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1 UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE -Diritto commerciale 2013/14 IMPRESA COLLETTIVA E SCOPI ASSOCIATIVI In linea generale, l impresa collettiva è quella - esercitata in comune da più soggetti; - nella titolarità sostanziale di più soggetti; - esercitata nell interesse di più persone. L impresa collettiva si individua e si qualifica come tale indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di soggetti persone fisiche si sia unificata o meno in un soggetto distinto avente personalità giuridica.

2 Ma quali sono le forme o i modi di esercizio collettivo delle imprese? Scelta tra: - esclusività (unicità) di forma [società]; - alternatività (pluralità) di forme [società, enti del Libro I etc. ]. Nel nostro ordinamento certamente la società costituisce la forma destinata istituzionalmente dal legislatore all esercizio di un impresa da parte di più soggetti, ma si è discusso e si discute in merito alla sussistenza di forme alternative a questa per l esercizio collettivo dell impresa.

3 Alcuni autori ritengono che l impresa collettiva comprenda tutte le forme di esercizio ad opera di più soggetti unificati o no in un ente da essi distinto, riuscendo ad individuare l impresa societaria, l impresa delle associazioni e delle fondazioni, l impresa dei consorzi e quella dei coniugi in regime di comunione legale. Altri ritengono, invece, che l impresa collettiva si distingua dall impresa societaria e sia destinata ad individuare quella ipotesi in cui l esercizio dell impresa da parte di più soggetti costituisca un fatto accidentale nell ambito della famiglia, delle associazioni e delle fondazioni.

4 Nel primo caso: l esercizio collettivo dell impresa da parte di organismi diversi dalle società viene considerato qualcosa di naturale, coerentemente con l idea della c.d. neutralizzazione degli scopi associativi (cioè il superamento del limite dello scopo istituzionale dell ente). Si ritiene che l esercizio di attività economica da parte di associazioni e fondazioni sia qualcosa di naturale, cui accede, sempre fisiologicamente l acquisto della qualità di imprenditori. Nel secondo caso: l impostazione è vincolata all idea tradizionale della distinzione dei fini istituzionali (di lucro e ideali) rispettivamente degli organismi del Libro V del Codice (società e consorzi) e di quelli del Libro I del Codice (associazioni e fondazioni). Pertanto, l esercizio di attività economica e l acquisto della qualità di imprenditore fuori dall ambito societario è considerato qualcosa di possibile ma assolutamente accidentale.

5 TENDENZA ESTENSIVA La tendenza che si è affermata è stata comunque estensiva, perché, in entrambi i casi, si è estesa rispetto al passato l area dei soggetti che, ad onta del loro scopo istituzionale, possono esercitare un attività d impresa. Certamente le associazioni e le fondazioni non sono strutture organizzative pensate originariamente dal legislatore per l esercizio di attività economiche. Tuttavia la realtà sociale ha testimoniato e testimonia il collegamento tra gli enti con scopi ideali o altruistici e l attività d impresa, come fenomeno tutt altro che marginale. partiti e sindacati che esercitano attività editoriali; enti ecclesiastici che esercitano attività scolastiche; associazioni e fondazioni culturali che gestiscono teatri o cinema; enti non lucrativi che controllano, tramite partecipazioni azionarie, gruppi di società (fondazioni bancarie).

6 Codice civile 1942 Nel codice civile del 1942 il fenomeno dell associazionismo è stato sostanzialmente ignorato in funzione dell attività d impresa: nessuna norma in tema di impresa e di imprenditore si riferisce direttamente alle associazioni o fondazioni, nonostante la problematica fosse ben presente addirittura sotto la vigenza del codice di commercio. [si discuteva se l esercizio di atti di commercio da parte dei corpi morali per professione abituale facesse loro acquistare la qualità di commercianti ex art. 8 cod. comm. ovvero se dovesse operare il regime di esonero previsto per gli enti pubblici territoriali].

7 SUPERAMENTO DELLA TESI DELL ESCLUSIVITA Associazioni, fondazioni e attività d'impresa. Le società non costituiscono l unica forma di esercizio collettivo di un attività d impresa consentita all autonomia privata ed è caduto anche il corollario giurisprudenziale secondo il quale: laddove un associazione esercitasse attività d impresa dovesse essere riqualificata come società di fatto e assoggettata alla relativa disciplina.

8 ELEMENTO DISTINTIVO TRA ENTI DEL PRIMO LIBRO E SOCIETÀ Non può essere individuato nel carattere economico o non economico dell attività e, quindi, sul piano del c.d. scopo mezzo. Da questo punto di vista nulla osta a che le associazioni svolgano attività produttiva di beni o servizi con metodo economico ed anche lucrativo (in senso oggettivo).

9 La linea di confine tra società e associazioni va invece ricercata sul piano dello scopo finale perseguito: SOCIETA : scopo egoistico del lucro soggettivo; istituzionale devoluzione ai soci (c.d. autodestinazione) dei risultati economici (utili) conseguibili attraverso l esercizio della comune attività d impresa.

10 ASSOCIAZIONI / FONDAZIONI: economicità e metodo lucrativo oggettivo; istituzionale devoluzione a finalità altruistiche dei risultati positivi dell attività comune (artt. 24, 31 e 37 c.c.); c.d. eterodestinazione; divieto di distribuzione (eventualmente anche parziale) di utili agli associati.

