La guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: aspetti operativi e procedurali

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1 La guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: aspetti operativi e procedurali Una delle cause principali degli incidenti stradali è sicuramente la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all abuso di sostanze alcoliche o psicotrope. La disciplina prevista originariamente dal codice della strada è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore, anche non molto coordinati tra di loro e necessitati anche da precisi orientamenti della giurisprudenza, che hanno profondamente modificato l assetto originario. Da ultimo la legge 29 luglio 2010 n.120 ha inasprito le sanzioni ed ha stato aggiunto un nuovo art. 186 bis contenente ulteriori disposizioni rivolte a particolari categorie di conducenti cui viene posto un divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche sanzionato con sanzioni amministrative. Depenalizzata anche la prima fascia dell art Da punto di vista operativo, la novella ha previsto, colmando una lacuna, all art. 224-ter le nuove procedure di sequestro e di fermo del veicolo, nei casi in cui il codice preveda la sanzione amministrativa accessoria, rispettivamente, della confisca e del fermo amministrativo conseguente all accertamento di un reato. Pertanto con l entrata in vigore di questa norma viene meno la procedura di sequestro preventivo ai sensi dell articolo 321 c.p.p. usata in caso di confisca e applicato il fermo del veicolo ai sensi dell art. 214 in quanto compatibile. Esaminiamo la disciplina attualmente prevista dagli art bis e 187 del codice della strada evidenziando gli aspetti di maggiore criticità per gli operatori di polizia. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA-ART bis C.D.S. 1 Il codice della strada prevede un divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche, prima di mettersi alla guida, per una serie di conducenti individuati al comma 1 dell art. 186 bis: a) di età inferiore a 21 anni e nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B; b) che esercitano l attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente, servizio di piazza con conducente o taxi, servizio di linea; 1 Come è noto l ebrezza costituisce uno stato personale prodomico all ubriachezza vera e proprio. Pertanto quanto un soggetto manifesta lo stato tipico di esaltazione e alterazione tipica dell ubriachezza si può configurare anche la contravvenzione, ora depenalizzata, dell art. 688 CP che sanzione chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza. Circa il concorso con la guida in stato di ebbrezza l orientamento della Cassazione è consolidato: cfr Cass. Sez. U., sent. n del La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 cod. pen. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 cod. pen. mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcoolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta. Si dubita se l interno dell autovettura costituisca luogo pubblico o aperto al pubblico: per Cass.sez. V. n del si tratta di luogo privato e pertanto l art. 688 CP non è applicabile. La violazione dell art. 186 concorre anche con la violazione di cui all art. 15 della l. n. 125 del Quest ultima disposizione vieta l assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche nelle attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l incolumità o la salute di terzi. Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 n.2540 ha individuato tali attività inserendo nell elenco anche la guida di veicoli stradali per i quali è previsto il possesso della patente di guida di categoria B,C,D,E nonché di quelli per i quali è richiesto il CAP (tipo taxi o NCC) ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose. In tal caso è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (PMR 860,67- AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO IL PREFETTO). 1

2 c) che esercitano l attività di trasporto di cose mediante servizio in conto terzi, servizio di linea, servizio di piazza per conto terzi; d) di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t; di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; di autoarticolati e autosnodati. Per tutti gli altri è rimasto il limite di 0,5 g/l. AMBITO D APPLICAZIONE L art. 186 stabilisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche 2. La condotta sanzionata è il porsi alla guida dopo aver assunto bevande alcooliche e superare un soglia di presenza di alcool indicata dalla legge o in stato di manifesta ubriachezza. 3 Guidare va inteso in senso tecnico: ossia condurre veicoli come classificati all art del CDS. La guida comprende sia le fasi dinamiche che quelle statiche della circolazione. Pertanto le sanzioni previste dagli artt. 186 e 186 bis si applicano solo ai conducenti di veicoli circolanti sulla strada (tutti i veicoli compresi velocipedi o veicoli ad trazione animale) 4. Non si applica ai pedoni e/o a colui che conduce un animale da soma o da sella. Non è ravvisabile il reato se il veicolo e in sosta con conducente seduto a bordo 5 per riposarsi e non manifesta intenzione di guidare ne è stato visto poco prima guidare. La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato in caso di spinta da terra di un veicolo mentre se ne dirige la marcia; guida di un veicolo che si sposta a motore spento per inerzia o sfruttando la discesa; guida di un veicolo trainato; tentativo di mettere in moto senza 2 Analogamente dispone per le categorie di conducenti indicate l art. 186-bis (è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l influenza di queste ). 3 Nonostante le ultime modifiche non vi è dubbio della possibilità del cd accertamento sintomatico. 4 E Legittimo l'accertamento per guida in stato di ebbrezza su zona privata ma soggetta al pubblico passaggio come un'area di servizio ( Cfr. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, nr del ). Per i Supremi giudici si tratta infatti di un'area aperta al pubblico transito e quindi soggetta all'applicazione integrale del codice stradale e delle relative sanzioni. Il caso riguardava un automobilista colto alterato dall'alcol mentre posteggiava il proprio veicolo davanti ad una pompa di benzina, fuori orario di esercizio. 5 Infatti l illecito, come ha ripetutamente indicato la Cassazione, richiede la guida in senso dinamico (comprese le fasi statiche dovute alla fermata e sosta in senso tecnico) pertanto colui che sta sul veicolo fermo a riposarsi in stato di ubriachezza non è sanzionabile se non è stato visto guidare o comunque non è individuabile la fermata come momento seppur statico della guida. Per Cass. Sez. IV, Sent. n del in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto. Con la sentenza n , depositata il 4 maggio 2011 la Corte confermava il provvedimento con il quale il gip disponeva il sequestro dell'autovettura di proprietà di un uomo, il quale, veniva fermato dalla polizia in evidente stato di ebbrezza alcolica, e seppur in sosta, si trovava seduto alla guida di una Porsche, con i fari accesi, la cintura allacciata, pertanto, in procinto di partire. In particolare la Corte, puntualizzando che il concetto di circolazione di un veicolo "non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione" ha spiegato che "il porsi alla guida di un'auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata. La circostanza secondo cui, al momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente. Per i Giudici dunque, la sosta di un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie alla stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l'atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo". 2

