I CONTRIBUTI PROFESSIONALI

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1 I QUADERNI ANVU I CONTRIBUTI PROFESSIONALI ARTICOLO 186 CODICE DELLA STRADA: DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROSPETTIVE FUTURE a cura di Marco Massavelli Vice Comandante Polizia Municipale di Druento (TO) ANVU - Sezione Provinciale di Venezia c/o Corpo Polizia Locale di Jesolo (VE) Via S. Antonio n. 14/a / Fax. 0421/ Web: - provincia.venezia@anvu.it convegnopolizialocale@jesolo.it

2 ARTICOLO 186 CODICE DELLA STRADA: DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROSPETTIVE FUTURE a cura di: Marco Massavelli marcomassavelli@libero.it Vice Comandante Polizia Municipale di Druento (TO) NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art Guida sotto l influenza dell alcool. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al - 2 -

3 proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall influenza dell alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell articolo Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Con l ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all esito della visita medica. 9. Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all esito della visita medica di cui al comma

4 PREMESSA L articolo 186, codice della strada, è stato, da ultimo, sottoposto a revisione, con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n Il Parlamento è in fase di discussione per l approvazione del DDL S 733 ( disposizione in materia di sicurezza pubblica ), il quale, vedremo più avanti, contiene ulteriori modifiche alla norma predetta. Con la presente pubblicazione, si vuole indicare all operatore di polizia stradale, che accerti la commissione di alcuno dei reati previsti dall articolo 186, codice della strada, la procedura per la definizione della notizia di reato, da inoltrare alla competente Procura della Repubblica, con la precisazione dell iter procedurale da adottare durante le diverse fasi dell accertamento della violazione penale. Si analizzerà, infine, il DDL S 733, dando le opportune indicazioni sulle probabili future modifiche della disciplina della normativa attualmente vigente. ART. 186, CODICE DELLA STRADA: GUIDA SOTTO L INFLUENZA DELL ALCOOL L articolo 186, comma 1, esordisce con un principio generale di sicurezza della circolazione, stabilendo che, in ogni caso, È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Cosa si intende per stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche? Il Legislatore lo definisce, all articolo 186, comma 6, codice della strada, precisando che Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 (l accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento: c.d. etilometro) o 5 (accertamento effettuato presso strutture sanitarie di base o accreditate o comunque a tali fini equiparate, nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche) risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell applicazione delle sanzioni (penali e amministrative) di cui al comma 2. Ulteriore specificazione, relativa alla definizione di stato di ebbrezza alcolica, ai fini del divieto di conduzione di veicoli, è contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il quale, all articolo 379, comma 1, in riferimento all articolo 186, codice della strada, stabilisce: Art. 379 (Art. 186 Cod. str.) (Guida sotto l'influenza dell'alcool) 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza

5 Analizziamo, quindi, il comma 2, specificando, per ciascuna fattispecie sanzionatoria prevista, le modalità operative e gli atti da compilare, da parte degli agenti operanti, per una dettagliata, completa e corretta compilazione dell apposita notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Senza entrare nel merito di teorie dottrinarie, relative alla natura giuridica delle tre fattispecie sanzionatorie, previste dall articolo 186, comma 2, codice della strada, (fattispecie unica, e ipotesi aggravanti, ovvero fattispecie sanzionatorie differenti e autonome) che non interessano, dal punto di vista strettamente operativo, l agente di polizia stradale, ma che interessano esclusivamente le aule giudiziarie, definiamo l iter operativo da seguire in caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L articolo 186, comma 2, prevede tre fattispecie sanzionatorie, per la guida in stato di ebbrezza alcolica: 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. Si precisa che l articolo 186, comma 2, codice della strada, sanziona Chiunque guida in stato di ebbrezza : il reato sussiste, quindi, solamente, nel caso in cui il conducente sia alla guida del veicolo a motore. Non è applicabile al soggetto che si trovi all interno di veicolo in sosta, e che non abbia compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a guidare il veicolo