11 PUNTO FERMO L acquisto della qualità di imprenditore non può ritenersi precluso dall assenza di uno scopo di lucro soggettivo per l ente e per gli associati e tale riconoscimento, essendo peraltro il presupposto per l applicazione di una disciplina di tutela dei terzi, deve fondarsi su dati oggettivi, riguardanti le modalità di svolgimento dell attività (economicità e lucrooggettivo) e non gli intenti del soggetto agente.

12 Oggi, all'esito di un percorso dottrinale e giurisprudenziale che ha preso avvio negli anni '60 del secolo scorso, può dirsi ormai scontata la compatibilità tipologica delle associazioni e delle fondazioni con l'impresa. come valuta la giurisprudenza la relazione tra lo scopo altruistico degli enti non-profit e l'attività di impresa nei diversi casi in cui questa sia esercitata in via accessoria ovvero in via esclusiva o principale?

13 Sul punto, una sentenza di primaria importanza è costituita da Cass. civ., 9 novembre 1979, n. 5770, che argomenta come segue: Le associazioni e le fondazioni, in mancanza di qualsiasi determinazione legislativa in ordine alle attività esercitabili per il conseguimento degli scopi ideali che le caratterizzano, possono svolgere anche attività imprenditoriali, organizzate, cioè, per la produzione di beni o di servizi; e, rispetto agli scopi istituzionali, queste attività economiche possono trovarsi o in rapporto meramente strumentale, in quanto volte al reperimento dei mezzi occorrenti per gli stessi, oppure in rapporto diretto, in quanto di per sé idonee all'immediata realizzazione degli scopi medesimi. Ma, anche in questa seconda ipotesi, non sostituiscono gli scopi istituzionali, anche se questi si realizzano mediante queste attività.

14 Molto spesso l'impresa, oltre ad essere strumentale, viene esercitata in via accessoria rispetto all'attività costituente oggetto principale dell'ente e perciò non attribuisce ad esso la qualità di imprenditore commerciale. Ciò si verifica, invece, in analogia a quanto dispone per gli enti pubblici economici l'art (che racchiude un principio di carattere generale, valido per l'individuazione degli imprenditori collettivi diversi dalle società commerciali), quando la gestione dell'impresa esaurisca l'attività dell'ente ovvero risulti prevalente rispetto alle altre attività, in modo da assurgere, ancorché di fatto, ad oggetto esclusivo o principale dell'associazione o della fondazione; invero, poiché il perseguimento dello scopo di lucro soggettivo non è coessenziale alla qualifica imprenditrice, in tal caso l'ente acquista lo status di imprenditore commerciale, con conseguenziale applicazione del relativo statuto, ancorché l'attività d'impresa realizzi in via diretta scopi istituzionali dell'ente e perciò sia destinata a scopi altruistici.

15 In buona sostanza, l'orientamento giurisprudenziale prevalente è stato a lungo nel senso che lo status di imprenditore commerciale, con l'applicazione della relativa disciplina, potesse essere riconosciuto anche a un ente morale che eserciti attività oggettivamente economica solo nel caso in cui l'attività imprenditoriale fosse esercitata in via esclusiva o prevalente.

16 Tesi attuale prevalente E giustificata l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale anche agli enti senza scopo di lucro, e ciò sia sotto un profilo generale (perché il ruolo di questi enti non sollecita un regime privilegiato, dato che essi agiscono al pari, quando non in concorrenza, con le imprese lucrative), sia sotto profili interpretativi più specifici (perché l'argomentazione contraria si fonda su una norma che disciplina l'esenzione dall'applicazione del menzionato statuto a favore delle sole imprese pubbliche e quindi insuscettibili di estensione analogica agli enti senza scopo di lucro).

17 La questione interpretativa ha riguardato in particolare il modo in cui si ritiene opportuno interpretare l'art c.c. L'applicazione agli enti non-profit dell'art c.c. che prescrive che gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese è infatti ammissibile se si eleva il principio sancito da quell'articolo a espressione di un principio generale, come tale utilizzabile in via analogica al di là della specifica materia. A questo proposito si è rilevato come contro un'interpretazione del genere, mossa principalmente dalla preoccupazione di sottrarre alla tenuta delle scritture contabili e al fallimento enti morali che svolgano collaterali attività commerciali, sono sostenibili diverse argomentazioni, la cui principale fa capo alla sostenuta natura eccezionale dell'art c.c., tale perciò da impedire l'estensione in via analogica di quella disciplina agli enti non-profit (Romagnoli, 1996).

18 NON E NECESSARIO IL LUCRO SOGGETTIVO, SALVO CHE PER LE SOCIETA. La società è dunque l unica forma di esercizio collettivo soltanto dell impresa che voglia perseguire lo scopo egoistico della distribuzione degli utili ai soci. Negli altri casi si avrà ugualmente esercizio collettivo di attività d impresa, rimanendo irrilevante, ai fini dell acquisto della qualità di imprenditore e dell applicazione del relativo statuto, che vi sia, per legge o di fatto, la eterodevoluzione degli utili conseguiti [irrilevanza dei profili soggettivi teleologici /rilevanza degli aspetti oggettivi: compatibilità tra enti associativi non lucrativi e attività d impresa; l esercizio di attività d impresa da parte di un ente non profit non implica la sua trasformazione o riqualificazione in società di fatto, fino a quando sia rispettato il divieto di distribuzione degli utili conseguiti dagli associati (Cass. 18 settembre 1993, n. 9589).

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