3 riuscirci 6. Se il veicolo condotto non richiede il possesso della patente di guida non si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta 7 : si può fare segnalazione al prefetto per un eventuale revisione 8. Circa l elemento soggettivo dell illecito è sufficiente la colpa. MODALITA DI ACCERTAMENTO 9 In base all art. 186, comma 3, gli organi di polizia stradale possono, in ogni caso anche se non manifestano sintomi tipici dell abuso dell alcool, sottoporre i conducenti ad accertamenti 10 qualitativi preliminari non invasivi o a prove 11, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica. Si tratta di controlli di primo livello, il cui esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di ebbrezza o di alterazione, ma consente solo di sottoporre il conducente alla prove dell etilometro. Possono essere effettuati solo nel luogo in cui il conducente è fermato: non è consentito l accompagnamento in ufficio 12 o in comando di polizia. 13 Gli organi di polizia possono procedere agli accertamenti con etilometro 14 ai sensi dell art. 186, comma 4 15 : 6 Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall'art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta.cass. Sez. II, sent. n del ; È configurabile il reato previsto dall'art. 186, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) nel caso dell'agente che, in stato di ebbrezza, conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non postula che il conducente lo inforchi ovvero vi si ponga a cavalcioni. Cass.Sez. IV, sent. n del ). 7 L art. 43 della legge 120/2010 ha modificato l art. 219 bis cds che prevedeva questa possibilità. 8 E però possibile segnalare il fatto all UMC ai fini della revisione della patente ai sensi dell art. 128 CDS. 9 Per espresso richiamo dell art. 186-bis quando indicato si applica anche per l accertamento degli illeciti amministrativi e penali ivi previsti. 10 La legge non richiede che vi sia un fondato motivo di sospetto di guida in stato di ebbrezza per poter sottoporre un conducente agli accertamenti preliminari. Pertanto in caso di rifiuto non è necessario evidenziare i motivi. 11 Devono trattarsi di prove non invasive: ne consegue che gli accertamenti e le prove non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, sia pure in presenza di personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili. Così il Ministero Interni -Dipartimento della pubblica sicurezza, Circolare 29 dicembre 2005, N. 300/A/1/42175/109/42 avente ad oggetto Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge , n Direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso disostanze stupefacenti o psicotrope. Quanto alle caratteristiche degli strumenti utilizzabili per questi accertamenti preliminari, il Ministero osserva che, pur garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia.e infatti consentito di effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore. Precisa il Ministero che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta l omologazione secondo le procedure previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. strad. (d.p.r. n. 495 del 1992). Ritiene inoltre il Ministero che l'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue. 12 In caso di rifiuto è previsto il reato di cui all art. 186 comma 7 CDS. 13 Secondo la circolare 30 luglio 2010 prot. 300/A/10777/10/10/3/3/9 del Ministero Interni nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilometri nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all art. 186 bis, comma 1, CDS saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, al termine della prima prova che rileva e quantifica la presenza di alcol nell aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento. 14 Infatti, ai sensi dell'art. 379 del regolamento al CDS, tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro. Sono, però, possibili prelievi di liquidi biologici esclusivamente su consenso o richiesta del conducente. Tuttavia, i prelievi ematici o di altri liquidi biologici che eventualmente siano stati effettuati a fini penali nell ambito dell accertamento ordinario dell ebbrezza, non vanno confusi con quelli che possono essere eseguiti dalle strutture sanitarie sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche che 3

4 1. in caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi preliminari; 2. in ogni caso di incidente stradale 16 ; 3. quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall influenza dell alcool per la presenza ad esempio dei sintomi tipici. 17 In tal caso si può accompagnare il soggetto in comando 20 per eseguire la prova. Si tratta di un accertamento urgente e indifferibile ai sensi dell art. 354 c.p.p.. Quindi, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell art. 114 delle norme di attuazione del CCP, deve preventivamente dare avviso, alla possono essere effettuati. Più volte i supremi giudici della Cassazione hanno chiarito che essendo il prelievo ematico una restrizione della libertà personale sono sottoposti (se coattivi) alle condizioni di cui all art. 13 Cost. (atto motivato dell autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge; potere della polizia soggetto a convalida in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge). Quindi la Cassazione ha ritenuto che, in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., per violazione dell'art. 13 Cost., essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza del consenso del soggetto che lo subisce o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (in tal senso Cass. pen. Sez. IV Sent., , n (rv ). 15 La concentrazione di alcool dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti ai sensi dell art. 379 del Reg.esec. CDS. 16 Come ha precisato in Ministero, Circolare 2005 cit., in caso di incidente stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l art. 186, comma 4 C.d.S., consente agli organi di polizia stradale di procedere ad accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza. Tale facoltà non comporta l obbligo di sottoporre a controllo con etilometro tali soggetti, ma si limita a definire il potere di accertamento dell organo di polizia. Pertanto l esame con etilometro nei riguardi dei conducenti, al fine di graduare la successione nel tempo delle azioni connesse all intervento sul luogo dell incidente, dovrà tenere conto delle concrete circostanze in cui il sinistro si è verificato e delle prioritarie esigenze di ricostruzione dell evento e di ripristino delle nomali condizioni di circolazione. L impianto normativo, peraltro, pur legittimando l accertamento con etilometro, non esclude la possibilità di effettuare un accertamento preliminare con i dispositivi. Pertanto, il Ministero ritiene che, ove possibile, sia sempre compiuto un accertamento qualitativo su tutti i conducenti coinvolti, allo scopo di evidenziare i casi nei quali procedere poi ad accertamenti più accurati 17 In tal caso vanno precisate le circostanze del ragionevole motivo anche al fine di poter procedere in caso di rifiuto. 18 Circa il suddetto accompagnamento con opinione condivisibile, ha osservato il Ministero dell interno, Circolare 2005 cit, che nei casi di cui al comma 4 dell art. 186 CDS., gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare direttamente sul posto un esame con strumenti e procedure indicati nel regolamento di esecuzione del C. strad., oppure, se gli strumenti non sono disponibili e non possano essere fatte giungere sul luogo unità appositamente attrezzate, possono disporre l'accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio di polizia. Non si tratta, secondo il Ministero, di una misura restrittiva della libertà personale, poiché la norma non consente di disporre l'accompagnamento coattivo della persona. In quest ultima ipotesi, tuttavia, saranno applicate a carico del conducente le sanzioni previste per il rifiuto, di cui all art. 186 comma 7 C. strad.. Per questi motivi, ritiene il Ministero, la facoltà di accompagnare il conducente non richiede l'espletamento di formalità o l'attivazione di garanzie difensive. 19 Anche la Corte Costituzionale (sentenza 9 luglio 1996, n. 238) si è espressa sulla natura giuridica dell accompagnamento per accertare la guida altera pur riferendosi all art. 187 CDS., ma con motivazioni che sembrano estensibili alla guida in stato di ebbrezza. La Corte ha osservato che la libertà personale del conducente non viene affatto violata dal disposto accompagnamento, considerato che egli non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente. Ha osservato inoltre la Corte, a proposito della qualificazione come illecito penale del rifiuto medesimo, che il giudice deve riscontrare la ragionevolezza del motivo che ha indotto l'agente a disporre l'accompagnamento, ed è proprio la previsione legislativa di tale ragionevolezza a scongiurare i rischi di abuso, consentendo che a posteriori si compia una verifica giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di prevenzione. 20 Atteso il ragionevole sospetto che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l etilometro possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del veicolo di servizio. Durante l espletamento di tali procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente, provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico (cfr. Circolare Ministero 2005 cit). 4