6 PRONTUARIO OPERATIVO 1 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera a) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). SANZIONE PENALE PRINCIPALE : ammenda da euro 500 a euro 2000 SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: sospensione della patente di guida da tre a sei mesi 2 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera b) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro 800 a euro e arresto fino a sei mesi SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA: sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 3 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera c) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro a euro 6.000, arresto da tre mesi ad un anno SANZIONI ACCESSORIE: - AMMINISTRATIVA: sospensione della patente di guida da uno a due anni. - AMMINISTRATIVA: revoca della patente di guida: reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. - PENALE: confisca del veicolo (SEMPRE) con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato: si tratta di confisca penale. L agente accertatore deve, quindi, procedere, con sequestro penale preventivo articolo 321, codice procedura penale (solo Ufficiali di Polizia Giudiziaria non è prevista la possibilità di procedere da parte dell Agente di Polizia Giudiziaria, neanche in caso di necessità ed urgenza, in mancanza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria). L articolo 186, comma 9, codice della strada, precisa che Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per - 6 -

7 litro (g/l), ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all esito della visita medica di cui al comma 8. NOTE PROCEDURALI: 1. Il veicolo deve essere affidato necessariamente in custodia a deposito giudiziario accreditato. Esclusivamente quando il conducente è tornato sobrio, il veicolo può (non deve) essere affidato in custodia a lui, sempre che non risulti recidivo nella stessa violazione (articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada: Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera ), e sempre che sia ritenuto nelle condizioni di prendere il veicolo in custodia. 2. La patente di guida deve essere immediatamente ritirata dagli agenti accertatori. Si applicano le disposizioni dell articolo 223, codice della strada, Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato : ritiro immediato della patente di guida e sua trasmissione, entro 10 (dieci) giorni, al Prefetto territorialmente competente, per il provvedimento cautelare di sospensione. 3. Se, a seguito delle due determinazioni, che devono essere concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti, secondo le procedure previste dall articolo 379, regolamento di esecuzione al codice della strada, il conducente del veicolo ne evidenzia una inferiore a 1,5 g/l e l'altra superiore alla predetta concentrazione, si ritiene NON APPLICABILE IL SEQUESTRO PENALE PREVENTIVO, ai fini della confisca penale, di cui all'articolo 321 C.P.P. in quanto, per l applicazione della sanzione accessoria, tutte e due le determinazioni devono evidenziare una concentrazione superiore a 1,5 g/l. 4. Nel caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, nei confronti di conducente non proprietario del veicolo, se il proprietario del veicolo sia trasportato sul veicolo stesso, si ritiene comunque di procedere al sequestro penale preventivo di cui all articolo 321, codice di procedura penale (in quanto la presenza del proprietario del veicolo non può configurare la sua estraneità al reato). DECURTAZIONE PUNTI PATENTE IMPORTANTE: ai sensi dell articolo 126 bis, codice della strada, la violazione dell articolo 186, codice della strada prevede la decurtazione di 10 (dieci) punti dalla patente di guida posseduta. ACCERTAMENTO DI GIUDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE L articolo 186, comma 2-bis, codice della strada, stabilisce la procedura operativa e il sistema sanzionatorio, nel caso in cui il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica venga accertato a causa dei rilievi di un sinistro stradale

