sono gli effettivi limiti (misurabili), entro i quali si deve operare per rispettare a pieno la direttiva stessa (ved. quanto fin qui esposto). Tutto ciò è la dimostrazione lampante del para- 8 normativa i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 /

6 Batteria filtri automatici a controlavaggio per hydrocraking plant dosso sopra citato, ed è l evidenza di quanto ci sia ancora da fare per rendere questa direttiva che, pur essendo mossa da buoni principi (personalmente la ritengo valida nelle intenzioni) è ancora troppo giovane per arrivare a coprire tutte le esigenze e necessita quindi di un grande contributo da parte di tutti gli operatori, affinché gli stessi ne traggano maggiori benefici. Suggerimenti Un importante problema relativo all emissione della Dichiarazione di Conformità riguarda l aspetto della commercializzazione delle merci all interno della Comunità Europea. Una primaria esigenza dei distributori di prodotti ed una regola basilare del mercato è di poter apporre il proprio nominativo sul prodotto rivenduto, e quindi anche sulle Dichiarazioni di Conformità, al fine di generare e mantenere i canali di vendita che ogni azienda ha il diritto di stabilire attraverso le proprie strategie commerciali. Oggi, secondo quanto affermato dai vari Enti Notificati, le Dichiarazioni di Conformità non possono essere ri-emesse dal distributore del prodotto. La ri-emissione di una Dichiarazione di Conformità da parte del distributore nella veste di rappresentante legale autorizzato (e munito di regolare contratto di rappresentanza) garantirebbe invece la continuità degli equilibri e dei rapporti commerciali esistenti prima dell entrata in vigore della Direttiva 97/23/CE. Inoltre, la ri-emissione di questo documento, non costituirebbe alcun ostacolo alla tracciabilità del costruttore dell apparecchiatura a pressione, data l esistenza del sopra citato contratto di rappresentanza. Considerazioni finali Essendo la maggior parte delle apparecchiature a pressione (come volume d affari) ricadenti sotto l applicazione dell art. 3, par. 3 della Direttiva 97/23/CE, e non essendo per contro chiaramente definite le modalità d applicazione dello stesso articolo per la loro realizzazione, è in pieno svolgimento una turbativa di mercato generata da interpretazioni arbitrarie, di questo punto della direttiva, volte all esasperata ricerca della riduzione dei costi di produzione fine a se stessa che, di fatto, generano una concorrenza scorretta. Ancora si può concludere che, se questa concorrenza scorretta crea un impedimento alla vendita dei prodotti a causa della loro non congruità del costo di produzione, si genera un ulteriore turbativa dovuta alla limitazione della libera circolazione delle merci. Volendo estendere ancora il concetto di turbativa di mercato si può anche affermare che la mancanza di chiarezza sulle modalità d applicazione dell art. 3, par. 3 della Direttiva 97/23/CE, favorisce fortemente l entrata di prodotti extracomunitari, non tecnicamente accettabili, all interno del mercato CE con il seguente duplice danno: danno economico ai produttori europei, che nulla possono contro i costi di produzione dei paesi extracomunitari, per le ormai note ragioni; danno tecnico-economico ai clienti finali che, acquistano sì ad un prezzo basso, ma rischiano moltissimo in termini di sicurezza del prodotto e soprattutto nei confronti del personale operativo addetto. Le apparecchiature a pressione di questa categoria, non appartenendo alla famiglia di prodotti tecnologicamente avanzati, sono realizzate con attrezzature semplici e con gradi d attenzione modesti, che trovano una loro giustificazione quando la realizzazione stessa è affidata alle mani esperte di personale tecnicamente acculturato. Nei paesi extracomunitari, oggi, questa cultura tecnica non è sufficientemente sviluppata e l entrata di queste apparecchiature nel mercato CE, senza che la qualità generale delle stesse sia controllabile per mezzo di parametri misurabili, non può garantire i requisiti essenziali della sicurezza come richiesto dalla direttiva. Quanto descritto nel presente articolo rappresenta la testimonianza diretta della scarsa praticità con cui il testo di questa direttiva è stato scritto, ed evidenzia inoltre la grande difficoltà che hanno i costruttori nella sua interpretazione faticosa e comunque di sempre dubbia interpretazione. Una direttiva deve essere scritta per aiutare chi deve applicarla (che è anche chi produce il bene circolante in Europa) e non può essere lasciata alla libera interpretazione del singolo costruttore o del singolo Ente Notificato cui il costruttore oggi si rivolge, nella speranza di ottenere una risposta cogente. L augurio è che le istituzioni preposte rilevino adeguatamente queste difficoltà e che possano effettivamente rendersi parte attiva c/o l opportuna sede europea, per sostenere l adeguamento di questa direttiva nell interesse di tutti gli operatori del settore e quindi dell economia generale di questo mercato. Cronistoria della direttiva Pubblicazione Direttiva 97/23/CE (Pressure Equipment Directive) - Rif. GUCE L 181 del 09/07/97 Pubblicazione D.L. n. 93 del 25/02/ Rif. G.U. n. 91 del 18/04/00 Assegnazione incarico all ISPESL con Decreto 06/03/ Rif. G.U. n. 77 del 02/04/2002 Entrata in vigore della Direttiva 97/23/CE a termini di legge 29/05/2002 Altri riferimenti Elenco norme armonizzate sui materiali - Decreto 24/07/ Rif. G.U. n. 189 del 13/08/2002 PED Web-site: New Approach: Guideline: Unione Europea: UNI: i l P e r i t o I n d u s t r i a l e n. 1 / normativa 9

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