5 persona sottoposta ad indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore 21. Ai sensi dell art. 356 c.p.p. il difensore ha diritto di assistere all atto senza diritto di essere preavvisato e senza che ciò causi ritardo nell accertamento 22. Ai sensi dell art. 366 gli atti sono soggetti a deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell atto 23. Infine ai sensi dell art. 347 c.p.p. la cnr deve essere trasmessa entro 48 ore. Qualora sia impossibile eseguire l accertamento con etilometro (ad. esempio per mancanza dello strumento o incapacità all insufflazione) o venga opposto il rifiuto da parte del conducente, lo stato di alterazione può essere accertato attraverso la descrizione degli indici sintomatici: il c.d. accertamento sintomatico. In tal caso l accertatore deve descrivere nel verbale in maniera precisa e dettaglia gli elementi sintomatici desunti dal comportamento e/o dallo stato del soggetto: linguaggio sconnesso, alitosi alcolica, andamento a zig zag, scarti laterali improvvisi, occhi lucidi, stato confusionale o euforico ect.. Questo tipo di accertamento è ancora consentito anche dopo le modifiche apportate all art. 186 ma non essendoci una misurazione dello stato di ebbrezza va ricondotta nell ipotesi meno grave (peraltro ora depenalizzata). Pertanto, il giudice, per accertare la sussistenza dello stato di ebbrezza, può avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma secondo, lett. A), Cod. strada, laddove per le fattispecie più gravi di cui alle lettere B) e C) della stessa norma è necessario l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue. 24 L art. 186, comma 5, prevede che nel caso in cui un conducente sia coinvolto in un incidente stradale e sia già sottoposto alle cure mediche, l organo di polizia può chiedere alla struttura sanitaria di effettuare l accertamento del tasso alcolemico, rilasciando all organo procedente la 21 La PG deve verbalizzare tale adempimento e potrà procedere anche nel caso in cui non si attenda l arrivo del difensore che ha manifestato la volontà di assiste. Non vi è l obbligo di aspettare: anzi una lunga attesa potrebbe pregiudicare l esito della prova. 22 L omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia comporta una nullità dell atto che però deve essere eccepita prima del compimento dell atto o immediatamente dopo (nullità relativa art. 182 CCP). Si ritiene che per le ipotesi depenalizzate di cui all art. 186 bis e fascia al fine di evitare di intercorrere nella predetta nullità si opportuno dare l avviso anche se poi in base alle risultanze strumentali non si configurerà ipotesi di reato. 23 Vi è un contrasto di orientamenti della giurisprudenza in caso di mancata osservanza di questa disposizione. Una parte della giurisprudenza ritiene che l omissione del deposito della documentazione entro il terzo giorno comporta una nullità a regime intermedio; altra giurisprudenza ritiene invece che si tratta di una mera irregolarità. Si segnala come ci siano anche sentenze intermedie tra questi due orientamenti: infatti si è ritenuto che il problema non si pone nel caso in cui l interessato non ha nominato un difensore. Cfr Cass. Pen 24/2/2006 n trattandosi di un accertamento urgente e di conservazione delle tracce del reato. Nel compimento di esso la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini (art. 114 att. c.p.p.) della facoltà di nominare un difensore di fiducia che, per l art. 356 c.p.p., ha facoltà di assistere al compimento dell atto senza diritto preventivamente avvisato. Se dunque manca il difensore di fiducia, non essendo previsto l obbligo di nominare uno d ufficio, manca il soggetto cui l avviso di deposito dovrebbe essere notificato. Se invece il difensore di fiducia è stato nominato esiste l obbligo del deposito ma l omissione di questo adempimento non è prevista a pena di nullità da alcuna norma anche perché il deposito interviene in un momento successivo e non può influire sulla validità di un atto originariamente; ne consegue che l omissione non ha comportato alcuna violazione dei principi in tema di rappresentanza e assistenza della persona sottoposta alle indagini 24 Così Cass. Sez. IV, sent. n del Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n. 92 del 2008, conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada. Analogamente Cass. Sez. IV, Sent. n del «Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4 comma primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. in L. n. 125 del 2008, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale; tuttavia, in difetto dell'accertamento tecnico, l'affermazione di responsabilità deve essere limitata, in ossequio al principio del "favor rei", alla meno grave ipotesi di cui alla lett. a). 5