8 Innanzitutto, è doveroso evidenziare che il sinistro stradale può essere sia con soli danni materiali, sia con conseguenti lesioni personali. Art. 186, comma 2-bis, codice della strada: Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. NOTE PROCEDURALI: L articolo 186, comma 2-bis, codice della strada, evidenzia, per l applicazione delle sanzioni in esso indicate, la necessità che il sinistro stradale sia stato provocato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica: l'inciso "provoca un incidente stradale" si riferisce all ipotesi in cui il contravventore, con la sua condotta di guida, abbia causato la verificazione del sinistro stradale. E ovvio che, nell immediatezza dei rilievi del sinistro stradale, è impossibile, per gli agenti accertatori, determinare le eventuali responsabilità di uno dei protagonisti del sinistro, nella causazione dello stesso. E, quindi, ovvio che la norma di cui all articolo 186, comma 2-bis, codice della strada, deve essere, necessariamente riferita al momento in cui la competente Autorità Giudiziaria sarà chiamata a decidere sulle responsabilità nella causazione del sinistro stradale, e non importa, invece, il momento precedente dell intervento degli agenti operanti. La circostanza della provocazione del sinistro deve desumersi in modo non equivoco dalle circostanze di fatto accertate nei rilievi compiuti dagli agenti di polizia municipale: essa è ravvisabile anche nella ipotesi in cui non vi siano altre persone o altri veicoli coinvolti nel sinistro stradale. In ogni caso di accertamento del reato di giuda in stato di ebbrezza, a seguito di rilievi di un sinistro stradale, indipendentemente dalle responsabilità di ciascuno nella causazione del sinistro, è necessario procedere con apposita notizia di reato, ai sensi dell articolo 186, codice della strada. L articolo 186, comma 2-bis, codice della strada prescrive che, per ciascuna fattispecie sanzionatoria prevista dal precedente comma 2, le pene sono raddoppiate (attenzione: solo le pene, non le sanzioni amministrative accessorie, che restano uguali); nei casi previsti dall articolo 186, comma 2, lettera a) e b) si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 (novanta) giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, Titolo Vi, codice della strada (nello specifico, secondo le procedure previste dall articolo 214, codice della strada), SOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO SIA DI PROPRIETA DEL CONDUCENTE; nel caso previsto dall articolo 186, comma 2, lettera c), si applica quanto previsto in tale norma ( Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. ). SCHEMA RIASSUNTIVO GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IN CASO DI SINISTRO STRADALE 1 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera a) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)

9 SANZIONE PENALE PRINCIPALE : ammenda da euro 1000 a euro 4000 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE: - sospensione della patente di guida da tre a sei mesi - fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI (articolo 214, codice della strada) (SOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO SIA DI PROPRIETA DEL CONDUCENTE) 2 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera b) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro 1600 a euro e arresto fino a un anno SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE: - sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. - fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI (articolo 214, codice della strada) (SOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO SIA DI PROPRIETA DEL CONDUCENTE) 3 FATTISPECIE SANZIONATORIA: lettera c) Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro 3000 a euro 12000, arresto da sei mesi ad due anni SANZIONI ACCESSORIE: - AMMINISTRATIVA: sospensione della patente di guida da uno a due anni. - AMMINISTRATIVA: revoca della patente di guida: reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. - PENALE: confisca del veicolo (SEMPRE) con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato: si tratta di confisca penale. L agente accertatore deve, quindi, procedere, con sequestro penale preventivo articolo 321, codice procedura penale (solo Ufficiali di Polizia Giudiziaria non è prevista la possibilità di procedere da parte dell Agente di Polizia Giudiziaria, neanche in caso di necessità ed urgenza, in mancanza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Nel caso in cui sia prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, tale sanzione va disposta direttamente dall'organo di polizia stradale procedente e non dall'a.g. in quanto trattasi, appunto, di sanzione amministrativa accessoria, indipendente e non riconducibile a sanzioni di carattere penale la cui applicazione compete al giudice penale, in sede di sentenza di condanna

10 Tale interpretazione si evince chiaramente da una lettura dell'articolo 186, comma 2-bis, codice della strada che, nel dispositivo, ricollega l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo alla procedura prevista dal Capo I sezione II Titolo VI del Codice della Strada (articolo 214, codice della strada), mentre il Legislatore, nel comma 2 lett. c) dello stesso articolo 186, ha dato indicazione sulla competenza a disporre la confisca del veicolo 8da parte dell A.G., in sede di sentenza di condanna), già sottoposto a sequestro cautelare, facendo chiaramente intendere che la procedura da applicare in quel caso è quella prevista dall'articolo 321, codice di procedura penale (infatti, la norma prescrive che Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ). Alla comunicazione di notizia di reato, per violazione dell articolo 186, comma 2-bis, codice della strada, DEVE seguire, nel più breve tempo possibile, la trasmissione alla Procura della Repubblica,della relazione relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, con l indicazione delle eventuali violazioni al codice della strada accertate nei confronti dei protagonisti del sinistro. SINISTRO STRADALE E STATO DI EBBREZZA ALCOLICA IN LUOGO PRIVATO NON SOGGETTO A PUBBLICO PASSAGGIO Nel caso di sinistro stradale in suolo privato, non soggetto a pubblico passaggio, e di evidente stato di ebbrezza alcolica di uno dei protagonisti, non è comunque applicabile l'articolo 186, codice della strada, in quanto il fatto si è verificato su area non aperta al pubblico. E vero che l'articolo 186, codice della strada, è un reato, perseguibile, peraltro, d'ufficio, ma è altrettanto vero che il suo concretizzarsi è legato alla guida di un veicolo e, quindi, alla sua circolazione che, come tale, può essere sanzionata dal codice della strada esclusivamente se avvenuta su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio. Per quanto concerne, invece, il sinistro stradale, se con lesioni, esse sono perseguibili a querela indipendentemente dall'applicabilità delle norme del codice della strada: il sinistro con lesioni, avvenuto su strada privata, non soggetta a pubblico passaggio, pur non essendo soggetto alla disciplina sanzionatoria del codice della strada, deve essere necessariamente oggetto di accurati rilievi, per assicurare le fonti di prova di un reato

11 REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA COMMESSO ALLA GUIDA DI CICLOMOTORE/MOTOVEICOLO Art. 213, codice della strada Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. PROCEDURA OPERATIVA: - procedere a sequestro amministrativo del veicolo (ai sensi dell articolo 213, codice della strada), per il successivo provvedimento di confisca amministrativa, da emettersi a cura della Prefettura-U.T.G., territorialmente competente: il sequestro amministrativo DEVE essere effettuato SEMPRE e COMUNQUE, indipendentemente dall ipotesi sanzionatoria, di cui all articolo 186, comma 2, codice della strada, applicata in concreto (lettere a), b), o c)), e indipendentemente dalla proprietà del veicolo (infatti, l articolo 213, comma 2-sexies, codice della strada, non esclude l applicabilità della confisca e del sequestro amministrativo, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato); - nel caso in cui si accerti la violazione dell articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, procedere, in concorso, con sequestro penale preventivo del veicolo (ESCLUSIVAMENTE UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA) per il successivo provvedimento di confisca penale, ai sensi dell articolo 240, codice penale (SOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA AL MEDESIMO CONDUCENTE). L articolo 186, codice della strada, prescrive, tra le sanzioni amministrative accessorie, la sospensione della patente di guida, per un determinato periodo di tempo, diversificato a seconda della gravità della violazione, con conseguente ritiro immediato del documento, da parte degli agenti accertatori. L articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, stabilisce che: 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1 ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l infrazione di cui all articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al

12 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all ultimo periodo del comma 11-bis, Nel caso in cui un soggetto venga colto, alla guida di ciclomotore, in stato di ebbrezza alcolica: - non è possibile il ritiro del certificato di idoneità alla guida (considerato che l articolo 186, codice della strada, prescrive la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e non di altro e diverso documento); - non è possibile il ritiro della patente di guida, eventualmente posseduta, in quanto l unico documento valido per la conduzione di ciclomotori è il certificato di idoneità alla guida: l articolo 116, comma 1-ter stabilisce infatti una mera deroga al possesso del C.I.G., per i soggetti maggiorenni già titolari di patente di guida (quindi, già titolari di documento abilitante alla guida), autorizzandoli alla conduzione dei ciclomotori, e lasciando, quindi, intendere che il C.I.G. sia l unico documento abilitante la conduzione di ciclomotori. AFFIDAMENTO DEL VEICOLO L articolo 186, comma 2-quinquies, codice della strada, prescrive che Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. NOTE PROCEDURALI La disposizione di cui all articolo 186, comma 2-quinquies, codice della strada si applica nei casi previsti da: - articolo 186, comma 2, lettera a) : Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). (NON A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE) - articolo 186, comma 2, lettera b): Accertamento valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (NON A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE) - In tutti i casi in cui il veicolo appartiene a persona diversa dal conducente del veicolo