6 relativa certificazione 25, estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 26 Il personale sanitario incaricato è nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell art. 348 c.p.p. e non può rifiutarsi di effettuare l accertamento. Occorre il consenso dell interessato se in grado di manifestarlo. In caso di rifiuto, è possibile acquisire come mezzo di prova le certificazione e i risultati degli esami medici presenti presso la struttura e non dovute a specifiche richieste del personale operante 27. LE SANZIONI 28 La legge n.120/2010 ha previsto, pur inasprendo le sanzioni, per la guida in stato di ebbrezza un sistema misto di sanzioni amministrative e penali. Per le fattispecie meno grave sono previste solo sanzioni amministrative per quelle ritenute più gravi sanzioni penali 29 e sanzioni amministrative accessorie. Esaminiamo le sanzioni previste per tutti in generale dall art. 186 come modificato dalla legge sopra citata. Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica sono: a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 ad 2.000,00; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi 30 ; 25 Come precisa il Ministero nella citata circolare del 2005 la richiesta concerne la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza alcolica. Questa attività può svolgersi con l ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico e può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche 26 Ai sensi del comma 5 dell art. 186, gli accertatori possono procedere al ritiro temporaneo per un periodo fino a 10 giorni della patente in caso di conducente coinvolto in sinistro stradale e sottoposto a cure mediche. Tale potere cautelare è esercitatile quando non siano immediatamente disponibili gli accertamenti medici; il pre-test abbia dato esito positivo o esistono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica. 27 E consolidata al riguardo la giurisprudenza della Cassazione: cfr Cass. Sez. IV, Sent. n del I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. La Corte ha precisato però che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona. 28 La nuova formulazione dell art.186 dovuta alla novella del 2007 aveva posto il problema, con rilevanti conseguenze nella pratica del diritto, se il reato di guida in stato di ebbrezza fosse unico e pertanto le fasce più gravi andavano considerate come circostanze aggravanti o se le tre fasce previste fossero autonome ipotesi. La cassazione ha risolto il quesito in quest ultimo senso: cfr. Cass. Sez. IV, sent. n del Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall'art. 186, comma secondo, cod. strada a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni,caratterizzate invece da reciproca alter natività In tal senso pure Cass. Sez. IV, Sent. n del Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 186 cod. strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, ancorchè le stesse si riferiscano tutte alla condotta di guida in stato di ebbrezza 29 Competente a giudicare dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e' il tribunale in composizione monocratica. 30 Per il ritiro del documento si applicano le disposizioni di cui all art. 218 CDS. 6

7 b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all 1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da 800,00 ad 3.200,00 e arresto fino a 6 mesi 31 ; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno ; c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all 1,5 grammi per litro (g/l): ammenda da 1.500,00 ad 6.000,00, arresto da sei mesi ad un anno 34 ; sanzione amministrativa accessoria della sospensione 35 della patente da 1 a 2 anni 36, ovvero, revoca 37 della patente in caso di recidiva nel biennio; Confisca amministrativa del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato L ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante in questione non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 32 Per il ritiro del documento si applicano le disposizioni di cui all art. 223 CDS. 33 L art. 213 comma 2 sexies prevede la confisca di ciclomotori e motoveicoli usati per commettere un reato. Consolidato è oramai l orientamento della giurisprudenza circa l applicabilità di questa norma nel caso del reato di guida in stato di ebbrezza (cfr. da ultimo Cass. Sez. IV, sent. n del e Cass. Sez. I, Sent. n del ). Quindi il ciclomotore e il motoveicolo guidato in stato di ebbrezza è confiscato ex art. 213 comma 2 sexies in questa ipotesi. Circa la procedura da seguire in questo caso per il sequestro si discute se si deve seguire la procedura ex art ter con affidamento del veicolo alla depositeria autorizzata oppure la procedura ex art. 213 con possibilità per i motoveicoli (esclusi i motocicli) di affidarli al proprietario o al conducente (sempre che siano in grado di assumerne la custodia) e per i ciclomotori e motocicli di affidarli ai proprietari scaduti i trenta giorni. A parere dello scrivente essendo ora stata disciplinata la procedura della confisca amministrativa dal nuovo art. 224 ter credo che debba applicare quest ultima. Inoltre in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero degli Interni con la circolare n /2011 del 22 aprile 2011 è ora possibile l affidamento del veicolo in custodia al proprietario che ne faccia richiesta successivamente al sequestro. L art. 213 sexies pone, invero, un altra questione giuridica ossia se la confisca e quindi il sequestro debba essere effettuato in ogni caso o solo se il motoveicolo e il ciclomotore appartengono a persona estranea all illecito. Ebbene vi sono allo stato interpretazioni discordanti e applicazione operative diverse. Per Protospataro, Prontuario Egaf 2011 pag. 763 il sequestro e la confisca sono possibili se il mezzo non appartiene a persona estranea. Il Comando della Polizia Locale di Milano (circolare n.19/2010) procede in ogni caso al sequestro del mezzo indipendentemente dall appartenenza. Lo scrivente condivide per ragioni sistematiche l interpretazione di Protospataro 34 L ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante in questione non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 35 Con l ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all esito della visita medica. Qualora dall accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all esito della visita medica di cui sopra. 36 Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. 37 Ai sensi del novellato art. 219 Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall accertamento del reato. Per i conducenti che esercitano professionalmente l attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento secondo il codice civile. 38 Per l esecuzione del sequestro si applica la nuova procedura prevista dall art. 224-ter CDS. Viene meno pertanto la procedura di sequestro preventivo ex art. 321 CPP. La novella del 2010 ha qualificato, come indicato dalla Corte Costituzionale la confisca come sanzione amministrativa. Circa la procedura il nuovo art. 224-ter richiede l affidamento del veicolo ad una depositeria autorizzata. Con la recente circolare n /2011 del 22 aprile 2011 il Ministero degli interno, allo scopo evidente di ridurre i costi, ha disposto che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell interessato, il veicolo potrà essere affidato in 7

8 In caso in cui si provochi un incidente stradale 40 il comma 2 bis dell art. 186 prevede il raddoppio delle sanzioni ed il fermo amministrativo 41 disposto dal giudice con sentenza di condanna per 180 sempre se il veicolo non appartenga a persona estranea al reato qualora il conducente sia in prima e/o in seconda fascia. 42 Per il conducente in terza fascia che provochi un incidente non si distingue se siano o no state procurate lesioni viene prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente 43 oltre alla indicata confisca del veicolo. Come già evidenziato, la novella del 2010 ha introdotto nel codice un nuovo articolo con il quale viene stabilita una disciplina più restrittiva per le categorie di conducenti ivi indicate ponendo un divieto assoluto di porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. In particolare il nuovo art. 186-bis si applica: a) ai conducenti di età inferiore a 21 anni e indipendentemente dall età nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B; b) ai conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente, servizio di piazza con conducente o taxi, servizio di linea; c) ai conducenti che esercitano l attività di trasporto di cose mediante servizio in conto terzi, servizio di linea, servizio di piazza per conto terzi; d) ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t; di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; di autoarticolati e autosnodati. Per i conducente appartenenti all elenco è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 qualora sia accertato un tasso alcolico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l, con sanzione raddoppiata nel caso abbiano provocato un incidente stradale. Per gli stessi conducenti il comma 3 dell art. 186-bis stabilisce che per le violazioni previste al comma 2 dell articolo 186, le sanzioni sono aumentate di un terzo per l ipotesi amministrativa del custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all autore della violazione, seguendo le procedure di cui all art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate. Circa il sequestro dei ciclomotori e motoveicoli si rimanda alla nota Circa la nozione di appartenenza per Cass. Sez. IV, sent. n del Ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato, ma in uso a quest'ultimo). Circa la nozione di estraneità si segnala Cass. Sez. IV, sent. n del secondo cui ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera. 40 Il comma 5 dell art.186, come modificato dalla legge n.120/2010, stabilisce che copia della certificazione acquisita dalle strutture sanitarie relativa all accertamento dello stato di ebbrezza di conducenti coinvolti in incidenti dovrà essere tempestivamente trasmessa, a cura dell organo operante, al Prefetto per quanto di sua competenza. 41 Prima della novella del 2010 non essendo prevista la procedura in caso di fermo amministrativo come conseguente al reato si riteneva che in tal caso nulla dovesse fare l operante. Ora con la novella del 2010 in caso di illecito amministrativo (1 fascia) si applicherà l art. 214 in caso di reato l art. 224-ter che peraltro rimanda al citato articolo. 42 Permane in caso di 2 fascia il sequestro e la confisca del ciclomotore e del motoveicolo ex art. 213 comma 2 sexies. 43 Si osserva peraltro che quest ultima previsione non è coincidente con quella stabilita all articolo 222, comma 2, che prevede la revoca della patente per le lesioni gravi, gravissime o mortali provocate dal conducente con ebbrezza da terza fascia.) 8

9 comma 2, lett. a) (1 fascia) 44, e da un terzo alla metà per le ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) (2 e 3 fascia) 45. Ai sensi dell art. 186 comma 2-bis le sanzioni previste dal comma 3 dell art. 186-bis sono raddoppiate e si applica il fermo amministrativo del veicolo sempre se il veicolo non appartenga a persona estranea al reato qualora il conducente sia in prima e/o in seconda fascia. Per il conducente in terza fascia che provochi un incidente non si distingue se siano o no state procurate lesioni viene prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente oltre alla indicata confisca del veicolo. Peraltro 46 indipendentemente dalla provocazione dell incidente stradale per conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t; di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; autoarticolati e autosnodati, la patente di guida e' sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Per gli altri in caso di recidiva nel triennio. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. 47 Al di fuori dei casi di incidente provocato, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze Sanzione edittiale da 666,67 a 2.666,67-nel VDC andrà indicato la condizione soggettiva del conducente. 45 Trattasi evidentemente di circostanza aggravanti soggettive. L operatore nella CNR dovrà annotare lo stato soggettivo del conducente. Le circostanze attenuanti concorrenti con le queste aggravanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 46 Così prevede il comma 5 dell art.186-bis. 47 Così prevede il comma 7 dell art. 186-bis. 48 Art. 186 comma 9-bis. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta. 9

10 IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI Ai sensi del rinnovato 49 comma 7 dell art. 186, il rifiuto 50 di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari; di essere accompagnato presso l ufficio di polizia per l esame con l etilometro; di sottoporsi ad esame con l etilometro; di sottoporsi ad accertamenti presso la struttura ospedaliera (compreso il rifiuto opposto al personale sanitario) 51 è nuovamente punito penalmente. La condotta consiste nel rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti previsti dall art. 186 e 186-bis. Il rifiuto può essere espresso o desumibile dal comportamento del soggetto. 52 Le sanzioni (le stesse previste per la guida con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l) sono: ammenda da 1.500,00 ad 6.000,00, arresto da sei mesi ad un anno; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a 2 anni, ovvero, revoca della patente in caso di recidiva nel biennio. Confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. L agente accertatore deve procedere al ritiro immediato della patente. Il reato di rifiuto può concorrere con il reato di giuda in stato di ebbrezza, ove la sintomatologia 53 consenta una adeguata valutazione dello stato di alterazione psico-fisica. 54 Analogamente prevede l art. 186-bis comma 6 per i particolari conducenti ivi indicati prevedendo però un aumento delle pene da un terzo alla metà e il raddoppio della sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona estranea al reato La sanzione penale è stata ripristinata dal decreto legge n.92 del La legge non richiede che vi sia un motivo o sospetto, desunto dalle circostanze, di guida in stato di ebbrezza per sottoporre i conducenti ai pre-test, a etilometro in caso di esito postivo dei pretest o in caso di incidente stradale. Quindi in caso di rifiuto non è necessario indicati i motivi di sospetto. Invece i sospetti di di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida, in caso di rifiuto, andranno evidenziati laddove si ordini ad un conducente di sottoporsi alla prova etilometrica, in assenza di screeanig preliminari o di incidente stradale. 51 Così la indica la citata circolare del 2005 del Ministero degli interni che precisa che in tal caso lo stesso sanitario documenterà il rifiuto ricevuto e sulla base di questa documentazione l organo di polizia stradale richiedente procederà alla denuncia per il reato previsto dall art. 186, comma 7 C.d.S. 52 Deve trattarsi di un comportamento univoco volto ad impedire l accertamento: mancata collaborazione; esecuzione sommaria delle istruzioni impartite o simulazioni di impossibilità ad eseguirle ect.. L operatore dovrà nella CNR dettagliatamente specificare tali circostanze da cui ha dedotto il rifiuto implicito. Per Cass.pen. sez IV, 28 luglio 2006 n non giustifica il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti la confessione di essere in stato di ebbrezza. Se il soggetto nel rifiutarsi usa violenza o minaccia, si configurerà il più grave reato di resistenza a pubblico Ufficiale previsto dall art. 337CP. 53 In tal caso i sintomi dell ebbrezza devono essere analiticamente descritti nella comunicazione della notizia di reato. 54 In tal senso Cass. Sez. II, sent. n del Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici ;Cass. Sez. IV, sent. n del Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell'art. 186 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) (guida in stato di ebbrezza) ed al sesto comma del medesimo articolo (rifiuto di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di Polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la "ratio" dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha l'ulteriore intento, rispetto al secondo comma, di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale. 55 Il citato comma prevede: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo 10