13 In tali casi, il veicolo deve: - essere affidato, primariamente, a persona idonea (munita di patente idonea e con i prescritti requisiti psicofisici per la guida di un veicolo), presente sul posto (ad esempio, trasportato sul veicolo) o prontamente reperibile, da parte del conducente del veicolo (parente, amico, conducente di carroattrezzi); - in alternativa, affidato a soggetto convenzionato e fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato, o presso il luogo di custodia del soggetto convenzionato, e ad egli affidato, ai sensi dell articolo 2028, codice civile, con apposito verbale di custodia. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del conducente del veicolo. Il conducente dovrà portarsi, appena possibile, presso il Comando da cui dipende l agente operante, per ottenere, con apposito verbale, la riconsegna del veicolo custodito. Successivamente, previo il pagamento al soggetto-custode, delle spese di recupero, trasporto e custodia, potrà ritirare il veicolo. GIUDICE COMPETENTE PER IL GIUDIZIO PENALE Il Legislatore del 2007 (decreto legge 117/07, conv. in legge 160/07) ha finalmente definito l Autorità Giudiziaria competente a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica: l articolo 186, comma 2-ter, infatti, stabilisce che Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Vengono così eliminati tutti i dubbi, dottrinali e giurisprudenziali, sorti con l entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, concernente Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e con le successive modifiche, sia del codice della strada, sia del decreto legislativo citato, in materia di competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. PROCEDURA OPERATIVA PER L ACCERTAMENTO DEL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA L articolo 186, codice della strada, prevede la facoltà (NON L OBBLIGO), per gli organi di polizia stradale, di sottoporre i conducenti, di qualunque tipologia di veicolo, e, quindi, non solo dei veicoli a motore, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso l utilizzo di apparecchi portatili, esclusivamente in dotazione alla pattuglia operante. I c.d. accertamenti qualitativi preventivi possono essere effettuati esclusivamente con apparecchi e mezzi in dotazione agli organi di polizia stradale: non è possibile utilizzare apparecchiature in dotazione a strutture sanitarie o ad altri enti. L articolo 186, comma 3, codice della strada, prescrive:

14 Al fine di acquisire elementi utili per motivare l obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica, POSSONO sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Come detto, l accertamento per mezzo dei c.d. PRETEST (test preliminari) è assolutamente facoltativo, e non obbligatorio, per gli organi di polizia stradale: tale accertamento ha lo scopo di acquisire elementi utili per motivare l obbligo, per i conducenti, di sottoposizione all accertamento etilometrico. L accertamento di cui al comma 3 non ha nessun valore legale, ai fini della comunicazione di notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica, e può essere effettuato senza alcuna formalità. Il successivo comma 4 prescrive che: Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall influenza dell alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. L articolo 379, regolamento di esecuzione al codice della strada, in riferimento all articolo 186, codice della strada, prescrive le modalità e la strumentazione, utilizzabile per l accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Art. 379 (Art. 186 Cod. str.) (Guida sotto l'influenza dell'alcool) 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano

15 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva). 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalita' stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso. 9. Il ministero dei Trasporti e della Navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8 Gli accertamenti per mezzo dell apparecchiatura denominata etilometro, secondo le procedure indicate nell articolo 379, regolamento di esecuzione, possono (si tratta, nuovamente, di una facoltà, per gli organi di polizia stradale, non di un obbligo) essere effettuati: - quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 (facoltativi) hanno dato esito positivo; - in ogni caso d incidente: sia con soli danni materiali, sia con conseguenti lesioni personali; nei confronti di tutti i protagonisti del sinistro (e non solo di colui che ha provocato il sinistro); - quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall influenza dell alcool (in base ai c.d. sintomi rilevati direttamente dagli operatori di polizia stradale, desumibili dallo stato del conducente e dalla sua condotta di guida). I suddetti accertamenti, per mezzo di etilometro, possono essere effettuati: - direttamente dagli agenti operanti: se la pattuglia o il Comando è dotato di apparecchiatura etilometrica, regolarmente omologata, funzionante e prontamente disponibile sul posto; - accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o Comando di polizia (anche se di un Corpo o di un Ente,diverso da quello della pattuglia operante, purchè dotato di apparecchiatura etilometrica). L articolo 379, commi 1 e 2, regolamento di esecuzione al codice della strada, precisano: 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno DUE DETERMINAZIONI CONCORDANTI effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti

16 Nel caso in cui le due determinazioni siano disomogenee e discordanti (l una superiore a 0,5 g/l e l altra inferiore a 0,5 g/l), si deve ritenere che il soggetto non possa essere dichiarato in "stato di ebbrezza" e quindi non sia sottoponibile a procedimento penale per l'irrogazione delle pene e delle sanzioni stabilite dall'art. 186, codice della strada, sempre che non vi siano chiare circostanze sintomatiche del soggetto che possano far ritenere un risultato diverso da quello fornito dall'etilometro, e giustificare una comunicazione di notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica sintomatico. ACCERTAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE L articolo 186, comma 5, codice della strada, prescrive gli accertamenti che possono essere effettuati nei confronti dei conducenti, coinvolti in sinistri stradali, e sottoposti, presso il Pronto Soccorso, alle necessarie cure mediche, a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale. L articolo 186, comma 5, codice della strada stabilisce: Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell articolo 187. Tale accertamento, effettuato presso le strutture sanitarie di base, o presso quelle accreditate o a tali fini equiparate, viene eseguito, esclusivamente, a seguito di apposita richiesta scritta da parte degli organi di polizia stradale, che può, e di regola deve, essere presentata direttamente, al momento in cui la pattuglia di polizia stradale, che ha proceduto ai rilievi del sinistro stradale, si reca, immediatamente dopo i rilievi, al Pronto Soccorso, per verificare le condizioni della persona infortunata, a seguito del sinistro. A seguito dell apposita richiesta da parte dell organo di polizia stradale, le strutture sanitarie rilasciano la relativa certificazione, in merito all accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, estesa, inoltre, alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. L accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica, eseguito dalle strutture sanitarie, su richiesta scritta degli organi di polizia stradale, può essere effettuato esclusivamente con il consenso dell interessato. In mancanza di richiesta scritta da parte degli organi di polizia stradale, le analisi del sangue, dalle quali emerga lo stato di ebbrezza alcolica, possono essere utilizzate, a fondamento della comunicazione di notizia di reato per la violazione dell articolo 186, codice della strada, se effettuate anche senza il consenso dell interessato, purché risulti chiaramente dalla certificazione medica che sono state effettuate unicamente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate a seguito del sinistri stradale: solo così l accertamento invasivo non può essere considerato come effettuato illegittimamente (per l assenza del consenso dell interessato). La Corte di Cassazione, infatti, ha,ormai stabilito,