11 L AFFIDAMENTO DEL VEICOLO Il comma 2 quinquies dell art. 186 C.d.S. ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da soggetto in stato di ebbrezza alcolica. La nuova disposizione, che riproduce quella già prevista dall art. 186 C.d.S. prima delle modifiche apportate con la Legge n. 160/07, consente ora all organo di polizia procedente di affidare il veicolo a persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da soggetto autorizzato e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso un deposito convenzionato. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero. 56 E evidente che essa si applica laddove il mezzo non debba essere sottoposto a sequestro o a fermo. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI STUPEFACENTI-ART. 187 C.D.S. L art. 187 CDS punisce chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope. 57 Circa l ambito di applicazione della norma valgono le considerazioni già svolte per la guida in stato di ebbrezza alcolica. articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Essendo stato configurato come illecito autonomo per questo reato non sarà applicabile la decurtazione dei punti prevista per l ipotesi di cui all art Il Ministero degli Interni con la Circolare n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 maggio 2008 precisa che il recupero del veicolo non condiziona la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolari formalità né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito 57 L elenco di tali sostanze è contenuto nel DPR n.309/1990. Il reato in questione può concorrere con gli illeciti penali e amministrativi previsti dalla legge sugli stupefacenti. In particolare laddove si accerti l illecito amministrativo di cui all art. 75 (Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale) gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso strutture pubbliche, al prefetto. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del CDS. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del CDS. Il Questore, ex art 75 bis, può disporre il divieto di guidare veicoli a motore la cui violazione costituisce reato. 11

12 Per quanto riguarda le modalità di accertamento novità sono state introdotte con la legge n.120/2010: da un lato per la contestazione di tale reato non è più richiesta la visita neurologica; dall altro ha consentito la possibilità agli organi di polizia, avvalendosi, per i prelievi, di personale sanitario ausiliario, di effettuare in strada accertamenti su campioni di mucosa o su campioni di fluido del cavo orale. Questi accertamenti non richiedono l accompagnamento presso strutture sanitarie. 58 Esaminiamo il nuovo testo dell art. 187 CDS. Diversamente da quanto accade per l ebbrezza alcolica, l art non consentente all operatore di polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente solo sulla base di dati comportamentali evidenziati. 60 Quindi l accertamento della guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti può avvenire esclusivamente mediante il prelievo e l analisi di campioni di liquidi biologici. In base all art. 187, comma 2, gli organi di polizia stradale possono, al fine di acquisire elementi per motivare l obbligo di sottoposizione a visita medica ed ad esami presso le strutture sanitarie, sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi preliminari non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica. Si tratta di controlli di primo livello, il cui esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di alterazione, ma consente solo di sottoporre il conducente all esame medico. Possono essere effettuati solo nel luogo in cui il conducente è fermato: non è consentito l accompagnamento in ufficio o in comando di polizia. 61 Il nuovo art. 187 comma 2 bis prevede che qualora gli accertamenti preliminari danno esito positivo, ovvero quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per l uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti possono sottoporre i conducenti ad accertamenti 62 clinico-tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa del cavo prelevati a cura del personale sanitario ausiliario degli organi di polizia stradale. E questa una delle novità della riforma dell estate 2010 ossia la possibilità di effettuare prelievi di saliva in strada che avranno efficacia probatoria Cfr. la circolare 30 luglio 2010 prot. 300/A/10777/10/10/3/3/9 del Ministero Interni. 59 Cosi Circolare Ministero Interni n. N. 300/A/1/42175/109/42 del in ragione della complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche la Cassazione si è pronunciata in tal senso: cfr Cass. pen. Sez. IV, , n A differenza del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.d.s. - D.Lgs. n. 285/1992), il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici, essendo invece necessario che venga accertato con le modalità indicate dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (La Corte ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il reato di cui all'articolo 187 c.d.s. sulla base della deposizione degli operanti, che avevano riferito di un'anomalia comportamentale del conducente astrattamente riferibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, e del ritrovamento di pezzetti di "hashish" all'interno dell'autovettura). 60 In ogni caso nella CNR l operante deve evidenziare ogni circostanza utile che possa essere utilizzata in supporto all accertamento medico come il ritrovamento di residui di sostanza stupefacente all interno della vettura, lacci emostatici, siringhe ect. 61 Così il Ministero degli Interni, cit, che specifica che i test di screening sono obbligatori ma non possono essere eseguiti coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona che vi è sottoposta.ne discende che il conducente al quale viene richiesto di sottoporsi a queste verifiche preliminari potrà rifiutarsi, ma nei suoi confronti saranno applicate le specifiche sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo (art. 187, comma 8, C.d.S.). 62 L attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all uso di droghe, ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall art. 354, comma 3 c.p.p Quindi ex art. 114 disp.att. c.p.p. occorre informare la persona della possibilità di avvalersi dell assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). 63 Per la concreta attuazione di tale norma si dovranno attendere i decreti attuativi: infatti, l art.187 comma 2 bis prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 12

13 Il nuovo comma 3 precisa che qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano 64 il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Analogamente si procede in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. Si nota pertanto la norma non richieda di sottoporre il soggetto a visita medica. Qualora sia coinvolto in un incidente stradale e sia già sottoposto alle cure mediche, l organo di polizia può chiedere alla struttura sanitaria di effettuare l accertamento, rilasciando all organo procedente la relativa certificazione, estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Il personale sanitario incaricato è nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell art. 348 c.p.p. e non può rifiutarsi di effettuare l accertamento Occorre il consenso dell interessato se in grado di manifestarlo. In caso di rifiuto, è possibile acquisire come mezzo di prova le certificazione e i risultati degli esami medici presenti presso la struttura e non dovute a specifiche richieste del personale operante. Questi accertamenti possono contestualmente riguardare il tasso alcool emico previsto agli art. 186 e 186-bis. 65 Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale, copia della certificazione medica, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, che deve essere trasmessa tempestivamente, a cura dell organo intervenuto, al Prefetto territorialmente competente, per gli eventuali provvedimenti di competenza. 66 Se gli esiti degli accertamenti non siano immediatamente disponibili ma gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all esito degli stessi e comunque per un periodo massimo di giorni dieci, con deposito del documento presso il comando a cui appartiene l agente accertatore con le modalità dell art. 216 del Codice della Strada. Il Prefetto sulla base degli accertamenti analitici e della certificazione medica ordina che il soggetto sia sottoposto a visita medica ai sensi dell art. 119 del Codice della Strada 67 ed in via cautelare dispone la sospensione della patente di guida in attesa vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. 64 Non essendo tale accompagnamento una misura restrittiva della libertà personale, la norma non consente di disporre l accompagnamento coattivo della persona che si rifiuti. Nei suoi confronti saranno conseguentemente applicate le sanzioni previste per il reato di rifiuto di accertamento, previsto dal comma 8 dell art. 187 C.d.S. che rimanda alle previsioni di cui al comma 2 dell art. 186 C.d.S 65 I reati e gli illeciti amministrativi previsti dall art. 186 e 186-bis concorrono con il reato di cui all art Cfr Cass. pen. Sez. IV, , n Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall'uso dell'alcool e chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell'alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, si verta in un'ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale. 66 Art.187 comma4. 67 Art. 119 CDS: requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 13

14 dell esame di revisione da effettuarsi nei termini previsti dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada. 68 Con riferimento alle sanzioni, anche per la fattispecie di guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall assunzione di sostanze stupefacenti di cui all art. 187, la legge 120/2010 ha provveduto ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio. 69 L art.187 ora prevede le seguenti sanzioni: 70 ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 e l arresto da 6 mesi ad 1 anno; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni; se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Per i conducenti indicati al comma 1 dell articolo 186-bis, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. 71 Si applica la revoca della patente se il fatto è commesso dai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t; di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; di autoarticolati e autosnodati o in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. 72 Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale 73, le pene sono raddoppiate e si applica anche la revoca della patente In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitario o ai test di screening sulla strada si applicano le medesime pene previste per il caso della guida in stato di ebbrezza. 76 Con l ordinanza di sospensione provvisoria della patente il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal Prefetto e, comunque, fino al giudizio di idoneità della Commissione medica provinciale. 68 Art. 187 comma 5-bis e comma Competente a giudicare del reato è il Tribunale in composizione monocratica. 70 L ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Ex art. 187 comma 1-quater le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante in questione non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 71. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti in esame non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall aumento conseguente alla predetta aggravante. 72 Anche in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena. Per il sequestro si applica la procedura prevista dall art. 224-ter CDS. 73 Si applica anche l art.222 CDS. 74 Per il sequestro si applica la procedura prevista dall art. 224-ter CDS. 75 In caso di incidente e/o in caso di esito positivo dei pretest non è necessario indicare le circostanze che facciano ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per la configurazione del reato. Devono invece essere indicate le circostanze su cui si fonda il ragionevole motivo in caso di rifiuto agli accertamenti medici negli altri casi 76 Così prevede il comma 8 dell art. 187 che rimanda alle sanzioni previste di cui all art.186 comma 7. 14

15 Circa la destinazione del veicolo nel caso in cui lo stesso non venga sottoposto a sequestro, il novellato art. 187 non contiene più il richiamo, al comma 2 quinquies dell art. 186 C.d.S. Si ritiene però per analogia comunque richiamabile. Pertanto, si consente all organo di polizia procedente di affidare il veicolo a persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da soggetto autorizzato e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso un deposito convenzionato. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero. 77 La circolare ministeriale precisa che il recupero del veicolo non condiziona la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolari formalità né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito. Pietro Di Troia- Dirigente Comandante Polizia Locale 77 Circolare n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 maggio

16 SCHEMA RIEPILOGATIVO ARTICOLO 186 CdS Tasso alcoolemico > 0,5 = 0,8 g/l (comma 2, lett. a), e comma 2-bis) Sanzione amministrativa da 500 euro a euro P.M.R. 500 euro Competenza: PREFETTO Sospensione Patente o CIG da 3 a 6 mesi procedere al ritiro patente o CIG (art. 218) Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (art bis) DESTINAZIONE DEL VEICOLO (fuori dai casi di incidente provocato) Se non è possibile affidare il veicolo ad altra persona idonea, immetterlo presso un deposito privato a disposizione avente diritto con spese a carico del trasgressore (co. 2-quinquies); INCIDENTE STRADALE PROVOCATO con o senza feriti (co. 2-bis) Sanzione P.M.R euro Fermo amministrativo, se conducente anche proprietario In caso di incidente provocato, se il trasgressore è anche proprietario del veicolo è previsto il fermo amministrativo del veicolo per gg. 180 si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell articolo 214 (non del 224-ter; il trasgressore è da ritenersi incapace di ricevere contestualmente l affidamento in custodia); se si tratti di ciclomotore o motoveicolo, si immette obbligatoriamente presso deposito autorizzato per trenta giorni (art. 214/1-bis) Se il trasgressore è uno dei conducenti di cui all articolo 186-bis/1 Sanzione amministrativa da 666,67 euro a 2.666,67 euro (aumento di un terzo art. 186-bis/3) P.M.R. 666,67 euro Sospensione patente o CIG da 4 a 8 mesi (aumento di un terzo art. 186-bis/3) -ritiro patente o CIG (art.218) Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (art. 126-bis) - identica la restante procedura - nel caso di incidente provocato, raddoppio della sanzione con P.M.R ,34 euro con uguale durata dell eventuale fermo amministrativo per 180 giorni. Redarre : -Verbale di Contestazione della violazione; -Verbale accertamenti con etilometro; -Ritiro patente e/o CIG -In caso di incidente provocato verbale fermo amministrativo ex art

17 Tasso alcoolemico > 0,8 = 1,5 g/l (comma 2, lett. b), e comma 2-bis) Reato Arresto fino a 6 mesi e Ammenda da euro 800 a euro Ammenda aumentata da un terzo a metà per i reati commessi dalle 22 alle 7 (co. 2-sexies) Confisca del veicolo, solo se trattasi di ciclomotore o motoveicolo (art. 213/2-sexies) Competenza: TRIBUNALE Sospensione patente o CIG da 6 mesi ad 1 anno -ritiro patente o CIG (art. 223/1) Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (art. 126-bis/6-bis) DESTINAZIONE DEL VEICOLO (fuori dai casi di incidente provocato) Se non è possibile affidare il veicolo ad altra persona idonea, immetterlo presso un deposito privato a disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore (comma 2-quinquies); ma se trattasi di ciclomotore o motoveicolo (art. 213/2-sexies): procedere al sequestro 78 ai sensi art. 224-ter/1 ed immetterlo presso la depositeria autorizzata. INCIDENTE STRADALE PROVOCATO con o senza feriti (co. 2-bis) Pene previste al comma 2, lettera b), raddoppiate; -se il trasgressore è anche proprietario del veicolo (diverso da ciclomotore o motoveicolo): fermo amministrativo 180 gg. -si procede al fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni ai sensi dell art. 224-ter/3 (il trasgressore è da ritenersi incapace di ricevere contestualmente l affidamento in custodia) 79 -se trattasi di ciclomotore o motoveicolo (art. 213/2-sexies): procedere al sequestro ai sensi art. 224-ter/1 ed immetterlo presso la depositeria ; nella c.n.r. vanno anche inseriti: -sintesi dinamica del sinistro, -eventuali contesti per violazioni a norme del C.d.S. -eventuali danni o lesioni provocati a terzi Se il trasgressore è uno dei conducenti di cui all articolo 186-bis/1: Sanzioni aumentate da un terzo alla metà (art. 186-bis/3) Identica la restante procedura, anche nei casi di incidente provocato Redarre : -Comunicazione di Notizia di Reato; -Verbale elezione di domicilio; -Verbale di Contestazione della violazione; -Verbale accertamento urgente sulla persona con avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; 78 Secondo l opinione maggiormente condivisibile la confisca dei ciclomotori e motoveicoli fa fatta solo se il veicolo appartiene al conducente, quindi il sequestro non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea. Secondo altri la confisca va fatta sempre 79 Vedi nota 1. 17