17 in maniera uniforme e costante il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso. RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI L articolo 186, comma 7, codice della strada, modificato dal decreto legge 92/08, conv. in legge 125/08, è tornato a punire con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al medesimo articolo 186, codice della strada. Ma a quali accertamenti è vietato rifiutarsi di sottoporsi? Gli accertamenti sono quelli previsti da: - comma 3 : accertamenti preliminari qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili; - comma 4 : accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (c.d. etilomtero); - comma 5: accertamento effettuato presso sanitarie di base, o accreditate o comunque a tali fini equiparate, a seguito di sinistro stradale e successivo ricovero a causa delle lesioni subite. L articolo 186, comma 7, codice della strada, stabilisce: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. L articolo 186, comma 7, codice della strada, precisa che, per il caso di rifiuto si applicano le pene previste dal precedente comma 2, lettera c): è evidente, quindi, che, nel caso di specie sarà applicabile, del comma 2, lettera c), la sola pena principale, con esclusione delle sanzioni amministrative accessorie; per queste ultime, infatti, il comma 7 prevede una disciplina speciale: SANZIONE PENALE PRINCIPALE: ammenda da euro a euro 6.000, arresto da tre mesi ad un anno SANZIONI ACCESSORIE: - AMMINISTRATIVA: sospensione della patente di guida: da sei mesi a due

18 anni. - AMMINISTRATIVA: revoca della patente di guida: reato commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato; - PENALE: confisca del veicolo (SEMPRE) con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato: si tratta di confisca penale. L agente accertatore deve, quindi, procedere, con sequestro penale preventivo articolo 321, codice procedura penale (solo Ufficiali di Polizia Giudiziaria non è prevista la possibilità di procedere da parte dell Agente di Polizia Giudiziaria, neanche in caso di necessità ed urgenza, in mancanza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria). La clausola di salvaguardia iniziale, dell articolo 186, comma 7, codice della strada, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sta a significare che nel caso in cui il rifiuto si manifesti come atto di resistenza, nei confronti degli agenti operanti, con violenza o minaccia, si procederà per l ipotesi delittuosa di cui all articolo 337, codice penale ( resistenza a pubblico ufficiale ). L articolo 186, comma 7, codice della strada, è, quindi, applicabile solo nel caso di resistenza c.d. passiva, senza atti di violenza o minaccia nei confronti degli agenti operanti. Nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dall articolo 186, codice della strada, e vi siano fondati motivi per ritenere il soggetto in stato di ebbrezza alcolica (in base alla sintomatologia accertata direttamente dagli agenti operanti, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida) si dovrà procedere alla notizia di reato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, in concorso con la notizia di reato per guida in stato di ebbrezza alcolica sintomatica. DECURTAZIONE PUNTI PATENTE PER IL REATO DI RIFIUTO IMPORTANTE: ai sensi dell articolo 126 bis, codice della strada, la violazione dell articolo 186, comma 7, codice della strada, prevede la decurtazione di 10 (dieci) punti dalla patente di guida posseduta. Se vengono contestate in concorso le violazioni di cui all articolo 186, comma 7, codice della strada (rifiuto) e di cui all articolo 186, comma 2, codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata sulla base della sintomatologia riscontrata), si dovranno decurtare, dalla patenti di guida 20 (venti) punti ( ). ACCERTAMENTO SINTOMATICO In merito all accertamento sintomatico, vediamo, innanzitutto, cosa ne pensa la Corte di Cassazione: Cassazione Penale - Sentenza n del 10 luglio 2008 Il reato di guida in stato di ebbrezza, basato su di un accertamento sintomatico di tale stato, di fronte al rifiuto del guidatore di sottoporsi al test alcolimetrico, se non lo si facesse rientrare, comunque, per il principio del favor rei, nella ipotesi meno grave (dell'art. 186 C.d.S., lett. a), rimarrebbe impunito, risolvendosi il tutto in una sua mascherata depenalizzazione; tutto ciò in