18 -Ritiro patente e/o CIG -In caso di incidente provocato Verbale Fermo amministrativo ex art.224 ter (per veicoli diversi da ciclomotori e motoveicoli) -Verbale di Sequestro ex art. 224 ter per i ciclomotori e motoveicoli. Tasso alcoolemico > 1,5 g/l (comma 2, lett. c), e comma 2-bis) Reato Arresto da 6 mesi a un anno e Ammenda da euro a euro Ammenda aumentata da un terzo a metà per i reati commessi dalle 22 alle 7 (co. 2-sexies) 80 Confisca del veicolo, se conducente proprietario Competenza: TRIBUNALE Sospensione patente o CIG da 1 a 2 anni, raddoppiata se il proprietario del veicolo è estraneo al reato; revoca, in caso di recidiva nel biennio; (nel triennio, per i conducenti di cui all art bis/1/lettere a), b) e c); alla prima violazione, per i conducenti di cui all art. 186-bis/1/ lett. d)-ritiro patente o CIG (art.223/1) Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (art. 126-bis/6-bis) DESTINAZIONE VEICOLO Se il conducente è proprietario del veicolo -SEQUESTRO DEL VEICOLO (sia che si tratti di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell art. 224-ter/1 ; immettere il veicolo presso la depositeria autorizzata; 81 se il conducente è diverso dal proprietario e non è possibile affidare il veicolo a persona idonea, immetterlo presso un deposito privato a disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore; INCIDENTE STRADALE PROVOCATO con o senza feriti (co. 2-bis) pene raddoppiate; Revoca patente o CIG -Ritiro patente o CIG (art. 223/1) Destinazione del veicolo -come sopra nella c.n.r. vanno anche inseriti: -sintesi dinamica del sinistro, -eventuali contesti per violazioni a norme del C.d.S. -eventuali danni o lesioni provocati a terzi Se il trasgressore è uno dei conducenti di cui all articolo 186-bis/1: Sanzioni aumentate da un terzo alla metà (art. 186-bis/3) Identica la restante procedura, anche per i casi di incidente provocato Redarre : 80 Secondo l opinione maggiormente condivisibile la confisca dei ciclomotori e motoveicoli fa fatta solo se il veicolo appartiene al conducente, quindi il sequestro non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea. Secondo altri la confisca va fatta sempre 81 Vedi nota precedente per i ciclomotori e motoveicoli. 18

19 -Comunicazione di Notizia di Reato; -Verbale elezione di domicilio; -Verbale di Contestazione della violazione; -Verbale accertamento urgente sulla persona con avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; -Ritiro patente e/o CIG -Verbale di Sequestro ex art. 224 ter. Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, al Test (Etilometro) o ad Esami Clinici (comma 7) Reato Le pene previste per il rifiuto sono quelle del comma 2, lettera c): Arresto da 6 mesi a un anno e Ammenda da euro a euro Confisca del veicolo, se conducente proprietario Competenza: TRIBUNALE Sospensione patente o CIG da 6 mesi a 2 anni; revoca, in caso di recidiva nel biennio -Ritiro patente o CIG (art. 223/1) Decurtazione 10 PUNTI PATENTE (art. 126-bis/6-bis) DESTINAZIONE VEICOLO Se il conducente è proprietario del veicolo -SEQUESTRO DEL VEICOLO (sia che si tratti di autoveicolo, ciclomotore o motoveicolo) ai sensi dell art. 224-ter/1 ; immettere il veicolo presso le Depositerie autorizzate; se il conducente è diverso dal proprietario e non è possibile affidare il veicolo a persona idonea, immetterlo presso un deposito privato a disposizione avente diritto, con spese a carico del trasgressore; nei casi di rifiuto, non si applica l art. 213/2-sexies. Se il trasgressore è uno dei conducenti di cui all articolo 186-bis/1: Pene aumentate da un terzo alla metà (art. 186-bis/6) Sospensione patente o CIG da 6 mesi a 2 anni, raddoppiata, per il conducente non proprietario; revoca, in caso di recidiva nel biennio -Ritiro patente o CIG (art. 223/1) Non è prevista una sanzione distinta in caso di rifiuto su incidente stradale Redarre : -Comunicazione di Notizia di Reato; -Verbale elezione di domicilio; -Verbale di Contestazione della violazione; -Ritiro patente e/o CIG -Verbale di Sequestro ex art. 224 ter. 19

20 ARTICOLO 186-bis CdS L articolo 186-bis prevede una disciplina specifica per le categorie di conducenti indicate al comma 1: a) conducenti di età inferiore a ventuno anni e conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) conducenti che esercitano l attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87, ovvero mediante servizio di noleggio con conducente, servizio di piazza con conducente o taxi, servizio di linea; c) conducenti che esercitano l attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90, ovvero mediante servizio in conto terzi, servizio di linea, servizio di piazza per conto terzi; d) conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Per le violazioni degli articoli 186 e 187 commesse da questi conducenti si rimanda agli articoli in questione. Tasso alcoolemico > 0,0 = 0,5 g/l (comma 1) Sanzione amministrativa da 155 euro a 624 euro P.M.R. 155 euro Decurtazione 5 PUNTI PATENTE (art. 126-bis) raddoppiata in caso di incidente provocato (comma 2, secondo periodo) P.M.R. 310 euro Decurtazione 5 PUNTI PATENTE (art. 126-bis) Non sono previsti provvedimenti sul veicolo, neppure in caso di incidente provocato Redarre : -Verbale di Contestazione della violazione; -Verbale accertamento con etilometro; 20

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