19 contrasto con la ratio del legislatore che, anzi, ha voluto inasprirne le pene con la novella del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. in L. n. 160 del Questa Corte ha affermato in maniera costante (V. fra tutte: sezione 4, sentenza n del , Rv ) che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S.. Invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali, e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato (per il caso di specie sottoporsi o meno al procedimento dell'alcooltest); il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Nè si ritiene, all'esito dell'entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, che tale principio giurisprudenziale possa essere superato dal dato normativo (come rileva il GUP) secondo cui il legislatore, per l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore, ha voluto far riferimento a parametri oggettivi, in quanto già prima di tale novella, la stessa disposizione normativa dell'art. 186 C.d.S. prevedeva al comma 6 che il conducente era considerato in stato di ebbrezza qualora dall'accertamento risultasse un valore corrispondente ad un tasso superiore a 05 g/l. Appare evidente, dunque, come ha sottolineato il Procuratore Generale ricorrente, che la diversificazione del tasso alcolimetrico è stata voluta per graduare la pena in riferimento a condotte considerate più gravi, in quanto più pericolose per la propria ed altrui incolumità, per non appiattirle con una sanzione unica. Appurato che, il decreto legge 117/07, conv. in legge 160/07, non ha assolutamente abrogato la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza per mezzo della sola sintomatologia, quando l utilizzo dell apparecchio etilometro non sia possibile (perché non disponibile, perché, nonostante ripetute prove, il soggetto non riesca a soffiare per il tempo necessario all analisi, perché il soggetto si rifiuti), la descrizione precisa, dettagliata e circostanziata del comportamento del conducente, da parte degli agenti operanti, può valere, in giudizio, come prova del suo stato di ebbrezza alcolica. L operatore di polizia stradale deve, quindi, verificare nel conducente la presenza di indici sintomatici, che siano oggettivi, dello stato di alterazione conseguente all assunzione di bevande alcoliche. Tali indici sintomatici possono consistere in: - ingiustificati e improvvisi scarti laterali, alla guida del veicolo; - compimento di azioni o manovre imprudenti in presenza degli agenti di polizia stradale; - reazioni inconsulte e non coordinate all intimazione dell alt. Dall esame diretto della persona, si può evidenziare: - alito vinoso; - movimenti lenti, pesanti e andamento barcollante; - eccessiva sudorazione; - respiro affannoso; - tono di voce immotivatamente alto o con variazioni verso l alto; - difficoltà di linguaggio e di coordinamento motorio. Gli indici sintomatici accertati nei confronti del conducente dovranno essere dettagliatamente descritti nella notizia di reato da inoltrare alla Procura della Repubblica. RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE IN ATTESA DELL ESITO DEGLI ESAMI

20 L articolo 186, comma 5, codice della strada, in merito all accertamento da effettuarsi sui conducenti coinvolti in sinistri stradali e sottoposti a cure mediche, precisa all ultimo periodo che Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell articolo 187. L articolo 187, comma 5-bis, codice della strada, prescrive che: 5-bis. Qualora l esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l ufficio o il comando da cui dipende l organo accertatore. Da tale norma discende che, nel caso in cui gli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, effettuati presso le strutture sanitarie, nei confronti di conducenti coinvolti in sinistri stradali e sottoposti a cure mediche,se gli esiti non siano immediatamente disponibili, ma gli agenti operanti abbiano fondato motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, possono (non devono) ritirare, cautelarmene, la patente di guida, fino all esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, trascorso il quale, anche se gli esiti degli accertamenti sanitari non siano disponibili, devono restituire il documento di guida al legittimo titolare. Nel caso in cui gli esiti, giunti successivamente presso il Comando di appartenenza degli agenti operanti, fossero positivi, gli agenti accertatori procederanno, nuovamente, al ritiro del documenti d guida, e alla contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, secondo le consuete procedure. La patente ritirata cautelarmene deve essere trattenuta presso l ufficio o Comando da cui dipende l agente accertatore. In tale caso, il veicolo condotto dal soggetto sottoposto a cure mediche, al quale sia ritirata cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell articolo 186, comma 5, codice della strada, deve essere recuperato secondo la normale procedura di recupero di un veicolo incidentato. Nelle more dell esito degli accertamenti, durante il periodo di ritiro cautelare della patente di guida ( fino all esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni ), si applica l articolo 216, comma 6, codice della strada: Art. 216 codice Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida. 6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa

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